
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 27 luglio 2015
G.U.R.S. 21 agosto 2015, n. 34
Aggiornamento delle procedure di riconoscimento ed iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 2, lettera b), che ha previsto l'istituzione dell'Albo delle associazioni pro loco;
Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, che ha demandato agli enti provinciali per il turismo la proposta per l'iscrizione delle associazioni pro loco ad apposito Albo, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto;
Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è stato istituito l'Albo regionale delle associazioni pro loco presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, fissando le condizioni ed i criteri per l'iscrizione, e le successive modifiche ed integrazioni apportate con i decreti assessoriali del 16 settembre 1965 e 18 novembre 2010;
Visto l'art. 1 del D.P.Reg. del 19 settembre 1986, con il quale gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2005, con i quali le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sono state soppresse e le relative attività e competenze trasferite alle Province regionali competenti per territorio;
Visto il D.A. n. 29 del 26 maggio 2011, con il quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha revocato il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 (e successive modifiche di cui al D.A. 16 settembre 1965 e D.A. n. 60 del 18 novembre 2010) riformulando la disciplina e le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco ed assegnando ai Servizi turistici regionali competenti per territorio il compito di adottare la proposta finale di iscrizione all'albo, previo parere delle Province regionali;
Visto il D.A. n. 41 del 19 luglio 2011, che ha sostituito il D.A. n. 29 del 26 maggio 2011, riformulando, tra l'altro, le condizioni alle quali rispondere ai fini dell'iscrivibilità all'Albo regionale delle associazioni pro loco, mantenendo ai Servizi turistici regionali la competenza a proporre all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'iscrizione delle pro loco all'Albo regionale, previo parere della Province regionali competenti per territorio;
Vista la sentenza n. 2544/12, giusto ricorso n. 1979/11 proposto dal libero Consorzio comunale di Messina, con la quale il TAR - Sezione I di Palermo, ha dichiarato illegittimo il D.A. n. 41/2011, pronunciandosi per l'annullamento delle parti in cui attribuiva al Servizio turistico regionale, in luogo del libero Consorzio comunale, il compito di proporre, all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco;
Vista la sentenza n. 2729/12, giusto ricorso n. 2150/11 proposto dall'Unione regionale delle Province siciliane, con la quale il TAR - Sezione I di Palermo, ha dichiarato illegittimo il D.A. n. 41/2011, pronunciandosi per l'annullamento del provvedimento;
Considerato che la citata sentenza n. 2544/12 esprimeva, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di riformulare le disposizioni in questione, al fine di assicurare alle Province regionali l'effettiva esplicazione delle competenze loro normativamente attribuite;
Vista la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16, parte I, del 29 marzo 2013, con la quale, all'art. 1, comma 1, si stabilisce che entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali;
Visti i commi 3 e 4 della citata legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, con i quali si sospende il rinnovo degli organi provinciali, da sottoporre a commissariamento a far data dalla scadenza naturale o anticipata, secondo quanto stabilito dall'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che la stratificazione delle norme e dei pronunciamenti giurisprudenziali di cui sopra comporta oggettive difficoltà interpretative da parte dei soggetti interessati, sia pubblici che privati;
Ritenuto, al fine di non rallentare o interrompere l'azione amministrativa, di dovere normare la materia inerente il riconoscimento delle pro loco e la successiva tenuta del relativo Albo regionale, tramite un provvedimento unitario che tenga conto dei pronunciamenti della magistratura amministrativa, nelle more che un apposito provvedimento legislativo definisca in dettaglio le competenze da attribuire ai liberi Consorzi comunali;
Tutto ciò premesso e considerato;
Decreta:
premessa-definizioni
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
- associazioni pro loco: le associazioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2005;
- Assessorato: l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana;
- Dipartimento: il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana;
- Servizi turistici regionali: i Servizi individuati all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 10/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- liberi Consorzi comunali: quelli definiti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Albo: l'Albo regionale delle associazioni pro loco, in attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958, n. 174, e dell'art. 1 del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965.
All'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo compete la tenuta dell'Albo regionale delle associazioni pro loco, in attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958, n. 174.
Le pro loco, come definite dall'art. 8 della legge regionale n. 10/2005, sono associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.
Le associazioni pro loco, come sopra definite, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco, alle condizioni e secondo le procedure dettagliate nel seguito del presente decreto.
Le associazioni pro loco che intendano, successivamente, richiedere l'iscrizione anche all'Albo regionale degli organismi di turismo sociale, nel rispetto dei requisiti e delle procedure fissate dal D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998, dovranno espressamente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo statuto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.
Per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:
1) che il comune nel quale è da istituire l'associazione pro loco possegga attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante il comune stesso;
2) che l'associazione pro loco adotti lo statuto tipo, allegato "A" al presente decreto.
