
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1991, n. 35
G.U.R.S. 25 maggio 1991, n. 26
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 46/1997 e con annotazioni alla data 17 marzo 2016)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'Osservatorio permanente dell'artigianato per la conoscenza:
a) della situazione attuale dell'artigianato siciliano con particolare riferimento alle tipologie di imprese esistenti;
b) delle tendenze evolutive delle imprese artigiane;
c) degli aspetti concernenti le principali esigenze di supporto economico e organizzativo delle stesse;
d) degli aspetti relativi alle attività di marketing dei prodotti, di conoscenza delle richieste di mercato e degli sbocchi commerciali.
2. Per il perseguimento di tali obiettivi potranno essere disposte apposite indagini conoscitive per le quali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca potrà avvalersi, mediante convenzioni, di enti, istituti specializzati e delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. L'Osservatorio regionale dell'artigianato sarà disciplinato dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con apposito regolamento di attuazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:
"Ai componenti residenti fuori sede è inoltre attribuito il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle riunioni delle commissioni, nella misura stabilita per i dipendenti dell'amministrazione regionale, nonché una indennità di missione pari a quella prevista per i funzionari regionali con la qualifica di dirigente".
2. Ai presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato, per l'esercizio dei compiti loro attribuiti dalla legge, viene altresì corrisposta un'indennità nella misura stabilita con decreto del Presidente della regione previa delibera della Giunta regionale.
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 9, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed opera presso lo stesso Assessorato.
La Commissione regionale per l'artigianato è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
c) da quattro dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tra i quali quelli preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro "artigianato", "ufficio studi per l'artigianato" e "segreteria commissione regionale artigianato" istituiti presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
d) da quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
e) dal Presidente della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), o da un suo delegato;
f) da un rappresentante scelto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative".
1. L'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione regionale per l'artigianato è attribuito, oltre ad un gettone di presenza nella misura, nei termini e con le modalità fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 180 del 3 giugno 1986 per gli organi collegiali sub lettera a), anche, se dovuta, l'indennità di missione ed il rimborso spese nella misura fissata per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente superiore".
1. L'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 27. - 1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale della coooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane singole o associate, per le assunzioni di lavoratori apprendisti.
2. Detti contributi, per il primo anno di assunzione, sono commisurati ad un importo pari al 90 per cento degli oneri contrattuali per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Per il secondo, il terzo, il quarto ed eventualmente il quinto anno, i contributi sono rispettivamente commisurati al 70 per cento, al 60 per cento, al 40 per cento, ed al 30 per cento degli oneri contrattuali per ogni giornata di lavoro.
3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per non più di venticinque giornate lavorative mensili, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro.
4. Per l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede mediante convenzione con le camere di commercio dell'Isola. (2)
5. La prima erogazione dei contributi sarà effettuata dopo sei mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni saranno effettuate per bimestri posticipati in misura dell'80 per cento delle percentuali sopra stabilite della spesa documentata dalle imprese artigiane singole o associate.
6. La erogazione del contributo a saldo sarà effettuata a chiusura del secondo bimestre dell'anno successivo".
Vedi l'art. 27 della L.R. 3/1986 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
1. L'art. 33 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. La misura massima dei finanziamenti previsti dall'art. 1 lettera a) della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, è determinata in lire 40 milioni.
2. Le operazioni di credito di cui al primo comma possono avere durata massima di trentasei mesi, con un periodo di preammortamento della durata di quattro mesi.
3. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo la CRIAS, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia corrispondendo agli stessi la relativa commissione spese.(1)
4. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo la CRIAS è autorizzata ad istituire presso gli istituti e aziende di credito convenzioni degli appositi conti operativi, sulle cui giacenze gli istituti ed aziende di credito stessi applicheranno un tasso d'interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dagli istituti cassieri sul relativo fondo di rotazione". (1)
Per effetto dell'art. 51 della L.R. 15/93 le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 6 e all'art. 24 della L.R. 35/91 si applicano anche all'IRCAC.
1. La Regione Siciliana sostiene la nascita e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, quale forma qualificante della professionalità e del ruolo delle donne.
