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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2014

G.U.R.S. 3 ottobre 2014, n. 42

Determinazione dell'aggregato regionale complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.

Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i., recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013, con il quale sono state rideterminate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;

Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

Visto il decreto assessoriale n. 1384/2013 del 22 luglio 2013, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa provinciali e allegato lo schema di contratto e contestualmente disposte le indicazioni alle Aziende sanitarie provinciali circa i criteri per la determinazione del budget da attribuire alle singole case di cura per l'anno 2013;

Considerato che anche per il settore dell'ospedalità privata convenzionata la Regione è tenuta, in base alle risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Preso atto che nel corso dell'incontro del 5 agosto 2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è stata raggiunta l'intesa sulla proposta ministeriale di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014, in corso di ufficializzazione da parte del Ministero della salute;

Preso atto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, sulle determinazioni di cui al presente decreto;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare il comma 14 dell'art. 15 che prevede: "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014... omissis";

Preso atto che la spesa consuntivata nell'anno 2011, limitatamente alle case di cura convenzionate, rilevata dai bilanci d'esercizio dell'anno 2011, presentati dalle Aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana, ammonta a complessivi euro 479.245.000,00 così distinta:

.

spesa 2011

attività ordinaria di ricovero

463.738.000,00

Mobilità attiva extra regione

8.657.000,00

DRG in "fuga"

6.850.000,00

TOTALE

479.245.000,00

Preso atto che l'aggregato di spesa complessivo per l'assistenza ospedaliera per l'anno 2014 delle case di cura convenzionate, è determinato in euro 469.660.000,00, tenuto conto della spesa consuntivata per l'anno 2011 decurtata nella misura del 2% come previsto dal decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012:

.

spesa 2011

spesa 2011 - 2%

attività ordinaria di ricovero

463.738.000,00

454.463.000,00

Mobilità attiva extra regione

8.657.000,00

8.484.000,00

DRG in "fuga"

6.850.000,00

6.713.000,00

TOTALE

479.245.000,00

469.660.000,00

Considerato di dover procedere, per la determinazione dell'aggregato regionale 2014, per effetto della inattività nel corso dell'esercizio 2014 di alcune case di cura, alla decurtazione di taluni aggregati di spesa provinciali per complessivi euro 5.593.000,00 ed in particolare:

- per euro 2.991.000,00 relativi alla temporanea inattività della Casa di cura Santa Rita di Messina;

- per euro 2.602.000,00 relativi alla vendita del ramo d'azienda della ex Casa di cura Stagno;

L'ammontare della decurtazione come sopra determinato di euro 5.593.000,00 sarà destinato:

1) per euro 2.051.000,00 all'incremento dell'aggregato delle ASP in cui ricadono le strutture che hanno acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno, in rapporto al periodo di effettiva attivazione dei posti letto da parte di ciascuna struttura acquirente;

2) per euro 2.197.000,00 all'incremento, in via eccezionale, per il solo anno 2014, della disponibilità delle risorse dedicate ai DRG cosiddetti "in fuga";

3) per euro 500.000,00 quale riconoscimento, per il solo anno 2014, della remunerazione delle prestazioni di cardiochirurgia che saranno rese, oltre il budget assegnato, dalla Casa di cura Villa Maria Eleonora di Palermo, per effetto della ridotta capacità erogativa del reparto di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo;

4) per euro 845.000,00 quale accantonamento destinato ad eventuali obbligazioni sorgenti nel corso dell'esercizio.

Ritenuto, per quanto fin qui espresso, che il tetto di spesa complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014 determinato, secondo quanto precede, in euro 469.660.000,00, è composto dai seguenti specifici aggregati di spesa regionale:

- aggregato destinato all'attività ordinaria di ricovero;

- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;

- aggregato destinato ai DRG cosiddetti "fuga"secondo la seguente rimodulazione:

.

spesa 2011

Aggregato 2014

= spesa 2011 - 2%

Rettifiche

Aggregato

regionale 2014

attività ordinaria di ricovero

463.738.000,00

454.463.000,00

- 3.042.000,00

451.421.000,00

Mobilità attività extra Regione

8.657.000,00

8.484.000,00

.

8.484.000,00

DRG in "fuga"

6.850.000,00

6.713.000,00

2.197.000,00

8.910.000,00

TOTALE

479.245.000,00

469.660.000,00

- 845.000,00

468.815.000,00

quota accantonata 2014

.

