
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DECRETO 20 ottobre 2017
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 16 marzo 2018, n. 12
Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa. (1)
Per talune rettifiche al presente si rimanda al D.A. Beni Culturali e Identità Siciliana 6 dicembre 2023, n. 129.
L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa ne sono parte integrante;
VISTA la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
VISTO il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
VISTI gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art. 134 del D.lgs 42/04 e s.m.i ricadenti nel territorio degli Ambiti 14 e 17, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:
- D.P.R.S. n. 3029 dell'8 giugno 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 dell'11 settembre 1965, relativo alla zona Neapolis ricadente nel comune di Siracusa;
- D.P.R.S. n. 1415 dell'11 marzo 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 29 aprile 1967, relativo alla Zona Cappuccini compresa tra il mare e la strada ferrata ricadente nel comune di Siracusa;
- D.P.R.S. n. 2275 del 21 aprile 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 3 giugno 1967, relativo alla Zona attorno all'Eremo di S. Corrado ricadente nel comune di Noto;
- D.P.R.S. n. 2517 del 3 maggio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 24 giugno 1967, relativo al centro storico di Noto;
- D.P.R.S. n. 625 dell'11 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 25 maggio 1968, relativo all'Isola di Ortigia ricadente nel comune di Siracusa;
- D.P.R.S. n. 21 del 6 novembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 20 dicembre 1975, relativo alla Zona a sud est del Comune di Avola lungo la strada Avola-Marina di Avola;
- D.P.R.S. n. 35 dell'11 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 14 febbraio 1976, relativo al Monte Alveria e alla zona circostante (Noto antica) ricadenti nel comune di Noto;
- D.A. n. 700 del 12 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 dell'8 luglio 1978, relativo al Pantano Roveto e alla zona dei Pantani di Torre Vendicari ricadenti nel comune di Noto;
- D.A. n. 1979 del 29 agosto 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 2 dicembre 1978, relativo al tratto ex strada ferrata Siracusa-Ragusa- Vizzini e alla Valle circostante il Fiume Anapo (Pantalica) ricadenti nei comuni di Cassaro e Sortino;
- D.A. n. 1793 del 5 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 24 novembre 1979, relativo al Borgo Marinaro di Marzamemi ricadente nel comune di Pachino;
- D.A. n. 2340 del 30 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 3 dicembre 1988, relativo al Porto Grande e alla Fascia costiera dal Castello Maniace al Plemmirio ricadenti nel comune di Siracusa;
- D.A. n. 897 dell'11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 29 giugno 1991, relativo al Monte Climiti e alla Valle dell'Anapo ricadenti nei comuni di Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Sortino;
- D.A. n. 7023 del 14 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 18 dicembre 1993, relativo alla Zona circostante il Fiume Ciane ricadente nel comune di Siracusa;
- D.A. n. 7134 del 7 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 21 ottobre 1995, relativo alla Dorsale collinare Caltagirone Primosole comprendente i monti Serravalle, Casale di S.Basilio, Castellana, Palazzelli e San Giorgio ricadente nel comune di Lentini;
- D.A. n. 5874 del 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 31 maggio 1997, relativo al Centro Urbano di Buscemi;
- D.A. n. 6639 del 14 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 19 luglio 1997, relativo al Porto piccolo, compresi i Villini del Foro Siracusano, il Giardino di piazzale Lepanto, la Borgata di S.Lucia, la Villa Landolina, la Villa Vinci, le Catacombe di Villa Cassi e il Ginnasio Romano, ricadente nel comune di Siracusa;
- D.A. n. 5536 del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 30 maggio 1998, relativo alla Penisola della Maddalena ricadente nel comune di Siracusa;
- D.A. n. 5757 del 12 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 4 luglio 1998, relativo alla Alta Valle dell'Anapo ricadente nei comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;
- D.A. n. 8304 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 28 gennaio 2000, relativo alla Valle del Cassibile, al bosco di Bauli, alla Cava Giorgia, alla Cava Sture e alla Cava della Contessa ricadenti nei comuni di Avola, Canicattini Bagni, Noto e Siracusa;
- D.A. n. 6595 del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 29 settembre 2000, relativo alla Valle del fiume Tellaro, ai Torrenti Tellesimo e Prainito e alle cave Scardina, Grande, Lazzaro, Croce Santa e Scalarangio ricadenti nei comuni di Palazzolo Acreide e Rosolini;
- D.A. n. 5062 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, relativo alla Rada di Terrauzza - Arenella e alla fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo ricadenti nel comune di Siracusa;
- D.A. n. 7233 del 30 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 7 ottobre 2005, relativo al Borgo S. Leonardo ricadente nel comune di Carlentini;
VISTE le aree degli Ambiti 14 e 17 di cui alla lettera b) del medesimo art. 134 del D.lgs. 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;
VISTE le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato art. 134 del D.lgs. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 - adottato con D.A. n. 98 dell'1 febbraio 2012 - ricadente nella provincia di Siracusa, specificamente individuate a termini dell'articolo 136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto e per quanto riguarda la parte del territorio lungo le mura Dionigiane ad estensione dei precedenti vincoli Cappuccini, Strada ferrata e Neapolis, Epipoli, Belvedere ricadente nei Comuni di Melilli e Siracusa, secondo la perimetrazione descritta nel verbale del 15 aprile 1999 della Commissione provinciale delle Bellezze Naturali e Panoramiche;
VISTO il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee Guida;
VISTO il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
VISTA la nota n. 1138 del 24 gennaio 2008 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con la quale viene trasmessa all'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa in conformità ai dettami di cui al D. lgs. 42/04, nonché dell'Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002;
VISTO il verbale della seduta del 10.11.2010 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio - Speciale Commissione - con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano Paesaggistico, comprendente gli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 42/2004;
ACCERTATO che sono state espletate tutte le procedure relative alla concertazione istituzionale previste dall'art. 144 del D.lgs. 42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste di correzione e modifica del Piano negli incontri sotto elencati:
- incontro tenutosi il 16.12.2010 presso la sede dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana con i Comuni degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e la Provincia regionale di Siracusa, per le procedure di avvio della concertazione previste dal D.Lgs. 42/04;
- incontro di approfondimento tenutosi l'11.01.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con la Provincia regionale di Siracusa;
- incontri di approfondimento tenutisi il 13.01.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Siracusa, Augusta, Priolo Gargallo e Melilli;
- incontri di approfondimento tenutisi il 17.01.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Noto, Palazzolo Acreide, Sortino, e Lentini;
- incontri di approfondimento tenutisi il 18.01.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Buscemi, Buccheri, Carlentini, Cassaro, Ferla e Francofonte;
- incontri di approfondimento tenutisi il 20.01.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Porto Palo, Rosolini, Solarino e Pachino;
- incontro di approfondimento tenutosi il 28.01.2011 presso il Castello Maniace di Siracusa con i Comuni degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e la Provincia regionale di Siracusa;
- incontri di approfondimento tenutisi il 3.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Buscemi e Cassaro;
- incontro di approfondimento tenutosi il 7.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con il comune di Noto;
- incontri di approfondimento tenutisi l'8.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Buccheri, Ferla e Francofonte;
- incontri di approfondimento tenutisi il 10.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Floridia, Rosolini e Solarino;
- incontro di approfondimento tenutosi il 14.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con il comune di Siracusa;
- incontri di approfondimento tenutisi il 15.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Avola, Palazzolo Acreide e Sortino;
- incontro di approfondimento tenutosi il 21.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con il comune di Augusta;
- incontri di approfondimento tenutisi il 22.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Canicattini Bagni, Carlentini e Lentini;
- incontri di approfondimento tenutisi il 24.02.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Melilli, Pachino e Siracusa;
- incontro di approfondimento tenutosi il 2.03.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con il comune di Augusta;
- incontro di approfondimento tenutosi il 4.03.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con il comune di Siracusa;
- incontro di approfondimento tenutosi il 14.03.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con il comune di Siracusa;
- incontro tenutosi il 18.05.2011 in seno all'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio con i Comuni degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa;
- incontri di approfondimento tenutisi il 24.05.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni e Avola;
- incontri di approfondimento tenutisi il 25.05.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Noto, Lentini e Augusta;
- incontri di approfondimento tenutisi il 26.05.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa;
- incontri di approfondimento tenutisi il 27.05.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Sortino, Ferla, Cassaro; Carlentini, Buccheri e Buscemi;
- incontri di approfondimento tenutisi il 30.05.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Pachino, Rosolini e Solarino;
- incontri di approfondimento tenutisi il 30.06.2011 presso i locali della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con i comuni di Floridia e Porto Palo;
I verbali degli incontri come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto;
VISTA la nota n. 9775 del 13.06.2011 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - integrata con nota n. 11824 del 13.07.2011 - con la quale vengono definiti gli esiti della concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa;
VISTO il verbale della seduta dell'1 agosto 2011 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio - Speciale Commissione - con cui viene confermato il parere favorevole, espresso nella seduta del 27 luglio 2011, alla proposta di adozione del suddetto Piano Paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.A. n. 98 dell'1 febbraio 2012 con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.Lgs.42/04 e degli artt. 24 e 10 del Regolamento di esecuzione della legge 1497/39, approvato con R.D. 1357/40;
VISTA la nota n. 6006 dell'1.02.2012 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I.S. - Servizio Piano Paesaggistico Regionale - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, per gli atti consequenziali alla pubblicazione, la proposta di Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, ivi compreso il verbale con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;
ACCERTATO che detto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti negli Ambiti 14 e 17 della provincia Siracusa e depositati, insieme agli elaborati del Piano Paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi e della Provincia regionale di Siracusa per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi per i comuni di Augusta dall'11.02.2012, Avola dall'8.02.2012, Buccheri dall'8.02.2012, Buscemi dal 9.02.2012, Canicattini Bagni dall'8.02.2012, Carlentini dal 16.02.2012, Cassaro dal 16.02.2012, Ferla dal 9.02.2012, Floridia dal 9.02.2012, Francofonte dal 13.02.2012, Lentini dall'8.02.2012, Melilli dal 14.02.2012, Noto dal 20.02.2012, Pachino dal 14.02.2012, Palazzolo Acreide dall'8.02.2012, Porto Palo di Capo Passero dal 18.02.2012, Priolo Gargallo dal 13.02.2012, Rosolini dal 21.02.2012, Siracusa dall'8.02.2012, Solarino dal 10.02.2012, Sortino dal 15.02.2012, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;
VISTA la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 13.04.2012, con la quale l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Siracusa;
VISTO l'art. 48 della Legge Regionale 11 agosto 2017, n. 16 recante disposizioni per Piani Paesaggistici Territoriali;
VISTA la sentenza n. 01953/2017 del TAR di Catania, contro la quale il Dipartimento regionale BB.CC. e I.S. ha proposto appello al C.G.A. della Sicilia, con la quale vengono sospesi gli effetti del Piano Paesaggistico adottato limitatamente alle aree di proprietà della Società Elemata Maddalena per motivi legati ad una supposta carenza concertativa del Piano;
VISTE le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi non determinano alcun impatto sull'ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagionano alcuna alterazione dell'ambiente, non devono essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica;
VISTE le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:
Comune di Augusta
01/AU - Osservazione proposta da: Autorità Portuale di Augusta
La ricorrente Autorità Portuale di Augusta in merito all'adozione del Piano Paesaggistico rappresenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1 - Porto commerciale, ex idroscalo sud, borgata versante ovest, centro storico versante ovest. - contesto 6d: si lamenta l'errata attribuzione del codice 6d attribuito alle aree del porto commerciale; quest'ultimo presenta oggi evidenti caratteri del paesaggio portuale, pertanto il codice apposto risulta poco rappresentativo dei caratteri paesaggistici esistenti e dell'effettivo stato d'uso dei luoghi di dette aree. Si ritiene adeguata l'attribuzione del codice 6b con livello di tutela 1.
Osservazione n. 2 - Area ex idroscalo - contesto 6o: l'area "ex idroscalo" è interessata da un importante intervento che prevede la realizzazione di nuovi piazzali e banchine a completamento del porto commerciale. In considerazione dell'effettivo stato dei luoghi, si ritiene adeguata l'attribuzione del codice 6b con regime di tutela livello1.
Osservazione n. 3 - Area Punta Cugno - contesto 7b: l'area Punta Cugno nord è un'area portuale ad uso commerciale, industriale della cantieristica navale e rappresenta di fatto una componente del paesaggio antropico del territorio. Si rappresenta l'inadeguatezza del codice 7b "paesaggi costieri urbanizzati".
Osservazione n. 4 - Area Punta Cugno - contesto 7l: l'area Punta Cugno, da una verifica fatta dal ricorrente, non risulta essere coperta da vegetazione di tipo boschivo. Detta area presenta una vocazione industriale visto che è interclusa tra aree aventi uso e destinazione industriale ed ha un'importanza strategica per la realizzazione di importanti strutture portuali nel medio e lungo periodo nel settore della cantieristica navale. Si propone l'attribuzione del codice 7b "paesaggi costieri urbanizzati", con regime di tutela 1.
Osservazione n. 5 - Area Stazione Giannalena - contesto 7g: detta area, da una verifica fatta dal ricorrente, è occupata da terreni incolti ed è situata nelle immediate vicinanze di estesi ed importanti impianti produttivi e industriali. La presenza di questi insediamenti fornisce l'opportunità di impiegare l'area in questione per la realizzazione di nuovi approdi commerciali al servizio delle attività produttive e industriali stesse. Si ritiene adeguata l'attribuzione del codice 7b con regime di tutela 1.
Osservazione n. 6 - Aree di recupero all'interno dell'attività industriale e produttiva - contesto 7m: le aree individuate sono interessate da attività e impianti industriali che occupano un ruolo importante per l'economia e l'occupazione locale. Sono aree di importanza strategica nelle previsioni di sviluppo strutturale e infrastrutturale del Porto di Augusta. Per detti motivi si propone di cassare la frase "non è consentito realizzare impianti industriali" riportata alla pag.136 delle NdA.
Osservazione n. 7 - Area Targia - contesto 7g: detta area è prevalentemente interessata da attività e insediamenti produttivi, si evidenzia inoltre che buona parte delle aree circostanti l'area "Targia" sono individuate come "aree di recupero" contraddistinte con il codice 7m "aree costiere e contermini soggette ad intensiva attività industriale e produttiva". Si propone di stralciare l'area "Targia" dalle aree contrassegnate e sottoposte a livello di tutela 3, ritenendo adeguata l'attribuzione del codice 7m, aree di recupero, con regime di tutela di livello 1.
02/AU - Osservazione proposta da: Amato Franco
Il ricorrente contesta la validità dell'adozione del Piano Paesaggistico in quanto mancante di valutazione ambientale strategica VAS. Lamenta inoltre che il Piano di lottizzazione in C.da Faffaianni ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, presentato dallo stesso e già approvato dal Comune, Soprintendenza e Genio Civile, è stato rinviato alla Soprintendenza di Siracusa per un nuovo esame del progetto. Si chiede pertanto il rilascio del nulla osta per la definitiva approvazione.
03/AU - Osservazione proposta da: Palazzo Ettore
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in via Vignale Longo, 30 nel contesto 6i con livello di tutela 3 definito dal vigente strumento urbanistico con codice C/4 (ampliamento suburbano di monte Tauro). Il lotto di terreno, posto fuori della fascia dei 150 m, ricade all'interno di un'area già urbanizzata ed edificata con fabbricati di tipo residenziale. Per i suddetti motivi, da cui si rilevano l'assenza di pubblico interesse dell'area e un difetto di motivazione, viene chiesto l'annullamento della nuova zonizzazione effettuata dal Piano e il declassamento del terreno del ricorrente al livello di tutela 1.
04/AU - Osservazione proposta da: Massimo Piazza e Intravaia Simona
I ricorrenti possiedono un lotto in C.da Campolato Basso ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3 definito dal vigente strumento urbanistico zona omogenea E e sottozona E/3 "agricole preferenziali per l'edilizia stagionale". Il terreno si trova ubicato a 500 m. dalla linea della battigia, fuori dalla fascia costiera vincolata e non è presente in esso alcun elemento rappresentativo dei biotipi tutelati. Essendo detto lotto inquadrato nel PdL "Ausonia", per il quale la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere favorevole anche per le relative opere di urbanizzazione, i ricorrenti chiedono di riesaminare il livello di tutela assegnato al lotto di proprietà in maniera da permettere di attuare quanto previsto dalle attestazioni urbanistiche del Piano di Lottizzazione.
05/AU - Osservazione proposta da: Scatà Francesco
Il ricorrente rappresenta che l'area di sua proprietà in località Prioressa ricadente nel contesto 6o non è interessata da specie o habitat di particolare pregio, né è presente macchia mediterranea equiparata a bosco. Trattasi di erbacee spontanee e di essenze arboree occasionali frutto di degrado proveniente da attività agricole abbandonate. Si chiede di rivedere il livello di tutela 3.
06/AU - Osservazione proposta da: Costa Saracena S.p.A.
Da oltre trenta anni l'area (F.6, p.lle 8-9-10-922-191-199) in località Costa Saracena ricadente nei contesti 6i e 6o con livello di tutela 3 è infestata da rovi ed erbacce. L'area pertanto richiede interventi per la valorizzazione e fruizione oltreché per preservarla dagli incendi periodici. Si chiede che venga concessa l'esecuzione di interventi di riqualificazione e sviluppo come l'istallazione di strutture stagionali per la fruizione del mare. Si chiede inoltre la manutenzione/riqualificazione del caseggiato esistente nell'area sin dagli anni '60 con ripristino delle pavimentazioni circostanti e delle recinzioni.
07/AU - Osservazione proposta da: Costa Saracena S.p.A.
L'area in oggetto (F.6, p.lle 199-1287) in località Costa Saracena ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3 non possiede caratteristiche vegetazionali per essere qualificata "area boscata". Si chiede che venga concessa l'esecuzione di interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dell'area. A tal fine si chiede di effettuare l'istallazione di strutture in legno stagionali a servizio della balneazione e la realizzazione di percorsi pedonali e nuove recinzioni.
08/AU - Osservazione proposta da: Costa Saracena S.p.A.
L'area in oggetto (F.6, p.lla 2648) in località Costa Saracena ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3 consiste in una scarpata che da quota 30 mt s.l.m. arriva a picco sul mare con una pendenza tra i 60° e 90°. Non presenta vegetazione autoctona di pregio bensì erbacce e rovi spontanei. Si chiede che nei pochi tratti accessibili, tramite scale esistenti da più di quaranta anni, venga permessa l'istallazione di strutture precarie in legno per la fruizione del mare.
09/AU - Osservazione proposta da: Vaccaro Maurizio
Il ricorrente lamenta un'erronea individuazione da parte degli estensori del Piano della sua proprietà in quanto i luoghi non presentano caratteristiche per essere tutelati con il livello 3 di cui al contesto 6o. Chiede che venga tolto il vincolo boschivo in quanto l'area non è interessata da specie o habitat di particolare pregio.
10/AU - Osservazione proposta da: Buzzi Unicem
Le previsioni del Piano, a detta del ricorrente, incidono notevolmente sull'attività produttiva ed estrattiva esercitata dalla Società e regolarmente autorizzata dagli Uffici regionali. L'osservazione riguarda 4 diversi siti:
- la Cementeria, la quale risulta ricadere in un livello di tutela 3 (contesto 7h) e in parte in "Area di Recupero" (contesto 7m);
- la cava Costa Giggia, che insiste su un'area dove per effetto dei livelli di tutela 1 e 3 rispettivamente riferiti ai contesti 7d e 7l non è consentito " realizzare cave";
- la cava Costa Ogliastro, che insiste su un'area dove per effetto dei livelli di tutela 1 e 2 rispettivamente riferiti ai contesti 7d e 7f non è consentito " realizzare cave";
- la cava Cugno di Rio, che insiste su un'area dove per effetto del livello di tutela riferito al contesto 5g non è consentito " realizzare cave".
Le suddette previsioni del Piano determinano pertanto, prosegue l'osservante, un gravissimo pregiudizio per la Società dal momento che vengono notevolmente limitate le potenzialità di sfruttamento delle cave a fini estrattivi e viene quindi pregiudicato il funzionamento stesso della Cementeria di Augusta, il cui ciclo produttivo si alimenta proprio con i materiali estrattivi.
