
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27
G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17
Norme per il turismo.
N.d.R. Il legislatore regionale con la L.R. 10/2005: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" ha innovato l'organizzazione amministrativa deputata allo sviluppo del turismo, attraverso l'istituzione di nuovi organismi e la soppressione di altri già esistenti. Di conseguenza le disposizioni contenute nella presente legge vanno esaminate in relazione al nuovo assetto organizzativo.
N.d.R. Per l'inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla presente legge, si rimanda al Decr. Ass. Turismo 20 marzo 2017. Vedi, anche, le direttive fornite dalla Circ. Ass. Turismo 21 marzo 2017.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2025 e con annotazioni alla data 8 maggio 2024)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport
(abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico
(abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva (1) (2) (3) (4)
(abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Con l'art. 11 della L.R. 38/96 sono state inserite nella tipologia di impresa alberghiera le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria.
Con l'art. 30 della L.R. 21/2001, l'attività di turismo rurale è inserita tra le attività di cui al presente articolo.
Con l'art. 41, comma 1, della L.R. 2/2002, il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui al presente articolo.
Cfr. i DD. AA. Turismo 8 febbraio 2001, 11 giugno 2001, 6 maggio 2002, 6 giugno 2002, 11 luglio 2002, 6 dicembre 2006, 29 novembre 2001, nonché il Decr. Ass. 28 febbraio 2007 contenente proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle aziende ricettive e i DD. AA. 15 dicembre 2014, 22 novembre 2018 e 5 giugno 2019.
Per effetto dell'art. 30, comma 6, della L.R. 21/2001 la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui al presente articolo è demandata al Dipartimento regionale turismo che si avvale "anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti."
Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13/2003 l'assimilazione alle imprese turistiche delle aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione a gestione unitaria, ha effetto retroattivo a far data dalla richiesta di contributi all'amministrazione.
Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica
(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 7/2024 e abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica
(abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Denominazione delle aziende ricettive informazioni descrittive - sanzioni amministrative
(abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale
(abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 6/2025)
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.
2. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.
3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.
4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.
Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da:
a) il presidente;
b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l'Azienda di soggiorno;
c) un rappresentante dell'AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di soggiorno designato dal presidente;
d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
f) un esperto in materia turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.
Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie (1)
1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dura in carica quattro anni.
2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, un apposito albo regionale, al quale possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o turistiche.
3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituita da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con funzioni di coordinatore.
4. In sede di prima applicazione le nomine di cui ai comma 1 sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Vedasi D.A. Turismo 2 aprile 1998: "Requisiti per l'accesso all'albo regionale dei presidenti presso le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e le Aziende autonome termali della Sicilia".
Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale
1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato:
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.
Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale
1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11, con le stesse procedure.
Nomina del Presidente e dei componenti
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti:
"Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni.
I componenti sono scelti su terne di nomi fornite dagli ordini professionali".
Norma transitoria
1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.
Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive (1) (2)
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
a) ristrutturazione e adeguamento;
b) nuove costruzioni.
4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.
Vedasi D.A. Turismo 10 ottobre 1997: "Procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27."
Vedasi D.A. Turismo 10 novembre 1999: "Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27."
Per effetto dell'art. 85, comma 2, della L.R. 32/2000 il presente articolo "ha applicazione esclusivamente con riferimento agli stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998."
Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche
(modificato dall'art. 9 della L.R. 27/98)
1. Al fine di adeguare le aziende ricettive e turistiche colpite dalla crisi del settore che abbiano contratto mutui alberghieri ovvero mutui ipotecari, edilizi e/o fondiari, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli interessati che ne facciano richiesta l'importo degli interessi dovuti dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1995, 1996 e 1997 che non può superare lire 200 milioni per azienda.
1bis. Tale contributo viene erogato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a presentazione della relativa certificazione bancaria.
1ter. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 2.000 milioni cui si provvede quanto a lire 550 milioni con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, dalla legge regionale n. 6 del 1990 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513) e quanto a lire 1.450 milioni con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 10612 - 200 milioni;
- capitolo 10697 - 350 milioni;
- capitolo 10698 - 900 milioni.
2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.
Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997
1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:
"r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina;
s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato".
Spese di ospitalità per i componenti della FISU
1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.
2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: "e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU".
Abrogazione di norme
1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 aprile 1996.
GRAZIANO