
LEGGE REGIONALE 6 giugno 1975, n. 42
G.U.R.S. 7 giugno 1975, n. 25
Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 8/2016 e con annotazioni alla data 15 maggio 1991)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 2 della L.R. 27/84)
In attuazione del piano di interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, il Governo della Regione predisporrà un progetto-obiettivo, diretto al sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi, finalizzato allo sviluppo industriale, agricolo, turistico, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi sociali, territorialmente ricadenti nei seguenti comuni: (1)
Provincia di Agrigento: Aragona, Casteltermini, Cianciana, Favara, Racalmuto, Grotte, Comitini, Campobello di Licata e Ravanusa;
Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Riesi, Sommatino, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Campofranco;
Provincia di Enna: Enna, Villarosa, Pietraperzia, Piazza Armerina, Valguarnera, Agira e Assoro;
Provincia di Palermo: Lercara.
L'elaborazione, la definizione e l'approvazione del progetto-obiettivo interverranno con le procedure previste dal provvedimento legislativo che sarà approvato dall'Assemblea regionale siciliana per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.
Per l'incentivazione industriale il progetto-obiettivo prevederà, per le piccole e medie imprese industriali:
a) contributi integrativi a quelli previsti dalla legislazione nazionale, nella misura del 30 per cento degli stessi;
b) contributi per tre anni per ogni nuova unità stabilmente occupata in piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane, nella misura del 30 per cento del costo annuale per addetto, determinato sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria.
Per l'attuazione del suddetto progetto-obiettivo è autorizzata la spesa di lire 90.000 milioni, così ripartita:
- lire 30.000 milioni nell'anno finanziario 1976;
- lire 60.000 milioni nell'anno finanziario 1977.
In materia di procedure per l'attuazione del progetto-obiettivo previsto dall'articolo annotato vedi la L.R. 75/76. Vedi, inoltre, l'art. 7 della L.R. 90/76 e l'art. 52 della L.R. 34/78.
L'Ente minerario siciliano, a mezzo gestione separata, assume in proprio la conduzione delle miniere di zolfo di cui già è concessionario, nonchè delle miniere Cozzodisi e Muculufa di cui è concessionaria la società SO.CHI.MI.SI. e che saranno trasferite all'EMS entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Ente è autorizzato, altresì, a rilevare, anche in affitto, con apposita convenzione, lo stabilimento di Dittaino per la produzione di zolfo ventilato, nonchè ad acquisire le attrezzature e scorte aziendali non facenti parte delle pertinenze minerarie all'Ente stesso trasferite.
L'Ente minerario siciliano, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuoverà la convocazione dell'assemblea straordinaria della SO.CHI.MI.SI. per deliberare lo scioglimento della Società e la relativa liquidazione.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 94/77)
L'Ente, attraverso la gestione separata, è autorizzato a proseguire l'esercizio delle miniere Cozzodisi, Lucia e Ciavolotta in provincia di Agrigento; Gessolungo, con annesso impianto di flottazione di Trabonella, e La Grasta in provincia di Caltanissetta; Floristella, Giumentaro e sezione Giangagliano della miniera Zimbalio-Giangagliano in provincia di Enna, che presentano caratteristiche giacimentologiche più favorevoli e struttura tecnica più efficiente tra quelle attualmente in esercizio.
E' altresì autorizzato il mantenimento in esercizio dello stabilimento di Dittaino per la produzione di zolfo ventilato e la costituzione di un centro operativo per il coordinamento della gestione presso l'ufficio di Caltanissetta dell'EMS.
Nelle restanti miniere, e precisamente Gibellini, Stretto Cuvello, Muculufa, Trabia, Trabonella (esclusa la flottazione), Zimbalio-Giangagliano, limitatamente alla sezione Zimbalio, dovrà procedersi alla cessazione della attività produttiva con chiusura dei relativi sotterranei, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
In tale periodo dovrà procedersi al recupero degli impianti e delle attrezzature pertinenziali utilmente asportabili ed al loro trasferimento nelle miniere di cui al primo comma, per la parte utilizzabile, secondo le direttive del Corpo regionale delle miniere, che dovrà inventariarne il materiale.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Il personale residuo occupato nelle miniere delle quali viene disposta la chiusura, verrà trasferito in quelle ancora in servizio.
Il personale della SO.CHI.MI.SI. in servizio alla data del 30 aprile 1975, nonchè quello già utilizzato presso la miniera Realmonte e trasferito alla SO.CHI.MI.SI. in esecuzione della legge 14 marzo 1975, n. 7, ed i 91 operai ed i 12 impiegati dipendenti della s.p.a. Elitaliana ed utilizzati finora per i servizi delle miniere di zolfo, proseguiranno il rapporto di lavoro con l'Ente minerario siciliano, in conformità ai contratti collettivi di lavoro dei settori relativi, ferma restando la natura privatistica del rapporto.
Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 94/77.
(modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 100/79)
Per le esigenze di esercizio delle miniere di cui al primo comma del precedente art. 4 e del centro operativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono essere mantenuti in servizio n. 7 dirigenti, n. 200 impiegati e gli operai di età inferiore ai 50 anni.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Alla costituzione dell'organico di cui al comma precedente si provvede con il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.
