
DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 7 settembre 2005
G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255
Riconoscimento delle qualifiche professionali. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1) (2)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2024/1395)
Per l'attuazione della presente direttiva si veda il D.L.vo 9 novembre 2007, n. 206.
In merito a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alla presente direttiva, si rimanda alla Dec. (UE) 2023/423.
Note sul recepimento
Adottata il: 7 settembre 2005
Entrata in vigore il: 20 ottobre 2006
Termine per il recepimento: 20 ottobre 2007
Recepita il: 6 febbraio 2007
Provvedimenti nazionali di recepimento
______________________________________________________________________
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione "Una strategia per il mercato interno dei servizi" col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione "Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti", il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.
3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.
4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (4).
5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.
6) L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.
7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.
9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. E' pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE (5) e 92/51/CEE (6) del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (10), 78/1026/CEE (11), 78/1027/CEE (11), 80/154/CEE (12), 80/155/CEE (13), 85/384/CEE (14), 85/432/CEE (15), 85/433/CEE (16) e 93/16/CEE (17) concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.
10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.
11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. E' perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.
12) La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.
13) Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.
14) Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.
15) In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.
16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.
17) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.
18) E' opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.
19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.
20) Nell'intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.
21) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.
22) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.
23) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.
24) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di "farmacista" per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.
25) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.
26) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.
27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.
28) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di "architetto" per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.
29) Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.
30) Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.
31) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.
32) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.
33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.
34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. E' pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.
35) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (18).
36) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
37) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.
38) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.
39) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.
40) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
41) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.
42) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (19), o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (20). Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.
43) Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.
44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 181 E del 30.7.2002.
GU C 61 del 4.3.2003.
Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell'8.3.2005) e posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.
GU L 178 del 17.7.2000.
GU L 19 del 24.1.1989. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001).
GU L 209 del 24.7.1992. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004).
GU L 201 del 31.7.1999.
GU L 176 del 15.7.1977. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 176 del 15.7.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
GU L 233 del 24.8.1978. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 362 del 23.12.1978. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
GU L 33 del 11.2.1980. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 33 del 11.2.1980. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
GU L 223 del 21.8.1985. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 253 del 24.9.1985. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.
GU L 253 del 24.9.1985. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 165 del 7.7.1993. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003).
GU L 184 del 17.7.1999.
GU L 78 del 26.3.1977. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 77 del 14.3.1998. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
Oggetto
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato "Stato membro ospitante"), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati "Stati membri d'origine") e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.
La presente direttiva definisce altresì le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro.
Ambito di applicazione
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
La presente direttiva si applica anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d'origine.
2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.
4. La presente direttiva non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) "professione regolamentata": attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;
b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;
c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;
d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;
e) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.
La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;
f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;
g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;
h) "prova attitudinale": una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.
Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l'istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.
La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro ospitante.
Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro;
i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:
i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o
ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o
iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.
j) "tirocinio professionale": fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma;
k) "tessera professionale europea": un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;
l) "apprendimento permanente": l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale;
m) "motivi imperativi di interesse generale": motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
n) "Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS": il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.
2. E' assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.
Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.
Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater, al fine di aggiornare l'allegato I, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.
Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell'allegato I.
3. E' assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.
Effetti del riconoscimento
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.
2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.
3. In deroga al paragrafo 1, l'accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all'articolo 4 septies.
Tessera professionale europea
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una tessera professionale europea ai titolari di una qualifica professionale, su richiesta degli stessi e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.
2. Qualora sia stata introdotta una tessera professionale europea per una particolare professione mediante gli atti di esecuzione pertinenti adottati a norma del paragrafo 7, il titolare della qualifica professionale in questione può scegliere di presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure di cui ai titoli II e III.
3. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti conferiti dagli articoli da 4 ter a 4 sexies.
4. Nel caso in cui il titolare di una qualifica professionale intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quater. La tessera professionale europea costituisce, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 7.
5. Qualora il titolare di una qualifica professionale intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III bis, o fornire servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro d'origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (fascicolo IMI) di cui agli articoli 4 ter e 4 quinquies. L'autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quinquies.
Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio di una particolare professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. I centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono anche agire come autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini, inclusi i potenziali richiedenti, in merito al funzionamento e al valore aggiunto di una tessera professionale europea, in relazione alle professioni per le quali essa è disponibile.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere professionali europee per quelle professioni che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, incluse le misure relative al formato di tali tessere, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a supporto di ogni richiesta di una tessera professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'allegato VII per presentare una domanda completa e le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, tenendo presente le specificità della professione interessata. La Commissione specifica inoltre mediante atti di esecuzione le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti le autorità competenti possono chiedere copie certificate, conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, per la professione interessata.
L'introduzione di una tessera professionale europea per una determinata professione, mediante l'adozione di atti di esecuzione pertinenti a norma del primo comma, è soggetta alle seguenti condizioni:
a) esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;
b) esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;
c) la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
8. Tutti gli oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea.
Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Lo Stato membro d'origine consente al titolare di una qualifica professionale di richiedere il rilascio di una tessera professionale europea mediante uno strumento online, fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI per il singolo richiedente. Qualora uno Stato membro d'origine consenta anche di presentare domande scritte, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo IMI, per l'invio di tutte le informazioni necessarie al richiedente e per il rilascio della tessera professionale europea.
2. Le domande sono corredate dei documenti richiesti negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 7.
3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti.
Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia ogni certificato di supporto, richiesto sulla base della presente direttiva. L'autorità competente dello Stato membro d'origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito in tale Stato nonché l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine consulta l'organismo competente e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, e le condizioni e le procedure per rilasciare al titolare la tessera stessa, inclusa la possibilità di scaricarla o di produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e a rilasciare la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, entro tre settimane. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del periodo di una settimana previsto in tale comma. Essa quindi trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa di conseguenza il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione di cui all'articolo 7 per i successivi diciotto mesi.
2. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, oppure l'assenza di decisione entro il termine di tre settimane di cui al paragrafo 1, è soggetto a ricorso in base al diritto interno.
3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al paragrafo 1, può fare domanda per tale estensione. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato nel paragrafo 1, ne informa di conseguenza l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.
4. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio di tutti gli Stati membri ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.
Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare entro un mese l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del termine di una settimana previsto in tale comma. Essa trasmette poi immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro d'origine informa il richiedente in merito allo stato della domanda nel momento in cui la trasmette allo Stato membro ospitante.
2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21, 49 bis e 49 ter, lo Stato membro ospitante decide se rilasciare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine o l'inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d'origine, che quest'ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di un mese, nonostante eventuali domande di questo tipo.
3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 14, lo Stato membro ospitante decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende rilasciare una tessera professionale europea oppure se assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine o l'inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d'origine, che quest'ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di due mesi, nonostante eventuali domande di questo tipo.
4. Nel caso in cui lo Stato membro ospitante non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie, che può richiedere conformemente alla presente direttiva per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.
5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o non organizzi una prova attitudinale conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al titolare di una qualifica professionale.
Lo Stato membro ospitante ha la possibilità di estendere di due settimane il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 per il rilascio automatico della tessera professionale europea. Esso spiega le ragioni della proroga e ne informa il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.
6. Le misure intraprese dallo Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
7. Le decisioni degli Stati membri d'origine e ospitante adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l'assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d'origine sono soggette a un ricorso in base al diritto interno dello Stato membro interessato.
Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Fatta salva la presunzione di innocenza, le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitante aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI con le informazioni riguardanti le azioni disciplinari o le sanzioni penali relative a un divieto o una restrizione e che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività da parte del titolare di una tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Nel compiere tale attività esse rispettano le norme sulla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (2). Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di allerta a carico degli Stati membri di cui all'articolo 56 bis.
2. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:
a) l'identità del professionista;
b) la professione interessata;
c) le informazioni riguardanti l'autorità o il tribunale nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; nonché
e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti conformemente alla direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti informano il titolare della tessera professionale europea, su richiesta di quest'ultimo, in merito al contenuto del fascicolo IMI.
4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea, o le misure compensative superate, sono incluse nel fascicolo IMI.
5. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento in quanto tale e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 7. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti, oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e gli si ricorda tale diritto ogni due anni dopo il rilascio della tessera. Qualora la domanda iniziale di tessera professionale europea sia presentata online, tale promemoria è inviato automaticamente mediante il sistema IMI.
