
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 23 giugno 2017, n. 12
G.U.R.S. 7 luglio 2017, n. 28
Turno elettorale amministrativo 2017, secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 - Adempimenti di prima adunanza.
AI SINDACI ED AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI INTERESSATI AL TURNO ELETTORALE
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA - ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA - TRAPANI
AL PRESIDENTE DELL'A.N. C.I. SICILIA
AL PRESIDENTE DELL'A.S.A.E.L.
Parte I
ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO
1 - Convocazione del consiglio comunale
Secondo l'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, la prima convocazione del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.
Detta disposizione prevede che la prima adunanza del consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la medesima adunanza.
In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del consiglio comunale, fino alla elezione del presidente.
Al riguardo, il comma 4 bis dell'art. 2 ed il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come introdotti dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, prescrivono che "E' proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti".
Ciò posto, si fa presente che ai fini dell'applicazione del richiamato comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, l'esercizio delle prerogative del "consigliere anziano ", competono al consigliere neo eletto, da individuare, esclusivamente, tra i candidati al consiglio comunale che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze individuali, in qualità di candidato al consiglio comunale, e non come candidato alla carica di sindaco.
E' da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.
Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risulti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi, a norma degli artt. 139 e ss. del C.p.c., presso la residenza o la dimora, ovvero presso il domicilio usuale dei destinatari.
Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al sindaco neo eletto, considerato che a norma dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 7/92, il sindaco è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.
La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento, questo, la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.
In carenza di disposizione della convocazione, il segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente (cfr. art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92).
A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.
Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica).
Per il quorum funzionale si applica l'art. 184 dell'O.R.EE.LL., qualora dette regole relative al numero legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con la legge regionale n. 30/2000 (cfr. in particolare l'articolo 6), autonomamente e diversamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli comunali degli enti locali interessati.
Con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001, concernente le leggi regionale n. 25 del 16 dicembre 2000 e n. 30 del 23 dicembre 2000, in tale ipotesi si applicano, ovviamente, le nuove regole introdotte.
2 - Adempimenti della prima adunanza consiliare
Appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri neo eletti.
I consiglieri non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.
Cosi insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo l'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, nonchè di candidabilità secondo l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/86, si rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.
Tale esame prescinde da reclami ed opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del consiglio comunale.
In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune, disciplinata dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità, non rimosse nel termine di legge.
Successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.reg. 20 agosto 1960, n. 3, dei consiglieri non convalidati.
Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo l'art. 7, comma 7, (proclamati eletti anche sindaci) della legge regionale n. 7/92.
Stante la modifica intervenuta con l'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92, la carica di componente della giunta (assessore) è compatibile con quella di consigliere comunale tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 "Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali", al comma 3 dispone che "Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, del richiamato art. 1, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore", tenuto conto che deve farsi riferimento, quali componenti della giunta ai soli assessori.
Qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere comunque quello previsto dalla norma, con il conseguente obbligo dell'opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite.
Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art. 1, legge regionale n. 11/2015) inizierà a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che comporterà le seguenti future composizioni degli organi consiliari:
Popolazione comune |
Precedente composizione |
Composizione Consigli ridotti del 20% |
Fino a 3.000 |
12 |
10 |
Da 3.001 a 10.000 |
15 |
12 |
Da 10.001 a 30.000 |
20 |
16 |
Da 30.001 a 100.000 (e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore) |
30 |
24 |
Da 100.001 a 250.000 |
40 |
32 |
Da 250.001 a 500.000 |
45 |
36 |
Più di 500.000 |
50 |
40 |
Per effetto delle modiche apportate dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, della legge regionale n. 11/2015, all'art. 33 della legge n. 142/90, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge, cosi come disposto dal comma 4 del richiamato art. 1 della legge regionale n. 11/215 [N.d.R. recte: legge regionale n. 11/2015] di che trattasi, le giunte comunali saranno composte dal seguente numero di assessori:
Popolazione comune |
Numero assessori |
Fino a 5.000 |
3 |
Da 5.001 a 10.000 |
4 |
Da 10.001 a 30.000 |
4 |
Da 30.001 a 100.000 (e comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore) |
5 |
Da 100.001 a 250.000 |
7 |
Da 250.001 a 500.000 |
8 |
Più di 500.000 |
8 |
Secondo l'introdotto art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del C.G.A. n. 435/94 del 19 luglio 1994), per cui l'atto consiliare della surroga costituisce legittimazione all'ingresso, in difetto del quale, il consiglio non è costituito nel suo plenum.
