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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 aprile 1951, n. 20

G.U.R.S. 20 giugno 1951, n. 29

Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra dipendenti dell'Amministrazione regionale.

 N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 35/53.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 23/1955 e annotato al 28/10/1968)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'emanazione di norme per la concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti della Amministrazione regionale.

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 10 e del 13 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

DECRETA

Art. 1

E' costituito presso l'Assessorato delle Finanze della Regione Siciliana un fondo destinato alla concessione di mutui in favore di cooperative costituite fra appartenenti alle categorie di cui al successivo articolo 2 che si propongano la costruzione e l'acquisto di appartamenti la cui costruzione abbia avuto inizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo presidenziale, di case di abitazione del tipo economico di cui all'art. 49 del T.U. sulla edilizia popolare approvato con il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 da assegnare in proprietà individuale ai singoli soci. (1)

(1)

In ordine alla concessione dei mutui previsti dall'articolo annotato, vedi le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 42/65, nonchè quelle contenute nella L.R. 6/68 per quanto concerne l'alienazione degli immobili.

Il presente non si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, si veda al riguardo l'art. 2 della L.R. 30/68.

La concessione dei mutui di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1965, n. 42, e tutte le relative facilitazioni vanno applicate anche a quegli impiegati che appartengano a cooperative edilizie costituite ai sensi del presente decreto, che siano stati collocati in pensione; si veda in proposito l'art. 3 della L.R. 30/68.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 35/53, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 21/54)

Possono far parte delle cooperative di cui all'articolo 1:

1) dipendenti dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

2) dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana;

3) impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali i quali prestino servizio presso la Amministrazione centrale della Regione Siciliana; presso l'Assemblea regionale siciliana, presso il Consiglio di Giustizia amministrativa o presso le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana;

4) impiegati degli Enti locali e degli Istituti di diritto pubblico in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione, presso l'Assemblea regionale siciliana, presso il Consiglio di Giustizia amministrativa o presso le sezioni della Corte dei conti, istituite presso la Regione Siciliana.

E' consentito per ciascuna Cooperativa, anche se questa proceda soltanto ad acquisti di costruzioni o di appartamenti da completare di cui all'art. 1, la partecipazione di un tecnico, ingegnere  (1) od architetto, estraneo alle categorie di cui sopra, il quale presti gratuitamente la sua opera a favore della cooperativa medesima, nonchè di due dipendenti statali, anche se a riposo.

E', altresì, consentita la concessione di mutui in favore di cooperative delle quali facciano parte dipendenti statali anche a riposo a condizione che:

a) almeno la metà dei soci rientri nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo;

b) tutti i soci appartengano alla cooperativa da epoca anteriore al 1° gennaio 1951;

c) gli edifici della Cooperativa fossero già in costruzione alla predetta data del 1° gennaio 1951.

(1)

Con l'art. 1 della L.R. 21/54 è stata soppressa la parola "civile" dopo la parola "ingegnere" .

Art. 3

(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 35/53)

Le domande per la concessione dei mutui corredate dal progetto esecutivo e dalla perizia di stima per le costruzioni da completare o per gli appartamenti da completare di cui è consentito l'acquisto ai termini dell'art. 1, devono essere presentate all'Assessorato delle finanze.

I progetti esecutivi e le perizie saranno trasmessi all'Assessorato dei lavori pubblici per il giudizio sulla loro ammissibilità tecnica.

L'Assessorato dei lavori pubblici esercita la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, cura il collaudo delle costruzioni e procede ai relativi accertamenti ed esami tecnici che il T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, demanda al Ministero dei lavori pubblici ed agli Uffici del Genio civile.

Art. 4

La concessione del mutuo è accordata con decreto dell'Assessore per le finanze. Le relative somministrazioni saranno disposte su presentazione degli stati d'avanzamento dei lavori.

Il mutuo è garantito da ipoteca di 1. grado sulle aree e sulle costruzioni a favore dell'Amministrazione regionale. Nella ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 l'ipoteca potrà essere anche di grado immediatamente successivo.

Art. 5

(sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 35/53 nel testo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23/55)

Le somme anticipate verranno restituite in trentacinque annualità posticipate a partire dal 1° gennaio successivo al giorno di stipulazione del contratto di mutuo, tra l'Assessorato per le finanze mutuante ed il socio assegnatario, senza interessi.

Art. 6

(sostituito dall'art. 1, commi 4 e 5, della L.R. 35/53)

Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto legislativo coloro che non risiedono nel Comune ove sorgono gli alloggi o che in detto Comune abbiano la piena proprietà di altra abitazione adeguata alle esigenze della loro famiglia, giusto quanto dispone l'art. 31 del testo unico sull'edilizia popolare e sue successive modifiche.

Gli assegnatari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data della assegnazione.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio, tranne nei casi di trasferimento ad altra sede o di decesso dell'assegnatario.

Art. 7

L'Assessore per le finanze, assistito dalla Commissione di cui al successivo capoverso invigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, decide sugli abusi e sulle irregolarità, nonchè su tutte le controversie, aventi per oggetto rapporti sociali, che possano sorgere in seno alle cooperative.

La Commissione è presieduta dall'Assessore per le finanze ed è composta da un magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa, da un magistrato della Corte dei conti e da un funzionario per ciascuno dei seguenti Assessorati: finanze, lavori pubblici e lavoro.

I componenti tale Commissione debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione delle questioni comunque attinenti alla cooperativa di cui eventualmente facciano parte.

Art. 8

(sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.R. 35/53)

Tutti gli atti e contratti, stipulati o da stipularsi per la esecuzione del presente decreto legislativo presidenziale, nonchè tutte le operazioni a tale scopo dirette, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo indipendentemente dal valore degli atti e dei contratti medesimi.

Tali agevolazioni si estendono anche al contratto di mutuo da stipularsi, tramite la cooperativa della quale il socio fa parte, tra l'Assessorato delle finanze mutuante ed il socio assegnatario, in sede di liquidazione finale relativa, o allo stabile sociale o all'appartamento acquistato, nonchè agli atti di cessione di credito relativi alle rate del mutuo concesso, ed a tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per l'attribuzione degli appartamenti in proprietà individuale ai soci e per il conseguente frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca.

Le case di abitazione costruite o da costruire od in corso di costruzione od acquistate a norma del presente decreto legislativo, per 25 anni, sono esenti dalla imposta sui fabbricati e relative sovrimposte.

Art. 9

(sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.R. 35/53)

Per le finalità previste dal presente decreto legislativo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge del bilancio 31 dicembre 1951,n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 ripartita come segue:

L. 100.000.000, nell'esercizio 1950-51;

L. 500.000.000, nell'esercizio 1951-52;

L. 400.000.000, nell'esercizio 1952-53;

L. 900.000.000, nell'esercizio 1953-54;

L. 900.000.000, nell'esercizio 1954-55;

L. 700.000.000, nell'esercizio 1955-56;

L. 500.000.000, nell'esercizio 1956-57.

Art. 9

(introdotto dall'art. 1, comma 8, della L.R. 35/53, nel testo sostituito dall'art. 21 della L.R. 37/53)

Nella determinazione dell'ammontare dei mutui da concedere ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, sarà tenuto conto delle condizioni economiche del beneficiario e della composizione del suo nucleo familiare.

Art. 10

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 11

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1951.

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