
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
REGOLAMENTO (CE) N. 1518/95 DELLA COMMISSIONE, 29 giugno 1995
G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 147
Modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1342/2003)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 30 giugno 1995
Applicabile dal: 1° luglio 1995
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,
Visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17, paragrafo 11,
Considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta modifiche rilevanti del regime d'importazione e di esportazione, e che è dunque opportuno stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all'importazione ed alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari;
Considerando che la restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità ed i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; che, a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (4) deve essere abrogato il 1° luglio 1995; che il presente regolamento ne riprende le norme, adattandole all'attuale situazione del mercato e all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
Considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181
G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349
G.U. 25 giugno 1976, n. L 166
G.U. 26 giugno 1993, n. L 155
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
1. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati "prodotti trasformati" i prodotti o gruppi di prodotti di cui:
a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;
b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76.
2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati "prodotti di base" i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e le rotture di riso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:
a) dell'andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;
b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;
c) dell'eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;
d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.
2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
1. La restituzione viene adeguata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1). L'adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell'allegato I per il prodotto trasformato in causa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'importo nullo non viene considerato una restituzione, e l'adeguamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95 non è pertanto applicabile.
G.U. 24 maggio 1995, n. L 117
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.
2. Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso non menzionati all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (1), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.
G.U. 24 dicembre 1987, n. L 366
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la Commissione può adottare le seguenti misure:
a) applicazione di una tassa all'esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;
b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.
2. La tassa all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.
3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d'analisi necessario per l'applicazione del presente regolamento riguardo al regime d'importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
(abrogato dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1342/2003)
[All'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, il prodotto del codice NC 1104 22 99 è inserito dopo il codice NC 1104 21 50.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
Il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1995. Resta tuttavia applicabile ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente a tale data.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.
ALLEGATO
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2993/95)
Codice NC/Codice del prodotto |
Designazione delle merci |
Prodotto di base |
Coefficiente |
1 |
2 |
3 |
4 |
1102 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato |
. |
. |
1102 20 10 200 |
Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso |
Granturco |
1,40 |
1102 20 10 400 |
Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore o uguale all'1,3% ma inferiore o uguale all'1,5% in peso il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso |
Granturco |
1,20 |
1102 20 90 200 |
Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore o uguale all'1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso |
Granturco |
1,20 |
1102 90 10 100 |
Altre di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,98% in peso |
Orzo |
1,50 |
1102 90 10 900 |
Altre di orzo altro |
Orzo |
1,02 |
1102 90 30 100 |
Altre di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1,8% in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'1,8% ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva |
Avena |
1,80 |
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
. |
. |
1103 12 00 100 |
Semole e semolini di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1% il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11% ed in cui la periossidasi è praticamente inattiva |
Avena |
1,80 |
1103 13 10 300 |
Semole e semolini il cui tenore di materie grasse è inferiore allo 0,9% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6% in peso |
Granturco |
1,80 |
1103 13 10 300 |
Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 0,9% in peso ma non superiore all'1,3% in peso o il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso |
Granturco |
1,40 |
1103 13 10 500 |
Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 1,3% in peso ma non superiore all'1,5% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso |
Granturco |
1,20 |
1103 13 90 100 |
Semole e semolini di granturco, altri, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% in peso ma non superiore all'1,7% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso |
Granturco |
1,20 |
1103 19 10 000 |
Semole e semolini di segala |
Segala |
1,00 |
1103 19 30 100 |
