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LEGGE REGIONALE 2 marzo 1981, n. 15

G.U.R.S. 4 marzo 1981, n. 10

Ulteriori disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

Testo con annotazioni alla data 10 dicembre 1985

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 1981. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 3 della L.R. 178/81 il termine annotato è stato prorogato al 31 marzo 1982.

Art. 2

Entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla realizzazione degli interventi o comunque dalla data di estinzione dei depositi provvisori, di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, gli enti interessati dovranno presentare, a firma del legale rappresentante, alle amministrazioni regionali, alle competenti ragionerie centrali ed alla Corte dei conti, per ciascun deposito, un rendiconto consistente in una relazione sull'utilizzazione delle somme assegnate ed un riepilogo descrittivo dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.

La documentazione relativa alle spese erogate deve essere conservata per un decennio dalla chiusura del deposito provvisorio.

Art. 3

Al pagamento delle spese concernenti l'esecuzione di opere a carico diretto della Regione, ivi comprese quelle in concessione, può provvedersi mediante ordini di accreditamento.

Art. 4

Il termine indicato nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è prorogato al 30 giugno 1981 ed è esteso anche ai rendiconti relativi alle aperture di credito emesse nell'esercizio 1980, per i quali si applicano pure le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del citato art. 11. (1)

(1)

Il termine di cui all'articolo annotato è stato ulteriormente prorogato dall'art. 2 della L.R. 47/82, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 128/83 e dall'art. 2 della L.R. 48/85.

Art. 5

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è prorogato fino al 31 marzo 1981.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 marzo 1981.

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