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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1963, n. 1

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 4

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

Art. 5

Il Presidente della Regione è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa concernenti spese di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, i fondi inscritti al capitolo n. 11 della rubrica "Presidenza della Regione".

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 11.

Art. 6

Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 65 della rubrica "Presidenza della Regione".

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 65.

Art. 7

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti al capitolo n. 66 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 149 dello stato di previsione dell'entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme inscritte al predetto capitolo n. 66 istituendo nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Art. 8

Per l'anno finanziario 1962-63 le disposizioni contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 15.100 necessari per assicurare la copertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 10

Per l'anno finanziario 1962-63 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo,giusta l'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 11

L'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a conferire, mediante convenzioni, incarichi per le finalità previste dal cap. n. 500 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12

E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1963 che si inscrive al capitolo n. 499-quater (rubrica "Assessorato regionale delle finanze") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1963 che si inscrive al capitolo n. 795-ter (rubrica "Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 14

E' autorizzata la spesa di L. 31.750.000, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1962-63, che si inscrive al capitolo n. 499-quinquies (rubrica "Assessorato regionale delle finanze") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinato quanto a L. 18 milioni alla Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.700.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Ragusa, e quanto a L. 1.250.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 15

In esecuzione della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di lire 1.200.000.000 a saldo del conferimento della Regione al capitale della Azienda Asfalti Siciliani (Az.A.Si.), di cui alla legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo 706-decies dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Assessorato regionale dell'industria e del commercio").

Art. 16

Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al cap. n. 568 (rubrica "Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17

E' autorizzata la spesa di L. 806.700.000 per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per lo anno finanziario 1962-63, che si inscrive al capitolo n. 644 (rubrica "Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 18

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1962-63, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 500 milioni.

Art. 19

La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1962-1963 in lire 850.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 736 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione"), è destinata:

a) quanto a L. 100.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 60.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 690.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il Lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 20

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di L. 900.000.000, che si inscrive al capitolo numero 739 (rubrica "Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 21

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 la spesa di L. 9.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al cap. n. 764 (rubrica "Assessorato regionale della pubblica istruzione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 22

L'Amministrazione della Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare, entro il limite massimo di L. 200.000.000, la somma occorrente per la costruzione della sede degli uffici del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Art. 23

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 30, è autorizzata per l'anno finanziario 1962-63 l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 che si inscrive al capitolo n. 790 (rubrica "Assessorato regionale per il turismo, delle comunicazioni e dei trasporti").

Art. 24

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti con imputazione al conto della competenza dei capitoli n. 601 e 675 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, si intendono assunti e disposti, rispettivamente sui capitoli n. 2 e 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario medesimo, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione regolarizzeranno i rapporti di cassa scaturenti dal precedente comma all'atto del trasferimento dei relativi titoli di spesa.

Art. 25

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sul conto della competenza e su quello dei residui dei sottoelencati capitoli soppressi nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, si intendono assunti e disposti, rispettivamente, sul conto della competenza e su quello dei residui dei corrispondenti capitoli, giusta il seguente prospetto:


     Capitoli                  Capitoli
     soppressi              corrispondenti
        -                         -
       457                     678-bis
       462                     473-bis
       463                     473-ter
       467                     791-bis
       503                     706-bis
       505                     725-bis
       506                     706-ter
       507                     706-quater
       508                     589-ter
       509                     589-quater
       510                     678-ter
       511                     725-ter
       512                     725-quater
       513                     706-quinquies
       514                     706-sexies
       515                     706-septies
       516                     706-octies
       517                     796-bis
       520                     706-nonies
       521-679                 499-bis
       522-680                 499-ter
       523                     790-bis
       524                     795-bis
       525                     499-quater
       526                     795-ter
       527                     499-quinquies
       528                     706-decies
       681                     499-sexies
       684                     795-quater
       685                     641-bis
       802                     815-bis
       807                     812-bis
Art. 26

Per l'anno finanziario 1962-63, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa, si intendono riferiti alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade nel presente bilancio.

Art. 27

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando, sulla base del rapporto di popolazione, i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 28

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 29

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Alle maggiori spese risultanti dal predetto bilancio si fa fronte con le disponibilità esistenti allo esercizio 1961-62.

Art. 30

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sul conto dei residui dei capitoli 19, 20, 21 e 23 soppressi nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1962-63, si intendono assunti e disposti, rispettivamente, sul conto dei residui dei capitoli 3-ter, 27-ter, 3-quater e 27-bis dello stato di previsione della spesa medesima.

Art. 31

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 32

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 33

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 34

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1963, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico-alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 35

Il Presidente della Regione è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca, di quelle di Acireale ed Agrigento e di quella turistico-alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 36

I residui risultanti al 1° luglio 1962 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1962-63 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 37

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

RIEPILOGO

 Entrata e spese effettive
Entrata .............................................   L.   113.997.987.500
Spesa ...............................................   "    125.814.653.500
                              Differenza ............ + L.    11.816.666.000
 Movimento di capitali
Entrata .............................................   L.    15.100.000.000
Spesa ...............................................   "      3.283.334.000
                              Differenza ............ - L.    11.816.666.000
 Partite di giro
Entrata .............................................   L.    31.035.750.000
Spesa ...............................................   "     31.035.750.000
                              Differenza ............   L.                 -
 Riassunto generale
Entrata .............................................   L.   160.133.737.500
Spesa ...............................................   "    160.133.737.500
                              Differenza ............   L.                 -
Art. 38

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1962.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 8 gennaio 1963.

D'ANGELO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2]