
LEGGE REGIONALE 9 maggio 1986, n. 23
G.U.R.S. 10 maggio 1986, n. 23
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione.
N.d.R. La presente legge va raccordata con le norme di riforma della disciplina del commercio dettate dalla L.R. 28/99.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 11/2005 e con annotazioni alla data 22 dicembre 1999)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Contributi per le spese di formazione
dei piani comunali
L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"Al fine di promuovere la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, previsti dal capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 e dall'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398, (1) nell'ambito delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla Giunta regionale, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le spese di formazione dei piani medesimi:
a) ai comuni che si associano per pervenire alla formazione, su base intercomunale, dei singoli piani, inserendoli in una più vasta dimensione comprensoriale;
b) ai comuni già aderenti ad organismi intercomunali che procedono congiuntamente alla formazione dei singoli piani;
c) ai comuni singoli.
Nell'ipotesi di cui alla lett. c del comma precedente, i piani devono essere formati sulla base delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla Giunta regionale, con esclusione di quelle indicazioni che fanno riferimento alla formazione di piani su base interzonale o su dimensione comprensoriale".
La legge 19 maggio 1976, n. 398 è stata abrogata dall'art. 7, comma 8, della legge 28 marzo 1991, n. 112.
Comuni minori
I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non classificati stazioni di cura, soggiorno e turismo, possono limitare i propri piani al riordino territoriale della rete commerciale interna ed al riequilibrio fra domanda ed offerta, con possibilità di inserire esercizi del medio dettaglio specializzato aventi superficie di vendita non superiore a mq. 400.
Adozione del piano comunale
Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale diviene esecutivo con l'adozione da parte del consiglio comunale, sentita la commissione comunale per il commercio.
Il piano è trasmesso all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Misura dei contributi
L'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"I contributi per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale sono così determinati:
a) comuni con popolazione fino a diecimila abitanti: lire 4 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;
b) comuni con popolazione fino a ventimila abitanti: lire 6 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;
c) comuni con popolazione fino a cinquantamila abitanti: lire 10 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;
d) comuni con popolazione fino a centomila abitanti: lire 25 milioni in misura fissa e lire 300 per abitante;
e) comuni con popolazione superiore a centomila abitanti: lire 25 milioni in misura fissa e lire 400 per abitante.
Il contributo può essere aumentato fino al 20 per cento del proprio ammontare in favore di quei comuni che, nel quadro delle indicazioni di urbanistica commerciale, si associno tra loro su base comprensoriale o subcomprensoriale e che conseguentemente armonizzino i rispettivi piani commerciali".
I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai comuni che provvederanno all'adozione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale entro il 31 dicembre 1987.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1986, lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e lire 12.000 milioni per l'anno 1988.
Procedure
Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 sono così sostituiti:
"L'istanza di ammissione al contributo dovrà essere corredata da copia degli atti deliberativi del consiglio comunale dai quali risultino la determinazione di procedere alla formazione del piano e l'assegnazione dell'incarico ad un professionista o gruppo di professionisti che abbiano specifica competenza nella materia.
Sull'istanza provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che, in sede di determinazione di ammissione al contributo, dispone in favore del comune una erogazione pari al 20 per cento dell'ammontare del contributo di cui al precedente articolo.
Il saldo del contributo sarà corrisposto a presentazione di copia degli atti giustificativi della spesa e di copia della delibera di adozione del piano da parte del consiglio comunale, con la quale dovrà anche essere dato atto che lo stesso risulta formato secondo i criteri contenuti nelle indicazioni di urbanistica commerciale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agli articoli 7 e 8 della legge 19 maggio 1976, n. 398. (1)
Relativamente ai comuni che siano pervenuti alla formazione dei piani su base comprensoriale o subcomprensoriale, il saldo sarà corrisposto previa verifica della rispondenza dei piani alle direttive regionali di urbanistica commerciale e alle direttive regionali in materia di commercio ambulante.
Gli atti deliberativi comunali dovranno recare gli estremi del controllo tutorio.
In caso di difformità o inadempienza anche parziale, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvederà alla revoca del contributo ed al recupero dell'anticipazione erogata".
La legge 19 maggio 1976, n. 398 è stata abrogata dall'art. 7, comma 8, della legge 28 marzo 1991, n. 112.
Contributi per l'adeguamento dei piani esistenti
L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"Per l'adeguamento alle indicazioni di urbanistica commerciale dei piani comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo entro il limite della quota fissa prevista dall'art. 3, previa dimostrazione della spesa sostenuta e parere favorevole del comitato consultivo per il commercio".