Vengono quindi ravvisati e argomentati profili di illegittimità del Piano sotto l'aspetto procedimentale e del difetto di motivazione e istruttoria quali:
- mancato svolgimento della procedura VAS;
- violazione delle garanzie partecipative;
- incompetenza;
- errata e/o omessa valutazione dei valori paesaggistici del territorio;
- errata e/o omessa valutazione degli insediamenti produttivi e dell'attività imprenditoriale dell'Esponente.
Alla luce di quanto sopra la Società richiede che si provveda al ritiro in autotutela dei provvedimenti di adozione del Piano Paesaggistico o in subordine che vengano adottati quei provvedimenti idonei a modificare le prescrizioni di tutela previste dal Piano eliminando ogni e qualsiasi vincolo di tutela relativamente alle suddette aree.
Con note integrative la Società sottolinea come il Piano introduca un regime eccessivamente restrittivo, che limita le attività estrattive e produttive della Società in misura non proporzionata all'esigenza di tutelare i valori paesaggistici e culturali, laddove effettivamente sussistenti. Le porzioni di territorio della Società interessate dal regime di tutela del Piano sono aree prive di interesse paesaggistico, in quanto destinate da settant'anni all'esercizio dell'attività estrattiva ed industriale, che ha radicalmente modificato l'aspetto esteriore dell'area in oggetto all'interno di un contesto territoriale vistosamente compromesso. La soggezione a tutela paesaggistica delle aree dell'esponente conduce a una sostanziale inibizione ad effettuare i necessari interventi di ammodernamento degli insediamenti industriali, anche quando si tratti di interventi di adeguamento in conformità alle leggi comunitarie persino quando ciò implichi la riduzione dell'impatti sull'ambiente. Per quanto riguarda le cave, sono in avanzata fase di coltivazione e per tale ragione il paesaggio naturale è stato inevitabilmente modificato in modo tale da non presentare alcun profilo di pregio paesaggistico. Le propaggini dell'insediamento di età greco-arcaica di Megara Hyblaea interessano parzialmente le aree della Società. Il livello di tutela 3 viene imposto senza che sia stata effettuata alcuna indagine, che consenta di verificare se nel sottosuolo delle aree di pertinenza della Cementeria siano effettivamente presenti vestigia archeogiche ulteriori rispetto a quelle già rinvenute in passato e già recuperate e valorizzate. Appare invece sufficiente un regime normativo che, pur mantenendo il vincolo laddove giustificato, preveda il normale potere di autorizzazione della Soprintendenza da esercitarsi caso per caso sulla base di apposita valutazione. Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per la ricomprensione nelle aree di recupero, ovverosia quelle definite dall'art. 20 delle n. d.A. come "aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettano il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale".
Viene pertanto chiesta la modifica del regime di tutela coerentemente con le osservazioni esposte.
11/AU - Osservazione proposta da: Delrio Giovanni Amministratore Unico della Gestim 2007 s.r.l. e della Immobiliare 2003 s.r.l.
Il ricorrente lamenta che il Piano non ha tenuto conto del P.d.L. convenzionato di contrada Gisira (autorizzazione n. 13161 del 13/10/2008) - ricadente in parte nel contesto 6i con livello di tutela 3 e in parte nel contesto 6p "Aree di recupero", nonostante sia già urbanizzato e quasi interamente edificato. Argomentando sulla carenza di motivazione di cui sarebbe affetto il Piano, viene chiesto l'annullamento o la modifica delle scelte di zonizzazione e dei vincoli contestati.
12/AU - Osservazione proposta da: Battaglia Lucia ed altri
Il terreno dei ricorrenti insiste nella fascia costiera iniziale di Monte Tauro che va da Punta S. Elia a Cala Spezzantennola. Nel vigente P.R.G. il terreno è destinato a zona EC/1. I ricorrenti, in qualità di proprietari, hanno presentato nel 2004 un progetto di Piano di Lottizzazione convenzionato denominato "San Domenico" per il quale hanno ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza BB.CC. AA. di Siracusa e del Genio Civile di Siracusa. Per la fase successiva, riguardo la parte progettuale esecutiva, relativa alle opere di urbanizzazione i proprietari sono pronti a stipulare la convenzione con il Comune di Augusta che stabilisca obblighi e condizioni dei lottizzanti nei confronti dell'Ente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l'attuazione del Piano di Lottizzazione. A seguito dell'adozione del Piano Paesaggistico gli istanti si ritrovano buona parte del terreno gravato dal livello di tutela 3 di cui al ontesto 6i e ciò inficerebbe l'intero piano di lottizzazione. I ricorrenti al fine di declassare il livello di tutela pongono le seguenti osservazioni:
- violazione leggi primarie - imponendo il vincolo di inedificabilità fino al limite dei 300 m. dalla battigia si ha una violazione della Legge Nazionale 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso) art. 1 e Legge regione Sicilia 12 giugno 1976, n. 78 art. 15;
- palese vizio sostanziale dell'iter procedurale del piano - si evince un palese vizio procedurale in quanto si riscontra la mancanza dell'atto di formulazione delle proposte delle apposite commissioni provinciali e di pubblicità delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico senza la partecipazione dei soggetti interessati. Si lamenta la non corretta applicazione degli artt. 136-140 del D.Lgs. 42/04;
- disparità di trattamento - in zone vicine altri piani di lottizzazione sono stati fatti salvi seppur in aree di pregio similare se non maggiore.
In conclusione si chiede che il terreno sia incluso in zona di tutela 2.
13/AU - Osservazione proposta da: Mondino Luciano ed altri
I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno con una superficie moderatamente acclive lungo il crinale posto a sud e a sud-est del rilievo Tauro. Trattasi di un'area a bassa densità di edificazione ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3. Dalla relazione dell'indagine tecnica presentata si deduce che l'area allo stato attuale presenta una scarsa vegetazione spontanea e di graminacee. Si osserva pertanto che l'area in esame deve essere svincolata dal vincolo assegnato. In merito al vincolo archeologico, si rileva dalle indagini effettuate l'insussistenza, nell'area in esame, delle formazioni di aggrottamento che invece si ritrovano nell'ambito del costone del Tauro nella C.da Casello. Poiché il vincolo di tutela livello 3 è stato assegnato in funzione dell'errata perimetrazione dell'area suddetta, si chiede di svincolare l'area da suddetto vincolo non sussistendo i fondamenti.
14/AU - Osservazione proposta da: D'Attoma Giovanni Amministratore Unico della Serman Costruzioni S.r.l.
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Gisira e destinato dal vigente PRG del comune di Augusta quale ZTO "agricola preferenziale per ricettività turistica", contraddistinta dal simbolo ET1. In base alla suddetta destinazione urbanistica è stato presentato il Piano di Lottizzazione "ARONIA", approvato dal Consiglio Comunale di Augusta con delibera n. 361 del 08/03/84. Sull'intero terreno del piano di lottizzazione, ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, in base al Piano vigono divieti che ignorano la zonizzazione attuativa del PdL. Sulla base di vizi del Piano che partono da una carenza di motivazione e dalla mancata considerazione degli interessi già in atto, viene chiesto l'annullamento o la congrua modifica dei vincoli contestati.
15/AU - Osservazione proposta da: Ranno Carmelo
Il ricorrente, legale rappresentante dell'Impresa "Edilizia Residenziale Augustana" è proprietario di un terreno in via Padre Puglisi 21 ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3. Dal punto di vista urbanistico l'area fa parte del Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 28 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata in fase di realizzazione approvato con D.A. del 03/02/2012 GURS n. 11 del 05/03/2012 [N.d.R. recte: GURS n. 11 del 16/03/2012]. Trattasi di un lotto di terreno in zona densamente edificata, non caratterizzato da nessun biotipo, con una vegetazione costituita da erbacce spontanee. Privo di qualsiasi vincolo territoriale, limitrofo ad un'area di interesse archeologico. L'area non mostra nessun elemento qualificante di eccezionale rilevanza. Qualsiasi intervento di rimboschimento sarebbe inefficace per la mancanza di un idoneo strato di terreno vegetale. Si ritiene che il livello di tutela assunto sia frutto di un errore di valutazione sia delle potenzialità del sito che della sua reale destinazione. Per questi motivi chiede di eliminare il livello di tutela assunto in modo tale da consentire il completamento del programma costruttivo.
16/AU - Osservazione proposta da: Ranno Carmelo
Il terreno del ricorrente è ubicato in C.da Mezzo Mondello nel contesto 6f con livello di tutela 2. Trattasi, a detta del ricorrente, di area densamente edificata, non caratterizzata da nessun biotipo, con una vegetazione pressoché inesistente e di nessun pregio. Priva di qualsiasi vincolo territoriale e di valore paesaggistico ordinario. Il terreno si trova, rispetto alla zona archeologica, ad una distanza e con un dislivello tale da non prefigurare la presenza in esso di eventuali reperti. Dal punto di vista urbanistico l'area in esame ricade in zona agricola e su di essa insiste un fabbricato per il quale è stata rilasciata concessione edilizia n. 71 del 17/08/11 per la sua demolizione e ricostruzione L'adozione del Piano impedisce al ricorrente di poter proporre una perizia di variante per lo spostamento del fabbricato dall'originaria posizione. Si chiede l'eliminazione del livello di tutela 2 per l'infondatezza delle ragioni che lo determinano e di permettere la possibilità di varianti in corso d'opera secondo le disposizioni vigenti all'epoca dell'approvazione del progetto stesso.
17/AU - Osservazione proposta da: Lo Giudice Filippo legale rappresentante della Aprilia s.r.l.
Il ricorrente, proprietario di un terreno in C.da Campolato ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, rileva che l'area in argomento risulta incolta e rocciosa composta da piante infestanti e si caratterizza per la presenza di un piccolo strato di terreno vegetale non superiore ai 50 cm. L'ecosistema presente nell'area in oggetto non ha particolari attitudini da preservare.
Non viene contestata la necessità di sottoporre a tutela l'area in esame, per la presenza di un'area archeologica non perimetrata, ma il livello di tutela assunto a protezione della stessa e in particolare del lotto in esame, infatti per esso nessuna componente di "rilevanza eccezionale a livello almeno regionale" viene evidenziato nell'analisi delle caratteristiche del sito. L'area si caratterizza per una forte valenza ricettiva il cui utilizzo può contribuire alla valorizzazione della stessa area di interesse archeologico, e costituisce occasione di sviluppo e crescita per l'intera provincia Il lotto di terreno fa parte di un'area dove sono stati già autorizzati piani di lottizzazione già operanti ed efficaci, determinando la presenza di opere di urbanizzazione che non hanno sconvolto l'ecosistema della zona. Si chiede di eliminare il livello di tutela assunto e declassarlo al livello 1.
18/AU - Osservazione proposta da: Ranno Domenico
Il ricorrente, titolare dell'Impresa edilizia "Ranno Dott. Domenico", fa presente che il lotto di terreno di cui è proprietario, ubicato in C.da Pietrerosse nel contesto 6e con livello di tutela 1, è inglobato in una zona densamente edificata, non caratterizzata da biotipo o da intervisibilità costiera, con una vegetazione spontanea di nessun pregio. Privo di qualsiasi vincolo territoriale, il terreno è inserito all'interno di una generica area di interesse archeologico, non vincolata direttamente. Dal punto di vista urbanistico l'area in esame fa parte di un Programma Costruttivo, approvato con D.A. del 05/03/2010 [N.d.R. recte: D.A. del 03/02/2010] GURS n. 11/2010 per la realizzazione di n. 30 alloggi i cui lavori di realizzazione delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione sono stati iniziati. Si chiede di eliminare per l'area in esame il livello di tutela 1 in modo da consentire il completamento del Programma Costruttivo per come approvato con D.A. su indicato.
19/AU - Osservazione proposta da: Ranno Domenico
Il lotto di terreno del ricorrente, ubicato in C.da Monte Tauro via Kant e ricadente nei contesti 6f e 6o rispettivamente con livello di tutela 2 e 3, è inglobato in una zona densamente edificata, non caratterizzata da biotipo, con una vegetazione pressoché inesistente e di nessun pregio. Privo di qualsiasi vincolo territoriale, caratterizzato solo da una limitata intervisibilità costiera, il terreno, dal punto di vista urbanistico insiste su un'area dove è in corso di adozione un Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 36 alloggi di edilizia convenzionata che ha già acquisito i pareri favorevoli della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, del Comando del Corpo Forestale di Siracusa, dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
Si chiede di eliminare per l'area in esame il livello di tutela assunto in modo da consentire il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.
20/AU - Osservazione proposta da: Ranno Domenico
Il terreno del ricorrente, ubicato in C.da Mezzo Mondello nel contesto 6f con livello di tutela 2, è inglobato in una zona densamente edificata, non caratterizzata dalla presenza di biotipo, con una vegetazione pressoché inesistente e di nessun pregio. Privo di qualsiasi vincolo territoriale e di valore paesaggistico ordinario, il suddetto terreno è caratterizzato, per una limitata area di interesse archeologico, dalla presenza di lembi residui della necropoli dell'età del bronzo antico di monte Tauro, nonché di resti di carraie antiche e ingrottamenti con tracce di frequentazione di natura antropica. Dal punto di vista urbanistico sull'area in esame è in corso di adozione un Programma Costruttivo per la realizzazione di un insediamento di edilizia convenzionata, progetto che ha già acquisito i pareri favorevoli della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e dell'Ufficio Tecnico del comune di Augusta. Si chiede di voler eliminare, per l'area di interesse archeologico in esame, il livello di tutela assunto in modo da consentire il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68 (verde pubblico), in quanto non in contrasto con l'obiettivo di valorizzazione dell'area stessa.
21/AU - Osservazione proposta da: Scamporrino Domenico ed Altri
Gli osservanti, proprietari dei lotti facenti parte della lottizzazione Ausonia in località Campolato e ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, rappresentano che detta lottizzazione è convenzionata con il Comune fin dal 1992. Le opere di urbanizzazione sono state eseguite con regolare concessione edilizia. La Soprintendenza ha espresso parere positivo per la lottizzazione e per le relative opere di urbanizzazione; la stessa Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla perizia di variante del 2006. Allo stato sono state realizzate n. 18 abitazioni, di cui almeno 4 con parere favorevole della Soprintendenza. Con l'adozione del Piano Paesaggistico l'area di cui trattasi è stata inserita in un contesto con un livello di tutela 3 senza tener conto che:
- esiste un piano di lottizzazione convenzionato;
- la Soprintendenza ha già espresso parere favorevole sui progetti;
- l'edificazione dei singoli lotti non costituisce detrattore visivo;
- nessuna componente di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale viene evidenziata nel sito.
Per le superiori motivazioni si richiede di abbassare a 1 il livello di tutela.
22/AU - Osservazione proposta da: Carcò Giuseppe
Si osserva che parte dell'area interessata, ricadente in C.da Monte Pergola, via Seneca, risulterebbe soggetta ad area boschiva di cui al contesto 6o. Ciò è in aperto e palese contrasto con la legge Galasso, n. 431/85, in quanto la superficie in questione non verrebbe ad essere in alcun modo liberamente usufruibile o accessibile alla collettività. Essa è, infatti, costituita da un appezzamento recintato, ed ivi è allocata un'antenna ripetitrice telefonica regolarmente autorizzata dal comune di Augusta.
23/AU - Osservazione proposta da: Lavaggi Giuseppe e Lavaggi Giovanni
I ricorrenti sono proprietari indivisi di un immobile adibito a seconda abitazione. Con l'adozione del Piano l'immobile in oggetto (Masseria Arcile) è stato inserito fra i beni isolati soggetti alle previsioni dell'art. 17 delle Norme di Attuazione. Nel 1970 l'immobile di cui trattasi è stato riedificato, previa regolare concessione edilizia, e trasformato in casa di abitazione e di villeggiatura, pertanto dell'originaria masseria non è rimasto nulla. Si chiede pertanto che detto immobile venga escluso dai beni isolati.
24/AU - Osservazione proposta da: Cicero Giuseppe
L'osservante è comproprietario di un terreno in località Frandanese adibito in parte ad agrumeto con pozzo e vasca di raccolta acque. All'interno del fondo si trovano diverse costruzioni che risalgono agli anni 30 - 40 e alcuni fabbricati rurali. All'interno dello stesso fondo è presente un vasto insediamento di case molte delle quali abitate durante tutto l'anno. Con l'adozione del Piano il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 6o con livello di tutela 3 in quanto ritenuto erroneamente area boscata. Per le motivazioni di cui sopra si chiede l'eliminazione del livello di tutela 3.
25/AU - Osservazione proposta da: Romeo Giuseppe Amministratore Unico della "Esit Costruzioni S.p.A."
Il ricorrente rappresenta che per l'area di sua proprietà, in C.da Campolato ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, il vigente strumento urbanistico prevede la destinazione "agricola preferenziale per ricettività turistica" (ET1) e "agricole preferenziali per l'edilizia stagionale" (EC3). In base alla suddetta destinazione urbanistica nel 2011 è stato presentato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa richiesta per il rilascio di parere relativo ad un Programma di edilizia abitativa da destinare a personale militare e che il suddetto ufficio il 20.09.2011 si è espresso con parere negativo.
Tutto il terreno è stato classificato dal Piano con livello di tutela 3, non tenendo conto delle specificità e della eterogeneità dell'intero terreno che andrebbero indagate con maggiore precisione prima dell'apposizione di un vincolo assoluto. Non si fa distinzione tra l'area che degrada verso i mare, con maggiore valenza naturalistica, e la restante parte, contraddistinta da una scarsa qualità paesaggistica, costringendo il ricorrente ad attenersi a strette politiche di tutela, che insieme alla natura geologica ed agronomica del terreno, non rendono conveniente qualsiasi tipo di investimento legato al miglioramento dell'area.
Si chiede l'annullamento dell'apposizione del vincolo con livello di tutela 3, confermando quanto previsto dai regimi di tutela già esistenti e dallo strumento urbanistico vigente.
26/AU - Osservazione proposta da: Mirabile Bartola
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Via Borsellino, lamenta l'erronea indicazione nelle tavole del Piano della sua proprietà in quanto questa viene rappresentata come area non edificata interessata da "vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti" e definita come "territorio ricoperto da boschi". In realtà l'area è stata edificata a seguito di concessione edilizia n. 20 del 13/03/2009 e i lavori sono stati ultimati. Il lotto interessato, completamente recintato, confina da due lati con aree edificate e non vincolate, da un terzo lato con la via Borsellino e per la parte restante confina con terreno agricolo. Il Piano, per quanto attiene alla specifica area, presenta un errore materiale, che non tiene conto della situazione reale. Viene chiesto in particolare che venga tolto il vincolo di inedificabilità e di zona compresa in quelle di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004.
27/AU - Osservazione proposta da: Vaccaro Giovanni ed altri
I ricorrenti, proprietari dell'immobile in via Borsellino, lamentano l'erronea indicazione nelle tavole del Piano della loro proprietà in quanto questa viene rappresentata come area interessata da "vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti" e definita come "territorio ricoperto da boschi" con livello di tutela 3. Si osserva che il Piano presenta un errore di valutazione, non rientrando i terreni in nessuna delle definizioni di bosco previste dalle norme. I terreni dei ricorrenti presentano alcune zone sterili, altre hanno le caratteristiche di pascoli. La copertura delle formazioni vegetali è inferiore al 20% e queste non possiedono le caratteristiche del bosco come definito dall'art. 2 del D.lgs. 227/2001 e quelle di cui alla L.R. 16/1996. Si osserva inoltre che la previsione di totale inedificabilità dei terreni, che non è supportata da esigenze paesaggistiche eccezionali, crea una disparità di trattamento irragionevole, eccessiva e punitiva causando il sostanziale azzeramento del valore dei loro terreni. Pertanto il Piano, per quanto attiene alla specifica area ove presenta un errore materiale, deve essere rivisto e modificato per tenere conto della situazione reale. Viene chiesto in particolare che venga tolto il vincolo di inedificabilità e di zona compresa in quelle di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004.
28/AU - Osservazione proposta da: Catalano Vincenzo e Catalano Pasqualino
I ricorrenti sono titolari del Piano di Lottizzazione "Catalano-Cicirata", sito in C.da Vetrano e ricadente in parte nel contesto 6i con livello di tutela 3 interamente urbanizzato già negli anni '90 in virtù della pianificazione territoriale prevista nel PRG allora vigente.
