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LEGGE REGIONALE 1 settembre 1993, n. 26

G.U.R.S. 6 settembre 1993, n. 42

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2021 e con annotazioni alla data 10 maggio 2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Titolo I

ELEZIONE CON SUFFRAGIO POPOLARE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE

Art. 1

Principi generali

(modificato dall'art. 15, comma 5, lett. a), della L.R. 35/97 e dall'art. 1, comma 2, della L.R. 25/2000)

1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.

2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni.

3. ------------------ (comma abrogato)  (1)

4. ------------------ (comma abrogato)  (1)

5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

(1)

Comma abrogato dall'art. 15, comma 5, lett. a), della L.R. 35/97. Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. 35/97.

Art. 2

Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della provincia

(modificato dall'art. 15, comma 5, lett. b), della L.R. 35/97)

1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, n. 4, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi delle ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5 Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di provincia che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

7. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

8. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

9. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente: (1)

"2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia nè essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia nè ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale."

(1)

Vedi il comma 2 dell'art. 18 della L.R. 36/90 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 76, comma 15, della L.R. 6/2009.

Art. 3

Candidatura (1)

(sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 35/97)

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

(1)

Per effetto dell'art. 5, comma 2, della L.R. 35/97 ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 8, della L.R. 7/92, nel testo sostituito dall'art. 1 della citata L.R. 35/97.

Art. 4

Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale, che è costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato al presidente eletto e ne dà immediata notizia alla prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale, e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

Art. 5

Secondo turno di votazione (1)

(modificato dall'art. 15, comma 5, lett. d) ed e), della L.R. 35/97, nel testo introdotto dall'art. 3 della L.R. 6/98)

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla i proclamazione dei risultati elettorali.

4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno con i1 quale il candidato è stato contraddistinto.

6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto e per la stampa delle schede di votazione.

8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

9. Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.

12. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(1)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. 35/97.

Art. 6

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

(modificato dall'art. 13 della L.R. 35/97, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 41/97 e modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3/2002)

l. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. --------------------(comma abrogato) (1)

4. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.

5. Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione. (2)

(2)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 6, comma 7, della L.R. 35/97.

Art. 7

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.

2. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, sull'osservanza dei termini e della procedura di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertati con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.

[4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali.]  (1)

(1)

La norma è superata in quanto si applica l'art. 4, comma 1, della Legge 127/97, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, della L.R. 23/98 (oggi confluito nell'art. 50, comma 11, del D.L.gs 267/2000 - T.U.EE.LL.), sicchè il giuramento è prestato davanti al consiglio provinciale nella seduta di insediamento.

Art. 8

Cessazione dalla carica di presidente (1)

(abrogato dall'art. 15, comma 5, lett. c), della L.R. 35/97)

(1)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 35/97.

Art. 9

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente (1)

(abrogato dall'art. 15, comma 5, lett. c), della L.R. 35/97)

(1)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 35/97.

Titolo II

NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE REGIONALI. (1) MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1969, N. 14.

(1)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. 35/97.

Art. 10

1. l'elezione dei consigli delle provincie regionali è disciplinata dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, quale sono apportate le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 11

1. Le parole "consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane", inserite nella denominazione e nelle disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono sostituite dalle seguenti: "consigli delle province regionali".

2. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. Sono eleggibili a consiglieri delle province regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica."

Art. 12

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio".

2. Al terzo comma dell'articolo 11 sono soppresse le parole "ai fini della indicazione del voto di preferenza".

3. Il quinto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Nessuno può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, né accettare la candidatura per più di due collegi anche appartenenti a province diverse, pena la nullità della elezione".

4. I commi settimo ed ottavo del medesimo articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Insieme con la lista devono essere presentati:

a) un modello di contrassegno in triplice esemplare;

b) l'atto di ogni candidato di accettazione della candidatura, in cui è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell' articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Va inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

c) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati nonchè il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;

f) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singo1i comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali del collegio.

