
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 31 marzo 2015
G.U.R.S. 25 settembre 2015, n. 39
Disposizioni per l'ammissione all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione Siciliana di cacciatori non residenti in Sicilia, a decorrere dalla stagione venatoria 2017/2018.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura con il quale è conferito al dott. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio VII - Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico - Programmazione e gestione dell'attività venatoria;
Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;
Visto il decreto n. 46 del 15 gennaio 2015, con il quale il dirigente generale, in applicazione della delibera di Giunta n. 390 del 22 dicembre 2014, ha modificato i termini di scadenza dei contratti individuali dei dirigenti nel termine finale, spostando la scadenza al 31 marzo 2015;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 2, lett. "s" e "t" della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 22, comma 5, lett. "d", della predetta legge, che testualmente recita: "il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale";
Visto il citato art. 22, comma 5, lett. "b" della richiamata legge n. 33/97, secondo periodo, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2001, che testualmente recita: "Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità";
Visto il comma 6 del più volte citato art. 22 della legge regionale n. 33/97 che testualmente recita: "Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione Siciliana";
Visto il Piano regionale faunistico 2013/2018 approvato dal Presidente della Regione Siciliana con D.P. n. 227 del 25 giugno 2014;
Ravvisata la necessità di individuare nelle Ripartizioni faunistico-venatorie gli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea territorialmente competenti ad ammettere cacciatori provenienti dalle regioni che attuano il principio di reciprocità, previa presentazione di richiesta di ammissione per l'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia di competenza territoriale;
Ravvisata la necessità di aggiornare e armonizzare sia le direttive emanate con il decreto n. 622 del 18 marzo 1998 e con il successivo decreto n. 2611 del 3 agosto 1998 di modifica, sia le istruzioni impartite con la nota n. 8140 del 15 dicembre 1999, con le circolari nn. 296 e 297 del 18 maggio 2001, intervenute a seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 7/2001, con il decreto n. 1277 del 30 settembre 2004 e con il D.D.S. n. 2107 del 13 ottobre 2008;
Ravvisata l'opportunità di snellire il procedimento amministrativo per l'ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia della Sicilia al fine della riduzione della spesa;
Ritenuto necessario, per lo snellimento delle procedure amministrative, demandare direttamente alle Ripartizioni faunistico-venatorie il compito di formulare gli elenchi dei cacciatori non residenti in Sicilia ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia di competenza;
Decreta:
Le disposizioni di cui al presente decreto, che annulla e sostituisce ogni altro provvedimento e disposizione precedente in materia, si applicano a decorrere dalla stagione venatoria 2017/2018 e precisamente dalle istanze prodotte a partire dall'anno 2016.
Le istanze per potere esercitare l'attività venatoria in uno degli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, possono essere presentate dal primo giorno lavorativo del mese di febbraio fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla stagione venatoria per cui si chiede l'ammissione.
Al fine di snellire e migliorare il servizio di notifica dell'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto, al cacciatore richiedente è fatto obbligo di indicare nell'istanza un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente PEC, intestato al richiedente o a persona di sua fiducia o ad una associazione venatoria, al quale verranno esclusivamente inviate, da parte dell'Amministrazione Regionale, le comunicazioni relative all'istanza di ammissione.
Le istanze inviate antecedentemente al primo giorno lavorativo del mese di febbraio, pervenute prive di firma in originale e/o prive dei dati anagrafici indispensabili all'identificazione del richiedente e/o prive dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, non saranno accolte e non verrà data alcuna comunicazione al richiedente.
L'accesso dei cacciatori provenienti dalle Regioni che attuano il principio di reciprocità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nell'allegato "1" che fa parte integrante del presente decreto.
Gli elenchi delle istanze valide predisposti dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, per singolo ambito territoriale di caccia, sono formulati nel rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze e delle priorità specificate nell' allegato 1 al presente provvedimento. Per assicurare la massima trasparenza negli elenchi delle istanze valide saranno indicate la data di presentazione della richiesta e le priorità applicate.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie formulano l'elenco delle istanze non accolte, per singolo ambito territoriale di caccia riportandovi le motivazioni che non hanno consentito l'ammissione.
