
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1344 DELLA COMMISSIONE, 9 luglio 2025
G.U.U.E. 10 luglio 2025, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e il regolamento (CE) n. 218/2007 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a talune merci agricole originarie della Bielorussia e della Russia o esportate direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 luglio 2025
Applicabile dal: 20 luglio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
3) Il regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione (4) reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per i vini.
4) Il proseguimento delle importazioni dalla Russia delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) alle condizioni attuali potrebbe rendere l'Unione vulnerabile ad azioni coercitive da parte della Russia. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni dalla Russia delle merci elencate in tale allegato potrebbe perturbare il mercato dell'Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell'Unione. Pertanto, conformemente a tale regolamento, sono state introdotte misure tariffarie per far fronte all'attuale e potenziale dipendenza economica dell'Unione dalle importazioni delle merci in questione dalla Russia.
5) Il regolamento (UE) 2025/1227 ha inoltre introdotto misure tariffarie relative all'importazione dalla Bielorussia delle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento.
6) E' opportuno tenere conto di tali misure tariffarie nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e nel regolamento (CE) n. 218/2007.
7) Per motivi di chiarezza è opportuno armonizzare le norme relative alla compilazione delle sezioni 8 «Paese di origine» e 24 «Condizioni particolari» dei moduli di domanda di titoli di importazione e dei moduli dei titoli, per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine delle merci. E' pertanto opportuno modificare le caselle corrispondenti dei contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e il regolamento (CE) n. 218/2007.
9) Il regolamento (UE) 2025/1227 entra in vigore il 21 giugno 2025 e si applica a decorrere dal 20 luglio 2025 alle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento. Al fine di garantire una gestione efficace e l'applicazione tempestiva delle misure tariffarie per i prodotti agricoli interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi a decorrere dal 20 luglio 2025.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).
Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini (GU L 62 dell'1.3.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/218/oj).
Regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025 sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi (GU L, 2025/1227, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1227/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Gli allegati II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
1. le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4003, 09.4038, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070, 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4320, 09.4401, 09.4402, 09.4422 e 09.4595 sono così modificate:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito"» |
.
2. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4119 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, dell'India, del Pakistan, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, dell'India, del Pakistan, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito"» |
.
3. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4130 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Bielorussia, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Bielorussia, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito"» |
.
4. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4154 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Bielorussia, della Guyana, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Bielorussia, della Guyana, della Russia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito"» |
.
5. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari dell'Argentina, della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito"» |
.
6. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito"» |
.
7. le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4412 sono così modificate:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari dell'Argentina, della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito"» |
.
8. le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4216 e 09.4260 sono così modificate:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito"» |
.
9. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4218 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito"» |
.
10. le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4263 e 09.4265 sono così modificate:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito"» |
.
11. le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4266 e 09.4267 sono così modificate:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina e della Russia» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Cina e della Russia"» |
.
12. la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4268 è così modificata:
a) il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia e della Russia» |
.
b) il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia e della Russia"» |
.
13) nelle tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 e 09.4133, il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito"» |
.
14) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4125, il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituito dal seguente:
«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso | La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Bielorussia, del Canada, della Russia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America"» |
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Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1. nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0035, 09.0039, 09.0040, 09.0041, 09.0043, 09.0055, 09.0056, 09.0057, 09.0058, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0067, 09.0083, 09.0089, 09.0092, 09.0093, 09.0094, 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.0132, 09.0135, 09.0139, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0154, 09.0159, 09.0160, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.2016, 09.2019, 09.2178, 09.2179 e 09.2181, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito» |
.
2. nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0128, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Paesi terzi membri dell'OMC, ad esclusione della Cina, dell'Indonesia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito» |
.
3. nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0129 e 09.0130, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Paesi terzi non membri dell'OMC, ad esclusione della Bielorussia» |
.
4. nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0131, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito» |
.
5. nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0142, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito» |
.
6. nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2171, 09.2175 e 09.2015, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi membri dell'OMC, ad esclusione dell'Argentina, dell'Australia, del Cile, della Groenlandia, dell'Islanda, della Nuova Zelanda, della Russia, del Regno Unito e dell'Uruguay» |
.
7. nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0156 e 09.0158, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito» |
.
8. nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0157, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente:
«Origine | Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito» |
.
Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 218/2007 è così modificato:
1) alla lettera a), i termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito)»;
2) alla lettera b), i termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito)».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN