
LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. 100
G.U.R.S. 26 maggio 1979, n. 23
Provvedimenti per il settore zolfifero.
Testo con annotazioni alla data 10 agosto 1984
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Ente minerario siciliano è autorizzato ad elaborare un organico programma di iniziative industriali piccole e medie, raccordato con le previsioni e gli indirizzi contenuti nel progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, che individui i soggetti chiamati ad attuarle, i tempi di realizzazione, gli obiettivi occupazionali e le risorse finanziarie occorrenti.
Per l'elaborazione del programma di cui al precedente comma l'Ente minerario siciliano può avvalersi della collaborazione di enti e organismi nazionali specializzati e/o degli enti economici regionali.
Il programma dovrà evidenziare, in particolare, iniziative dirette alla valorizzazione delle risorse minerarie con riferimento al settore dei sali potassici nei processi di verticalizzazione mediante l'utilizzazione delle salamoie per la produzione di magnesiaci.
Il programma di cui al presente articolo, da presentare all'Assessorato regionale dell'industria entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sottoposto alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.
Il termine per la presentazione del programma previsto dall'articolo annotato è prorogato al 30 giugno 1981 dall'art. 21, comma 2, della L.R. 54/81.
L'Ente minerario siciliano, in relazione alle riduzioni di personale in attuazione delle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7 e di ogni altro evento relativo all'attività produttiva, è autorizzato a sospendere, attraverso il proprio centro operativo di Caltanissetta, l'attività produttiva di alcune delle miniere di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, mantenendo nelle stesse il personale strettamente indispensabile a garantire la manutenzione dei relativi sotterranei e dei servizi esterni, nonchè a trasferire il personale in esubero di tali unità nelle altre miniere in produzione, secondo le effettive esigenze che si manifesteranno nelle medesime.
A tal fine l'Ente minerario siciliano predispone, entro il 30 novembre di ogni anno ad iniziare dal 1980, apposita analitica relazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
L'Ente minerario siciliano è altresì autorizzato ad acquisire, dalla Sochimisi S.p.a. in liquidazione, la proprietà dello stabilimento di Dittaino e a procedere alla ristrutturazione e al potenziamento dello stesso.
Gli impiegati già trasferiti nello speciale servizio istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ed in servizio al primo gennaio 1979 presso le miniere di zolfo, lo stabilimento di Dittaino e il centro operativo di Caltanissetta, sono destinati presso dette unità secondo criteri di mobilità in relazione alle esigenze di gestione di ciascuna. (1)
E' abrogato il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Gli impiegati di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, oltre che per le finalità previste nel secondo comma dello stesso articolo, possono essere utilizzati per tutte le esigenze del settore zolfifero e presso uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale.
Gli oneri restano a carico del relativo fondo speciale a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano. (2)
In ordine alla risoluzione dei rapporti di lavoro vedi le disposizioni riportate nell'art. 5 della L.R. 27/84.
Per quanto concerne il ruolo unico ad esaurimento istituito presso l'E.M.S. vedi art. 8 della L.R. 27/84, nel testo integrato dall'art. 11 della L.R. 46/84.
Al fine di garantire la funzionalità del centro operativo di Caltanissetta, possono essere addetti al centro medesimo gli operai occorrenti per l'espletamento dei servizi ausiliari sino a un massimo di cinque unità.
In deroga al disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, per il personale già dipendente dalla Elitaliana S.p.a., in atto utilizzato per i servizi delle miniere, si applica, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori addetti all'industria estrattiva.
Per gli impiegati ed operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli previsti al precedente art. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 50° anno di età o che compiranno il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1982, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età suindicata.
La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà alle condizioni indicate agli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Ai dipendenti licenziati che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS, sarà corrisposta, in luogo della contribuzione volontaria di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, un'indennità equivalente all'ammontare della detta contribuzione volontaria, nella misura massima consentita e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, da determinarsi fermo restando quanto previsto negli ultimi due commi dello stesso art. 6.
Per i medesimi soggetti non può assumersi a carico della Regione alcun onere per assegni familiari, assistenza sanitaria e contribuzione volontaria ai fini pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sino a quando non venga eventualmente revocata la pensione INPS di cui godono i predetti dipendenti.