Entro il 31 marzo le Ripartizioni faunistico-venatorie trasmettono gli elenchi, di cui agli articoli 4 e 7 del presente provvedimento, al competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che provvederà a pubblicarli nel sito web dello stesso Assessorato entro il 20 maggio. La pubblicazione degli elenchi nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha valore di notifica per tutti gli interessati, che possono presentare eventuale ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il numero di cacciatori non residenti in Sicilia ammessi in ogni singolo ambito territoriale di caccia è pari al 10% dei cacciatori ammissibili, in relazione all'indice massimo di densità venatoria. Qualora il numero dei cacciatori residenti in Sicilia che hanno fatto istanza di ammissione in un ambito territoriale di caccia risultasse inferiore al numero dei cacciatori ammissibili consentito dall'indice di densità venatoria massimo, le Ripartizioni faunistico-venatorie possono ammettere un numero di cacciatori non residenti in Sicilia pari ai posti vacanti.
A partire dal mese di febbraio 2016 sarà adottato il modello di istanza da utilizzare per richiedere l'ammissione ad un ambito territoriale di caccia della Sicilia ed il modello di conferma a fruire dell'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto, che saranno entrambi pubblicati nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea entro il 31 gennaio 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
Palermo, 31 marzo 2015.
GUFO
Allegato 1
1) Domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia
- I cacciatori residenti nelle Regioni che consentono ai cacciatori residenti in Sicilia di potere esercitare l'attività venatoria nei propri ambiti territoriali di caccia possono richiedere l'accesso a un solo ambito territoriale di caccia ( A.T.C.) siciliano.
- Le richieste di ammissione, in regola con le vigenti norme in materia di bollo, devono essere redatte sull'apposito modello pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
- Le richieste di ammissione devono essere trasmesse all'unità operativa - Ripartizione faunistico-venatoria avente competenza territoriale sull'A.T.C., nell'arco di tempo compreso tra il primo giorno lavorativo utile del mese di febbraio e il 31 dicembre dell'anno precedente alla stagione venatoria per cui si chiede l'ammissione. A titolo di esempio si evidenzia che le richieste pervenute ad un Ripartizione faunistico-venatoria dall'1 febbraio al 31 dicembre 2016 consentono, se ritenute valide ed accolte, l'inserimento negli elenchi per l'ammissione ad esercitare la caccia nella stagione venatoria 2017/2018.
- La richiesta di ammissione può essere trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per il territorio in cui ricade l'ambito territoriale di caccia prescelto, con le seguenti modalità:
1) consegna diretta presso la sede della Ripartizione faunisticovenatoria competente;
2) spedizione a mezzo raccomandata;
3) invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C).
Per le richieste presentate a mezzo P.E.C. è necessaria l'apposizione di una marca da bollo utilizzando la seguente procedura per dimostrare l'avvenuta apposizione della stessa:
a) stampare il modulo compilato;
b) incollare la marca da bollo sul modulo stampato;
b) annullare la marca da bollo con firma e data;
d) effettuare la scansione in formato PDF del modulo con la marca da bollo annullata;
d) inviare la scansione via P.E.C.
L'originale della richiesta inviata per P.E.C. è custodita a cura del richiedente che la dovrà inviare alla Ripartizione faunistico-venatoria competente in caso di accertamenti ai fini fiscali ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- Le richieste sono inserite negli elenchi per ordine cronologico, secondo la data di consegna, di spedizione della raccomandata e di invio della P.E.C. Nel caso in cui le richieste vengano inviate per raccomandata ogni busta dovrà contenere una sola richiesta. Qualora nella busta dovesse essere inserita più di una richiesta, sarà accolta solamente quella del mittente indicato in busta e le altre non saranno accolte.
- Tutte le richieste consegnate o fatte pervenire incomplete (senza indicazione del'A.T.C. o dell'annata venatoria), illeggibili, non redatte sul modello pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dovranno essere opportunamente integrate e saranno inserite in elenco con la data di integrazione e perfezionamento.
- Tutte le comunicazioni relative alla richiesta di ammissione verranno trasmesse agli interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla richiesta.
2) Modalità di formazione degli elenchi e di ammissione
In relazione al numero dei cacciatori ammissibili, ogni Ripartizione faunistico-venatoria, per gli ambiti territoriali di caccia di competenza, procede alla predisposizione dell'elenco delle istanze valide secondo i seguenti criteri:
- Data di presentazione dell'istanza. Si precisa che per le istanze trasmesse con raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione e per le istanze trasmesse con posta elettronica certificata fa fede la data di invio della mail.
- A parità di data di presentazione o di spedizione della richiesta di ammissione vengono applicati i seguenti criteri di priorità nell'ordine che segue:
1) nascita in Sicilia;
2) anzianità anagrafica;
3) sorteggio.
