
REGOLAMENTO (CEE) N. 678/89 DELLA COMMISSIONE, 16 marzo 1989
G.U.C.E. 17 marzo 1989, n. L 73
Modifica per la seconda volta al regolamento (CEE) n. 2729/88 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), in particolare l'articolo 20,
Considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione determinate tabelle per consentirle di analizzare le ripercussioni delle misure di abbandono nel quadro dell'analisi esauriente che il Consiglio deve effettuare anteriormente al 1° aprile 1990, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1442/88, o nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (3);
Considerando che è opportuno stabilire una data limite annuale entro la quale gli Stati membri devono presentare alla Commissione le domande, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, onde garantire un'informazione adeguata e tempestiva degli eventuali richiedenti ed evitare in tal modo un sovraccarico di lavoro ai servizi che provvedono al trattamento delle domande;
Considerando che, per la campagna 1989/1990, è opportuno adottare date particolari, in modo che gli Stati membri abbiano il tempo di introdurre tali domande presso la Commissione; che è pertanto opportuno prevedere una data minima di accettabilità nel 1989, affinché le domande individuali possano essere fatte in conoscenza di causa; che, alla luce del numero di domande già presentate, gli Stati membri possono però prevedere che le domande individuali, presentate prima di questa data e non concernenti le zone per le quali la Commissione ha già adottato delle disposizioni, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, siano anche accettabili per evitare pesantezze amministrative;
Considerando che è inoltre opportuno fissare una data limite per quanto riguarda la possibilità di anticipazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88, affinché i richiedenti dispongano di tempo sufficiente, dopo l'eventuale pubblicazione delle zone esonerate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, conformemente all'articolo 12 del medesimo, per compilare nella debita forma le domande di abbandono;
Considerando che è opportuno cogliere l'occasione di questa modifica per apportare precisazioni sulla comunicazione che gli Stati membri devono fare a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3445/88 (5);
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 29 settembre 1988, n. L 269.
G.U. 1 settembre 1988, n. L 241.
G.U. 5 novembre 1988, n. L 302.
Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è modificato come segue:
1. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 10
Entro il 31 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei volumi di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, ripartendo questi volumi per classe di resa media e per unità amministrativa. In tale comunicazione sono specificati, secondo la stessa ripartizione, i nuovi volumi di esonero acquisiti in seguito alla campagna di estirpazione appena conclusa nonché le corrispondenti superfici estirpate".
2. E' inserito il testo dei seguenti articoli:
"Articolo 10 bis
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° dicembre dell'anno durante il quale è stata portata a termine la campagna di estirpazione, i dati elencati nelle tabelle figuranti negli allegati IV e V.
La comunicazione di dati potrà avvenire in particolare nel quadro della comunicazione annua fatta dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87".
"Articolo 11 bis
1. Per poter essere messe in atto a decorrere dalla campagna viticola successiva, le domande degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, devono essere presentate alla Commissione al più tardi il 1° ottobre. Tuttavia, per le estirpazioni da effettuare durante la campagna 1989/1990, tali domande devono essere introdotte prima del 1° aprile 1989.
2. Qualora si applichi il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88, la data limite per la presentazione delle domande non può essere anteriore al 1° luglio. Perché possa applicarsi alla campagna viticola successiva, l'anticipazione della data limite deve già essere in vigore il 1° aprile nello Stato membro interessato.
3. Per le estirpazioni da effettuare durante la campagna 1989/1990, sono accettate unicamente le domande individuali presentate a partire dal 15 maggio 1989. Gli Stati membri possono però prevedere che le domande individuali presentate prima di questa data, possono essere accettate se riguardano zone diverse da quelle per le quali la Commissione ha preso delle disposizioni, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88".
3. Sono aggiunti gli allegati IV e V figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
ALLEGATO
ALLEGATO IV
Quadro analitico delle superfici viticole (ha) coltivate a varietà di uve da vino oggetto di un abbandono definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88
Paese: .........................................................
Unità amministrativa: .................................... (1)
Campagna: ..................................................
(in ha) Vini da tavola v.q.p.r.d. (2) Classi di resa (3) (R = resa) Abbandono Abbandono Abbandono Abbandono (per le superfici parziale totale (4) parziale (4) totale (4) a 25 are) R < 20 hl/ha 20 < R 30 ....... ....... ....... ....... 30 < R 40 ....... ....... ....... ....... 40 < R 50 ....... ....... ....... ....... 50 < R 90 ....... ....... ....... ....... 90 < R 130 ....... ....... ....... ....... 130 < R 160 ....... ....... ....... ....... R a 160 ....... ....... ....... ....... Superfici < 25 are e a 10 are ....... ....... ....... .......
ALLEGATO V
Quadro analitico delle superfici viticole (ha) diverse da quelle presentate nell'allegato IV oggetto di un abbandono definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88
Paese: .........................................................
Unità amministrativa: ....................................Campagna: ..................................................
(in ha) Tipi di vigneto (6) Abbandono parziale (4) Abbandono totale (4) A pergola a chicco grande .................. ................ A pergola di altre varietà .................. ................ A chicco grande non a pergola .................. ................ Altri .................. ................ Charentes .................. ................ Uve da essiccazione .................. ................ Viti madri portainnesto .................. ................
Suddivisione secondo l'articolo 2, paragrafo 2, punto B del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio (G.U. 5 marzo 1979, n. L 57) o, se del caso, suddivisione più particolareggiata; questa tabella sarà fornita per ciascuna unità amministrativa nella quale sono coltivate uve da vino.
Con v.q.p.r.d. si intendono qui le superfici viticole adatte alla produzione di v.q.p.r.d.
Le classi di resa qui elencate corrispondono a quelle indicate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1442/88 per le superfici estirpate, per azienda, superiori a 25 are; si tratta quindi della resa delle superfici estirpate.
Si tratta di appurare se le estirpazioni effettuate corrispondono ad un "abbandono parziale" o ad un "abbandono totale" delle superfici viticole di tutta l'azienda.
Suddivisione secondo l'articolo 2, paragrafo 2, punto B del regolamento (CEE) n. 357/79 o, se del caso, suddivisione più particolareggiata; questa tabella sarà fornita per ciascuna unità amministrativa nella quale sono coltivate viti diverse da quelle di uve da vino.
I tipi di vigneto elencati corrispondono a quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f) del regolamento (CEE) n. 1442/88.