Commissari ad acta
I comuni debbono procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il 31 dicembre 1987 alla sua adozione.
Trascorsi i termini di cui al comma precedente, l'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, procede alla nomina di commissari ad acta che provvedono, entro trenta giorni, in caso di mancato affidamento dell'incarico, ed entro novanta giorni in caso di mancata adozione del piano, agli adempimenti necessari, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Soggetti beneficiari
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/91)
L'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, già modificato con l'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:
"1. I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggetti aventi sede ed operanti in Sicilia:
a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio;
b) piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso;
c) piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici;
d) piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle aziende.
2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cinquanta.
3. Con apposito decreto, da emanarsi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate, previo parere del Comitato consultivo per il commercio, le imprese classificabili fra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nonchè altri soggetti alle stesse assimilabili".
Programmi di investimento e misure di intervento
(modificato dall'art. 3 della L.R. 34/91)
L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, già modificato con l'art. 41 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui all'art. 8.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e la istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.
I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi in favore dei soggetti di cui all'art. 8 sotto forma di mutuo della durata massima di dodici anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
1) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
2) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio della attività commerciale.
3) l'acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l'informatizzazione dell'azienda.
Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell'immobile aziendale, il finanziamento potrà essere ugualmente concesso a condizione che le opere di adattamento, le rifiniture, gli impianti e le attrezzature di vendita costituenti l'esercizio commerciale già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore merceologico di appartenenza.
I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi per un importo non superiore al 75 per cento della spesa documentata, con il limite complessivo di lire 250 milioni. (1)
Il suddetto limite è elevato a lire 325 milioni per i programmi di cui ai precedenti commi realizzati dai soggetti di cui alla lett. a dell'art. 8.
Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alle formazioni di scorte in una percentuale massima:
a) del 30 per cento degli investimenti fissi per le imprese che abbiano svolto nel territorio della Regione Siciliana attività continuativa da almeno tre anni;
b) del 30 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi per le imprese di nuova costituzione e per quelle che abbiano svolto nel territorio della regione attività continuativa da meno di tre anni.
In ogni caso la quota del finanziamento riferito alle scorte non può superare quella destinata agli investimenti fissi.
Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subìte nei finanziamenti suddetti".
Per le imprese che fruiscano di finanziamento agevolato anche per la quota di scorte ai sensi del presente articolo non è consentito il cumulo con le altre agevolazioni regionali per il credito di esercizio di cui agli articoli 47 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche.
Il fondo di rotazione a gestione separata di cui al primo comma è ulteriormente incrementato di lire 20.000 milioni.
Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 20.000 milioni.
Con l'art. 3, comma 2, della L.R. 34/91 la percentuale di cui comma annotato è elevata all'80 per cento ed il limite complessivo dell'intervento nello stesso previsto è elevato a lire 500 milioni.
Tasso di interesse
Il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 sono così sostituiti:
"Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi degli articoli 9 e seguenti, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, è fissato nella misura del 6 per cento". (1)
La misura del tasso di interesse stabilita con il presente articolo si applica alle operazioni di finanziamento contrattualmente perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Con l'art. 4 della L.R. 34/91 il tasso di interesse di cui al comma annotato è fissato nella misura del 4 per cento.
Forme di garanzia
Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, già modificato con l'art. 42 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è così sostituito:
"I rischi connessi con le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 9 saranno coperti, congiuntamente o alternativamente:
a) da garanzie ipotecarie, ivi comprese quelle di cui al regio decreto legislativo 15 marzo 1927, n. 436, ed all'art. 2810 del codice civile;
b) da fidejussione bancaria;
c) da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione;
d) da garanzie offerte da consorzi di garanzia collettiva.
In concorso con almeno una delle garanzie previste al comma precedente possono essere offerte fidejussioni rilasciate da persone fisiche e giuridiche fino alla concorrenza del 20 per cento dell'esposizione complessiva".
I consorzi di garanzia collettiva di cui alla lett. d sono quelli costituiti ai sensi del titolo quarto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
Finanziamenti per iniziative di piccole dimensioni
L'art. 45 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, già modificato con l'art. 25 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 è così sostituito:
"Per i programmi di investimento che comportano spese per opere di adattamento, impianti, attrezzature ed arredamenti di importo non superiore a lire 30 milioni, ivi compresa la quota di scorte nel limite del 30 per cento dei citati investimenti, previsti dai soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche, che abbiano svolto nel territorio della Regione Siciliana attività continuativa da almeno tre anni, il finanziamento ha durata non superiore a sette anni, di cui un anno di preammortamento, ed è consentito in misura non superiore al 75 per cento della spesa complessiva. (1)
Per le operazioni di cui al comma precedente, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, è fissato nella misura del 6 per cento. (2)
Le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo sono perfezionate con il solo rilascio da parte delle imprese beneficiarie, anche in deroga alle norme statutarie dell'IRFIS, di cambiali per ogni singola scadenza prevista all'atto del finanziamento.
