
LEGGE REGIONALE 25 giugno 1954, n. 12
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 26 giugno 1954, n. 30
Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1953-54 (primo provvedimento).
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A), firmata dall'Assessore preposto alle Finanze, al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B), firmata dall'Assessore preposto alle Finanze, al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.
Nel bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno finanziario 1953-54 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n. 2, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C), firmata dall'Assessore preposto alle Finanze, al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 13.600.000 che si attribuiscono al cap. 447 (veggasi la annessa tabella B).
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 2.300.000 che si attribuiscono al cap. 244 (veggasi l'annessa tabella B).
Per le finalità di cui all'art. 3 lettera C) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1953- 54 la spesa di L. 300.000.000 che si assegna al cap. 543 (veggasi l'annessa tabella B).
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 1.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54 è aumentata di L. 850.000.000 che si attribuiscono quanto a L. 450 milioni al capitolo 535, quanto a L. 200.000.000 al capitolo 538 e quanto a L. 200.000.000 al capitolo 539 (veggasi l'annessa tabella B).
Per le finalità di cui al capitolo aggiunto n. 821 è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).
La spesa di L. 1.500.000 di cui alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 24, per l'anno finanziario 1953-54, è aumentata di L. 300.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 40.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 572 (veggasi l'annessa tabella B).
Per l'anno finanziario 1953-54 la spesa annua autorizzata con il D.L.P. 15 novembre 1949, n. 32 convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è aumentata di L. 5.000.000.
Il predetto aumento è attribuito al cap. 589 (veggasi l'annessa tabella B).
Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, è autorizzata la spesa di L. 380.000.000 che si attribuisce quanto a L. 40.000.000 al cap. 597, conto della competenza, e quanto a L. 340.000.000 al capitolo medesimo conto dei residui.
La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 5 milioni che si attribuiscono al cap. 611 dello stato di previsione della spesa (veggasi l'annessa tabella B).
La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 25 milioni, che si attribuiscono quanto a 15.000.000 al cap. n. 602 e quanto a L. 10.000.000 al cap. n. 603 (veggasi l'annessa tabella B).
La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è ridotta di L. 25 milioni, che si detraggono quanto a L. 10.000.000 dal cap. n. 608, quanto a L. 5.000.000 dal cap. n. 609 e quanto a L. 10.000.000, dal cap. n. 625.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 30.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 634 (veggasi l'annessa tabella B).
La spesa autorizzata con l'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, per il cap. 635 è ridotta di L. 2.800.000 e quella autorizzata con l'articolo medesimo per il cap. 636 è aumentata di lire 2.800.000 (veggasi l'annessa tabella B).
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 80.000.000 giusta la seguente ripartizione per capitoli: cap. 660: L. 4.000.000; cap. 661: L. 3 milioni; cap. 662: L. 3.000.000; cap. 666: L. 40 milioni; cap. 667: L. 5.000.000; cap. 668: L. 5.000.000; cap. 672: L. 20.000.000.
Per l'anno finanziario 1953-54 il concorso della Regione previsto dall'art. 2 delle legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, è fissato in L. 35.000.000.
La predetta somma è attribuita al cap. 674-bis di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella B).
La spesa autorizzata con l'art. 29 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è ridotta di L. 20 milioni che si detraggono dal capitolo n. 650 (veggasi l'annessa tabella B).
La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35 e dell'art. 2 del D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 26, è aumentata di L. 20.000.000 che si assegnano al cap. n. 577, conto dei residui (veggasi l'annessa tabella B).
Le disponibilità residue del cap. 578 relative alla spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, modificato dall'art. 3 del D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 26, sono ridotte di L. 20.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).
Le disponibilità residue dei capitoli nn. 592, 595, 598, 599, sono ridotte rispettivamente di L. 130 milioni, di L. 100 milioni, di L. 80 milioni e di L. 30 milioni.
Per gli stessi importi si intendono ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Per le finalità di cui al D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20, convertito con modificazione nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è autorizzata la spesa ripartita di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1966-67.
La somma risultante può essere iscritta nel bilancio del corrente esercizio ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.
Il capitolo n. 10 inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1953-54 è soppresso (veggasi l'annessa tabella C).
E' istituito il capitolo n. 8-bis "Impianti ed attrezzature per la valorizzazione di prodotti agricoli e per l'attuazione degli scambi commerciali" in gestione ai LL.PP. (veggasi l'annessa tabella C).
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sino all'entrata in vigore della presente legge sul capitolo n. 10 si intendono assunti o disposti sul cap. 8-bis di nuova istituzione al quale sono attribuiti i residui del cap. n. 10 provenienti dall'esercizio decorso.
Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B) si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate di cui alla tabella A).
Agli effetti della assunzione degli impegni sui capitoli di spesa di parte ordinaria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1953-54 i cui stanziamenti sono aumentati con la presente legge, il termine fissato dal primo comma dell'art. 274 del Regolamento per la contabilità generale, è protratto fino al 31 agosto 1954.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 25 giugno 1954.
RESTIVO
TABELLA A - variazione allo stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954.[non disponibile,vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 26 giugno 1954, n. 30]