In caso di richiesta di soppressione di un fascicolo IMI collegato a una tessera professionale europea rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante interessato rilasciano al titolare di qualifiche professionali un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.
6. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d),della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che a essa incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all'elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati @#.
7. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri ospitanti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare della stessa.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme in materia di accesso al fascicolo IMI e i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Accesso parziale
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un'attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;
b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all'intera professione regolamentata in detto Stato;
c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.
Ai fini della lettera c), l'autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l'attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d'origine.
2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.
4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.
5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all'articolo 52, paragrafo 1, l'attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d'origine una volta accordato l'accesso parziale. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.
6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.
Principio di libera prestazione di servizi
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato "Stato membro di stabilimento"), e
b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.
Esenzioni
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:
a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,
b) l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.
Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.
2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:
a) una prova della nazionalità del prestatore,
b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato, c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,
d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi,
e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;
f) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante;
g) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi è stabilito.
2 bis. La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all'attività di servizio o di esercitarla sull'intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se:
a) la professione è regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro;
b) tale regolamentazione è applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro;
c) le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e
d) lo Stato membro non può ottenere diversamente tali informazioni.
3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.
4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente informa il prestatore della sua decisione:
a) di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali;
b) previa verifica delle sue qualifiche professionali:
i) di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o
ii) di consentire la prestazione dei servizi.
Qualora vi sia una difficoltà che causi un ritardo nell'adottare la decisione di cui al secondo comma, l'autorità competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta entro un mese dalla notifica e la decisione è presa non più tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.
In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato membro ospitante è tenuto a offrire al prestatore la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma.
In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.
Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
Cooperazione amministrativa
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, ove sussistano giustificati dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente all'articolo 56. Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d'origine, anche i centri assistenza di cui all'articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.
2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Informazione ai destinatari del servizio
Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:
a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.
GU L 145 del 13.6.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004).
Ambito di applicazione
(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/505)
Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:
a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;
b) per i medici con formazione di base, i medici specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 e 49;
c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione; (1)
e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale; (1)
f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2; (1)
g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.
Lettera modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 aprile 2008 n. L 93.
Livelli di qualifica
(integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Ai fini dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:
a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) un diploma che attesta il compimento di
i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
ii) una formazione o un'istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine;
d) un diploma attestante che il titolare ha completato con successo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere espressa anche sottoforma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, il completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
[La Commissione può adeguare l'elenco di cui all'allegato II per tener conto della formazione che soddisfi i requisiti previsti al primo comma, lettera c), punto ii). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 3.] (comma soppresso)
Titoli di formazione assimilati
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
E' assimilato a un titolo di formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.
E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.
Condizioni del riconoscimento
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.
Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.
2. L'accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione.
Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;
b) attestano la preparazione del titolare all'esercizio della professione in questione.
Tuttavia, l'anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata.
3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i).
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 14, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 11, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell'articolo 11, lettera e).
Provvedimenti di compensazione
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:
a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell'attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.
2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.
Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.
Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell'Unione, essa adotta, al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, un atto di esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.
3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.
Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g). (1)
Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.
In deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:
a) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera c); o
b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettere d) o e).
Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l'esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.
5. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.
6. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 11; e
b) le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.
7. Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.
Comma modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 aprile 2008 n. L 93.
Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e soppresso dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
[1. Ai fini del presente articolo, per "piattaforme comuni" si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.
2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 3.
3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14.
4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.
5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in una misura adottata a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa di conseguenza la Commissione. La Commissione, se del caso, presenta un progetto di misura in vista della sua adozione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 3.
6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.]
Requisiti in materia di esperienza professionale
Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.
Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.
Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV
1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.
Adeguamento della lista delle attività di cui all'allegato IV
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo all'adeguamento delle liste di attività di cui all'allegato IV soggetti al riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione delle attività elencate all'allegato IV, in particolare per specificarne ulteriormente la portata e tenere debitamente conto degli ultimi sviluppi nel campo della nomenclatura per attività, a condizione che ciò non comporti alcun restringimento dell'ambito di applicazione delle attività collegate alle singole categorie o che non vi sia alcun trasferimento delle attività tra le attuali liste I, II e III dell'allegato IV.
Principio di riconoscimento automatico
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.
I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.
2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28.
La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.
3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.
4. In relazione all'operatività delle farmacie non soggette a restrizioni territoriali, gli Stati membri possono, a titolo di deroga, decidere di non ritenere validi i titoli di formazione di cui al punto 5.6.2 dell'allegato V per l'apertura al pubblico di nuove farmacie. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni.
Tale deroga non può trovare applicazione in riferimento ai farmacisti, i cui titoli siano già stati riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante per altri fini, che abbiano effettivamente esercitato in maniera legale l'attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi nello Stato membro stesso.
5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.
6. Ogni Stato membro subordina l'accesso alle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell'allegato V attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafi 6 e 7, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3.
Al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnologico generalmente riconosciuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater per aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, e all'articolo 46, paragrafo 4, in modo da riflettere l'evoluzione del diritto dell'Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.
Detti aggiornamenti non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Gli aggiornamenti rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
[7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.
La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. (1)] (paragrafo soppresso)
Comma modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 ottobre 2007, n. 271.
Procedura di notifica
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal presente capo.
Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica ai sensi del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa mediante il sistema IMI.
4. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri e a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, riguardo all'aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell'organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale.
5. Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 non sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui respinge la modifica richiesta dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell'allegato V.
Disposizioni comuni sulla formazione
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:
a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;
b) gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie procedure specifiche, assicurano, favorendo l'aggiornamento professionale continuo, la possibilità, per i professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo III del presente titolo, di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma, lettera b), entro il 18 gennaio 2016.
Diritti acquisiti
(modificato dall'allegato III al Trattato 9 dicembre 2011)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.
2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
3. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:
a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,
b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,
c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,
qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
5. Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata
a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991; e
b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991;
qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.
Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
Circostanze specifiche
(introdotto dall'allegato della Dir. 2006/100/CE)
1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalle disposizioni della presente direttiva riguardanti, rispettivamente, i medici e gli infermieri responsabili dell'assistenza generale.
2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva come medici e infermieri responsabili dell'assistenza generale.
Formazione medica di base
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.
2. La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un'università.
Per i professionisti che hanno iniziato gli studi prima del 1° gennaio 1972, il programma di formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica di livello universitario di sei mesi, effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.
3. La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
d) un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.
Formazione medica specializzata
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base.
2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.
Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.
3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.
3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle legislazioni nazionali esenzioni parziali, per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, da applicare caso per caso, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che l'esenzione accordata non superi la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione.
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.
4. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo all'adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico.
Denominazioni delle formazioni mediche specializzate
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3.
Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo all'inclusione, nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri.
Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.
2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
2 bis. Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1o gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.
3. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.
Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3.
Formazione specifica in medicina generale
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il completamento e la convalida di un programma di formazione medica di base di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale il tirocinante ha acquisito le conoscenze necessarie di medicina di base.
2. La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1° gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.
Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2006.
E' possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1° gennaio 2001.
3. La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.
La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.
Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.
La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.
4. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
5. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.
Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.
Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale
Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.
Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale
1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23.
Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.
Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008, modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/782)
1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:
a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o
b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.
2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo alle modifiche dell'elenco di cui al punto 5.2.1 dell'allegato V, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.
3. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.
Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.
4. L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali richieste ai sensi dei paragrafi 6 e 7. La formazione è impartita da insegnanti di scienze infermieristiche e da altro personale competente presso università, istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o scuole professionali o attraverso programmi di formazione professionale per infermieri.
5. L'insegnamento clinico è la parte della formazione di infermiere nella quale gli aspiranti infermieri apprendono, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a organizzare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. L'aspirante infermiere apprende, oltre che a lavorare come membro di una squadra, a dirigere una squadra e ad organizzare l'assistenza infermieristica globale, anche per quanto concerne l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno alle istituzioni sanitarie o alla collettività.
L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.
I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.
6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;
f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.
7. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:
a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;
b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);
c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);
d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.
Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.
Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.
[2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:
a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielêgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,
b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielêgniarki albo pielêgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.] (paragrafo soppresso)
3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere che:
a) sono stati rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31; e
b) sono attestati dal diploma di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:
i) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del ministro della Sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
ii) dall'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del ministro della Sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012);
allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V.
