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LEGGE REGIONALE 18 aprile 1958, n. 12

G.U.R.S. 19 aprile 1958, n. 23

Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo agli anni finanziari dal 1955-56 al 1959-60.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1962 e annotato al 13/3/1963)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(integrato dall'art. 1 della L.R. 32/59 e dall'art. 1, comma 2, della L.R. 20/63)

Il fondo di lire 75 miliardi assegnato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1955 al 30 giugno 1960 con la legge 21 marzo 1957, n. 176, è destinato, in conformità dell'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, come appresso:

1) Viabilità esterna:

a) viabilità esterna con particolare riguardo a quella di interesse economico regionale, L. 9 miliardi 450 milioni;

b) collegamenti di frazioni ai centri abitati, lire 2 miliardi;

c) trasformazione di trazzere in rotabili, lire 6 miliardi;

2) Completamento e integrazione di programmi regionali di opere pubbliche, L. 2 miliardi 450 milioni;

3) Complessi di opere per i servizi generali di nuclei di edilizia popolare di nuova organizzazione, L. 1 miliardo;

4) Porti pescherecci, L. 1 miliardo 500 milioni;

5) Opere pubbliche di bonifica, L. 10 miliardi 800 milioni;

6) Opere irrigue, L. 9 miliardi 500 milioni;

7) Opere di rimboschimento, L. 5 miliardi 500 milioni;

8) Opere di interesse turistico comprese quelle relative ai complessi termali regionali, L. 5 miliardi;

9) Zone industriali, impianti e attrezzature per la trasformazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca, sistemazione e attrezzature di porti, punti e depositi franchi e attivazioni degli scambi commerciali, impianti e attrezzature per la ricerca scientifica e la specializzazione tecnica, L. 10 miliardi;

10) Incremento della produzione della energia elettrica L. 8 miliardi;

11) Potenziamento delle Università siciliane, L. 3 miliardi 800 milioni.

Totale L. 75 miliardi.

Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare le economie realizzate nonchè le eventuali sopravvenienze derivanti dalla gestione del fondo di solidarietà nazionale destinandole:

a) fino alla concorrenza di L. 2 miliardi in aumento dello stanziamento di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo, con specifica destinazione alle strade di interesse turistico;

b) fino alla concorrenza di L. 500 milioni ad incremento dello stanziamento di cui al n. 7 del presente articolo con specifica destinazione in favore dell'Azienda Foreste demaniali della Sicilia per la costituzione di aziende speciali a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991;

c) fino alla concorrenza di L. 500 milioni in aumento dello stanziamento previsto al n. 4 del presente articolo.

d) fino alla concorrenza di 2 miliardi e 500 milioni in aumento dello stanziamento previsto dal n. 6 del presente articolo;

e) fino alla concorrenza di L. 500 milioni per istruzione professionale;

f) fino alla concorrenza di L. 2.450.000.000 in aumento dello stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo;

g) fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo; (1)

h) fino alla concorrenza di lire 80 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 11 del presente articolo, con specifica destinazione per la costruzione, l'impianto e l'attrezzatura della clinica urologica dell'Università di Palermo. (1)

Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 2, della L.R. 20/63, l'esecuzione delle opere previste dalla lettera annotata, rimane regolata dalle convenzioni già stipulate a norma degli artt. 18 e 22 della presente legge.

Art. 2

Il programma delle opere da eseguire è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori alle cui attribuzioni si riferiscono le singole categorie di lavori e con l'Assessore per il bilancio.

In sede di formulazione del programma la Giunta determina la ripartizione delle somme stanziate ai numeri 9 e 10 dell'articolo 1, tra le varie categorie di intervento.

Ai fini della formulazione dei programmi previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 47 della legge 11 dicembre 1956, n. 55.

Art. 3

Per la progettazione e la esecuzione delle opere previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale può avvalersi oltre che dei propri uffici periferici degli uffici dello Stato o degli Enti locali, e di altri Enti pubblici soggetti a vigilanza della Regione.

Per la progettazione e la direzione dei lavori la Amministrazione regionale può avvalersi dell'opera dei liberi professionisti, ai sensi della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni.

Art. 4

Nell'ambito dello stanziamento previsto al n. 3) dell'art. 1 della presente legge, l'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere a totale carico della Regione, alle categorie di opere pubbliche previste dall'art. 19 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, per l'edilizia popolare comunque finanziata dalla Regione.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sezione I

Porti pescherecci

Art. 5

La spesa prevista dall'articolo 1 per porti pescherecci è destinata alla realizzazione di un programma che concerna prevalentemente nuovi porti pescherecci.

