
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1959, n. 4
G.U.R.S. 14 marzo 1959, n. 15
Provvidenze per l'industria zolfifera.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 2/1963 e annotato al 27/12/1968)
E' istituito, presso la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione, a gestione separata, destinato alle operazioni indicate nel presente titolo.
Il fondo ha una dotazione iniziale di lire 12 miliardi, che saranno versati dall'Amministrazione regionale in ragione di L. 1.500.000.000 all'anno negli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1965-66.
Il fondo è amministrato dal Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, integrato da due rappresentanti della Regione Siciliana nominati uno dall'Assessore per il bilancio e l'altro dall'Assessore per l'industria e commercio.
Si applicano alla gestione del fondo le disposizioni tutte che regolano il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.
Sul fondo di rotazione possono essere concessi in favore delle imprese zolfifere esercenti in Sicilia, mutui di esercizio ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni, senza interesse, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge 26 marzo 1955, n. 19, nonchè per il mantenimento dei servizi necessari.
Tali mutui non possono eccedere per quanto riguarda le esigenze connesse con il pagamento di salari e stipendi, l'importo di L. 8000, e per quanto attiene alle altre spese di gestione l'importo di L. 2000 per ogni tonnellata di zolfo, fuso o contenuto in concentrato, posto a disposizione dello E.Z.I. nel periodo compreso fra il 1° novembre 1958 e il 30 giugno 1959.
Il Comitato tecnico amministrativo ha facoltà di adottare idonee misure onde assicurare che i mutui concessi siano realmente destinati al pagamento degli oneri per il soddisfacimento dei quali sono stati richiesti. A tal fine sarà anche data comunicazione alle prefetture interessate dei mutui concessi, sia per il coordinamento dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni sia per gli accertamenti diretti che possono rendersi necessari.
Sono posti a carico del fondo di rotazione i debiti residui derivanti:
a) da mutui di esercizio accordati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della legge 26 marzo 1955, n. 19, nonchè da prefinanziamenti e prestiti straordinari concessi ai sensi dell'art. 11 di detta legge;
b) da prestiti straordinari concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 26 marzo 1955, n. 19 e dell'art. 11 della legge 8 ottobre 1956, n. 48;
c) da mutui concessi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 8 ottobre 1956, n. 48, nonchè delle leggi 8 aprile 1958, n. 10 e 9 agosto 1958, n. 24;
d) da prestiti concessi ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 ottobre 1956, n. 48, per i quali sarà stipulato il contratto definitivo di mutuo;
e) da mutui concessi ai sensi della legge 8 ottobre 1956, n. 50;
f) da finanziamenti concessi a richiesta della Amministrazione regionale al fine di sopperire al pagamento dei salari alle maestranze e ad imprescindibili esigenze di esercizio, fino all'entrata in vigore della presente legge.
I crediti trasferiti dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia al fondo di rotazione per effetto della surrogazione legale, a norma dell'art. 1203, n. 3 Codice civile, e come tali non più assistiti dalla fidejussione regionale, saranno rimborsati dalle imprese debitrici, senza interessi, mediante rate annuali uguali posticipate a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
La durata massima dell'ammortamento è stabilita:
per le operazioni di cui alla lettera c), nel periodo di dieci anni se trattasi di concessioni minerarie e di cinque anni se trattasi di permessi di ricerca produttivi;
per le altre operazioni indicate nell'articolo precedente, nel periodo di dieci anni.
La durata del periodo di ammortamento dei debiti verso il fondo di rotazione sarà stabilita, entro i limiti massimi indicati nei precedenti articoli, avuto riguardo alle possibilità tecniche dei giacimenti.
Qualora circostanze oggettive di eccezionale gravità riducano notevolmente la capacità economica di un'impresa il Comitato di gestione può disporre, su richiesta dell'Assessore per l'industria ed il commercio la sospensione delle quote di ammortamento.
