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LEGGE REGIONALE 10 luglio 1953, n. 37

G.U.R.S. 11 luglio 1953, n. 37

Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53 (2° provvedimento)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana, per l'anno finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53, allegato al bilancio della Regione Siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 4

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 3.000.000, leggasi l'annessa tabella B.

Art. 5

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 78.643.756 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53, leggasi l'annessa tabella B.

Art. 6

La quota di spesa autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo 536, è aumentata di L. 9.000.000, e quella relativa al capitolo 534 è ridotta di L. 4.000.000, leggasi l'annessa tabella B.

Art. 7

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 37.600.000 che si attribuiscono, quanto a L. 500.000 al cap. 268, quanto a L. 100.000 al cap. 270, quanto a L. 12.000.000 al cap. n. 541, quanto a L. 5.000.000 al cap. 545 e quanto a L. 20.000.000 al capitolo n. 548-bis di nuova istituzione.

L'anzidetta autorizzazione di spesa è altresì diminuita di L. 12.000.000 che si detrae dal capitolo n. 543, veggasi l'annessa tabella B.

Art. 8

La quota di spesa autorizzata con l'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo n. 550, è aumentata di L. 126.000.000, veggasi l'annessa tabella B.

Art. 9

La spesa autorizzata con l'art. 18 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, è aumentata di L. 50.000.000

Art. 10

La spesa autorizzata con l'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 50.000.000.

Art. 11

Per l'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è ulteriormente aumentata di L. 5.000.000. Il predetto aumento è attribuito al capitolo n. 588 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-1953.

Art. 12

Per l'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con le leggi regionali 5 marzo 1951, n. 12, e 26 gennaio 1953, n. 3, è aumentata di L. 10.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 589 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario predetto.

Art. 13

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 46.800.000 che si attribuiscono, quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 602, quanto a L. 5.000.000 al capitolo n. 602-bis, quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 604, quanto a L. 800.000 al capitolo n. 608-ter, quanto a L. 1.000.000 al capitolo n. 610 e quanto a L. 10.000.000 al capitolo n. 611.

L'anzidetta autorizzazione di spesa è altresì ridotta di L. 18.500.000 che si detraggono, quanto a L. 3.000.000 del capitolo n. 606, quanto a L. 6.500.000 dal capitolo n. 608 IV, quanto a L. 1.000.000 dal capitolo n. 613 e quanto a L. 6.000.000 dal capitolo n. 614, veggasi l'annessa tabella B.

Art. 14

Le quote di spesa autorizzata con l'art. 21 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relative ai capitoli n. 622 e n. 625 sono aumentate rispettivamente di L. 20 milioni e di L. 15 milioni.

La quota di spesa attribuita al capitolo n. 626 è ridotta di L. 15 milioni veggasi l'annessa tabella B.

Art. 15

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 13.000.000 che si attribuiscono quanto a L. 1 milione al capitolo n. 643, quanto a L. 2 milioni al capitolo n. 647 e quanto a L. 10 milioni al capitolo n. 652.

Art. 16

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 2.000.000, veggasi l'annessa tabella B.

Art. 17

La spesa autorizzata con l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 24 gennaio 1952, n. 2, convertito nella legge regionale 11 luglio 1952, n. 27, è aumentata di L. 5.000.000, che si attribuiscono al capitolo n. 680 conto dei residui, veggasi l'annessa tabella B.

Art. 18

Nell'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Parte straordinaria

Assessorato delle finanze

Cap. n. 497-bis. - Cottimo per la tariffazione sui ruoli, ecc.

Cap. n. 497-ter. - Cottimo d'assegnare agli uffici finanziari periferici, ecc.

Art. 19

L'art. 33 aggiunto, allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53 è soppresso.

I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione all'art. 33, si intendono effettuati sull'art. 27-bis di nuova istituzione, al quale si intendono affluiti i residui accertati al 30 giugno 1952, sull'art. 27-bis del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 20

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella A.

Art. 21

L'art. 9-bis aggiunto al decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, con la legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione dell'ammontare dei mutui da concedere ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, sarà tenuto conto delle condizioni economiche del beneficiario e della composizione del suo nucleo familiare".

Art. 22

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella C si fa fronte utilizzando le maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.

Art. 23

Agli effetti dell'assunzione degli impegni sui capitoli di spesa di parte ordinaria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53 i cui stanziamenti sono aumentati con la presente legge, il termine fissato dal primo comma dell'art. 274 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale, è protratto fino al 31 luglio 1953.

Art. 24

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad utilizzare con propri decreti da emanare entro il 31 luglio 1953, ed aventi effetto per l'anno finanziario 1952-53 i fondi disponibili sul capitolo n. 219 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri derivanti da disposizioni legislative sorti entro il 30 giugno 1953.

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'anno finanziario 1952-53.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 1953.

RESTIVO

TABELLA A - variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53.[non disponibile,vedasi G.U.R.S. 11 luglio 1953, n. 37]

TABELLA B - variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.[non disponibile,vedasi G.U.R.S. 11 luglio 1953, n. 37]

TABELLA C - variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.[non disponibile,vedasi G.U.R.S. 11 luglio 1953, n. 37]