Sezione II

Opere di rimboschimento

Art. 6

La spesa di lire 5 miliardi 500 milioni, prevista dal n. 7 dell'articolo 1, per opere di rimboschimento, è destinata:

a) alla esecuzione di opere di sistemazione organica idraulico - forestale e di conservazione del suolo;

b) al rimboschimento dei terreni nudi di proprietà delle Aziende delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

Sezione III

Turismo

Art. 7

La spesa di lire 5 miliardi prevista al numero 8 dell'art. 1 è destinata ad opere pubbliche di carattere straordinario per l'adeguamento delle zone turistiche alle moderne esigenze, da eseguire in centri di cura, soggiorno e turismo, secondo organici piani di intervento interessanti la viabilità turistica locale; i settori archeologici, monumentali ed artistici, le sistemazioni igienico-sanitarie; la ricettività con riferimento alla legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, e comunque tutti gli impianti e le opere che costituiscono coefficiente per l'incremento turistico.

Sezione IV

Zone industriali

Art. 8

L'articolo 21 e il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 21. - L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, di concerto con l'Assessore per la industria e commercio e con quello per le finanze, sentite le Amministrazioni comunali e le Camere di commercio interessate, alla redazione ed approvazione, previo parere dell'Ispettore centrale tecnico dell'Assessorato, di piani per la costruzione di nuove zone industriali o l'ampliamento od il potenziamento di quelle esistenti, nonchè all'impegno della relativa spesa.

Il piano di massima è composto:

a) della relazione;

b) della planimetria della zona, con la indicazione delle aree da espropriare;

c) dell'elenco delle opere stradali ed igieniche, degli allacciamenti elettrici e relativi impianti, dei raccordi ferroviari, pontili, banchine e fabbricati o padiglioni da destinarsi alle attività artigiane, nonchè delle altre opere occorrenti per i servizi generali ritenuti necessari ai fini della completa attrezzatura tecnica della zona;

d) del piano parcellare delle espropriazioni.

Per gli allacciamenti elettrici delle zone industriali è data, a parità di condizioni, la preferenza allo E.S.E..

Art. 22. - (1° comma). Alle espropriazioni provvede l'Assessore ai lavori pubblici in base ai piani di massima di cui al precedente articolo.

Art. 9

La Regione Siciliana è autorizzata a partecipare a consorzi di Enti per la esecuzione, lo sviluppo e la gestione di opere di attrezzatura delle zone industriali della Sicilia.

Ai mutui che i Comuni della Sicilia otterranno dalla Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell'art. 22 della legge 29 luglio 1957, n. 634 può essere accordata la garanzia della Regione Siciliana.

Art. 10

La quota dello stanziamento per zone industriali di cui al n. 9 dell'articolo 1 della presente legge è destinato anche ad integrazione dell'ulteriore fabbisogno occorrente ai consorzi costituiti a norma dello art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 11

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici, le norme regolamentari per la gestione delle zone industriali nonchè le norme per il coordinamento della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 con le norme statali e con quelle regionali concernenti le zone industriali.

Sezione V

Valorizzazione dei prodotti agricoli o attivazione degli scambi commerciali.

Art. 12

E' autorizzata la realizzazione, anche in concorso con altri enti:

a) di locali, impianti e servizi per la conservazione, trasformazione, distribuzione e per la valorizzazione in altra forma di prodotti agricoli e della pesca;

b) di opere ed impianti occorrenti per la sistemazione e l'attrezzatura dei porti siciliani e dei punti e depositi franchi;

c) di opere dirette alla intensificazione delle comunicazioni, ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali.

Art. 13

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore all'industria e commercio, è autorizzato a disporre la redazione, anche a mezzo di esperti estranei all'Amministrazione, da retribuire in misura forfettaria da convenirsi, di un piano generale delle opere e degli impianti previsti al n. 9 dell'art. 1 della presente legge, ritenuti indispensabili per lo sviluppo dell'attività produttiva e di scambio.

Il piano è approvato dal Presidente della Regione, sentito il Comitato esecutivo della Commissione regionale di urbanistica e previa deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Regione è autorizzato altresì a disporre gli studi ed i progetti tecnici riguardanti i tipi di industrie più adatte alle singole zone della Regione, con le modalità indicate nel primo comma. Le spese per la compilazione del piano e degli elaborati di cui sopra fanno carico allo stanziamento previsto al n. 9 del citato articolo 1.

Art. 14

Qualora sussistano speciali esigenze di ordine generale in settori particolarmente importanti dell'economia regionale, che abbiano possibilità di ampi sviluppi commerciali, all'attuazione delle finalità di cui all'art. 12 lettera a), può provvedersi mediante rilievo e successivo riattamento di impianti esistenti.

Il Governo della Regione può concedere in gestione, a norma dell'art. 24 della legge 25 aprile 1953, n. 30 ad un consorzio fra i produttori industriali del vino marsala, i locali, gli impianti, e le attrezzature di cui alla lettera a) dell'art. 12 da adibire ad attività complementari ed accessorie dell'industria vinicola marsalese.

