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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 3 novembre 2016

G.U.R.S. 2 dicembre 2016, n. 52

Abrogazione e sostituzione del decreto 16 dicembre 2011, concernente abrogazione e sostituzione del decreto 5 marzo 2008, relativo all'individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.", con il quale, a decorrere dall'1 marzo 2013, è stato istituito il Dipartimento regionale tecnico all'interno dell'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità;

Vista la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;

Considerato che l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 20/2007, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;

Considerato che l'art. 3, comma 4, della predetta legge n. 20/2007, dispone che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. con le funzioni di cui all'art. 51 del citato decreto;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 1413 del 5 novembre 2007, con il quale, per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/2007, viene istituito il capitolo n. 272524 "Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche." nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

Vista la circolare dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 12 agosto 2008;

Visto l'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 "Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori";

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la legge 17 dicembre 2010, n. 217, articolo 6, disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii.;

Visto il comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii", con il quale sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;

Vista la legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013", articolo 6 "modifiche di norme", comma 1, che dispone modifiche in materia di ribassi d'asta con particolare riferimento al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 sopra citata, facendo salvi i disposti dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, articolo 11, che ha disposto il recepimento del d.l.vo n. 118/2011 che ha introdotto l'ultima modifica in materia di ribassi d'asta;

Vista la circolare n. 22 del 6 luglio 2015 dell'Assessore regionale per l'economia - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione che ha provveduto ad esplicitare alcune indicazioni in merito ai ribassi d'asta, facendo presente che con l'entrata in vigore in Sicilia del d.l.vo n. 118/2011, dall'1 gennaio 2015 "gli eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio a meno che, nel frattempo sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del medesimo quadro dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione nel rispetto della disciplina della normativa vigente in tema di appalti";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessore regionale per le infrastrutture e mobilità - Dipartimento regionale tecnico, recante disposizioni applicative in merito al d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, articolo 24, recante "modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.l.vo n. 81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

Visto l'accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016;

Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile;

Considerato che nel settore delle costruzioni è stato costituito dall'Associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Comitato paritetico territoriale (C.P.T.);

Considerato che sono formalmente individuati come C.P.T. provinciali gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive ss.mm.ii. costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto attuativo 5 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha individuato la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati;

Visto il decreto 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;

Visto il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Assessorato regionale infrastrutture e mobilità ha provveduto ad abrogare e sostituire il decreto 5 marzo 2008, introducendo nuove procedure attuative della norma e modificando le modalità di erogazione dei servizi da parte dei CPT;

Visto il D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Assessorato regionale infrastrutture e mobilità ha provveduto all'approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e CPT;

Considerato che l'importo dovuto sarà erogato a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con ogni ente appaltante previa presentazione da parte dei CPT convenzionati, della documentazione analitica sui servizi resi unitamente all'attestazione dell'impresa e del responsabile unico del procedimento;

Vista la nota n. 68792 dell'11 aprile 2016 dell'area 7 del Dipartimento regionale tecnico - Assessorato regionale infrastrutture e mobilità, con la quale son state chieste modifiche alla circolare n. 22/2015 dell'Assessore regionale per l'economia in merito all'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.;

Vista la nota n. 23673 del 17 maggio 2016 del Dipartimento regionale dell'economia - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale è stata demandata a questo Dipartimento l'emanazione delle necessarie disposizioni in merito alla circolare n. 22 del 6 luglio 2015 sopra citata;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 e della citata circolare n. 22/2015 dell'Assessore regionale per l'economia, nella quale sono state esplicitate alcune indicazioni sui ribassi d'asta, sono state rilevate alcune criticità in merito all'attuazione del predetto D.D.G. n. 3554/A7 del 2011 che si intendono superare con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 2 del 13 gennaio 2012.

Art. 2

A) I servizi che i CPT devono erogare ai fini dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. sono:

1) informazione e formazione relativa alle fasi lavorative del cantiere per tutti i lavoratori compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari ai sensi dell'art. 36 commi 1, 2, 3 e dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, 13, 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dell'accordo repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT territorialmente competente anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice e fino a 16 ore per i lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro oltre due visite nella fase di avvio del cantiere;

3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante, dei responsabili unici del procedimento, e dei soggetti di cui all'accordo repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in sinergia con l'area VI - interdipartimentale - Servizi tecnici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - del Dipartimento regionale tecnico - Assessorato regionale infrastrutture e mobilità per il coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.

B) La quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta è, per fasce di importo (considerati i lavori a base d'asta) delle opere appaltate, la seguente:

1) fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;

2) da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;

3) da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;

4) da 1.250.001 euro fino alla soglia di rilevanza comunitaria 5.225.000 euro 5% del ribasso d'asta;

5) sopra la soglia di rilevanza comunitaria 2,5% del ribasso d'asta.

C) Definite le procedure di gara e realizzato il ribasso d'asta il Rup provvede all'individuazione della quota percentuale da utilizzare di cui al paragrafo B) del presente articolo ed alla rideterminazione del quadro tecnico economico progettuale, provvedendo all'inserimento della somma realizzata tra le voci delle somme a disposizione dell'amministrazione con la seguente dicitura "quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.".

D) Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, i Dipartimenti regionali competenti per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori previa comunicazione del responsabile unico del procedimento che informa l'ente finanziatore, dovranno emettere il mandato delle somme dovute per le finalità del presente decreto a favore della stazione appaltante dandone comunicazione all'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità - Dipartimento regionale tecnico - area VI - interdipartimentale - via Munter, 21 - 90145 Palermo.

E) Per le opere appaltate dagli enti pubblici diversi dall'Amministrazione regionale, finanziate con fondi del proprio bilancio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei punti a) e b) del presente articolo, al fine dell'attuazione della norma, gli stessi enti attiveranno proprie procedure.

F) Gli eventuali finanziamenti derivanti dalle finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge regionale n. 20/2007 e ulteriori risorse assegnate sul capitolo di spesa 272524 del bilancio della Regione Siciliana, possono essere utilizzati dall'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità - Dipartimento regionale tecnico - area VI - interdipartimentale -, per la gestione delle attività di cui al paragrafo A) punto 3) del presente articolo e per la gestione di tutte le attività previste dall'attuazione dell'art. 3 della predetta legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla struttura preposta del Dipartimento regionale tecnico per gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 3 novembre 2016.

PALIZZOLO