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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/95 DELLA COMMISSIONE, 29 giugno 1995

G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 147

Modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1342/2003)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 giugno 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1995

______________________________________________________________________

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 388/2009.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,

Visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17, paragrafo 11,

Considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta modifiche rilevanti del regime d'importazione e di esportazione, e che è dunque opportuno stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all'importazione ed alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari;

Considerando che la restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità ed i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; che, a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (4) deve essere abrogato il 1° luglio 1995; che il presente regolamento ne riprende le norme, adattandole all'attuale situazione del mercato e all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

Considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181

(2)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349

(3)

G.U. 25 giugno 1976, n. L 166

(4)

G.U. 26 giugno 1993, n. L 155

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Art. 1

1. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati "prodotti trasformati" i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;

b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati "prodotti di base" i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e le rotture di riso.

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TITOLO I

Restituzioni

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Art. 2

1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:

a) dell'andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;

b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;

c) dell'eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;

d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

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Art. 3

1. La restituzione viene adeguata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1). L'adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell'allegato I per il prodotto trasformato in causa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'importo nullo non viene considerato una restituzione, e l'adeguamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95 non è pertanto applicabile.

(1)

G.U. 24 maggio 1995, n. L 117

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Art. 4

1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.

2. Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso non menzionati all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (1), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.

(1)

G.U. 24 dicembre 1987, n. L 366

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TITOLO II

Clausola di penuria

Disposizioni generali

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Art. 5

1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la Commissione può adottare le seguenti misure:

a) applicazione di una tassa all'esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;

b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

2. La tassa all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.

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Art. 6

I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d'analisi necessario per l'applicazione del presente regolamento riguardo al regime d'importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

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Art. 7

(abrogato dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1342/2003)

[All'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, il prodotto del codice NC 1104 22 99 è inserito dopo il codice NC 1104 21 50.]

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Art. 8

Il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1995. Resta tuttavia applicabile ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente a tale data.

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Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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ALLEGATO

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2993/95)

Codice NC/Codice del prodotto

Designazione delle merci

Prodotto di base

Coefficiente

1

2

3

4

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

.

.

1102 20 10 200

Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso

Granturco

1,40

1102 20 10 400

Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore o uguale all'1,3% ma inferiore o uguale all'1,5% in peso il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso

Granturco

1,20

1102 20 90 200

Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore o uguale all'1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso

Granturco

1,20

1102 90 10 100

Altre di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,98% in peso

Orzo

1,50

1102 90 10 900

Altre di orzo altro

Orzo

1,02

1102 90 30 100

Altre di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1,8% in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'1,8% ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

Avena

1,80

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

.

.

1103 12 00 100

Semole e semolini di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1% il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11% ed in cui la periossidasi è praticamente inattiva

Avena

1,80

1103 13 10 300

Semole e semolini il cui tenore di materie grasse è inferiore allo 0,9% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6% in peso

Granturco

1,80

1103 13 10 300

Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 0,9% in peso ma non superiore all'1,3% in peso o il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso

Granturco

1,40

1103 13 10 500

Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 1,3% in peso ma non superiore all'1,5% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso

Granturco

1,20

1103 13 90 100

Semole e semolini di granturco, altri, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% in peso ma non superiore all'1,7% in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso

Granturco

1,20

1103 19 10 000

Semole e semolini di segala

Segala

1,00

1103 19 30 100

Semole e semolini di orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso

Orzo

1,55

1103 21 00 000

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

Frumento

1,02

1103 29 20 000

Agglomerati in forma di pellets di orzo

Orzo

1,02

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

.

.

1104 11 90 100

Cereali in fiocchi di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso

Orzo

1,50

1104 12 90 100

Cereali in fiocchi d'avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12% ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

Avena

2,00

1104 12 90 300

Cereali in fiocchi d'avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1% ma inferiore o uguale all'1,5%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12% ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

Avena

1,60

1104 19 10 000

Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)

Frumento

1,02

1104 19 50 110

Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7% in peso

Granturco

1,60

1104 19 50 130

Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9% ma inferiore o uguale all'1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso

Granturco

1,30

1104 21 10 100

Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso

Orzo

1,50

1104 21 30 100

Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "Grutten") il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9% in peso

Orzo

1,50

1104 21 50 100

Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso (senza talco) - prima categoria

Orzo

2,00

1104 21 50 300

Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1% in peso (senza talco) - seconda categoria

Orzo

1,60

1104 22 20 100

Cereali di avena mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in involucri, è inferiore o uguale allo 0,5%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11% ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

Avena

1,60

1104 22 30 100

Cereali di avena mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "Grutten") il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3% in peso, ed il cui tenore in involucri, è inferiore o uguale allo 0,1%, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11% ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

Avena

1,70

[1104 22 99 100

Avena spuntata

Avena

1,02] (dati soppressi)

1104 23 10 100

Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 0,9% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6% in peso (detti "Grütze" o "Grutten")

Granturco

1,50

1104 23 10 300

Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9% ma inferiore o uguale all'1,3% in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8% in peso (detti "Grütze" o "Grutten")

Granturco

1,15

1104 29 11 000

Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), non tagliati o spezzati

Frumento

1,02

1104 29 51 000

Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati

Frumento

1,00

1104 29 55 000

Cereali di segala mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati

Frumento

1,00

1104 30 10 000

Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

Frumento

0,25

1104 30 90 000

Germi di cereali, altri, interi schiacciati, in fiocchi o macinati

Granturco

0,25

1107

Malto, anche torrefatto:

.

.

1107 10 11 000

Non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina

Frumento

1,78

1107 10 91 000

Non torrefatto altro presentato in forma di farina

Orzo

1,78

1108

Amidi e fecole; inulina

.

.

1108 11 00 200

Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Frumento

1,78

1108 11 00 300

Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca non inferiore all'84% ma inferiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Frumento

2,00

1108 12 00 200

Amido di granturco avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Granturco

1,60

1108 12 00 300

Amido di granturco avente un tenore di materia secca non inferiore all'84% ma inferiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Granturco

1,60

1108 13 00 200

Fecola di patate avente tenore di materia secca pari o superiore all'80% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Riso

1,52

1108 13 00 300

Fecola di patate avente un tenore di materia secca non inferiore al 77% ma inferiore all'80% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Granturco

1,60

1108 19 10 200

Amido di riso avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Riso

1,52

1108 19 10 300

Amido di riso avente un tenore di materia secca non inferiore all'84% ma inferiore all'87% e una purezza della materia secca pari o superiore al 97%

Riso

1,52

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio, e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

.

.

1702 30 51 000

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio, contenente in peso allo stato secco, il 99% o più di glucosio in polvere cristallina bianca anche agglomerata

Granturco

2,09

1702 30 59 000

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco meno del 20% di fruttosio, contenente in peso allo stato secco, il 99% o più di glucosio, altri

Granturco

1,60

1702 30 91 000

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio, altri, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

Granturco

2,09

1702 30 99 000

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio,

Granturco

1,60

1702 40 90 000

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente in peso, allo stato secco, dal 20% al 50% escluso di fruttosio, altri

Granturco

1,60

1702 90 50 100

Maltodestrina, in polvere cristallina bianca anche agglomerata

Granturco

2,09

1702 90 50 900

Maltodestrina, sciroppo di maltodestrina, altri

Granturco

1,60

1702 90 75 000

Zuccheri e melassi, caramellati in polvere, anche agglomerati

Granturco

2,19

1702 90 79 000

Zuccheri e melassi, caramellati, altri

Granturco

1,52

2106 90 55 000

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati di glucosio o di maltodestrina

Granturco

1,60