In data 06.08.1993 veniva rilasciato dal Comune di Augusta certificato di conformità delle opere di urbanizzazione realizzate nel PdL "Catalano-Cicirata" al progetto di cui la C.E. n. 92/88. Viene ritenuto quindi inammissibile la coincidenza della previsione di aree a livello di tutela 3 con il PdL, in quanto detta previsione prevede vincoli e divieti che sono in netto contrasto con opere già esistenti e da tempo realizzate e che andrebbero a violare diritti già acquisiti con l'urbanizzazione onerosa delle aree. Si ritiene erronea l'apposizione del vincolo con livello di tutela 3 e se ne chiede la rimozione.
29/AU - Osservazione proposta da: Catalano Pasqualino
Il lotto del ricorrente ricade nel PRG vigente in ZTO B sottozona BR2 (ristrutturazione suburbana di Monte Tauro). Trattasi di aree già urbanizzate con edilizia residenziale mista, stagionale e permanente, ma prive delle opportune attrezzature di urbanizzazione primaria e secondaria. Si ritiene quindi inammissibile la coincidenza della previsione di aree a livello di tutela 1 paesaggio locale 6b con il lotto suddetto, in quanto detta previsione prevede vincoli e divieti che sono in netto contrasto con opere già esistenti e da tempo realizzate. Per i suddetti motivi si chiede la rimozione del livello di tutela 1.
30/AU - Osservazione proposta da: Sasol Italy S.p.A.
L'intero terreno appartenente allo Stabilimento industriale di cui alla Società ricorrente trovasi in C.da Marcellino. Una parte del suddetto terreno rientra nella zona Sud del perimetro ASI della Sicilia Orientale e regolato dal relativo PRG. La Società produce le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: il contesto 7l con livello di tutela 3 in cui ricadono diversi siti del terreno de quo risulta improprio e inidoneo, in quanto nell'apporre detto vincolo non si è assolutamente tenuto conto della destinazione d'uso reale del territorio in cui dette aree sono incluse;
Osservazione n. 2: in merito al contesto 7l, i terreni della ditta non rientrano nella definizione di area boscata ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 posto che nella maggior parte dei casi le superfici interessate da essenze vegetali permanenti coprono, all'interno della singola area, una superficie pari a circa il 10% di quella totale e sono in ogni caso rispettati i limiti del 50%;
Osservazione n. 3: analizzando lo stato dei luoghi delle cinque aree omogenee di proprietà Sasol viene rilevato che la fotointerpretazione dei luoghi ha indotto il rilevatore in errore in quanto l'entità delle superfici coperte dalle essenze vegetali stabili è di gran lunga inferiore rispetto alla situazione reale dei luoghi, in quanto i notevoli sviluppi delle vegetazioni spontanee hanno interamente fagocitato le alberature esistenti, falsando il dato relativo alla consistenza del dato vegetazionale esistente inducendo a calcoli in eccesso;
Osservazione n. 4: in riferimento alla classificazione riportata dalla cartografia SIF Regione Sicilia in cui le aree vegetazionali vengono catalogate MM9 "Arbusteto mediterraneo a rosacee", viene ritenuto che le essenze riscontrate sui luoghi ed appartenenti alla medesima famiglia delle rosacee siano limitate e quasi inesistenti, e quindi non tali da giustificare l'appartenenza delle zone di proprietà Sasol a tale categoria (7l);
Osservazione n. 5: il rigoroso contenuto del vincolo imposto sulle aree in questione non tiene in alcun modo in considerazione la necessità in capo a Sasol di mantenere la vegetazione, sia spontanea che permanente, sotto rigoroso controllo, eliminando sia le erbe infestanti che la ulteriore vegetazione che si propaga;
Osservazione n. 6: sulle aree soggette al contesto 7a il Piano non ha tenuto conto che le aree di proprietà Sasol a ridosso del fiume Marcellino non sono aree agricole ma zone inglobate nel Piano ASI e dunque a carattere industriale. Pertanto si osserva che in dette zone non sono affatto contemplate opere di manutenzione su impianti e/o manufatti esistenti.
Osservazione n. 7: sulle aree soggette al contesto 7b il vincolo prevede come obiettivi specifici la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico ma nessuno dei suoi commi riguarda esplicitamente le aree industriali. Pertanto si osserva che possa essere inserito un ulteriore comma in cui venga consentita la possibilità nelle aree industriali di realizzare interventi quali:
- manutenzione di impianti e/o manufatti esistenti;
- realizzazione di impianti di protezione antifuoco;
- passaggio di cavidotti sottotraccia.
31/AU - Osservazione proposta da: Strazzulla Vincenzina
Dal punto di vista urbanistico il lotto di proprietà della ricorrente ricade all'interno della zona omogenea del P.R.G. del comune di Augusta, all'interno di un Piano di Lottizzazione denominato "Amato Maria", edificato in quasi tutti i lotti facentene parte. E' in itinere presso la Soprintendenza di Siracusa per il rilascio del parere paesaggistico al fine di poter edificare una villa singola unifamiliare nel lotto n. 4 del PdL de quo. Il lotto in questione non può essere considerato di interesse ambientale e naturalistico in quanto inserito in un contesto totalmente urbanizzato e recintato con strade interne, già consolidato alla data di adozione del Piano e con aree cedute e servizi attivati, non risulta sottoposto a vincolo archeologico né di conservazione del biotipo di capo Campolato. Non risulta inoltre avere un'ubicazione tale da potersi considerare luogo di intervisibilità dai punti panoramici della zona. Per i suddetti motivi si chiede di declassare il livello di tutela da 3 a 1.
32/AU - Osservazione proposta da: Cacciaguerra Carmela
La ricorrente fa presente che l'area di sua proprietà, sita in località Vetrano e in parte ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, si trova in zona C4 del PRG. Il declassamento da zona C/4 a zona con livello di tutela 3, secondo la ricorrente, appare eccessivo e immotivato, in quanto:
- le aree contigue alla proprietà sono individuate dal Piano con livello di tutela 1;
- gli obiettivi individuati dal Piano per il contesto 6i risultano già garantiti dalle limitazioni e dai vincoli ad oggi imposti dal PRG e dalla L.R. 15/91 che rendono inedificabile quasi il 50% del terreno in argomento nella parte paesaggisticamente più rilevante, ossia lungo il tratto prospiciente la costa.
Viene chiesto pertanto la congrua modifica delle scelte di zonizzazione e di vincoli, per esempio individuando come aree vincolate con livello di tutela 1 le aree vincolate oggi con il livello 3 così come per le aree contigue alla proprietà.
33/AU - Osservazione proposta da: Romeo Domenico, Romeo Giulietta e Saperi Maria
I ricorrenti sono proprietari di un terreno, in C.da M.Porcile ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3, per il quale lo strumento urbanistico vigente prevede la destinazione di zona omogenea EC3 cioè agricola preferenziale per edilizia stagionale. In base a suddetta destinazione urbanistica in data 29.07.2009 il Comune di Augusta ha rilasciato concessione edilizia n. 57, per l'esecuzione di lavori edili relativi alla costruzione di due fabbricati per il deposito e la conservazione di prodotti agricoli con annessa casa rurale. Il lotto di terreno ricade al centro di un'area già urbanizzata ed edificata con fabbricati realizzati su tutti i terreni confinanti. La vegetazione del terreno si limita ad alcune conifere ed ulivi, trattasi quindi di vegetazione ordinaria. Il terreno è fuori dall'area di interesse archeologico, non risultano percorsi o punti panoramici all'interno di esso né esistono vincoli territoriali di alcun tipo. Per i motivi suddetti appare ingiustificato il livello di tutela 3 e si chiede la riclassificazione del terreno dei ricorrenti ponendolo, come le aree limitrofe, fuori dai vincoli del Piano.
34/AU - Osservazione proposta da: Catalano Vincenzo ed altri
L'area dei ricorrenti secondo lo strumento urbanistico vigente è una zona omogenea F - Attrezzature urbane e comprensoriali. La richiesta di esclusione delle aree di proprietà dei ricorrenti nasce dalla assenza delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche di rilievo descritte dal decreto di apposizione del vincolo. La destinazione urbanistica attuale e la previsione progettuale di realizzare un insediamento ricettivo per la fruizione del territorio, risulta funzionale e compatibile con l'obiettivo generale di tutela. Inoltre le opere ipotizzate dall'idea progettuale, non prefigurano impatti rilevanti sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti, o incidenze tali da mutare gli equilibri ecologicoambientali.
Per i motivi suddetti si chiede l'esclusione delle aree dei ricorrenti dal regime normativo al livello di tutela 3 riconfigurando il regime vincolistico preesistente, ritenuto adeguato e coerente con gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente.
35/AU - Osservazione proposta da: Caramagno Carlo
Il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno, ubicato in C.da Bongiovanni nel contesto 6g con livello di tutela 2, compreso nel piano di lottizzazione denominato "Fassari- Caramagno". Il ricorrente chiede che venga rimosso il livello di tutela 2 in quanto trattasi di area già urbanizzata e quasi completamente edificata secondo parametri edilizi stabiliti con l'adozione del piano di lottizzazione, in cui il terreno risulta intercluso, in virtù della pianificazione territoriale prevista nel PRG allora vigente. Si chiede per le ragioni suddette il declassamento del livello di tutela.
36/AU - Osservazione proposta da: Giuseppe Virlinzi legale rappresentante della Marina Serena S.p.A. e della Best Company S.p.A.
Il fondo di proprietà delle Società ricorrenti, sito in località Agnone, ricade in parte in zona classificata come area di indirizzo, in altra parte in area con livello di tutela 3 (contesto 3e), per la restante parte all'interno delle cosiddette aree di recupero (contesto 3f). Il ricorrente rileva l'infondatezza dell'apposizione del vincolo boschivo. Infatti in una fascia larga circa 100 metri prossima alla spiaggia è presente una macchia di eucaliptus piantati anni addietro a protezione di un agrumeto non più esistente dai venti provenienti dal mare.
E' presente un'altra fascia di eucaliptus che fu piantata al confini fra quelle che una volta erano due proprietà distinte. Oltre gli eucaliptus sono presenti solamente rovi infestanti. Si chiede di eliminare l'erronea apposizione di vincolo boschivo ove invece ricadono semplici filari di eucaliptus e relitti di vegetazione costiera di natura artificiale. Si chiede inoltre di interrompere l'area soggetta a recupero in corrispondenza della porzione inedificata di proprietà della ditta ricorrente attribuendo a tutto il fondo la classificazione di sola "area di indirizzo", non soggetta a specifica tutela, consentendo così l'attuazione delle previsioni di aree agricole preferenziale per la ricettività turista di cui al vigente PRG del Comune di Augusta.
37/AU - Osservazione proposta da: Andrea Belloli Consigliere delegato della FW Power S.r.l.
La Società ricorrente nel 2009 ha chiesto all'Assessorato regionale all'Energia il rilascio dell'autorizzazione a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico e le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili. L'area è classificata nel PRG vigente del comune di Augusta in zona territoriale omogenea D - sottozona D/2-industrie del piano ASI. Sul progetto sono stati acquisiti diversi pareri favorevoli, compreso quello della Soprintendenza di Siracusa. Con l'adozione del Piano Paesaggistico si assoggettano a regime vincolistico aree oggettivamente prive di interesse paesaggistico quali:
- aree di livello di tutela 3 classificate erroneamente come aree "boscate", mentre la vegetazione di fatto presente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, non è assumibile nella definizione e qualificazione di "bosco" ai sensi della legislazione regionale vigente;
- aree di livello di tutela 2 derivanti dalla presenza della fascia lacustre posta ai sensi dell'art. 142 lett. b) attorno all'invaso artificiale dell'Ogliastro a servizio dell'area industriale di nessun pregio paesaggistico, naturalistico e ambientale.
Si chiede di escludere il terreno di proprietà dell'esponente dal previsto vincolo di livello di tutela 3.
38/AU - Osservazione proposta da: Catalano Domenico ed altri
I terreni dei ricorrenti sono ubicati in C.da M. Celona, in parte nel contesto 6i con livello di tutela 3. Lo strumento urbanistico vigente prevede la destinazione di zona omogenea C, sottozona "C/4-ampliamento suburbano di Monte Tauro", in base alla quale è consentita l'edificazione attraverso piani di lottizzazione convenzionata. I lotti di terreno ricadono ai margini di un'area già urbanizzata ed edificata con fabbricati di tipo residenziale su buona parte dei terreni confinanti, posti per lo più in prossimità del mare in aree paesisticamente più emergenti rispetto ai terreni dei ricorrenti. Il declassamento da zona C4 previsto dal PRG vigente, a zona con livello di tutela 3 appare oggi improponibile ed ingiustificato, considerato che intorno ai terreni dei ricorrenti esistono aree edificate, che hanno vanificato la possibilità di una simile destinazione e vincolo e che fanno risultare i lotti di terreno in oggetto, assimilabili alle aree limitrofe edificate. Si chiede di annullare la nuova zonizzazione e la riclassificazione dei terreni dei ricorrenti come ricadenti in ambito 6b con livello di tutela 1.
39/AU - Osservazione proposta da: Patania Domenico
Il terreno del ricorrente è ubicato in località Acquasanta di Monte Tauro nel contesto 6i con livello di tutela 3. Il suddetto immobile è campito nel vigente PRG del Comune di Augusta quale zona territoriale omogenea EC", agricola preferenziale per l'edilizia stagionale. Sul fronte a ridosso della fascia demaniale il ricorrente ha realizzato negli anni "60 una serie di strutture turistico alberghiere rappresentate da 35 bungalows in muratura, un locale ristorante con sala trattenimenti a due elevazioni fuori terra ed altri manufatti minori a servizio dell'attività ricettiva, tutte facenti parte del villaggio denominato "Europa Club", tuttora in attività. In esito al vincolo di livello di tutela 3 si evidenzia che l'area di proprietà del ricorrente ricade nel più vasto ambito di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D.lgs. 42/04, così come esplicitato nella scheda n. 12 dell'allegato 3.1. Dalle descrizioni della scheda citata è palese la natura puntuale dei ritrovamenti di interesse archeologico, la cui superficie, comprensiva di una congrua fascia di rispetto, non può interessare che poche aree, contro la previsione del piano che individua un'area di tutela estesa circa m. 1000 in larghezza, per una profondità di circa m.300, con una superficie dunque di almeno 30 ettari. Si chiede che l'area occupata dal villaggio "Europa Club", così come nella precedente stesura del Piano, venga inserita con livello di tutela 1, esattamente come gli altri villaggi turistici esistenti lungo la fascia costiera augustana, che mantengono il livello di tutela 1 anche nella presente versione del Piano.
40/AU - Osservazione proposta da: Cannavà Roberto
Il Piano individua l'area oggetto dell'osservazione come "Area boscata e vegetazione assimilata". Il ricorrente rappresenta che l'area oggetto dell'osservazione nulla ha di boschivo o assimilabile ad esso secondo norma e addirittura ricade praticamente in ambito pressoché urbano in quanto densamente edificato con piani di lottizzazione che hanno previsto interventi di urbanizzazione. Viene pertanto chiesta l'eliminazione della zonizzazione identificata con il contesto 6o con il livello di tutela 3 per la particella di proprietà e in subordine l'assegnazione della zonizzazione 6f con livello di tutela 2.
41/AU - Osservazione proposta da: Fareri Domenico
Il ricorrente chiede l'abbassamento di tutela da 3 a 1 in corrispondenza del lotto di sua proprietà, in quanto questo risulta essere in un ambito territoriale già urbanizzato e rappresenta un'area di completamento dell'entroterra di Brucoli e non presenta caratteristiche di particolare pregio.
42/AU - Osservazione proposta da: Ottavio Giancarlo legale rappresentante della Royal Costruzioni S.r.l.
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno, sito in C.da Monte Celona Pergola, campito nel vigente PRG quale zona omogenea B, sottozona BR1, ristrutturazione suburbana di Monte Tauro. Si tratta di un terreno pianeggiante, delimitato sui lati nord/ovest e sud/ovest da viabilità pubblica e sui rimanenti lati da lotti di terreno già edificati. L'area risulta sufficientemente urbanizzata e la vegetazione presente non risponde alle caratteristiche che individuano un bosco. Per le suddette ragioni si chiede l'annullamento o la congrua modifica delle scelte di zonizzazione e dei vincoli contestati.
43/AU - Osservazione proposta da: Amara Sebastiano e Ranno Maria
Il terreno dei ricorrente, sito in C.da Vetrano e in parte ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, fa parte di una lottizzazione denominata "SEA FOX ed Altri" le cui opere di urbanizzazione sono state realizzate e collaudate in data 13 febbraio 2008. Con il Piano una gran parte del terreno, che include circa l'80% della lottizzazione, posta a nord del canalone prospiciente, viene vincolata con livello di tutela 3, sottoponendo a vincolo di inedificabilità i soli due corpi di fabbrica della lottizzazione, per i quali non è ancora stata acquisita la concessione edilizia. In realtà, in relazione ai "fattori di rischio antropico", l'area è da considerarsi a "bassa densità in area poco acclive", come per le aree attigue di analoga densità abitativa sul confine nord. Per quanto riguarda la "Vulnerabilità", l'area è da considerarsi con "Vulnerabilità (media /alta) da densificazione degli insediamenti dispersi a bassa densità in aree poco acclivi", a similitudine delle aree attigue. Il ricorrente chiede, per le singole particelle non ancora edificate, la modifica del livello di tutela dal valore 3 al valore 1. A integrazione delle osservazioni già presentate, nel giugno 2016 viene puntualizzato che:
- la progettazione dei due corpi di fabbrica di pertinenza rispettivamente delle particelle 1013-924 e della particella 1010 sarebbe dovuta avvenire contestualmente a quella rilasciata per le costruzioni dei due lotti condominiali nn. 1 e 2 già realizzati; di conseguenza il "nulla osta" allora rilasciato, antecedente l'imposizione della clausola di salvaguardia del Piano, avrebbe dovuto interessere nel loro complesso l'insieme dei due lotti condominiali, oggi edificati per oltre l'85%;
- la ditta Amara-Ranno nelle osservazioni precedentemente presentate nel 2012 richiedeva di sostituire, nella lottizzazione in oggetto, il livello di tutela da 3 a 1, non avendo il Piano in questione tenuto nella debita considerazione la circostanza per cui con autorizzazioni, antecedenti la sua entrata in vigore, erano già state emesse le concessioni edilizie, con il nulla osta della stessa Soprintendenza per ben oltre l'85% delle costruzioni previste dal PdL; tali costruzioni sono state tutte realizzate e comprendono le aree a maggior tutela paesaggistica.
44/AU - Osservazione proposta da: Tringali Domenico
Il ricorrente è concessionario (concessione demaniale marittima n. 01/11 rep. n. 15 del 18/0472011) di un appezzamento di terreno a Punta Cugno e di uno specchio acqueo per la realizzazione di un cantiere navale. La suddetta area è destinata dal PRG per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale ad infrastrutture e servizi connessi con lo svolgimento delle attività portuali, quali impianti per la costruzione, riparazione e manutenzione navali. Nello stesso ambito della superficie in oggetto esistono da tempo una serie di attività cantieristiche connesse con lo svolgimento delle attività portuali, ovvero di supporto della limitrofa zona industriale o alla Marina Militare. La concessione demaniale marittima succitata prevede oltre la collocazione di due bacini di carenaggio galleggianti, tutta una serie di opere strutturali ed infrastrutturali, di cui buona parte già realizzati, che vanno dalla recinzione dell'area all'istallazione delle reti elettriche, di illuminazione, antincendio, idriche e di scarico ed alla costruzione ed al montaggio di strutture per officine, magazzini ed uffici. La completa realizzazione di tutti i manufatti previsti in progetto fa parte degli obblighi imposti dalla concessione demaniale marittima, alla quale i concessionari non possono sottrarsi, pena la decadenza della concessione stessa per inadempienza, con conseguente rilevante danno economico e probabile cessazione dell'attività aziendale. Il comune di Augusta ha rilasciato in data 17.11.2010 la concessione edilizia n. 67 per l'esecuzione dei lavori sopra indicati. L'attività costruttiva conseguente a quanto sopra è già in stato di avanzata realizzazione, per cui l'interruzione della stessa per il sopraggiunto vincolo imposto dal Piano impedirebbe lo svolgimento delle attività previste e renderebbe inutile quanto fin qui eseguito.