Per i dirigenti in eccedenza si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro. (2)
Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 100/79.
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 77/76, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma annotato, è prorogata al 31 dicembre 1976.
Vedi, inoltre, l'art. 10 della L.R. 27/84: "Personale dismesso ex art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77".
(modificato dall'art. 1 della L.R. 31/76, integrato dall'art. 10 della L.R. 46/84 e modificato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 8/2016)
Salvo quanto previsto al successivo art. 9, per gli impiegati e gli operai della SO.CHI.MI.SI., ivi compresi quelli provenienti dalla miniera Realmonte e dalla s.p.a. Elitaliana, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 50 anno di età, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; progressivamente si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati e gli operai al raggiungimento del 50 anno di età fino al 31 dicembre 1978. (1)
Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonchè gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonchè di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi. (2) (3) (4)
L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.
Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa coma sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.
Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati.
Il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi.
-------------------------------- (comma soppresso) (5)
Gli impiegati ed operai che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge hanno l'obbligo di iscriversi in speciali elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali del lavoro.
Per i lavoratori licenziati che raggiungano i 40 anni di contribuzione tra obbligatoria, figurativa e volontaria, la Regione cesserà i versamenti in coincidenza con la maturazione del diritto alla pensione.
Per coloro che possano far valere i requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'età pensionabile di cui al secondo comma del presente articolo si intende anticipata di 5 anni.
La determinazione dell'indennità di prepensionamento di cui al presente articolo interviene con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell'interessato.
La Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 20-22 maggio 1987 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, primo comma, e 9 della presente legge, nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c. stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.
Ai fini della corresponsione dell'indennità mensile prevista dall'articolo annotato vedi l'art. 2 della L.R. 31/76.
Vedi art. 4 della L.R. 59/78.
Vedi art. 29 della L.R. 54/81.
Per l'indennità prevista dall'articolo annotato, aumentata in misura percentuale pari all'incremento dell'indice Istat, vedi l'art. 6, comma 1, della L.R. 23/91.
Comma soppresso dall'art. 14, comma 2, della L.R. 8/2016.
L'individuazione e la ripartizione del personale occorrente per la gestione delle miniere di zolfo da lasciare aperte saranno effettuate da una Commissione nominata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e composta da un dirigente del Corpo regionale delle miniere, che la presiede, da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, da un dirigente dell'Ente minerario siciliano e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle maggiori organizzazioni sindacali operanti nel settore.
Per l'individuazione e la ripartizione del personale si terrà conto delle mansioni espletabili da ciascun dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, e dell'anzianità di servizio.
Agli operai e impiegati che, per effetto della ristrutturazione del settore zolfifero, verranno licenziati o sospesi, sarà attribuito, con decorrenza retroattiva di dodici mesi, uno scatto biennale di anzianità nella misura massima prevista dal punto due del contratto integrativo regionale 25 gennaio 1967 per gli operai e dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1973 per gli impiegati. (1) (2)
Ai fini della corresponsione dell'indennità mensile prevista dall'articolo annotato vedi l'art. 2 della L.R. 31/76.
Vedi art. 29 della L.R. 54/81.
Per l'indennità prevista dall'articolo annotato, aumentata in misura percentuale pari all'incremento dell'indice Istat, vedi l'art. 6, comma 1, della L.R. 23/91.
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, primo comma, gli operai ed impiegati - che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS e che abbiano raggiunto il 50° anno di età - sono sospesi dal lavoro e agli stessi è corrisposto un trattamento pari a quello previsto all'art. 6. Progressivamente si procederà alla sospensione dal lavoro per i dipendenti, che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate, raggiungano il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978. (2) (3)
La Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 20-22 maggio 1987 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, primo comma, e 9 della presente legge, nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c. stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.
Vedi art. 29 della L.R. 54/81.
Per l'indennità prevista dall'articolo annotato, aumentata in misura percentuale pari all'incremento dell'indice Istat, vedi l'art. 6, comma 1, della L.R. 23/91.
Vedi l'art. 7 della L.R. 17/79 e l'art. 1 della L.R. 101/82.
L'Ente minerario siciliano è autorizzato a deliberare il trasferimento degli impiegati in eccedenza rispetto ai contingenti di cui all'art. 5 in uno speciale servizio per il quale viene istituito un fondo speciale a gestione separata, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro. Nei confronti degli impiegati che raggiungono il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978 si provvede a norma del primo comma dell'art. 6 ovvero, qualora non ricorrano le condizioni, a norma del precedente art. 8.
Detto personale sarà utilizzato per le esigenze dell'Ente e delle collegate derivanti dai programmi annuali di attuazione.
Inoltre, l'Ente minerario siciliano impartirà opportune direttive alle società collegate per l'assunzione, con diritto di preferenza, del detto personale presso le società medesime in relazione alle esigenze aziendali.
Per effetto dell'art. 8, penultimo comma, della L.R. 27/84 è soppresso lo speciale servizio di cui all'articolo annotato.
