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LEGGE REGIONALE 9 novembre 1953, n. 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 novembre 1953, n. 57

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 60/57)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Gli Assessori, ciascuno per il ramo di amministrazione cui è preposto, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tab. B).

Art. 3

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nello elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore preposto al bilancio agli affari economici ed al patrimonio.

Art. 4

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore preposto alla finanza può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale.

Art. 5

I Capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale è disposta l'inscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale è disposta l'inscrizione, è emanato dall'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio.

Art. 6

L'Assessore proposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti ai capitoli nn. 122 e 123 della rubrica "bilancio, affari economici e patrimonio" per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

L'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.

Art. 7

Con decreto dell'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio possono essere inscritte le somme occorrenti per "saldi spese residue".

Art. 8

L'Assessore preposto ai lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici e di sacrari anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 9

E' autorizzata per l'anno finanziario 1953-54 la spesa straordinaria di L. 65.000.000 che viene attribuita quanto a L. 40.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 447 e quanto a L. 25.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 453 (rubrica "Presidenza della Regione").

Art. 10

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200 milioni autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita al capitolo n. 544 (rubrica "Lavori pubblici") ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita al capitolo n. 451 (rubrica "Presidenza della Regione") ed è destinata all'arredamento delle stazioni medesime.

Art. 11

La quota di cui alla lettera c) del provento di cui alla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, per il 30% è attribuita per le finalità del cap. n. 455 (rubrica "Bilancio, affari economici e patrimonio") e per il 70% è attribuita per le finalità del cap. n. 543 (rubrica "Lavori pubblici").

Art. 12

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contribuenti per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge medesima, la spesa di L. 30 milioni che viene attribuita al capitolo n. 456 (rubrica "Bilancio, affari economici e patrimonio").

Art. 13

Per le finalità dei capitoli nn. 464 e 465 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per lo anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 550.000.000 (rubrica "Bilancio, affari economici e patrimonio"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 464   L. 450.000.000
      Cap.   n. 465   "  100.000.000
Art. 14

E' autorizzata la spesa di L. 26.800.000 quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca e della Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale (cap. n. 466 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge). (Veggasi gli allegati al presente bilancio nn. 10 e 11).

Art. 15

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 242.200.000 che viene attribuita ai capitoli dal n. 241 al n. 245, dal n. 515 al n. 521 ed al capitolo n. 523 dello stato di previsione della spesa, annessa alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 241   L. 27.000.000
      Cap.   n. 242   "   1.500.000
      Cap.   n. 243   "   2.000.000
      Cap.   n. 244   "     400.000
      Cap.   n. 245   "     300.000
      Cap.   n. 515   "  20.000.000
      Cap.   n. 516   "  10.000.000
      Cap.   n. 517   "   5.000.000
      Cap.   n. 518   "   1.000.000
      Cap.   n. 519   "  20.000.000
      Cap.   n. 520   "  20.000.000
      Cap.   n. 521   "   5.000.000
      Cap.   n. 523   "  50.000.000
Art. 16

Per le finalità di cui al capitolo n. 514 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di lire 100 milioni (rubrica "Agricoltura").

Art. 17

E' autorizzata la spesa di L. 435.545.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54.

Art. 18

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 532, 533 e 534 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54 la spesa di L. 550.000.000 (rubrica "Bonifica e foreste"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 532   L. 400.000.000
      Cap.   n. 533   "  100.000.000
      Cap.   n. 534   "   50.000.000
Art. 19

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 535, 538, 539, 540, 545, 547, 548, 549 e 550 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 3 miliardi 55 milioni (rubrica "Lavori pubblici"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 535   L. 1.400.000.000
      Cap.   n. 538   "    500.000.000
      Cap.   n. 539   "    500.000.000
      Cap.   n. 540   "     50.000.000
      Cap.   n. 547   "    250.000.000
      Cap.   n. 548   "      5.000.000
      Cap.   n. 549   "     50.000.000
      Cap.   n. 550   "    300.000.000

Per l'esecuzione delle opere pubbliche relative ai capitoli di spesa compresi nella rubrica " Lavori pubblici " si applicano gli articoli 26 e 27 della legge21 aprile 1953, n. 30 .

