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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 luglio 1952, n. 11

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 agosto 1952, n. 45

Norme integrative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, relativa alla costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 1/1992)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme integrative e regolamentari previste dall'art. 13 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, anche in rapporto alla finalità di provvedere al risanamento igienico dei quartieri popolari più affollati ed agli spostamenti delle famiglie da alloggi da dichiarare inabitabili;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con gli Assessori per il lavoro e per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 7 luglio 1952;

DECRETA

Capo I

Categorie ammesse a godere degli alloggi

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 14/57 e dall'art. 1 della L.R. 25/64, nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 7/65 e dall'art. 10, comma 5, della L.R. 1/92)

1. Gli alloggi da costruire con i contributi previsti dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, sono destinati, a norma della legge stessa e delle disposizioni seguenti, soltanto a famiglie o persone che appartengano ad una delle categorie sotto elencate:

1) disoccupati involontari, mutilati, invalidi, pensionati della Previdenza sociale, lavoratori saltuari il cui reddito complessivo non superi L. 700 mila annue;

2) lavoratori saltuari o abituali, pensionati mutilati, invalidi o disoccupati involontari, con reddito complessivo che non superi L. 1.000.000;

3) lavoratori di ogni specie con reddito complessivo compreso tra L. 240.000 e L. 2.000.000;

4) sottoposti a sgombero per ordine della pubblica autorità che non rientrino in alcuna delle precedenti categorie.

2. -------------------- (comma abrogato) (1)

3. -------------------- (comma abrogato) (1)

Capo II

Concessione dei contributi

Art. 2

Gli Enti ed Istituti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12. che intendano attuare programmi costruttivi col contributo regionale previsto. dalla legge stessa, debbono presentare domanda all'Assessorato dei lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

La domanda deve essere corredata:

1) da una dettagliata relazione sui programmi costruttivi da realizzare, dalla quale risultino:

a) le località prescelte per le costruzioni;

b) la disponibilità o meno delle aree necessarie;

c) i termini nei quali si prefiggono di eseguire le costruzioni;

d) la categoria, tra quelle stabilite dall'articolo precedente, alla quale intendono destinare le costruzioni, nonchè ogni altra notizia atta a meglio illustrare l'iniziativa;

2) dal progetto di massima delle costruzioni, corredato di una relazione tecnica e di un preventivo di spesa.

Gli Enti morali e le Società di cui all'art. 2, n. 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, debbono, altresì, presentare copia notarile degli atti costitutivi e degli statuti.

Art. 3

Il progetto di massima di cui all'art. 2 deve prevedere la costruzione di alloggi di non più di quattro vani, oltre la cucina ed i servizi accessori.

Secondo il numero dei vani e la categoria cui sono destinati, gli alloggi non possono avere una superficie utile superiore a mq:


per la 1ª cat.        per la 2ª cat.      per la 3ª cat.          vani
     26                    28                  30            1 e accessori
     46                    49                  52            2 "      "
     64                    68                  72            3 "      "
     80                    85                  90            4 "      "
Per comprovate esigenze tecniche si può derogare ai predetti limiti, per la prima e la seconda categoria, semprechè non si oltrepassi per ciascun alloggio il limite previsto per il corrispondente alloggio della categoria superiore.

E' consentita inoltre la costruzione di alloggi di cinque vani ed accessori, con una superficie utile non superiore a 110 mq., limitatamente ad un decimo degli alloggi di quarta categoria che ciascun Ente è ammesso a costruire.

La spesa ammissibile ai fini del contributo non deve eccedere, per la prima e la seconda categoria, rispettivamente il 75 per cento e l'85 per cento di quella massima da stabilirsi, in rapporto a ciascuna località, per la terza categoria. Tale massimo non deve essere superato neanche dagli alloggi della quarta categoria.

Art. 4

La Commissione prevista dall'art. 6 della legge 12 aprile 1952, n. 12, da nominare con decreto del Presidente della Regione, propone all'Assessore per i lavori pubblici, in relazione alle domande che ritiene accoglibili, la spesa da ammettere a contributo e la percentuale del contributo stesso, determinando in linea generale, per ciascuna località alla quale si riferiscono le domande accoglibili, la spesa massima per mc. che può essere ammessa a contributo a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5

L'Assessore per i lavori pubblici, nell'approvare le deliberazioni della Commissione anzidetta, stabilisce, in relazione a ciascuna domanda accoglibile, la spesa da ammettere a contributo e la misura percentuale di questo.

Delle predette determinazioni è data notizia agli Enti e Istituti interessati fissando il termine entro il quale gli stessi debbono presentare i progetti esecutivi.

Il termine di cui al comma precedente è rapportato all'entità del programma costruttivo e può anche comprendere una progressione di termini per quote successive del programma.

