Loading
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli 
Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
01/04/2015
GIUSTIZIA / Giudizio amministrativo

Ricorso notificato a mezzo Pec: ammissibile solo se...

Una nuova pronuncia del giudice amministrativo sull'ammissibilità del ricorso notificato a mezzo Pec: dopo la radicale esclusione, si aprono degli spiragli per l'ammissibilità del ricorso notificato con tale mezzo.

Ancora una pronuncia sulla vexata quaestio dell’ammissibilità della notificazione a mezzo Pec del ricorso. Dopo le sentenze che escludevano radicalmente la possibilità di ricorrere a tale forma di notificazione nel giudizio amministrativo, e quelle che, invece ammettevano l’efficacia della notifica a mezzo Pec del ricorso, il T.A.R. Venezia ha affermato che l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo Pec possa essere sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Ed invero, precisa il Collegio veneziano, sebbene, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. n. 179/2012, sia esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013 n. 48, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, deve ritenersi che l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica.

Chiara Campanelli
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Veneto - Venezia - Sentenza 27 Marzo 2015, n. 370
> Giudizio amministrativo - Procedura - Ricorso - Notifica a mezzo Pec - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata - Sanatoria
> Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all'art. 16-quater co. 3-bis, D.L. n. 179/2012, sia esclusa l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione a mezzo pec (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013 n. 48, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, deve ritenersi che l'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica.
> Giudizio amministrativo - Ottemperanza - Ottemperanza del giudicato civile - Inerzia dell'Amministrazione - Richiesta di nomina commissario ad acta - Applicazione della sanzione ex art. 114 co. 4, lett. e), Cod. Proc. Amm. - Esclusione - Ragioni
> Deve essere respinta la richiesta di applicazione della misura prevista dall'art. 114 co. 4, lett. e), Cod. Proc. Amm. qualora sia richiesta contestualmente la nomina del commissario ad acta. La nomina del commissario ad acta elimina in radice la possibilità che si realizzi l'ipotesi di violazione o inosservanza successiva alla sentenza. Inoltre, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della sanzione deve essere valutata in relazione al ritardo passato, dati i tempi decorsi tra la notifica della sentenza munita di clausola esecutiva e la proposizione del giudizio di ottemperanza, e non può ignorarsi l'esistenza delle ragioni ostative rappresentate dal fatto notorio dell'eccessivo debito pubblico (1).
(1) T.A.R. Lazio, sez. I bis, n. 629/2015; T.A.R. Lazio, sez. I bis, n. 1809/2015.
N. 370/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 102 Reg. Ric.
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2015, proposto da:
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Paola, con domicilio eletto presso Giorgia Favaro in Mestre, Via C. Battisti, 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Venezia n. 1497/2006, pubblicato il 3.10.2008, munito della formula esecutiva in data 19.05.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
In esito al giudizio di equa riparazione promosso nell'interesse della sig.ra G. A. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte d'Appello di Venezia con decreto n. 1497/2006, munito di formula esecutiva in data 19.5.2010 e notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12.8.2010, ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 11.000,00, oltre interessi legali;
il, suddetto decreto, non impugnato, è passato in giudicato;
peraltro, detto decreto, sebbene recasse la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato notificato al Ministero qui intimato, atteso che questi è il soggetto tenuto a dare esecuzione ai decreti in materia di equa riparazione pronunciati nei riguardi del medesimo, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giusto il disposto di cui all'art. 1, comma 1225 L. n. 296/2006, così come interpretato in via autentica dal comma 2 bis dell'art. 55 del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/12;
tuttavia, l'amministrazione non ha prestato esecuzione all'ordine impartito dalla Corte di Appello di corrispondere le somme così liquidate in favore del ricorrente.
Con il ricorso in epigrafe, in ragione della persistente inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente, chiede l'ottemperanza del giudicato civile in relazione agli importi sopra precisati e aggiornati con gli ulteriori interessi nel frattempo maturati, e un'ulteriore somma da corrispondere ai sensi dell'art. 114, comma 4 lettera e) cod. proc. amm., in ipotesi di ulteriore inadempimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., come da verbale, che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994.
Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all'art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, sia esclusa l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica.
Non essendo stata fornita prova dell'intervenuta esecuzione della sentenza il ricorso d'ottemperanza deve essere accolto, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (C.d.S., A.P., n. 2/2012; C.d.S., V, 24.8.10; Tar Veneto, III, n. 681/2014 e 346/2013) e va pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate nella sentenza di cui è chiesta l'esecuzione.
Va invece respinta la richiesta di applicazione della misura prevista dall'art. 114, comma 4 lett. e, CPA; al riguardo il Collegio osserva anzitutto che la prevista eventuale nomina del commissario ad acta elimina in radice la possibilità che si realizzi l'ipotesi di violazione o inosservanza successiva alla presente sentenza; per il ritardo passato, dati i tempi decorsi tra la notifica della sentenza munita di clausola esecutiva e la proposizione del presente giudizio - anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza più recente (- T.A.R. Lazio, Sez. I bis n. 629 e 1809/2015) non emerge la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della sanzione de quo, anche perché il Collegio non può ignorare l'esistenza delle ragioni ostative rappresentate dal fatto notorio dell'eccessivo debito pubblico.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di lite, considerata la mancanza di complessità e di difficoltà determinate dal carattere seriale della controversia, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per l'esecuzione del giudicato così provvede: lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e ordina al Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla ricorrente le somme come calcolate in motivazione.
Nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell'amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 + oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
L'ESTENSORE
Alessandra Farina
IL CONSIGLIERE
Riccardo Savoia
 
Depositata in Segreteria il 27 marzo 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165