I sindaci devono, nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

8. Può anche essere presentata, contestualmente, una dichiarazione di coalizione di liste, per la realizzazione di un programma comune. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione.

La coalizione di liste è ammessa al riparto dei seggi di cui al comma 1, n. 2 bis, dell'articolo 18."

Art. 13

l. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è sostituita dalla seguente:

"c) cancella dalla lista i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7."

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è aggiunta la seguente:

"f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11 comma 8".

3. All'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

"l bis. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale".

Art. 14

(modificato dall'art. 15, comma 5, lett. f), della L.R. 35/97, nel testo introdotto dall'art. 3 della L.R. 6/98)

1. ------------------ (comma abrogato) (1)

2. Al numero 3 del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la "graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale."

(1)

Comma abrogato dall'art. 15, comma 5, lett. f), della L.R. 35/97, nel testo introdotto dall'art. 3 della L.R. 6/98.

Titolo III

NORME PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCE REGIONALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPO II DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986, N. 9.

Art. 15

1. All'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali".

Art. 16

1. L'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Composizione del consiglio

1. Il consiglio della provincia regionale è composto:

a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;

b) di trentacinque consiglieri nelle province regiona1i con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;

c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali."

Art. 17

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è aggiunto il seguente:

"Art. 26 bis

Riunioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.

2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonchè l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.

4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.

6. Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

7. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'articolo 32 e del comma 2 dell'articolo 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48".

Art. 18

1. L'articolo 27 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Prima adunanza

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.

2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente."

Art. 19

1. L'articolo 28 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza

1. Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio".

Art. 20

1. L'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;

f) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti, obbligazionari;

1) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture."

Art. 21

1. L'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 30.

Numero legale

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità

5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno".

Art. 22

1. L'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente: (1)

"Art. 32.

Giunta della provincia regionale

1. Il presidente eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti all'atto di presentazione della candidatura e nell'ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni. Il presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta confermando i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel documento programmatico. La composizione della giunta viene comunicata, entro quindici giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia.

5. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.

6. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

9. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.

10. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

11. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente. Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

15. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11."

(1)

Vedi l'art. 32 della L.R. 9/1986 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 23

L'articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Attribuzioni della giunta

1. La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio."

Art. 24

L'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 34.

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta la provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

3. Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

4. Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7."

Art. 25

1. L'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente: (1)

"Art. 35

Incarichi ad esperti

1. Il presidente, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;

b) tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti;

c) due nelle altre province.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

5. Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati.

6. Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall'incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio.

7. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale."

(1)

Vedi l'art. 35 della L.R. 9/1986 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Titolo IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.REG. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ED ALLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7.

Art. 26

1. L'articolo 4 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"1. Sono eleggibili a consigliere comunale gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

2. Gli articoli 5, 6 e 7 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono espressamente abrogati."

Art. 27

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

"Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 50 elettori, nei comuni con più di 5000 abitanti, da almeno 30 elettori, nei comuni con più di 2000 abitanti, e da venti nei minori.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali."

2. L'articolo 17, comma 9, n. 2, del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione di accettazione di ogni candidato, debitamente autenticata, deve contenere l'esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7." (1)

(1)

L'art. 17, comma 9, n. 2, del D.P.Reg. Sic. 3/60 è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L.R. 35/97.

Art. 28

1. Il primo comma, lett. b) dell'articolo 18 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;."

Art. 29

1. All'articolo 20 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma sono soppresse le parole "e da almeno cinquanta negli altri comuni".

b) L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente articolo 17."

Art. 30

1. L'articolo 29 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

"1. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. Gli elettori che, per impedimento fisico evidente o riconosciuto, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente, sentito il parere dell'ufficio elettorale, a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere nella votazione ed il nome dell'elettore che lo ha assistito. Ove la menomazione impedente non risulti evidente, l'elettore dovrà produrre certificato medico che, viene allegato al verbale.

3. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti di candidati fino al quarto grado.

4. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

5. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di assistenza di cui al secondo comma per più di un elettore impedito. A tal fine, preliminarmente alla votazione, il presidente del seggio deve richiedere il certificato di chi è proposto per l'assistenza onde accertare che tale funzione non sia stata da lui svolta in precedenza.

7. Per gli elettori non deambulanti trovano applicazione le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modifiche.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono attrezzare apposite sezioni elettorali secondo le prescrizioni della normativa di cui al precedente comma."

Art. 31

(1)

(modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2002)

1. Nell'articolo 31 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, le parole contenute nel comma 1 "del primo giorno di elezione" sono sostituite con le parole "del giorno di votazione".

2. L'articolo 35 del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è così modificato:

a) - il comma 1 è sostituito con il seguente: "La votazione ha inizio alle ore 7 e si conclude alle ore 22;"

b) - nel comma 2, n. 3, sono soppresse le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;"

c) - nel comma 2, n. 4, sono soppresse le parole: "rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e" e le parole: "Nei comuni con oltre 5.000 abitanti;"

d) - ------------------- (lettera abrogata) (2)

(1)

Gli artt. 31 e 35 del testo unico approvato con D.P.Reg. n. 3/1960 sono stati ulteriormente modificati dall'art. 2 della L.R. 3/2002.

(2)

Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2002.

Art. 32

1. All'articolo 36, comma 2, del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono soppresse le parole: "a pena di nullità della votazione".

Art. 33

1. Il primo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 , è sostituito dal seguente: (1)

"1. I due terzi dei seggi assegnati al comune, che vengono determinati con il criterio dell'arrotondamento alla unità superiore in caso di numero frazionario, sono attribuiti alla lista risultata maggioritaria; nel suo ambito sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani."

2. L'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico richiamato nel precedente comma è sostituito dai seguenti:

"Nell'ipotesi di una sola lista presentata ed ammessa che risulti vincente secondo il precedente articolo 40, alla stessa viene attribuita la totalità dei seggi assegnati al comune.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste, l'elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del successivo art. 56".

(1)

L'art. 45 del D.P.Reg. Sic. 3/60 è stato abrogato dell'art. 15, comma 1, lett. i), della L.R. 35/97.

Art. 34

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: (1)

"Tale assegnazione si effettua nel modo seguente: l'ufficio, preliminarmente, con applicazione dell'arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, determina il numero corrispondente al 70% dei seggi assegnati al comune. Indi divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi in precedenza determinati e si scelgono fra i quozienti cosè ottenuti, per tutte le singole liste, i più alti in numero uguale al numero dei seggi determinato, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.

Per l'assegnazione del residuo 30% dei seggi l'ufficio effettua le seguenti operazioni:

1) procede, se presentate coalizioni di liste, alla sommatoria dei voti delle liste che hanno presentato reciproca dichiarazione di coalizione ed accerta quale sia la coalizione di maggioranza e la coalizione risultata seconda per voti;

2) ne assegna i due terzi, determinando tale numero con applicazione dell'arrotondamento in caso di numero frazionario alla unità superiore, alla lista di maggioranza o alla coalizione di liste risultata di maggioranza. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando le disposizioni del precedente comma;

3) ne assegna il residuo numero alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando le disposizioni del precedente comma.

Qualora le liste o le coalizioni di liste alle quali si deve assegnare il 30% dei seggi residui dovessero conseguire la parità dei voti, i seggi ad esse spettanti verranno assegnati in numero eguale. L'eventuale seggio dispari verrà assegnato per sorteggio ad una delle liste o delle coalizioni delle liste di cui in precedenza."

(1)

L'art. 52 del D.P.Reg. Sic. 3/60 è stato abrogato dell'art. 15, comma 1, lett. i), della L.R. 35/97.

Art. 35

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è soppresso l'ultimo periodo.

Art. 36

1. L'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è così sostituito:

"Art. 6.

1. Nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16."

Art. 37

1. All'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche: (1)

"a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

b) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nel manifesto dei candidati è data contestuale pubblicità dei documenti programmatici presentati".

c) Il comma 11 è abrogato".