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania
(introdotto dall'allegato della Dir. 2006/100/CE, sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/505)
1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti stabilite al paragrafo 2.
2. Nel caso dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente:
a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
i) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una școală postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
ii) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003; oppure
iii) Diplomă de licență de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), punti ii) e iii), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:
Diplomă de licenţă di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione; oppure
c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:
Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014.
Validità dei diritti acquisiti prima del 3 marzo 2024
(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/505)
Gli Stati membri ospitanti garantiscono la validità del riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso a norma degli articoli da 10 a 14 della presente direttiva prima del 3 marzo 2024 per i cittadini degli Stati membri che avevano completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e non soddisfacevano i requisiti di cui:
a) all'articolo 33 bis della presente direttiva, nella versione in vigore al 1° gennaio 2007, o
b) all'articolo 33 bis della presente direttiva, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013).
Formazione di dentista di base
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008, dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/782)
1. L'ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.
2. La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all'allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo alla modifica dell'elenco di cui al punto 5.3.1 dell'allegato V al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.
Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi di istruzione secondo quanto stabilito dall'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.
3. La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.
La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
Formazione di dentista specialista
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. L'ammissione alla formazione di dentista specialista è subordinata al compimento e alla convalida di una formazione di dentista base di cui all'articolo 34 o al possesso degli attestati di cui agli articoli 23 e 37.
2. La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.
I corsi di formazione di dentista specialista a tempo pieno hanno una durata minima di tre anni e si svolgono sotto la supervisione delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione.
[La Commissione può adeguare il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 3.] (comma soppresso)
3. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2.
5. Per tenere in debita considerazione i cambiamenti apportati alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo all'inclusione, nell'allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.
Esercizio delle attività professionali di dentista
1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.2.
2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.
3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.3.2.
Diritti acquisiti, specifici dei dentisti
(modificato dall'allegato della Dir. 2006/100/CE e integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.
L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:
a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.
E' dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.
Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.
2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.
L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.2 per l'Italia;
b) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.
E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.
Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
3. In materia di riconoscimento dei titoli ufficiali di formazione di dentista, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione a norma dell'articolo 21 se i richiedenti hanno iniziato la propria formazione il o anteriormente al 18 gennaio 2016.
4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1o gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.
L'attestato conferma il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34;
b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.
Formazione di veterinario
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo alla modifica dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.
Le modifiche di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.
2. L'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.
3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;
c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;
d) adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;
e) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;
f) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente.
Diritti acquisiti, specifici ai veterinari
Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1° maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
Formazione di ostetrica
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:
a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1,
b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.
Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo alla modifica della lista di cui all'allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.
Le modifiche di cui al terzo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.
2. L'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:
a) compimento di almeno dodici anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;
b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II.
3. La formazione in ostetricia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze e le abilità seguenti:
a) conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica/o, in particolare delle scienze ostetriche, dell'ostetricia e della ginecologia;
b) conoscenza adeguata della deontologia della professione e della legislazione pertinente ai fini dell'esercizio della professione;
c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;
d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica/o è in grado in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;
e) comprensione adeguata della formazione del personale sanitario ed esperienza della collaborazione con tale personale.
Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;
b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.
2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.
Esercizio delle attività professionali di ostetrica
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.
2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività.
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;
j) praticare le cure prescritte da un medico;
k) redigere i necessari rapporti scritti.
Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche
(integrato e modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
1 bis. Per i titoli di formazione in ostetricia, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilità II.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.
[3. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.
Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:
a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,
b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom poloznej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.] (paragrafo soppresso)
4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica/o che:
a) sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche/i che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40; e
b) è sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:
i) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e al regolamento del ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
ii) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770), allo scopo di verificare che le ostetriche/i interessate/i sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche/i in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2.
(introdotto dall'allegato della Dir. 2006/100/CE)
Per quanto riguarda il titolo rumeno di ostetrica, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.
Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di titoli di ostetrica (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, ogni Stato membro riconosce detti titoli come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
(introdotto dall'allegato III al Trattato 9 dicembre 2011)
I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013:
viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).
Formazione di farmacista
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008, dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE e dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/782)
1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:
a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università;
b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.
Il programma di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo include almeno il programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater riguardo alla modifica dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico, compresa l'evoluzione della prassi farmacologica.
Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Le suddette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all'articolo 165, paragrafo 1, TFUE.
3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.
Esercizio delle attività professionali di farmacista
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2.
2. Gli Stati membri assicurano che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività sotto elencate, con l'eventuale riserva, laddove appropriata, di un'esperienza professionale complementare:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;
h) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
i) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;
j) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.
3. Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un'esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine che certifica che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.
4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.
5. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell'articolo 23.
Formazione di architetto
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. La formazione di un architetto prevede:
a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o
b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4.
2. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:
a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;
j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.
3. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.
4. Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).
Esercizio dell'attività professionale di architetto
1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.
2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.
Diritti acquisiti, specifici degli architetti
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. (1)
A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.
1 bis. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:
a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
c) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.
Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.
3. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, ogni Stato membro deve accordare ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati gli stessi effetti nel suo territorio: titolo di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da "Fachhochschulen" nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 2 e idonea all'accesso alle attività di cui all'articolo 48 in detto Stato membro con il titolo professionale di "architetto" purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.
Comma modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 aprile 2008 n. L 93.
Capo III bis
Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Quadro comune di formazione
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ai fini del presente articolo, per "quadro comune di formazione" si intende l'insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione nello Stato membro che la disciplina, uno Stato membro deve accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:
a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;
b) la professione cui si applica il quadro comune di formazione è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;
c) l'insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell'ambito di un corso di formazione professionale;
d) il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell'EQF, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (1);
e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III;
f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;
g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo al quadro di formazione comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater per stabilire un quadro di formazione comune per determinate professioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato membro è esentato dall'obbligo di introdurre un quadro di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;
b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione professionale;
c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell'ambiente.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:
a) le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune; o
b) ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l'elenco delle qualifiche e dei titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune adottato a norma del paragrafo 4.
7. Il presente articolo si applica alle specializzazioni di una professione, purché esse riguardino attività professionali il cui accesso ed esercizio è regolamentato negli Stati membri, ove la professione sia già soggetta a riconoscimento automatico ai sensi del capo III del titolo III, ma non la specializzazione di cui trattasi.
GU C 111 del 6.5.2008.
Prove di formazione comuni
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ai fini del presente articolo, per "prova di formazione comune" si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.
2. Ogni prova di formazione comune deve rispettare le seguenti condizioni:
a) consentire la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;
b) la professione alla quale si applica la prova di formazione comune è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;
c) la prova di formazione comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;
d) la prova di formazione comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla prova stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo alla prova professionale comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater per fissare i contenuti di una prova professionale comune e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.
5. Uno Stato membro è esentato dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;
b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel proprio territorio;
c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:
a) la capacità disponibile per organizzare dette prove; o
b) ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni a norma del paragrafo 4, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni negli Stati membri.
Documentazione e formalità
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.
I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.
Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.
2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.
3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:
a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;
b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e
c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.
3 bis. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio di una delle sue attività professionali.
3 ter. Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l'IMI.
4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.
Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.
2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.
3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.
Uso del titolo professionale
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.
2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.
Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,
3. Uno Stato membro non può riservare l'impiego di un titolo professionale ai possessori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l'associazione o l'organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
Conoscenza delle lingue
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.
2. Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un'autorità competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.
I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi.
4. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali controlli.
Uso del titolo di studio
Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.
Affiliazione a un regime assicurativo
Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.
Riconoscimento del tirocinio professionale
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Se l'accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero.
2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.
TITOLO V
Cooperazione amministrativa e responsabilità nei confronti dei cittadini con riguardo all'attuazione
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Autorità competenti
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.
2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI.
3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
4. Ogni Stato membro designa un coordinatore per le attività delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
I coordinatori hanno i seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva;
b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comuni;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale negli Stati membri;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 14.
Ai fini dello svolgimento del compito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, i coordinatori possono sollecitare l'aiuto dei centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter.
Meccanismo di allerta
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri circa un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:
a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;
b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;
c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;
e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;
f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;
g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;
h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;
i) possessori dei certificati di cui all'allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;
j) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 e 43 bis;
k) altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;
l) professionisti che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro.
2. Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un'allerta con il sistema IMI entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale al professionista in oggetto. Tali informazioni riguardano:
a) l'identità del professionista;
b) la professione in questione;
c) le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;
d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto; nonché
e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.
3. Le autorità competenti di uno Stato membro interessato informano, entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta con il sistema IMI, circa l'identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi della presente direttiva e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.
4. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.
5. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce l'informazione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuta a fornire la data di scadenza, così come ogni successiva modifica a tale data.
6. Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all'invio, di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.
7. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta. Tali atti di esecuzione includono disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle allerte, e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Accesso centralizzato online alle informazioni
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso i punti di contatto unici, di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), e regolarmente aggiornate:
a) elenco di tutte le professioni regolamentate nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter;
b) elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, il funzionamento di detta tessera, compresi tutti i diritti a carico dei professionisti, e le autorità competenti per il rilascio;
c) elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica l'articolo 7, paragrafo 4, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;
d) elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii);
e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 50, 51 e 53 per le professioni regolamentate nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare alle autorità competenti;
f) modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.
3. Gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.
4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.
5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.
GU L 376 del 27.12.2006.
Procedure per via elettronica
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Gli Stati membri assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla presente direttiva possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Ciò non impedisce alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.
2. Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale.
3. Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente un quadro comunitario per le firme elettroniche @#, per l'espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante i punti di contatto unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno @# e a prevedere strumenti tecnici per l'elaborazione dei documenti con le firme elettroniche avanzate in formati definiti nella decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno @#.
4. Tutte le procedure sono eseguite a norma dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all'articolo 7, paragrafo 4 e all'articolo 51 della presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente alla pertinente autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.
Centri di assistenza
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il 18 gennaio 2016, un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.
2. I centri di assistenza degli Stati membri ospitanti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro d'origine nonché con le autorità competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.
3. Tutte le autorità competenti dello Stato membro d'origine o ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
4. Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest'ultima sull'esito delle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.
Esercizio della delega
(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 21 bis, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 35, paragrafi 4 e 5, all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 49 bis, paragrafo 4 e all'articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 21 bis, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 35, paragrafi 4 e 5, all'articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 49 bis, paragrafo 4 e all'articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'articolo 26, secondo comma, dell'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell'articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008 e dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Trasparenza
(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Le eventuali modifiche apportate a tali elenchi sono notificate senza indebito indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.
2. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l'inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.
3. Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all'articolo come "requisiti", sono compatibili con i seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
4. Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un'associazione o un'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali organizzazioni o associazioni.
5. Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall'adozione della misura.
6. Entro il 18 gennaio 2016 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.
7. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 6 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo di sei mesi, la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati.
8. La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (1), che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.
9. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, la Commissione presenta, entro il 18 gennaio 2017, le proprie conclusioni definitive al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative.
GU L 79 del 20.3.2007.
Relazioni
(integrato e modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.
A partire dal 18 gennaio 2016 la rilevazione statistica delle decisioni prese di cui al primo comma deve contenere informazioni dettagliate sul numero e la tipologia delle decisioni adottate conformemente alla presente direttiva, comprese le tipologie di decisioni in materia di accesso parziale avviate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 4 septies, e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.
2. Entro il 18 gennaio 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
La prima relazione verte in particolare sui nuovi elementi introdotti nella presente direttiva e prenderà in considerazione in particolare i seguenti temi:
a) il funzionamento della tessera professionale europea;
b) la modernizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per le professioni di cui al capo III del titolo III, tra cui l'elenco delle competenze di cui all'articolo 31, paragrafo 7;
c) il funzionamento dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni;
d) i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rumene per i titolari di titolo di formazione di cui all'articolo 33 bis, nonché per i titolari di un titolo di formazione di livello post-secondario, al fine di valutare la necessità di rivedere le attuali disposizioni che disciplinano il regime dei diritti acquisiti applicabili al titolo di formazione rumeno d'infermiere responsabile dell'assistenza generale.
Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione.
Clausola di deroga
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.
Eventualmente la Commissione adotta un atto di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.
Abrogazione
Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
C. CLARKE
ALLEGATO I
Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2
IRLANDA [1]
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]
3. The Association of Certified Accountants [2]
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
REGNO UNITO
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
[1] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
[2] Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.
ALLEGATO II
(integrato e modificato dall'allegato della Dir. 2006/100/CE, modificato e integrato dall'allegato del Reg. (CE) 1430/2007, modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 755/2008, dall'allegato del Reg. (CE) n. 279/2009, integrato dall'allegato del Reg. (UE) n. 213/2011 e soppresso dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
[Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii)
1. Settore paramedico e sociopedagogico
I seguenti corsi di formazione:
in Germania:
- infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a) ["Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)"],
- esperto(a) di cinesiterapia ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"] [1],
- ergoterapeuta ("Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"),
- ortofonista ("Logopäde/Logopädin"),
- ortottico(a) ["Orthoptist(in)"],
- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],
- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"],
- assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)"],
- assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],
- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"],
- assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)"],
- dietista ["Diätassistent(in)"],
- tecnico farmaceutico ("Pharmazieingenieur"), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),
[- infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"]] (trattino soppresso) (1)
- logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"]
- infermiere(a) geriatrico(a) ("Altenpflegerin und Altenpfleger"),
qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
- almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
- almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
- almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto. (2)
nella Repubblica ceca:
- assistente sanitario ["Zdravotnický asistent"],
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di "maturitní zkouska".
- assistente nutrizionista ("Nutrièní asistent"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di "maturitní zkouska".
in Italia:
- odontotecnico
- ottico
qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
- almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
- almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
- almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto. (2)
a Cipro:
- odontotecnico ("odontotecnithz"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.
- ottico ("tecnikoz optikoz"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.
in Lettonia:
- infermiere odontoiatrico ("zobarstniecibas masa"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.
- assistente tecnico biomedico di laboratorio ("biomedicinas laborants"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.
- odontotecnico ("zobu tehnikis"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.
- assistente fisioterapista ("fizioterapeita asistents"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.
in Lussemburgo:
- assistente tecnico medico in radiologia ["assistant(e) technique médical(e) en radiologie")
- assistente tecnico medico di laboratorio ["assistant(e) technique médical(e) de laboratoire"]
- infermiere(a) psichiatrico(a) ("infirmier/ière psychiatrique")
- assistente tecnico medico in chirurgia ["assistant(e) technique médical(e) en chirurgie"]
- infermiere(a) in pediatria ["infirmier(ère) en pédiatrie"],
- infermiere(a) in anestesia e rianimazione ["infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation"],
- massaggiatore ("masseur"),
- educatore (educatrice) ("éducateur/trice")
qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
- almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, conclusi con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
- almeno due anni e mezzo in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
- almeno due anni in una scuola specializzata, conclusi con un esame e completati da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto. (2)
nei Paesi Bassi:
- assistente veterinario ("dierenartsassistent")
qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime "MBO") o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame. (3)
in Austria:
- formazione di base specifica in puericultura ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege")
ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l'ottenimento del diploma;
- formazione di base specifica in assistenza psichiatrica ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege")
ciclo di studi e di formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l'ottenimento del diploma;
- ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker")
- podologo ("Fußpfleger")
- tecnico audioprotesista ("Hörgeräteakustiker")
- rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.
- massaggiatore ("Masseur")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.
- maestro/a di scuola materna ("Kindergärtner/in")
- educatore ("Erzieher")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.
- formazione specialistica in puericultura (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
- formazione specialistica in assistenza infermieristica psichiatrica (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege),
- formazione specialistica in cure intensive (Sonderausbildung in der Intensivpflege),
- formazione specialistica in cure intensive pediatriche (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),
- formazione specialistica in assistenza all'anestesia (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),
- formazione specialistica in assistenza infermieristica in emodialisi, (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),
- formazione specialistica in assistenza infermieristica in sala operatoria (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),
- formazione specialistica in igiene ospedaliera (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),
- formazione specialistica alla didattica nel settore dell'assistenza sanitaria e infermieristica (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),
- formazione specialistica alla dirigenza nel settore dell'assistenza sanitaria e infermieristica (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),
ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva minima di tredici anni e sei mesi-quattordici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale, seguiti da tre anni di formazione di base in un istituto pubblico superiore di assistenza sanitaria e infermieristica e da sei a dodici mesi di formazione specialistica in un'area specifica, o nel campo della didattica o della dirigenza.
in Slovacchia:
- insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d'arte di base ("uèitel' v taneènom odbore na základných umeleckých skolách"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.
