
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 8
G.U.R.S. 27 maggio 1950, n. 19
Organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 88/50.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/2003 e annotato al 14/4/1967)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, che istituisce l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 21 settembre 1949, n. 23, relativo all'ordinamento dell'Azienda stessa;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 6, recante "modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste";
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 22 e 31dicembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;
DECRETA
E' approvato l'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana secondo la tabella allegata al presente decreto.
Al personale previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente, si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dipendente dalla Regione. Alle guardie giurate si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del pari grado del Corpo forestale dello Stato.
(sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 88/50 e integrato dall'art. 23 della L.R. 4/2003)
I posti di cui all'annessa tabella organica saranno ricoperti:
a) con il personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato di gruppo A, dislocato in Sicilia, nei limiti previsti dall'annessa tabella per il gruppo A;
b) con il personale di ruolo o a contratto tipo dello Stato;
c) con il personale non di ruolo, già in servizio alla data del 28 novembre 1949 presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana;
d) per i rimanenti posti disponibili mediante concorso.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione statale e a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.
Per la preparazione tecnica e di polizia, le guardie giurate della A.F.D.R.S. dovranno frequentare un corso di addestramento presso la Scuola sottufficiali e guardie forestali dello Stato in Cittaducale, entro l'anno 1954.
(sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 88/50)
Il personale non di ruolo di cui alla lettera c) dell'articolo 3 sarà inquadrato nella categoria che sarà ad esso assegnata dal Consiglio di amministrazione della A.F.D.R.S. sulla base del rapporto informativo del direttore dell'Azienda medesima ed in relazione al servizio prestato.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 marzo 1950.
RESTIVO
ALLEGATO
Organico provvisorio dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana (1)
1) Personale tecnico-amministrativo superiore.
2) Personale tecnico-amministrativo inferiore.
3) Personale d'ordine.
4) Subalterni ed agenti tecnici.
5) Personale di sorveglianza.
In tema di riordino dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, si veda l'art. 2 della L.R. 47/67.
In conseguenza del citato art. 2, i ruoli annotati sono stati soppressi dall'art. 10, comma 1, della L.R. 47/67 medesima. Successivamente per effetto dell'art. 85, comma 8, della L.R. 7/71 è stato soppresso l'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana. Per quanto riguarda il nuovo organico vedi la tabella "F" (quadro II) e la tabella "M" annesse alla L.R. 7/71.