45/AU - Osservazione proposta da: Mirto Sebastiano
Il lotto di terreno edificabile del ricorrente fa parte del Piano di Lottizzazione "Ausonia".
Il comune di Augusta ha rilasciato concessione edilizia n. 86 del 18/10/2011 per la costruzione di un edificio da adibire a civile abitazione i cui lavori sono cominciati in data 20.02.2012. Con l'adozione del Piano l'intero PdL Ausonia ed aree limitrofe vengono gravate da un livello di tutela 3, declassando l'intera area, già con destinazione turistico residenziale, ad area integralmente tutelata e vincolata. Si osserva che la zona è interessata da decenni da insediamenti di edilizia stagionale privata e da insediamenti di tipo turistico.
Numerosi piani di lottizzazione sono stati realizzati per residenze di tipo stanziale. Appare forzoso il livello di tutela 3 per l'area in oggetto in quanto fortemente edificata oltre che già dotata di strade e di reti impiantistiche. Si chiede per i suddetti motivi l'annullamento o modificazione dei vincoli contestati.
46/AU - Osservazione proposta da: Ragonese Giuseppe Amministratore unico della Ausonia S.r.l.
Il ricorrente rappresenta che sul Piano di Lottizzazione "Ausonia", ubicato in C.da Campolato Basso e ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, è stata rilasciata il 4.05.1993 concessione edilizia per la costruzione delle relative opere di urbanizzazione, e lamenta che il Piano ha del tutto ignorato la "destinazione edificatoria" già impressa all'area in attuazione del citato piano di Lottizzazione dove si è regolarmente provveduto alla costruzione e al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ad oggi alcuni lotti del PdL sono stati edificati, mentre parte di questi è rimasta inedificata. Le previsioni del Piano pregiudicano gravemente le potenzialità edificatorie dei suddetti lotti, vanificando così l'iniziativa legittimamente eseguita. Si chiede di annullare o modificare congruamente le scelte di zonizzazione e di vincoli contestati.
Vengono inoltre eccepiti vizi di legittimità di natura procedimentale in violazione dell'art. 144 del D.Lgs. 42/04 sulla concertazione e del D.Lgs. 152/06 sull'acquisizione preventiva della valutazione ambientale strategica.
47/AU - Osservazione proposta da: Speciale Nella
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in C.da Campolato e ricadente nel contesto 6m con livello di tutela 3. Il suddetto terreno è campito nel vigente PRG quale zona territoriale omogenea EC3, Agricola preferenziale per l'edilizia stagionale. L'osservante chiede l'annullamento o la modifica del livello di tutela 3 assegnato per la presenza di una grotta in un terreno limitrofo che si ipotizza sia stata ricovero di uomini preistorici. Non è possibile il rinvenimento di reperti a causa del continuo dilavamento del suolo.
48/AU - Osservazione proposta da: Pelicani Lidia Carmela
La osservante è proprietaria di un terreno in contrada Pergola ricadente nel contesto 6o di livello di tutela 3. Il suddetto terreno è campito nel vigente PRG quale zona territoriale omogenea C4, ampliamento suburbano di Monte Tauro. Sulle aree citate è stato imposto il vincolo per la presenza di un'area boscata. In realtà, eccepisce la ricorrente, si tratta di un terreno pianeggiante, delimitato da viabilità pubblica e da lotti di terreno già in parte edificati. L'area risulta sufficientemente urbanizzata. La vegetazione principale in atto presente in tutta la superficie è rappresentata da olivi secolari e oleastri inselvatichiti per incuria. All'interno del lotto si trova una costruzione per civile abitazione. Non si rilevano le caratteristiche che individuano un bosco. Si chiede quindi per i suddetti motivi l'annullamento o la congrua modifica delle scelte di zonizzazione e di vincoli contestati.
49/AU - Osservazione proposta da: Ranno Maurizio
Il ricorrente è comproprietario di un terreno in C.da Campolato nel contesto 6i con livello di tutela 3. Il suddetto immobile è campito nel vigente PRG quale zona territoriale omogenea EC3, agricola preferenziale per l'edilizia stagionale. Sullo stesso è stato presentato e approvato dal Comune di Augusta il Piano di Lottizzaione denominato "F.lli Ranno". A seguito di concessione edilizia del 2005 sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione dopo il nulla osta della Soprintendenza. Con l'adozione del Piano il livello di tutela 3 ha imposto un radicale congelamento dell'iniziativa legittimamente eseguita e per la quale la Soprintendenza aveva già reso il suo parere positivo. Si chiede l'annullamento o la congrua modifica delle scelte di zonizzazione e dei vincoli contestati.
50/AU - Osservazione proposta da: La Ferla Andrea
Il ricorrente è proprietario di lotti di terreno edificabile in C.da Campolato nel contesto 6i con livello di tutela 3. I lotti, fra i pochi non ancora edificati, fanno parte del Piano di lottizzazione "Mediterraneo s.r.l.", piano che insiste su una zona interessata da decenni da insediamenti di edilizia stagionale privata e da insediamenti di tipo turistico. Appare forzoso che l'area in oggetto, delimitata e contigua ad ambiti già fortemente edificati, oltre che già dotata di strada e di reti impiantistiche, possa essere considerata un'area che necessita di particolari e specifiche esigenze di tutela apponendo una tutela di massimo livello. Si chiede l'annullamento o la modifica dei vincoli contestati.
51/AU - Osservazione proposta da: Sanzaro Maria Concetta
La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno edificabile in C.da Campolato nel contesto 6i con livello di tutela 3. Il lotto, fra i pochi non ancora edificati, fa parte del Piano di lottizzazione "F.lli Ranno", piano che insiste su una zona interessata da decenni da insediamenti di edilizia stagionale privata e da insediamenti di tipo turistico. Appare forzoso che l'area in oggetto, delimitata e contigua ad ambiti già fortemente edificati, oltre che già dotata di strada e di reti impiantistiche, possa essere considerata un'area che necessita di particolari e specifiche esigenze di tutela apponendo una tutela di massimo livello. Si chiede l'annullamento o la modifica dei vincoli contestati.
52/AU - Osservazione proposta da: Carcò Giuseppe
Il ricorrente è proprietario di un terreno in contrada Pergola ricadente nel contesto 6o di livello di tutela 3. Il suddetto terreno è campito nel vigente PRG quale zona territoriale omogenea C4, ampliamento suburbano di Monte Tauro. Sulle aree citate è stato imposto il vincolo per la presenza di un'area boscata. In realtà, eccepisce il ricorrente, si tratta di un terreno pianeggiante, delimitato da viabilità pubblica e da lotti di terreno già in parte edificati. L'area risulta sufficientemente urbanizzata. La vegetazione principale in atto presente in tutta la superficie è rappresentata da olivi secolari e oleastri inselvatichiti per incuria. All'interno del lotto si trova una costruzione per civile abitazione. Non si rilevano le caratteristiche che individuano un bosco. Si chiede quindi per i suddetti motivi l'annullamento o la congrua modifica delle scelte di zonizzazione e di vincoli contestati.
53/AU - Osservazione proposta da: Ital Costruzione s.r.l.
Il ricorrente è proprietario di terreni in C.da Casello ricadenti nel contesto 6f con livello di tutela 2. Detti terreni ricadono in zona territoriale omogenea BR1 del PRG e possono costituire un comparto lottizzatorio, ad iniziativa privata, con destinazione residenziale a servizi. Il regime vincolistico introdotto dal Piano sottopone il comparto lottizzatorio ad un livello di tutela 2, incompatibile con le legittime aspettative della ditta proprietaria, senza che ricorrano gli estremi per tale scelta progettuale; infatti l'ambito in questione è classificato come di basso valore paesaggistico nelle Tavole di Piano ed è impropriamente interessato da un'area di rilevanza archeologica e da una più ampia area di contestualizzazione ambientale dello stesso sito archeologico, per un evidente errore di localizzazione. Infatti viene erroneamente sottoposto a tutela il pianoro sovrastante la falesia occidentale di Monte Tauro, ove appunto insiste il comparto lottizzatorio della ditta, ovvero un sito privo di alcuna correlazione funzionale, visiva e di omogeneità paesaggistica con il vicino sito archeologico, invece individuato lungo la falesia e nella stretta fascia pianeggiante alla base di Monte Tauro. Si chiede la riforma della perimetrazione dell'area di interesse archeologico e della relativa area di contestualizzazione ambientale del sito di interesse archeologico e ciò a spese della ditta proprietaria dei terreni interessati. Si osserva poi che la realizzazione del progetto di lottizzazione della ditta comporta la cessione all'Ente Pubblico di un'area di mq. 4.014 da destinare a verde attrezzato e servizi di pubblica utilità, che potrebbe essere utilmente utilizzata per l'accesso, la fruizione e il godimento pubblico del vicino sito archeologico, dove sono effettivamente ubicate le vestigia segnalate nella relativa scheda.
54/AU - Osservazione proposta da: Pitruzzello Valeria e Pitruzzello Laura
Le ricorrenti sono comproprietarie di un fondo sito in C.da Stancollo nel contesto 6o con livello di tutela 3. L'area è individuata dal PRG del Comune di Augusta come zona territoriale omogenea E1- agricolo. L'incisivo livello di tutela 3 che ha imposto il Piano recependo i contenuti del SIF ed in particolare della sua cartografia appare ai ricorrenti illegittima. Detto SIF classifica erroneamente l'area di interesse come "boscata", mentre la vegetazione di fatto presente, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, non è assumibile nella definizione e qualificazione di "bosco" ai sensi della legislazione regionale e nazionale vigente. L'area in discussione, secondo una perizia allegata all'istanza, non possiede le caratteristiche in termini di estensione complessiva e di copertura da macchia mediterranea per poter essere classificata "bosco" e presenta essenze vegetali di scarsissimo interesse botanico, trattandosi di erbacce spontanee. Non vengono rilevate dalla medesima perizia peculiarità naturalistiche e scientifiche di rilievo né caratteri significativi dal punto di vista ambientale che possano giustificare l'assoggettamento al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'imposto regime di tutela di livello 3. Per le suddette motivazioni si chiede l'eliminazione del vincolo.
55/AU - Osservazione proposta da: Comune di Augusta
Il Comune, con l'osservazione de quo e successive integrazioni, pone le seguenti questioni:
Osservazione n. 1: in località Quarantamigliara, nel contesto 6f con livello di tutela 2, tenuto conto della destinazione urbanistica vigente, E1 e F e dei parametri urbanistici in essi vigenti, viene ritenuta adeguata l'estensione delle aree di interesse archeologico così come individuate dal Piano, mentre, per l'assenza di caratteri di pregio, pare eccessivamente gravoso e inopportuno il livello di tutela assegnato.
Osservazione n. 2: in località Samperi e Basso Martelli, e nel Fiordo di Brucoli, di cui al contesto 6g, viene chiesta l'esclusione dal livello di tutela 2 ritenuto inopportuno ed eccessivamente gravoso in quanto il suddetto ambito, con D.A. del 30.05.2008, pubblicato nella GURS n. 29 del 27.06.2008, è stato dichiarato di notevole interesse pubblico e il medesimo provvedimento era volto ad assicurare la tutela e la valorizzazione attraverso una normativa d'uso riferita a tutto il territorio vincolato con misure di protezione già adeguatamente commisurate agli interessi coinvolti.
Osservazione n. 3: per le località Castello Agnone, Punta Castellaccio, Baia di Arcile, Costa di Brucoli e la Gisira, Campolato e fascia costiera da Campolato alle Saline di Augusta, di cui al contesto 6i con livello di tutela 3, valgono le stesse considerazioni di cui alla precedente osservazione. Inoltre, le suddette aree sono interessate da numerosi Piani di Lottizzazione, circa 15, in fase di realizzazione o da realizzare in quanto già approvati. Pertanto si è già consolidata la trasformazione del territorio in lotti edificabili e un eventuale vincolo di inedificabilità nei suddetti lotti sarebbe causa di un consistente contenzioso ai danni del Comune qualora non venissero riconosciuti diritti già acquisiti. Vengono anche chiarite le possibili conseguenze della sovrapposizione delle previsioni del Piano sulle destinazioni urbanistiche vigenti che, prevedendo una rilevante vocazione turistica delle aree interessate, hanno già prodotto una diffusa urbanizzazione di tipo residenziale. Con successive integrazioni vengono fornite dal Comune ricorrente cartografie relative ai Piani di Lottizzazione e ai Programmi costruttivi e relativi stralci delle zone B sottozone BR1 e BR2 del PRG vigente.
Osservazione n. 4: molte delle aree individuate come boscate, di cui al contesto 6o, in realtà non possiedono i requisiti necessari e le caratteristiche per essere definite tali e, in particolare, si evidenzia l'area di proprietà comunale, riportata in catasto terreni al F.41 p.lle 160-168-231, nella quale è prevista la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, attualmente indicata nel vigente PRG come zona omogenea E destinata all'agricoltura ma per la quale è in corso la procedura per la variazione della destinazione urbanistica in zona territoriale omogenea D. Viene, inoltre, segnalato che quest'area è l'unica ad avere i requisiti urbanistici compatibili con l'intervento di cui sopra essendo posta in adiacenza all'autoparco comunale attraverso il quale sarebbe possibile mettere in comunicazione il CCR con la strada provinciale Augusta-Brucoli. Viene quindi rilevato dal comune che in detta area non insistono popolamenti arborei tali da delineare la restrittiva nozione di "bosco".
Osservazione n. 5: il Comune ritiene opportuno evidenziare che vengono sottratte importanti e vaste aree necessarie al futuro sviluppo dell'area portuale in generale e del porto commerciale in particolare, ritenendo le suddette aree certamente rilevanti ai fini dell'incremento delle attività portuali medesime. I livelli di tutela previsti determinerebbero di fatto non solo l'interdizione a qualsiasi possibilità di sviluppo ma anche ogni adeguamento tecnologico di tutte le strutture esistenti. In tal senso il Comune condivide le osservazioni da 1 a 6 proposte dall'Autorità Portuale (01/AU). Fermo restando quanto sopra espresso, il Comune con nota 1330 del 10.01.2017 segnala che all'interno di detta circoscrizione territoriale è compresa un'area di notevole interesse storico-ambientale, il parco dell'Hangar che comprende tutta l'area dell'ex idroscalo di Augusta per un'estensione complessiva di circa 20 ettari. Il Parco dell'Hangar è un'area che il Comune di Augusta ha avuto in concessione demaniale, vasta circa 6 ettari, comprendente l'Hangar per dirigibili (dal 1987 dichiarato opera di alto interesse storicomonumentale) e quello che resta degli edifici di pertinenza. Il Comune di Augusta ha richiesto l'acquisizione di tutta l'area dell'ex comprensorio idroscalo per la realizzazione di un vasto comprensorio polifunzionale denominato Parco Mediterraneo con l'intento di recuperare e valorizzare per finalità sociali e culturali la struttura. Il progetto di ampliamento dell'attuale banchina del porto commerciale di Augusta prevede la realizzazione, su pali, di una nuova banchina che estendendosi verso nord occuperebbe le pendici del pianoro dell'Hangar e con tale costruzione verrebbe cementificata l'area costiera dell'idroscalo. E' un progetto che interferisce pesantemente con quello del Comune di Augusta di Parco Mediterraneo, che prevede la continuazione dell'area museale polifunzionale con cavea e percorsi attrezzati fino in prossimità del mare, per poi proseguire in acqua tramite una serie di moli d'attracco per la sistemazione di navi museo e di altri mezzi navali, storici e moderni, oltre che per l'approdo dei natanti adibiti al trasporto dei visitatori che accederanno al Parco dal mare.
Osservazione n. 6: per le aree di recupero ricadenti nell'ambito sia della zona portuale sia della zona industriale di cui al contesto 7m, non viene ritenuto ammissibile che in esse, una volta dismesse, non siano consentite nuove costruzioni industriali rendendo possibili solamente progetti di recupero paesaggistico ed ambientali senza prevedere una possibile riconversione per attività non inquinanti. Viene ribadita la necessità di rivedere le previsioni del Piano per tutte quelle aree (industriali, artigianali, militari, portuali, urbane e di espansione urbana) che già sono sede di attività strettamente connesse con lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.
56/AU - Osservazione proposta da: Modica Alfio e Modica Luigi
La proprietà dei ricorrenti ricade nelle aree classificate come boscate. Dallo studio di verifica commissionato dai ricorrenti in realtà risulta che nelle aree in questione sono presenti arbusteti, sommaccheti, oliveti abbandonati e verde ornamentale. Esse pertanto non costituiscono "bosco" ai sensi della legislazione vigente. Si richiede lo stralcio della classificazione a bosco e del conseguente vincolo.
57/AU - Osservazione proposta da: Trasporti Ambrosio s.a.s. e Isabella Aversente
Gli appezzamenti dei ricorrenti concorrono alla formazione del lotto 7 dell'Agglomerato G2 Piano Regolatore ASI Siracusa, piano di lottizzazione industriale urbanizzato e consolidato nella destinazione di tipo produttivo ricadente nel contesto 7d con livello di tutela 1. Viene quindi chiesto l'annullamento del Piano o in subordine l'annullamento del vincolo previsto dallo stesso Piano negli immobili sopra indicati per le seguenti motivazioni.
- la violazione degli artt. 11 e 21 del decreto legislativo n. 152/2006, il Piano Paesaggistico adottato è privo della valutazione ambientale strategica, introdotta dalla Direttiva CE del 27 giugno 2001 e recepita in Italia con il decreto legislativo n. 152/06, di conseguenza i provvedimenti amministrativi adottati senza la previa V.A.S., ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 144 del D.lgs. n. 42/2004: eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere, contraddittorietà, poiché la redazione del Piano paesaggistico è avvenuta in violazione alle regole di pubblicità e di partecipazione da parte degli enti istituzionali e dei portatori degli interessi diffusi;
- la palese violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo numero 42/04, in relazione alle modalità di ricognizione del territorio, eseguita in scala inopportuna, che non consente di procedere con esattezza all'individuazione dei confini delle aree interessate dai differenti livelli di tutela;
- la violazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 22 della l.r. 71/1978 e dell'art. 15 della l.r. 78/1976; il Piano avrebbe introdotto vincoli di inedificabilità in aree edificabili per legge;
- la verifica effettuata secondo la quale l'area indicata non ha le caratteristiche che giustificano la classificazione ed il vincolo previsti.
58/AU - Osservazione proposta da: Ambrosio Alessandro e altri
Gli appezzamenti dei ricorrenti sono confinanti tra loro e costituiscono un fronte abbastanza esteso lungo la strada comunale S. Elena, ed ivi risultano allocate delle costruzioni di carattere turistico-residenziale. L'area è individuata dal PRG del Comune di Augusta zona territoriale omogenea EC1 - agricolo - preferenziale residenza stagionale ed è ricadente nel contesto 6b con livello di tutela 1.
Per le identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 57/AU viene chiesto l'annullamento del Piano o in subordine l'annullamento del vincolo previsto dallo stesso Piano negli immobili sopra indicati.
59/AU - Osservazione proposta da: Ambrosio Alessandro e altri
Il ricorrente è proprietario di terreni confinanti tra loro chee formano un fronte abbastanza esteso lungo la Strada Comunale via Bari, ed ivi risultano allocate delle costruzioni di carattere turistico-residenziale. L'area è individuata dal PRG zona territoriale omogenea C4- Ampliamento suburbano di Monte Tauro ed è ricadente nel contesto 6b con livello di tutela 1. Nei lotti citati, in data 20 marzo 1991, il Comune di Augusta ha concesso il nulla osta per la realizzazione del Piano di Lottizzazione "Aversente Ambrogio CGA", con pratica edilizia 171/1990. Ad oggi il suddetto PdL è stato saturato dalla edilizia residenziale conseguenziale. Considerato che ad oggi la previsione dell'art. 19 "aree destinate all'ampliamento sub urbano" ha trovato compimento, tutte le zone limitrofe alla zona fatta oggetto di opposizione al Piano è esclusivamente a destinazione residenziale; in considerazione che le stesse aree sono prive di qualsiasi pregio naturalistico tale da giustificare un regime vincolistico di qualunque natura e per le identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 57/AU, viene chiesto l'annullamento del Piano o l'annullamento del livello di tutela in quanto gli immobili indicati non hanno le caratteristiche che giustificano la classificazione e il vincolo.