Il numero massimo di associazioni pro loco riconoscibili, per ciascun comune, è determinato come segue:
a) una pro loco per i comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;
b) due pro loco per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 e sino a 50.000 abitanti;
c) tre pro loco per i comuni con popolazione residente superiore a 50.000 e sino a 200.000 abitanti;
d) quattro pro loco per i comuni con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
La popolazione residente nei comuni interessati, alla quale fare riferimento ai fini dei precedenti punti a), b), c) e d), è attestata, alla data della presentazione della domanda, dall'ultimo dato definitivo reso annualmente disponibile dall'ISTAT.
In deroga a quanto sopra previsto, è iscrivibile una seconda pro loco nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) al comune faccia capo almeno un centro abitato, individuato con codice TIP_LOC_N=1 ai fini ISTAT;
b) l'istanza provenga da un'associazione pro loco la cui sede ricada nel centro abitato di cui al precedente punto a);
c) l'ambito geografico di operatività dell'associazione graviti nel centro abitato di cui al precedente punto a);
d) la relazione di cui al punto e), del successivo art. 4, dimostri che sia le attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentire la valorizzazione turistica, che la disponibilità di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico, siano riferibili allo specifico centro abitato, dimostrandone l'autonoma identificabilità e suscettività ai fini turistici, rispetto al comune dal quale amministrativamente dipende.
Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenterà all'Assessorato regionale, per il tramite del libero Consorzio comunale competente per territorio:
a) istanza corredata da copia in originale dell'atto costitutivo e dello statuto, registrati all'Agenzia delle entrate; l'istanza dovrà riportare il codice fiscale/partita IVA attribuito all'associazione e un indirizzo di posta elettronica certificata;
b) dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto, corredata di autocertificazione antimafia dei singoli componenti;
c) bilancio di previsione;
d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
e) relazione atta a dimostrare che il comune nel quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possegga attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante il comune stesso;
L'associazione pro loco può aderire ad un'associazione di categoria, dandone evidenza sin dalla presentazione dell'istanza, o anche in un secondo tempo. In tal caso resta obbligata a darne comunicazione all'Assessorato regionale, per il tramite del libero Consorzio comunale competente per territorio, entro trenta giorni dal perfezionamento dell'adesione.
Il libero consorzio comunale, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, trasmette al Dipartimento regionale copia conforme della domanda, della documentazione prodotta dall'associazione pro loco e del proprio motivato parere, espresso in forma di determinazione dirigenziale.
Al fine di concorrere alla dematerializzazione delle documentazioni ed ai sensi all'art. 47, comma 2, punto d, del codice dell'Amministrazione digitale, i liberi Consorzi comunali possono trasmettere la documentazione di cui al comma precedente tramite posta elettronica certificata.
Per i comuni in cui sia possibile riconoscere più di un'associazione pro loco, i liberi Consorzi comunali accerteranno che le sedi proposte siano opportunamente distribuite sul territorio, anche in ragione della suscettività turistica dei centri abitati, classificati con codice TIP_LOC_N=1 ai fini ISTAT, da dimostrare attraverso la relazione di cui all'art. 4, punto e).
Il Dipartimento regionale, previa verifica della correttezza formale della procedura adottata, decreta l'iscrizione dell'associazione all'Albo regionale delle pro loco.
L'eventuale diniego motivato dell'iscrizione viene reso nella stessa forma.
La variazione di sede di un'associazione pro loco già riconosciuta, qualora avvenga all'interno dello stesso centro abitato, deve essere comunicata al libero Consorzio comunale entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento.
Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal libero consorzio comunale, previo accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art. 4, punto e). Il libero Consorzio comunale informerà il Dipartimento regionale all'avvenuto cambio di sede.
Non sono ammesse clausole statutarie in contrasto con lo statuto tipo, allegato al presente decreto.
Nel caso in cui più associazioni facciano in pari data richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, il libero Consorzio comunale, presso il quale è stata presentata l'istanza, procede ad una valutazione comparativa che tenga in debito conto i seguenti elementi:
1) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori; si darà opportuna preferenza alle istanze per le quali i relativi sottoscrittori dimostrino una specifica esperienza in materia di progettazione ed attuazione di iniziative di promozione turistica del territorio;
2) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
3) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità;
4) razionale localizzazione della/e sede/i sul territorio comunale, anche in funzione della distribuzione delle altre pro loco eventualmente già istituite.
A parità di requisiti si farà ricorso all'ordine cronologico di presentazione.