.

845.000,00

845.000,00

TOTALE

479.245.000,00

469.660.000,00

0

469.660.000,00

Considerato, altresì, che l'ammontare dell'aggregato per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014 comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica già presenti nel Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4).

Ritenuto di dovere definire i tetti di spesa provinciali dell'ospedalità privata (case di cura) per le sole prestazioni di ricovero acuti e post acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extraregionale) per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 6 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9.

Per la mobilità attiva extra regionale, alle singole strutture il budget verrà assegnato in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata nell'anno 2013 per tale tipologia di prestazioni di mobilità e comunque entro il limite massimo dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:

AGGREGATI PROVINCIALI PER MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE

IMPORTI

ASP DI AGRIGENTO

32.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

51.000,00

ASP DI CATANIA

1.536.000,00

ASP DI MESSINA

5.653.000,00

ASP DI PALERMO

910.000,00

ASP DI RAGUSA

81.000,00

ASP DI SIRACUSA

141.000,00

ASP DI TRAPANI

80.000,00

TOTALE

8.484.000,00

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, tenuto conto del tariffario regionale vigente, si applicheranno soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:

1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:

- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;

- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;

- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;

2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini residenti in altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60° giorno di ricovero.

Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extraregionale).

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività "extra regione", rispetto al budget assegnato.

L'ulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'ASP, previa disposizione assessoriale;

Considerato che costituisce interesse strategico della Regione, in quanto funzionale al processo di riduzione delle prestazioni di ricovero che costituiscono la mobilità passiva, prevedere per le strutture private accreditate la possibilità di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, con l'obbligo per le case di cura convenzionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun DRG, giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3.

Ritenuto che nell'ipotesi in cui l'attività ordinaria erogata dalle case di cura nell'anno 2014 sia superiore ai rispettivi budget assegnati nello stesso anno, i DRG cosiddetti "in fuga" erogati da ciascuna struttura nell'anno 2014 e complessivamente in numero maggiore rispetto alla media degli stessi DRG erogati dalla medesima struttura nel quadriennio 2010-2013, saranno remunerati a valere sull'aggregato dedicato ai DRG cosiddetti "in fuga". Tali DRG fuga saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali finalità alle singole case di cura. Per l'allineamento dei DRG tra la versione 19 in vigore fino al 2010 e la versione 24, in vigore a partire dall'1 gennaio 2011, si rinvia all'apposita allegata tabella "B" di codifica. Per i DRG "fuga" remunerabili, secondo quanto precede, in cui è previsto l'utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al D.A. n. 2519/13 del 31 dicembre 2013.

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Associazione di categoria delle case di cura circa l'attribuzione, a partire dall'anno 2014, entro i limiti del corrispondente aggregato determinato con il presente decreto, di un budget destinato alla remunerazione dei DRG fuga anche a quelle strutture che hanno prodotto tali DRG, al di fuori del budget ordinario nell'anno 2013, pur non avendo avuto assegnato nello stesso anno 2013 un budget dedicato per tale tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, che per ciascuna struttura cui sarà assegnato per la prima volta nell'anno 2014, un budget dedicato ai "DRG fuga", tali DRG erogati oltre il budget dell'attività ordinaria e complessivamente in numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate nel biennio 2012-2013 per le case di cura alle quali sarà assegnato un budget dedicato per la prima volta nell'anno 2014, sarà determinata nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente delle prestazioni rese nell'anno medesimo;

Considerato che gli aggregati provinciali relativi alle prestazioni dei cosiddetti "DRG fuga" per l'anno 2014, sono stati determinati ripartendo l'ammontare dell'aggregato di spesa regionale di euro 8.910.000,00, come sopra determinato, disponibile per tale tipologia di attività, in proporzione al valore della produzione di "DRG fuga" erogata nell'anno 2013 in ciascuna provincia. Per la determinazione di tale ultima produzione è stata presa in considerazione quella relativa ai DRG fuga erogata nell'anno 2013 da ogni singola struttura oltre il budget assegnato per l'attività ordinaria di ricovero, oltre a quella non remunerata a valere sullo specifico aggregato dedicato a tale tipologia di attività, le cui risultanze sono rappresentate nella tabella che segue:

AGGREGATI PROVINCIALI

PER "DRG IN FUGA"

