
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 1 settembre 2017
G.U.R.S. 29 settembre 2017, n. 41
Modifica del decreto 21 dicembre 2016, concernente nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 2, lettera "b", istitutiva dell'albo delle Associazioni pro loco;
Visto il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche ed integrazioni, con il quale è stato istituito l'Albo delle associazioni pro loco della Regione siciliana presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 [N.d.R. recte: legge regionale 15 settembre 2005, n. 10] "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" ed, in particolare, l'art. 8 che riconosce e favorisce le attività delle Associazioni pro loco;
Visto il decreto assessoriale n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale è stata disciplinata la nuova procedura di riconoscimento delle Associazioni pro loco ed è stato approvato lo statuto tipo che le stesse devono adottare;
Visto il decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2017 "Nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco";
Considerato che, con il citato decreto, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e garantire la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti, sono state dettate nuove disposizioni sui requisiti per il riconoscimento delle pro loco e, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.Reg. n.12 del 14 giugno 2016, sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo le competenze in materia di controllo e aggiornamento dell'Albo con decorrenza dall'anno 2017;
Preso atto che, in sede di applicazione del decreto assessoriale n. 3512/2016, sono state segnalate dai Servizi turistici regionali, dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, convocati in apposite riunioni in data 14 febbraio 2017 e 23 marzo 2017, nonché dall'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), con nota prot. n. 2074/17 del 30 giugno 2017, criticità gestionali legate all'attuazione di alcune disposizioni contenute nel decreto e al loro tenore letterale;
Considerato, in particolare, che risulta fondatamente illogica, oltre che confliggente con ovvi criteri di applicazione della legge nel tempo, la disposizione contenuta all'art. 11, comma 2, del menzionato D.A. n. 3512/2016 nella parte in cui dispone la revoca dei decreti di riconoscimento delle Pro loco non ancora iscritte all'Albo regionale senza fare salvo il diritto conseguente all'emissione del decreto di riconoscimento;
Considerato, altresì, che numerose associazioni, già regolarmente iscritte all'Albo regionale per l'anno 2014, non risultano inserite nell'Albo aggiornato;
Considerato che, per quanto precede, numerose associazioni pro loco, in regola con le disposizioni e le procedure di riconoscimento previste dalle previgenti disposizioni e, in tal senso, già riconosciute, si troverebbero nelle condizioni - per effetto di una interpretazione letterale della disposizione sopra menzionata - di avere ricusata la dovuta iscrizione all'Albo e di dover riproporre l'istanza, con conseguente immotivato aggravio procedurale;
Ritenuto di dover garantire le situazioni giuridiche sorte e consolidatesi, a seguito dell'emanazione dei decreti di riconoscimento nel periodo di vigenza della precedente normativa e di dover conseguentemente in autotutela, per le spiegate motivazioni, emendare il testo della disposizione prevista all'art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016;
Decreta:
Per i motivi esposti in narrativa, è annullato il comma 2 dell'art. 11 del D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, entrato in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2017.
All'art. 11, comma 1, del D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 è aggiunto il seguente comma 2 "Le Associazioni pro loco, già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adottare, con apposita delibera assembleare le modifiche statutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statuto tipo di cui all'allegato "A", secondo le modalità dallo stesso previste all'art. 9".
Il presente decreto sarà pubblicato, in applicazione dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale del Dipartimento e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 settembre 2017.
BARBAGALLO