60/AU - Osservazione proposta da: Paci Saverio e Paci Carmela
I ricorrenti sono proprietari di alcuni appezzamenti di terreno confinanti tra loro e formanti un fronte abbastanza esteso lungo la Strada Comunale Marina del Monte L'area è individuata dal PRG del Comune di Augusta zona territoriale omogenea EC1 - agricolo - preferenziale residenza stagionale ed è ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3. Le aree e gli immobili non hanno le caratteristiche che giustificano la classificazione ed il vincolo di inedificabilità assoluta e sono aree prive di qualsiasi pregio naturalistico tale da giustificare il regime dell'assoluta inedificabilità. Inoltre pare ingiustificato l'apposizione del vincolo previsto dalla scheda 29-Beni Archeologici-Località Capo Stornello. Per tali motivi e per le identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 57/AU, viene chiesto l'annullamento del Piano o l'annullamento del livello di tutela in quanto gli immobili indicati non hanno le caratteristiche che giustificano la classificazione e il vincolo o in ulteriore subordine l'abbassamento del livello di tutela a 1 così come previsto per alcuni terreni attigui (6b).
61/AU - Osservazione proposta da: Di Maura Concetta
La ricorrente è comproprietaria dello stacco di terreno con un fronte esteso lungo la Strada Comunale Marina del Monte; l'area è individuata dal PRG del Comune di Augusta come zona territoriale omogenea EC1 - agricola - preferenziale residenza stagionale ed è ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3. Le aree e gli immobili non hanno le caratteristiche che giustificano la classificazione ed il vincolo di inedificabilità assoluta e sono aree prive di qualsiasi pregio naturalistico tale da giustificare il regime dell'assoluta inedificabilità. Per tali motivi e per le identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 57/AU, viene chiesto l'annullamento del Piano o l'annullamento del livello di tutela in quanto gli immobili indicati non hanno le caratteristiche che giustificano la classificazione e il vincolo o in ulteriore subordine l'abbassamento del livello di tutela a 1 così come previsto per alcuni terreni attigui (6b).
62/AU - Osservazione proposta da: Di Maura Concetta
Il terreno della ricorrente è inserito in un'area fortemente antropizzata in quanto si trovano nel comprensorio fabbricati di tipo residenziale ed è ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3. L'area è stata sempre soggetta ad attività agricole, che man mano sono state abbandonate per lo scarso reddito che le aziende cerealicole possono realizzare. Non si riscontrano specie vegetali e/o habitat prioritari, previste dal Piano, né è presente macchia mediterranea equiparata al bosco. Si chiede l'annullamento del vincolo boschivo.
63/AU - Osservazione proposta da: Esso Italiana s.r.l.
Le osservazioni della Società ricorrente sono relative alle sole aree coperte da vegetazione di pertinenza della Raffineria:
In linea generale viene affermato che le tipologie forestali caratterizzanti le aree Esso e indicate dalle carte del Corpo Forestale siano corrette con alcune eccezioni:
- porzione sud occidentale della p.lla 188 sub 3 F.78 di Augusta: dalla foto aerea parte di quest'area risulta essere caratterizzata da boscaglia degradata;
- porzione ovest della p.lla 98 sub 5 F.83 di Augusta dalla foto aerea parte di quest'area risulta essere caratterizzata da boscaglia degradata;
- porzione ovest della p.lle 354,355, 356 F.89 di Augusta dalla foto aerea parte di quest'area risulta essere caratterizzata da boscaglia degradata.
Inoltre le aree di tutela 3 del contesto 7l "aree boscate connesse ai corsi d'acqua": dall'esame delle foto aeree la vegetazione di alcune aree in tutela 3 risulta rientrare per il suo stato di degrado nella categoria "incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustivi, coltivi recentemente abbandonati" (categoria non in tutela 3).
64/AU - Osservazione proposta da: Greenambiente
La Società ricorrente, con istanza n. 352 del 16.12.2011, ha chiesto autorizzazione relativa all'ampliamento della discarica esistente di rifiuti non pericolosi in C.da Coste di Gigia.
L'area dell'ampliamento in oggetto ricade all'interno della macchia mediterranea di cui alla sigla MM2- Macchia gariga ad oleastro ed euforbia arborescente. Sulla base dello studio eseguito si osserva che l'area di ampliamento è caratterizzata da una vegetazione di gariga formata da specie che possiedono scarsa valenza floristica e notevole capacità di adattamento ai diversi tipi di habitat.. Tale vegetazione rappresenta lo stadio finale della degradazione di una preesistente macchia mediterranea, come risultato di incendi ricorrenti e del pascolo. L'area pertanto secondo la ricorrente e la classificazione di cui al SIF è assimilabile alla sigla 321-Praterie, pascoli, incolti e frutteti abbandonati.
65/AU - Osservazione proposta da: Gulino Francesca
La ricorrente osserva che i terreni di sua proprietà, in parte ricadenti nel contesto 6o con livello di tutela 3, sono ampie distese di pascolo con qualche arbusto e canneto di confine tra le proprietà, qualche albero di mandorle amare e di frutto nostrano. Si chiede di eliminare l'incongruente perimetrazione boschiva e di restituire dette aree allo sviluppo della piccola e media industria a cui esse sono state da tempo destinate dal vigente Piano ASI della zona industriale della Provincia di Siracusa.
66/AU - Osservazione proposta da: Pustizzi Salvatore ed altri
I ricorrenti lamentano che l'area di loro proprietà sia stata erroneamente inserita nell'ambito di aree boscate pur non avendone i requisiti necessari. L'area non è interessata da specie o habitat di particolare pregio o grado di vulnerabilità. L'area è stata sempre soggetta ad attività agricole, che man mano sono state abbandonate per lo scarso reddito che le aziende cerealicole possono realizzare. Non si riscontrano specie vegetali e/o habitat prioritari, previste dal Piano, né è presente macchia mediterranea equiparata al bosco. Si chiede l'annullamento del vincolo boschivo.
67/AU - Osservazione proposta da: Circo Mario
Il terreno del ricorrente è ubicato in C.da Scardina nel contesto 6o con livello di tutela 3.
L'area non ha le caratteristiche che giustificano la classificazione ed il vincolo di inedificabilità assoluta essendo priva, a detta del ricorrente, di qualsiasi pregio naturalistico tale da giustificare il regime dell'assoluta inedificabilità. Per tali motivi e per le identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 57/AU, viene chiesto l'annullamento del Piano o l'annullamento del vincolo di tutela o in ulteriore subordine l'abbassamento del livello di tutela a 2 così come previsto per alcuni terreni attigui 68/AU Osservazione proposta da: Carmen Benanti C.T.U. Tribunlae di Siracusa - Immobiliare R.G.Es. Lombardo Rosaria Trattasi di richiesta di chiarimenti da parte del CTU presso il Tribunale di Siracusa nella procedura esecutiva promossa da Lombardo Rosaria contro Ausonia s.r.l., riguardante i lotti di terreno in C.da Campolato Basso ricadenti nel contesto 6i con livello di tutela 3.
Tali terreni fanno parte di un piano di lottizzazione denominato "Ausonia" approvato con delibera comunale n. 211 del 21.03.1990 convenzionato in data 26.06.1992 e parzialmente eseguito. Molti lotti risultano già edificati negli ultimi anni.
Viene chiesto di chiarire se in tali terreni può essere completato il Piano di Lottizzazione suddetto e quindi considerare tali lotti come edificabili oppure vige il livello di tutela 3 che rende di fatto inedificabili tali terreni.
69/AU - Osservazione proposta da: Conti Carmelo titolare Impresa Tecnosud
Nel 2011 lo scrivente ha presentato al Comune di Augusta il progetto per la realizzazione di 5 edifici in C.da Bongiovanni (Brucoli). Il lotto ricade secondo il PRG vigente per il 20% in zona omogenea C/2 e per il restante 80% in zona di verde pubblico non attrezzato ed è ubicato all'interno dei contesti 6g e 6i rispettivamente con livello di tutela 2 e 3. La zona è sufficientemente urbanizzata e fornita di rete viaria, idrica, fognaria, elettrica e telefonica. Il ricorrente avendo già affrontato notevoli spese per l'acquisto del suddetto fondo riceverebbe un ingentissimo danno economico nel caso venga approvato il Piano con tali livelli di tutela.
70/AU - Osservazione proposta da: Basilio Torres Neto
Si osserva che l'area di intervento, in via dei Garofani nel contesto 6b con livello di tutela 1, ricade nel PRG approvato con Decreto Assessoriale n. 171 del 17.10.1975, pertanto la ditta contesta l'applicazione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. a) del D.lgs 42/2004 nella suddetta zona in quanto alla data dell'entrata in vigore della legge Galasso n. 431/85 andavano escluse le zone A e B del PRG.
71/AU - Osservazione proposta da: Basso Giuseppe e Basso Marcello
I ricorrenti fanno osservare che il tipo forestale attuale per la misura adottata nel terreno di loro proprietà in C.da Erbe Bianche ricadente nel contesto 5l con livello di tutela 3, non corrisponde alla perizia agronomica e alla documentazione fotografica dagli stessi fornita.
Viene chiesta pertanto la rideterminazione dell'imposizione del vincolo.
72/AU - Osservazione proposta da: Riolo Giuseppe
Si osserva che nel terreno in argomento ubicato in C.da Margi e ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3, la vegetazione reale non coincide con il tipo forestale indicato come vincolo boschivo (MM9).
74/AU - Osservazione proposta da: Nastasi Filippo, Mollica Tindaro, Cummaudo Vincenzo e Cummaudo Luisa
Il terreno, ubicato in C.da Monte Amara e ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, fa parte di un Piano di Lottizzazione i cui lavori di urbanizzazione risultano ultimati già nel 1999. Sul terreno insiste un progetto edilizio per il quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole il 30.04.2003 non ancora realizzato per difficoltà economiche. Le limitazioni imposte dal Piano si ritengono ingiuste e illegittime perchè, oltre ad essere fonte di ingentissimo danno, contrastano con tutte le norme legittimamente osservate per la realizzazione del P.d.L; si chiede che venga fatto salvo il Piano di Lottizzazione.
75/AU - Osservazione proposta da: Moschitto Domenico e Dispenza Carmela
Il terreno, ubicato in C.da Monte Amara e ricadente nel contesto 6i con livello di tutela 3, fa parte di un Piano di Lottizzazione i cui lavori di urbanizzazione risultano ultimati già nel 1999. Sul terreno insiste un progetto edilizio per il quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole il 23.10.2010 non ancora realizzato poiché ancora in corso il rilascio della concessione edilizia. Le limitazioni imposte dal Piano si ritengono ingiuste e illegittime perchè, oltre ad essere fonte di ingentissimo danno, contrastano con tutte le norme legittimamente osservate per la realizzazione del P.d.L; si chiede che venga fatto salvo il piano di lottizzazione.
76/AU - Osservazione proposta da: Cipriani Salvatore
Il terreno del ricorrente, ubicato in C.da Bongiovanni e ricadente nel contesto 6o con livello di tutela 3, nella cartorafia SIF è cartografato come 31.c (area temporaneamente priva di soprassuolo), quindi la copertura boschiva è un evidente errore nelle tavole del Piano. Inoltre il lotto è inserito in un'area già antropizzata. Si ritiene che sussistano tutte le condizioni per la revisione del livello di tutela assegnato e far ritornare l'area alla sua attuale destinazione urbanistica.
77/AU - Osservazione proposta da: Amato Maria ed altri
L'area, sita in C.da Campolato nel contesto 6i con livello di tutela 3, ricade in parte nel Piano di Lottizzazione denominato "Amato Maria" approvato con Delibera Commissario Regionale n. 379/c del 10.06.1981. Le opere di urbanizzazione sono state realizzate e ultimate. Allo stato attuale il PdL è ancora valido e non del tutto edificato nei lotti previsti.
Si richiede di rispettare il PdL già convenzionato, urbanizzato e quasi totalmente edificato.
78/AU - Osservazione proposta da: Amara Giuseppe
L'osservante è proprietario dei lotti di aree edificabili n. 2,3,4,6 e 7, siti in C.da Carrubazza nel contesto 6i con livello di tutela 3, facenti parte del Piano di Lottizzazione approvato dalla Soprintendenza di Siracusa in data 13.06.2002, convenzionato con il Comune di Augusta in data 10.06.2003 e attuato e collaudato in data 10.01.2011, ancora valido ed efficace. Si richiede che nelle norme transitorie i piani di lottizzazione già approvati restano validi ed efficaci sino a tempo indeterminato.
79/AU - Osservazione proposta da: Pitzalis Giorgio
Nell'area del ricorrente, in Località Calogero-Maldicente nel contesto 5d con livello di tutela 1, insiste un vincolo di interesse archeologico. L'osservante chiede l'annullamento del vincolo in quanto l'area non risulta sottoposta a formale provvedimento di vincolo archeologico.
81/AU - Osservazione proposta da: La casa del ciliegio
L'area, ubicata in C.da Palmentazzo nel contesto 6i con livello di tutela 3, è individuata dal PRG come zona territoriale omogenea EC1 agricolo-preferenziale residenza stagionale.
Si osserva che l'area della ditta ricorrente non ha le caratteristiche, essendo priva di qualsiasi pregio naturalistico, che giustificano la classificazione ed il vincolo di inedificabilità assoluta imposto.
Per tali motivi e per le identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 57/AU, viene chiesto l'annullamento del Piano o l'annullamento del vincolo previsto dallo stesso Piano negli immobili sopra indicati di proprietà della ditta ricorrente o in ulteriore subordine l'abbassamento del livello di tutela a 1 così come previsto per alcuni terreni attigui (6b).
Comune di Avola
01/AV - Osservazione proposta da: Calabrese Giovanni
Il ricorrente contesta la sussistenza dei requisiti di bosco previsti dal SIF nell'area di sua proprietà, sita in C/da Faldino nel contesto 15h con livello di tutela 3, e classificata MM6, in quanto si tratta di fondo agricolo lavorato periodicamente con mezzi meccanici. Si chiede di escludere dal vincolo di tutela 3 l'area in esame. A supporto allega relazione agronomica e documentazione fotografica.
Con integrazione del 28.08.15, a sostegno delle suddette ragioni, il ricorrente invia nota prot. 46146 del 27.04.15 del Comando Corpo Forestale - Servizio 5 Tutela, da cui si desumono gli esiti del verbale di sopralluogo effettuato dal Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa che attesta che nell'area di proprietà del ricorrente il soprassuolo non può essere equiparato a bosco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/96 e s.m.i. e del D.Lgs. 227/01.
02/AV - Osservazione proposta da: Caldarella Sebastiano
Il ricorrente è proprietario di un immobile che, ubicato in C/da Chiusa di Carlo, ricade in un'area definita K (area per camping) dal PRG e alcune particelle sono interessate da opere edilizie assentite con concessione edilizia e permesso di agibilità. Si chiede che nelle aree interessate venga variato il regime normativo da Aree di recupero (contesto 13m) ad aree con livello di tutela 1, affinchè si possa consentire il completamento delle opere ivi previste.
03/AV - Osservazione proposta da: Alia Silvano e Alia Giuseppe
I proprietari posseggono degli immobili in un'area, sita in C/da Chiusa di Carlo, su cui insiste un vincolo di Fascia costiera, oltre a ricadere per il 60% in zona K del PRG. Le richieste sono analoghe alla precedente osservazione 02/AV. Viene fatto presente inoltre che nell'area è già presente da circa 40 anni il Camping Sabbia d'Oro.
04/AV - Osservazione proposta da: Comune di Avola
Viene fatto osservare dal Comune ricorrente che:
Osservazione n. 1: con l'adozione del Piano lo sviluppo urbanistico previsto dal vigente PRG per alcune aree del territorio comunale verrebbe penalizzato. Tali aree, indicate negli allegati prodotti, risultano ubicate nella fascia costiera posta a Nord del Centro urbano e ricadrebbero nelle aree soggette a Recupero secondo il medesimo Piano. In tali aree le NdA del Piano non esplicitano chiaramente se è consentita l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG o quanto meno rendono questa più onerosa. Per quanto sopra considerato, viene chiesto che, in corrispondenza degli ambiti o porzioni d'ambiti delle zone di PRG sopra specificati e le cui ubicazioni sono evidenziate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. e 14, i regimi normativi previsti nel Piano con riferimento alle aree soggette a recupero, evidenziati negli allegati 8 e 13, vengano modificati in aree con livello di tutela 1 in modo da consentire quanto previsto dallo strumento urbanistico.
Osservazione n. 2: buona parte del centro urbano, comprendente diverse zone omogenee, ricade in aree sottoposte dal Piano a livello di tutela 1 (contesto 13a) a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.P.R.S. n. 21/75. Considerato che sono venute meno le condizioni (vegetazione ad agrumi) che hanno determinato tale provvedimento e che le prescrizioni contenute nelle NdA rendono più onerose le attività edificatorie consentite dal vigente PRG, viene chiesto che in corrispondenza della parte del centro urbano venga eliminato il suddetto vincolo paesaggistico.
Osservazione n. 3: la zona turistico alberghiera definita dal PRG zona D3/2 ubicata nella fascia costiera posta a sud del Centro urbano ricade in aree sottoposte a livello di tutela 3 (contesto 13g). Considerato che in tali aree non è pertanto consentita l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG vigente, viene chiesto che su di esse venga modificato in 1 il livello di tutela.
Osservazione n. 4: porzioni dell'ambito comunale della zona turistico alberghiera definita dal PRG zona D3/3 e interi ambiti residenziali ubicati nella ascia costiera posta a sud del Centro urbano ricadono in aree soggette a recupero (contesto 13m). Considerato che le previsioni del Piano sul recupero non esplicitano chiaramente se è consentita o quanto meno rendono più onerosa l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG, viene chiesto che, in corrispondenza degli ambiti o porzioni d'ambiti delle zone di PRG sopra specificati e le cui ubicazioni sono evidenziate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. e 14, i regimi normativi previsti nel Piano con riferimento alle aree soggette a recupero, evidenziati negli allegati 8 e 13, vengano modificati in aree con livello di tutela 1 in modo da consentire quanto previsto dallo strumento urbanistico.
Con nota del 10.02.17 il Comune integra le superiori osservazioni rilevando che il regime normativo 13m di area di recupero in c.da Zuccara va in conflitto con le previsioni di area risorsa Arip dell'area portuale. Viene chiesto pertanto un cambiamento del regime di tutela (livello di tutela 1) per tutta l'area di cui al contesto 13m di c.da Zuccara o in subordine l'abbassamento del regime di tutela per l'area di risorsa tracciata in blu nell'elaborato planimetrico allegato all'osservazione presentata.
05/AV - Osservazione proposta da: Jeong Byron
Il ricorrente rileva che nell'area di C.da Meti insiste un vincolo art. 134 lett. c) oltre che una fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Nella considerazione che il ramo fluviale in questione non è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, viene quindi chiesta l'eliminazione della fascia di rispetto e la modifica del livello di tutela esistente. A supporto viene allegato parere dell'Ufficio del Genio Civile.
06/AV - Osservazione proposta da: Di Prisco Umberto
Nell'area del ricorrente insiste un vincolo di bosco MM6. Il ricorrente contesta la sussistenza dei requisiti di bosco facendo notare che l'area viene lavorata con mezzi meccanici. A supporto allega perizia agronomica e documentazione fotografica.
07/AV - Osservazione proposta da: Nardone Giuseppina
La proprietaria dei terreni agricoli (limoneto biologico), siti tra la C.da Gallina e il Fiume Cassibile nel contesto 15h con livello di tutela 3, chiede l'abbassamento del livello di tutela non sussistendo i necessari presupposti. Si motiva la richiesta con la trasformazione fatta negli anni "80 da terreno roccioso all'attuale agrumeto attraverso lo sbancamento e il successivo riempimento con terreno vegetale.