La gestione delle miniere e dello stabilimento di cui ai primi due commi del precedente art. 4 deve essere improntata a criteri di assoluta economia con divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di installazione di nuovi impianti ad eccezione di quelli prescritti dal competente distretto minerario per la sicurezza dei lavoratori e di quelli necessari per il potenziamento degli stabilimenti di purificazione e di ventilazione, nonchè di disporre spese non strettamente connesse all'attività mineraria.
A tal fine l'EMS predispone programmi annuali che vengono approvati con le modalità degli articoli 13 e 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.
E' fatto altresì divieto all'Ente minerario siciliano di consentire spese in eccedenza alle disponibilità delle somme stanziate per ciascun anno con il successivo art. 12.
La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta, oltre che la nullità degli atti, la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'Ente.
Il rendiconto annuale della gestione delle miniere deve essere trasmesso all'Assessore per l'industria ed il commercio, non oltre 90 giorni dalla chiusura dello esercizio, corredato da una dettagliata relazione del collegio dei revisori dell'Ente minerario siciliano.
Il rendiconto è approvato dall'Assessore per l'industria ed il commercio che, prima dell'approvazione, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione, per gli anni dal 1975 al 1978, delle miniere di zolfo indicate ai precedenti articoli 4 e 8 è istituito presso lo EMS un fondo a gestione separata di lire 57.230 milioni così ripartiti:
- anno 1975, lire 16.686 milioni;
- anno 1976, lire 14.248 milioni;
- anno 1977, lire 13.448 milioni;
- anno 1978, lire 12.848 milioni.
L'erogazione delle somme di cui al comma precedente sarà effettuata dall'Amministrazione regionale all'Ente minerario siciliano in quote trimestrali anticipate.
Sono alltresì istituiti presso l'Ente minerario siciliano i seguenti fondi a gestione separata:
a) fondo di lire 14.685 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, così ripartiti:
lire 1.009 milioni per l'anno 1975;
lire 1.494 milioni per l'anno 1976;
lire 1.658 milioni per l'anno 1977;
lire 1.837 milioni per l'anno 1978;
lire 1.241 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985;
b) fondo di lire 7.636 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui all'art. 10, così ripartiti:
lire 1.400 milioni per l'anno 1975;
lire 2.244 milioni per l'anno 1976;
lire 2.084 milioni per l'anno 1977;
lire 1.908 milioni per l'anno 1978.
Per i due fondi suddetti l'Ente minerario siciliano redige, non oltre 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, rendiconti annuali, corredati da relazione del collegio dei revisori, da approvare con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.
I fondi istituiti con gli articoli 12 e 13 sono depositati alle medesime condizioni previste per il servizio di cassa della Regione, presso gli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa del bilancio della Regione.
Gli interessi attivi maturati sui predetti fondi saranno versati in entrata del bilancio della Regione.
(modificato dall'art. 3 della L.R. 31/76)
Per la corresponsione dell'indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 6 comprensiva della parte relativa agli oneri previdenziali e dello scatto di cui all'art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.020 milioni e per gli anni finanziari dal 1976 al 1985 la spesa annua di lire 3.582 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione-Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.
Per il pagamento dell'indennità mensile prevista dall'art. 6 l'Ente minerario siciliano è tenuto ad elaborare mensilmente appositi elenchi comprendenti i nominativi degli aventi diritto e i dettagliati importi agli stessi spettanti.
I suddetti elenchi sono tempestivamente trasmessi all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che disporrà il pagamento delle competenze in essi indicate attraverso gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.
Per la regolamentazione degli oneri previdenziali ed assistenziali l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i competenti istituti di previdenza ed assistenza.
All'onere di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede utilizzando parte delle risorse finanziarie previste dal piano regionale di interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, per gli esercizi finanziari 1976 e 1977.
All'onere di lire 20.115 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 12, 13 e 15 della presente legge e ricadente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede con riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
cap. 10561, lire 8.000 milioni; cap. 21115, lire 300 milioni; cap. 21152, lire 1.800 milioni; cap. 21233, lire 200 milioni; cap. 21414, lire 200 milioni; cap. 21452, lire 300 milioni; cap. 13902, lire 200 milioni; cap. 25361, lire 2.000 milioni; cap. 25604, lire 1.000 milioni; cap. 18361, lire 1.300 milioni; cap. 28204, lire 1.500 milioni; cap. 28721, lire 315 milioni; cap. 29210, lire 3.000 milioni.
Agli oneri di lire 21.568 milioni, 20.772 milioni e 20.175 milioni ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 si provvede con parte delle assegnazioni che lo Stato effettuerà alla Regione negli esercizi finanziari medesimi ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Agli oneri di lire 4.823 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985 si provvede quanto a lire 2.500 milioni con la cessazione della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, quanto a lire 900 milioni con la cessazione della spesa autorizzata con l'art. 33, ultimo comma, della legge medesima, quanto a lire 1.200 milioni con la cessazione del limite triennale di impegno autorizzato per l'anno 1976 con l'art. 49, ultimo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e quanto a lire 223 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.