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DECRETO PRESIDENZIALE 20 agosto 1960, n. 3

G.U.R.S. 30 agosto 1960, n. 37

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla L.R. 5/2021 e con annotazioni alla data 23 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il proprio decreto n. 1 del 7 aprile 1960, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 4 della legge 25 luglio 1960, n. 28, con il quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad apportare al citato testo unico le modifiche introdotte con la legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, vistato dall'Assessore proponente, in sostituzione di quello già approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, n. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 agosto 1960.

MAJORANA della NICCHIARA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 25 agosto 1960, Registro n. 1, foglio n. 14.

Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana

Capo primo

Norme generali

Art. 1

(l.r. 5 aprile 1952, n. 203, art. 11, l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; D.P. Rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1)

(modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97)

------------------------ (comma abrogato) (1)

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

------------------------ (comma abrogato) (1)

------------------------ (comma abrogato) (1)

------------------------ (comma abrogato) (1)

(1)

Comma implicitamente abrogato per effetto dell'abrogazione dell'art. 23 della L.R. 7/92, operata dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti vedi l'art. 2, comma 1, della L.R. 35/97.

Art. 2

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 12; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

(modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97)

------------------------ (comma abrogato) (1)

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

(1)

Comma implicitamente abrogato per effetto dell'abrogazione dell'art. 23 della L.R. 7/92, operata dall'art. 15, comma 4, lett. d), della L.R. 35/97. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti vedi gli artt. 3 e 4 della L.R. 35/97.

Capo secondo

Elettorato attivo

Art. 3

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; l.r. 5 aprile 1952 n. 11, art. 1)

(modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 35/97)

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947 n. 1058 e successive modifiche. (1)

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

(1)

Vedi oggi il Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo terzo

Eleggibilità

Art. 4

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l.r. 5 aprile 1952, n. 11 art. 1; l. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

(sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 26/93 e integrato dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L.R. 35/97)

1. Sono eleggibili a consigliere comunale gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

2. Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Art. 5

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11 art. 62; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5)

(modificato e integrato dagli artt. 1, 3 e 4 della L.R. 51/72 e abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 26/93)

Art. 7

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 17; l.r. 5 aprile 1952, n. 11 artt. 1 e 16)

(abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 26/93)

Capo quarto

Procedimento elettorale preparatorio

Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 8

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(modificato dall'art. 1 della L.R. 12/78, sostituito dall'art. 3 della L.R. 74/79 e integrato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 5/2021)

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali (1) che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

(1)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

Art. 9

(1)

(T.U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 19; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e le ore della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

(1)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera personale elettorale a carattere permanente.

Art. 10

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 20; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17)

(integrato dall'art. 16, comma 3, della L.R. 35/97)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal Presidente della Corte d'Appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dell'Assemblea Regionale, nonchè dai Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quello dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

Art. 11

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(sostituito dall'art. 6 della L.R. 18/89)

Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. (1)

Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere elettore del comune;

b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

Nei comuni articolati in circoscrizioni (2) l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.

Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

(1)

Si rimanda all'art. 4 bis del D.P.R. n.  223/67, introdotto dall'art. 26, comma 1, della legge n. 340/2000 che ha istituito l'ufficiale elettorale.

(2)

Il quartiere è stato sostituito dalla circoscrizione ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93.

Art. 12

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato, della Regione o degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Art. 13

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 14

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Tre membri almeno nell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 15

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(abrogato dall'art. 6 della L.R. 9/70) (1)

(1)

La materia relativa al trattamento economico spettante ai componenti della sezione elettorale è disciplinata dalla L.R. 18/89.

Art. 16

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19)

(integrato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della L.R. 35/97)

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale (1), e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 27;

3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 25;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 11;

5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla Prefettura con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne o le cassette o scatole occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli Enti Locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a) e b), vistate dall'Assessore per gli Enti Locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. (2)

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli Enti Locali.