2. Sono destinatarie le imprese artigiane che siano formate da persone di sesso femminile, con priorità per quelle di recente formazione e composte da giovani che siano portatrici di progetti che risultano innovativi nei rispettivi settori di attività e/o creino occupazione giovanile.
3. Per ottemperare alle finalità del primo comma le imprese artigiane di cui al secondo comma possono godere di finanziamenti agevolati per l'impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'acquisto di scorte nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.
4. Per le finalità del presente articolo la dotazione degli appositi fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS è complessivamente aumentata di lire 300 milioni per l'anno 1991.
1. Al fine di migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni, la Regione Siciliana promuove corsi di educazione sanitaria in favore delle casalinghe. Il Presidente della Regione per le medesime finalità stipula una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) che preveda l'iscrizione a fini assicurativi delle casalinghe allo stesso istituto. Il contributo dovuto per tale iscrizione è interamente a carico della regione ed è limitato all'anno 1991.
2. Le casalinghe non titolari di altri redditi per i quali sia prevista l'iscrizione all'INAIL, possono presentare domanda presso l'ufficio dello stesso ente competente territorialmente. Le modalità di iscrizione sono stabilite con decreto del Presidente della regione dopo la stipula della relativa convenzione.
3. E' altresì autorizzata la stipula di convenzioni con istituti assicurativi appositamente prescelti dal Governo regionale su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in cui sia prevista l'erogazione di un contributo pari al cinquanta per cento dell'ammontare del premio assicurativo in favore delle casalinghe per la copertura del rischio derivante da lavoro domestico.
4. Il Presidente della regione invia una relazione semestrale alla commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, da costituirsi con decreto del Presidente della regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nonché alla Commissione legislativa permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana.
1. Per le finalità dell'art. 6 il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è ulteriormente incrementato, per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge.
1. Il fondo di rotazione di cui all'art. 46 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è incrementato, per l'anno 1991, della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge.
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
"La misura massima dei finanziamenti previsti dall'art. 67 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, da accordarsi ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 32 della stessa legge, è elevata a lire 500 milioni. Tale misura è ulteriormente elevata di lire 100 milioni quando è previsto anche o solo l'acquisto, la costruzione e/o l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda.
La durata massima dei mutui relativi ai finanziamenti di cui al comma precendente è fissata in anni venti, di cui due di preammortamento".
1. Per le finalità di cui all'art. 11, il fondo di rotazione della CRIAS di cui all'art. 39 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ulteriormente incrementato per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge.
1. Il fondo di rotazione della CRIAS di cui all'art. 45 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è ulteriormente incrementato per l'anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge.
1. All'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti lettere:
"d) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per commesse su lavori e/o forniture affidate da enti pubblici;
e) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese artigiane".
1. Ai finanziamenti di cui all'art. 1 lettera d) della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, la CRIAS procederà previo rilascio di procura irrevocabile del credito accettata dall'ente affidante, mediante erogazione di anticipazioni del 20 per cento all'inizio dei lavori o all'assunzione della commessa di fornitura e del 70 per cento sull'ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate.
2. Il finanziamento sarà gravato del tasso del 6 per cento annuo e della commissione dello 0,50 per cento.
1. Per le finalità di cui all'art. 1 lettera d) della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione dotato della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge, da versare nell'anno finanziario 1991.
2. Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 15. (1)
Vedi l'art. 64 della L.R. 6/97: "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS" come mod.
1. Il finanziamento per le scorte di cui all'art. 1 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, potrà essere concesso nel limite massimo del 30 per cento del valore attuale degli impianti, comprese le macchine e gli attrezzi, e/o del volume degli affari e per una durata non superiore a trentasei mesi.
2. Le relative operazioni di credito saranno gravate del tasso del 6 per cento annuo e di una commissione dello 0,50 per cento.
1. Per le finalità di cui all'art. 1 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, è costituito presso la CRIAS un fondo di rotazione dotato della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge da versare nell'anno finanziario 1991.
2. Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite per i finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 17.
1. Ai finanziamenti concessi dalla CRIAS ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35 e 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.