 

Art. 38

Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione".

Art. 39

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare."

2. All'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14".

b) All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo:

"A parità di voti, è eletto il più anziano per età".

c) L'ultimo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:

"Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16".

Art. 40

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole "elettori del comune" sono sostituite con la parola "soggetti".

b) Al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune".

c) Al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta".

d) Al primo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente: "nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche".

e) Al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta".

Art. 41

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonchè dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale."

2. All'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

"3. Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio."

3. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

- il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) tre nei comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;

c) quattro nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;

d) sei nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti". (1)

- il terzo comma è sostituito dal seguente:

"5. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato".

- dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

"5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale". (2)

(2)

Vedi le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 39/97.

Art. 42

1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"7. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un numero di commissari straordinari nominati sulla base dei seguenti criteri:

- tre per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

- due per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

- uno per tutti gli altri comuni.

Per la nomina ed il compenso si applicano le disposizioni dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni". (1)

2. Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio.

3. La misura dei compensi di cui al precedente comma è stabilita dall'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di una tabella predeterminata per classe di enti dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici Istat.

Art. 43

1. All'articolo 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza".

Art. 44

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato del presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, aggiungere il seguente:

"4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto".

3. Nell'articolo 23 della legge regionale della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, la cifra "10.000" ai punti a) e b) è sostituita con la seguente: "15.000". (1)

Art. 45

1. All'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono soppressi il secondo periodo del comma 1 ed il terzo comma.

2. All'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e riferito alla competenza dei consigli comunali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sono aggiunte, dopo le parole "storni dai fondi, le parole "tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio";

b) alla lettera l), dopo la parola "relative", sono aggiunte le parole "alla locazione di immobili";

c) al terzo comma sopprimere le parole da "salvo quelle attinenti" fino a "reiterate".

Art. 46

Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7

1. Le disposizioni dei primi tre capi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificati da quelle della presente legge, con eccezione dell'articolo 3, comma 5, e degli artt. 6 e 25, hanno applicazione differita come disposto dal secondo comma dell'articolo 35 della medesima legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 47

Norme di rinvio

1. L'articolo 37 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 37

Norme di rinvio

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili".

Art. 48

Richiesta chiarimenti da parte del CORECO

1. L'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è sostituito dal seguente:

Richiesta chiarimenti da parte del CORECO

"1. Entro i termini previsti per l'esercizio del controllo sugli atti, l'organo di controllo può chiedere, per una sola volta, all'ente adottante, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

2. I chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio devono essere forniti entro dieci giorni dalla richiesta per gli atti dichiarati immediatamente esecutivi, entro venti giorni negli altri casi. La mancata risposta nei termini anzidetti comporta la decadenza delle delibere dichiarate immediatamente esecutive e l'obbligo dell'organo di controllo di procedere al riscontro di legittimità sulle altre delibere nel termine di cui al successivo comma.

3. I provvedimenti definitivi di controllo devono essere adottati entro venti giorni dall'acquisizione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio."

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardani procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari.

Art. 50

Tornate elettorali

1. L'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente: (1)

"Art. 169.

Consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali.

1. Verificandosi le condizioni per le nuove elezioni, esse si svolgeranno in un'unica tornata elettorale da tenersi in domeniche comprese tra il 15 aprile e il 30 giugno o in domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 15 dicembre".

2. Le parole "entro 90 giorni" contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono sostituite con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

3. Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ed i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. La durata in carica dei consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge è fissata in quattro anni.

(1)

L'art. 169 dell'OREL è stato ulteriormente sostituito nell'art. 3 della L.R. 25/2000.

Art. 51

Elezione organi di decentramento comunale

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sono soppresse le parole: "I consigli capoluoghi di provincia ed". Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: "Detti comuni nonchè quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza".