Art. 6

Gli Enti e gli Istituti possono presentare uno o più progetti esecutivi-tipo, corredati da uno studio di assieme che ne preveda la realizzazione in serie su aree che abbiamo le medesime caratteristiche e possibilità di sfruttamento.

Ai progetti esecutivi devono essere allegati un piano finanziario e un certificato dell'Istituto mutuante da cui risultino le condizioni del mutuo.

Art. 7

Della concessione del contributo, nonchè dei termini stabiliti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori l'Assessorato dei lavori pubblici dà immediata notizia ai Comuni interessati.

Capo III

Assegnazione degli alloggi

Art. 8

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi l'Assessorato dei lavori pubblici, per ogni centro abitato incluso nel piano di cui all'art. 5 della legge 12 aprile 1952, procede alla compilazione di quattro elenchi ciascuno dei quali comprende, nell'ordine previsto dal comma seguente, coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, oltre ad appartenere ad una delle categorie indicate nel precedente art. 1, si trovino rispettivamente nelle condizioni sottospecificate:

a) siano del tutto privi di alloggio;

b) occupino alloggi inabitabili;

c) vivano in alloggi assolutamente insufficienti;

d) abitino in alloggi da sgombrare in dipendenza di piani di risanamento.

Ogni elenco è suddiviso secondo la categoria cui le famiglie appartengono ai sensi dell'art. 1. Nell'ambito di ogni categoria sono anteposte le famiglie più numerose e, a parità di componenti, quelle che risultano peggio alloggiate o che occupano alloggi da sgombrare per primi o che da più tempo si trovano nelle condizioni predette o che hanno un minore reddito complessivo.

Art. 9

(modificato dall'art. 28 della L.R. 32/54)

Gli elenchi di cui all'articolo precedente sono elaborati da una Commissione comunale presieduta dal Sindaco, o in sua vece, da un Assessore Comunale, e composta dall'Ingegnere preposto ai servizi tecnici comunali, dall'Ufficiale Sanitario del Comune, da un rappresentante dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Ove manchi un ufficio tecnico comunale, l'Assessorato per i lavori pubblici nomina un tecnico di fiducia.

Funziona da Segretario della Commissione il Segretario Comunale.

Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite, salvo la corresponsione della indennità di missione ai membri non residenti sul posto.

Tale indennità è commisurata al grado V° dell'Amministrazione pubblica per il tecnico di fiducia di cui al 2° comma, ove si tratti di persona estranea all'amministrazione.

La denunzia di cui al comma precedente è presentata ai singoli Comuni, su apposito modulo fornito dall'Assessorato dei lavori pubblici, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ad essa debbono allegarsi, tranne per la quarta categoria, i certificati dei competenti uffici atti a dimostrare che il denunziante rientra in una delle tre prime categorie di cui all'art. 1.

I Comuni, corredate di ufficio le denunzie con i certificati di cui al primo e al quarto comma dell'articolo seguente, le fanno pervenire senza indugio alla Commissione mandamentale. Questa, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmette all'Assessorato dei lavori pubblici tutte le denunzie coi relativi allegati e coi verbali di cui al quinto comma dell'articolo seguente, proponendo le diverse graduatorie.

Art. 10

La totale mancanza di alloggio è comprovata da un certificato dell'Ufficio anagrafico del Comune, attestante che il denunziante abita in baracca, grotta o altro ricovero di fortuna, o, a spese pubbliche, in ospizio o locanda.

L'inabitabilità è accertata in base alla insalubrità della zona in cui è situato l'alloggio, alla instabilità del suolo o della costruzione ed alle deficienze igienico-sanitarie dei locali.

L'assoluta insufficienza è desunta dal rapporto tra il numero dei coabitanti e la superficie utile complessiva dell'alloggio, tenuto però anche conto della migliore o peggiore utilizzazione dello spazio, dell'eventuale promiscuità di sessi e della eventuale convivenza di nuclei familiari diversi.

La Sottoposizione a sgombero in esecuzione di un piano di risanamento è attestata da apposito certificato dell'Ufficio tecnico comunale.

Gli accertamenti di cui ai commi secondo e terzo sono compiuti dalla Commissione mandamentale a mezzo dei propri tecnici, che ne redigono verbale. L'Assessorato dei lavori pubblici e il Presidente della Commissione possono procedere in ogni momento agli opportuni controlli mediante l'ispezione dei locali.

Nel predetto verbale si fa constatare se i locali stano da demolire o se possano, invece, divenire abitabili, in rapporto anche allo sviluppo del piano regolatore, mediante idonea sistemazione.