IMPORTI

ASP DI AGRIGENTO

50.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

570.000,00

ASP DI CATANIA

2.230.000,00

ASP DI MESSINA

1.550.000,00

ASP DI PALERMO

3.560.000,00

ASP DI RAGUSA

420.000,00

ASP DI SIRACUSA

400.000,00

ASP DI TRAPANI

130.000,00

TOTALE

8.910.000,00

Ritenuto, conseguentemente, che le aziende sanitarie provinciali debbano determinare i budget destinati ai DRG fuga da assegnare alle singole case di cura, a prescindere dal setting assistenziale, in proporzione all'ammontare del corrispondente aggregato di spesa provinciale disponibile per l'anno 2014 e al valore della produzione limitatamente ai "DRG fuga" erogate nell'anno 2013 da ciascuna struttura in misura superiore al budget destinato all'attività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo specifico aggregato dedicato a tale tipologia di attività.

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai "DRG fuga" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che abbiano eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di attività. Per tale finalità i direttori generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi ai fini della determinazione dei budget per l'anno successivo;

Ritenuto che le Aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero anno 2014 alle case di cura accreditate di media ed alta specialità, che già erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale, disporranno delle somme a fianco di ciascuna indicato nella seguente tabella:

Tabella

Considerato che:

- le aziende sanitarie provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2014 alle case di cura, dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell'anno 2013 e i tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione;

- alle singole case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.

- le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero e a ciascuna tipologia, secondo la precedente tabella, devono essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle ASP, attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell'ambito dell'aggregato di spesa in argomento, le stesse dovranno essere utilizzate ad incremento dell'aggregato destinato ai "DRG in fuga", secondo le regole previste nel presente decreto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni;

- le case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell'ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale degli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.

Ritenuto, per le suddette finalità, di dover onerare i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato C al presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, l'aggregato regionale complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014 delle case di cura è determinato in euro 469.660.000,00, sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011 decurtata nella misura del 2%, per effetto di quanto previsto dal decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012.

Nell'ambito dell'aggregato regionale, come sopra determinato, si è proceduto a decurtare dai rispettivi aggregati di spesa provinciali la somma complessiva di euro 5.593.000,00 di cui:

- euro 2.991.000,00 per la chiusura temporanea della Casa di cura Santa Rita di Messina;

- euro 2.602.000,00 per la vendita del ramo d'azienda della ex Casa di cura Stagno.

La superiore somma di euro 5.593.000,00 è destinata:

1) per euro 2.051.000,00 all'incremento dell'aggregato di spesa delle ASP nelle quali insistono le strutture che hanno acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno, in rapporto al periodo di effettiva attivazione dei posti letto da parte di ciascuna struttura acquirente nell'anno 2014;

2) per euro 2.197.000,00 all'incremento, in via eccezionale, per il solo anno 2014, della disponibilità delle risorse dedicate ai DRG cosiddetti "in fuga";

3) per euro 500.000,00 quale riconoscimento, per il solo anno 2014, della remunerazione delle prestazioni di cardiochirurgia che saranno rese, oltre il budget assegnato, dalla Casa di cura Villa Maria Eleonora di Palermo, per effetto della ridotta capacità erogativa del reparto di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera universitaria policlinico di Palermo;

4) per euro 845.000,00 quale accantonamento per eventuali obbligazioni sorgenti nel corso dell'esercizio.

Pertanto, l'aggregato complessivo regionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, è composto dagli specifici aggregati riportati nella seguente tabella:

.

spesa 2011

Aggregato 2014 = spesa 2011 - 2%

Rettifiche

Aggregato

regionale 2014

attività ordinaria di ricovero

463.738.000,00

454.463.000,00

- 3.042.000,00

451.421.000,00

Mobilità attività extra Regione

8.657.000,00

8.484.000,00

8.484.000,00

 

DRG in "fuga"

6.850.000,00

6.713.000,00

2.197.000,00

8.910.000,00

TOTALE

479.245.000,00

469.660.000,00

- 845.000,00

468.815.000,00

quota accantonata 2014

.

.

845.000,00

845.000,00

TOTALE

479.245.000,00

469.660.000,00

0

469.660.000,00

Art. 2

Le aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero anno 2014 alle case di cura accreditate già contrattualizzate di media e alta specialità disporranno ciascuna delle somme a fianco indicate nella seguente tabella:

Tabella

Art. 3

La consistenza del superiore aggregato per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014 comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica già previsti nel Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4).