Semole e semolini di orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso |
Orzo |
1,55 |
1103 21 00 000 |
Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) |
Frumento |
1,02 |
1103 29 20 000 |
Agglomerati in forma di pellets di orzo |
Orzo |
1,02 |
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: |
. |
. |
1104 11 90 100 |
Cereali in fiocchi di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso |
Orzo |
1,50 |
1104 12 90 100 |
Cereali in fiocchi d'avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12% ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva |
Avena |
2,00 |
1104 12 90 300 |
Cereali in fiocchi d'avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1% ma inferiore o uguale all'1,5%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12% ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva |
Avena |
1,60 |
1104 19 10 000 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano) |
Frumento |
1,02 |
1104 19 50 110 |
Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7% in peso |
Granturco |
1,60 |
1104 19 50 130 |
Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9% ma inferiore o uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso |
Granturco |
1,30 |
1104 21 10 100 |
Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso |
Orzo |
1,50 |
1104 21 30 100 |
Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "Grutten") il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso |
Orzo |
1,50 |
1104 21 50 100 |
Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso (senza talco) - prima categoria |
Orzo |
2,00 |
1104 21 50 300 |
Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso (senza talco) - seconda categoria |
Orzo |
1,60 |
1104 22 20 100 |
Cereali di avena mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in involucri, è inferiore o uguale allo 0,5%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11% ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva |
Avena |
1,60 |
1104 22 30 100 |
Cereali di avena mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "Grutten") il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in involucri, è inferiore o uguale allo 0,1%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11% ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva |
Avena |
1,70 |
[1104 22 99 100 |
Avena spuntata |
Avena |
1,02] (dati soppressi) |
1104 23 10 100 |
Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 0,9% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6% in peso (detti "Grütze" o "Grutten") |
Granturco |
1,50 |
1104 23 10 300 |
Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9% ma inferiore o uguale all'1,3% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso (detti "Grütze" o "Grutten") |
Granturco |
1,15 |
1104 29 11 000 |
Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), non tagliati o spezzati |
Frumento |
1,02 |
1104 29 51 000 |
Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati |
Frumento |
1,00 |
1104 29 55 000 |
Cereali di segala mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati |
Frumento |
1,00 |
1104 30 10 000 |
Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
Frumento |
0,25 |
1104 30 90 000 |
Germi di cereali, altri, interi schiacciati, in fiocchi o macinati |
Granturco |
0,25 |
1107 |
Malto, anche torrefatto: |
. |
. |
1107 10 11 000 |
Non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina |
Frumento |
1,78 |
1107 10 91 000 |
Non torrefatto altro presentato in forma di farina |
Orzo |
1,78 |
1108 |
Amidi e fecole; inulina |
. |
. |
1108 11 00 200 |
Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Frumento |
1,78 |
1108 11 00 300 |
Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca non inferiore all'84% ma inferiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Frumento |
2,00 |
1108 12 00 200 |
Amido di granturco avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Granturco |
1,60 |
1108 12 00 300 |
Amido di granturco avente un tenore di materia secca non inferiore all'84% ma inferiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Granturco |
1,60 |
1108 13 00 200 |
Fecola di patate avente tenore di materia secca pari o superiore all'80% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Riso |
1,52 |
1108 13 00 300 |
Fecola di patate avente un tenore di materia secca non inferiore al 77% ma inferiore all'80% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Granturco |
1,60 |
1108 19 10 200 |
Amido di riso avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Riso |
1,52 |
1108 19 10 300 |
Amido di riso avente un tenore di materia secca non inferiore all'84% ma inferiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97% |
Riso |
1,52 |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio, e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
. |
. |
1702 30 51 000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio, contenente in peso allo stato secco, il 99% o più di glucosio in polvere cristallina bianca anche agglomerata |
Granturco |
2,09 |
1702 30 59 000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco meno del 20% di fruttosio, contenente in peso allo stato secco, il 99% o più di glucosio, altri |
Granturco |
1,60 |
1702 30 91 000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio, altri, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
Granturco |
2,09 |
1702 30 99 000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio, |
Granturco |
1,60 |
1702 40 90 000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente in peso, allo stato secco, dal 20% al 50% escluso di fruttosio, altri |
Granturco |
1,60 |
1702 90 50 100 |
Maltodestrina, in polvere cristallina bianca anche agglomerata |
Granturco |
2,09 |
1702 90 50 900 |
Maltodestrina, sciroppo di maltodestrina, altri |
Granturco |
1,60 |
1702 90 75 000 |
Zuccheri e melassi, caramellati in polvere, anche agglomerati |
Granturco |
2,19 |
1702 90 79 000 |
Zuccheri e melassi, caramellati, altri |
Granturco |
1,52 |
2106 90 55 000 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati di glucosio o di maltodestrina |
Granturco |
1,60 |