1. Allo scopo di facilitare l'accesso al credito ed alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo modificato con la presente legge, a favore delle imprese artigiane e loro consorzi è istituito presso la CRIAS apposito fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti erogati dalla stessa CRIAS, da istituti di credito e da società di factoring a favore delle imprese artigiane siciliane e loro consorzi iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
2. Il fondo opera:
a) a copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti operati direttamente dalla CRIAS, finalizzati all'acquisto di macchine ed attrezzature, assistiti dal solo privilegio sui beni oggetto del finanziamento;
b) come garanzia sussidiaria a favore degli istituti di credito e società di factoring che erogano il credito alle imprese artigiane e loro consorzi e per le operazione finanziarie di factoring limitatamente all'ammontare del finanziamento concesso.
3. Al fondo suddetto saranno addebitate le perdite definitivamente accertate, derivanti da insolvenza delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, dopo l'esperimento di tutte le procedure di riscossione coattive del credito.
4. Per rendere operante la copertura del fondo di garanzia di cui al presente articolo gli enti interessati effettueranno una trattenuta, in misura pari allo 0,50 per cento dell'importo del finanziamento concesso, a carico delle imprese artigiane beneficiarie della garanzia, da riversare al fondo stesso.
5. Nei casi in cui, adempiuta la garanzia a carico del fondo, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità di procedere nei suoi confronti, la CRIAS promuoverà ogni ulteriore azione per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia.
6. Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate saranno riversate per intero al fondo di garanzia.
7. Per le finalità della lettera b) del secondo comma la CRIAS è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito e le società di factoring operanti in Sicilia, previa approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L.R. 3/2016, il fondo di garanzia di cui all'articolo annotato è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'art. 64 della L.R. 6/97.
1. La dotazione iniziale del fondo di garanzia di cui all'art. 20 è fissata nella somma prevista nella tabella di cui all'art. 49 da erogarsi nell'esercizio finanziario 1991.
2. Al fondo di garanzia affluiranno, oltre alle trattenute dello 0,50 per cento di cui al quarto comma dell'art. 20, gli interessi maturati sulle giacenze di cassa.
Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L.R. 3/2016, il fondo di garanzia di cui all'articolo annotato è soppresso e le correlate attività sono riversate per le stesse finalità nel fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'art. 64 della L.R. 6/97.
1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 9/bis - Organi della CRIAS - 1. Sono organi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.):
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale".
1. La lettera c) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è sostituita dalla seguente:
"c) bilancio consuntivo annuale".
1. Il terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:
"Nel caso di incapienza di uno dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS, il consiglio di amministrazione della stessa CRIAS potrà adottare deliberazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, previo parere della Giunta regionale, nei modi e con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, concernenti la temporanea utilizzazione delle disponibilità di altri fondi di rotazione". (1)
Per effetto dell'art. 51 della L.R. 15/93 le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 6 e all'art. 24 della L.R. 35/91 si applicano anche all'IRCAC.
1. L'art. 10 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:
"Art. 10. - 1. Gli utili netti di gestione della CRIAS sono destinati ad incremento dei fondi presso la stessa costituiti con apposite leggi regionali, in proporzione all'entità dei fondi medesimi".
1. L'art. 69 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:
"1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) è autorizzata ad istituire a Palermo un ufficio operativo abilitato a svolgere tutti i servizi di istituto.
2. Al fine di realizzare il decentramento delle attività di istituto la CRIAS è altresì autorizzata ad aprire uffici nelle altre città capoluogo di provincia".
1. Il sistema di controlli fissato dal secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, è modificato, per quanto attiene alle deliberazioni della CRIAS, secondo le disposizioni del secondo e terzo comma.
2. Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni della CRIAS, inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed ai relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, competente all'esercizio dell'azione di tutela e vigilanza sul predetto ente, che decide, previa acquisizione del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.
3. Tutte le altre deliberazioni della CRIAS, tranne quelle concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, all'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca che, entro venti giorni dalla ricezione, può sospenderne l'esecuzione; ove entro i successivi trenta giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive.
1. Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di contributo in conto capitale presentate entro la data del 31 dicembre 1986 dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Isola ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, e degli artt. 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge.