Art. 4

Nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2014 alle case di cura, i direttori generali delle AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell'anno 2013 e i tetti di spesa provinciali di cui all'art. 2, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione.

Art. 5

Alle case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5% in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito nella misura massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessivo, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato all'attività ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricovero, secondo la tabella di cui all'art. 2, dovranno essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso aggregato di spesa, a condizione che i direttori generali delle ASP attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell'ambito dell'aggregato di spesa in argomento le stesse dovranno essere utilizzate ad incremento dell'aggregato destinato ai DRG "fuga", secondo le regole previste nel presente decreto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni.

Le case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale agli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.

Art. 6

Le aziende sanitarie provinciali, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 7 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, assegneranno per l'anno 2014 un budget destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) alle case di cura di media e alta specialità, in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata e riconosciuta nell'anno 2013 e comunque entro i limiti delle somme disponibili indicate a fianco di ciascuna azienda, nella seguente tabella:

AGGREGATI PROVINCIALI PER MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE

IMPORTI

ASP DI AGRIGENTO

32.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

51.000,00

ASP DI CATANIA

1.536.000,00

ASP DI MESSINA

5.653.000,00

ASP DI PALERMO

910.000,00

ASP DI RAGUSA

81.000,00

ASP DI SIRACUSA

141.000,00

ASP DI TRAPANI

80.000,00

TOTALE

8.484.000,00

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si dovrà tenere conto del tariffario regionale vigente, applicando soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:

1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:

- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;

- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;

- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;

2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%.

La riduzione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60° giorno di ricovero.

Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extraregionale).

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività "extra regione", rispetto al budget assegnato per tale tipologia di attività.

L'ulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'ASP, previa disposizione assessoriale.

Art. 7

E' obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti con le singole case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le ASP e le case di cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il service-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.

Art. 8

Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in mobilità passiva, è prevista la possibilità, per le strutture private accreditate, di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, con l'obbligo per le case di cura convenzionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun DRG, giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3.

Art. 9

Le aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget destinati alla produzione di DRG "fuga" nell'anno 2014 alle case di cura accreditate di media e alta specialità disporranno delle somme a fianco di ciascuna indicata nella seguente tabella:

AGGREGATI PROVINCIALI

PER "DRG IN FUGA"

IMPORTI

ASP DI AGRIGENTO

50.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

570.000,00

ASP DI CATANIA

2.230.000,00

ASP DI MESSINA

1.550.000,00

ASP DI PALERMO

3.560.000,00

ASP DI RAGUSA

420.000,00

ASP DI SIRACUSA

400.000,00

ASP DI TRAPANI

130.000,00

TOTALE

8.910.000,00

Il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per i DRG "fuga" dovrà essere determinato, a prescindere dal setting assistenziale, in proporzione all'ammontare del corrispondente aggregato di spesa provinciale disponibile per l'anno 2014 per tale tipologia di attività, e al valore della produzione di DRG "fuga" erogata nell'anno 2013 da ciascuna struttura al di fuori del budget destinato all'attività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo specifico aggregato di spesa 2013 destinato a tale tipologia di attività.

A partire dall'anno 2014 è, inoltre, attribuito per la prima volta un budget destinato ai DRG "fuga", entro i limiti del corrispondente aggregato, alle strutture che hanno prodotto DRG "fuga" nell'anno 2013, al di fuori del budget per l'attività ordinaria di ricovero, pur non avendo avuto assegnato nello stesso anno 2013 un budget dedicato a tale tipologia di attività.

I DRG "fuga" di cui alla tabella "A" allegata, prodotti nell'anno 2014 complessivamente in numero maggiore rispetto alla media dei DRG fuga erogati nel quadriennio 2010-2013, da ciascuna struttura cui è già stato attribuito uno specifico budget per tale finalità nell'anno 2013, saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tale tipologia di attività.

I DRG "fuga" di cui alla tabella "A" allegata, prodotti nell'anno 2014 complessivamente in numero maggiore rispetto alla media dei DRG fuga erogati nel biennio 2012-2013, da ciascuna struttura cui sarà attribuito per la prima volta un budget dedicato, saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tale tipologia di attività.

Per l'allineamento dei DRG tra la versione 19 in vigore fino al 2010 e la versione 24, in vigore a partire dall'1 gennaio 2011, si rinvia all'apposita allegata tabella "B" di codifica. Per i DRG "fuga" remunerabili in cui è previsto l'utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al D.A. n. 2519/13 del 31 dicembre 2013.