(1)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

(2)

Per i modelli delle schede di votazione si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 11/10/97, adottato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Sezione II - La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

(modificata dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 2 della L.R. 35/97)

Art. 17

(1)

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1)

(modificato dall'art. 5 della L.R. 21/64, dall'art. 1, lett. a), della L.R. 29/77, dall'art. 16, comma 1, della L.R. 31/86, dall'art. 21 della L.R. 7/92, dall'art. 27 della L.R. 26/93 e dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L.R. 35/97)

----------------------(comma abrogato) (2)

----------------------(comma abrogato) (2)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali. (3)

 L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in un unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) --------------------(numero abrogato) (4)

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (5) competente.

(1)

Per la presentazione delle candidature e per le modalità di elezione vedi gli artt. 1 e 2 della L.R. 35/97.

(3)

Vedi l'art. 49 della L.R. 26/93: "Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali".

(4)

Numero abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L.R. 35/97. Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 1, comma 8, della L.R. 35/97.

(5)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

Art. 18

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

(modificato dall'art. 28 della L.R. 26/93, integrato dall'art. 2 della L.R. 32/94 e dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8/2013)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste;

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti non politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

e-bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Giustizia Amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa. (2)

(1)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

(2)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-8 maggio 1995, n. 145, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.

Art. 19

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

(modificato dall'art. 15, comma 1, lett. e), della L.R. 35/97)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati cui all'art. 16, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede.

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste (1) si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

(1)

Per effetto della riforma operata dalla L.R. 35/97 vanno anche presentate, unitamente alle liste, le collegate canditure a sindaco.

Sezione III - La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

(modificata dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 2 della L.R. 35/97)

Art. 20

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 2 e 30; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

(modificato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 31/86, dall'art. 29 della L.R. 26/93 e dall'art. 15, comma 1, lett. f), della L.R. 35/97)

------------------(comma abrogato) (1)

------------------(comma abrogato) (1)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore (2). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, (nè inferiore ad un quinto). (3)

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente articolo 17.

(1)

Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. f), della L.R. 35/97. Vedi le nuove disposizioni contenute negli artt. 1, 3 e 4, della L.R. 35/97.

(2)

Vedi l'art. 49 della L.R. 26/93: "Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali".

(3)

Per effetto dell'art. 4, comma 1, della L.R. 35/97, le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Art. 21

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

(1)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

Art. 22

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste, dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede (, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione). (1)

(1)

Le parole annnotate devono ritenersi soppresse per coerenza con l'abrogazione effettuata dall'art 15, comma 1, lett. e), della L.R. 35/97, all'art. 19 del presente D.P.

Art. 23

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

(1)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

Art. 24

(l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3)

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.

------------------ (comma superato)  (1)

------------------ (comma superato(1)

------------------ (comma superato(1)

------------------ (comma superato(1)

(1)

Comma superato, vedi oggi la L.R. 31/86 e in particolare l'art. 14, come modificato dall'art. 17 della L.R. 30/2000 che ridisciplina la materia.

Capo quinto

Votazione

Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 25

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine locate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dall'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 26

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art 36; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino (il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9). (1)

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

(1)

Il D.P.R. n. 299/2000 ha istituito la tessera elettorale personale.

Art. 27

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e non può essere consultata dagli elettori.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune.

Art. 28

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale. (1)

(1)

In calce alla lista di sezione sono iscritti anche gli elettori non deambulanti di cui alla legge 15/01/91, n. 15, e di tale iscrizione se ne prende nota nel verbale.

Art. 29

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(sostituito dall'art. 30 della L.R. 26/93)

1. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. Gli elettori che, per impedimento fisico evidente o riconosciuto, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente, sentito il parere dell'ufficio elettorale, a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere nella votazione ed il nome dell'elettore che lo ha assistito. Ove la menomazione impedente non risulti evidente, l'elettore dovrà produrre certificato medico che, viene allegato al verbale.

3. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti di candidati fino al quarto grado.

4. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

5. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio. (1)

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di assistenza di cui al secondo comma per più di un elettore impedito. A tal fine, preliminarmente alla votazione, il presidente del seggio deve richiedere il certificato di chi è proposto per l'assistenza onde accertare che tale funzione non sia stata da lui svolta in precedenza.

7. Per gli elettori non deambulanti trovano applicazione le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modifiche.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono attrezzare apposite sezioni elettorali secondo le prescrizioni della normativa di cui al precedente comma.

