
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
REGOLAMENTO (CE) N. 1294/96 DELLA COMMISSIONE, 4 luglio 1996
G.U.C.E. 5 luglio 1996, n. L 166
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 12 luglio 1996
Applicabile dal 12 luglio 1996
______________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 81,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 330/96 (4), è stato modificato in modo sostanziale; che in occasione di nuove modificazioni è opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla sua rinfusione in un nuovo testo;
Considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino devono dichiarare i quantitativi ottenuti nell'ultimo raccolto; che lo stesso articolo dispone inoltre che i produttori di vino e di mosto nonché i commercianti che non siano rivenditori al minuto presentino dichiarazioni delle giacenze detenute a fine campagna;
Considerando che per l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è opportuno che si conosca, oltre al volume della produzione, anche la resa per ettaro da cui proviene; che tali informazioni si possono ottenere, in taluni casi, unicamente se sono noti i quantitativi di uve raccolti dal produttore; che è pertanto opportuno prevedere non soltanto una dichiarazione di produzione di vino, ma anche una dichiarazione di raccolto delle uve;
Considerando che talune informazioni fornite nelle varie dichiarazioni devono tra l'altro consentire alla Commissione di redigere, all'inizio di ogni campagna, il bilancio di previsione di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 822/87;
Considerando che, onde facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono essere presentate; che, a motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni; che è inoltre opportuno imporre l'obbligo di effettuare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni;
Considerando che tuttavia non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino;
Considerando che i piccolissimi produttori possono essere esentati, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria;
Considerando che è opportuno precisare il regime applicabile alle cantine cooperative; che conviene inoltre esentare i piccoli viticoltori soci di tali cantine cooperative a cui consegnano l'intero loro raccolto e coloro che riservano ad uso personale un modesto quantitativo di uva;
Considerando che, onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni stesse, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori; che occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione;
Considerando che l'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 precisa che dal bilancio di previsione devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola sia dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito denominati "v. q. p. r. d.", di cui al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (5); che ai fini dell'osservanza di tale disposizione, occorre che la distinzione di cui sopra sia riportata nelle dichiarazioni degli operatori, nonché nelle valutazioni delle giacenze che devono essere comunicate dagli Stati membri; che è inoltre opportuno definire la categoria "altri vini", rispetto alla classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità, prevista dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2276/95 (7);
Considerando che, ai fini dell'attuazione degli strumenti d'intervento e delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre conoscere nei particolari un complesso di dati per ciascuna unità di produzione, in particolare relativamente alle categorie di prodotti ottenuti, venduti o acquistati, nonché alla resa per ettaro delle superfici vitate;
Considerando che le informazioni relative alla resa e alla superficie potrebbero risultare inesatte non avendo, il dichiarante, gli strumenti di verifica necessari; che per tali casi è dunque opportuno prevedere sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze rilevate nelle dichiarazioni;
Considerando che il sistema di sanzioni sinora in vigore non consentiva un grado sufficiente di proporzionalità per le dichiarazioni rese dai viticoltori che, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario completo ed aggiornato di utilizzare, ove necessario, tali elementi e di modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata;
Considerando che, ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione, gli Stati membri devono procedere ad una valutazione del raccolto e delle scorte prima che i produttori e i commercianti presentino le dichiarazioni;
Considerando che occorre disporre di informazioni sufficienti e obiettive in merito alla situazione e alle prospettive di evoluzione del mercato vitivinicolo nella Comunità, onde consentire l'applicazione delle disposizioni dell'organizzazione comune del mercato; che tuttavia gli Stati membri possono disporre che tali informazioni vengano coperte dal segreto statistico;
Considerando che, in alcuni Stati membri, la classificazione dei vini in v. q. p. r. d. o in vini da tavola avviene molto tempo dopo le date fissate per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione; che questa situazione rischia d'indurre i produttori di tali Stati membri ad includere la loro produzione, al momento in cui vengono applicate le misure d'intervento di cui al regolamento (CEE) n. 822/87, nell'una o nell'altra categoria, a seconda che le misure adottate comportino vantaggi oppure obblighi; che tale rischio può perturbare gravemente la gestione del mercato e deve quindi essere evitato; che, a tal fine, è d'uopo disporre che gli unici dati da utilizzare per l'applicazione di una qualsiasi misura d'intervento siano i dati quantitativi riguardanti i vini da tavola indicati nelle dichiarazioni;