1. Allo scopo di sostenere le economie dei comuni siciliani colpiti dall'evento sismico del 13 e del 16 dicembre 1990, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione siciliana, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75 per cento dei costi sostenuti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, per i lavori di riparazione e/o ricostruzione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività artigianale. Tale contributo non potrà comunque superare l'importo massimo di lire 50 milioni.
2. Per le stesse finalità il tasso di interesse per le operazioni di credito a medio e lungo termine previste dall'attuale legislazione regionale in materia di artigianato è ridotto dal 4 per cento al 2 per cento. Rimane a carico della Regione Siciliana il maggior onere derivante dalla provvidenza di cui al presente comma. (1)
3. Per l'erogazione delle provvidenze previste dal presente articolo i soggetti interessati dovranno comprovare, attraverso adeguata documentazione rilasciata dagli uffici del Genio civile territorialmente competenti, l'entità dei danni subiti.
4. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al primo comma è autorizzata per l'anno 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all'art. 49.
5. Per la concessione dei contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui al secondo comma è autorizzato per l'anno 1991 il limite di impegno quinquennale della somma prevista nella tabella di cui all'art. 49.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di programmi e progetti di sostegno all'artigianato, per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.
1. Il punto 1 del primo comma dell'art. 57 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:
"1) agli enti pubblici che svolgono compiti istituzionali in favore dei settori economico-produttivi siciliani, ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 51, e alle associazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane. Dette manifestazioni dovranno essere preventivamente iscritte in apposito calendario regionale predisposto dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Il calendario regionale terrà conto dei calendari provinciali redatti dalle commissioni provinciali dell'artigianato competenti per territorio, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di categoria interessate, da trasmettere all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il 30 giugno dell'anno precedente allo svolgimento delle manifestazioni". (1)
Con Decr. Pres. 23/07/93 n. 33 è stato approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane."
1. Il primo comma dell'art. 59 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dai seguenti: (1)
«I contributi di cui al punto 1 del primo comma dell'art. 57 erogati agli enti pubblici, alle associazioni di imprese artigiane maggiormente rappresentative firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ed ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 51 sono concessi, sino alla misura massima del 90 per cento delle spese preventivate e documentate, e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di aziende partecipanti;
b) livello della manifestazione (sovracomunale, provinciale, regionale) e iscrizione della stessa nell'apposito calendario regionale.
I contributi sono concessi relativamente alle spese per l'acquisizione dell'area espositiva, all'utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature espositive e alle spese promo-pubblicitarie. (2)
Vedi l'art. 59 della L.R. 3/1986 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 54 della L.R. 32/2000.
Con Decr. Pres. 23/07/93 n. 33 è stato approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane."
1. Alle società costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse partecipino con quota di maggioranza del capitale sociale, e i cui statuti siano conformi allo schema predisposto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che abbiano per fine la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane e ai loro consorzi e aventi sede legale nella Regione, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo per le spese di gestione nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 30 per cento per il terzo, per una spesa massima ammissibile di lire 300 milioni annui. (1)
Con Decr. Ass. Cooperazione 01/06/92 è stato approvato lo "Schema-tipo di statuto per le società destinatarie dei contributi previsti dalla L.R. 23 maggio 1991, n. 35."
Per effetto del Decr. Ass. Cooperazione 10/02/93 i contributi di cui alla legge 3 ottobre 1987 n. 399, possono essere concessi anche alle società costituite ai sensi dell'art. 33 della L.R. 35/91, nella misura fino al raggiungimento del 95% e con le modalità previste dallo stesso decreto.
Con Decr. Pres. 23/07/93 n. 32 è stato approvato "Regolamento concernente le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, in favore delle società, ivi previste, che hanno per fine la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane e loro consorzi."
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi aventi sede ed operanti in Sicilia contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta per servizi reali forniti da imprese aventi sede legale e operanti nel territorio regionale entro il limite massimo di lire 200 milioni annui e per un massimo di 3 anni.
2. Ai fini della presente legge vengono definiti i servizi reali alle imprese quelli previsti dall'art. 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e relativi decreti attuativi.
