
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 90
G.U.R.S. 31 dicembre 1976, n. 68
Interventi per gli enti economici regionali.
Testo annotato al 7/4/1977
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Ai maggiori oneri di lire 8.500 milioni derivanti all'Ente minerario siciliano (EMS) nell'esercizio 1976 dalle finalità previste dagli articoli 12 e 13, lettere a e b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, si provvede nell'esercizio 1977 utilizzando per lire 6.500 milioni parte dello stanziamento previsto per l'esercizio 1977 dall'art. 12 della sopracitata legge, per lire 1.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento previsto dalla lett. a dell'art. 13 della citata legge e per lire 1.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento previsto dalla lett. b dell'art. 13 della stessa legge.
La predetta somma di lire 8.500 milioni sarà così ripartita:
1) lire 5.000 milioni per le finalità richiamate nell'art. 12 della legge n. 42 del 1975;
2) lire 1.300 milioni per le finalità richiamate nell'art. 13, lett. a, della stessa legge;
3) lire 2.200 milioni per le finalità richiamate nell'art. 13, lett. b, della stessa legge.
Entro il 31 maggio 1977 l'Ente minerario siciliano presenterà, unitamente al rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 12 della citata legge n. 42 del 1975, una relazione sull'utilizzazione delle somme di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè l'aggiornamento, dettagliato e documentato, delle previsioni di spesa per il 1977 e 1978.
L'erogazione della rimanente quota dello stanziamento previsto dall'art. 12 per l'anno 1977 verrà effettuata anticipatamente in unica soluzione.
Per le finalità indicate dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 48, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 1.800 milioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa.
L'erogazione della somma suddetta è subordinata all'impegno degli organi dell'ISPEA della cessione degli introiti e/o delle somme dovute alla Società per rimborso IVA, sino a copertura della somma anticipata.
Al fine di consentire all'ISPEA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, il rimborso dell'IVA, l'EMS è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.
L'incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, è immediatamente utilizzabile dall'Ente fino a lire 2.500 milioni, anche in deroga al primo comma dell'art. 2 della medesima legge.
Fino alla concorrenza del 50 per cento degli stanziamenti previsti dagli articoli 1 e 4 e del 100 per cento di quelli previsti dall'art. 3 della presente legge, l'Ente minerario siciliano è autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.
Gli oneri relativi alle suindicate anticipazioni gravano sugli stanziamenti previsti da detti articoli.
L'Ente minerario siciliano è autorizzato a dare, anche mediante stralcio funzionale, avvio alle opere per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione, previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, per un ammontare pari ai fondi in atto disponibili.
L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere, con l'osservanza delle norme vigenti, l'utilizzazione delle acque raccolte nell'invaso del fiume Morello e di cui all'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, anche per scopi agricoli, e per le finalità previste dal progetto-obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ed alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 75.
E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) un fondo a gestione separata di complessive lire 1.500 milioni da destinare alla collegata IMAC con le seguenti finalità:
a) lire 945 milioni per pagamento di salari e stipendi ai dipendenti;
b) lire 290 milioni per pagamento di imposte e tasse;
c) lire 265 milioni per acquisto di materie prime e scorte, per spese di riparazione e manutenzione di macchinari, nonchè per provvedere all'acquisto di attrezzatura antinfortunistica.
Alle maggiori spese previste all'art. 3 e all'art. 8 ricadenti nell'esercizio in corso rispettivamente per lire 1.800 milioni e per lire 1.500 milioni si fa fronte mediante l'utilizzazione di parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1975, approvato con la legge regionale 2 dicembre 1976, n. 83.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
I consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, tuttora in carica ed ancorchè siano stati adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi, decadono ipso jure con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione entro il mese di gennaio 1977; entro i sessanta giorni successivi si procederà alla ricostituzione dei consigli di amministrazione dei predetti enti. (1)
In attesa della ricostituzione si provvederà alla gestione degli enti mediante commissari nominati secondo l'art. 22 della legge regionale n. 50 del 1973, ai quali spettano tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione compresi quelli di cui all'art. 34 della stessa legge.
Il termine previsto dal comma annotato, è prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/77.