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai DRG "fuga" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che abbiano eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di attività. Per tale finalità i direttori generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi ai fini della determinazione dei budget per l'anno successivo.

Art. 10

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare all'Assessorato, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli.

Art. 11

Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle case di cura, le Aziende sanitarie provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 12

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula dei contratti relativi all'esercizio 2014 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "C" al presente decreto.

Per le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto di cui al precedente comma, ovvero chiedono di apporre riserve in ordine alla proposta contrattuale come formnlata dalle ASP competenti - fatto salvo ovviamente il diritto di adire l'autorità giudiziaria - con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica la sospensione del rapporto fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008). Pertanto, in caso di mancato accordo contrattuale per l'anno 2014, le ASP accantoneranno a valere sul limite di spesa dell'aggregato, senza possibilità di utilizzo alcuno, le somme eventualmente spettanti al ricorrente, fino alla definizione del contenzioso.

Art. 13

E' fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di trasmettere alla Regione - Assessorato della salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.

Art. 14

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato C al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.

Art. 15

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana.

Art. 16

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito "on line", lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.

Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 16 settembre 2014.

BORSELLINO

ALLEGATO A

DRG 24

Tipo DRG

DESCRIZIONE

8

C

Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC

9

M

Malattie e traumatismi del midollo spinale

12

M

Malattie degenerative del sistema nervoso

36

C

Interventi sulla retina

42

C

Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino

53

C

Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni

75

C

Interventi maggiori sul torace

104

C

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco

145

M

Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC

191

C

Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

216

C

Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo

223

C

Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC

225

C

Interventi sul piede

227

C

Interventi sui tessuti molli senza CC

245

M

Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC

288

C

Interventi per obesità

290

C

Interventi sulla tiroide

303

C

Interventi su rene e uretere per neoplasia

305

C

Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC

335

C

Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC

408

C

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi

481

C

Trapianto di midollo osseo

498

C

Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC

500

C

Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC

503

C

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione

518

C

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA

520

C

Artrodesi vertebrale cervicale senza CC

544

C

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori

545

C

Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio

570

C

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore

ALLEGATO B

Tabella di Transcodifica A 2014

Drg 24

Tipo

Descrizione

DRG 19 (*)

8

C

Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC

8

9

M

Malattie e traumatismi del midollo spinale

9

12

M

Malattie degenerative del sistema nervoso

12

36

C

Interventi sulla retina

36

42

C

Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino

42

53

C

Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni

53

75

C

Interventi maggiori sul torace

75

104

C

Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco

104

145

M

Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC

145

191

C

Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

191

216

C

Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo

216

223

C

Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC

223

225

C

Interventi sul piede

225

227

C

Interventi sui tessuti molli senza CC

227

245

M

Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC

245

288

C

Interventi per obesità

288

290

C

Interventi sulla tiroide

290

303

C

Interventi su rene e uretere per neoplasia

303

305

C

Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC

305

335

C

Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC

335

408

C

Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi

408

481

C

Trapianto di midollo osseo

481

498

C

Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC

498

500

C

Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC

500

503

C

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione

503

518

C

Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA

518

520

C

Artrodesi vertebrale cervicale senza CC

520

544

C

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori

209

545

C

Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio

209

570

C

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore

148

ALLEGATO C

Contratto tra l'ASP di.................................

e la Casa di cura.................................

L'anno................................. il giorno................................. del mese di................................., in................................. presso i locali dell'Azienda sanitaria provinciale di................................. con sede in.................................

Sono presenti

L'Azienda sanitaria provinciale di................................. partita IVA................................. codice fiscale (se diverso dalla partita IVA) ................................. rappresentata dal direttore generale dr. ................................. nato a................................. il................................. munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n. ........ del................................. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

e

La Casa di cura................................. (indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio) ................................. partita IVA: ................................. codice fiscale (se diverso dalla partita IVA) ................................. con sede in................................. (prov.:.......... cap:..................) via................................. n. ....... rappresentata dal/la signor/a................................. codice fiscale: ................................. domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea dei soci di conferimento dei poteri agli amministratori;

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;

b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di.................................;

c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

per Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera, in conformità al decreto dell'Assessore per la salute della Regione Siciliana n. ......... del.................................