Art. 20

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-1954 ai sensi dell'art. 27 della legge 15 luglio 1950, n. 63, la spesa di L. 319.250.000 (rubrica "Pubblica istruzione") giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 312   L. 175.000.000
      Cap.   n. 313   "   13.500.000
      Cap.   n. 314   "    5.500.000
      Cap.   n. 315   "      500.000
      Cap.   n. 316   "      300.000
      Cap.   n. 317   "    1.250.000
      Cap.   n. 318   "      200.000
      Cap.   n. 319   "    1.800.000
      Cap.   n. 320   "      500.000
      Cap.   n. 321   "   27.000.000
      Cap.   n. 322   "   22.000.000
      Cap.   n. 323   "    1.700.000
      Cap.   n. 324   "    2.000.000
      Cap.   n. 554   "   30.000.000
      Cap.   n. 555   "   38.000.000
Art. 21

E' autorizzata per l'anno finanziario 1953-54 la spesa di L. 190.000.000 che si iscrive al cap. n. 553 dello stato di previsione della spesa (rubrica "Pubblica istruzione"), annesso alla presente legge, per provvedere all'arredamento di edifici adibiti a scuole elementari costruiti dalla Regione e per l'acquisto di materiale didattico occorrente per dette scuole.

Art. 22

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale è fissato per l'anno finanziario 1953-54, in L. 9.000.000 (rubrica "Pubblica istruzione").

Art. 23

E' autorizzata la spesa di L. 380.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica e della refezione nel periodo delle colonie estive.

Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7 (rubrica "Pubblica istruzione").

Art. 24

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo medesimo, è fissato, per l'anno finanziario 1953-54, in L. 500.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa annesso al presente bilancio (rubrica "Lavoro, previdenza e assistenza sociale") da destinare:

a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità di cui al titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 100.000.000 per cantieri-scuola per la sistemazione di vie vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, per lavoratori disoccupati. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore preposto al lavoro alla previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello preposto all'agricoltura, e sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25.

c) quanto a L. 350.000.000 per altri cantieri-scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore preposto al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, di concerto con quello preposto ai lavori pubblici.

Art. 25

Le somme iscritte nel capitolo 614 dello stato di previsione della spesa sono versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del fondo stesso per l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato.

Art. 26

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 617, 618 619, 620, 622, 624, 625, 626, e 627 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953- 54, la spesa di L. 417.000.000 (rubrica "Lavoro, previdenza ed assistenza sociale"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 601   L. 10.000.000
      Cap.   n. 602   "  20.000.000
      Cap.   n. 603   "  20.000.000
      Cap.   n. 604   "   3.000.000
      Cap.   n. 605   "  20.000.000
      Cap.   n. 606   "  60.000.000
      Cap.   n. 607   "   5.000.000
      Cap.   n. 608   "  10.000.000
      Cap.   n. 609   "  10.000.000
      Cap.   n. 611   "  10.000.000
      Cap.   n. 612   "   7.000.000
      Cap.   n. 613   "  10.000.000
      Cap.   n. 614   " 100.000.000
      Cap.   n. 617   "   5.000.000
      Cap.   n. 618   "  10.000.000
      Cap.   n. 619   "  20.000.000
      Cap.   n. 620   "   8.000.000
      Cap.   n. 622   "   5.000.000
      Cap.   n. 624   "  20.000.000
      Cap.   n. 625   "  12.000.000
      Cap.   n. 626   "  50.000.000
      Cap.   n. 627   "   2.000.000
Art. 27

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, la spesa di L. 615.000.000 destinata, quanto a L. 470.000.000, quanto a Lire 45.000.000 e quanto a Lire 100.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli nn. 629, 630 e 631, rispettivamente) (rubrica "Igiene e sanità").

Art. 28

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 634, 635, 636, 637, 638, 639 e 640 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 333.000.000 (rubrica "Igiene e sanità"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 634   L. 200.000.000
      Cap.   n. 635   "   30.000.000
      Cap.   n. 636   "   10.000.000
      Cap.   n. 637   "   30.000.000
      Cap.   n. 638   "   20.000.000
      Cap.   n. 639   "    3.000.000
      Cap.   n. 640   "   40.000.000
Art. 29