3. Non sono ammesse a contributo le richieste anche parzialmente finanziate con leggi nazionali e/o comunitarie.
1. Alle società di ricerca ed informatica costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse partecipino con quota di maggioranza del capitale sociale, che abbiano per fine la ricerca e la sperimentazione per l'informatizzazione, l'innovazione tecnologica e il relativo trasferimento alle imprese artigiane e loro consorzi, anche per il settore della tutela ambientale e del risparmio energetico, nonché studi e ricerche di mercato per l'esame dei problemi delle imprese e del loro ruolo nell'economia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo a fondo perduto nella misura dell'80 per cento delle spese di gestione per un periodo di tre anni entro il limite di lire 250 milioni annui.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni, negli esercizi finanziari precedenti, in applicazione dell'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dell'art. 61 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 3, degli artt. 22 e 23 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 3, e degli artt. 22 e 23 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1.
2. I provvedimenti di revoca di cui al primo comma sono adottati nei confronti dei comuni che non presenteranno i relativi progetti esecutivi entro il termine improrogabile di giorni quarantacinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come integrato con l'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, l'ulteriore spesa prevista nella tabella di cui all'art. 49 della presente legge.
(modificato ed integrato dall'art. 6 della L.R. 46/97)
1. Nel secondo comma dell'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
"c) la costituzione di centri di servizi integrati".
2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:
"Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree".
3. Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca costituisce appositi consorzi per il tramite degli enti locali interessati e dei Consorzi di sviluppo industriale, dove presenti e interessati. Per lo svolgimento della loro attività istituzionale i Consorzi possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di cooperative costituite tra il personale di cui all'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e i soggetti che hanno conseguito un attestato di frequenza di uno dei corsi tenutisi in attuazione di programmi comunitari finalizzati all'apprendimento di discipline socio-economiche e tecniche di finanza e pianificazione aziendale.
4. Gli statuti dei consorzi, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, devono prevedere la partecipazione, nel consiglio di amministrazione, di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro e, nel collegio dei revisori, di un componente designato dallo stesso Assessore; l'Assessore medesimo è autorizzato a concedere contributi alle predette società consortili:
a) per le spese relative alla costituzione;
b) per le spese relative alla gestione consortile, compreso l'acquisto di attrezzature.
5. I contributi di cui al quarto comma sono concessi:
a) nella misura dell'80 per cento della spesa documentata di cui alla lettera a);
b) per un triennio, in misura decrescente, non superiore rispettivamente al 90 per cento, al 70 per cento ed al 50 per cento delle spese documentate di cui alla lettera b).
6. Nel caso in cui gli enti locali comunque interessati alle aree artigianali attrezzate non provvedano ad adottare gli atti per la partecipazione ai consorzi di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, previa diffida, alla nomina di appositi commissari ad acta per gli adempimenti conseguenti.
1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e del regolamento di cui all'art. 40.
2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli artt. 1 e 10 della citata legge n. 1 del 1990 e dal regolamento di cui all'art. 40.
1. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione nel singolo territorio comunale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi è programmata dai comuni nel rispetto della vigente legislazione statale.
2. Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma i comuni tengono conto:
a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza;
b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;
c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone;
d) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 40.
1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni previo parere della commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, adottano appositi regolamenti sulla base dello schema approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.
2. Il regolamento deve prevedere in particolare:
a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio;
b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista;
c) i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti nei limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa in materia;
d) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
f) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
g) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
h) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
i) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
l) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.
3. I comuni, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, alla normativa contenuta nella presente legge e nella citata legge n. 1 del 1990.
4. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano individuali o in forma societaria.
5. Le aziende già esistenti, che non corrispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a diciotto mesi, fissato dal comune ai sensi dell'art. 11, secondo comma della citata legge n. 1 del 1990. Decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata. (1)
Vedi Decr. Pres. 14 giugno 1997, n. 36: "Legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, art. 40. Schema di regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista."
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla citata legge n. 1 del 1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e sanità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera g).
2. L'autorizzazione rilasciata dal sindaco sulla base degli accertamenti previsti dall'articolo 42, comma 1, sentita la commissione di cui all'articolo 43 con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale come accoglimento della domanda.
3. Il diniego dell'autorizzazione deve essere comunicato e motivato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 reca menzione dei locali e delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetica.
5. Il provvedimento autorizzatore del sindaco ha carattere definitivo.
1. I comuni accertano l'effettivo esercizio delle attività di estetista da esse autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attività.
