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LEGGE REGIONALE 1 luglio 1972, n. 32

G.U.R.S. 8 luglio 1972, n. 32

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana. (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 78/1981 e annotato al 23/12/2000)

(1)

In ordine alla realizzazione di opere con finanziamenti agevolati vedi le disposizioni di cui all'art. 86 della L.R. 32/2000.

Per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della presente legge sono sostituite ai sensi dell'art. 85, comma 1, della L.R. 32/2000.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con proprio decreto, previo parere del comitato previsto dall'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile secondo quanto stabilito nell'art. 6 della stessa legge, contributi rateali ventennali non superiori alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni di mutuo e l'interesse del 2 per cento al netto di ogni onere accessorio, e contributi per le iniziative previste dall'art. 8 della predetta legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, con la disciplina in esso contenuta.

I contributi predetti sono concessi sulle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per il bilancio dovrà stipulare apposita convenzione.

La concessione dei contributi è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di lire 1.500 milioni per gli anni finanziari 1972 e 1973, riservato, limitatamente a ciascuno esercizio finanziario, per almeno il 30 per cento ad impianti ricettivi non superiori a 220 posti letto.

I rientri relativi al fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, numero 46, saranno utilizzati per l'incremento dello stanziamento di cui al comma precedente.

Il contributo è dovuto per tutto il periodo dello ammortamento del mutuo stabilito nel contratto stipulato, che in ogni caso non può superare gli anni venti per le opere murarie e gli anni dieci per l'arredamento e può essere concesso per le opere, gli impianti e le attrezzature da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo può tuttavia essere concesso per le opere, per gli impianti e per le attrezzature completati prima della data suddetta, purchè sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, entro la data del 31 marzo 1972.

Gli immobili, gli impianti e le attrezzature realizzati con mutui per i quali sia stato concesso il contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo.

(1)

Per il costo delle operazioni di mutuo di cui all'articolo annotato vedi l'art. 35 della L.R. 22/74.

Art. 2

Per le operazioni previste dall'art. 1 della presente legge è concessa garanzia sussidiaria fino al 30 per cento del loro intero ammontare.

Tale garanzia può essere elevata fino al 40 per cento per le operazioni relative agli impianti ricettivi non superiori ai 220 posti letto.

Art. 3

Nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è accordata preferenza alle iniziative rientranti tra quelle ammesse a finanziamenti in base alle leggi nazionali. In tal caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5 per cento i limiti fissati dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

I contributi decorrono dalla data di stipula del contratto di mutuo e possono essere concessi altresì per il periodo di preammortamento del mutuo stesso non inferiore ad un anno.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 4

Ogni violazione dei contratti nazionali di lavoro da luogo alla sospensione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5

La percentuale del contributo previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è aumentata dal 15 al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 840 milioni per l'anno finanziario 1973.

Art. 6

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1972, per la realizzazione di campings, di ostelli della gioventù, di rifugi montani, di esercizi alberghieri e turistici di categoria non superiore alla seconda e di impianti ricreativi annessi ai predetti esercizi, il cui costo totale preventivo non superi singolarmente l'importo di lire 75 milioni.

Non possono essere ammessi a contributo gli impianti e le attrezzature che risultano completati alla data della notifica del decreto di concessione ed i lavori che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 8

L'art. 29 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, viene così integrato dopo il terzo comma:

"Per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad anticipare alle aziende e agli enti predetti, per l'anno 1972, la somma di lire 300.000.000. I relativi versamenti saranno disposti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e di trasporti in base alle risultanze dei bilanci di previsione delle aziende e degli enti stessi approvati ai termini del precedente comma secondo".

Art. 9

I consigli provinciali, su proposta dei rispettivi enti provinciali per il turismo, formulano entro il 31 marzo di ciascun anno il programma delle manifestazioni turistiche aventi le caratteristiche di cui alla lett. c) dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, valevole per l'anno successivo.

L'Assessore regionale per il turismo determina con proprio decreto il calendario delle suddette manifestazioni tenendo conto dei programmi formulati dai consigli provinciali, della validità delle iniziative e sulla base di criteri di ripartizione diretti a diffondere le manifestazioni turistiche su tutto il territorio della Regione.

Art. 10

La lett. d) dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è sostituita nel modo seguente:

"d) le manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche e moderne, aventi le caratteristiche di cui alle lett. a) e b), riservando almeno il 50 per cento dello stanziamento previsto dal penultimo comma dell'art. 44 ad iniziative di organizzazioni siciliane intese a valorizzare l'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione, con particolare riguardo al repertorio siciliano".

Art. 11

Gli artt. 32 e 33 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, sono soppressi.

Art. 12

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 23/75, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 89/76 e sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16/79) (1)

Nelle more di una legge organica sulle attività musicali, per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni concertistiche, corali, polifoniche o ad enti culturali musicali, non aventi fini di lucro, regolarmente costituiti, con sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, per iniziative e manifestazioni, nonchè per concerti di musica sinfonica, concertistica, corale, polifonica, jazzistica.

Art. 13

(abrogato dall'art. 6, comma 6, della L.R. 78/81)

Art. 14

(abrogato dall'art. 5, comma 5, della L.R. 78/81)

Art. 15

La spesa autorizzata con l'art. 44 e per le finalità di cui agli artt. 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a lire 1.500 milioni con le modalità fissate dalla legge regionale 2 aprile 1971, n. 10.

Una quota non inferiore al 75 per cento della disponibilità dello stanziamento annuale è destinata alla promozione del movimento turistico verso il territorio della Regione Siciliana, mentre la rimanenza è destinata alla erogazione di contributi a favore di aziende che esercitano collegamenti marittimi a mezzo aliscafo nonchè a favore di imprese autorizzate all'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il trasporto di autovetture di turisti che soggiornano in Sicilia per un periodo comprendente 6 pernottamenti.

Art. 16

All'onere di lire 3.060 milioni ricadente nello esercizio in corso e derivante dagli artt. 1, 6, 8, 12, 13 e 14 della presente legge, si fa fronte quanto a lire 1.550 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e quanto a lire 1.510 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 20911 del bilancio stesso per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, gli elenchi n. 4 allegati allo stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1971 e 1972 sono modificati rispettivamente come appresso:

anno finanziario 1971

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

                             Oggetto del provvedimento
                                                         Importo dell'onere
                                                        (in milioni di lire)
Partita che si elimina:
  Provvedimenti in materia di sanità                            1.550
Partita che si aggiunge:
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo
 sviluppo dell'economia turistica nella Regione 
 Siciliana                                                      1.550

anno finanziario 1972

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.


                             Oggetto del provvedimento
                                                         Importo dell'onere
                                                        (in milioni di lire)
Partita che si elimina:
Interventi nel settore dei trasporti                            1.000
Partite che si riducono:
Interventi nel settore della pubblica istruzione (in meno)        210
Interventi nel settore della sanità (in meno)                     300
Partita che si aggiunge:
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti
 per lo sviluppo dell'economia turistica nella
 Regione Siciliana                                              1.510

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso, fissati con gli artt. 1, 5, 12, 14 e 15 si provvede utilizzando parte del maggiore gettito delle entrate tributarie di cui ai capitoli 1001, 1006, 1201, 1216 e 1405 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per gli esercizi 1973 e successivi.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

Norma transitoria

La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, relativamente alla utilizzazione del fondo di rotazione, continuerà a spiegare i suoi effetti fino all'esaurimento delle disponibilità alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° luglio 1972.

FASINO