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LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1998, n. 3

G.U.R.S. 28 gennaio 1998, n. 5

Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2007 e con annotazioni alla data 8 maggio 2007)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, FORMAZIONE ALL'AUTOIMPIEGO ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE

Art. 1

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili (1)

(modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 4/99)

1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.

2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.

3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla commissione regionale per l'impiego.

4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.

8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 24/2000 le presenti disposizioni continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81.

Art. 2

Formazione all'autoimpiego (1)

(modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 18/99)

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto. (2)

2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727. (3)

(1)

Secondo quanto precisato dall'art. 76 della L.R. 17/2004 i contributi previsti dalla presente norma sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

(2)

Vedi l'art. 9, comma 5, della L.R. 24/2000 che eleva il contributo a lire 80 milioni a favore dei soggetti aventi diritto, i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 24.

(3)

Per le finalità previste dall'articolo annotato, per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 18/99, la spesa di lire 1.000 milioni è stata elevata a lire 10.000 milioni per l'esercizio 1999.

Successivamente con l'art. 3, comma 1, della L.R. 9/2002 ad integrazione è stata autorizzata la spesa anche per l'esercizio finanziario 2002. Con il comma 2 dello stesso articolo sono stati stabiliti ulteriori modalità per la presentazione delle domande.

Art. 3

Rimborso all'INPS

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è aggiunto il seguente:

"4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti".

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, alla quale si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 33728 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 4

Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali

(integrato dall'art. 43 della L.R. 23/2002, modificato dall'art. 139, comma 49, della L.R. 4/2003 e abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 2/2007) (1)

(1)

L'art. 40, comma 1, della L.R. 2/2007 che ha abrogato il presente articolo, ha precisato che in materia si applica la normativa previgente di cui alla L.R. 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche.

Art. 5

Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito:

"3. Per ciascun Assessorato regionale, i direttori preposti alle Direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Per gli uffici periferici, dette funzioni sono attribuite ai capi degli uffici stessi".

Art. 6

Concorsi pubblici. Limiti d'età

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalla Regione Siciliana nonché dalle pubbliche Amministrazioni, nel territorio della Regione Siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 7

Nuclei speciali di vigilanza

1. Nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi organici concernenti il riordino degli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, è autorizzato ad istituire presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, alle dipendenze funzionali degli Ispettorati provinciali del lavoro territorialmente competenti, i nuclei speciali di vigilanza previsti dal comma 8 dell'articolo 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Il capitolo 33720 è incrementato per l'esercizio finanziario 1997 della disponibilità di lire 27.900 milioni cui si provvede con la riduzione dei seguenti capitoli per gli importi qui di seguito indicati:

- capitolo 33708 - lire 3.000 milioni;

- capitolo 33725 - lire 2.700 milioni;

- capitolo 33726 - lire 3.000 milioni;

- capitolo 33727 - lire 6.000 milioni;

- capitolo 33728 - lire 6.000 milioni;

- capitolo 33729 - lire 1.500 milioni;

- capitolo 33730 - lire 2.700 milioni;

- capitolo 34076 - lire 3.000 milioni.

Art. 9

Termine per l'assunzione di impegni di spesa

1. Sugli stanziamenti autorizzati con le norme di cui al Titolo I della presente legge le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 20 gennaio 1998.

Titolo II

NORME DI PROROGA E PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTINGENTE DEI CARABINIERI OPERANTI IN SICILIA

Art. 10

Proroga del termine per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dal comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. (1)

(1)

Il termine previsto dal presente articolo è stato ulteriormente prorogato dai seguenti provvedimenti:

- art. 21 della L.R. 4/99 (31 dicembre 1999);

- art. 25 della L.R. 8/2000 (31 dicembre 2000);

- art. 94, comma 3, della L.R. 6/2001 (31 dicembre 2001);

- art. 23, comma 5, della L.R. 2/2002 (31 dicembre 2002);

- art. 19, comma 6, della L.R. 4/2003 (31 dicembre 2003);

- art. 23 della L.R. 9/2004 (31 dicembre 2005);

- art. 22, comma 1, della L.R. 19/2005 (31 dicembre 2006);

- art. 5, comma 1, della L.R. 13/2007 (31 dicembre 2011).

Art. 11

Proroga di termini in materia di lavori pubblici

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10 già prorogato con l'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. (1)

2. In deroga al disposto del primo comma, dell'articolo 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1998 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 marzo 1998.

3. Il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. (2)

4. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

5. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994 n. 43, già prorogato dal comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dall'articolo 72 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998. (3)

6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(1)

Il termine annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1999  dall'art. 35, comma 1, della L.R. 10/99.

(2)

Il termine annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 57, comma 9, della L.R. 10/99.

(3)

Il termine annotato è stato prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 35, comma 2, della L.R. 10/99.

Art. 12

Proroga termine in materia di agricoltura

1. Il termine del 30 giugno 1996, indicato all'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, che modifica ed integra l'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, è prorogato al 30 giugno 1998.

Art. 13

Proroga termine in materia sanitaria

1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 14

Ulteriore proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali

1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 24, è prorogato al 31 marzo 1998.

2. I poteri del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, dell'articolo 35, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 marzo 1998.

Art. 15

Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali

1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 12, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Art. 16

Revisione commissioni e compensi per la riscossione dei tributi

1. La revisione di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, non trova applicazione per il biennio 1998-1999.

Art. 17

Proroga del Comitato organizzatore. Universiade 1997

1. Al fine di consentire la definizione degli adempimenti amministrativo-contabili e tecnici concernenti l'Universiade 1997 ed i relativi impianti sportivi in corso di realizzazione, la durata in carica del Comitato organizzatore Universiade 1997, nella composizione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 e dell'Ufficio speciale, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è prorogata fino al 30 giugno 1998.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato al pagamento dei relativi oneri nonché al pagamento dei compensi e dei rimborsi ai componenti del Comitato organizzatore spettanti per il biennio 1996-1997 e delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite mensile prescritto dall'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, prestate dai componenti dell'Ufficio speciale nel periodo giugno-novembre 1997, al cui onere quantificato in lire 520 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 87521 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 18

Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri

(integrato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 18/99)

1. Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'articolo 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue, con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 19

Norma di salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 gennaio 1998.

DRAGO