Considerando che un'adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo può essere acquisita, nello stadio attuale, soltanto sulla base delle dichiarazioni di raccolto e di giacenza presentate dai vari interessati; che è pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che le suddette dichiarazioni siano presentate dagli interessati e che siano complete ed esatte, prevedendo le sanzioni da applicare sia in caso di assenza delle dichiarazioni che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete; che, per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell'unità amministrativa competente, come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/95 (2), ha previsto l'istituzione dello schedario viticolo comunitario; che è opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario completo di poter utilizzare alcuni dati ivi contenuti, se non sono previsti nella dichiarazione;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84
G.U. 30 giugno 1995, n. L 148
G.U. 29 dicembre 1987, n. L 369
G.U. 24 febbraio 1996, n. L 47
G.U. 28 dicembre 1995, n. L 314
G.U. 31 dicembre 1981, n. L 381
G.U. 29 settembre 1995, n. L 232
G.U. 31 luglio 1986, n. L 208
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che procedono alla raccolta di uve (in prosieguo: "i vendemmiatori") presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di raccolto, nell'unità amministrativa prevista, recante almeno le indicazioni di cui alla tabella A e, se del caso, alla tabella A bis dell'allegato I.
Gli Stati membri possono autorizzare, se del caso, la presentazione di una dichiarazione per azienda.
2. Sono dispensati dalla dichiarazione di raccolto i vendemmiatori:
a) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata allo stato, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva;
b) le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non è stato e non sarà, neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi forma;
c) le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto viene interamente conferito ad una cantina cooperativa o ad un'associazione a cui aderiscono. In tal caso i vendemmiatori rilasciano alla cantina cooperativa o dell'associazione una dichiarazione recante:
i) il cognome, il nome e l'indirizzo del viticoltore,
ii) il quantitativo di uva consegnato,
iii) la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.
La cantina cooperativa o l'associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.
3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 3, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di raccolto:
a) i vendemmiatori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve;
b) i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione che conferiscono la totalità del loro raccolto, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 1 è quella dei vigneti in produzione, nell'unità amministrativa stabilita dallo Stato membro.
2. La resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 1, viene stabilita, per ciascuna delle categorie di vigneti di cui alla tabella A dell'allegato I, rapportando il quantitativo totale di uve raccolte alla superficie di cui al paragrafo 1, da cui tali uve provengono.
Tuttavia, negli Stati membri nei quali le superfici viticole non sono ripartite secondo le categorie di vigneti di cui al primo comma, la resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di raccolto è la resa media ottenuta nell'azienda del dichiarante.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della raccolta della campagna in corso hanno prodotto vino e/o detengono, alle date di cui all'articolo 11, paragrafo 1, prodotti diversi dal vino, presentano ogni alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui alla tabella B dell'allegato I.
2. Gli Stati membri possono disporre che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, comprese le cantine cooperative, che anteriormente alle date previste all'articolo 11, paragrafo 1, hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nell'ambito della campagna in corso, presentino alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione recante almeno le indicazioni di cui alla tabella B.
3. Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione o, eventualmente, dalla dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione, i vendemmiatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato né sarà immesso in commercio sotto qualsiasi forma.
Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di produzione i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa soggetta all'obbligo di presentare una dichiarazione, che consegnano a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.
4. Ove si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1 reca tutte le indicazioni relative alla determinazione della resa per ettaro ottenuta nell'azienda di ciascuno dei vendemmiatori.
5. Nel caso di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di dette persone che acquistano prodotti a monte del vino e li cedono a dei produttori di vino anteriormente alle date di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire a tali produttori di vino di disporre delle varie informazioni che sono tenuti ad indicare nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare quelle relative alla resa per ettaro dei prodotti utilizzati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Gli operatori che hanno ceduto a terzi prodotti diversi dal vino menzionato nel presente regolamento comunicano per iscritto ai destinatari di tali prodotti, nei termini fissati dagli Stati membri, la resa per ettaro indicata nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 3 per i prodotti di cui trattasi.