Art. 15

I locali, gli impianti ed i servizi previsti alla lettera a) dell'art. 12 possono essere utilizzati a norma dell'art. 24 della legge 21 aprile 1953, n. 30 e affidati in gestione ad Enti specializzati o Consorzi fra i produttori e commercianti, nei quali i produttori rappresentino almeno il 50% del capitale.

I rapporti fra gli Enti concessionari della gestione e l'Amministrazione regionale sono regolati con le modalità previste dal citato art. 24 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 16

Allo scopo di migliorare e rendere più celere il trasporto dalla Sicilia dei prodotti ortofrutticoli deperibili è autorizzata la costituzione di un parco regionale di 200 carri ferroviari frigoriferi.

L'allestimento di detti carri è affidato alle ditte siciliane idonee ad eseguire costruzioni del genere, in base ad un piano di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la industria e commercio, che tenga conto dell'attrezzatura, del numero degli operai e della situazione di lavoro di ogni singola impresa costruttrice.

Le forniture sono disposte previe intese con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato relativamente ai tipi di carri più idonei, nonchè alle modalità ed ai prezzi di acquisto.

I contratti di acquisto sono stipulati ed approvati dall'Assessore regionale ai trasporti.

L'Assessore regionale ai trasporti è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato apposita convenzione per regolare le operazioni di collaudo dei carri e per stabilire le modalità di gestione del parco carri regionali.

Sezione VI

Incremento energia elettrica

Art. 17

La spesa prevista al n. 10 dell'art. 1 è destinata alla esecuzione di opere ed impianti diretti alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia.

Art. 18

L'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo precedente nonchè la gestione degli stessi sono affidate in concessione all'E.S.E. a mezzo di particolari convenzioni.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione e approvate con decreto dello stesso previo parere del Consiglio di Giustizia amministrativa, sentita la Giunta di Governo.

Art. 19

Nelle concessioni previste dagli articoli precedenti sono stabilite le modalità di erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle opere e degli impianti, nonchè quelle per il passaggio di proprietà degli stessi all'E.S.E.

Art. 20

(modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 15/62)

Il rimborso alla Regione delle somme previste dalla presente legge, e spese per la realizzazione delle opere e degli impianti, indicati nel precedente articolo 17 sarà effettuato senza interessi in 20 annualità costanti, a decorrere dal 1° luglio 1968.

Le rate di rimborso saranno versate in apposito capitolo del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 21

L'esecuzione delle opere e degli impianti previsti dalla presente legge è regolata dalle norme vigenti per l'attuazione dei programmi dell'E.S.E.

Sezione VII

Università

Art. 22

E' autorizzata, per i fini indicati al n. 11 dell'articolo 1 l'attuazione o il completamento, anche in concorso con gli altri enti interessati, di opere, impianti e di attrezzature per il funzionamento degli istituti universitari la cui attività sia connessa con lo sviluppo economico e sociale della Regione.

E' altresì autorizzata la costruzione e la attrezzatura di collegi universitari.

La somma prevista è destinata come di seguito:

a) 1 miliardo per ciascuna delle Università di Palermo, Catania e Messina;

b) 800 milioni per la costruzione di un Politecnico in Palermo.

Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nei comma precedenti, si provvede mediante concessione alle Università siciliane a mezzo di particolari convenzioni.

Nelle convenzioni saranno regolate le modalità per l'erogazione delle somme, la natura e la misura del concorso degli altri enti, ed ogni altro rapporto con i medesimi.

Nelle convenzioni, una somma pari ai 3/10 dello stanziamento previsto alla lettera a) del presente articolo potrà essere destinata alla costruzione di collegi universitari presso le tre sedi universitarie siciliane.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione ed approvate con decreto dello stesso, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sentita la Giunta regionale.

E' autorizzata, per i fini indicati alla lettera e) dell'art. 1, la costruzione di edifici scolastici da adibirsi a sede di scuole professionali regionali per materie connesse con lo sviluppo agricolo, industriale, economico e sociale della Regione.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Tutte le opere previste nella presente legge sono urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti dello art. 71 e seguenti della legge 23 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

L'indennizzo per l'espropriazione è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tener conto degli aumenti di valore attribuiti, sia direttamente che indirettamente, ai programmi, alle previsioni dei progetti e alla esecuzione delle opere.

Art. 24

Alle varie categorie di opere e di impianti ed alle operazioni finanziarie previste dalla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali consentite dalla legislazione vigente.

Art. 25

La ripartizione per anni finanziari della spesa di cui all'art. 1 è effettuata secondo la tabella annessa alla presente legge.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato, ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1958.

LA LOGGIA

TABELLA