08/AV - Osservazione proposta da: Giusto Paolo
Vengono contestate integralmente le previsioni del Piano relativamente al vincolo di bosco-macchia mediterranea sulla superficie circoscritta dell'osservante, ricadente nel contesto 15h con livello di tutela 3, la dove nei terreni confinanti esistono costruzioni di edifici destinati a civile abitazione su fondi agricoli accessibili direttamente da viabilità provinciale. Si contesta l'individuazione in quanto non motivabile per l'esigua ampiezza della superficie da individuare come bosco, anche per la mancanza dei presupposti ecoambientali in quanto sull'intera superficie esistono soprassuoli vegetali costituiti da oliveti, mandorleti e carrubeti con piante anche secolari. Il vincolo imposto limita fortemente la disponibilità dei proprietari costituendo una difficoltà per la realizzazione di infrastrutture a servizio dell'attività agricola quali frantoi, palmenti, edifici per la lavorazione degli agrumi, delle mandorle e per la trasformazione zootecnica.
Si chiede l'eliminazione del vincolo riportando il fondo all'originaria destinazione agricola.
09/AV - Osservazione proposta da: Franza Roberto e Federico Luigi
Il ricorrente contesta integralmente le previsioni del Piano relativamente al fondo ricadente nel contesto 15h con livello di tutela 3 con identiche motivazioni e richieste di cui alla precedente osservazione 08/AV.
10/AV - Osservazione proposta da: Perolini Sebastiano
Nella zona oggetto dell'osservazione, sita in C.da Santa Elia Pagliarelli nel contesto 12c con livello di tutela 2, esiste un insediamento di tralicci ed antenne per telecomunicazioni da molto tempo, che serve a diffondere le telecomunicazioni a tutta la fascia costiera. Il livello di tutela 2 costituirebbe un ostacolo alla sua stessa esistenza e conduzione ordinaria. Inoltre in tale zona la valenza paesaggistica e la bellezza dei luoghi è stata ridimensionata dalla presenza del parco antenne e tralicci. Per questi motivi si chiede che venga effettuato in tale zona l'abbassamento del livello di tutela da 2 a 1 per consentire all'area di mantenere la prerogativa di sito primario per l'istallazione di tralicci ed antenne.
Comune di Buccheri
01/BC - Osservazione proposta da: Cacciola Salvatore e Giansiracusa Grazia
Gli osservanti sono proprietari di un terreno, ubicato in C/da Pozzanghera nel contesto 5g con livello di tutela 3, su cui insiste una costruzione per capannone industriale non ultimata costituita da fondazioni e pilastri. L'area risulta sottoposta a livello di tutela 3 per la presenza del SIC Monte Lauro e il lotto di terreno e il capannone sono ai margini di detta area e delimitati a nord dalla strada provinciale n. 6 ed a sud dalla strada statale.
Poiché è intenzione dei ricorrenti definire la struttura del capannone migliorandone l'aspetto, si chiede di spostare i margini dell'area sottoposta a livello 3 in adiacenza a sud della SS 124, consentendo l'applicazione del livello 1 sia alla SP 6 che al lotto intercluso fra le due strade.
02/BC - Osservazione proposta da: Tomasello Salvatore e Palermo Rosa
Identiche ubicazione, motivazioni e richieste della precedente osservazione 01/BC.
03/BC - Osservazione proposta da: Ribera Francesco e Salamone Sebastiana
Gli osservanti sono proprietari di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato per civile abitazione siti in C.da Piana nel contesto 5g con livello di tutela 3. Il lotto ricade in zona E del PRG. Si contesta la sussistenza dei requisiti relativi al contesto 5g perchè la zona risulta antropizzata (presenza dello svincolo della SS e dell'area di protezione civile e di altri fabbricati). Si chiede una verifica dello stato dei luoghi e la possibilità di stralciare dal livello di tutela 3 il lotto di loro proprietà.
04/BC - Osservazione proposta da: Spagnolo Daniele
Il richiedente è proprietario di deposito di oli minerali situato in un appezzamento di terreno in C/da Piana nel contesto 5h con livello di tutela 3 (Fg. 46, part. 76), inserito all'interno della zona omogenea E del PRG. L'area in oggetto non presenta le caratteristiche di area boschiva e il fondo ha solo una ridottissima presenza di alberatura con delle zone verdi. La ditta è in fase di potenziamento dell'attività e occuperà una superficie maggiore con realizzazione di nuove attrezzature di tipo edificatorio. Si chiede pertanto che il terreno di proprietà sia stralciato dall'area di livello di tutela 3 per il potenziamento dell'attività.
05/BC - Osservazione proposta da: Guzzardi Graziella
L'area di proprietà della ricorrente, sita in C/da Piana nel contesto 5l con livello di tutela 3, ricade in zona C4 del vigente PRG dove è presente un Piano di Lottizzazione approvato dal Comune con delibera consiliare n. 128 del 27.05.1981. La ricorrente che ha ottenuto la concessione edilizia nel 1995, contesta la sussistenza dei requisiti bosco e chiede lo stralcio del lotto dalla zona con livello di tutela 3.
06/BC - Osservazione proposta da: Tomasello Salvatore e Palermo Rosa
I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno, sita in C/da Piana e ricadente nel contesto 5g con livello di tutela 3, facente parte di un Piano di Lottizzazione convenzionata approvato dal Comune con delibera consiliare n. 128 del 27.05.1981 e regolare concessione edilizia del 1989, nel quale hanno realizzato la propria abitazione.
Con l'adozione del Piano sia il lotto che la casa sono stati sottoposti ai livelli di tutela 1 e 3. Considerato che il lotto fa parte di un'area di espansione urbanistica già edificata, si chiede che venga rivista la perimetrazione ed applicato all'intero lotto il livello di tutela 1.
07/BC - Osservazione proposta da: Spagnolo Daniele
Il richiedente è proprietario di deposito di oli minerali situato in un appezzamento di terreno in C/da Piana nel contesto 5h con livello di tutela 3 (Fg. 46, part. 75), inserito all'interno della zona omogenea E del PRG. L'area in oggetto non presenta le caratteristiche di area boschiva e il fondo ha solo una ridottissima presenza di alberatura con delle zone verdi. La ditta è in fase di potenziamento dell'attività e occuperà una superficie maggiore con realizzazione di nuove attrezzature di tipo edificatorio. Si chiede pertanto che il terreno di proprietà sia stralciato dall'area di livello di tutela 3 per il potenziamento dell'attività.
08/BC - Osservazione proposta da: Coletta Odorico
Sull'area, in C.da Piana nel contesto 5l con livello di tutela 3, insiste un vincolo di bosco AS5, un vincolo paesaggistico e una fascia di rispetto dei corsi d'acqua. La zona ricade in zona C2 del PRG vigente dove insiste la lottizzazione n. 2249 del 22.05.1987.
Si contesta la sussistenza dei requisiti di bosco e si chiede l'annullamento del livello di tutela 3 in quanto il lotto è già edificato, completamente recintato e ancora privo di piantumazione di alberi e piante da giardino.
09/BC - Osservazione proposta da: Comune di Buccheri
Il Comune ricorrente la menta che la perimetrazione del centro storico individuata dal Piano risulta incrementata rispetto a quella individuata dal PRG vigente. Si chiede una conferma dell'attuale perimetro approvato dalla Soprintendenza e inserito nel PRG.
Comune di Buscemi
01/BU - Osservazione proposta da: Randone Francesco e Randone Salvatore
I ricorrenti fin dal 2007 hanno ottenuto dalla Soprintendenza parere favorevole di massima alla realizzazione nel fondo di loro proprietà ricadente nel contesto 5e con livello di tutela 2 di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica della potenza di 2,3 MW. Nella considerazione che il Piano limita la realizzazione di detto impianto, gli osservanti chiedono che il loro fondo sia estromesso dalla fascia di tutela 2.
02/BU - Osservazione proposta da: Licitra Rosalia
Viene segnalato che nella maggioranza dei casi il Piano ha tenuto conto delle realtà agrarie esistenti evitando di inserirle nel livello di tutela 3.
Vista l'uniformità orografica e agricola delle aree circostanti, risultano inspiegabili i motivi che hanno indotto ad includere nelle aree con livello di tutela 3 il fondo di proprietà dell'osservante (contesto 5h) tracciando, apparentemente senza valide motivazioni, la linea di confine netta fra area di tutela 3 ed area di tutela 2 in buona parte esattamente lungo i confini del lotto.
Si chiede l'abbassamento del livello di tutela da 3 a 2.
Comune di Canicattini Bagni
01/CAN - Osservazione proposta da: Cirinnà Claudio
L'osservante, proprietario di immobili e terreni dove svolge la propria attività consistente nella molitura di grano e produzione di farine, oltre alla produzione di olio di oliva, rappresenta che l'area in oggetto, ricadente nel contesto 12a con livello di tutela 1, è densamente urbanizzata ed abitata e gli immobili in oggetto sono destinati ad attività produttiva e gli stabili presenti non hanno alcun pregio architettonico. Per tali ragioni si chiede di eliminare il livello di tutela 1 dalle aree in oggetto.
02/CAN - Osservazione proposta da: La Pira Carmelo
Il ricorrente mette in evidenza la netta discrasia tra il Piano adottato e il PRG. che per le aree di sua proprietà (C2a), ricadenti in C.da Cugno Lupo nel contesto 12c con livello di tutela 2, prevede la possibilità di realizzare lottizzazioni, mentre il Piano preclude tale possibilità. Si chiede, pertanto, di eliminare il livello di tutela 2 dalle aree in oggetto.
03/CAN - Osservazione proposta da: Gionfriddo Rosalia
Il lotto della ricorrente, ubicato in C.da Garofalo nel contesto 12c con livello di tutela 2, ricade in parte in zona C2a (residenziale) urbanizzata ed edificata, e in parte in zona E (verde agricolo) del vigente PRG. Il fondo fu acquistato per la costruzione di tre ville. La zona non presenta caratteristiche che motivino il grado di tutela assegnato e con il supporto della relazione tecnica allegata all'istanza se ne chiede la revisione per l'abbassamento del livello di tutela.
04/CAN - Osservazione proposta da: Gionfriddo Paolo
Il lotto del ricorrente, ubicato in C.da Pozzilli nel contesto 12f con livello di tutela 3, è gravato dal vincolo di bosco LE2. La particella in realtà presenta specie arboree totalmente differenti rispetto al contesto classificato e cartografato nel Piano, infatti parte del terreno è coltivato ad orto e alberi da frutto e parte ricade in zona riservata a parcheggio, a verde pubblico e strada di piano del Comune di Canicattini. Si richiede la revisione dell'area per una differente valutazione del livello di tutela.
05/CAN - Osservazione proposta da: Mangiafico Salvatore
Nell'area del ricorrente, ubicata in C.da Condotte nel contesto 12f con livello di tutela 3, insiste un vincolo di bosco LE2 e una fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Il terreno ricade in parte in zona C1 del vigente PRG, già quindi edificata e urbanizzata, in parte in zona E (agricola) coltivata a frutteto e, in parte, in zona "Fascia di rispetto delle cave con inedificabilità assoluta". Il proprietario portando a supporto la realzione agronomica e la documentazione fotografica, chiede la revisione del vincolo e il declassamento del livello di tutela in quanto non è ivi presente alcuna area boschiva così come è definita nella carta dei tipi forestali della Sicilia redatta dal SIF.
06/CAN - Osservazione proposta da: Amenta Antonio e Amenta Emanuela
I ricorrenti osservano che le aree ubicate in C.da Condotte nel contesto 12f con livello di tutela 3 su cui ricade il vincolo boschivo sono assolutamente prive dei requisiti propri delle aree boschive e sono state individuate in virtù di cartografie errate. Nello specifico la particella 121 è del tutto priva di alberi e non rientra in area SIC-ZPS. Gli istanti hanno interesse a provvedere all'uso del terreno di proprietà per l'avvio di un'azienda agricola che prevede la realizzazione di elicicoltura che sarebbe impedita dal livello di tutela imposto.
Si chiede l'eliminazione del vincolo di area boschiva gravante sul lotto o in subordine la classificazione di cui al contesto 12c con livello di tutela tale da permettere l'insediamento dell'attività agricola.
07/CAN - Osservazione proposta da: Comune di Canicattini Bagni
Nell'ambito dell'aggiornamento del vigente PRG, ideato 30 anni fa, il Piano si pone quale strumento contemporaneo di valorizzazione del territorio, oltre che di conservazione, in grado di permettere di superare limiti di approccio alle politiche urbanistiche e territoriali con radici viziate di tipo amministrativo, troppo obsoleti in relazione alle dinamiche economiche e sociali contemporanee. In ogni caso vengono dal Comune ricorrente rilevate le seguenti criticità:
- le aree di tutela 3 a ridosso del centro urbano sono state mutuate dall'individuazione delle aree boscate del Sistema Informativo Forestale [di cui alla LR 16/96 ed al D.Lgs 227/01 e smi]; tale classificazione non è stata verificata dallo stato di consistenza effettuato sui luoghi, in cui altresì sono stati riscontrati giardini di uliveti, carrubbi ed agrumi, alcuni dei quali terrazzati e/o muniti di sistema di irrigazione consortile, molti in stato di recente abbandono o malcurati. Questi luoghi della "produzione" periurbana di ortive e frutteti costituiscono infatti uno degli elementi principali per nuovi disegni di riqualificazione sostenibile delle periferie.
La problematica si ripropone nella maggior parte delle aree che sono a monte dei compluvi, che afferiscono più a valle ad aste secondarie affluenti del torrente Bagni- Cavadonna (anch'esso elemento cardine per la riqualificazione del centro urbano con destinazione di parco periurbano inserito nella rete ecologica siciliana), investendo aree di PRG già urbanizzate o da attrezzare come l'area artigianale sostenibile di seconda generazione dotata di piano particolareggiato e progettazione definitiva munita di tutte le autorizzazioni.
Si riscontra quindi nell'apparato normativo delle zone di tutela 2 e 3, che investono nei termini sopra descritti la cintura dell'abitato compatto, una rigidità che non permette spazi di manovra per un nuovo ridisegno di Piano in grado di superare l'attuale obsolescenza del PRG secondo canoni contemporanei volti alla riqualificazione dell'organismo urbano nel suo contesto (per es. i nuovi sistemi di mobilità, le relazioni con il paesaggio extraurbano, le nuove linee di indirizzo per la riqualificazione degli attuali margini urbani e delle costruzioni della seconda metà del "900, la realizzazione delle vie di fuga e delle infrastrutture di emergenza in caso di calamità integrare ad un sistema di aree a parcheggio perimetrali integrate con i giardini, la definizione del sistema di produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili, le attrezzature necessarie per la definizione della città come smart city, etc.).
Sarebbe quindi utile individuare progressivamente nel dettaglio questi areali ed operare di concerto per il loro recupero funzionale e percettivo;
- le aree caratterizzate da "urbanizzazione diffusa" individuate nelle analisi del Piano vengono inglobate in maniera indifferenziata nella aree di tutela 1 e 2.
Dalle prime analisi effettuate sono proprio queste aree che, caratterizzate da aggregati sparsi o diffusi nell'ambito adiacente il centro urbano compatto, costituiscono gli areali residenziali che accusano maggiormente la marginalizzazione funzionale e la non integrazione nel sistema urbano in termini di servizi, di accessibilità e di sicurezza. Al contempo costituiscono però il margine percettivo della città ed importanti luoghi di presidio che necessitano di azioni di riqualificazione.
Molte di queste aree che insistono all'interno del territorio comunale di Canicattini Bagni ricadono in zone residenziali "C" dell'attuale PRG; altre, pur essendo prossime al centro abitato (in alcuni casi anche poche decine di metri) ricadono agli estremi margini delle zone agricole "E" dei territori comunali di Noto e di Siracusa.
A tal proposito il Piano Paesaggistico può offrire l'opportunità di indirizzo per azioni di integrazione intelligente volte ad una nuova definizione di un sistema residenziale diffuso a bassa densità, coerentemente con i caratteri del paesaggio ibleo, di presidio del delicato ambito rurale ed in grado di superare atavici limiti amministrativi;
- le aree agricole produttive che ricadono all'interno dei siti Natura 2000, generalmente aree di seminativo ricadenti nelle parti sommitali degli altipiani, coerentemente come le aree di preriserva rispetto alle aree A di riserva (coincidenti queste ultime con le cave, gli ambiti fluviali ed i boschi), vengono tutelate indifferenziatamente, penalizzando ulteriormente le ultime imprese agricole superstiti che comunque rappresentano l'ultimo presidio costante del territorio.
All'interno di questi areali, inoltre, vengono intercettati percorsi e vie di comunicazione che comunque necessitano di azioni di riqualificazione e sistemazione ai fini della pubblica sicurezza.
Si ritiene quindi che sarebbe idoneo differenziare ulteriormente i livelli di tutela, al fine di non omogeneizzare luoghi con caratteristiche differenti all'interno di aree che, seppur individuate all'interno della rete ecologica, possono ancora rappresentare un elemento di produzione di qualità.
Comune di Carlentini
01/CL - Osservazione proposta da: La Rosa Giacomo Amministratore Delegato della IMAM AMBIENTE s.r.l.
Il ricorrente è titolare di un contratto di locazione relativo ad un terreno in C/da Tummarello. Detto terreno è stato inserito dal Piano nel contesto 5l con un livello di tutela 3. Sullo stesso terreno la Regione ha autorizzato la costruzione di un impianto fotovoltaico, entrato in esercizio in data 29 aprile 2011, della potenza di 997.92 kWp, dopo aver acquisito fra gli altri anche i pareri della Soprintendenza. Per le motivazioni su esposte il ricorrente chiede che il livello di tutela 3 sia rimosso dall'area dell'impianto o che tale livello sia abbassato a livello 1, rendendo fruibile l'area per la costruzione di un impianto mini eolico per il quale la società ha già richiesto una D.I.A. al Comune di Carlentini per l'installazione della torre anemometrica.
02/CL - Osservazione proposta da: Papa Sebastiano e altri
I ricorrenti portano a conoscenza che la proprietà, sita in C/da Fiumarella, è fortemente frazionata, i terreni presenti nella zona sono tutti coltivati ad orti irrigui ed agrumeti e l'utilizzo dei terreni costituisce di fatto una sostanziale fonte di occupazione per le famiglie interessate. Per tali motivazione chiedini che il livello di tutela previsto dal Piano per l'area in oggetto sia annullato o che lo stesso sia ridotto a Livello 1.
03/CL - Osservazione proposta da: Di Stefano Luigi e altri
Gli opponenti evidenziano che la zona in C.da Favara e ricadente nel contesto 5h con livello di tutela 3 è intensamente edificata e gli edifici sono utilizzati sia per la conduzione dei fondi agricoli sia per residenza stagionale e non solo dei proprietari. Nell'area non esistono insediamenti di tipo archeologico, né boschi o aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico. I terreni presenti nella zona sono tutti coltivati ad orti irrigui. Per le superiori motivazioni chiedono che l'area venga declassata dal livello di tutela 3 a 1.
04/CL - Osservazione proposta da: Bastante Vincenzo e altri
I ricorrenti evidenziano che nella zona in C.da Valle Pozzi, ricadente nei contesti 5e e 5h rispettivamente con il livello di tutela 2 e 3, insistono aziende agricole - zootecniche e gli edifici sono utilizzati sia per la conduzione dei fondi agricoli che per la residenza stagionale dei proprietari. Nell'area non esistono insediamenti di tipo archeologico, né boschi o aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, il torrente denominato "Fiumarella" non risulta inserito nell'elenco dei fiumi, ma è totalmente asciutto e solo in caso di piogge intense e continue raccoglie le acque delle colline circostanti. Per tali ragioni e considerato che le aree limitrofe, aventi medesime caratteristiche, non hanno i medesimi livelli di tutela, si chiede il declassamento al livello 1 dell'area sottoposta a livello 3 e l'eliminazione del vincolo dall'area sottoposta a livello di tutela 2.
05/CL - Osservazione proposta da: Comune di Carlentini
Con riferimento al D.A. 30.08.2005 "Modifica della perimetrazione dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico comprendente il Borgo San Leonardo", il Comune ricorrente chiede di convocare la Commissione provinciale per le Bellezze Naturali e Panoramiche al fine di ridefinire la perimetrazione e di conseguenza il vincolo inerente all'area comprendente il Borgo San Leonardo ed in particolare l'area tutelata come bene di interesse archeologico denominata Necropoli Piscitello.