Si richiama al riguardo anche la confermativa decisione del Consiglio di Stato - Sez. V n. 279 del 3 febbraio 2005.
Nell'evidenziare che il giuramento e la convalida sono adempimenti successivi alla surroga, si aggiunge (conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è inefficace, se questi, prioritariamente, con l'atto di surroga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.
Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri, queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le eventuali cessazioni dalla carica dei medesimi relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6).
Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni dell'art. 174 dell'O.R.EE.LL., come sostituito con l'art. 25 della legge regionale n. 7/92.
I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.
Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.
L'esame delle cause di incompatibilità si concretizza come atto diverso, in senso tecnico sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la legge regionale n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta, ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.
La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.
Si richiama in materia la sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 17 luglio 2007 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale n. 31/1986 "nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".
Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
Si osserva, altresì, che nell'ordinamento regionale siciliano, nell'esercizio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia, della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, l'art. 6 della legge regionale n. 7/1992, sostituito dall'art. 36 della legge regionale n. 26/1993, ha previsto l'applicabilità, tramite il rinvio, delle disposizioni di cui alla legge n. 16/1992, il cui art. 1, sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, disponeva l'immediata sospensione dalle cariche indicate al comma 1, nel caso di applicazione delle misure cautelari ivi elencate, senza la prescrizione dell'istituto della "sostituzione".
Il legislatore regionale ha inteso, quindi, integrare la propria normativa con quella statale, operando un rinvio alla procedura di cui alla legge statale n. 16/1992, utilizzando la tecnica di produzione normativa tramite "rinvio", attraverso la quale un determinato atto si appropria, richiamandolo, di un contenuto prescritto che è stato formulato in un atto diverso, il quale non viene, tuttavia, inciso in nessun modo per effetto di questo richiamo.
Successivamente, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 4, comma 2, della legge n. 16/1992 sono state abrogate con l'art. 274 del d.lgs. n. 267/2000, il quale testo unico, nel riunire e coordinare le norme sulla sospensione, sulla decadenza, sull'incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri, ha ridisciplinato, fra l'altro, la materia, già in parte normata dalla ex legge n. 16/1992, con gli artt. 58 e 59 ricettivi, di fatto, del contenuto della pregressa normativa.
I richiamati artt. 58 e 59, sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012, e sostituiti, così come disposto dall'art. 17, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 235/2012, rispettivamente con gli artt. 10 ed 11 del nuovo testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità.
In merito alla fattispecie in trattazione si rileva, inoltre, che l'istituto della supplenza risulta introdotto, nella normativa nazionale concernente l'ordinamento degli enti locali, con l'art. 22, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, poi abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 267/2000, testo unico che ha ridisciplinato tale istituto con l'art. 45, comma 2.
Nella Regione Siciliana, avente competenza esclusiva in tema di Ordinamento degli enti locali, l'istituto della supplenza del consigliere sospeso, è stato introdotto e recepito, con la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, la quale all'art. 3 "Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali", dispone che "Al secondo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".
Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche.
In merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23 dicembre 1966, n. 1147).
Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificate dalla legge 23 dicembre 1967 n. 1147 [N.d.R. recte: legge 23 dicembre 1966 n. 1147], e dall'art. 70 del D.Lgs. n. 267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l'integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31/86 effettuata con l'art. 17 della legge regionale n. 30/2000.