(1)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera personale elettorale a carattere permanente.

Art. 30

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203; art. 40; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni culturali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dall'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. 18 maggio 1951, n. 329; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

(modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 26/93 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L.R. 3/2002)

Alle ore sei del primo giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano prescelti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma (da due scrutatori) (1); le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purchè la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale (2), saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 37.

(1)

Il nuovo modello di scheda prevede l'autentica effettuata da un solo scrutatore, vedi il Decr. Ass. EE.LL. 11/10/97, adottato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 35/97.

(2)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

Art. 32

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33)

(integrato dall'art. 15, comma 1, lett. g), della L.R. 35/97)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale (1) (dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 9 per conservarlo in apposito plico) e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna o cassetta, di cui all'art 31, quarto comma, ed una matita copiativa si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna o cassetta, destinata a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

(1)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera personale elettorale a carattere permanente.

Art. 33

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 34

(1)

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 bis sub art. 6; l.r. 7 febbraio 1957, n. 16)

(sostituito dall'articolo unico del D.P. n. 1/70)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione il quale, nell'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio; alla sezione ospedaliera possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli Istituti che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale (2), anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata (al talloncino di controllo) (3) del certificato elettorale.

(1)

In materia vedi anche l'art. 1 della L.R. 29/77.

(2)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera personale elettorale a carattere permanente.

(3)

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 299/2000, l'attestazione va allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali.

Art. 35

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

(modificato dall'art. 31, comma 2, della L.R. 26/93 e dall'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), della L.R. 3/2002)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22,00.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonchè la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7,00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. E' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni precedenti.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7,00 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 15,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 36

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(modificato dall'art. 32 della L.R. 26/93)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale (1), nonchè da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali (2) con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiamo riportata o ne abbia consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del circondario.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale nel quale si prenderà nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

(1)

Il mandamento è stato sostituito con il circondario ai sensi dell'art. 2 della legge 244/89.

(2)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale a carattere permanente. Di conseguenza il numero dei votanti va rilevato dal registro sul quale vanno annotati il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 37

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale firmata, dal presidente e dal segretario.

Sezione II - Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione Siciliana.

(sostituita dall'art. 29 della L.R. 7/92)

Art. 38

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 35)

(sostituito e unificato con il successivo art. 39, dall'art. 29 della L.R. 7/92, modificato dall'art. 15, comma 1, lett. h), della L.R. 35/97 e dall'art. 1, comma 3, della L.R. 8/2013)

1. --------------------(comma abrogato) (1)

2. --------------------(comma abrogato) (1)

3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. -------------------- (comma soppresso) (2)

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. E' inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge. (3)

(1)

Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. h), della L.R. 35/97. Vedi le nuove disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 4, della L.R. 35/97.

(3)

Si ricorda che la L.R. 35/97 ha introdotto la scheda unica di votazione per il sindaco e per il consiglio comunale. Pertanto per l'espressione di voto si rinvia anche a quanto stabilito dall'art. 2, nonché dall'art. 4, comma 2, della stessa L.R. 35/97.

Art. 39

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1, 35, 37 e 39; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

(modificato dall'art. 2 della L.R. 17/75, sostituito e unificato nel precedente art. 38, dall'art. 29 della L.R. 7/92)

Capo sesto

Scrutinio e proclamazione

SEZIONE I - Disposizioni generali.

Art. 40

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. (1)

La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56, ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

(1)

Stante la riforma della L.R. 35/97 in tale ipotesi risultano eletti sia il candidato a sindaco che tutti i consiglieri della lista ad esso collegata.

Art. 41

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 42

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

(1)

Le preture sono state soppresse con il D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e le relative competenze pertanto sono state trasferite al Tribunale.

Sezione II - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

(modificata dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 2 della L.R. 35/97)

Art. 43

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti. (1)

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 37.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

(1)

Per le operazioni di scrutinio in contemporaneità di elezioni vedi l'art. 1 della L.R. 74/79.

Art. 44

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 quater sub art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dello elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(1)

Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. 35/97.