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla programmazione regionale e degli atti connessi e/o conseguenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

- che con delibera n. 497 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

- che la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo 2013/2015 per la prosecuzione del piano di consolidamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2014 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2014 alla data di sottoscrizione del presente contratto;

- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. ................................. del................................. ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2014;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;

- il D.A. n. ............./2014 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2014 per l'assistenza ospedaliera da privato, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali per l'attività ordinaria di ricovero, per la mobilità attiva extra regione e per i DRG in fuga;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile per l'attività ordinaria di ricovero alla Casa di cura................................. per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2014, in euro ................................. comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto distinto:

a. per acuti euro.................................

b. per riabilitazione euro.................................

c. per lungodegenza euro.................................

2. Alla Casa di cura è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.

3. La Casa di cura non potrà erogare nel 2014 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o allo stesso assimilato che comporti un onere economico a carico dell'ASP maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente, fermo restando che la casa di cura è soggetta all'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.

4. La Casa di cura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza dei ricoveri, in particolare riducendo i ricoveri inappropriati afferenti ai seguenti DRG's:

-

-

-

e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno dell'Azienda:

-

-

-

-

5. Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale per l'attività ordinaria di ricovero, in ciascun aggregato per tipologia, devono essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle ASP attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione del budget per l'anno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell'ambito dell'aggregato per tipologia dovranno essere utilizzate ad incremento dell'aggregato destinato ai "DRG in fuga", secondo le regole previste nel decreto cui è allegato il presente contratto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni;

6. E' attribuito, per l'intero anno 2014, per le prestazioni da erogare ai pazienti in mobilità attiva extra regione, un budget di euro......................, determinato in proporzione all'attività sanitaria prodotta nell'anno 2013. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si terrà conto del tariffario regionale vigente, applicando i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:

a) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:

- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;

- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;

- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;

b) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60° giorno di ricovero.

Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica della remunerazione di tali prestazioni.

Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione, in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.

La maggiore produzione eventualmente prodotta dalla struttura rispetto al budget assegnato, che non trova copertura nelle economie che si realizzano nell'ambito delle stessa Provincia per le prestazioni di mobilità attiva cosiddetta "extra regione", sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'ASP, previa disposizione assessoriale.

7. Per l'intero anno 2014, per le prestazioni di ricovero relative ai DRG cosiddetti "in fuga" di cui alla tabella "A" allegata al D.A. n. ...................../2014, con l'obbligo di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun DRG, giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3, è attribuito alla Casa di cura................................. un budget di euro................................. determinato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 del D.A. sopra richiamato.

Le prestazioni relative ai DRG cosiddetti "in fuga", rese dalla Casa di cura nel 2014 complessivamente in numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate dalla medesima struttura nel quadriennio 2010-2013 saranno remunerate, per la parte eccedente, nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali finalità con il presente punto.

Ovvero

Le prestazioni relative ai DRG cosiddetti "in fuga", rese dalla Casa di cura nel 2014, alla quale è stato attribuito per la prima volta un budget dedicato per tale finalità, complessivamente in numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate dalla medesima struttura nel biennio 2012-2013 saranno remunerate, per la parte eccedente, nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali finalità con il presente punto.

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale per i "DRG fuga" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che eventualmente hanno registrato una maggiore produzione per tale tipologia di attività. Per tale finalità i direttori generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo;

Art. 3

1. La Casa di cura................................. si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "A", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati, comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

l. La remunerazione delle prestazioni alla Casa di cura ................................. avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.

2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2014 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti.

3. La Casa di cura................................. si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza.

4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per l'anno 2014 non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata................................. mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato nel 2014 detratta, sempre nella misura di 1/12, la quota corrispondente alle prestazioni inappropriate eventualmente non riconosciute nell'anno precedente rispetto al budget 2013. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti ai fini della liquidazione.

2. Per l'anno 2014 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati come segue: entro il 15 novembre per le prestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno.

3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. In mancanza l'ASP provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle entrate.

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

Art. 7

La Casa di cura................................., in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009, prot. n. 2255 del 22 marzo 2010, prot. n. 3477 del 29 aprile 2010, prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010.

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre trenta giorni.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d), costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

L'Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dalla Casa di cura anche per i DRG in "fuga" e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ave dovute, sono a cura e carico.......................

Art. 10

1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata..................... con il Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di.............................. con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

La Casa di cura/Legale rappresentante della struttura...................................................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di...........................................

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvate dalle parti.

La Casa di cura/Legale rappresentante della struttura....................................................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di................................................