3 - Presidenza del consiglio comunale
L'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, al comma 1, prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, e quindi le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede all'elezione del presidente.
Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate.
La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica e la seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL..
Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti.
Per tale esegesi, si richiama quanto, in modo esplicito, disposto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 26/93 ("In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti").
Si richiama il rispetto della successione degli adempimenti indicati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, al fine di non pregiudicare la regolare costituzione della presidenza, per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 al presidente di detto consesso.
Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11 febbraio 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.
Parte II
ADEMPIMENTI DEL SINDACO ELETTO
1 - Comunicazione e verifica dell'elezione del sindaco
Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dall'art 41 del T.U. Reg. n. 3/1960 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 7/92 era riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il commissario uscente pubblica i risultati delle elezioni e li notifica al candidato eletto. La notifica è effettuata al domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt 139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del domicilio elettorale.
L'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di eventuali ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto, ad un organo diverso dal consiglio comunale, ovvero l'ex sezione provinciale del CO.RE.CO, adempimento divenuto inapplicabile per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali.
In difetto di un intervento legislativo, può ricorrere l'esercizio dell'azione popolare disciplinata dall'art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 (ricorso al giudice ordinario), fermo restando quanto disciplinato dall'art. 69, del medesimo decreto legislativo.
Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni, stante che l'entrata in carica di tale organo interviene con la proclamazione, secondo quanto disposto dall'introdotto art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 7/92.
Con l'abrogazione della disposizione originaria del sesto comma dell'art. 36 della ex legge n. 142/90 (che subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume tutte le funzioni riconosciute.
Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3 e 4 (condizioni di rieleggibilità), della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 35/97 e dall'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, interpretato (comma 3) dall'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (non computo del mandato interrotto in applicazione degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. n. 267/2000, scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e nomina commissione straordinaria) e in ultimo le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore, si richiama l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 450 del 23-31.10.2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione contenuta nell'art. 61, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Si richiama, altresì, in merito la successiva e conforme sentenza della Corte costituzionale n. 350 del 2001.
Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.
Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogate con l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/07, gli artt. 5 della legge regionale n. 7/92 e 62 della legge regionale n. 29/51.
Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta nell'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 7/92.
Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima legge regionale n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.
In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della legge regionale n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dalla legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 e legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.
2 - Adempimenti del sindaco nuovo eletto
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo l'introdotto art 4, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, (cfr. art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.
Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.
Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta composta dagli assessori necessariamente preindicati secondo l'art. 9, comma 4-bis, della legge regionale n. 7/92.
E' da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93 e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 35/97, deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco.
Al riguardo, non possono far parte della giunta, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/2011, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
In ordine alla fattispecie, si richiama quanto descritto nella circolare di questo Assessorato n. 6 del 12 marzo 2012.
Inoltre, all'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, il comma 4, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/2011 prevede, in seno alla giunta, la rappresentanza di entrambi i generi. Anche in questo caso, si rinvia alla circolare di questo Assessorato n. 6 del 12 marzo 2012.
Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal successivo comma 2 del medesimo art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di consigliere comunale e di sindaco.
Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotto e modificato ultimo comma dell'art. 33 della ex legge n. 142/90.
Qualora venga a far parte della giunta un consigliere comunale, stante la modifica intervenuta con l'articolo 4, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 "Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali ", al comma 3 dispone che "Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, del richiamato art. 1, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore", tenuto conto che deve farsi riferimento, quali componenti della giunta, ai soli assessori.
Inoltre, come già evidenziato, qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere, comunque, quello previsto dalla norma, dal che ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92.
3 - Ineleggibilità ed incompatibilità relative a soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale
La legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono", mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".
Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotto (cfr. art. 1, legge regionale n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1995.
Infatti, la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all' entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 aprile 1995.
Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della legge regionale n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario.
Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992(ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria locale).
L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).
Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1986.
Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione Siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.