Art. 46

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; l.r. aprile 1952, n. 11 art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a' termini dell'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 47

(1)

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3 art. 43 quinquies sub art. 6)

Il presidente dell'ufficio della 1ª sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a' termini dell'articolo 55.

Il segretario della 1ª sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Sezione III - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

(modificata dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 2 della L.R. 35/97)

Art. 48

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti. (1)

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista (2), rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 37.

(1)

Per le operazioni di scrutinio in contemporaneità di elezioni vedi l'art. 1 della L.R. 74/79.

(2)

La lettura del contrassegno segue la lettura del cognome del candidato a sindaco indicato nella scheda, stante il nuovo modello di scheda predisposto a seguito della riforma della L.R. 35/97.

Art. 49

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 sexies sub art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 50

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segretaria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un pigo sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Art. 51

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(modificato dall'art. 6 della L.R. 9/70)

L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

----------------------- (comma abrogato) (1)

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni, dell'ufficio centrale, prendendo parte della sala riservata all'ufficio.

(1)

Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 9/70. La materia è ora disciplinata dalla L.R. 18/89.

Art. 52

(T.U. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; l.r. 9 aprile 1959, n. 3, artt. 3 e 43 septies sub art. 6)

(modificato dall'art. 34 della L.R. 26/93 e abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. i), della L.R. 35/97) (1)

(1)

Per la ripartizione dei seggi vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 4 della L.R. 35/97.

Art. 53

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51)

(articolo superato) (1)

(1)

Articolo superato dall'art. 4, comma 7, della L.R. 35/97.

Art. 54

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esempla, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Capo Settimo

Convalida e surrogazione

SEZIONE I - Disposizioni generali.

Art. 55

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 52; d.p. rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti (a norma degli artt. 4, 5, 6 e 7) e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alla sezione III del presente capo. (1)

----------------------- (comma superato) (2)

Contro le decisioni dei consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. (3)

(1)

L'art. 4 è stato sostituito nel nuovo testo riportato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 26/93 e integrato dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L.R. 35/97, mentre gli artt. 5, 6 e 7 sono stati abrogati dallo stesso art. 26, u.c. La materia è ora disciplinata dagli artt. 9 e 10 della L.R. 31/86 e dall'art. 18, comma 2, della L.R. 36/90.

(2)

Comma superato perché non esistono più commissioni deputate al controllo.

(3)

In materia di ricorsi elettorali valgono le disposizioni contenute nel capo VIII del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nonché le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 56

(1)

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53)

(modificato dall'art. 3 della L.R. 12/78, sostituito dall'art. 7 della L.R. 18/89 e modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5/2021)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.

2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.

3. Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonchè le liste dei candidati.

4. Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio (2) di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione della ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio (2) decorre dalla data della consultazione annullata.

5. Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo.

(1)

Si ritiene di numerare i commi del presente articolo a seguito della sostituzione del comma 2, operata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5/2021.

(2)

L'art. 1 della L.R. 7/92 prima della modifica della L.R. 25/2000, prevedeva che la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale fosse di quattro anni.

Sezione II - Disposizioni particolari per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

(modificata dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 7/92, dall'art. 44, comma 3, della L.R. 26/93 e dall'art. 2 della L.R. 35/97)

Art. 57

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 57)

----------------------------- (comma superato) (1)

----------------------------- (comma superato) (2)

(1)

Il comma annotato concernente l'ipotesi di elezione di candidati tra di loro congiunti è da ritenersi superato, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 6 del presente, per effetto dell'art. 26, comma 2, della L.R. 26/93.

(2)

Comma superato, vedi oggi la L.R. 31/86 e in particolare l'art. 14, come modificato dall'art. 17 della L.R. 30/2000 che ridisciplina la materia.

Sezione III - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni (con popolazione superiore a diecimila abitanti) (1)

(1)

Per effetto dell'art. 22, comma 2, della L.R. 7/92, le disposizioni di cui alla sezione annotata, si applicano a tutti i comuni.

