
DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 2025, n. 27
G.U.R.S. 20 giugno 2025, n. 27
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
VISTO in particolare, il comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";
VISTO altresì, il comma 4 del citato articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36 di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 30, di «Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 27 marzo 2012, n. 36, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo»;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3" che modifica il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTA la direttiva dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, diramata con nota 5 maggio 2023, con la quale vengono fornite indicazioni sulle procedure da porre in essere per la revisione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 7/2019;
PRESO ATTO dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
VISTA la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;
VISTA la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
VISTA la relazione prot. n. 1865 del 28 maggio 2024 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a 30 giorni;
VISTA la nota prot. n. 48034 dell'11 giugno 2024, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B", per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana reso con nota prot. n. 11667/368.4 del 3 luglio 2024;
VISTA la nota prot. n. 4156/Gab del 21 novembre 2024 con la quale, a seguito delle integrazioni alle tabelle "A" e "B" inoltrate dal Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con nota prot. n. 34671 del 31 ottobre 2024, è stato chiesto all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nuovo concerto ai sensi della legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B";
VISTA la nota prot. n. 90476 del 3 dicembre 2024, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha espresso il proprio concerto in relazione ai procedimenti di cui alla nuova Tabella "B", per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
VISTO il parere n. 00011/2025 del 21 gennaio 2025, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, nell'adunanza del 16 gennaio 2025;
VISTA la nota prot. n. 1016/Gab del 13 marzo 2025, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette alla Segreteria della Giunta regionale lo schema di regolamento relativo all'individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 101 dell'1 aprile 2025 con cui è approvata la citata proposta;
Emana
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli che sono promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle "A" e "B" allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della richiesta o della proposta.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Quando le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato dall'avviso o bando.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.
3. Quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Quando il provvedimento finale del procedimento sia di competenza dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.
4. Quando il provvedimento finale del procedimento sia di competenza del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La Segreteria Generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.
5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo -Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
7. Quando il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
Pubblicità aggiuntiva
1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Norme transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 27 marzo 2012, n. 36 e 16 novembre 2018, n. 30.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 27 marzo 2012, n. 36 e 16 novembre 2018, n. 30.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 5 maggio 2025.
SCHIFANI
Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo AMATA
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica MESSINA
Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 giugno 2025, n. 5.