Non sono ammessi in nessun ambito territoriale di caccia i cacciatori che propongono domande per l'ammissione a più di un ambito territoriale di caccia siciliano.
Entro il 31 marzo le Ripartizioni faunistico-venatorie trasmettono al competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea gli elenchi delle richieste ritenute valide e formulati in ordine di presentazione delle istanze e delle priorità applicate, con l'indicazione dei cacciatori ammessi. Il Servizio effettua il controllo incrociato delle istanze al fine di individuare cacciatori che hanno presentato richieste di ammissione in più di un ambito territoriale di caccia. Entro il 20 maggio il Servizio cura la pubblicazione degli elenchi definitivi, distinti per ambito territoriale di caccia, nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
La pubblicazione degli elenchi nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha valore di notifica per tutti gli interessati che possono presentare eventuale ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso al Presidente della Regione entro 120 giorni.
3) Cacciatori ammessi
L'inserimento nell'elenco delle istanze valide non costituisce automaticamente diritto all'ammissione per tutti i cacciatori in elenco.
Sono ammessi i cacciatori per i quali a margine nella riga corrispondente è riportata la dicitura " ammesso".
I cacciatori ammessi devono far pervenire con consegna diretta o a mezzo posta raccomandata o a mezzo PEC, presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente, entro e non oltre il 10 giugno, la seguente documentazione:
a) lettera di conferma a fruire dell'autorizzazione;
b) attestato del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a euro 84,00, da effettuare sul c/c postale n. 10575900, intestato a Unicredit S.p.A Cassiere della Regione Siciliana.
Non saranno presi in considerazione, per la conferma a fruire dell'autorizzazione, stampati diversi dal modello pubblicato nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea o attestazioni di versamento non originali o inviate a mezzo fax, mentre è possibile farli pervenire con PEC; per le conferme e le attestazioni del versamento di euro 84,00 trasmesse con PEC non sarà necessario trasmettere gli originali; gli stessi sono custoditi a cura del richiedente che li dovrà inviare alla Ripartizione faunistico-venatoria competente in caso di accertamenti ai fini fiscali ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La mancata presentazione della documentazione di cui alla lettere a) e b) alla Ripartizione faunistico-venatoria competente entro il termine del 10 giugno, comporta la decadenza dall'ammissione.
Espletati gli adempimenti sopra indicati, le Ripartizioni faunistico- venatorie trasmettono ai cacciatori l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia prescelto. L'autorizzazione sarà trasmessa esclusivamente con posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal cacciatore nella richiesta di ammissione.
4) Scorrimento degli elenchi delle richieste valide
Fermo restando il numero totale (residenti in Sicilia e non) di cacciatori non residenti ammissibili nell'A.T.C., qualora il numero dei cacciatori regionali ammessi risulta inferiore al numero di cacciatori ammissibili, le Ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad ammettere un numero di cacciatori pari ai posti disponibili.
Pertanto, le Ripartizioni faunistico-venatorie scorrono gli elenchi e comunicano, esclusivamente a mezzo posta elettronica, l'avvenuta ammissione ai cacciatori per effetto dello scorrimento e chiedono il perfezionamento dell'ammissione con la presentazione, entro 15 giorni dalla ricezione, della documentazione prevista alle lettere a) e b) del punto 3).
Le Ripartizioni possono effettuare lo scorrimenti degli elenchi fino alla totale copertura dei posti disponibili.
5) Obblighi del cacciatore ammesso
Il cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia, oltre a rispettare gli obblighi, le limitazioni ed i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è tenuto, in caso di controllo da parte delle autorità addette alla vigilanza, ad esibire, unitamente alla licenza di porto d'armi per uso caccia, alle attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa statale e regionale, l'autorizzazione ad esercitare la caccia in Sicilia.
6) Motivi di esclusione
I cacciatori non residenti in Sicilia che, a partire dalla stagione venatoria 2015/2016 commettono, nel territorio della Regione Siciliana, violazioni alla normativa vigente in materia (legge n. 157/92 e legge regionale n. 33/97 e loro successive modifiche ed integrazioni e calendario venatorio vigente) non saranno ammessi ad esercitare l'attività venatoria per due stagioni venatorie consecutive. A tale scopo le unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie, entro il 15 marzo di ogni anno, effettuano un controllo incrociato in merito.