- educatore presso istituti d'istruzione speciale e centri di assistenza sociale ("vychovávatel' v speciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych sluzieb"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.
- odontotecnico (zubný technik),
ciclo di studi e di formazione avente una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8 o 9 anni di istruzione elementare, 4 anni di scuola secondaria seguita da 2 anni di insegnamento post-secondario in un istituto secondario di assistenza sanitaria, coronati da un esame di maturità a carattere teorico-pratico (maturitné vysvedčenie).
2. Settore dei mastri artigiani ("Mester"/"Meister"/"Maître") che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva
I seguenti corsi di formazione:
[in Danimarca:
- ottico ("optometrist")
il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester";
- ortopedico, meccanico ortopedico ("ortopædimekaniker")
il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester".
- calzolaio ortopedico ("ortopædiskomager")
il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester"] (voce soppressa). (4)
in Germania:
- ottico ("Augenoptiker")
- odontotecnico ("Zahntechniker")
- tecnico ortopedico ("Orthopädietechniker"),
[- audioprotesista ("Hörgeräte-Akustiker")] (trattino soppresso) (1)
- meccanico ortopedico ("Orthopädiemechaniker")
- calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher")
in Lussemburgo:
- ottico ("opticien")
- odontotecnico ("mécanicien dentaire")
- audioprotesista ("audioprothésiste")
- meccanico ortopedico ("mécanicien orthopédiste/bandagiste")
- calzolaio ortopedico ("orthopédiste-cordonnier")
il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.
in Austria:
- ortopedico bendaggi ("Bandagist")
- bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger")
- ottico ("Optiker")
- calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher")
- tecnico ortopedico ("Orthopädietechniker")
- odontotecnico ("Zahntechniker")
- giardiniere ("Gärtner")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister";
corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:
- perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft")
- perito in economia domestica rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft")
- perito orticoltore ("Meister im Gartenbau")
- perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau")
- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung")
- perito in vitivinicoltura ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft")
- perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft")
- perito in tecniche dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft")
- perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft")
- perito in tecniche dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft")
- perito in apicoltura ("Meister in der Bienenwirtschaft")
- perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft")
- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft")
- perito in magazzinaggio agricolo ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell'azienda e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".
in Polonia:
- insegnante di formazione professionale pratica ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"), che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:
i) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure
ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure
iii) 8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d'arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.
in Slovacchia:
- maestro di formazione professionale ("majster odbornej výchovy"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1° settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.
2 bis. Mastri artigiani ("Meister"/"Maître") (formazione scolastica e professionale che dà luogo all'acquisizione del titolo di mastro artigiano) nelle seguenti professioni:
in Germania:
- operaio dell'industria metallurgica ("Metallbauer"),
- meccanico in strumenti di chirurgia ("Chirurgiemechaniker"),
- carrozziere e costruttore di veicoli ("Karosserie- und Fahrzeugbauer"),
- meccanico automobilistico ("Kraftfahrzeugtechniker"),
- meccanico di biciclette e motocicli ("Zweiradmechaniker"),
- operaio nel settore degli impianti frigoriferi ("Kälteanlagenbauer"),
- tecnico informatico ("Informationstechniker"),
- meccanico agricolo ("Landmaschinenmechaniker"),
- armiere ("Büchsenmacher"),
- lamierista ("Klempner"),
- installatore-fumista ("Installateur und Heizungsbauer",)
- elettrotecnico ("Elektrotechniker"),
- costruttore di macchinari elettrici ("Elektromaschinenbauer"),
- operaio navale ("Boots- und Schiffbauer"),
- muratore e operaio addetto alle casseforme ("Maurer und Betonbauer"),
- costruttore e installatore di stufe e impianti di riscaldamento ad aria calda ("Ofen- und Luftheizungsbauer"),
- carpentiere ("Zimmerer"),
- conciatetti ("Dachdecker"),
- costruttore di strade ("Straßenbauer"),
- specialista in isolamento termico e acustico ("Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer"),
- scavatore di pozzi ("Brunnenbauer"),
- scalpellino e scultore in pietra ("Steinmetz und Steinbildhauer"),
- stuccatore ("Stuckateur"),
- pittore e laccatore ("Maler und Lackierer"),
- ponteggiatore ("Gerüstbauer"),
- spazzacamino ("Schornsteinfeger"),
- meccanico di precisione ("Feinwerkmechaniker"),
- falegname ("Tischler"),
- cordaio ("Seiler"),
- panettiere ("Bäcker"),
- pasticciere ("Konditor"),
- macellaio ("Fleischer"),
- parrucchiere ("Frisör"),
- vetraio ("Glaser"),
- soffiatore del vetro e costruttore di apparecchi in vetro ("Glasbläser und Glasapparatebauer"),
- vulcanizzatore e riparatore di pneumatici ("Vulkaniseur und Reifenmechaniker");
in Lussemburgo:
- panettiere-pasticciere ("boulanger-pâtissier"),
- pasticciere-cioccolatiere-confettiere-gelataio ("pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier"),
- macellaio-salumiere ("boucher-charcutier"),
- macellaio-salumiere equino ("boucher-charcutier-chevalin"),
- rosticciere/fornitore di cibi pronti ("traiteur"),
- mugnaio ("meunier"),
- sarto couturier ("tailleur-couturier"),
- modista cappellaio ("modiste-chapelier"),
- pellicciaio ("fourreur"),
- stivalaio-calzolaio ("bottier-cordonnier"),
- orologiaio ("horloger"),
- gioielliere-orefice ("bijoutier-orfèvre"),
- parrucchiere ("coiffeur"),
- estetista ("esthéticien"),
- meccanico in meccanica generale ("mécanicien en mécanique générale"),
- installatore di ascensori, montacarichi, scale mobili e materiale di manutenzione ("installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention"),
- armaiolo ("armurier"),
- fabbro ("forgeron"),
- meccanico di macchine e di materiali industriali e della costruzione ("mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction"),
- meccanico elettronico di auto e di moto ("mécanicien-électronicien d'autos et de motos"),
- costruttore riparatore di carrozzerie ("constructeur réparateur de carosseries"),
- riparatore-pittore di veicoli automotori ("débosseleur-peintre de véhicules automoteurs"),
- bobinatore ("bobineur"),
- tecnico elettronico di installazioni e apparecchi audiovisivi ("électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels"),
- costruttore riparatore di reti di teledistribuzione ("constructeur réparateur de réseaux de télédistribution"),
- tecnico elettronico in burotica e informatica ("électronicien en bureautique et en informatique"),
- meccanico di macchine e materiali agricoli e viticoli ("mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles"),
- calderaio ("chaudronnier"),
- galvanostegista ("galvaniseur"),
- esperto in automobili ("expert en automobiles"),
- imprenditore di costruzione ("entrepreneur de construction"),
- imprenditore di rete viaria e di pavimentazione ("entrepreneur de voirie et de pavage"),
- specialista di rivestimenti ("confectionneur de chapes"),
- imprenditore di isolamenti termici, acustici e a tenuta stagna ("entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité"),
- installatore di riscaldamento-sanitari ("installateur de chauffage-sanitaire"),
- installatore frigorista ("installateur frigoriste"),
- elettricista ("électricien"),
- installatore di insegne luminose ("installateur d'enseignes lumineuses"),
- tecnico elettronico in comunicazione e informatica ("électronicien en communication et en informatique"),
- installatore di sistemi di allarme e di sicurezza ("installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité"),
- falegname ebanista ("menuisier-ébéniste"),
- parchettista ("parqueteur"),
- posatore di elementi prefabbricati ("poseur d'éléments préfabriqués"),
- costruttore-posatore di imposte, gelosie, tettoie e tapparelle ("fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store"),
- imprenditore di costruzioni metalliche ("entrepreneur de constructions métalliques"),
- costruttore di forni ("constructeur de fours"),
- conciatetti-lattoniere ("couvreur-ferblantier"),
- carpentiere ("charpentier"),
- marmista-scalpellino ("marbrier-tailleur de pierres"),
- piastrellista ("carreleur"),
- stuccatore di soffitti-operaio specialista in facciate ("plafonneur-façadier"),
- pittore-decoratore ("peintre-décorateur"),
- vetraio-specchiaio ("vitrier-miroitier"),
- tappezziere-decoratore ("tapissier-décorateur"),
- costruttore-posatore di caminetti e di stufe in maiolica ("constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence"),
- tipografo ("imprimeur"),
- operatore di media ("opérateur média"),
- serigrafo ("sérigraphè),
- rilegatore ("relieur"),
- meccanico di materiale medico-chirurgico ("mécanicien de matériel médico-chirurgical"),
- istruttore di guida ("instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs"),
- costruttore-posatore di rivestimenti e coperture metalliche ("fabricant poseur de bardages et toitures métalliques"),
- fotografo ("photographe"),
- costruttore-riparatore di strumenti musicali ("fabricant réparateur d'instruments de musique"),
- istruttore di nuoto ("instructeur de natation");
in Austria:
- capomastro per quanto concerne i lavori da eseguire ("Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten"),
- panettiere ("Bäcker"),
- fontaniere ("Brunnenmeister"),
- conciatetti ("Dachdecker"),
- elettrotecnico ("Elektrotechniker"),
- macellaio ("Fleischer"),
