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COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SSR CAMPANO

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 DICEMBRE 2015

DECRETO 3 marzo 2017, n. 16

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 13 marzo 2017, n. 22

DCA n. 45/2015. Modifiche e integrazioni.

PREMESSO:

- che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 180, ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

- che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20/03/2007 ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso, secondo Programmi Operativi di cui all'art. 1, comma 88 della legge n. 191 del 2009;

- che con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2009, 3 marzo 2011, 20 marzo 2012, 29 ottobre 2013 è stato disposto l'avvicendamento nelle funzioni di subcommissario ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad acta della Regione Campania;

VISTI

- gli esiti delle elezioni amministrative regionali dello scorso 31 maggio 2015;

- i commi nn. 569 e 570 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" con cui - in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 12 del Patto per la Salute 2014 - 2016 - è stato previsto che " La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento";

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, con la quale il dott. Joseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R della Campania e con il quale il Dott. Claudio D'Amario è stato nominato Sub Commissario ad Acta;

VISTI gli acta prioritari riportati ai punti IV, V e VI della Delibera del Consiglio dei Ministri del 11/12/2015;

VISTA la nota prot. reg.le nr. 0109762 del 15.02.2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute, assunta al prot. comm.le in data 22.10.2017 al nr. 946/C, avente in allegato proposta di decreto commissariale";

PREMESSO:

a) che con DCA n. 45 del 21/05/2015, pubblicato sul BURC n. 36 dell'11/06/2015, sono stati, tra l'altro, stabiliti i requisiti minimi e ulteriori, tariffe, criteri e modalità di accesso per le prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) che in fase di prima applicazione del percorso per l'accreditamento delle citate strutture, sulla scorta delle norme transitorie fissate nel provvedimento commissariale in oggetto, potevano inoltrare istanza di accreditamento istituzionale le strutture che, alla data di pubblicazione del DCA n. 45/2015 sul relativo BURC, rispondevano a un complesso di precondizioni tra cui il possesso di autorizzazione all'esercizio quale struttura, residenziale o semiresidenziale, sanitaria o sociale, ai sensi della normativa vigente e l'esercizio di attività senza soluzione di continuità per almeno tre anni negli ultimi cinque anni;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 26 istanze entro i termini stabiliti con il DCA 45/2015 di accreditamento istituzionale, e dell'avvio del percorso istruttorio da parte dei competenti uffici della Direzione Generale Tutela della Salute;

TENUTO CONTO delle stime del progetto obiettivo salute mentale e dell'indice adottato coerentemente in Campania per la programmazione dell'accoglienza residenziale in salute mentale, può essere adottato l'indice di 1 p.l. residenziale e 2 p.l. semiresidenziali ogni 10.000 abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni;

RITENUTO opportuno di integrare o specificare il DCA n. 45/2015 come riportato nella parte dispositiva, anche al fine di consentire un più agevole prosieguo e conclusione dell'istruttoria delle istanze pervenute;

VISTI:

- il DCA n. 45/2015;

- la L.R. n. 16/2008;

- la L.R. n. 4/2011 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

per tutte le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di CHIARIRE che: a. in fase di prima applicazione, tra le istanze già presentate ai sensi della sezione 6 dell'Allegato B al DCA 45/2015 risultanti complete e per strutture in possesso dei prerequisiti ivi indicati, e per le quali le competenti Commissioni delle ASL verificheranno il possesso dei requisiti minimi e ulteriori, possono essere autorizzate per trasformazione e accreditate quali SIRMIV e SISEM esclusivamente le strutture per la sede operativa già in possesso di autorizzazione all'esercizio di cui alla lettera a) del punto 6.1 dell'Allegato B, anche per riconversione di eventuali posti letto accreditati in eccesso per altra tipologia di prestazione sanitaria; ovvero le medesime strutture possono essere accreditate e autorizzate per trasformazione da altra attività e trasferimento in altra sede operativa ugualmente in possesso dei requisiti minimi e ulteriori;

b. pertanto dette strutture, in seguito all'accreditamento definitivo quale SIRMIV o SISEM presenteranno istanza al Comune competente di autorizzazione per trasformazione, ovvero di trasferimento e trasformazione di attività precedentemente autorizzata, della precedente autorizzazione per il numero di posti letto accreditati ai sensi del DCA n. 45/2015, nonché istanza di autorizzazione all'esercizio;

c. la mancanza di documentata esperienza e di rapporti con le AASSLL della Campania, come dimostrata dall'attestazione di almeno una delle ASL campane di cui al punto 6.2.2 lettera d) costituisce mancanza di una delle precondizioni per l'accreditamento ai sensi del DCA 45/2015;

d. le strutture SIRMIV e SISEM per minori affetti da disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza devono essere funzionalmente e strutturalmente autonome come nuclei di convivenza a sé che favoriscono lo svolgimento dei programmi terapeutici e, pertanto l'autonomia strutturale e funzionale costituisce requisito minimo per l'autorizzazione e per l'accreditamento;

2) di STABILIRE che entro 60 giorni dalla trasmissione, ai sensi del punto 6.3 dell'Allegato B del DCA N. 45/2015, da parte degli uffici preposti della Direzione Generale Tutela della Salute delle istanze risultate complete e procedibili, il termine per la conclusione delle verifiche di competenza indicate nel medesimo punto 6.3, da parte delle ASL competenti territorialmente;

3) di RICHIAMARE e CONFERMARE le previsioni del DCA n. 90/2012 circa la integrazione delle Commissioni Locali con un dirigente medico esperto e con competenza nell'area di appartenenza, e pertanto con un Neuropsichiatra dell'Infanzia e Adolescenza;

4) di PROCEDERE con l'accreditamento, in fase di prima applicazione ed entro il fabbisogno programmato secondo gli indici indicati in narrativa, di tutte le strutture e per il numero di posti letto che risultino, all'esito delle istruttorie degli Uffici Regionali e delle verifiche delle AASSLL, in possesso di tutti i requisiti e condizioni stabiliti con il DCA n. 45/2015 e con il presente Decreto;

5) di STABILIRE, a parziale modifica del punto 6.1 lettere b.1 e b.2 dell'Allegato B del DCA 45/2015, in 6 mesi il termine massimo per le strutture accreditate in fase di prima applicazione, per acquisire l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione (ovvero trasformazione e trasferimento) e all'esercizio, con conseguente revoca o modifica degli originari atti autorizzativi per altra attività, pena la revoca dell'accreditamento; a tal fine il possesso del titolo di accreditamento sostituisce la verifica regionale e aziendale della compatibilità con il fabbisogno regionale di cui alla DGR 7301/2001;

6) di TRASMETTERE il presente provvedimento alle A.S.L. della Campania, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale Tutela della Salute ed al BURC per la pubblicazione.

Il Sub Commissario ad Acta

CLAUDIO D'AMARIO

Il Commissario ad Acta

JOSEPH POLIMENI