06/CL - Osservazione proposta da: Salvatore Di Bella
Il ricorrente osserva che:
- nella tavola 30.2, nella zona compresa tra Piana Casa dei Monaci e Serra Paradiso, è stata delimitata una vasta area classificata come "aree e siti di interesse archeologico".
Poichè tale area si estende molto oltre le importanti grotte che si affacciano sul torrente Stomaco, si chiede che venga ridotta questa area nella parte orientale fino a una distanza di circa 300 metri del torrente;
- nella tavola 31.2, nella zona compresa tra Piana Casa dei Monaci e Serra Paradiso, è stata delimitata una vasta area classificata come "Ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico" e che per il contesto 5e che interessa questa zona, è previsto il livello di tutela 2. L'area in questione è scarsamente coltivata e prevalentemente destinata a pascolo. Nella zona non vi è segno di patrimonio architettonico rurale da tutelare. Si chiede, pertanto, di eliminare il vincolo paesaggistico dalle particelle interessate.
07/CL - Osservazione proposta da: Ferla Concetta e Brancato Antonino
I ricorrenti rilevano che l'area di loro proprietà, sita in C.da Piano Barone nel contesto 3a con livello di tutela 1, è sottoposta a tutela per effetto dell'art. 142 lett. c) riferito a un corso d'acqua "Fosso Damiano" che sembrerebbe non iscritto negli elenchi delle acque pubbliche.
I ricorrenti rilevano anche taluni vizi del Piano, ma anche del D.Lgs. 42/04, rispetto:
- alla violazione del diritto comunitario sul diritto di proprietà e sul principio di proporzionalità;
- alla mancata conformità del Piano con il D.P.R. 13.02.17, n. 31 recante la individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica ed in particolare quelli per la eliminazione delle barriere architettoniche;
- alla mancata previsione di autorizzazioni ex post per manufatti realizzati o da realizzare da portatori di handicap;
- alla violazione degli artt.11 e 21 del D.Lgs. 152/2006 in quanto il Piano risulta privo della VAS.
Per tali motivi viene chiesto l'annullamento del Piano o in subordine l'esclusione dal vincolo paesaggistico degli immobili e relative pertinenze di proprietà dei ricorrenti.
Comune di Cassaro
01/CAS - Osservazione proposta da: Comune di Cassaro
Il Comune ricorrente presenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: riguarda l'Area Artigianale che in virtù del Piano è stata sottoposta ad un livello di tutela 2. Tale regime normativo non permetterebbe lo sviluppo dell'area secondo la sua originaria destinazione con conseguente danno economico e sociale.
Osservazione n. 2: riguarda l'area denominata "Monte Grosso"che con l'adozione del Piano è stata sottoposta a tutela, mentre la stessa non era stata esclusa dal vincolo paesaggistico dell'Alta Valle dell'Anapo in quanto densamente antropizzata con presenza di aziende agricole, zootecniche e minerarie (cave). Si chiede, pertanto, di eliminare il nuovo vincolo apposto con il Piano.
Osservazione n. 3: riguarda l'area denominata C.da "Giambra" che si trova fuori dalla perimetrazione della Riserva e Preriserva Orientata della Valle dell'Anapo e posta dal Piano nel contesto 12c con livello di tutela 2. Questo precluderebbe all'intera comunità diverse iniziative socio-economiche e di sviluppo. Si chiede di eliminare il nuovo vincolo apposto con il Piano.
02/CAS - Osservazione proposta da: Raudino Michelina
La osservante chiede che le aree poste lungo la cinta urbana, e più precisamente le aree di cui al PRG poste in zona E1, caratterizzate dalla presenza degli Orti suburbani o di margine, piantumati con alberi secolari di ulivo, noce, quercia, mandorlo, cipressi e pini, vengano elevate al livello 3, per tutelarle dal degrado e dalla trasformazione urbanistica che rischia irreversibilmente di far venir meno le caratteristiche proprie di questo territorio.
03/CAS - Osservazione proposta da: Italia Bruno e Italia Salvatore
Gli opponenti fanno rilevare come il fondo di loro proprietà, ubicato in C.da Sant'Andrea nel contesto 12f con livello di tutela 3, sia gravato, oltre che dall'alto livello di tutela, dalla presenza, secondo la Carta dei Tipi Forestali della Sicilia, di "Arbusteti mediterranei e rosacee" MM9.
Per quanto supposto i proprietari del fondo ritengono che:
- il terreno in oggetto non può essere classificato come arbusteto mediterraneo a rosacee in quanto inserito in un contesto di area con superfici coltivate destinate a seminativi ed esso stesso è di fatto seminativo;
- la presenza di opere di energia elettrica a servizio delle abitazioni in zona e la destinazione d'uso attuale agricola dei terreni sono dimostrazione di aree non caratterizzabili come boschi;
- l'area classificata MM9 nella legenda della Carta dei Tipi Forestali della Sicilia non rappresenta il reale stato del terreno in oggetto;
- il terreno de quo non rientra in nessuna delle definizioni di bosco ai sensi del D.Lgs 227/2001 come dimostra la relazione botanica allegata dai ricorrenti;
- il terreno succitato non presenta le componenti qualificanti di grande valore che determina particolari e specifiche esigenze di tutela tali da classificare la suddetta particella all'interno delle aree con livello di tutela 3 e 2;
- il deprezzamento economico del terreno a seguito del vincolo relativo alle aree con il livello di tutela 2 e 3 non può derivare dalla mera perimetrazione tratta dalla Carta dei Tipi Forestali della Sicilia.
Si chiede pertanto, a seguito di verifica e riscontro in loco, l'abbassamento del livello di tutela 2 e 3.
Comune di Ferla
01/FE - Osservazione proposta da: Iblambiente s.a.s.di Pantano M&C
La società ha nell'area in C/da Pietre Calde in esercizio l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e riciclaggio di inerti provenienti da scavi e demolizioni con autorizzazione resa dal comune nel 2006. L'area, ricadente nel contesto 5e, è soggetta ad un livello di tutela 2 e tale regime normativo risulta particolarmente restrittivo in quanto gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani, ecc. Nell'area inoltre non si riscontrano le specie arbustive di pregio naturalistico individuate dal SIF allegato al Piano, in quanto si tratta di terreno incolto. Si chiede una diversa perimetrazione dell'area sottoposta a vincolo e la riduzione del livello di tutela da 2 a 1.
02/FE - Osservazione proposta da: Comune di Ferla
Si osserva che in C/da Piano Croce, ricadente nel contesto 5g con livello di tutela 3, insiste un Centro Comunale di Raccolta e stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata così come previsto dalle normative vigenti. Il CCR è stato realizzato con Decreto del Commissario dell'Agenzia dei Rifiuti di Palermo n. 775 del 16.09.2002.
03/FE - Osservazione proposta da: Comune di Ferla
Con nota 1032 del 14.02.17 il Comune integra la precedente osservazione con una nuova istanza riguardante i lavori di adeguamento della strada in c.da Grottalle. Tale necessità deriva dal fatto che, in caso di sisma, detta strada sarebbe stata adibita a via di fuga della popolazione e delle essenziali necessità di sopravvivenza e quale strumento di protezione civile in genere. La strada ricade in parte in area SIC denominata "Valle dell'Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino" nonché nella Riserva Naturalistica "Pantalica, valle dell'Anapo e torrente Cavagrande" ove insiste da parte del Piano un livello di tutela 3 di cui al contesto 5g.
In data 15.10.15 si è riunita la conferenza di servizi per la trattazione del progetto, in cui con nota n. 14638 del 14.10.15 la Soprintendenza dei BB.CC.AA ha espresso parere negativo evidenziando che l'intervento rientrando in un'area di massima tutela ambientale e comportando movimentazioni di terra, arrecasse notevole impatto sull'assetto morfologico e paesaggistico.
Si chiede di stralciare (in alternativa abbassare il livello di tutela dell'area interessata ed attraversata dalla suddetta strada Grottalle dal livello 3 al livello 2) l'area in questione dal Piano al fine di potere consentire la realizzazione di un'opera di importanza strategica per il piano di protezione civile del comune di Ferla che consentirebbe un'ulteriore via di fuga per permettere il raggiungimento della SP 29 Ferla-Sortino e conseguentemente raggiungere l'autostrada.
04/FE - Osservazione proposta da: Aziende Agricole Campanino ed altri
Le aziende ricorrenti posseggono terreni per circa 10 ettari su cui esercitano attività agricole. Sulla totalità dell'area in oggetto è attribuito il livello di tutela 3 poiché rientra nella perimetrazione del SIC ITA090009. Si rappresenta che trattasi di un'area marginale del SIC, dove da anni si effettuano investimenti in ambito POR e PSR Sicilia. Si chiede la riduzione del livello di tutela a 2 per consentire la sopravvivenza delle aziende agricole.
05/FE - Osservazione proposta da: Ganci Paola
Nell'area insiste un vincolo di bosco QU2, un vincolo paesaggistico e una fascia di rispetto dei corsi d'acqua. La ricorrente lamenta un'incongrua attribuzione di livello di tutela a 3 sul lotto di proprietà del ricorrente in C.da Piantilenzo dove, al contrario, viene effettuata attività agricola a uliveto e ortaggi. Si chiede una differente perimetrazione e un abbassamento del livello di tutela.
06/FE - Osservazione proposta da: Fisicaro Sebastiana
Nell'area di proprietà della ricorrente, sita in C.da Campanio nel contesto 5h con livello di tutela 3, insiste un vincolo paesaggistico e una fascia di rispetto dei corsi d'acqua. La ricorrente premesso che ha già realizzato un laboratorio per l'imbottigliamento dell'olio di oliva, intende realizzare un deposito per lo stoccaggio del prodotto. Per tali motivazioni chiede un abbassamento del livello di tutela da 3 a 2.
Comune di Floridia
01/FL - Osservazione proposta da: Spadaro Arturo in qualità di Sindaco del Comune di Floridia
L'osservante è proprietario di parte di un'area sottoposta ai livelli di tutela 2 e 3 che con il PRG approvato nel 2006 è stata individuata come "discarica di rifiuti solidi urbani". Già da un ventennio nell'area è stata realizzata una discarica e successivamente sono stati realizzati dei moduli, parte dei quali già saturi e parte già predisposti ad accogliere altri rifiuti inattesa delle prescritte autorizzazioni.
Considerando che con i suddetti livelli di tutela è vietato realizzare discariche di rifiuti solidi urbani e che a suo tempo il sito era stato scelto perché ritenuto idoneo in tal senso, si chiede di mantenere la destinazione urbanistica prevista dal vigente PRG.
02/FL - Osservazione proposta da: Gibilisco Alfio
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C/da Cugno di Canne nel contesto 12f con livello di tutela 3, posto a circa 3 Km dal centro di Floridia, costeggiato a nord da una strada vicinale e da questa, tramite una stradella interpoderale sterrata situata lungo il lato nord, si ha l'accesso. L'area in cui ricade il terreno risulta caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni di tipo stagionale e fisso. Dal punto di vista urbanistico il terreno ricade in zona E del PRG. Secondo gli studi del SIF l'area è stata classificata MM6 "macchia-gariga dei substrati carbonatici", che, tuttavia, si osserva non rispecchia l'effettivo stato dell'area che è stata oggetto nel 2011 di un intervento di pulizia superficiale e piantumazione di alcuni alberi di ulivo come da relazione agronomica allegata.
Si chiede di stralciare tale area dal contesto 12f.
03/FL - Osservazione proposta da: Bazzano Antonino e Gozzo Lucia
Gli osservanti sono proprietari di un terreno in C/da Cugno di Canne che ricade in parte nel contesto 9g e in parte nel 12 f sottoposti entrambi a livello di tutela 3. Si osserva che la classificazione effettuata dal SIF dell'area in questione come MM6 macchia-gariga non rispecchia l'effettiva reale situazione con presenza discontinua di alberi di ulivo e carrubo.
Si chiede una diversa perimetrazione dell'area sottoposta a tutela, con l'esclusione della porzione di proprietà, ovvero un abbassamento del livello di tutela.
04/FL - Osservazione proposta da: Mangiafico Paolo
Gli osservanti sono proprietari di un terreno in C/da Cugno di Canne nel contesto 12f con livello di tutela 3. Secondo gli studi del SIF l'area è stata classificata MM6 "macchiagariga dei substrati carbonatici", che, tuttavia, si osserva non rispecchia l'effettivo stato dell'area come da relazione agronomica allegata.
Si chiede l'arretramento del vincolo e del relativo regime normativo secondo le modalità descritte nella suddetta relazione.
05/FL - Osservazione proposta da: Ierna Salvatore
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C/da Cugno di Canne nel contesto 12f con livello di tutela 3, del quale ne contesta l'inclusione tra le aree boscate non avendo alcuno dei requisiti in relazione sia alla L.R. 16/96 sia al D.Lgs 227/01. Viene pertanto chiesto di escludere il suddetto terreno dal livello di tutela 3.
06/FL - Osservazione proposta da: Guglielmino Santa e Guglielmino Lucia
L'area delle ricorrenti in C/da Raiana risulta ricadere nei contesti 12c 12f rispettivamente con livello di tutela 2 e 3. Viene contestato che la suddetta area non presenta le caratteristiche di area boscata ed inoltre si trova vicinissima al sito dove è stata realizzata la discarica comunale di Floridia. Si chiede lo stralcio del terreno di proprietà delle osservanti.
07/FL - Osservazione proposta da: Gallo Concetta
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C/da Cugno di Canne nel contesto 12f con livello di tutela 3. Avanza le medesime contestazioni e richieste di cui alla precedente osservazione 05/FL.
08/FL - Osservazione proposta da: Comune di Floridia
Si osserva che i vincoli imposti dal Piano contrastano con quanto previsto dal vigente PRG che considera le zone Marchesa-Vignalonga-Zona Vasche, oggetto di piano di recupero adottato con determinazione n. 01 del 27.02.1990 del Commissario ad Acta, Zone B essendo parti del territorio comunale appartenenti al nucleo urbano parzialmente o totalmente edificate. Inoltre viene rilevato che le prescrizioni dei livelli di tutela 2, dove ricadono le suddette aree, precludano ai proprietari dei lotti ancora inentificati la possibilità di fare gli stessi interventi che ai proprietari delle unità edilizie adiacenti sono stati concessi e pregiudichino l'uniformità dei fronti edilizi, in netto contrasto con le aspettative del PRG in cui si parla di armonizzare e dare forma agli isolati.
Viene chiesto, pertanto, di mantenere la destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente riguardo alle zone B parzialmente o totalmente edificate.
09/FL - Osservazione proposta da: Gervasi Mariano
Il ricorrente rileva che dalla cartografia del Piano il terreno, ricadente nel contesto 9g con livello di tutela 3, è soggetto al solo vincolo boschivo, in quanto l'area risulta inserita nelle cartografie pubblicate dal SIF come tipo forestale FR3 saliceto ripario arbustivo. L'area comunque è ubicata oltre la fascia dei 150 metri che tutela il torrente Cifalino e il lotto, che è limitrofo al tessuto urbanizzato di Floridia, risulta, secondo l'osservante e la relazione agronomica allegata, non avere le caratteristiche di bosco. Si chiede l'eliminazione dal lotto di qualsiasi tutela.
Comune di Francofonte
01/FR - Osservazione proposta da: Comune di Francofonte
Il Comune ricorrente contesta il vincolo boschivo imposto con il Piano in due aree:
- l'area dove dal 1994 è presente il depuratore comunale (contesto 4h);
- le aree in C.da Contrasto e Gipponi di cui al contesto 5l.
Viene chiesto di rimuovere il vincolo e il relativo livello di tutela in quanto non giustificato dallo stato dei luoghi.
Comune di Lentini
01/LE - Osservazione proposta da: Comune di Lentini
Il Comune ricorrente presenta le seguenti contestazioni:
Osservazione n. 1: viene rilevato che le aree classificate come "aree e siti di interesse archeologico", di cui al contesto 4b con livello di tutela 1, comprendono zone B e C del vigente PRG e di conseguenza tali aree, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m, del Codice sono comunque di interesse paesaggistico. Ma lo stesso art. 142, al comma 2, recita che la disposizione di cui al comma 1, lett. m) non si applica alle aree che alla data del 06.09.1985 sono già individuate come zone omogenee A e B dai relativi strumenti urbanistici. Considerato che:
- il Comune è dotato di PRG dal 1974;
- dal 1983 il PRG era stato adottato e pertanto erano presenti le zone territoriali omogenee e le prescrizioni esecutive costituenti strumenti attuativi del PRG;
- allo stato attuale le zone C risultano quasi del tutto concretamente realizzate;
si propone di eliminare il vincolo paesaggistico dalle zone B e C.
Osservazione n. 2: contesto 4a - in corrispondenza delle zone territoriali B, C e D del PRG, si rilevano n. 2 fasce di rispetto fluviale tutelate ai sensi dell'art. 134 lett. b) - aree di cui all'art. 142 - comma 1, lett. c) e di conseguenza tali aree, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del Codice "sono comunque di interesse paesaggistico" ricadenti nel contesto 4a con livello di tutela 1. Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente, si propone di eliminare il vincolo paesaggistico dalle zone B, C e D. Inoltre tali fasce sono relative ai fiumi Lisso e Falconello che scorrono al di sotto del centro abitato e sono intubati fino alla SS 194 "ragusana". Si chiede pertanto la convocazione della Commissione provinciale per le Bellezze Naturali e Panoramiche al fine di eliminare il vincolo Galasso a seguito del venir meno dell'interesse paesaggistico.
Osservazione n. 3: sono presenti nel territorio comunale aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g - territori ricoperti da boschi o sottoposti a rimboschimento di cui al contesto 4h con livello di tutela 3. Allo stato di fatto si osserva che alcune di queste ricadono in pieno centro abitato in zona FS 26 ed FS 22 del PRG, un'altra in zona CE 1-2, ad ovest della via Longo ed altre site nei pressi della piscina comunale in zona F4, e comunque dette aree non risultano ricoperte da boschi, così come si evince da allegata relazione tecnica e da documentazione fotografica. Si propone di eliminare il vincolo boschivo.
Osservazione n. 4: si chiede di eliminare il vincolo paesaggistico in un'area sita in c/da Burrione, posta ad ovest della SS194 "ragusana", contigua alla zona ASI. L'area sopracitata è vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1. lett. m, individuata nei regimi normativi nel contesto 4b "Paesaggio del margine urbano di Lentini ed aree di interesse archeologico" con livello di tutela 1. Quanto chiesto considerato che c/da Burrione costituisce l'area di espansione ottimale dell'attuale zona D2, perché limitrofa alle altre aree destinate agli insediamenti produttivi.
Osservazione n. 5: si chiede la riperimetrazione del centro storico di Lentini effettuata dal Piano, in quanto è stato indicato come centro storico un'area del centro abitato di Lentini non conforme alle zone A0, A1 e A2 perimetrate dal PRG ed approvate con Decreto A.R.T.A n. 1267 del 07.10.89.
Osservazione n. 6: si chiede di eliminare il vincolo paesaggistico posto oltre la fascia di m. 300 dalla battigia del lago Biviere, posto ai sensi dell'art. 134, lett. c, in quanto l'amministrazione comunale avrebbe individuato nell'uso adeguato del lago il settore adatto ad aumentare la competività del territorio. Tutta l'area risulta compresa nel contesto 4e con livello di tutela 2.
Osservazione n. 7: in contrada Scala Portazza, ricadente nel contesto 4g con livello di tutela 3, l'area in esame è tutelata da vincolo archeologico, ma tale vincolo apposto con DDG n. 5596 del 10.04.07, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 42/04, assoggetta l'area a tre diversi gradi di tutela che non sono differenziati nel Piano. Si chiede, pertanto, di uniformare le tavole del Piano ai livelli di tutela imposti con il DDG n. 5596 del 10.04.07.
Si precisa che su parte di tale area è stato approvato un piano di lottizzazione convenzionato, con parere della Soprintendenza.
02/LE - Osservazione proposta da: Comune di Lentini
Con successiva nota il Comune fornisce ulteriori supporti e delucidazioni con riferimento alle osservazioni nn. 2 e 3 del precedente punto 01/LE.