2. L'autorizzazione è, altresì, revocata qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della citata legge n. 1 del 1990.
1. La Commissione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 2, è quella prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
2. La Commissione di cui al presente articolo è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all'articolo 40.
1. Le unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano che le apparecchiature destinate allo svolgimento delle attività di estetista siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.
2. Allo stesso fine le unità sanitarie locali effettuano controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della citata legge, n. 1 del 1990.
3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 45.
1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione stessa.
2. Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termini di centoottanta giorni dalla notifica della sospensione.
3. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della citata legge n. 1 del 1990 sono irrogate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal presidente dell'unità sanitaria locale, dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 7, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
1. Le iniziative di qualificazione professionale riguardanti l'attività di estetista previste dagli artt. 3 e 8 della citata legge n. 1 del 1990 e dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono approvate e regolamentate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base di appositi programmi.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1. Ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 7 della citata legge n. 1 del 1990 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca emanerà direttive per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale a soggetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 1 del 1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della citata legge n. 1 del 1990.
1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento della materia disciplinata dal presente capo sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che emanerà specifiche direttive.
1. Per la finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa complessiva di L. 25.500 milioni così ripartita:
Art. 1 - lire 100 milioni (per funzionamento dell'Osservatorio permanente dell'artigianato).
Art. 7 - lire 300 milioni (incremento fondi rotazione CRIAS per imprese artigiane femminili).
Art. 8 - lire 1.000 milioni (provvidenze per le casalinghe ripartiti paritariamente per le finalità dei commi 1 e 3).
Art. 9 - lire 500 milioni (per incremento fondo rotazione CRIAS per erogazione crediti di esercizio).
Art. 10 - lire 500 milioni (per incremento fondo rotazione CRIAS per credito d'avviamento).
Art. 12 - lire 500 milioni (per incremento fondo rotazione CRIAS per erogazione finanziamento a medio termine).
Art. 13 - lire 500 milioni (per incremento fondo rotazione CRIAS per finanziamento primo impianto).
Art. 16 - lire 500 milioni (per costituzione fondo rotazione CRIAS per coperture perdite su finanziamenti per commesse da enti pubblici).
Art. 18 - lire 500 milioni (per costituzione fondo rotazione CRIAS per coperture perdite su finanziamenti per formazione scorte materie prime e prodotti finiti).
Art. 21 - lire 500 milioni (per costituzione presso CRIAS di un fondo di garanzia per copertura rischi).
Art. 28 - 5.000 milioni (per liquidazione istanze contributo in conto capitale presentate alle CCIAA entro il 31 dicembre 1986).
Art. 29 - lire 1.700 milioni così ripartiti:
comma 1°: lire 1.200 milioni (per concessione contributi a fondo perduto per riparazione o ristrutturazione immobili destinati all'esercizio dell'attività artigianale nei comuni colpiti dall'evento sismico del dicembre 1990);
comma 2°: lire 500 milioni (per riduzione tasso interesse per le operazioni di credito a medio e lungo termine).
Art. 30 - lire 300 milioni (a sostegno iniziative artigianato artistico e tradizionale).
Art. 33 - 300 milioni (contributi spese gestione a società per prestazioni di servizi reali alle imprese artigiane).
Art. 34 - lire 200 milioni (contributi alle imprese artigiane per spese sostenute per acquisizione servizi reali).
Art. 35 - lire 300 milioni (contributi per spese gestione a società di ricerca di informatica).
Art. 36 - lire 12.500 milioni (incremento dotazione finanziaria cap. 75611).
Art. 37 - lire 300 milioni (contributi alle società consortili di cui ai commi 3, 4 e 5).
2. Per gli esercizi successivi al 1991 la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, limitatamente a quella prevista dagli articoli 1, 7, 8, comma 3, 30, 33, 34, 35 e 37.
3. La spesa di lire 25.500 milioni, autorizzata dalla presente legge per l'anno finanziario 1991, e quella di lire 2.800 milioni valutata per ciascuno degli anni 1992 e 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
4. All'onere di lire 25.500 milioni ricadente nell'anno finanziario 1991, si provvede quanto a lire 1.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 23.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.