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LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1981, n. 3

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 99/1981 e con annotazioni alla data 2 marzo 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

BILANCIO ANNUALE

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1981, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Totale generale della spesa

Art. 2

E' approvato in lire 4.542.841,3 milioni il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1981.

Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

E' approvata in lire 40.000,0 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1981 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 5

Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 6

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 7

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

Art. 8

Nel bilancio della Regione - Assessorato bilancio e finanze - è istituito un fondo destinato alla revisione dei prezzi contrattuali, il cui ammontare viene annualmente stabilio con la legge di bilancio.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

Per l'anno finanziario 1981 l'importo del fondo è approvato in lire 15.000 milioni.

Art. 9

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1981, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 10

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 11

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, del Fondo sanitario regionale per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del servizio sanitario nazionale, nonchè alla riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è inoltre autorizzato ad iscrivere al predetto cap. 21255 le somme che affluiranno ai capitoli n. 3651 e n. 3822 dello stato di previsione dell'entrata.

Presidenza della Regione

Art. 12

Per le finalità degli articoli 14, quarto comma, e 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni, che si iscrive al cap. 50456.

Art. 13

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno 1981, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire un milione, il cui termine iniziale è di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 50459.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 14

Al fine di procedere all'analisi dei campioni di burro in applicazione del regolamento CEE n. 262 del 1979 e delle relative norme di attuazione contenute all'art. 12 del D.M. 2 marzo 1979, modificato dal D.M. del 13 agosto 1979, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, la spesa di lire 2,5 milioni che si iscrive al cap. 14612.

Art. 15

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per l'anno 1981, di lire 4.500 milioni e si iscrive al cap. 55455.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di lire 12.425 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1981, che si iscrive al cap. n. 56901.

Art. 17

L'onere di lire 57.996 milioni per il periodo 1979-1981 previsto dall'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, primo comma, della legge medesima a carico delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, viene ridotto a lire 51.018,6 milioni.

Alla rimanente spesa di lire 6.977,4 milioni si fa fronte con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - fondi non vincolati.

Assessorato regionale degli enti locali

Art. 18

Con effetto dal 1° gennaio 1981, gli importi fissati dall'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, sono elevati rispettivamente a lire 9.000 ed a lire 6.000.

Assessorato regionale dell'industria

Art. 19

In attesa degli interventi finanziari che saranno successivamente disposti, l'Ente siciliano per la promozione industriale, l'Ente minerario siciliano e l'Azienda asfalti siciliani sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro attuali disponibilità per far fronte alle immediate esigenze di gestione interne e delle società collegate fino a tutto il 31 gennaio 1981. (1)

Analoga autorizzazione è consentita all'Ente minerario siciliano per far fronte ai maggiori oneri, relativi alla gestione dei fondi di cui agli articoli 12 e 13 lett. b della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, per l'anno 1980.

E' fatto obbligo agli Enti sopraddetti di procedere, con le prime immediate nuove assegnazioni, alla reintegrazione dei fondi utilizzati per gli scopi indicati nei precedenti commi.

(1)

Termine prorogato fino al 31 marzo 1981 dall'art. 5 della L.R. 15/81.

Art. 20

(modificato dall'art. 5, u.c., della L.R. 99/81)

------------------------- (comma abrogato) (1)

------------------------- (comma abrogato) (1)

L'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, è sostituito dal seguente:

"I contributi previsti dal penultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, sono concessi dall'Assessore regionale per l'industria in conformità ai criteri proposti dallo stesso e approvati dalla competente Commissioni legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".

L'art. 1, comma quinto, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, è sostituito dal seguente:

"Le modifiche del progetto-obiettivo, comprese quelle riguardanti la ripartizione degli stanziamenti tra i settori, sono apportate con le modalità previste dall'art. 5 della presente legge".

(1)

Comma abrogato dall'art. 5, u.c., della L.R. 99/81.

Art. 21

(modificato dall'art. 32 della L.R. 96/81)

Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, per l'anno finanziario 1981, che si iscrive al cap. 64935.

Per l'utilizzazione dello stanziamento previsto dal presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad erogare alle aziende industriali molitorie un contributo commisurato al 12 per cento del prezzo risultante dalle correlative fatture d'acquisto di grano duro siciliano riferentesi al periodo 1 giugno - 30 settembre 1981.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi alle aziende che dimostrino di praticare ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali in atto al 30 giugno 1981.

Per ogni singola azienda la quantità ammissibile a contributo non può eccedere quella occorrente per la costituzione di una scorta rapportata al numero di giornate lavorative contrattuali di un semestre moltiplicate per il potenziale nelle 24 ore risultante dalla licenza di esercizio.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Art. 22

Limitatamente all'anno finanziario 1981, la spesa autorizzata per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2 e successive aggiunte e modificazioni, è elevata di lire 2.000 milioni rispetto a quella autorizzata nell'esercizio 1980 con l'art. 25 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, e si iscrive al cap. 68356.

Art. 23

(abrogato dall'art. 28, u.c., della L.R. 86/81)

Art. 24

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.500 milioni che si iscrive al cap. 68551.

Art. 25

Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite trentacinquennale di impegno di lire 285 milioni che si iscrive al cap. 68561.

Art. 26

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni che si iscrive al cap. 68574.

Art. 27

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni che si iscrive al cap. 70951.

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale

Art. 28

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite ventennale d'impegno di lire 200 milioni che si iscrive al cap. 74601.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 29

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite di impegno venticinquennale di lire 3.000 milioni che si iscrive al cap. 75201.

Art. 30

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 diembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite d'impegno venticinquennale di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 75202.

