
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI
DECRETO 2 aprile 2025, n. 128
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 30 maggio 2025, n. 124
Modifica della data di fine lavori degli impianti addizionali asserviti di cui all'allegato 1, articolo 5, comma 2, lettera c), al decreto n. 427/2022, relativo all'Investimento 3.1 «Aree industriali dismesse» della M2C2 del PNRR.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU,
VISTE altresì le decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio e del 12 novembre 2024 che modificano ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (nel seguito anche M2C2 I 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;
VISTE le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;
CONSIDERATO altresì l'Investimento 3, Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, Missione 7, REPowerEU (nel seguito anche M7 I 3), di cui al richiamato allegato riveduto alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di destinare euro 90.000.000,00 al potenziamento dell'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;
VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e in particolare i seguenti milestone e target associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3:
a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, raggiunta entro il termine previsto del 31 marzo 2023: "Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";
b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: "Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";
c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: "Completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse [ivi inclusi i 10 progetti di cui al target M2C2-49] con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno";
VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE C/2023/111;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
VISTO il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
VISTA la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
VISTA la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro;
VISTO, in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante "Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni", che per l'Investimento 3 della Missione 7 destina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica euro 90.000.000,00;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso dal Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
VISTO il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza" e della relativa manualistica allegata;
VISTE, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori delegati allegate al predetto documento;
VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";
VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";
VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante "PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";
VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTO l'articolo 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che detta disposizioni relative all'apposizione del CUP sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d) che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia (nel seguito, DGIE) inquadrata nell'ambito del Dipartimento Energia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";
VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale Programmi e incentivi finanziari;
VISTO il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l'anno 2024 del Dipartimento energia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 283, del 11 luglio 2024;
VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
VISTO l'Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2022, con il quale le Regioni e Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del predetto Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, recante "Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR";
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l'attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:
a) per l'ammontare di euro 450.000.000,00 alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
b) per l'ammontare di euro 50.000.000,00 alla realizzazione di "Progetti bandiera" ai sensi del protocollo di intesa del 13 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica;
VISTO l'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, recante "Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e, in particolare, il punto 70, lettera e), il quale prevede che " [...] gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile";
VISTO il decreto del Direttore della DGIE del MASE del 23 dicembre 2022, n. 427, recante "decreto di attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea - NEXT Generation EU" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'Allegato 1 "Bando tipo di cui all'articolo 10", la quale prevede che gli interventi devono "essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, se antecedente";
VISTO che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Direttore della DGIE del 23 dicembre 2022, n. 427, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha emanato un Avviso pubblico redatto secondo il predetto schema di Bando Tipo di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto (di seguito "Avviso pubblico");
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11 di ciascun Avviso pubblico, ogni Regione e Provincia autonoma ha provveduto alla costituzione di una Commissione di ammissione e valutazione delle proposte progettuali secondo le modalità indicate nel citato articolo e che detta Commissione ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande di agevolazione secondo le modalità e i tempi definiti al successivo articolo 12 ai fini dell'elaborazione di una proposta di graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito a ciascun progetto e recante le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, tra le quali:
a) l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con indicazione del CUP, della dimensione finanziaria e dell'agevolazione concedibile; in caso di progetto congiunto, dette informazioni sono riportate per ciascun componente del raggruppamento;
b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione degli eventuali motivi dell'inammissibilità;
CONSIDERATO che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha approvato le proposte di graduatoria dei progetti elaborate della citata Commissioni, pubblicando le stesse sul proprio sito istituzionale;
VISTO l'articolo 14, comma 2, di ciascun Avviso pubblico, il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ogni Regione e Provincia autonoma adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 e quanto previsto all'articolo 21, comma 3, del medesimo Avviso;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato il regime di aiuti SA.106007 istituito con il predetto decreto del Direttore della DGIE del MASE del 23 dicembre 2022, n. 427;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato, per il predetto regime di aiuti SA.106007, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 2.5.1 "Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia" del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento energia del MASE n. 164 del 17 aprile 2024, recante "attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla ripartizione delle risorse residue, assegnate nell'ambito dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Missione 2, Componente 2, del PNRR";
VISTO il decreto Direttore della DGIE del MASE del 27 giugno 2024, n. 102 di attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Capo Dipartimento energia del MASE n. 164 del 17 aprile 2024, così come rettificato dal decreto del Direttore della DGIE del MASE del 27 giugno 2024, n. 102, e sue successive modifiche;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, con il quale è stato disposto l'assegnazione delle risorse per i progetti bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, connessi al succitato Investimento 3.1, e che le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, la lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 siano impiegate in favore dei progetti di cui all'Investimento 3.1 ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse da parte delle Regioni e Province autonome;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2023/C 101/03) del 17 marzo 2023, come da ultimo modificata con comunicazione C/2024/3113 del 2 maggio 2024, con la quale è stato modificato il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e, in particolare, il punto 77, lettera d), il quale ha introdotto un unico termine di 36 mesi entro il quale gli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile e gli impianti per la produzione di idrogeno devono essere completati e risultare operativi;
CONSIDERATO che, come segnalato da diversi soggetti beneficiari e operatori del settore, per diversi impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile oggetto di agevolazione si sono manifestati ritardi negli iter autorizzativi con potenziali impatti sul fine lavori entro i termini dei 30 mesi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del Bando tipo;
RITENUTO opportuno modificare il decreto del Direttore della DGIE del MASE del 23 dicembre 2022, n. 427, per la parte riferita ai termini di ultimazione degli investimenti, previsti all'articolo 5, comma 2 lettera c), al fine di allineare le tempistiche del fine lavori per gli impianti da fonti rinnovabili e gli elettrolizzatori alle disposizioni di cui Comunicazione della Commissione Europea (2023/C 101/03) del 17 marzo 2023, fermo restando il temine del 30 giugno 2026;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2025) 914 final del 14 febbraio 2025 di rifinanziamento della misura, con la quale la medesima Commissione ha preso atto della previsione di un unico termine di 36 mesi, entro il quale gli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile e gli impianti per la produzione di idrogeno devono essere completati e risultare operativi;
VISTA la nota prot. n. 60667 del 31 marzo 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR del MASE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR;
Decreta:
Articolo Unico
1. Per gli impianti addizionali asserviti oggetto di agevolazione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, la data di fine lavori di cui all'Allegato 1, articolo 5, comma 2, lettera c) è fissata a 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del medesimo Allegato, fermo restando il termine ultimo del 30 giugno 2026.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, nonché quanto previsto dal relativo decreto del direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427 e dallo schema di Bando tipo adottato per la redazione degli Avvisi pubblici di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché le disposizioni di cui al sistema di gestione e controllo delle Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza, ivi comprese le verifiche preliminari sull'assenza di doppio finanziamento e conflitto di interesse di competenza delle pertinenti Regioni e Province autonome.
3. Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC alle Regioni e Province autonome e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE e alla Corte dei conti per le verifiche di competenza.
Il Direttore Generale
STEFANIA CROTTA