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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 20 marzo 2017

G.U.R.S. 7 aprile 2017, n. 14

Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i..

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 "Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione" (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 12 marzo 1994, n. 14);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che i titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3 della stessa legge, o i loro rappresentanti, debbano, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge;

Visto il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico trasmettono all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica;

Visto l'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 che prevede che la classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed, in particolare, l'art. 2, che prevede che "nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990";

Considerato che la citata tabella 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 prevede per i procedimenti autorizzativi relativi alle strutture ricettive il regime amministrativo della SCIA unica;

Visto l'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che dispone: "Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti";

Visto il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che l'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla stessa legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che "L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che... si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine";

Visto il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che "In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura";

Visto il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, che prevede che "Il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti";

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 10/2005, che sopprime le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, trasferendone le competenze ed in particolare la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio alle province regionali;

Viste le leggi regionali 27 marzo 2013, n. 7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali, 24 marzo 2014, n. 8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, 1 aprile 2016, n. 5 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";

Visto il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale "... La Regione svolge le competenze già proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10";

Visto il successivo comma 6 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale "... Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato il 24 dicembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I, n. 54;

Considerato che nel citato decreto assessoriale del 15 dicembre 2014 è espressamente previsto, nell'allegato, che "....i requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale" e, in particolare, l'art. 7 "Obbligo di fornire dati statistici";

Visto il Programma statistico nazionale 2014-2016 ed, in particolare, l'"Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016" secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il D.M. 25 settembre 1998 "Recepimento della direttiva n. 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativo alla raccolta dei dati statistici del settore del turismo", ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che prevedono che per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall'ISTAT;

Vista la circolare ISTAT n. 10, prot. n. 4167, del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto "Rilevazione movimento clienti negli esercizi ricettivi" che attribuisce agli organi intermedi regionali, tra l'altro, la funzione di coordinamento delle attività degli enti territoriali sub-regionali e di definizione delle modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, relativo alla "Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate secondo le normative regionali", pubblicato l'8 agosto 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I, n. 32;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, che ribadisce che la rilevazione è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 322/89, e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d'epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/ alpini, ostelli);

Considerato che, in attuazione del citato decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, il Dipartimento turismo, sport e spettacolo, tramite il proprio servizio 2, Osservatorio turistico, si è dotato di un sistema informativo denominato Turist@t, di tipo web-server, che include le funzioni di comunicazione dei dati da parte delle strutture ricettive, e che tale sistema è stato capillarmente distribuito alle strutture ricettive presenti sul territorio della Regione Siciliana;

Ritenuto di prioritario interesse per la Regione Siciliana che le strutture ricettive classificate secondo le normative regionali adempiano adeguatamente al citato obbligo di cui al Programma statistico nazionale, fornendo al sistema di rilevazione ai fini ISTAT dati dimensionalmente significativi e qualitativamente corretti in merito alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, in quanto dal possesso di tali dati derivano le elaborazioni necessarie alla programmazione degli investimenti ed alla verifica dei loro risultati;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la sistematica comunicazione dei dati richiesti ai fini delle indagini ISTAT è un'obbligazione propria della conduzione di qualsiasi struttura turistico-ricettiva la cui tipologia è individuata dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che tale sistematica comunicazione è presupposto preordinato all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica regionale;

Ritenuto quindi di dovere integrare in tal senso il decreto assessoriale del 15 dicembre 2014, inserendo l'accertamento del regolare adempimento all'obbligo di comunicazione dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo le modalità prescritte nel medesimo, quale presupposto preordinato all'accertamento del requisito per la conferma della classifica regionale a stelle, sia nella fase di aggiornamento, di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, che nella fase di verifica e vigilanza ai fini del mantenimento, di cui al combinato disposto del comma 6 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 8 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1

Le strutture ricettive di nuova istituzione presentano le SCIA presso gli sportelli SUAP dei comuni competenti per territorio, complete delle informazioni necessarie all'attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrata dalla documentazione prevista, in funzione della tipologia dell'esercizio.

Art. 2

I SUAP procedono alla relativa istruttoria ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, acquisendo, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge, il pronunciamento del Libero consorzio o Città metropolitana sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, in merito all'attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 5, comma 5.

Art. 3

Per i motivi di cui in premessa, l'effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l'applicativo Turist@t, costituisce informazione preordinata all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione di quelli già fissati dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo con il decreto n. 2351, del 15 dicembre 2014, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I, n. 54.

Art. 4

I titolari delle attività ricettive, di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, o i loro rappresentanti, devono, nel presentare la denuncia di cui al successivo art. 4 della stessa legge, con le modalità esposte agli artt. 1 e 2 del presente decreto, allegare una dichiarazione sostitutiva del l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestano l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5

I Servizi turistici regionali, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/2010, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, provvedono sistematicamente, con cadenza almeno semestrale, all'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, da parte di tutte le strutture ricettive, dislocate nei rispettivi territori di competenza, tramite verifica condotta con accesso al sistema Turist@t.

Art. 6

I Servizi turistici regionali verificano, tramite i SUAP territorialmente competenti, l'effettiva continuità di attività delle strutture che non assolvono all'obbligo di cui all'art. 3, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

Art. 7

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ai sensi delle competenze attribuite col combinato disposto del comma 6 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, previa ricezione degli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, in caso di mancato assolvimento all'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto, all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della citata legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 8

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono, altresì, in caso di verificata cessazione dell'attività delle strutture turistico-ricettive, all'emanazione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica".

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 20 marzo 2017.

BARBAGALLO