Lo scioglimento dell'associazione pro loco deve essere comunicato al libero Consorzio comunale competente per territorio, alla Regione Siciliana, Dipartimento regionale, al comune entro cui la pro loco opera, entro 30 giorni dalla data della delibera. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
I liberi Consorzi comunali esplicano le necessarie attività di vigilanza e controllo. Verificano con cadenza annuale l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati col presente decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione, e conseguentemente propongono, entro il 30 marzo, al Dipartimento regionale, con motivato parere espresso tramite determinazione dirigenziale, la conferma dell'iscrizione all'Albo, oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.
Il Dipartimento regionale può concorrere all'attività di vigilanza e controllo sulle pro loco, propria dei liberi consorzi comunali, avvalendosi dei propri Servizi turistici regionali.
L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in esito all'attività di vigilanza e controllo esplicata del libero Consorzio comunale, in eventuale sinergia col proprio Servizio turistico regionale competente per territorio, revoca il riconoscimento con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
I Servizi turistici regionali ed i liberi Consorzi comunali possono, nell'ambito delle loro attività ispettive, avvalersi dell'associazione di categoria alla quale la pro loco abbia eventualemente aderito, al fine di acquisire le informazioni del caso.
Il Dipartimento, entro il 30 giugno di ciascun anno, pubblica, tramite apposito decreto, l'elenco aggiornato delle pro loco iscritte all'Albo, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Le associazioni già iscritte all'Albo regionale delle pro loco, a seguito della pubblicazione del presente decreto, devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni, inclusi i contenuti degli statuti che devono essere adeguati allo statuto tipo allegato al presente decreto.
I liberi Consorzi comunali verificheranno la rispondenza dei requisiti posseduti dalle associazioni pro loco già iscritte all'Albo regionale alle disposizioni del presente decreto, in concomitanza della prima verifica annuale dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, di cui al precedente art. 7; in caso di verifica con esito negativo, proporranno alla Regione il diniego al mantenimento dell'iscrizione all'Albo.
Con la pubblicazione del decreto di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, si procederà, altresì, alla contestuale revoca dei decreti di iscrizione delle pro loco per le quali la verifica si sia conclusa con esito negativo.
Per le finalità di cui all'art. 8, della legge regionale n. 10/2005, le associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale possono richiedere al Dipartimento regionale il nulla osta per l'istituzione dell'ufficio di Informazioni e accoglienza ai turisti (I.A.T.).
Il Dipartimento autorizza le associazioni pro loco all'apertura di un ufficio di Informazione e accoglienza turistica, qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati ed accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche, computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).
La relativa istanza dovrà essere presentata presso il Servizio turistico regionale competente per territorio, che procederà alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma, relazionando al Dipartimento.
Il Servizio turistico regionale procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti con cadenza annuale, relazionando al Dipartimento regionale, entro il 30 marzo.
Qualora la verifica dia esito negativo, il Dipartimento procede alla revoca del nulla osta.
A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, sono abrogate le contrastanti disposizioni in materia, ed in particolare: gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965; il decreto assessoriale 16 settembre 1965, il decreto assessoriale n. 29 del 26 maggio 2011, il decreto assessoriale n. 41 del 19 luglio 2011.
Sono fatte salve le istanze di riconoscimento già presentate presso i liberi Consorzi comunali alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che potranno, pertanto, in deroga transitoria, essere istruite ai sensi delle disposizioni previgenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Palermo, 27 luglio 2015.
LI CALZI
Allegato "A"
STATUTO TIPO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA REGIONE SICILIANA
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
Il giorno...../...../.........., a.........................., presso.......................... in via.........................., n. ........ è costituita l'associazione pro loco denominata.........................., con sede legale nel comune di.......................... via......................., n. .........
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto assessoriale n. ................ del...../...../.........., la pro loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale.
Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la propria sede ed attivare anche più sedi purchè sempre nell'ambito del territorio del comune di.........................., su semplice deliberazione del consiglio direttivo, facendo ricorso alle procedure autorizzatorie stabilite dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
La pro loco aderisce, per le finalità previste dalle leggi vigenti e per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria denominata......................., con sede in.......................... via.........................., n. ......... (comma facoltativo).
Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale
La pro loco........................... è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) di..........................
La pro loco può operare anche al di fuori del proprio comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione pro loco, iscritta al relativo Albo regionale.
Art. 3
Finalità e oggetto
La pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in cui ha sede.
E' disciplinata dall'art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. .............. del ...../...../.......... ed opera per le seguenti finalità:
a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel comune circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
(Le associazioni pro loco che intendano richiedere anche l'iscrizione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale, secondo le procedure fissate col D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998, dovranno inoltre espressamente prevedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche).
Art. 4
Finanziamento e patrimonio
Il patrimonio della pro loco è formato da:
a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall'assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione europea, Stato, Regione, Provincia, comune.
e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
E' fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.
