
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
LEGGE REGIONALE 24 giugno 1986, n. 31
G.U.R.S. 25 giugno 1986, n. 34
Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 14/2012 e con annotazioni alla data 23 dicembre 2000)
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Titolo I
Indennità, permessi e aspettative degli amministratori locali (1)
In ordine ai permessi ed alle aspettative degli amministratori locali vedi le seguenti disposizioni:
artt. 2 e 4 della legge 27/12/1985, n. 816 recepita con la presente;
art. 8 ter del decreto legge 18/01/1993, n. 8, convertito dalla legge 19/03/1993, n. 68;
art. 8 del decreto legge 18/01/1993, n. 8, convertito dalla legge 19/03/1993, n. 68;
In ordine alla disciplina dello status degli amministratori locali, vedi gli artt. 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 30/2000.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Applicazione
Le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Indennità di carica (1)
L'indennità di carica dei sindaci, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, ricomprende come prima classe i comuni sino a 5 mila abitanti.
Al vicensindaco è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.
Agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.
Si riporta il testo dell'art. 3 della L.R. 41/96:
"ART. 3 - Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni
1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti."
Si riporta il testo dell'art. 12 della L.R. 19/97:
"ART. 12 - Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali
1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."
Si riporta il testo dell'art. 6 della L.R. 4/99:
"ART. 6 - Benefici ex articolo 5 legge 27 dicembre 1985, n. 816
1. I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 come recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti."
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Indennità di presenza
Ai consiglieri dei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti è corrisposta la misura dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri dei comuni da 30.001 a 250 mila abitanti.
Le commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, indicate negli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono quelle previste dagli articoli 51/bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e 28 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Criteri di determinazione della indennità di carica e di presenza
I criteri di determinazione delle indennità di carica e di presenza per gli organi di quartiere istituiti secondo la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, rimangono disciplinati dagli articoli 2, n. 3, e 3 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 77.
Sono estese a tali organi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13, 14 e 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Indennità di carica agli organi delle comunità montane (1)
Per gli organi delle comunità montane restano vigenti le disposizioni degli articoli 9 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1981, n. 74.
Le misure dell'indennità di carica e di presenza statuite in detta legge sono aumentate nella misura del 100 per cento.
Le comunità montane in Sicilia sono state soppresse dall'art. 45, comma 1, della L.R. 9/86 nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, nonchè dal Decr. Pres. 19/09/86 e le relative funzioni ed il personale sono stati assegnati alle province regionali.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Indennità dei presidenti e dei componenti delle commissioni provinciali di controllo
(abrogato dall'art. 31, lett. h), della L.R. 44/91)
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Abrogazione di norme
Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali 30 luglio 1973, n. 33, 28 dicembre 1974, n. 47 e quelle, non richiamate nella presente legge e non riguardanti le materie dalla stessa disciplinate, della legge regionale 4 agosto 1980, n. 77.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Decorrenza
Le nuove misure delle indennità disciplinate dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1986.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
(introdotto dall'art. 10 della L.R. 7/96 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 41/96)
1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla presente legge per gli assessori delle province e dei comuni delle stesse classi demografiche.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Ineleggibilità
Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonchè i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione Siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonchè i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
[8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;] (1)
[9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;] (2)
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;
12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. (3)
[Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.] (2)
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
Numero dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 463 del 5-19 novembre 1992.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 10-16 maggio 1995 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9 e del comma 4, dell'art. 9 della presente legge.
La necessità delle dimissioni per i casi di cui al numero 7 è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 388 del 9-17 ottobre 1991.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Incompatibilità
(modificato dall'art. 21, comma 4, della L.R. 19/2005 e integrato dall'art. 17 della L.R. 22/2008)
Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;
8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.
L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministatori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.
La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un comune.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Deroghe
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Termini e procedure
(integrato dall'art. 17 della L.R. 30/2000)
Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali
(modificato dall'art. 3 della L.R. 7/92, dall'art. 1 della L.R. 32/94 e abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 14/2012)
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Candidature
L'ottavo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune".
L'ultimo comma dell'art. 20 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:
"Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune".
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Abrogazione di norme
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con gli articoli del presente titolo.
Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il testo coordinato delle norme concernenti l'elezione dei consiglieri provinciali, comunali o di quartiere.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Modifica all'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9
All'art. 45, primo comma della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole "Con effetto dalla data di successione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province" sono sostituite con le seguenti: "Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Ufficio ispettivo
L'ufficio ispettivo istituito con la legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, è incrementato di 24 unità.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
La disposizione del secondo alinea del n. 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e provinciali, mentre per i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla sostituzione operata con l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Onere finanziario
L'onere di lire 500 milioni annui derivante dalla attuazione dell'art. 6, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1986-1988, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
All'onere di lire 500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 19/23 marzo 2012 dichiara l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.