Se il finanziamento riguarda, in tutto o in parte, l'acquisto di automezzi per uso commerciale, sarà acquisita ipoteca automobilistica ai sensi del regio decreto legislativo 15 marzo 1927, n. 436".
La misura del tasso di interesse stabilita con il presente articolo si applica alle operazioni contrattualmente perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Con l'art. 5, comma 1, della L.R. 34/91 il limite di spesa dei programmi di cui al comma annotato è elevato a lire 80 milioni e la percentuale del finanziamento è elevata all'80 per cento.
Con l'art. 5, comma 2, della L.R. 34/91 il tasso di interesse di cui al comma annotato è fissato nella misura del 4 per cento.
Locazione finanziaria agevolata in favore di piccole e medie imprese commerciali
Il fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato, nel triennio 1986-1988, di lire 22.000 milioni da destinare esclusivamente ad interventi per operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese commerciali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, come per ultimo modificato con l'art. 8 della presente legge.
Detto stanziamento è utilizzato per la concessione, da parte del comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, di finanziamenti in favore di società di locazione finanziaria operanti in Sicilia, a partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito, che effettuino operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore di piccole e medie imprese commerciali ubicate nel territorio della Regione Siciliana.
I prestiti di cui al precedente comma sono concessi per una durata non superiore a cinque anni, al tasso annuo del 6 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, e in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare delle singole operazioni di leasing agevolato. (1)
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il comitato regionale per il credito ed il risparmio determinerà le altre caratteristiche e modalità dei suddetti prestiti, i criteri preferenziali da seguire nella scelta delle società da finanziare nonchè quelli di riparto dello stanziamento di cui al primo comma, i settori merceologici di destinazione, i tipi di operazione di locazione finanziaria effettuabili con il concorso del prestito e l'entità minima delle riduzioni da apportare ai canoni dei contratti di locazione perfezionati con l'intervento del fondo, fermo restando che il 60 per cento dell'ammontare delle singole operazioni di leasing deve essere regolato al predetto tasso del 6 per cento.
L'intervento del fondo per le suddette operazioni non potrà in nessun caso superare l'importo di lire 200 milioni.
Le agevolazioni per le operazioni di leasing di cui al presente articolo non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione nazionale o regionale ivi comprese quelle di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni da ripartire in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1986, lire 8.000 milioni per l'anno 1987 e lire 8.000 milioni per l'anno 1988.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Con l'art. 6 della L.R. 34/91, la durata dei prestiti di cui al comma annotato, viene elevata ad un periodo non superiore ad otto anni ed il relativo tasso d'interesse fissato nella misura del 4 per cento.
Compenso per la gestione del fondo
per il credito a medio termine
A partire dall'esercizio 1986 il compenso annuo da attribuire all'IRFIS per i costi fissi e quelli proporzionali di mantenimento e potenziamento della struttura operativa del fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è commisurato ad una aliquota dell'1,50 per cento sulle dotazioni finanziarie del fondo stesso, fissate per legge, quali risulteranno al 31 dicembre 1986, e ad una aliquota dello 0,75 per cento sull'ammontare dell'importo complessivo delle operazioni di credito al commercio effettuate ai sensi della precitata legge, nonchè delle operazioni di cui all'art. 13 della presente legge, da calcolarsi sull'importo totale delle somme erogate per mutui dall'inizio dell'attività del fondo alla chiusura di ciascun esercizio, al netto dei rientri effettivamente riscossi verificatisi nello stesso periodo in conto capitale.
Fondo di garanzia
Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è così sostituito:
"Al fine di facilitare l'accesso al credito di esercizio dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche, che abbiano svolto da almeno tre anni attività continuativa nell'ambito della Regione Siciliana, è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 4.000 milioni destinato alla copertura del 4 per cento delle perdite derivanti dai prestiti che gli istituti medesimi effettueranno, fino all'importo di lire 100.000 milioni, ai sensi dell'art. 49".