- parrucchiere e parruccaio (stilista) ["Friseur und Perückenmacher (Stylist)"],
- tecnica delle installazioni sanitarie e di gas ("Gas- und Sanitärtechnik"),
- vetraio ("Glaser"),
- posatore di rivestimenti in vetro e lucidatore di vetro piatto ("Glasbeleger und Flachglasschleifer"),
- soffiatore del vetro e produttore di strumenti in vetro ("Glasbläser und Glasapparatebauer"),
- lucidatore e profilatore di vetro soffiato (attività artigianali collegate) ["Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)"],
- stufaio ("Hafner"),
- tecnico di riscaldamento ("Heizungstechnik"),
- tecnico di ventilazione (attività artigianali collegate) ["Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)"],
- tecnica della refrigerazione e del condizionamento dell'aria ("Kälte- und Klimatechnik"),
- elettronica della comunicazione ("Kommunikationselektronik"),
- pasticciere, compresi i produttori di panpepato, frutta candita, gelati e cioccolato ["Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung"],
- tecnico automobilistico ("Kraftfahrzeugtechnik"),
- carrozziere, compreso lamierista e pittore di carrozzeria (attività artigianali collegate) ["Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)"],
- trasformazione di materie plastiche ("Kunststoffverarbeitung"),
- pittore e imbianchino ("Maler und Anstreicher"),
- laccatore ("Lackierer"),
- doratore e stuccatore ("Vergolder und Staffierer"),
- produzione di targhe e insegne (attività artigianali collegate) ["Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)"],
- meccatronico nel settore della costruzione di macchine elettriche e dell'automazione ("Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung"),
- meccatronico in elettronica ("Mechatroniker f. Elektronik"),
- burotica e sistemi informatici ("Büro- und EDV-Systemtechnik"),
- meccatronico in tecniche delle macchine e tecniche di fabbricazione ("Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik"),
- meccatronico in attrezzature mediche (attività artigianali collegate) ["Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)"],
- tecnica delle superfici ("Oberflächentechnik"),
- design dei metalli (attività artigianali collegate) ["Metalldesign (verbundenes Handwerk)"],
- fabbro specializzato in serrature ("Schlosser"),
- fabbro ("Schmied"),
- tecnico delle macchine agricole ("Landmaschinentechnik"),
- stagnaio ("Spengler"),
- calderaio (attività artigianali collegate) ["Kupferschmied (verbundenes Handwerk)"],
- mastro marmista, compresa la produzione di pietre artificiali e di terrazzo ("Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher"),
- stuccatore e intonacatore ("Stukkateur und Trockenausbauer"),
- falegname ("Tischler"),
- modellista ("Modellbauer"),
- bottaio ("Binder"),
- tornitore ("Drechsler"),
- costruttore di barche ("Bootsbauer"),
- scultore (attività artigianali collegate) ["Bildhauer (verbundenes Handwerk)"],
- vulcanizzatore ("Vulkaniseur"),
- armaiolo (compreso il commercio delle armi) ["Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels"],
- isolamento termico, acustico e antincendio ("Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer"),
- mastro carpentiere per quanto concerne i lavori da eseguire ("Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten"), ciclo di studi e di formazione che ha una durata totale di almeno tredici anni, di cui almeno tre di formazione in un quadro strutturato, in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, sancita da un esame nonché una formazione teorica e pratica di mastro artigiano di almeno un anno. Il superamento dell'esame di mastro artigiano conferisce il diritto di esercitare la professione in qualità di lavoratore autonomo, di formare apprendisti e di fregiarsi del titolo di mastro ("Meister/Maître").
3. Settore marittimo
a) Navigazione marittima
I seguenti corsi di formazione:
in Lettonia:
- ufficiale ingegnere elettronico di nave ("Kugu elektromehanikis"),
- operatore di macchine frigorifere ("kuģa saldesanas iekartu masinists");
nei Paesi Bassi:
- funzionario VTS ("VTS-functionaris");
qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:
- in Lettonia:
i) ufficiale ingegnere elettronico di nave ("kuģu elektromehāniķis"),
1. Età: 18 anni compiuti.
2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal ministero dei Trasporti.
ii) Operatore di macchine frigorifere ("kuga saldesanas iekartu masinists"),
1. Età: 18 anni compiuti.
2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal ministero dei Trasporti.
- nei Paesi Bassi:
Una formazione della durata complessiva di almeno 15 anni, di cui almeno 3 di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno 12 settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame.
b) Pesca marittima
I seguenti corsi di formazione:
in Germania:
- comandante "BG"/pesca ("Kapitän BG/Fischerei"),
- comandante "BLK"/pesca ("Kapitän BLK/Fischerei"),
- ufficiale di coperta "BGW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),
- ufficiale di coperta "BK"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei");
nei Paesi Bassi:
- pilota di nave, meccanico, di V ("stuurman werktuigkundige V"),
- meccanico di IV di nave da pesca ("werktuigkundige IV visvaart"),
- pilota di IV di nave da pesca ("stuurman IV visvaart"),
- pilota di nave, meccanico, di VI ("stuurman werktuigkundige VI");
che sono formazioni:
- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;
- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;
e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).
4. Settore tecnico
I seguenti corsi di formazione:
nella Repubblica ceca:
- tecnico autorizzato, edile autorizzato ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),
ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il "maturitní zkouska" (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell'ambito dell'edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull'edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].
- conducente di veicolo ferroviario ("fyzická osoba øídící drá~ní vozidlo")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il "maturitní zkouska", e completato con l'esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.
- tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria ("drázní revizní technik"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal "maturitní zkouska".
- istruttore di guida su strada ("uèitel autoskoly"),
età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal "maturitní zkouska".
- tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli ("kontrolní technik STK")
età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal "maturitní zkouska". A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l'assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.
- meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli ("mechanik mìøení emisí"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il "maturitní zkouska". I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per "meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli", della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.
- conduttore di nave classe I ("kapitán I. tøídy")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il "maturitní zkouska" e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.
- restauratore di monumenti che sono opere d'arte o artigianato d'arte ("restaurátor památek, které jsou díly umìleckých øemesel"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal "maturitní zkouska", oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l'esame di apprendistato finale.
- restauratore di opere d'arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale ("restaurátor dìl výtvarných umìní, která nejsou památkami a jsou ulo~ena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních pøedmìtù kulturní hodnoty"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal "maturitní zkouska".
- responsabile della gestione dei rifiuti ("odpadový hospodáø"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il "maturitní zkouska", e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.
- responsabile della tecnologia esplosiva ("technický vedoucí odstøelù")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il "maturitní zkouska",
seguito da:
2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest'ultimo, sei mesi come allievo fochino;
corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l'autorità mineraria distrettuale competente.
esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.
corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l'autorità mineraria ceca.
in Italia:
- geometra,
- perito agrario,
che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati
i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,
ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni, seguito dall'esame di Stato;.
in Lettonia:
- assistente macchinista di locomotore ("vilces lidzekla vaditaja (masinista) paligs"),
Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l'esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un'autorità competente;
nei Paesi Bassi:
- ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"),
- odontotecnico ("tandprotheticus"),
che sono cicli di studi e di formazione professionale
i) nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;
ii) nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;
in Austria:
- guardia forestale ("Förster"),
- consulente tecnico ("Technisches Büro"),
- intermediario lavoro ad interim ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"),
- agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"),
- consulente finanziario ("Vermögensberater"),
- investigatore privato ("Berufsdetektiv"),
- agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"),
- agente immobiliare ("Immobilienmakler"),
- amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"),
- fiduciario immobiliare ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"),
- agente per il recupero di crediti ("Inkassobüro/Inkassoinstitut"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;
- consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten")
ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;
- perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"),
- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"),
ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").