Art. 58

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

----------------------------- (comma superato) (1)

----------------------------- (comma superato) (1)

----------------------------- (comma superato) (2)

(1)

Il comma annotato concernente l'ipotesi di elezione di candidati tra di loro congiunti è da ritenersi superato, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 6 del presente, per effetto dell'art. 26, comma 2, della L.R. 26/93.

(2)

Comma superato, vedi oggi la L.R. 31/86 e in particolare l'art. 14, come modificato dall'art. 17 della L.R. 30/2000 che ridisciplina la materia.

Art. 59

(1)

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60)

(integrato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 12/2015)

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatasi anteriormente alla prima adunanza del consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante o temporaneamente vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano.

(1)

Per quanto stabilito dell'art. 22, comma 2, della L.R. 7/92, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

Capo ottavo

Ricorsi

Art. 60

(l.r. 23 marzo 1956, n. 136, art. 74 sub art. 43; d.p. rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

(articolo superato) (1)

(1)

Si omette in quanto la materia è disciplinata dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla legge 23/12/66, n. 1147, nonché dalla L.R. 01/04/67, n. 32 e dalla legge 06/12/71, n. 1034.

Art. 61

(d.l. 6 maggio 1948, n. 654; l. 23 marzo 1956, n. 136, art. 75 sub art. 43)

(articolo superato) (1)

(1)

Si omette in quanto la materia è disciplinata dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla legge 23/12/66, n. 1147, nonché dalla L.R. 01/04/67, n. 32 e dalla legge 06/12/71, n. 1034.

Art. 62

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 63)

(articolo superato) (1)

(1)

Si omette in quanto la materia è disciplinata dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla legge 23/12/66, n. 1147, nonché dalla L.R. 01/04/67, n. 32 e dalla legge 06/12/71, n. 1034.

Capo Nono

Disposizioni penali

Art. 63

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000 (2), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento in cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 86 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 64

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78, l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare un dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto e con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000 (2).

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000 (2) (3).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 87 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Si fa presente che con l'art. 2, comma 5, della legge 18/01/1992, n. 16, dopo l'art. 87 del testo unico approvato con D.P.R. 16/05/1960, n. 570, è stato inserito il seguente articolo 87 bis.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

(3)

Con l'art. 2, comma 5, della legge 18/01/1992, n. 16, dopo l'art. 87 del testo unico approvato con D.P.R. 16/05/1960, n. 570, è stato inserito il seguente articolo 87 bis:

"ART. 87 bis

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 65

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000 (2).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 88 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 66

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da L. 2.000 a L. 5.000 (2). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con il giudizio direttissimo.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 89 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 67

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 2 marzo 2004, n. 61)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000 (2).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 90 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 68

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 91 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 69

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2.000 (2).

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 92 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 70

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 2 marzo 2004, n. 61)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000 (2).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 93 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 71

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87, l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5.000 a L. 20.000 (2).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 94 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 72

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, o il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000 (2).

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000 (2).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 95 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 73

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(integrato dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000 (2).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operando il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000 (2). In tal casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere ed allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, verrà punito da sei mesi a tre anni e con multa fino a L. 20.000 (2).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000 (2).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 96 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 74

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000 (2).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000 (2).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 97 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 75

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91, l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando del certificato elettorale (2) o di fare entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 98 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera personale elettorale a carattere permanente.

Art. 76

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da L. 1.000 da L. 3.000  (2) (3).

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 99 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

Gli importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di quaranta volte per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e fino a duecento volte (40 X 5) per effetto dell'art. 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

(3)

Vedi l'art. 32 della legge 24/11/1989, n. 689: "Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda".

Art. 77

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interrutivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 100 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 78

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ordinata un inchiesta dal consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 101 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 79

(1)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale a da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale, in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

[Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli artt. dal 163 al 167 e175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relativa alla sospensione condizionale della penale alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.] (2)

Visto:L'Assessore per l'Amministrazione Civile

e la Solidarietà Sociale

Vincenzo M. Trimarchi

(1)

Il presente articolo riproduce l'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(2)

La Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1980, n. 121, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.

Tabelle - [non disponibili, vedasi G.U.R.S. 30 agosto 1960, n. 37] (1)

(1)

Per i modelli delle schede di votazione si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 11/10/97, adottato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 35/97.