Al fondo per la concessione del contributo in conto interessi di cui al primo comma dell'art. 49 della medesima legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, affluirà, per l'esercizio 1986, un conferimento, in misura paritaria tra i due istituti di credito, di lire 16.000 milioni, da prelevarsi dal fondo di garanzia per effetto della riduzione disposta con il primo comma del presente articolo.
Nella prima applicazione della presente legge, al fondo per la concessione del contributo in conto interessi affluiranno altresì gli interessi maturati alla data di entrata in vigore della presente legge sul fondo di garanzia di cui al primo comma del presente articolo.
Il fondo per la concessione del contributo in conto interessi di cui ai due precedenti commi è inoltre incrementato, per il biennio 1987-1988, di lire 29.000 milioni.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la complessiva spesa di lire 29.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1988.
Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Fondo per la concessione del contributo in conto interessi
Al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono soppresse le parole: "nella misura del 12 per cento annuo".
Il secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è così sostituito:
"I prestiti, erogati anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 30 milioni, possono avere durata massima non superiore a 36 mesi ed essere rimborsati in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo del 6 per cento comprensivo di ogni altro onere accessorio. (1)
Ai fini dell'applicazione del tasso di interesse agevolato, il contributo, da porre a carico del fondo di cui al primo comma e con le modalità di cui all'art. 50, sarà pari alla differenza tra il prime rate ABI vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni ed il tasso di interesse agevolato come sopra fissato".
Con l'art. 7 della L.R. 34/91, l'importo massimo dei prestiti previsti dal comma annotato, è elevato a lire 100 milioni e la relativa durata non potrà essere superiore a quarantotto mesi. Lo stesso potrà essere rimborsato in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo del 4 per cento.
Comitato per il credito di esercizio
Presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è costituito un comitato, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di cui fanno parte:
- il direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- il dirigente coordinatore del settore commercio del medesimo Assessorato;
- un rappresentante del Banco di Sicilia;
- un rappresentante della Cassa di Risparmio V.E.;
- un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un funzionario con qualifica di dirigente designato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. (1)
Detti componenti durano in carica tre anni.
Il comitato viene nominato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Detto comitato propone all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca i criteri di concessione del credito di esercizio, garantendone comunque l'accesso ad ogni tipo di attività commerciale; assicura una equilibrata ripartizione territoriale delle agevolazioni sulla base degli iscritti al registro delle ditte commerciali presso le camere di commercio di ciascuna provincia; procede a consuntivo ad una valutazione della produttività del sistema di intervento adottato.
L'Assessore per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base delle proposte di cui al comma precedente, emana il relativo decreto, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Ai componenti il comitato spetta un compenso nella misura che sarà determinata con delibera della Giunta regionale.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 10 milioni.
Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. (2)
Con l'art. 8 della L.R. 34/91 il comitato per il credito d'esercizio di cui all'articolo annotato, è integrato da un segretario nominato tra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con qualifica di assistente.
Contributi sugli interessi in favore dei consorzi di garanzia fidi
(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. c), della L.R. 11/2005)
Contributi per la commercializzazione
dei prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli
Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di cui all'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 27, già presentate entro il 31 dicembre 1982, relative a concorsi interessi su prestiti di esercizio, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
Limite di finanziamento
Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è soppresso il limite di finanziamento previsto al primo comma dell'art. 16 della medesima legge.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 39.450 milioni, da ripartire in ragione di lire 8.500 milioni per l'anno 1986, lire 10.000 milioni per l'anno 1987 e lire 20.950 milioni per l'anno 1988.
Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Istituzione di centri commerciali all'ingrosso (1)
L'art. 18 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"Allo scopo di promuovere il processo di ristrutturazione del commercio all'ingrosso della Sicilia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sottoporrà all'approvazione della Giunta regionale apposite indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale, ai fini dell'individuazione della rete dei mercati all'ingrosso nonchè della definizione del sistema dei centri commerciali all'ingrosso.
L'iniziativa per l'istituzione dei centri commerciali all'ingrosso può essere assunta:
a) da comuni;
b) da consorzi, società o altri enti costituiti tra enti locali territoriali;
c) da consorzi, società o altri enti costituiti tra enti locali territoriali, altri enti pubblici, cooperative, associazioni dei produttori, associazioni degli operatori all'ingrosso ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico".
Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a richiedere l'integrazione dello studio in corso di realizzazione, in applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.
A modifica del presente articolo vedi l'art. 13 della L.R. 34/91.