Per l'istruttoria delle pratiche di sua competenza il Comitato di gestione può avvalersi degli Uffici minerari e del Centro sperimentale dell'industria mineraria, nonchè dell'E.Z.I.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la SE.Z.I.one di credito minerario del Banco di Sicilia per regolare i rapporti conseguiti all'istituzione del fondo regionale di rotazione e per stabilire il compenso da attribuire alla predetta Sezione per le spese inerenti alla gestione del fondo nonchè la misura degli interessi da corrispondersi alla Regione, sulle somme non utilizzate.
L'Assessore per il bilancio, con propri decreti, determina, su proposta del Comitato di gestione del fondo, l'ammontare degli oneri assunti dalla Regione in base agli articoli 4, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1956, n. 48, e gravanti sugli stanziamenti previsti dalla stessa legge e dalla legge 26 marzo 1955, n. 19.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione istituita con l'art. 8 della legge 8 ottobre 1956, n. 48, deve redigere, sulla base degli studi effettuati, un piano generale di riorganizzazione delle aziende minerarie zolfifere da attuare nel periodo massimo di cinque anni.
Tale piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Con lo stesso decreto è costituito, per la esecuzione del piano, un Comitato presieduto dall'Assessore per l'industria ed il commercio o da un suo delegato e composto:
di un funzionario designato dall'Assessore per la industria e il commercio;
di un funzionario designato dall'Assessore per il bilancio;
di un funzionario designato dall'Assessore per il lavoro;
dal capo del Distretto minerario di Caltanissetta;
di un rappresentante dell'E.Z.I.;
del direttore della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;
di tre rappresentanti delle organizzazioni industriali minerarie;
di tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
di due esperti in materia mineraria.
Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti fissi ma solamente il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio e missioni sulla base delle vigenti disposizioni.
Le imprese minerarie zolfifere sono tenute a presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del piano generale, i piani aziendali di riorganizzazione, che debbono prevedere:
1) la durata del piano non superiore a cinque anni e le fasi di attuazione di esso;
2) la quantità di mano d'opera distinta per categoria o qualifica, occorrente alla azienda durante l'attuazione del piano;
3) la progressiva riduzione dei costi di produzione.
I piani aziendali debbono conformarsi ai criteri di massima dettati dal piano generale per la coltivazione razionale ed economica delle miniere.
Le imprese che non presentano i piani aziendali nel termine sopra stabilito non sono ammesse alla concessione dei benefici previsti dall'art. 3.
I piani aziendali sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il parere del Comitato per l'esecuzione del piano generale.
Con decreto dello stesso Assessore sentito il Comitato, sono approvate anche le variazioni che si rendono eventualmente necessarie durante il periodo di riorganizzazione delle aziende.
I piani aziendali di cui all'art. 11 della presente legge dovranno prevedere l'entità dei finanziamenti necessari alle singole aziende per sopperire alle esigenze di esercizio durante il periodo di riorganizzazione, nonchè il tipo e la quantità delle produzioni durante lo stesso periodo.
Per far fronte alle esigenze finanziarie delle aziende durante il periodo di riorganizzazione e nei limiti del fabbisogno previsto dai piani di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 11 possono essere concessi alle aziende zolfifere, sul fondo di rotazione previsto al titolo I della presente legge, mutui senza interessi ammortizzabili in dieci anni.
Il Comitato previsto dal precedente art. 10 segue l'attuazione dei piani di riorganizzazione attraverso le notizie sui controlli effettuati, trasmesse periodicamente dall'Assessorato dell'industria e del commercio e attraverso segnalazioni e rilievi che gli pervengono direttamente.
Lo stesso Comitato può proporre all'Assessorato l'applicazione a carico delle ditte inadempienti delle sanzioni previste all'articolo successivo.
Il mancato adempimento dei piani aziendali entro i termini previsti comporta la risoluzione dei mutui contratti ai sensi dell'art. 14, nonchè la decadenza della concessione.