Detti termini garantiscono che i destinatari di tali prodotti soggetti all'obbligo della dichiarazione dispongano in tempo utile della summenzionata comunicazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. In deroga agli articoli 3 e 4, gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2392/86, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente od altro analogo strumento amministrativo di controllo, possono dispensare le persone fisiche o giuridiche, le associazioni di tali persone o i vendemmiatori indicati nei suddetti articoli, dall'obbligo di dichiarare la resa e/o la superficie. In tal caso, le autorità competenti designate dallo Stato membro completano le dichiarazioni previste in tali articoli con l'indicazione della resa quale risulta dai dati contenuti nello schedario.
2. Per i quantitativi di vino da tavola per i quali la dichiarazione di produzione non reca le indicazioni atte a stabilire la resa per ettaro, quest'ultima è valutata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare mediante lo schedario viticolo esistente, aggiornato annualmente. Tale resa non può comunque risultare inferiore alla resa media della regione nella quale ha avuto luogo la vinificazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di tali persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 agosto. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli comunitari, non vengono ripresi in tale dichiarazione i prodotti ottenuti da uva raccolta nella vendemmia del medesimo anno civile.
Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera i 25 000 ettolitri, possono esentare i commercianti, che non siano rivenditori al minuto e che detengano quantitativi limitati, dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati rivenditori al minuto le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale implicante la vendita diretta di vino al consumatore in piccoli quantitativi, escluse quelle che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il confezionamento di vini in quantità rilevanti.
I quantitativi di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri, tenendo conto segnatamente delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 reca almeno le indicazioni di cui alla tabella C dell'allegato I.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Gli Stati membri predispongono i modelli di formulario per le varie dichiarazioni e provvedono a che tali formulari rechino almeno le indicazioni di cui alle tabelle A, A bis, B e C dell'allegato I.
I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie e/o alla resa per ettaro se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale elemento dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare l'indicazione della superficie in produzione e del raccolto totale dell'azienda, o nello schedario viticolo.
I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al primo comma sono centralizzati a livello nazionale.
Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che le suddette dichiarazioni siano veritiere.
Essi comunicano alla Commissione e le trasmettono i modelli di formulario predisposti in conformità del primo comma.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Ai fini della redazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 3 e 6, sono considerati "altri vini":
a) da un lato, i vini ottenuti da uve di varietà che non figurano nella classificazione delle varietà di viti allegata al regolamento (CEE) n. 3800/81, quali varietà di uve da vino per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte;
b) dall'altro, i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti allegata al regolamento (CEE) n. 3800/81, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uva da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino.
Tuttavia, per quanto riguarda la dichiarazione di cui all'articolo 3, sono considerati come altri vini, ai sensi del primo comma, lettera b), unicamente i vini destinati all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione d'origine o alla distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 3 e 6 sono espressi in ettolitri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati che figurano nelle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono espressi in ettolitri di tali prodotti.
Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 i quantitativi siano espressi in quintali anziché in ettolitri.
La conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino viene effettuata applicando coefficienti fissati dagli Stati membri. Tali coefficienti possono essere modulati secondo le varie regioni di produzione. Essi sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione contemporaneamente al riepilogo di cui all'articolo 15.
Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 3 è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un sistema di dichiarazioni di raccolto, di produzione, di trattamento, di commercializzazione e di giacenza che preveda informazioni più complete, in particolare in quanto concerne categorie di soggetti obbligati più ampie di quelle di cui agli articoli 1, 3 e 6.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 3 sono presentate entro il 10 dicembre. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti vengono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.
Tuttavia, per la campagna 1996/1997 le dichiarazioni suddette devono essere presentate entro il 15 dicembre 1996.
2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 6 sono effettuate entro il 7 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione, di trattamento o di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date di cui all'articolo 11 sono escluse, salvo i casi di forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.
Tuttavia un superamento dei termini di cui al primo comma comporta solamente una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso se non eccede cinque giorni lavorativi, e del 30% se non eccede dieci giorni lavorativi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione, di trattamento o di giacenza che abbiano presentato dichiarazioni riconosciute incomplete o inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri, possono beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87 soltanto se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti non è essenziale ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni suddette.