Finanziamenti per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso
L'art. 19 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"Per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso di cui alle lettere a e b dell'art. 18, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, è autorizzato a concedere finanziamenti per l'intero ammontare della spesa.
Per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso di cui alla lett. c dell'art. 18, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, è autorizzato a concedere finanziamenti per il 70 per cento della spesa".
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la spesa di lire 39.950 milioni, da ripartire in ragione di lire 1.950 milioni per l'anno 1986, lire 8.000 milioni per l'anno 1987 e lire 30.000 milioni per l'anno 1988.
Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Capo VI
Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26
Competenza in materia di assistenza tecnica
e formazione professionale
L'art. 21 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, stipula apposita convenzione con enti ed istituti operanti in Sicilia specializzati nel settore dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.
L'elaborazione del piano di assistenza tecnica e di formazione professionale e l'effettuazione degli studi e delle ricerche, previsti rispettivamente alle lettere a e b dell'articolo precedente, vengono svolte dagli enti ed istituzioni di cui al primo comma del presente articolo d'intesa con le camere di commercio della Sicilia.
L'attuazione dell'assistenza tecnica prevista alla lett. c dell'articolo precedente è effettuata sulla base di programmi predisposti ad inizio di ogni anno dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
La predisposizione del piano per i corsi di formazione professionale previsti alla lett. d dell'articolo precedente è affidata all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che vi provvede, anche sulla scorta delle proposte avanzate dalle camere di commercio e dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, modificata dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 45".
Comitato consultivo per il commercio
La lett. g dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, già modificato con l'art. 24 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è così sostituita:
"g) da due dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Fanno parte del comitato due rappresentanti delle associazioni dei consumatori scelti su terne indicate dagli organismi regionali delle associazioni nazionali più rappresentative.
Le funzioni di segretario sono svolte da un assistente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".
Gettone di presenza ai componenti
L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, già modificato con l'art. 30 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è così sostituito:
"Ai componenti del comitato compete un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.
Ai componenti residenti fuori sede è attribuito, inoltre, un rimborso spese pari al 50 per cento della indennità di missione prevista per i funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente".
Abrogazione di norme
Gli articoli 31 e 33 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 sono abrogati.
Integrazione della commissione regionale
per la formazione professionale
L'art. 32 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è così sostituito:
"La commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori è integrata, ai fini dell'attuazione del titolo VI, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei commercianti maggiormente rappresentative in campo regionale".
Titolo II
Vendita straordinaria, orari e festività e prevenzione di atti di vandalismo o criminalità
Capo I
Disciplina nelle vendite straordinarie e di liquidazione e norme in materia di orari e di festività
Orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettagio
(abrogato dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99)
Disposizioni in materia di turni delle farmacie
Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 15 e successive modificazioni sono abrogati.
Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 15, siccome sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 47, sono così sostituiti:
"Nei comuni con popolazione superiore a 130 mila abitanti il servizio notturno è assicurato da una farmacia ogni 130 mila abitanti o frazione non superiore al 50 per cento.
Nei comuni di cui al precedente comma, il servizio potrà essere espletato in maniera continuativa da quelle farmacie che ne facciano richiesta, anche se in numero superiore a quello derivante dalla applicazione della presente legge.
Qualora il numero delle farmacie richiedenti di cui al comma precedente risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione della presente legge, il servizio, per il numero residuo, è assicurato a turno da tutte le altre farmacie".
Contributi in conto capitale
Ai soggetti titolari di imprese commerciali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, come per ultimo modificato con l'art. 8 della presente legge, per le opere di allarme e per tutte quelle da servire, comprese quelle murarie, alla prevenzione di atti di vandalismo o di criminalità, nonchè per l'acquisto di apparecchiature, sono concessi contributi in conto capitale.
Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Vincolo di destinazione
Le opere e le attrezzature di cui al precedente articolo sono soggette al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di concessione del contributo.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.
Procedure per la concessione
dei contributi
Il contributo di cui all'art. 32 è concesso dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, sulla base di documentata istanza, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario dell'opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa dalla quale risulti la validità economica della iniziativa.
Al fine dell'applicazione del precedente comma, presso ciascuna camera di commercio viene istituita dalla giunta camerale una commissione formata da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, dal segretario generale e dal presidente della stessa camera di commercio, che la presiede.