Art. 11

Scaduto il termine previsto dal secondo comma dell'art. 9, il Comune procede d'ufficio al rilevamento degli alloggi non denunziati e tuttavia compresi nei piani di risanamento o inabitabili per instabilità del suolo o della costruzione, formando apposito elenco suppletivo che trasmette alla Commissione mandamentale.

Questa, verificate le condizioni di cui al comma precedente, invia all'Assessorato dei lavori pubblici, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 9, l'elenco suppletivo con le proprie osservazioni.

L'approvazione da parte dell'Assessore per i lavori pubblici degli elenchi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 8, nonchè degli elenchi suppletivi è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati perchè provvedano a norma dell'art. 153 del Testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè ai proprietari degli alloggi e ai capi - famiglia interessati.

Art. 12

L'assegnazione degli alloggi è fatta dagli Enti ed Istituti ammessi ai contributi, appena ultimato ogni stabile od ogni gruppo di alloggi, secondo l'ordine di graduatoria stabilito negli elenchi approvati dall'Assessore, semprechè l'assegnatario si trovi ancora nelle condizioni previste dall'art. 8.

A ciascuna famiglia o persona non può essere assegnato che un alloggio costruito per la categoria alla quale appartiene. Gi iscritti negli elenchi suppletivi non possono però ottenere che alloggi predisposti per la prima categoria.

Agli artigiani sono assegnati di preferenza alloggi siti al piano terreno o ammezzato.

Nell'ambito di ogni categoria la precedenza spetta agli iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) dell'articolo 8. I rimanenti alloggi sono ripartiti fra gl'iscritti negli altri elenchi nelle proporzioni che saranno stabilite, per ogni centro abitato, tenuto conto delle esigenze del risanamento igienico dei quartieri più affollati e dell'urgenza di sgomberare gli alloggi riconosciuti inabitabili, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici.

Avverso l'assegnazione può reclamarsi dagli interessati, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla Commissione mandamentale, contro le decisioni della quale è dato ulteriore reclamo, entro venti giorni dalla notifica, all'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 13

I Comuni provvedono immediatamente alla chiusura e, comunque, alla inutilizzazione definitiva delle baracche, grotte e altri ricoveri di fortuna appena sgomberati dagli occupanti.

Gli alloggi riconosciuti inabitabili e non riattabili debbono essere demoliti, a cura dei rispettivi proprietari, entro quindici giorni dalla data in cui sono stati sgomberati. In difetto la demolizione è eseguita dal Comune e la relativa spesa è recuperata, nei confronti dei proprietari, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Capo IV

Canoni di locazione e norme finali

Art. 14

I canoni di locazione semplice sono determinati ai sensi dell'art. 21 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165. Quelli di locazione con patto di futura vendita sono stabiliti a norma dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 17 aprile 1948, n. 1029, ma la durata dell'ammortamento è portata a 35 anni; la facoltà di riscatto può essere esercitata dopo dieci anni dall'assegnazione.

I piani finanziari per la determinazione dei canoni sono soggetti in ogni caso all'approvazione della Commissione di cui all'art. 6 della legge 12 aprile 1952.

Le locazioni semplici possono essere convertite in locazioni con patto di futura vendita quando almeno i sette decimi degli assegnatari dell'intero stabile ne facciano richiesta; per raggiungere tale percentuale è consentito operare trasferimenti da uno stabile all'altro, sempre che intervenga il consenso dei trasferiti. Nel caso di conversione si tiene conto dei canoni di locazione semplice già corrisposti.

Art. 15

Gli Enti e gli Istituti proprietari danno comunicazione all'Assessorato dei lavori pubblici degli alloggi assegnati con patto di futura vendita.

L'Assessorato dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui all'art. 6 della legge 12 aprile 1952, riduce, a norma dell'art. 2 ultimo comma della legge stessa, l'ammontare del contributo relativo agli alloggi anzidetti, recuperando l'1 per cento per le annualità già pagate su quelle da pagare.

Art. 16

Alla gestione degli alloggi costruiti con i contributi previsti dalla legge 12 aprile 1952, provvedono gli Enti e gli Istituti proprietari sotto la sorveglianza dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Nel caso che la gestione presenti irregolarità o manchevolezze, l'Assessore per i lavori pubblici la affida ad altri Enti o Istituti tra quelli di cui all'art. 2 della suddetta legge.

Analogamente si provvede ove lo richieda lo stesso Ente o Istituto proprietario.

Art. 17

L'ipoteca legale prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 12 aprile 1952 segue immediatamente quella a favore degli Istituti finanziatori e mancanza di questa è iscritta quale ipoteca di primo grado.

Art. 18

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge delle Regione.

Palermo, 12 luglio 1952.

RESTIVO