2. Le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli, non abrogati della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituiti con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

3. Le parole "superiore a 5000 abitanti" contenute nel penultimo comma dell'articolo 5 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, sono sostituite con le parole "superiore a 15.000 abitanti".

4. La terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita con le seguenti:

"I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quella del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale ultimo caso è rapportata a quella residuale del consiglio comunale".

5. L'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è abrogato.

Art. 52

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali

(modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 41/96)

1. L'articolo 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente:

"Art. 43.

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali

1. Il consiglio comunale è composto di:

a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) dodici membri negli altri comuni".

2. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. La composizione dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quella del consiglio comunale.

4. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge trova applicazione l'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con le limitazioni e le condizioni di copertura dei maggiori oneri di spesa ivi disciplinate.

5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento.

6. Rimangono confermati, nelle more della riforma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e, compatibilmente con l'esplicazione statutaria introdotta in tema di commissioni consiliari e di decentramento comunale, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

7. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, i compensi per i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con le modifiche di cui ai successivi commi.

8. I compensi per i vicepresidenti sono stabiliti nella misura del 90 per cento di quelli spettanti ai presidenti.

9. I compensi per i componenti, compresi i segretari sono stabiliti nella misura dell'80 per cento di quelli spettanti ai presidenti.

Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli, comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonchè dalle successive disposizioni vigenti in materia.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonchè gli assessori dai medesimi nominati.

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti. (1)

3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui si riferisce la carica o la nomina avuta.

(1)

Per effetto dell'art. 17 della L.R. 35/97, il termine di trenta giorni previsto nel comma annotato è differito al 16 dicembre 1997, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica.

Art. 55

Pareri delle province regionali

1. I pareri di competenza degli organi delle province regionali, disciplinati con legge, sono emessi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la pretermissione dei pareri si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. Gli atti adottati in violazione del comma 1 non possono essere oggetto di successiva definizione.

Art. 56

Pari opportunità

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 57

Adeguamento degli statuti

1. Le province regionali adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove norme statutarie si applicano a decorrere dalla prima elezione contemporanea del presidente e del consiglio della provincia regionale.

Art. 58

Norme particolari sui controlli straordinari

(integrato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13/2021)

1. Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.

2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli.

Art. 59

Inventario dei beni patrimoniali della provincia

1. Il presidente della provincia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia.

2. Tale inventario dovra comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione provinciale nonchè quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

3. Nell'inventario deve essere specificato:

- l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

4. Il presidente della provincia che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.

Art. 60

Inventario dei beni patrimoniali del comune

1. Il sindaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.

2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione comunale nonchè quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

3. Nell'inventario deve essere specificato:

- l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

4. Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.

Art. 61

Interpretazione dell'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10

1. L'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così interpretato:

"L'autorizzazione, di cui all'articolo 78 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale."

Art. 62

Autorizzazione a spese di economato

1. La giunta municipale può autorizzare le piccole spese di economato per acquisti e per servizi entro l'importo previsto dal preesistente regolamento di economato aumentato del cinquanta per cento sia come importo complessivo che come singole spese.

Art. 63

Prima applicazione nuove disposizioni

1. La prima convocazione del consiglio della provincia regionale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni della presente legge, è disposta dal presidente della provincia uscente.

2. Le disposizioni dei primi tre titoli della presente legge si applicano, in ciascuna provincia, a decorrere dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale. Fa eccezione l'articolo 21, riguardante anche i consigli comunali, che, trova applicazione con l'entrata in vigore della presente legge.

3. Con eguale decorrenza del comma 2 cessano di trovare applicazione le disposizioni degli articoli 134, 135, 136 e 137 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e quelle non compatibili degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 64

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 settembre 1993.

CAMPIONE

TABELLA A - Modello della scheda di votazione per la elezione dei presidenti delle province regionali. Parte interna della scheda di votazione. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 settembre 1993, n. 42]

TABELLA B - Modello della scheda di votazione per la elezione dei presidenti delle province regionali. Parte esterna della scheda di votazione. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 settembre 1993, n. 42]