Le funzioni istruttorie sono demandate alle stesse camere di commercio e dovranno svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
La camere di commercio competenti per territorio, nell'espletamento dei predetti compiti, possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: con riferimento al primo comma, la complessiva spesa di lire 22.450 milioni, da ripartire in ragione di lire 7.500 milioni per l'anno 1986, lire 7.450 milioni per l'anno 1987 e lire 7.500 milioni per l'anno 1988; con riferimento al terzo comma, la complessiva spesa di lire 140 milioni, da ripartire in ragione di lire 40 milioni per l'anno 1986, lire 50 milioni per l'anno 1987 e lire 50 milioni per l'anno 1988.
Gli stanziamenti complessivi annui di cui al precedente comma sono ripartiti fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione in proporzione al numero delle imprese commerciali iscritte nei registri degli esercenti il commercio e nei registri delle ditte tenute dalle camere di commercio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Sulle operazioni compiute, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a presentare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca rendiconti, secondo le vigenti norme sulla contabilità.
Programmi
Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, alle cooperative regolarmente costituite in Sicilia sono concesse le agevolazioni, previste ai successivi articoli, finalizzate all'attuazione dei programmi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Finanziamenti e contributi
(integrato dall'art. 55 della L.R. 25/93, modificato dall'art. 11 della L.R. 27/94, modifica reiterata dall'art. 5 della L.R. 6/95)
Le agevolazioni di cui al precedente articolo consistono in:
a) finanziamenti al tasso di interesse del 4 per cento, in misura idonea a sostenere gli oneri necessari per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo, tenendo conto anche della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente;
b) contributi a fondo perduto, in misura non superiore a tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa, a sostegno dell'avviamento, dopo la realizzazione dei programmi.
I finanziamenti di cui alla lett. a non possono, in ogni caso, superare l'importo massimo di lire 5.000 milioni ed hanno una durata massima di anni 20 di cui due di preammortamento. Alla spesa programmata per la realizzazione dei progetti può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.
Le cooperative che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge dovono sottoscrivere un capitale sociale non inferiore a lire 4 milioni per ciascun socio, di cui il 50 per cento deve essere versato all'atto della richiesta di finanziamento e la parte rimanente entro il termine massimo di anni due.
Trova applicazione quanto previsto all'art. 16, primo e secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono garantiti da privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta per i finanziamenti richiesti a norma della presente legge.
Per quanto non previsto dalla legge si applicano in quanto compatibili le norme di gestione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).
La Regione concede una fidejussione aggiuntiva al privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti, e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili, nonché sui beni immateriali sino a 20 per cento del valore stimato del complesso aziendale da rilevare, per un massimo di lire 1.000 milioni, a favore dell'IRCAC, per rendere possibile il finanziamento di cui alla lettera a, alle cooperative che intendono beneficiare della suddetta legge nel caso di differenza fra il valore stimato e la richiesta della cooperativa acquirente, anche nel caso di superamento del tetto di lire 5.000 milioni.
Procedure
Le agevolazioni di cui ai due precedenti articoli sono concesse dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), il quale è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui alla lett. a del precedente articolo, le disponibilità finanziarie residue di cui alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e 12 agosto 1980, n. 83; per le finalità di cui alla lett. b dello stesso articolo, il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive integrazioni è incrementato per il 1986 della somma di lire 2.000 milioni.
Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Turismo sociale
Il fondo di cui all'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.
Le somme di detto fondo già ripartite tra gli organismi di turismo sociale alla data del 31 dicembre 1985 rimangono assegnate agli stessi a titolo di contributo straordinario.
Della restante quota del fondo non ripartita, la somma di lire 100 milioni è assegnata all'Associazione Social Turismo (ASSOTUR) di Palermo, a titolo di contributo straordinario.
Provvidenze per la S.p.a. A.I.D. di Catania
In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore di 43 dipendenti della S.p.a. A.I.D. di Catania, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere a titolo di anticipazione una indennità giornaliera, pari al 70 per cento della indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni, ai lavoratori aventi diritto, per il periodo 8 aprile 1985 - 6 luglio 1985; per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 115 milioni.
Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
Per la liquidazione delle indennità di cui al primo comma si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.
Anticipazione cassa integrazione guadagni
L'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17 è concessa anche ai lavoratori disponibili di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501.
Alla lett. f, primo comma, dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, le parole "31 dicembre 1984" sono sostituite con le parole "31 luglio 1985".
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalla apllicazione della presente legge, previsti in lire 205.115 milioni per il triennio 1986-88, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio medesimo, progetto 03.15: "Centri commerciali - Aiuti per la rete commerciale", per lire 165 mila milioni, e progetto 07.09 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza", per lire 40.115 milioni.
All'onere di lire 55.115 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 7.165 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 47.950 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.