
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1976, n. 1
G.U.R.S. 24 febbraio 1976, n. 10
Nuove norme per l'Amministrazione della Regione e per gli enti locali ed ospedalieri siciliani.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 44/1991)
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
L'art. 30 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)
"E' istituita presso ogni libero consorzio, con sede nel capoluogo, una Commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti del libero consorzio, dei comuni e degli altri enti locali.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
- di un presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, scelto fra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati a riposo, direttori regionali o equiparati a riposo, avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei patrocinanti in Cassazione.
- di nove membri eletti dall'Assemblea regionale con voto limitato a sei, tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono il libero consorzio, in possesso di titoli accademici in materie giuridiche, economiche o finanziarie.
Con il decreto di costituzione della Commissione è designato il componente incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.
Partecipano altresì alle sedute della Commissione, con voto consultivo tre dirigenti del ruolo amministrativo del personale dell'Amministrazione regionale, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o finanziarie e con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.
I dirigenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i dipendenti in servizio presso la Commissione provinciale di controllo. Con lo stesso decreto sono nominati altresì due dirigenti che partecipano alle sedute in ogni caso di assenza o di impedimento dei titolari".
L'art. 30 del D.L.P. 6/55 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, lett. a), della L.R. 44/91.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Il secondo comma dell'art. 31 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente:
"Il presidente ed i componenti della Commissione provinciale di controllo durano in carica cinque anni".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
L'art. 33 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)
"Nell'ipotesi di dimissioni, morte o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un membro elettivo della Commissione provinciale di controllo, il Presidente della Regione ne dà immediata comunicazione alla Assemblea regionale per la elezione di un nuovo membro, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
Sino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla nuova nomina, la Commissione provinciale di controllo continua a funzionare con i soli componenti in carica, salvo il disposto dell'art. 36, primo comma".
L'art. 33 del D.L.P. 6/55 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, lett. a), della L.R. 44/91.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
L'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente: (1)
"Sono di competenza del consiglio le seguenti materie:
1) organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;
2) tutti i concorsi e le assunzioni dei dipendenti del comune e delle istituzioni comunali;
3) regolamenti comunali e regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al comune;
4) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi;
5) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;
6) tributi comunali e regolamenti relativi;
7) emissioni di obbligazioni o di prestiti pubblici;
8) alienazione ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti superi:
a) la somma di lire 300 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;
b) la somma di lire 180 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 ma non ai 200.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di libero consorzio;
c) la somma di lire 90 milioni, per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 ma non ai 100.000 abitanti;
d) la somma di lire 30 milioni per gli altri comuni.
Qualora si tratti di acquisti di beni mobili, le somme di cui al presente numero sono determinate nella misura di venti, dieci, cinque e due milioni, rispettivamente per le lettere a, b, c, d;
9) assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;
10) costituzione di consorzi facoltativi o partecipazione ai medesimi o passaggio a consorzio diverso da quello cui il comune appartiene;
11) richiesta diretta a promuovere la costituzione di nuovi comuni o la variazione delle relative circoscrizioni territoriali;
12) creazione di istituzioni pubbliche comunali;
13) nomina dei revisori dei conti;
14) piani regolatori ed altri strumenti di pianificazione urbanistica;
15) nomine di rappresentanti del comune presso enti ed organismi esterni;
16) istituzione e funzionamento dei consigli di quartiere ai sensi della legge regionale 3 novembre 1975, n. 71;
17) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del consiglio".
Vedi l'art. 51 del D.L.P. 6/55 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Dopo l'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 51 bis: (1)
"Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i consigli comunali adottano regolamenti per la istituzione in seno al consiglio ed il funzionamento di commissioni permanenti di studio e di consultazione, formate da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
I regolamenti dovranno prevedere, tra l'altro, l'obbligatorietà del parere delle commissioni consiliari per l'adozione delle deliberazioni di competenza del consiglio concernenti le materie di cui ai numeri 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 dell'art. 51".
Nella prima applicazione della presente legge, i regolamenti di cui al presente articolo dovranno essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.
Vedi l'art. 51-bis del D.L.P. 6/55 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Dopo il penultimo comma dell'art. 53 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente:
"Ove il parere del Consiglio di giustizia amministrativa non sia reso entro quattro mesi dalla richiesta, si prescinde dal medesimo".
L'ultimo comma dell'art. 54 dello stesso ordinamento è sostituito dal seguente:
"Al decreto che pronuncia lo scioglimento sono applicabili le disposizioni dei tre ultimi commi dell'articolo precedente".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
L'ultimo comma dell'art. 60 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è così modificato:
"La seduta del consiglio per discutere e deliberare la mozione di sfiducia ha luogo solo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica, non prima di otto giorni e non oltre il ventesimo giorno dal deposito di essa presso la segreteria del comune".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Il primo comma dell'art. 63 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:
"La giunta delibera in ordine a tutti gli affari attribuiti al comune o ad esso delegati dallo Stato o dalla Regione, che non siano di competenza del consiglio o del sindaco".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Il secondo comma dell'art. 64 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente perdono efficacia se non sono ratificate dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di adozione".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
L'art. 80 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, quale modificato con l'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente: (1)
"Le deliberazioni adottate dal consiglio comunale e le deliberazioni adottate dalla giunta municipale con i poteri del consiglio o soggette a controllo di merito divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle medesime, la Commissione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità e non ne abbia dato, entro il medesimo termine, comunicazione al comune.
Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se la Commissione dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità".
Vedi l'art. 80 del D.L.P. 6/55 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Dopo l'art. 81 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 81 bis:
"Le deliberazioni di competenza della giunta municipale, escluse quelle soggette a controllo di merito, sono immediatamente esecutive. Esse devono essere inviate alla Commissione provinciale di controllo entro il termine previsto dall'art. 79. Se impegnano il bilancio, il segretario comunale deve attestare l'esattezza della imputazione della spesa e la relativa capienza.
La Commissione, entro venti giorni dal ricevimento delle deliberazioni, può ordinarne la sospensione, con richiesta motivata di chiarimenti. Nei venti giorni successivi alla ricezione dei medesimi, la Commissione può pronunziare, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità. Restano comunque salvi gli effetti della deliberazione verificatisi prima della ricezione dell'ordinanza di sospensione.
Le deliberazioni della giunta municipale di cui al presente articolo, allorchè sono meramente esecutive di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a norma di legge, non sono soggette al controllo di cui ai commi precedenti. Il segretario comunale trasmette mensilmente alla Commissione provinciale di controllo l'elenco delle stesse deliberazioni, corredato di copia autentica di ciascuna di esse. Entro venti giorni dalla ricezione, la Commissione può avvalersi nei confronti di ciascuna delibera delle disposizioni del secondo comma del presente articolo".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
L'art. 141 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)
"Sono di competenza del consiglio le seguenti materie:
1) organizzazione generale degli uffici e dei servizi dell'ente;
2) concorsi ed assunzioni dei dipendenti dell'ente e delle relative istituzioni;
3) regolamenti dell'ente o concernenti le istituzioni appartenenti al libero consorzio;
4) bilancio preventivo, conto consuntivo, storno di fondi;
5) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;
6) tributi provinciali e regolamenti relativi;
7) emissioni di obbligazioni o di prestiti pubblici;
8) alienazioni ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti sia superiore a 180 milioni di lire o a 10 milioni di lire se si tratta di mobili;
9) assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;
10) costituzione di consorzi facoltativi o partecipazione ai medesimi;
11) proposte e pareri riguardanti variazioni della composizione del libero consorzio e della circoscrizione territoriale dei comuni in esso compresi;
12) creazione di istituzioni pubbliche consortili ed assunzione di servizi di interesse consortile;
13) nomina dei revisori dei conti;
14) nomina di rappresentanti del libero consorzio presso enti ed organismi esterni;
15) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del consiglio".
L'art. 141 del D.L.P. 6/55 è stato abrogato dall'art. 61 della L.R. 9/86.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Dopo l'art. 141 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 141 bis: (1)
"I consigli dei liberi consorzi istituiscono in seno al consiglio commissioni di studio e di consultazione. A dette commissioni si applicano le norme di cui all'art. 51 bis".
L'art. 141-bis del D.L.P. 6/55 è stato abrogato dall'art. 61 della L.R. 9/86.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Il primo comma dell'art. 150 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:
"La giunta delibera in ordine a tutti gli affari attribuiti al libero consorzio o ad esso delegati dallo Stato o dalla Regione, che non siano di competenza del consiglio o del presidente della giunta".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Il secondo comma dell'art. 151 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente perdono efficacia se non sono ratificate dal consiglio del libero consorzio entro sessanta giorni dalla data di adozione".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Al primo comma dell'art. 197 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente inciso:
"Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione nonchè le licenze edilizie comunali".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
All'art. 199 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
"I consiglieri comunali e i consiglieri del libero consorzio hanno facoltà, senza recare pregiudizio al normale lavoro degli uffici, nei giorni e nelle ore che verranno stabilite dai rispettivi consigli, di prendere visione di tutte le deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta e dei relativi atti".
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Per gli atti adottati dai comuni, dai liberi consorzi e dagli altri enti locali nonchè dagli enti ospedalieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Le disposizioni della presente legge concernenti la composizione delle Commissioni provinciali di controllo si applicano immediatamente alle commissioni di controllo, i cui componenti, alla data di entrata in vigore della legge, siano già cessati dalla carica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25. Per le Commissioni di controllo i cui componenti vengano a cessare dalla carica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse disposizioni trovano applicazione alla data della naturale scadenza, che, qualora ricada in un periodo successivo al 31 dicembre 1977, è comunque anticipata a detta data.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.
Sono abrogati: l'art. 6, secondo comma, della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14; l'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25; l'art. 8 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27; l'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30; ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.
N.d.R. Le disposizioni contenute nella presente legge sono ormai superate in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di amministrazione degli enti locali e abolizione degli enti ospedalieri.