Art. 5
Soci
La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta alla pro loco e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
I soci della pro loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
c) Socio benemerito è il socio nominato tale dall'assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della pro loco.
d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la pro loco o la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio direttivo.
I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
Art. 6
Diritti e doveri del socio
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:
a) eleggere gli organi direttivi della pro loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della pro loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della pro loco;
d) ricevere la tessera pro loco;
e) frequentare i locali della pro loco;
f) fruire dei servizi della pro loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla pro loco;
I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di garantirne l'assetto economico e tutelarne l'immagine.
Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio
L'ammissione a socio della pro loco viene deliberata dal consiglio direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal consiglio direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al presidente con lettera scritta certificabile. Le dimissioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.
Il consiglio direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell'associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso.
L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del consiglio direttivo.
L'adesione all'associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.
Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione alla pro loco.
Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della pro loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel caso di condanna definitiva l'assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del consiglio direttivo.
Art. 8
Organi
Sono organi della pro loco:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti;
Art. 9
Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
All'assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.
L'assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Il presidente, su indicazione del consiglio direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l'ora della convocazione nonchè gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Spetta all'assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del consiglio direttivo e del revisore dei conti.
L'assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
L'assemblea viene convocata e presieduta dal presidente della pro loco o, in sua assenza, dal vice presidente.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
Compete all'assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal consiglio, su eventuali proposte del consiglio direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.
L'assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta scritta presentata al consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci.
La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed al revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. L'avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.
Le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea in sessione straordinaria. L'assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).
L'assemblea delibera lo scioglimento della pro loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della pro loco.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al libero Consorzio comunale competente per territorio.
Art. 10
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l'assemblea ratifica i nominativi dei consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi consiglieri.
Può essere eletto componente del consiglio direttivo un rappresentante dell'associazione di categoria alla quale la pro loco eventualmente aderisce.
Possono partecipare alle sedute del consiglio, per l'espressione di pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il sindaco del comune, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turistico-culturale presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della pro loco a ciò esplicitamente autorizzati dal consiglio direttivo.
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il presidente ed il vice presidente.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a) al libero Consorzio comunale territorialmente competente, che ne informa il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in seno alla comunicazione annuale di verifica dei requisiti;
b) all'organizzazione di categoria alla quale la pro loco ha eventualmente aderito.
Il consiglio, di norma, viene convocato dal presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il consigliere che non rinnova la propria adesione alla pro loco entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica.
Il consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza.
Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'assemblea dei soci.
Spetta al consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'assemblea; spetta, inoltre, al consiglio deliberare su:
a) ammontare della quota sociale annua
b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
c) decadenza e surroga dei consiglieri,
d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.
Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art. 11
Presidente e vice presidente
Il presidente è il legale rappresentante della pro loco ed ha, unitamente agli altri membri del consiglio direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Nello stesso modo il consiglio procede alla elezione del vice presidente.
In caso di impedimento, il presidente viene sostituito dal vice presidente o dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla pro loco.
Il presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei soci con l'assistenza del segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente il consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo presidente.
Art. 12
Segretario - tesoriere
Il segretario è nominato dal consiglio direttivo su indicazione del presidente.
Il segretario assiste il consiglio e l'assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
Il segretario è responsabile, insieme al presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
Il segretario su delibera del consiglio può svolgere anche la funzione di tesoriere.
Il segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal consiglio direttivo;
e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo, già approvato dal consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione.
Art. 13
Revisori dei conti
L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, può nominare un revisore dei conti, da eleggersi con votazione segreta.
Il revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'assemblea dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.
Il revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del consiglio.
Art. 14
Presidente onorario
Il presidente onorario può essere nominato dall'assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della pro loco.
Al presidente onorario possono essere affidati, dal consiglio direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.
Art. 15
Disposizioni generali
La pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.
La pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
In caso di particolari necessità la pro loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
Tutte le cariche della pro loco sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio in conflitto d'interesse.
Il consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute dai membri del consiglio e dai soci strettamente inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.
Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'associazione provvede ad inoltrare richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale territorialmente competente.
Art. 16
Vigilanza e controllo
L'associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite i liberi Consorzi comunali, con l'eventuale concorso dei Servizi turistici regionali.
L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in esito all'attività di vigilanza e controllo revoca il riconoscimento e quindi l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
Art. 17
Scioglimento della pro loco
La pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
Lo scioglimento della pro loco deve essere comunicato al libero Consorzio comunale competente per territorio, alla Regione Siciliana Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, al comune entro cui la pro loco opera, all'associazione di categoria alla quale l'associazione eventualmente aderisce, entro 30 giorni dalla data della delibera.
In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
In caso di scioglimento della pro loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 18
Riferimenti legislativi
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.