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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 28 gennaio 1998

G.U.R.S. 24 aprile 1998, n. 20

Modifica del decreto 28 marzo 1997, concernente determinazione delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap per gli anni 1995, 1996 e 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto n. 15265 del 24 aprile 1995, con il quale sono state determinate le rette da corrispondere, per l'anno 1994, ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap;

Visto il decreto n. 21843 del 28 marzo 1997, con il quale sono state determinate le rette da corrispondere, per l'anno 1995, 1996 e 1997, ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap;

Visto l'art. 3 del decreto n. 21843 del 28 marzo 1997, con il quale si stabilisce che, per quanto riguarda le visite di accertamento e di controllo, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991;

Visto il decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997, con il quale sono state modificate le tariffe specialistiche di cui al nomenclatore tariffario D.M. 7 novembre 1991;

Visto l'art. 5 del decreto n. 21843 del 28 marzo 1997, con il quale si stabilisce che le rette sarebbero state rideterminate dopo le valutazioni del gruppo tecnico interregionale;

Preso atto che il gruppo tecnico interregionale, informalmente insediato dalla Regione Veneto, non ha espresso alcuna valutazione;

Considerato che la stessa Regione Veneto ha già adottato il provvedimento di adeguamento delle rette in data 27 maggio 1997;

Ravvisata l'opportunità di ridefinire le rette da riconoscere ai centri di riabilitazione convenzionati per gli anni 1995 e 1996, tenendo conto dell'incremento dell'indice ISTAT da calcolare sulle spese generali e sull'incremento previsto dal CCNL da calcolare sulla spesa per il personale, come di seguito indicati:

- aumento costo personale per nuovo CCNL
- anno 1995                                                      9,02%
- aumento spese generali in base ISTAT - anno 1995               5,4%
- aumento costo personale per nuovo CCNL anno 1996               6,35%
- aumento spese generali in base ISTAT - anno 1996               3,9%;

Vista la circolare ministeriale n. 500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, che prevede gli standards organizzativi come di seguito indicati:

                                           Personale         Generale
Internato                                    74,7%            25,3%
Seminternato                                 73,0%            27,0%
Ambul. extramurale                           89,2%            10,8%
Domicilio                                    91,6%             8,4%

Ritenuto, sulla base dei sopracitati elementi, di determinare per gli anni 1995 e 1996 l'importo della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per l'assistenza sanitaria specifica riabilitativa, ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standard del personale, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprecché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:

                              Anno 1995               Anno 1996
                               (lire)                   (lire)
Internato                     168.100                  177.700
Seminternato                  102.000                  107.800
Ambulatoriale ed extramurale
(individuale)                  62.500                   66.300
Ambulatoriale ed extramurale
(piccolo gruppo)               21.900                   23.200
Domiciliare                    80.600                   85.600

Ritenuto che, per quanto riguarda le visite di accertamento e di controllo, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 fino al 31 dicembre 1997 e secondo le nuove tariffe di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 dal 1° gennaio 1998;

Ritenuto di confermare per l'anno 1997 e 1998 le rette così come sono state stabilite per l'anno 1996;

Ritenuto che la misura delle rette come sopra determinate ha carattere di omnicomprensività, intendendosi comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 21843 del 28 marzo 1997:

Art. 1

La misura delle rette che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno per gli anni 1995 e 1996, a carico del proprio bilancio, ai centri di riabilitazione convenzionati, ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/86, che erogano assistenza sanitaria specifica riabilitativa ai portatori di handicap, è così determinata con carattere di omnicomprensività:


                              Anno 1995               Anno 1996
                               (lire)                   (lire)
Internato                     168.100                  177.700
Seminternato                  102.000                  107.800
Ambulatoriale ed extramurale
(individuale)                  62.500                   66.300
Ambulatoriale ed extramurale
(piccolo gruppo)               21.900                   23.200
Domiciliare                    80.600                   85.600
Art. 2

Di confermare per l'anno 1997 e 1998 le rette così come sono state stabilite per l'anno 1996.

Art. 3

Per quanto riguarda le visite di accertamento e di controllo, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 fino al 31 dicembre 1997 e secondo le nuove tariffe di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 dal 1° gennaio 1998.

Art. 4

Le rette come sopra determinate si applicano in tale misura soltanto ai centri di riabilitazione convenzionati, ex art. 26 della legge n. 833/78 e della legge regionale n. 16/86, in possesso dei requisiti di cui al decreto 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria.

Art. 5

Il pagamento degli arretrati delle rette dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 gennaio 1998.

PAGANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 5 marzo 1998.

Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 13.