Durante l'attuazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera siciliana, sono adottate le seguenti forme particolari di assistenza per i lavoratori:
a) la corresponsione di una indennità di attesa di nuova occupazione ai lavoratori licenziati in esecuzione dei piani aziendali di riorganizzazione; (1) (2)
b) la corresponsione di una indennità supplementare di licenziamento ai lavoratori sopra indicati; (1)
c) la corresponsione di un contributo ai lavoratori delle aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sotto gestione commissariale;
d) il finanziamento di speciali corsi professionali e cantieri scuola per i lavoratori indicati nella lettera a).
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 24/61, con la parola "lavoratori" contenuta nelle norme di cui alla lettera annotata, si intendono gli operai, gli intermedii, gli impiegati d'ordine.
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 31/67 alle erogazioni previste dall'articolo annotato provvede il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
Vedi, anche, quanto disposto dell'art. 1 della L.R. 38/68, per i lavoratori delle miniere di zolfo licenziati in data anteriore al 1° agosto 1964.
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 2/63)
Ai lavoratori riqualificati a norma dell'articolo precedente in attesa di reimpiego è corrisposta una indennità di attesa pari al 50% del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro, oltre gli assegni familiari in misura intera ed il trattamento previdenziale. Tale indennità non può essere corrisposta oltre il periodo di isolamento del mercato dello zolfo italiano.
Il lavoratore che rifiuti il nuovo posto di lavoro perde ogni diritto alla corresponsione dell'indennità.
La indennità cessa in caso di rioccupazione.
Al lavoratore che, a fine corso, sarà trasferito in sede di lavoro diversa da quella in cui aveva prestato servizio in precedenza, verrà riconosciuta, a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, una indennità di trasferimento, una tantum, di lire 150 mila. Il lavoratore dovrà accettare nella nuova sede un contratto a tempo indeterminato ed impegnarsi di rimanere al lavoro per almeno un anno.
Il lavoratore che abbia superato il cinquantesimo anno di età e non sia stato riconosciuto idoneo alla qualificazione avrà corrisposto un assegno alimentare pari al 25% del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro oltre gli assegni familiari in misura intera e il trattamento previdenziale.
Tale trattamento è assicurato sino al raggiungimento del limite pensionario e cessa in caso di stabile sua rioccupazione.
Le provvidenze contemplate nel presente articolo si applicano soltanto al personale risultante iscritto nei libri delle aziende minerarie alla data del 30 giugno 1962 e correlativamente presso lo I.N.P.S.
L'indennità supplementare di licenziamento è corrisposta nella misura di L. 5000 per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di L. 20.000 ed un massimo di L. 60.000 più L. 5000 per ogni persona a carico.
Tale indennità verrà corrisposta alla cessazione del periodo di attesa.
Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 17 è corrisposto, con le modalità che saranno stabilite con decreto dell'Assessore al lavoro, di concerto con l'Assessore alla industria, a tutti i lavoratori delle aziende sotto gestione commissariale nella misura di L. 120.000 per ogni anno di servizio prestato e fino ad un massimo di L. 600.000.
Le aziende presso le quali si svolgono i corsi ed i cantieri speciali sono tenute a corrispondere la differenza tra l'ammontare complessivo delle indennità stabilite dalle norme vigenti per la partecipazione ai predetti corsi e cantieri, nonchè della eventuale indennità di disoccupazione, ed il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro.
L'indennità di attesa non è dovuta ai lavoratori che frequentano i corsi professionali ed i cantieri scuola durante il periodo di durata degli stessi.
Gli operai licenziati dalle imprese minerarie zolfifere ed in attesa di nuova occupazione hanno la precedenza, ai fini del collocamento, nelle attività minerarie, nella ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nella coltivazione di cave e nelle altre attività connesse.
Gli operai in attesa di nuova occupazione che si rifiutino di partecipare ai corsi o cantieri, o che non accettino l'avviamento al lavoro in altre aziende, decadono dal diritto all'indennità di attesa ed a quella supplementare di licenziamento.