Per gli impiegati ed operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli previsti al precedente art. 3, anche di età inferiore a 50 anni, che abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre 1982 il limite di trentacinque annualità contributive o di 1.820 contributi settimanali sia obbligatori che figurativi e/o volontari, riducibili a 30 annualità o a 1.560 contributi settimanali qualora gli stessi possano far valere il diritto alla riduzione del limite pensionabile per avere prestato servizio quindicennale in sotterraneo, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 5, può procedersi, su richiesta degli interessati, alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai predetti dipendenti è corrisposta, a carico della Regione, un'indennità una tantum pari ad un terzo dell'ammontare dei benefici che sarebbero loro spettati - a norma dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 - per il periodo intercorrente tra l'anzianità contributiva conseguita e quella conseguibile, così come precisato agli ultimi due commi dello stesso art. 6. La predetta indennità una tantum è determinata sulla base del costo, calcolato alla data di presentazione della domanda di pensione di anzianità, dei citati benefici ed è sostitutiva dei medesimi a tutti gli effetti a decorrere dalla stessa data.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, su richiesta degli interessati, anche ai dipendenti già licenziati a norma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 42 del 1975.
I benefici previsti dai precedenti articoli 6 e 7 possono essere estesi, su richiesta degli interessati, ai sei dirigenti addetti al settore zolfifero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente alle esigenze della gestione e previo parere favorevole dell'Ente minerario siciliano, al quale è fatto divieto di sostituire i dirigenti che abbiano ottenuto la risoluzione del rapporto di lavoro. (1)
In ordine alla risoluzione dei rapporti di lavoro vedi le disposizioni riportate nell'art. 5 della L.R. 27/84.
Al fine di disporre di dati completi ed aggiornati sulla posizione assicurativa di ciascun dipendente occupato nel settore zolfifero, l'Ente minerario siciliano provvede:
a) alla formazione ed aggiornamento di uno schedario dal quale risultino tutti i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo di ciascuna unità lavorativa;
b) alla ricongiunzione delle posizioni assicurative presso la sede INPS di residenza di ciascun dipendente.
Gli impianti di purificazione e ventilazione dello zolfo, di cui all'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, indispensabili per la verticalizzazione del settore zolfifero, devono essere completati non oltre il 31 dicembre 1980, utilizzando, oltre che lo stanziamento di cui al successivo art. 11, le residue disponibilità delle somme stanziate con gli articoli 20, n. 1, della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, e 8, lett. a, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione per il quadriennio 1979-1982 delle miniere di zolfo, il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, già incrementato con l'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, è ulteriormente incrementato di lire 64.466 milioni, così ripartiti:
- esercizio 1979, lire 11.666 milioni;
- esercizio 1980, lire 19.000 milioni;
- esercizio 1981, lire 17.600 milioni;
- esercizio 1982, lire 16.200 milioni.
L'importo di cui all'esercizio 1979 è comprensivo della somma di lire 600 milioni per le finalità di cui al precedente art. 2, comma terzo, e di lire 250 milioni per le finalità di cui al precedente art. 10.
Il fondo di cui all'art. 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, già incrementato con l'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1979, è ulteriormente incrementato di lire 5.980 milioni così ripartiti:
- esercizio 1979, lire 300 milioni;
- esercizio 1980, lire 1.920 milioni;
- esercizio 1981, lire 1.900 milioni;
- esercizio 1982, lire 1.860 milioni.
Per la corresponsione dell'indennità una tantum di cui al precedente art. 7 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 3.000 milioni e per gli anni finanziari dal 1980 al 1982 la spesa annua di lire 1.200 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
Nel quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, le parole "nel permesso Vallone" sono sostituite con le seguenti: "nella zona del Vallone, in provincia di Caltanissetta".
Il termine di cui all'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1979. Entro tre mesi dalla data suindicata l'Ente minerario siciliano dovrà redigere il rendiconto generale della gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29. Detto rendiconto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente, è comunicato alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed è approvato dall'Assessore regionale per l'industria. (1)
E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29.
Il termine per la redazione, da parte dell'EMS, del rendiconto generale previsto dal comma annotato, è prorogato al 30 giugno 1981, dall'art. 21, comma 1, della L.R. 54/81.
Lo stanziamento del cap. 33026 del bilancio della Regione - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 4.500 milioni.
Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 650 milioni.
Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata la spesa di lire 7.140 milioni.
Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, da versarsi all'Ente minerario siciliano ad incremento del proprio fondo di dotazione e con l'obbligo di reintegrare i fondi utilizzati in attuazione del secondo comma del suddetto articolo.
La parola "attuali" contenuta nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, è soppressa.
All'onere complessivo di lire 29.756 milioni previsto dalla presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 si provvede:
- quanto a lire 19.756 milioni con la riduzione dello stanziamento del cap. 60759 del bilancio medesimo;
- quanto a lire 10.000 milioni con la riduzione dello stanziamento del cap. 60760 del bilancio stesso.
Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, comma quarto, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.