Già in passato l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana si è occupato di alcuni aspetti applicativi della legge regionale n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13 novembre 2012 del 31 gennaio 2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento autonomie locali nella circolare n. 13 del 13 giugno 2008 (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 6 giugno 2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della legge regionale n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenerne l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la legge regionale n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale 242 8 marzo 2012, n. 14, [N.d.R. recte: legge regionale 8 marzo 2012, n. 14] recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 31/1986.
Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.
Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del "modello" unità sanitaria locale quale "struttura operativa dei comuni" (cfr. art. 15, legge 23 dicembre 1978, n. 833): ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo scopo quello di prevenire, nell'ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.
Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell'ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui comuni e si è altresì configurata l'unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.
Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all'art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto, con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la ratio che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere "alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione Siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione Siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate".
Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.
Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l'art. 66.
In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell'art. 60 fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento "ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate".
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato n. 9, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Si rileva sul punto che il comma 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi prescrive che "le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. nn. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell'elettorato passivo non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, nella considerazione che le norme in trattazione contenute nella legge regionale n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della legge regionale n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60, comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l'unità sanitaria locale, all'azienda sanitaria locale ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate.
Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (Corte cost. nn. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione Siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.
Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio legislativo e legale prot. n. 13737, 31/2016 del 24 giugno 2016).
L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti dei medesimi, come evidenziato.
I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/92).
Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo il richiamato art. 10 del d.lgs.31 dicembre 2012, n. 235.
Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo e va comunicato con le modalità dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 7/92, come egualmente vanno comunicati gli atti di variazione della giunta, secondo il precedente comma 9 del citato articolo, nonchè della nomina del vice sindaco.
In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma 1, legge regionale n. 7/92 e successive modifiche).
Parte III
ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Il comma 4 dell'art. 13 della legge n. 142/90, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, demanda l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.
L'art. 51, comma 2, della successiva legge regionale n. 26/93 individua espressamente le norme elettorali della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 (artt. 5, 6, comma 1 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6 della citata legge regionale n. 48/91.
Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti disposizioni dell'art. 14 della legge regionale n. 35/97.
Ne consegue:
a) l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da parte del comune interessato degli atti normativi statutari e regolamentari richiamati;
b) ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;
c) la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 31/86.
Vanno richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Si richiama, inoltre, l'introdotta elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale, intervenuta con l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, relativamente alla quale si rinvia, fra l'altro, alla circolare n. 6 del 12 marzo 2012.
Con l'introduzione degli artt. 4/bis e 4/ter della legge regionale n. 35/1997, il legislatore regionale ha inteso differenziare l'elezione del consiglio circoscrizionale da quella del suo presidente, considerando distintamente la figura di quest'ultimo rispetto ai componenti dell'organo circoscrizionale.
Dall'innovato impianto normativo ne discende che la carica di presidente del consiglio circoscrizionale sia aggiuntiva al numero dei consiglieri previsti, né eventuali norme statutarie di diverso e/o contrario contenuto possono trovare applicazione.
Per gli adempimenti di che trattasi vanno diramate, da parte dei comuni interessati, apposite istruzioni alle circoscrizioni.
Per le indennità relative alle cariche si richiamano le modifiche apportate alla legge regionale n. 30/2000 con l'articolo 5 e seguenti della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2015.
Parte IV
ADEMPIMENTI EX LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1982, N. 128 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRAZIONI ARTT. 53 E 54 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 26
L'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 estende ai consiglieri dei comuni eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3 comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.
L'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 26/93 include, altresì, tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/82, gli organi monocratici dei comuni, eletti a suffragio diretto, nonchè gli assessori dagli stessi nominati.
Il secondo comma del medesimo art. 54 della legge regionale n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.
L'art. 10 della legge regionale n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, "al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata".
Per quanto concerne gli organi monocratici eletti a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale delle autonomie locali (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14 marzo 1995).
Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della legge regionale n. 128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:
"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".
I segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di legge, riferiscono a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
L'Assessore: LANTIERI