- contabile commerciale ("Gewerblicher Buchhalter") a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria ("Gewerbeordnung 1994"),
- contabile indipendente ("Selbständiger Buchhalter") a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica ("Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999"),
in Polonia:
- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di base ("Diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badañ"),
con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.
- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto ("Diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne pojazdu w okrêgowej stacji kontroli pojazdów"),
con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina 51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.
- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli ("Diagnosta wykonujacy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),
i) con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure
ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un'officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.
La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell'ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).
- controllore del traffico ferroviario ("Dyżurny ruchu"),
i) ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità;
ii) ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni più il superamento dell'esame di idoneità; o
iii) ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 29 giorni, più un tirocinio professionale di 5 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità; o
iv) ciclo di formazione che comprende 6 anni di istruzione elementare, 3 anni di scuola secondaria di primo grado e 3 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 29 giorni, più un tirocinio professionale di 5 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità.
- capotreno ("kierownik pociągu"),
i) ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di capotreno della durata di 22 giorni, più un tirocinio professionale di 3 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità; o
ii) ciclo di formazione che comprende 6 anni di istruzione elementare, 3 anni di scuola secondaria di primo grado e 3 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di capotreno della durata di 22 giorni, più un tirocinio professionale di 3 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità.
- tecnico della navigazione interna ("mechanik statkowy żeglugi śródlądowej"),
i) ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale di secondo grado con specializzazione in tecniche della navigazione interna, nonché una pratica professionale della durata di 24 mesi, di cui almeno 18 mesi trascorsi a utilizzare sistemi a propulsione meccanica e ausiliari su imbarcazioni per la navigazione interna e 6 mesi che possono includere esperienza nella riparazione di motori a combustione nei cantieri navali o in gruppi di assistenza tecnica e superamento dell'esame di idoneità; o
ii) ciclo di formazione che rappresenta 6 anni di istruzione elementare, 3 anni di scuola secondaria di primo grado, 4 anni di formazione professionale di secondo grado con specializzazione in tecniche della navigazione interna, nonché una pratica professionale della durata di 24 mesi, di cui almeno 18 mesi trascorsi a utilizzare sistemi a propulsione meccanica e ausiliari su imbarcazioni per la navigazione interna e 6 mesi che possono includere esperienza nella riparazione di motori a combustione nei cantieri navali o in gruppi di assistenza tecnica e superamento dell'esame di idoneità.
5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications" o in quanto "Scottish Vocational Qualifications"
- infermiere veterinario registrato ("listed veterinary nurse"),
- ingegnere elettrotecnico minerario ("mine electrical engineer"),
- ingegnere meccanico minerario ("mine mechanical engineer"),
- odontoterapeuta ("dental therapist"),
- odontoigienista ("dental hygienist"),
- ottico diplomato ("dispensing optician"),
- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza ("mine deputy"),
- curatore fallimentare ("insolvency practitioner"),
- notaio abilitato ("licensed conveyancer"),
- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted"),
- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted"),
- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("third mate - freight/passenger ships unrestricted"),
- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted"),
- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area"),
- tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti ("certified technically competent person in waste management"),
che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National Vocational Qualifications" (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto "Scottish Vocational Qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National Framework of Vocational Qualifications" del Regno Unito.
Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.
[1] A partire dal 1° giugno 1994, il titolo professionale di "Krankengymnast(in)" è sostituito da quello di "Physiotherapeut(in)". Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di "Krankengymnast(in)".]
Trattino soppresso dall'allegato del Reg. (CE) 1430/2007.
Testo inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 ottobre 2007, n. 271.
Comma modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 ottobre 2007, n. 271.
Voce soppressa dall'allegato del Reg. (CE) n. 279/2009.
ALLEGATO III
(modificato e integrato dall'allegato del Reg. (CE) 1430/2007 e soppresso dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
[Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma
Nel Regno Unito:
I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National Vocational Qualifications" (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto "Scottish Vocational Qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National Framework of Vocational Qualifications" del Regno Unito.
Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.
In Germania:
I seguenti corsi di formazione:
- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technischer(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ("kaufmännischer(e) Assistent(in)"), alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e comprendono:
i) almeno tre anni [1] di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
iii) almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.
- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ["Techniker(in)"], periti di economia aziendale ("Betriebswirte( in)"), progettisti ("Gestalter(in)") e assistenti familiari ("Familienpfleger(in)") sanciti da un diploma statale ("staatlich geprüft"), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.
- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1.000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).
Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.
Nei Paesi Bassi:
i corsi di formazione regolamentati che corrispondono al livello di qualifica 3 o 4 del registro centrale nazionale delle formazioni professionali istituito dalla legge sull'istruzione e l'insegnamento professionale o corsi di formazione più vecchi il cui livello è assimilato a questi livelli di qualifica.
I livelli 3 e 4 della struttura di qualifica corrispondono alle descrizioni seguenti:
- livello 3: responsabilità dell'applicazione e della combinazione di procedure standardizzate. Combinazione o concezione di procedure in funzione delle attività di organizzazione o di preparazione del lavoro. Attitudine a giustificare queste attività presso i colleghi (senza legame gerarchico). Responsabilità gerarchica del controllo e dell'accompagnamento dell'applicazione tramite altre procedure standardizzate o automatizzate di routine. Si tratta per lo più di competenze e conoscenze professionali,
- livello 4: responsabilità dell'esecuzione dei compiti assegnati, nonché della combinazione o concezione di nuove procedure. Attitudine a giustificare queste attività presso i colleghi (senza legame gerarchico). Responsabilità gerarchica esplicita per quanto riguarda la pianificazione e/o l'amministrazione e/o l'organizzazione e/o lo sviluppo dell'insieme del ciclo di produzione. Si tratta di competenze e conoscenze specializzate e/o non inerenti alla professione.
I due livelli corrispondono a cicli di studi regolamentati di una durata totale di almeno 15 anni che presuppongono il completamento di otto anni di insegnamento di base seguiti da quattro anni di insegnamento professionale preparatorio medio ("VMBO"), ai quali si aggiungono almeno tre anni di formazione di livello 3 o 4 in un istituto di insegnamento medio professionale (MBO), sanzionata da un esame. [La durata della formazione professionale media può essere ridotta da tre a due anni se l'interessato dispone di una qualifica che dà accesso all'università (14 anni di formazione preliminare) o all'insegnamento professionale superiore (13 anni di formazione preliminare)].
Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato;
In Austria:
- I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Höhere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschlieâlich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.
- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).
Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.
______________________
[1] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università ("Abitur"), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle "Fachhochschulen" (la "Fachhochschulreife"), ossia dodici anni di formazione preliminare.]
