Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1984, n. 37

G.U.R.S. 2 giugno 1984, n. 24

Ulteriori provvedimenti a favore delle cooperative di abitazione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1997 e con annotazioni alla data 31 agosto 2000)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, è sostituito dai seguenti:

"Il limite massimo di intervento, indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge n. 457 del 1978, ai programmi ammessi ai contributi ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè alle cooperative edilizie che usufruiscono dei contributi e dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, nella misura prevista dagli eventuali aggiornamenti apportati a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sino all'ultimazione dei lavori.

Per la determinazione del limite massimo di intervento di cui al comma precedente il costo convenzionale previsto nel quadro tecnico-economico può essere aggiornato ai valori dei costi vigenti al momento della presentazione delle apposite istanze per l'ottenimento del nuovo limite di intervento, sino all'ultimazione dei lavori.

Non possono essere ammessi a contributo o finanziamenti integrativi istanze presentate dopo la data di ultimazione dei lavori". (1) (2) (3)

(1)

Vedi l'art. 131 della L.R. 25/93: "Interventi per l'edilizia agevolata" e l'art. 22 della L.R. 22/96: "Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25".

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 14/04/1998: "Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata".

(2)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11/06/1993: "Determinazione dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37."

(3)

Vedi le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 della L.R. 25/97.

Art. 2

I tassi di interesse previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono equiparati ai tassi di interesse previsti dall'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Art. 3

(integrato dall'art. 9 della L.R. 18/94, nel testo integrato dall'art. 9 della L.R. 34/94)

Alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 avevano realizzato o avevano in corso di realizzazione programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e successive integrazioni e modifiche, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a carico della Regione per mutui agevolati di importo massimo pari alla differenza tra il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della richiamata normativa ed il limite massimo di lire 53 milioni rapportato a metri quadrati 110 di superficie utile convenzionale.

Per la concessione dei benefici previsti dal precedente comma e per la contrazione dei mutui agevolati, si applica, in quanto compatibile, la normativa di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, con le integrazioni risultanti dall'art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi di cui ai precedenti commi alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 erano incluse nei programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle cooperative che sono subentrate agli originari soggetti esecutori ed alle cooperative che risultino finanziate dal CIPE con provvedimento formale di variazione al programma della Regione Siciliana. (1) (2)

(1)

Vedi l'art. 131 della L.R. 25/93: "Interventi per l'edilizia agevolata" e l'art. 22 della L.R. 22/96: "Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25".

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 14/04/1998: "Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata".

(2)

Vedi le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 della L.R. 25/97.

Art. 4

(1)

(modificato dall'art. 32 della L.R. 15/86 e dall'art. 14 della L.R. 25/97)

Gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie, imprese di costruzione e pubbliche amministrazioni che usufruiscono di interventi regionali, anche integrativi di quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i maggiori costi sostenuti nelle opere di fondazione derivanti da cause geologiche.

Ai fini suddetti, i maggiori costi hanno rilevanza quando il costo complessivo delle opere di fondazione ecceda il 20 per cento del costo complessivo di costruzione, previsto nel quadro tecnico-economico allegato al progetto e vistato dall'ufficio competente ad esprimere parere tecnico sul progetto, ai fini della stipula del contratto preliminare di mutuo principale.

I maggiori costi devono essere analiticamente documentati dal direttore dei lavori, che attesta anche le particolari cause geologiche che hanno dato luogo ai maggiori costi; l'attestazione deve essere sottoposta all'approvazione del Genio civile, anche ai fini della quantificazione dei maggiori costi.

La quota di mutuo agevolato integrativo per i maggiori costi suddetti non potrà eccedere l'importo di lire 12 milioni per alloggio. (2)

I benefici previsti dai precedenti commi si applicano ai programmi costruttuvi i cui lavori risultino iniziati successivamente al 1° agosto 1981. Nei casi in cui i lavori vengano iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dei benefici è subordinata alla presentazione all'ufficio del Genio civile, da parte del direttore dei lavori, di una documentata denuncia delle cause geologiche impreviste riscontrate non appena queste si siano manifestate.

L'ufficio del Genio civile è tenuto a compiere, in corso di esecuzione delle opere di fondazione, la verifica della sussistenza delle cause geologiche denunciate ai sensi del precedente comma.

(2)

Con l'art. 14, comma 2, della L.R. 25/97, la quota di mutuo integrativo è elevata a lire 24 milioni.

Art. 5

Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, preventivamente alla definizione di nuovi programmi, definiscono, previo parere della quinta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, criteri omogenei per la scelta delle cooperative da ammettere a finanziamento o contributo.

Analogamente è operato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere della quinta Commissione legislativa, per i programmi relativi alla scelta delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

I programmi di finanziamento di edilizia convenzionata e agevolata vengono predisposti dai competenti Assessorati, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e delle competenti Commissione legislative della Assemblea regionale siciliana.