2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 3 riguardano la produzione di vino da tavola e sono riconosciute incomplete od inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora la conoscenza degli elementi mancanti od inesatti sia essenziale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 e tali errori conducano alla sottovalutazione delle rese, lo Stato membro applica le sanzioni seguenti, salvo casi di forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali:
a) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 32, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli aiuti vengono ridotti nella seguente misura:
- della stessa percentuale di rettifica della resa, quando la rettifica è inferiore o pari al 5%;
- del doppio della percentuale di rettifica della resa, quando tale rettifica è superiore al 5% e inferiore o pari al 20%.
Tali aiuti, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono concessi quando la rettifica della resa è superiore al 20%.
Quando l'errore constatato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono essere verificate a priori dal dichiarante, gli aiuti sono diminuiti unicamente di una percentuale corrispondente alla rettifica apportata;
b) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87:
i) quando il vino conferito alla distillazione non è stato ancora pagato, il prezzo che il distillatore deve versare al produttore dichiarante è ridotto nella seguente misura:
- della stessa percentuale di rettifica della resa, quando la rettifica è inferiore o pari al 5%;
- del doppio della percentuale di rettifica della resa, quando tale rettifica è superiore al 5% e inferiore o pari al 20%.
Tali prezzi, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono pagati quando la rettifica della resa è superiore al 20%.
Quando l'errore constatato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che a priori non possono essere verificate dal dichiarante, i prezzi sono diminuiti unicamente di una percentuale corrispondente alla rettifica apportata.
Le autorità competenti adeguano gli aiuti da versare al distillatore in funzione del prezzo pagato al produttore;
ii) quando il vino conferito alla distillazione è già stato pagato, le autorità competenti impongono al distillatore l'obbligo di recuperare dai produttori dichiaranti gli importi di cui al punto i). Gli aiuti da versare al distillatore sono adeguati in funzione del prezzo effettivamente dovuto al produttore;
c) ove si applichi il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, la quantità della produzione da conferire alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, derivante dall'applicazione della resa rettificata, è maggiorata del 20%.
3. Quando gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono già stati versati, le autorità competenti recuperano l'importo eccedente, maggiorato dell'interesse corrente nello Stato membro, calcolato dalla data del versamento dell'aiuto fino alla data del recupero.
Qualora sia stato riscosso un anticipo eccessivo, in applicazione delle norme vigenti in materia, l'importo in eccesso viene restituito all'organismo competente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'anticipo fino alla data del recupero.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. All'inizio di ogni campagna gli Stati membri procedono ad una stima del volume prevedibile della produzione di vino da tavola, di v. q. p. r. d. e di altri vini nel loro territorio. Anteriormente al 20 settembre essi comunicano alla Commissione i risultati di tale stima.
Anteriormente al 15 ottobre e al 15 novembre, gli Stati membri comunicano alla Commissione stime rettificate della produzione vinicola.
2. Gli Stati membri procedono ad una stima della resa per ettaro della produzione di vini da tavola ottenuti nel loro territorio.
Anteriormente al 15 febbraio, essi comunicano alla Commissione i risultati di tale stima, secondo le seguenti classi di resa;
- inferiore o uguale a 45 hl/ha,
- superiore a 45 hl/ha, ma non superiore a 70 hl/ha,
- superiore a 70 hl/ha, ma non superiore a 90 hl/ha,
- superiore a 90 hl/ha, ma non superiore a 110 hl/ha,
- superiore a 110 hl/ha, ma non superiore a 140 hl/ha,
- superiore a 140 hl/ha, ma non superiore a 200 hl/ha,
- superiore a 200 hl/ha.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
1. Il riepilogo delle dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 3 è comunicato alla Commissione entro il 15 febbraio, conformemente alla tabella D dell'allegato I.
2. Il riepilogo delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 è comunicato alla Commissione anteriormente al 30 novembre, conformemente alla tabella E dell'allegato I.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima della disponibilità e delle utilizzazioni fatte sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.
Allegato II
TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 3929/87 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 12, paragrafo 1 e 2 Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 5 Articolo 4 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 14 Articolo 8 Articolo 13 Articolo 9 Articolo 15 Articolo 10 Articolo 5 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 11 bis Articolo 13 Articolo 6 Articolo 14 Articolo 8 Articolo 15 Articolo 9 Articolo 16 Articolo 10 - Articolo 17 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 18 Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Allegato III Allegato III