ALLEGATO IV
Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19
Lista I
Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE
1 Direttiva 64/427/CEE
(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)
Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)
Classe |
23 |
Industria tessile |
232 |
Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero |
|
233 |
Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero |
|
234 |
Trasformazione di fibre tessili con sistema serico |
|
235 |
Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa |
|
236 |
Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami |
|
237 |
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze |
|
238 |
Finissaggio dei tessili |
|
239 |
Altre industrie tessili |
|
Classe |
24 |
Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa |
241 |
Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno) |
|
242 |
Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione |
|
243 |
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce) |
|
244 |
Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento |
|
244 |
Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo |
|
Classe |
25 |
Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno) |
251 |
Taglio e preparazione industriale del legno |
|
252 |
Fabbricazione di articoli semifiniti in legno |
|
253 |
Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie) |
|
254 |
Fabbricazione di imballaggi in legno |
|
255 |
Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi) |
|
259 |
Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli |
|
Classe |
26 |
260 Industrie del mobile in legno |
Classe |
27 |
Industrie della carta e della sua trasformazione |
271 |
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone |
|
272 |
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta |
|
Classe |
28 |
280 Stampa, edizioni e industrie collegate |
Classe |
29 |
Industria del cuoio e delle pelli |
291 |
Concia del cuoio e delle pelli |
|
292 |
Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle |
|
Ex classe |
30 |
Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei |
301 |
Trasformazione della gomma e dell'amianto |
|
302 |
Trasformazione delle materie plastiche |
|
303 |
Produzione di fibre artificiali e sintetiche |
|
Ex classe |
31 |
Industria chimica |
311 |
Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi |
|
312 |
Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312) |
|
313 |
Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)] |
|
Classe |
32 |
320 Lavorazione del petrolio |
Classe |
33 |
Industria dei prodotti minerali non metallici |
331 |
Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio |
|
332 |
Industria del vetro |
|
333 |
Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari |
|
334 |
Fabbricazione di cemento, calce e gesso |
|
335 |
Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso |
|
339 |
Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici |
|
Classe |
34 |
Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi |
341 |
Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate) |
|
342 |
Fabbricazione di tubi d'acciaio |
|
343 |
Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo |
|
344 |
Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi |
|
345 |
Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi |
|
Classe |
35 |
Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto) |
351 |
Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi |
|
352 |
Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli |
|
353 |
Costruzioni metalliche |
|
354 |
Costruzione di caldaie e serbatoi |
|
355 |
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso) |
|
359 |
Attività ausiliarie delle industrie meccaniche |
|
Classe |
36 |
Costruzione di macchine non elettriche |
361 |
Costruzione di macchine e trattori agricoli |
|
362 |
Costruzione di macchine per ufficio |
|
363 |
Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine |
|
364 |
Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire |
|
365 |
Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini |
|
366 |
Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto |
|
367 |
Fabbricazione di organi di trasmissione |
|
368 |
Costruzione di altri macchinari specifici |
|
369 |
Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici |
|
Classe |
37 |
Costruzione di macchine e materiale elettrico |
371 |
Fabbricazione di fili e cavi elettrici |
|
372 |
Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti |
|
373 |
Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria |
|
374 |
Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali |
|
375 |
Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici |
|
376 |
Costruzione di apparecchi elettrodomestici |
|
377 |
Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione |
|
378 |
Produzione di pile ed accumulatori |
|
379 |
Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche) |
|
Ex classe |
38 |
Costruzione di materiale da trasporto |
383 |
Costruzione di automezzi e loro parti staccate |
|
384 |
Riparazione di automezzi, cicli, motocicli |
|
385 |
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate |
|
389 |
Costruzione di materiale da trasporto n.c.a. |
|
Classe |
39 |
Industrie manifatturiere diverse |
391 |
Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo |
|
392 |
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse) |
|
393 |
Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche |
|
394 |
Fabbricazione e riparazione di orologi |
|
395 |
Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose |
|
396 |
Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali |
|
397 |
Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi |
|
399 |
Industrie manifatturiere diverse |
|
Classe |
40 |
Edilizia e genio civile |
400 |
Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione |
|
401 |
Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri) |
|
402 |
Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc. |
|
403 |
Installazioni varie per l'edilizia |
|
404 |
Finitura dei locali |
2 Direttiva 68/366/CEE
(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)
Nomenclatura NICE
Classe 20A |
200 |
Industrie dei grassi vegetali e animali |
20B |
Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande) |
|
201 |
Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne |
|
202 |
Industria casearia |
|
203 |
Preparazione di conserve di frutta e di legumi |
|
204 |
Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare |
|
205 |
Lavorazione delle granaglie |
|
206 |
Panetteria, pasticceria, biscottificio |
|
207 |
Produzione e raffinazione dello zucchero |
|
208 |
Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati |
|
209 |
Fabbricazione di prodotti alimentari diversi |
|
Classe |
21 |
Fabbricazione di bevande |
211 |
Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche |
|
212 |
Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto) |
|
213 |
Produzione di birra e malto |
|
214 |
Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate |
|
Ex 30 |
Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei |
|
304 |
Industria dei prodotti amilacei |
3 Direttiva 82/489/CEE
Nomenclatura ISIC
Ex 855 |
Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti) |
Lista II
Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE
1 Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)
Nomenclatura ISIC
Ex 04 |
Pesca |
||
043 |
Pesca nelle acque interne |
||
Ex 38 |
Costruzione di materiale da trasporto |
||
381 |
Costruzione navale e riparazione di navi |
||
382 |
Costruzione di materiale ferroviario |
||
386 |
Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale) |
||
Ex 71 |
Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi: |
||
ex 711 |
Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze |
||
ex 712 |
Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori |
||
ex 713 |
Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi) |
||
ex 714 |
Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram) |
||
ex 716 |
Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche) |
||
73 |
Comunicazioni: poste e telecomunicazioni |
||
Ex 85 |
Servizi personali |
||
854 |
Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria |
||
ex 856 |
Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter |
||
ex 859 |
Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali |
2 Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)
Nomenclatura ISIC
Esercizio ambulante delle seguenti attività:
a) acquisto e vendita di merci:
- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
- su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;
b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività
3 Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)
Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC
Le attività ivi contemplate consistono in particolare:
- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],
- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;
bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;
cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,
- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).
[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]
Lista III
Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE
1 Direttiva 64/222/CEE
(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)
1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).
2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.
4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.
2 Direttiva 68/364/CEE
(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)
Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto
Attività escluse:
012 |
Locazione di macchine agricole |
640 |
Affari immobiliari, locazione |
713 |
Locazione di automobili, di vetture e di cavalli |
718 |
Locazione di carrozze e vagoni ferroviari |
839 |
Locazione di macchine per ditte commerciali |
841 |
Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film |
842 |
Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali |
843 |
Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta |
853 |
Locazione di camere ammobiliate |
854 |
Locazione di biancheria |
859 |
Locazione di indumenti |
3 Direttiva 68/368/CEE
(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)
Nomenclatura ISIC
Ex classe 85 ISIC
1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).
4 Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)
Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).
Nomenclatura ISIC
Ex 62 |
Banche e altri istituti finanziari |
|
Ex 620 |
Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni |
|
Ex 71 |
Trasporti |
|
. |
Ex 713 |
Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli |
Ex 719 |
Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi |
|
Ex 82 |
Servizi forniti alla collettività |
|
827 |
Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici |
|
Ex 84 |
Servizi ricreativi |
|
843 |
Servizi ricreativi non classificati altrove: |
|
- |
- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo, |
|
- |
- attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.), |
|
- |
- attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.). |
|
Ex 85 |
Servizi personali |
|
Ex 851 |
Servizi domestici |
|
Ex 855 |
Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere |
|
Ex 859 |
Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente: |
|
- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi, |
||
- locazione di vestiti e guardaroba, |
||
- agenzie matrimoniali e servizi analoghi, |
||
- attività a carattere divinatorio e congetturale, |
||
- servizi igienici ed attività connesse, |
||
- pompe funebri e manutenzione dei cimiteri, |
||
- guide accompagnatrici ed interpreti turistici. |
5 Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)
Esercizio ambulante delle seguenti attività:
a) acquisto e vendita di merci:
- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;
b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.
6 Direttiva 70/523/CEE
Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)
7 Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)
[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]
Tali attività consistono in particolare:
- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,
- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito,
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.
Per le modifiche e l'integrazione al presente si rimanda all'allegato della Dir. 2006/100/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre, n. L 141, alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 aprile 2008, n. L 93, all'allegato del Reg. (UE) n. 213/2011 pubblicato nella G.U.U.E. 4 marzo 2011, n. L 59, alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 ottobre 2014, n. L 305, all'allegato della Dec. (UE) n. 2016/790 pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2016, n. L 134, all'allegato della Dec. (UE) n. 2017/2113 pubblicata nella G.U.U.E. 1 dicembre 2017, n. L 317, all'allegato della Dec. (UE) n. 2019/608 pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2019, n. L 104, all'allegato della Dec. (UE) 2020/548, all'allegato della Dec. (UE) 2021/2183, all'allegato della Dec. (UE) 2023/2383, all'art. 1 della Dir. (UE) 2024/782 e all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1395.
Il riferimento al punto «6» del presente allegato è soppresso da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 aprile 2008, n. L 93.
ALLEGATO VII
(integrato dall'art. 1 della Dir. 2013/55/UE)
Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1
1. Documenti
a) Prova della nazionalità dell'interessato.
b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.
Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all'articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.
c) Per i casi di cui all'articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.
d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.
Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.
f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata:
- una prova della capacità finanziaria del richiedente
- la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia
detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.
g) laddove lo Stato membro lo richieda ai propri cittadini, un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.
2. Certificati
Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.