Art. 31

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 4.500 milioni che si iscrive al cap. 75203.

Art. 32

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, e con le modalità ivi previste, il fondo di rotazione dell'IRCAC di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 2.500 milioni, per l'esercizio finanziario 1981, che si iscrive al cap. 75211.

Art. 33

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13 e successive integrazioni e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 920 milioni che si iscrive al cap. 75401.

Assessorato regionale della sanità

Art. 34

I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 35

Le somme provenienti dalle assegnazioni del Fondo nazionale ospedaliero, relative agli esercizi 1978 e precedenti, possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 con le procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, anche per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e ristrutturazione di stabilimenti ospedalieri.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Art. 36

Per le finalità dell'art. 69 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 1.750 milioni che si iscrive al cap. 85205.

Art. 37

Per le finalità dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite ventennale di impegno di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 85357.

Art. 38

Per le finalità dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni che si iscrive al cap. 85803.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 39

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 1.300,0 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

Art. 40

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 5.000,0 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

Art. 41

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

Art. 42

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 87503.

Art. 43

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 79.700.000, che si iscrive al cap. 88401, da versare all'amministrazione comunale di Balestrate per la costruzione di un campo di calcio, a fronte del contributo già autorizzato con decreto regolarmente registrato alla Corte dei conti e non liquidato per l'avvenuta contabilizzazione della relativa somma fra le economie alla chiusura dell'esercizio 1979.

Art. 44

(abrogato dall'art. 5, u.c., della L.R. 99/81)

Azienda delle foreste demaniali

Art. 45

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1981, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

Capitoli aggiunti

Art. 46

A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1981 (Annesso n. 1).

Indice cronologico degli atti

Art. 47

E' approvato l'"indice cronologico degli atti" allegato alla presente legge (Annesso n. 2).

Disposizioni varie

Art. 48

I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1980 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli n. 1198, n. 1398 e n. 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.

Art. 49

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1981, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

Art. 50

Gli stanziamenti dei capitoli numeri 10723, 21252 e 60751 limitatamente all'importo di lire 15.000 milioni, 15.000 milioni e 70.000 milioni rispettivamente per ciascun capitolo, non sono utilizzabili fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle ritenute IRPEF spettanti alla Regione in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974, iscritti al cap. 1028 dello stato di previsione dell'entrata.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 51

E' approvato in lire 12.882.772 milioni il bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1981-1983.

Art. 52

E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per il triennio 1981-1983, allegato al bilancio pluriennale della Regione (Appendice n. 1).

Art. 53

Le entrate di cui al cespite 01.01.01.09, derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 relative al biennio 1982-83, non sono utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese fino a quando le entrate medesime non saranno formalmente determinate dallo Stato.

In dipendenza del precedente comma, le spese di cui agli "elementi di programma" appresso elencati, e limitatamente agli importi a fianco indicati, non sono utili per il riscontro della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47:


Elemento di                DENOMINAZIONE                  Importi in milioni
 programma                                                      di lire
06.02.01.01      - Funzioni trasferite o delegate
                   agli enti locali in materia di
                   servizi (cap. 10723)                    30.000     35.000
06.02.02.01      - Fondo di riserva per le spese
                   obbligatorie e d'ordine, ecc.
                   (cap. 21252)                            15.000     15.000
06.02.02.03      - Finanziamento nuovi interventi
                   legislativi non compresi negli altri
                   elementi di programma
                   (Fondi speciali - parte)                75.000     80.000
                                                          120.000    130.000
Art. 54

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1982 e 1983 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi, con esclusione di quelle di cui al precedente art. 53, secondo comma.

Art. 55

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

Art. 56

I provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale con copertura finanziaria a carico del Fondo di solidarietà nazionale devono assicurare la puntuale attuazione del disposto di cui all'art. 38 dello Statuto siciliano.

TITOLO III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 e per il triennio 1981- 1983 con i relativi allegati.

Art. 58

Alla presente legge sono annessi gli elenchi numeri 5, 6, 7 e 8, relativi agli oneri a carico del triennio 1981-1983 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

Art. 59

Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è prorogato al mese di febbraio 1981.

Art. 60

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre, con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di 600 miliardi di cui lire 250 miliardi per l'anno 1981, lire 200 miliardi per l'anno 1982 e lire 150 miliardi per l'anno 1983.

I mutui saranno regolati al tasso massimo di interesse annuo del 2,50 per cento in più del tasso di remunerazione delle giacenze di cassa regionale, seguendone le medesime variazioni in corso di protrazione e di ammortamento.

La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa del bilancio della Regione.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, previsti negli importi indicati nel quadro seguente, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elementi di programma:

6.1.1.1. "Interessi su mutui e prestiti della Regione" e 6.1.2.1. "Rimborso mutui e prestiti della Regione":


                                 Mutui
                           (milioni di lire)
 ANNI       250.000             200.000             150.000           Totale
          per il 1981         per il 1982         per il 1983
 1981        32.500                   -                   -           32.500
 1982        32.500              26.000                   -           58.500
 1983        32.500              26.000              19.500           78.000
 1984        32.500              26.000              19.500           78.000
 1985        32.500              26.000              19.500           78.000
 1986        62.539              26.000              19.500          108.039
 1987        62.539              50.031              19.500          132.070
 1988        62.539              50.031              37.523          150.093
 1989        62.539              50.031              37.523          150.093
 1990        62.539              50.031              37.523          150.093
 1991        62.539              50.031              37.523          150.093
 1992             -              50.031              37.523           87.554
 1993             -                   -              37.523           37.523
Art. 61

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 gennaio 1981.

D'ACQUISTO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1]