I corsi ed i cantieri speciali sono effettuati su proposta dei Distretti minerari.
Se si svolgono presso un'azienda si richiede il consenso della stessa.
La gestione dei corsi e dei cantieri può essere affidata ai Distretti minerari alla Sezione tecnica industriale dell'E.Z.I., alla fondazione Mario Gatto di Caltanissetta, al Centro sperimentale per l'industria mineraria ed ai consorzi provinciali per la istruzione tecnica.
All'approvamento dell'attrezzatura e dei materiali necessari provvedono le aziende presso cui si effettuano i corsi ed i cantieri.
Nella procedura di eventuali riduzioni di personale devono essere osservati i vigenti accordi interconfederali sui licenziamenti.
Gli elenchi nominativi per gli operai da licenziare sono comunicati da ciascuna azienda, almeno un mese prima della data prevista per l'attuazione del provvedimento, all'Assessorato del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale.
Alle erogazioni previste dal presente titolo si provvede attraverso il "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati".
A tal fine è versato al predetto fondo un contributo annuo della Regione, non inferiore a L. 300 milioni, per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.
Non possono godere dei benefici di cui al presente titolo i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1958.
Gli impianti e le attrezzature per la concentrazione del minerale di zolfo e per la verticalizzazione dell'industria, installati da imprese minerarie, anche se consorziate, nel territorio della Regione entro un triennio dal 1° luglio 1959, possono beneficiare di un contributo non superiore al 20% dell'importo della relativa spesa.
Sono escluse dal contributo le aziende che nel piano generale di riorganizzazione di cui al precedente art. 10 siano considerate non risanabili.
Le domande per la concessione del contributo previsto nell'articolo precedente, e corredate dal progetto di massima, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del piano generale di riorganizzazione.
Sulle domande provvede l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.
Ottenuta l'ammissione al contributo, le imprese interessate devono presentare un progetto analitico, comprendente il computo metrico estimativo degli immobili e l'elenco dei macchinari e delle attrezzature da installare, con la indicazione del loro costo presunto.
L'Assessore per l'industria ed il commercio determina, con proprio decreto, l'ammontare del contributo e le modalità per la sua erogazione, la quale può aver luogo anche su presentazione di stati di avanzamento.
Per il collaudo l'Assessorato per l'industria ed il commercio può avvalersi degli uffici tecnici dell'Assessorato per i lavori pubblici, degli Uffici minerari, nonchè del Centro sperimentale per l'industria mineraria.
Le spese ed i diritti di collaudo sono a carico delle ditte interessate.
L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato altresì a concedere in favore della Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani un contributo di L. 200.000.000 per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 per la gestione di nuove attività minerarie ai sensi dell'art. 4, comma b) della legge 2 aprile 1940, n. 287.
Per tale gestione potranno essere concessi mutui sul fondo di rotazione previsto dal titolo I della presente legge, senza interesse, ammortizzabili in dieci anni.
Per gli stabilimenti chimici il cui impianto sarà iniziato in Sicilia entro tre anni ed attivato entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge e che utilizzano zolfo fuso, minerale o concentrato di zolfo prodotti dalle miniere siciliane, nonchè scarti di lavorazione derivanti dagli impianti di trattamento dello zolfo siciliano, ammessi al contributo sugli interessi previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, il contributo stesso è stabilito nella misura massima del 4%. Il tasso residuo a carico dei mutuatari, tenuto conto degli analoghi contributi eventualmente deliberati in sede statale o regionale, non dovrà essere inferiore al 2,50%.
L'importo dei mutui che possono usufruire del trattamento previsto dal precedente comma è limitato alla parte dei finanziamenti industriali riguardante le attrezzature destinate a ricavare dai prodotti zolfiferi su indicati acido solforico, solfuro di carbonio ed altri prodotti chimici primari.