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 642, 643, 644, 650, 651, 654, 657 e 658 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 1.445.000.000 (Enti locali), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 642   L.  100.000.000
      Cap.   n. 643   "    40.000.000
      Cap.   n. 644   "   100.000.000
      Cap.   n. 650   "    50.000.000
      Cap.   n. 651   "    50.000.000
      Cap.   n. 654   "     5.000.000
      Cap.   n. 657   "   100.000.000
      Cap.   n. 658   " 1.000.000.000
Art. 30

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 660, 661, 662, 663, 666, 667, 668, 669, 672 e 674 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 280.000.000 (rubrica "Turismo e spettacolo"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:


      Cap.   n. 660   L. 20.000.000
      Cap.   n. 661   "   5.000.000
      Cap.   n. 662   "  25.000.000
      Cap.   n. 663   "  15.000.000
      Cap.   n. 666   "  65.000.000
      Cap.   n. 667   "  10.000.000
      Cap.   n. 668   "  15.000.000
      Cap.   n. 669   "  10.000.000
      Cap.   n. 672   "  90.000.000
      Cap.   n. 674   "  25.000.000
Art. 31

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi o delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 32

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 33

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, allegato al presente bilancio sotto la appendice n. 2.

Art. 34

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2, nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1 della presente legge, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori.

Art. 35

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.


                                    RIEPILOGO
 Entrate e spese effettive
Entrata                                                L. 31.638.300.000
Spesa                                                  "  33.599.935.000
                                          Differenza - L.  1.961.635.000
 Movimento di capitali
Entrata                                                L.              -
Spesa                                                  "   1.000.000.000
                                          Differenza - L.  1.000.000.000
 Partite di giro
Entrata                                                L.    196.001.000
Spesa                                                  "     196.001.000
                                          Differenza   L.              -
                               RIASSUNTO GNERALE
Entrata                                                L. 31.834.301.000
Spesa                                                  "  34.795.936.000
                                          Differenza - L.  2.961.635.000

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

(sostituito dall'art. 6 della L.R. 60/57)

Le disposizioni contenute nell'art. 36 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, e nel decreto dell'Assessore regionale per le finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 ottobre 1953, n. 50, sono sostituite dalle seguenti.

Alla liquidazione degli assegni al personale, escluso quello salariato, in servizio nei vari rami dell'Amministrazione centrale della Regione, alla liquidazione delle indennità al personale addetto ai Gabinetti e alla liquidazione delle indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955,n. 37, provvede, a decorrere dal 1° luglio 1957, la Presidenza della Regione.

Agli effetti del comma precedente, i singoli rami di Amministrazione o gli organi interessati devono trasmettere alla Presidenza della Regione:

a) gli schemi dei mandati relativi agli assegni;

b) gli schemi dei mandati relativi alla indennità di gabinetto;

c) gli schemi dei mandati relativi alle indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955,n. 37;

i quali, firmati dal Presidente della Regione o da un solo delegato, sono inviati per le successive incombenze agli organi di controllo;

d) i decreti di nomina, di promozione e di ogni e qualsiasi altra variazione nello stato giuridico ed economico al personale i quali, emanati dall'Assessore del ramo dell'Amministrazione presso il quale il personale stesso giuridicamente dipende, sono, dal Presidente della Regione o da un suo delegato, convalidati per l'assunzione del relativo impegno sul competente capitolo di spesa con la seguente formula stesa in calce ai decreti medesimi:

"Visto: Si impegni la spesa sul capitolo n.... dell'esercizio ....e corrispondenti degli esercizi successivi ....".

e inviati per le successive incombenze agli organi di controllo.

Art. 37

In relazione alla ripartizione dell'Amministrazione della Regione nei vari rami quale risulta dall'unito bilancio, la competenza degli Assessori preposti ad uno o più rami di Amministrazione è determinata dalla materia riportata in ciascuna rubrica. Per le materie che non hanno ripercussione o incidenza sul bilancio, la competenza stessa si desume anche dalla connessione con le materie inserite in ciascuna rubrica.

Art. 38

Agli effetti della attribuzione ai capitoli dell'anno finanziario 1953-54 delle somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, è approvato l'allegato prospetto dal quale risultano i capitoli dell'anno finanziario cui la presente legge si riferisce corrispondenti a quelli dell'esercizio precedente.

Art. 39

La presente legge sarà pubblicata nella gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1953.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 novembre 1953.

RESTIVO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 [non disponibile,vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 novembre 1953, n. 57]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 [non disponibile,vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 10 novembre 1953, n. 57]