Art. 6

Per i mutui integrativi di cui agli articoli 1 e 4 e per i mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione assume, nei confronti degli istituti di credito mutuanti, tutte le garanzie previste dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7

Per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e dell'art. 4 della presente legge, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 15.000 milioni.

Art. 8

I benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, così come modificato dall'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, sono applicabili anche a coloro che hanno ottenuto la licenza o la concessione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, purchè i lavori non siano a detta data ultimati.

Art. 9

Per le cooperative edilizie fruenti di contributi o finanziamenti a valere su leggi statali o regionali, i termini previsti dagli articoli 4 e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che fissano i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, nonchè quello previsto dall'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativo alla durata di validità delle concessioni, decorrono dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di finanziamento emesso dall'Amministrazione regionale in favore delle cooperative e sempre che, limitatamente alle aree oggetto delle concessioni originarie, non siano intervenuti nuovi strumenti urbanistici.

Le cooperative che devono usufruire della normativa soprarichiamata dovranno darne comunicazione per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti organi del comune, per l'ulteriore corso di competenza dei medesimi.

Art. 10

Il reddito annuo complessivo dei soci assegnatari delle abitazioni costruite da cooperative ammesse a contributo o finanziamento regionale, a partire dai programmi costruttivi in corso di realizzazione, è stabilito nella misura e con le modalità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)

(1)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 12 della L.R. 25/97.

Art. 11

Dopo il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive integrazioni e modifiche, è aggiunto il seguente: (1)

"Per l'assegnazione delle aree si prescinde dal requisito della residenza o della sede della propria attività lavorativa nel comune cui si rivolge la richiesta, per tutti i soci della cooperativa; il possesso, invece, della residenza o della sede della propria attività lavorativa nel comune ove l'area è stata assegnata diviene requisito essenziale, sotto pena di nullità degli atti relativi, al momento della concessione del finanziamento".

Art. 12

Alla fine dell'art. 20 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, sono aggiunte le seguenti parole:

"in qualsiasi modo assegnati anche a propri dipendenti".

Art. 13

All'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive integrazioni e modifiche sono soppresse le parole "all'impresa esecutrice dei lavori".

Art. 14

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive aggiunte e modifiche, e l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

"L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere eccedente è a carico delle cooperative edilizie".

Il finanziamento di cui al precedente comma non potrà essere eccedente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 4 della presente legge, rispetto al limite fissato in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

Art. 15

Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 per cento della superficie massima prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Non si procede a riduzione del contributo o finanziamento nel caso in cui in sede di verifica la superficie utile degli alloggi risulti inferiore a quella prevista dal quadro tecnico-economico, nei limiti massimi del 3 per cento di scostamento.

Art. 16

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari operanti in Sicilia, è fissato in lire 12 milioni.

Il limite di cui sopra è determinato con le modalità di cui all'art. 21, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 17

I consorzi o qualsiasi altra forma di associazione tra cooperative di abitazione sono esclusi dalla concessione di contributi o finanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di edilizia abitativa.

I contributi ed i finanziamenti di cui al comma precedente sono riservati esclusivamente e direttamente assegnati a singole cooperative.

Sono fatti salvi i programmi di concessione di contributi o finanziamenti già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e la concessione di eventuali contributi o finanziamenti integrativi spettanti a norma del precedente art. 1.

Art. 18

I termini previsti dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94, sono prorogati sino al 30 giugno 1984 (1), semprechè ricorrano le condizioni ivi previste.

La disposizione di cui al comma precedente si applica alle cooperative di abitazione e imprese ammesse a contributo o finanziamento derivanti da leggi nazionali o regionali, che risultino essere proprietarie di aree site in zone destinate dagli strumenti urbanistici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad edilizia abitativa.

(1)

In riferimento al termine annotato vedi l'art. 22 della L.R. 2/85.

Art. 19

A parziale modifica del disposto dell'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, gli alloggi da costruire da parte dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari con i contributi previsti dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, devono avere le caratteristiche tecniche previste per i programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli stessi alloggi si applicheranno i limiti massimi di costo adottati dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. g, della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

Art. 20

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

"Il finanziamento è revocato qualora le amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1984".

Art. 21

Per le finalità previste dall'art. 23, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 250 milioni.

Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 22

Gli alloggi realizzati con i fondi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 202 del 15 dicembre 1977 e riservati a favore degli esodati di Marina di Melilli vengono assegnati prescindendo dai requisiti soggettivi prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, provvede il comune di Floridia.

Art. 23

Per le finalità degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1984, i seguenti limiti venticinquennali di impegno:

- art. 1 - lire 600 milioni;

- art. 3 - lire 850 milioni;

- art. 4 - lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 24

L'onere di lire 17.700 milioni per l'anno finanziario 1984 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Per l'esercizio finanziario 1984 si provvede quanto a lire 250 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 17.450 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1984.

SARDO