In deroga alle disposizioni previste dall'art. 16, quinto comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, la partecipazione della società finanziaria nelle imprese industriali di cui all'articolo precedente è consentita fino ad un massimo del 35%.
La concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 30 e 31 è subordinata all'impegno, da parte delle ditte beneficiarie, di utilizzare nei loro impianti chimici, per un periodo di quindici anni, zolfo fuso e concentrato, minerale di zolfo e scarti di lavorazione provenienti da miniere siciliane.
La mancata osservanza dell'impegno comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
E' autorizzata, per la durata di tre anni, dal 1° luglio 1959, la concessione di contributi sui minerali e concentrati di zolfo utilizzati da stabilimenti chimici con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1956, n. 649.
I contributi sono concessi per ogni tonnellata di prodotto utilizzato, nella misura di L. 600 per tonnellata se si tratta di minerale e nella misura di L. 2400 se si tratta di concentrato.
Qualora i concentrati ammessi a contributi vengano utilizzati da stabilimenti chimici distanti dal luogo di produzione, il contributo può essere concesso nella misura di lire quattro per ogni tonnellata-chilometro, relativamente ai percorsi effettuati per mare o ferrovia, fino ad un massimo di L. 4000 per tonnellata.
Per essere ammessi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, le imprese minerarie zolfifere interessate devono presentare ogni anno apposita istanza nella quale vanno indicati i quantitativi dei minerali e dei concentrati che intendono collocare nell'industria chimica.
I contributi sono erogati su presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta spedizione dei prodotti e la loro utilizzazione nell'industria chimica.
Per la concessione dei contributi previsti nel presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.300.000.000, da destinare:
L. 900.000.000 alle finalità di cui all'art. 27;
L. 400.000.000 alle finalità di cui all'art. 33.
La spesa anzidetta sarà ripartita in tre esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1959-60.
E' posto a disposizione della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia un fondo di L. 300.000.000 per la concessione di un concorso negli interessi, nella misura del 4%, sull'importo delle anticipazioni sulle fedi di deposito che saranno effettuate in favore dei produttori di zolfo siciliani per la produzione abbassata a partire dal 1° gennaio 1958.
Il fondo sarà versato dalla Regione nell'esercizio finanziario 1958-59.
Il concorso negli interessi previsto dal precedente articolo è accordato, su ogni singola anticipazione, per il periodo massimo di un anno.
L'importo di tale concorso è imputato dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia a carico del fondo.
Il debitore delle anticipazioni è tenuto a versare solo la differenza tra l'importo degli interessi dovuti sull'anticipazione e l'ammontare del concorso negli interessi.
I rendiconti sono comunicati, alla data delle normali chiusure bancarie, all'Assessore per il bilancio.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare con la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia apposita convenzione per disciplinare la gestione del fondo di cui all'art. 36, la misura degli interessi dovuti dalla Sezione sulle disponibilità non utilizzate, e le modalità da osservarsi per la presentazione dei rendiconti.
Gli interessi sulle somme non utilizzate vanno ad accrescere il fondo.
Qualora, per giustificati motivi di carattere tecnico, i piani di sistemazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 26 marzo 1955, n. 19, non possono essere attuati entro il termine di tre anni, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta del Distretto minerario competente per territorio e sentito il Consiglio delle miniere, può concedere proroghe a detto termine.
In tal caso, anche i contributi commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano di sistemazione, previsti dall'art. 9 della predetta legge, vengono prorogati, purchè nel complesso non si superi, per ciascuna ditta, il limite massimo di produzione ammesso a contributo, sulla base del piano di sistemazione approvato.
Gli stanziamenti necessari per far fronte agli oneri che deriveranno all'Amministrazione regionale dalla concessione, sulla base di leggi nazionali, del prezzo minimo garantito per lo zolfo, saranno disposti con le leggi di bilancio.
