
LEGGE REGIONALE 10 agosto 1984, n. 46
G.U.R.S. 11 agosto 1984, n. 34
Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 9 maggio 1984, n. 27.
Testo con annotazioni alla data 3 gennaio 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 52.000 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 35.250 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 5.000 milioni per far fronte esclusivamente alle esigenze di gestione interna e delle società collegate dal maggio 1984 fino alla data del 31 ottobre 1984, nonchè al ripianamento delle esposizioni debitorie con istituti di credito, accese per far fronte alle esigenze suddette.
L'Assessore regionale per l'industria emanerà specifiche direttive agli enti di cui al precedente comma per l'utilizzazione delle somme ivi previste.
Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100, il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 13.500 milioni e quello dell'EMS di lire 11.800 milioni.
Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel primo comma del sopracitato articolo, è prorogato al 31 dicembre 1984 o ad altro successivo termine stabilito da leggi dello Stato in materia.
Gli interventi finanziari a carico dei fondi a gestione separata di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, nonchè quelli a carico dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge, all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100 ed all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175, sono destinati quali contributi in conto esercizio di cui alla lett. a dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alla copertura dei costi sostenuti dalle società interessate per le finalità rispettivamente previste dalle disposizioni citate.
Il fondo istituito con l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, incrementato con l'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, con l'art. 63, comma secondo, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e con l'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 99, è soppresso quando le opere e gli impianti realizzati dalle società destinatarie dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi citate sono collaudati a cura dell'Assessorato regionale dell'industria. Le opere e gli impianti medesimi saranno devoluti alla Regione, senza indennizzo per le società che ne sono titolari, alla cessazione per qualunque causa delle concessioni minerarie al cui esercizio sono finalizzate.
Il fondo di dotazione dell'EMS è ridotto dell'ammontare dei contributi in conto capitale corrisposti alle società collegate sulle disponibilità e per gli scopi di cui all'art. 63 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 ed all'art. 35, lettere b e c della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
I proventi realizzati dalle società beneficiarie nella gestione dei contributi di cui ai due commi precedenti sono imputati al rispettivo conto economico, anche a titolo di sopravvenienza.
L'ESPI è esonerato dall'obbligo della reintegrazione dei fondi utilizzati dall'Ente stesso, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, nel corso degli esercizi finanziari 1979 e 1980.
Al fine di consentire l'esame dei piani di scorporo e di ristrutturazione di alcuni rami aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ESPI e recepiti nell'accordo raggiunto dall'Ente con il Governo della Regione e le organizzazioni sindacali, l'Ente procederà ove occorra, alla ricapitalizzazione delle società collegate IMER, SIACE, FINEDIL e GENAL, utilizzando i crediti accordati per esigenze di gestione onde evitare la liquidazione delle stesse sino al 31 ottobre 1984. (1)
L'Ente, nelle more, finanzierà, anche in deroga alle vigenti leggi regionali, le spese dirette a mantenere operativi i comparti dei quali è stata prevista la continuazione dell'attività produttiva.
Per effetto dell'art. 3, u.c. della L.R. 10/85, il termine indicato nell'articolo che si annota è stato prorogato al 31 marzo 1985.
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 10.050 milioni da destinare al risanamento del comparto laterizi della collegata Lamberti S.p.a.
La partecipazione dell'ESPI ai nuovi investimenti può intervenire anche in deroga ai limiti di cui all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modificazioni, e sono consentite anticipazioni sui finanziamenti e contributi richiesti dalla predetta società ai sensi della legislazione dello Stato per il Mezzogiorno.
Le disponibilità dello stanziamento di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, derivanti dai rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo, sono utilizzate in via prioritaria per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, mentre gli eventuali residui per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disponibilità derivanti dagli ulteriori rientri delle operazioni effettuate ai sensi del richiamato art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonchè dai rientri delle operazioni di cui al menzionato art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, verranno utilizzate per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.
La dizione contenuta nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27: "fino al compimento dell'età massima pensionabile", è da intendersi fino al compimento dell'età massima pensionabile, attualmente stabilita in 60 anni.
La dizione contenuta alla fine del primo comma dell'art. 6 sopracitato: "per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità", è da intendersi per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità, attualmente stabilita in 35 anni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare previsto nel comma primo dello stesso articolo, per un periodo massimo di 10 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e comunque riferita al limite di 60 anni di età.
Le domande presentate in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, possono essere confermate o ritirate dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
All'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è aggiunto il seguente comma:
"La determinazione dell'indennità di prepensionamento di cui al presente articolo interviene con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell'interessato".
Alla fine dell'art. 8, comma primo, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sono aggiunte le parole:
", ad eccezione di quelli rientranti nella previsione dell'art. 5, comma primo, della presente legge".
L'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Le provvidenze previste dagli articoli 5, 6 e 7 sono estese, a domanda degli interessati, al personale del settore minerario zolfifero che in atto presta servizio presso le società collegate dell'Ente minerario siciliano "SOLSI S.p.a." e "SORIM S.p.a.", nonchè ai dipendenti dell'Ente minerario siciliano".
Al personale delle società "SORIM S.p.a." e "SOLSI S.p.a." che, in virtù dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è stato collocato in prepensionamento obbligatorio, vengono applicate le norme del comma precedente.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 127.600 milioni.
Al relativo onere, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice 06.78 - "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".