Per tutta la durata della garanzia di prezzo sarà sospesa l'attuazione delle provvidenze indicate nell'art. 3 della presente legge.
Gli interessi dovuti dalle imprese minerarie zolfifere, esercenti in Sicilia sui finanziamenti ottenuti ai sensi delle leggi nazionali 12 agosto 1951, n. 748, e 25 giugno 1956, n. 695, sono a totale carico della Regione limitatamente alle prime cinque annualità.
Per le modalità di pagamento di tali interessi è autorizzata la stipulazione con l'Ente zolfi italiani di apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore per il bilancio.
In favore delle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano già avvalse dei finanziamenti previsti dalla legge nazionale 12 agosto 1951, n. 748, è autorizzata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo in misura uguale all'importo degli interessi fino a un massimo di cinque annualità.
Il concorso di cui al comma precedente è concesso con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, su istanza delle ditte interessate, corredata della documentazione comprovante l'avvenuto ammodernamento degli impianti.
Gli interessi dovuti dalle imprese minerarie zolfifere esercenti in Sicilia sull'importo delle anticipazioni sulle fedi di deposito per la produzione abbassata dal 13 novembre 1953 al 15 luglio 1955 sono a totale carico della Regione limitatamente al periodo di due anni per ogni singola anticipazione.
Per i fini indicati negli articoli 41, 42 e 43 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958-59, la concessione di lire 50 milioni.
Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà stabilito con la legge di bilancio.
Gli stanziamenti indicati nell'art. 12 della legge 8 ottobre 1956, n. 48, sono integralmente mantenuti, limitatamente agli oneri relativi agli scopi previsti dall'art. 9 della legge 26 marzo 1955, n. 19, per complessive lire 1 miliardo e 500 milioni.
Gli stanziamenti per le altre esigenze indicate negli articoli 9 e 12 della legge 8 ottobre 1956, n. 48, sono ridotti alle cifre che risulteranno dai decreti previsti nel secondo comma dell'art. 9 della presente legge.
L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere in favore dell'Ente zolfi italiani:
un contributo di L. 100.000.000 all'anno, per cinque anni a decorrere da quello in corso, per lo svolgimento in Sicilia dell'attività tecnico-industriale;
un contributo di L. 30.000.000 all'anno per cinque anni, a decorrere da quello in corso, per lo svolgimento in Sicilia dell'attività assistenziale.
Lo stesso Assessore è autorizzato a stipulare con l'Ente zolfi italiani apposite convenzioni per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente e per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649.
L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, nell'esercizio in corso, alla Sezione assistenza sociale dello E.Z.I. un contributo una tantum di 30 milioni da destinare ai lavoratori disoccupati, licenziati successivamente al 30 giugno 1957 in conseguenza di chiusura di aziende minerarie zolfifere avvenuta prima della entrata in vigore della presente legge.
Per usufruire di detti sussidi i lavoratori interessati devono presentare domanda all'E.Z.I. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalità di assegnazione dei sussidi saranno stabilite con apposita convenzione, tenendo conto degli anni di servizio e del carico di famiglia.
Allo scopo di ridurre i canoni di locazione degli alloggi costruiti per i lavoratori delle zolfare siciliane dalla gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I., i contributi concessi all'E.Z.I. in base alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 40, per l'esecuzione di un programma di costruzione di case per zolfatari che non siano stati ancora utilizzati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono destinati al parziale rimborso delle rate di mutuo gravanti, sino a tutto l'esercizio 1963-64, sugli alloggi già costruiti dalla gestione speciale.
L'Assessore per il bilancio, di concerto con l'Assessore per l'industria è autorizzato ad emanare i relativi provvedimenti.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione, un prestito di L. 1.995.000.000, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Sono abrogati gli articoli da 2 a 6 della legge 26 marzo 1955, n. 19 e l'art. 10 della legge 8 ottobre 1956, n. 48.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 marzo 1959.
MILAZZO