03/LE - Osservazione proposta da: L'Arenaria s.r.l.
Nell'area in questione è presente una cava di tufo calcareo denominata "Armicci - L'Arenaria" che ricade in zona agricola E del PRG.
L'area di cava è situata al confine di un'area sulla quale insiste il vincolo archeologico di cui al D.A. n. 2353 del 31.07.1991 dell'area archeologica Valsavoia riferito ai contesti 4g e 3d con livello di tutela 3.
Nel Piano manca del tutto l'identificazione e l'ubicazione della cava in oggetto, non tenendo conto quindi dell'esistenza di un 'attività produttiva preesistente al Piano, regolarmente autorizzata.
L'identificazione della zona risulta del tutto errata per la parte ricadente nell'area di cava, in quanto tutta la superficie della cava medesima risulta interessata dai lavori estrattivi e non è interessata da aree coltivate ad agrumeto o a qualsiasi altra coltivazione semmai è prossima ad agrumeti, si sottolinea inoltre che le opere di recupero ambientale finale dell'area di cava prevedono l'impianto di un agrumeto.
L'apposizione del vincolo archeologico ha comportato una rilevante riduzione dell'area di cava, con la formulazione di un progetto di variante, approvato successivamente al vincolo medesimo.
Il ricorrente chiede di poter estendere l'attività estrattiva lungo il lato Nord per circa 40mt. in corrispondenza delle part. lle 981 e 64.
04/LE - Osservazione proposta da: Rocca Mario ed altri
I lotti dei ricorrenti sono siti in C.da Orto-Aranci nel contesto 4h con livello di tutela 3, e ricadono in zona CE 1-2 del PRG, ad ovest della via Longo ed altre site nei pressi della piscina comunale in zona F4.
L'area è stata oggetto di insediamento urbanistico giusto PRG e Piano particolareggiato regolarmente approvati e non presenta i requisiti per essere tutelata ai sensi dell'art. 142, lett. g) (aree boscate).
Si chiede pertanto di stralciare l'area dal livello imposto con il Piano.
05/LE Osservazione proposta da: Mediterranea s.r.l.
Nell'area in questione sono presenti due cave: una cava di tufo calcareo denominata "Costa Fiumefreddo - Mediterranea" e una cava di tufo calcareo per uso ornamentale denominata " Costa Fiumefreddo - Mediterranea 1" regolarmente autorizzate dal Distretto Minerario di Catania e inserite nel Piano Cave.
Il comprensorio delle cave ricade in zona agricola, nella zona si riscontrano coltivazioni ad agrumeto, ma anche terreni incolti.
Le aree di cava in oggetto sono confinanti con due piccole aree per le quali è stato indicato un vincolo boschivo, benchè le cave non insistano sulle aree indicate, Si contesta l'apposizione del vincolo a causa della scarsa consistenza della vegetazione e non viene ritenuto inoltre che le suddette aree possiedano le caratteristiche vegetazionali ed estensive di "bosco".
Si chiede pertanto la rimozione del vincolo sull'area interessata dalle cave.
06/LE - Osservazione proposta da: Galermo s.r.l.
Nell'area in questione sono presenti due cave non identificate ed individuate con il Piano: una cava di tufo calcareo denominata Costa Fiumefreddo-Galermo ed un'altra denominata Galermo-Galermo, sita in c/da Galermo, regolarmente autorizzate dal Distretto Minerario di Catania e inserite nel Piano Cave.
La prima area di cava è prossima a due piccole aree per le quali è stato indicato il vincolo boschivo. Benchè la cava non insista su tali aree si contesta l'apposizione del vincolo a causa della scarsa consistenza della vegetazione ritenendo che dette aree non possiedano le caratteristiche vegetazionali e normative di "bosco".
L'area di cava denominata Galermo-Galermo è situata in parziale sovrapposizione ad un'area, non oggetto di coltivazione, sulla quale insiste il vincolo archeologico, area con liv. 1.
Si precisa che nell'area vincolata non è prevista alcuna attività estrattiva, per cui la presenza della cava è del tutto compatibile con il vincolo stesso.
Si chiede di valutare quanto sopra riportato.
07/LE - Osservazione proposta da: Siportal s.r.l.
La società ricorrente è proprietaria di un terreno sito in C/de Palma e Carrubbazza alla periferia di Lentini, facente parte delle zone D3 e F6 del vigente PRG. Tale terreno fa parte di una più vasta area caratterizzata da agrumeti abbandonati e capannoni in disuso. L'area ricade nel contesto 4a con livello di tutela 1 in quanto risulta prossima al torrente Falconello che in realtà non esiste più, infatti a seguito dell'espansione del centro urbano è stato eliminato con la realizzazione di una struttura in cemento armato che raccoglie parte delle acque di questa zona e le recapita al depuratore comunale. Si chiede pertanto la verifica del tracciato del torrente e l'annullamento del vincolo paesaggistico. A supporto viene allegata relazione tecnica e documentazione fotografica.
08/LE - Osservazione proposta da: Randazzo Silvana e Conti Andrea
I ricorrenti nella qualità di proprietari del lotto di terreno in C/da Orto Aranci, ricadente nel PPA del Comune di Lentini in zona CE1-2 del vigente PRG, Lotto C1-5e, hanno richiesto al Comune di Lentini la concessione edilizia per la costruzione di un edificio da erigersi nella lottizzazione regolarmente approvata dagli organi competenti, ricadente nel programma pluriennale di attuazione del Comune di Lentini. Nella suddetta lottizzazione sono stati realizzati nel tempo diversi edifici, stante che il Comune di Lentini abbia congelato il rilascio della suddetta C.E. per effetto dei pareri rilasciati dalla Soprintendenza relativi all'edificazione di costruzioni sul lotto attiguo a quello di proprietà della stessa, per sopravvenuta classificazione della suddetta lottizzazione quale area boschiva da parte del Piano. I ricorrenti chiedono l'eliminazione del vincolo paesaggistico, previa verifica del reale stato dei luoghi, posto che negli stessi non esistono boschi e vegetazione mediterranea, come del resto dimostrato dalla relazione tecnica prodotta dal Comune, al fine di permettere la costruzione dell'edificio in oggetto.
09/LE - Osservazione proposta da: Movimento "Rinnovamento per il territorio"
Il movimento politico-culturale "Rinnovamento per il territorio" intende porre all'attenzione alcune discrepanze riguardanti la perimetrazione del centro storico del Comune di Lentini effettuata dal Piano, in particolar modo:
- l'esclusione dell'intero quartiere Roggio, limitrofo all'area archeologica del Castellaccio e probabilmente parte dell'originario sistema difensivo, comprendente un complesso rupestre con una densa e interessante trama insediativa residenziale (nelle vie Bricinna, S. Giovanni, Costa, Flavio Gioia), la chiesa di S.Giovanni dei Bagni, le tracce delle terme romane, la chiesa rupestre di S.Giuliano;
- l'esclusione del costone al di sotto dell'ex ospedale civile, anch'esso comprendente un sistema di giardini e abitazioni rupestri (nelle vie S.Francesco d'Assisi, della Vittoria, Fano, cortile Aquila), nell'area della prima ubicazione della cattedrale.
Comune di Melilli
01/ME - Osservazione proposta da: Fiorilla Giuseppe e altri
I proprietari dei terreni ubicati in C.da Santa Catrini Tenutella e ricadenti in zona E1 del vigente P.R.G. lamentano che con l'adozione del Piano Paesaggistico detto terreno è stato inserito nel contesto 7l con livello di tutela 3. I ricorrenti rappresentano che nel terreno di proprietà non sono presenti essenze arboree riconducibili alla vegetazione di macchia di gariga, praterie e arbusteti, né risultano rispettate le condizioni e i termini per imprimere alla zona la destinazione di "interesse archeologico".
Viene inoltre osservato:
- la mancata VAS del Piano ai sensi del D.Lgs. 152/06, - la mancata esclusione dalle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 delle zone così come individuate dal 2° comma del medesimo articolo;
- la mancata valutazione della sussistenza del Piano ASI;
- l'inapplicabilità delle norme di cui all'art. 22 della L.R. 71/78;
- l'indenizzabilità per effetto di vincoli posti dal Piano che prevedano l'inedificabilità o la ridotta edificabilità rispetto a parametri ammessi dalla normativa vigente.
02/ME - Osservazione proposta da: Peluso Simone
Il ricorrente, in qualità di rappresentante legale della società Impretecnosun srl, avente diritto di superficie del lotto ricadente in c.da Pianetti nel contesto 5e con livello di tutela 2, in merito all'istallazione di aereo generatori minieolici, chiede una differente valutazione del livello di tutela in modo da consentire l'istallazione dei suddetti aereo generatori secondo la vigente normativa in materia.
03/ME - Osservazione proposta da: Faraci Bartolo
Il ricorrente, in qualità di rappresentante legale della società Megara Iblea Solare srl, avente diritto di superficie del lotto ricadente in c.da Pianetti nel contesto 5e con livello di tutela 2, propone osservazione identica nei contenuti alla precedente 02/ME.
04/ME - Osservazione proposta da: Faraci Bartolo
Il ricorrente, in qualità di rappresentante legale della società Augusta Solare srl, avente diritto di superficie del lotto ricadente in c.da Pianetti nel contesto 5e con livello di tutela 2, propone osservazione identica nei contenuti alla precedente 02/ME.
05/ME - Osservazione proposta da: Branciforte Leda
Con il Piano il lotto della ricorrente, ubicato in C.da Castello, è gravato dal livello di tutela 3 di cui al contesto 8c, così come definito dal SIF con il tipo forestale MM6, macchia gariga dei substrati carbonatici. L'area edificabile è compresa nel Piano di Lottizzazione "Rizzo-Nicosia" all'interno della zona C5 del vigente PRG che risulta quasi completamente edificata. Non riscontrandosi traccia di specie del tipo MM6 si chiede la rimozione del vincolo posto sull'area.
06/ME - Osservazione proposta da: Scaravilli Giorgio e Scaravilli Pietro
I proprietari lamentano che sul lotto in loro possesso, ubicato in C.da Tenutella Santa Catrini nel contesto 7l con livello di tutela 3, insiste un vincolo di bosco MM9 senza la sussistenza dei requisiti dato che il soprassuolo è caratterizzato da sterpaglie e qualche rado albero di ulivo. Inoltre i lotti in oggetto ricadono in aree destinate agli insediamenti artigianali, agglomerato E1, già disciplinati dalle n. T.A. di piano A.S.I. Si chiede una diversa perimetrazione dell'area sottoposta a tutela con l'esclusione della porzione di proprietà dei ricorrenti.
07/ME - Osservazione proposta da: Micieli Ottavio
L'area interessata dall'osservazione, in C.da Luoghi San Giuliano nel contesto 5l con livello di tutela 3, ricade in zona C del vigente PRG, zone destinate a nuovi complessi insediativi ed edilizia convenzionata. Si intende procedere alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione con caratteristiche costruttive simili a quelle degli edifici esistenti senza alterazioni dei caratteri del contesto paesaggistico in cui è inserita l'area di intervento. Si chiede rilascio di certificato di assenza di vincoli.
08/ME - Osservazione proposta da: Lo Faro Giuseppe Orazio
Nell'area in C.da Pianetti insiste un vincolo art. 134 lett. c). L'osservante chiede a carattere generale, di rivedere le norme nelle aree vincolate con livello di tutela 2 del paesaggio locale 5e relativamente alla possibilità di istallare impianti denominati microeolici. A supporto cita la vigente normativa in materia.
09/ME - Osservazione proposta da: Manservigi Fabio
Identica osservazione di cui alla precedente 08/ME.
10/ME - Osservazione proposta da: Granata Agostino
Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società Qohelet Solar Italia S.p.A., rileva che l'area di interesse, ubicata in C.da Tenutella nel contesto 7l con livello di tutela 3, risulta adiacente ad impianti fotovoltaici sul terreno. L'area è gravata dal vincolo boschivo al codice MM9 della cartografia SIF. Vengono rappresentate, con l'ausilio di relazione floristica, le seguenti incongruenze:
- non sono stati riscontrati i popolamenti arbustivi "Arbusteto mediterraneo a rosecee" causa di vincoli e gravami come individuato alla sezione n. 641140 del SIF;
- l'area di interesse rientra in zona D "Produttiva industriale" e zona F "Servizi generali ed impianti tecnologici" secondo attuale PRG in vigore e ricade all'interno del consorzio ASI (IRSAP di Siracusa);
- il contesto paesaggistico è quello del tipico insediamento industriale con vista dei diversi impianti petrolchimici siti in quel territorio e nei campi adiacenti e confinanti le centrali fotovoltaiche di proprietà della Società Sunflower Italy s.r.l.;
- l'area di interesse è prevalentemente priva di vegetazione arborea, ma con presenza di ricca vegetazione naturale, flora spontanea tipica del luogo ed erbe spinose, che ricoprono un terreno brullo e pietroso con evidente roccia affiorante;
- allo stato attuale l'appezzamento risulta completamente libero ed inutilizzato e non sono presenti fabbricati e costruzioni edili e si presenta con evidente stato di abbandono e degrado Si chiede che venga eliminato il livello di tutela 3 oltre a stralciare il vincolo boschivo che insiste nell'area.
11/ME - Osservazione proposta da: Giudice Gaetano
Il ricorrente, Parroco del Complesso Parrocchiale S.Michele Arcangelo di Villasmundo, rileva che il Piano assegna a una porzione dell'area nella quale è prevista la realizzazione dim detto complesso, in fase di ultimazione, il livello di tutela 3, ricadendo essa nella classificazione aree boscate e vegetazione assimilata. Si contesta la scelta del Piano di perimetrare le aree a bosco secondo la individuazione fatta dall'Inventario Forestale Regionale sulla base del D.Lgs. 227/2001 in quanto l'IFRS non è basato sui dettami previsti dal decreto L.gvo 227/2001. L'area vincolata dal Piano, così come evidenziato in una allegata relazione tecnica, ha una copertura arbustiva di essenze rientranti nella classificazione di macchia mediterranea inferiore al 20% limite sotto al quale nessun terreno può essere classificato bosco ai sensi della 227/2001. A ciò si aggiunge che l'area è stata modificata dal momento della stesura del Piano ed oggi il lotto ha perso la continuità con la rimanente parte e la sua estensione e la copertura non lo fanno rientrare in alcuna classificazione di bosco. Si chiede di voler riesaminare la classificazione dell'area, eliminando il livello di tutela 3.
12/ME - Osservazione proposta da: Bonfiglio Giovanni
Il ricorrente, titolare di un'impresa agricola in C.da S.Catrini nei contesti 5g e 7l entrambi con livello di tutela 3, rileva che la parte ricadente nel contesto 7l è caratterizzata da coltivazioni agricole e da allevamento di equini e non possiede quindi le caratteristiche delle aree boschive. Viene chiesto pertanto, visto l'ingente danno all'azienda che comporterebbe il livello di tutela 3 ivi previsto, di escludere tali aree da ogni regime normativo e prescrittivo così come definiti dal Piano.
13/ME - Osservazione proposta da: Morello Sebastiano
La ditta già autorizzata come messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, in fase di "Richiesta di assoggettabilità ai sensi degli artt. 6 e 20 del 152/06 per impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi" in C.da Sabuci, ha effettuato una verifica sui vincoli presenti nell'area. A fronte di tale verifica, in relazione al vigente Piano, i lotti di pertinenza sarebbero per pochi metri all'interno del contesto 7l con livello di tutela 3.
Tale vincolo identificato dal SIF e correlato al "Bosco" è definito dalla presenza di vegetazione e delimitato erroneamente sulla particella; ciò appare evidente dallo sviluppo dell'intero vincolo e della sua perimetrazione su tutta l'area e dove lo stesso corre lungo i confini dell'area "boschiva" che contorna di fatto le particelle e quelle vicine. Si ritiene pertanto di individuare l'insussistenza di tale vincolo.
14/ME - Osservazione proposta da: Mastrantonio Angela Tindara
L'opponente non ravvisando motivazione agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico per cui i lotti di cui è proprietaria in località Villasmundo siano gravati dal livello ti tutela 3 di cui al contesto 5l segnala che:
- le particelle de quo si trovano tutte a ridosso e confinanti con la Zona B di PRG;
- le particelle insistono su Zona di Espansione Residenziale così come previsto nel vigente PRG;
- tutte le aree circostanti sono già antropizzate e urbanizzate, limitrofe al centro storico, aree di edificazione recente aree di margine urbano;
- a tal riguardo il Comune a seguito dell'adozione dei PRG ha sempre mantenuto tali aree interessate dal Vincolo paesaggistico nella stessa ubicazione;
- a conferma di tale scelta il Comune su tali aree ha provveduto ad eseguire le opere di viabilità II stralcio di Villasmundo;
- su tali aree esistono allo stato attuale le nuove strade realizzate comprensive di opere fognarie e pubblica illuminazione, nonchè aree destinate a parcheggio e relativo verde pubblico;
- tra le carte tipo forestale della Sicilia l'area boscata MM9 non è inserita negli strumenti conoscitivi delle risorse forestali della Sicilia nell'area interessata, infatti in essa non esistono boschi o macchie mediterranee.
Si chiede: lo stralcio delle particelle di proprietà della ricorrente dalle aree con livello di tutela 3 o in subordine declassarle a livello di tutela 1.
15/ME - Osservazione proposta da: Mastrantonio Vincenzo ed altri
Identiche motivazioni e richieste di cui alla precedente osservazione 14/ME.
Comune di Noto
01/NO - Osservazione proposta da: Scorsonelli Gioacchino
L'osservante è proprietario di diversi piccoli appezzamenti di terreno in località San Corrado che secondo le previsioni del P.R.G. di Noto potrebbero essere edificati. Con l'adozione del Piano i terreni di proprietà sono stati inseriti tra le aree boscate (contesto 12f con livello di tutela 3), impedendo di fatto qualsiasi edificazione. Secondo l'osservante dell'intera zona edificabile di espansione, è stato penalizzato e scartato il proprio terreno.
Nella zona invece sono state edificate diverse villette e strutture residenziali che si inseriscono armoniosamente con il paesaggio e con l'ambiente. Si chiede pertanto di modificare le previsioni del Piano, frutto in questo caso di errate valutazioni, e di applicare le norme del P.R.G..
02/NO - Osservazione proposta da: Spatola Corrado
L'area di proprietà del ricorrente ricade in una zona di interesse naturalistico già individuata come riserva regionale orientata dei "Pantani della Sicilia Sud Orientale" dal D.A. 970/91 approvativo del piano di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. Tale area, compresa nel contesto 19d con livello di tutela 3, a detta del ricorrente risulta notevolmente modificata con l'uso di mezzi meccanici per la realizzazione di un'azienda agricola-ittica. Dall'esame dell'area si evince chiaramente come gli scavi a pettine rappresentano l'evidenza della originaria trasformazione dei luoghi in maniera irreversibile. Secondo il ricorrente, che invoca a difesa delle proprie valutazioni una ordinanza del TAR Catania che sospende l'istituzione di detta riserva, sull'area non sono presenti componenti paesaggistiche e naturalistiche di rilievo, in quanto la continue manutenzioni hanno modificato i fondali che non potranno mai più avere le caratteristiche dell'area paludosa originaria. Per questi motivi si chiede di eliminare il livello di tutela 3 dai terreni di proprietà.
03/NO - Osservazione proposta da: Milluzzo Rosa
La ricorrente è comproprietaria e affittuaria di un appezzamento di terreno ricadente nel SIC IT09007 e definita dal P.R.G. di Noto come Zona "E2". Con l'adozione del Piano tutte le particelle di proprietà della ricorrente, dove insiste l'azienda agricola di proprietà della stessa, sono state inserite nel contesto 12d con livello di tutela 3. In previsione di dover espandere l'insediamento produttivo e realizzare nuove strutture destinate a fienili o ricoveri macchine agricole, si chiede di abbassare il livello di tutela da 3 a 2.
04/NO - Osservazione proposta da: Guglielmino Maria Rita
La ricorrente fa presente che l'area di proprietà, ubicata in C.da Saraceni nel contesto 12d con livello di tutela 3, non ha alcuna caratteristica di area boscata e che nella stesura del Piano non si è tenuto conte delle reali condizioni del terreno; che il sito in oggetto ha le caratteristiche tipiche di terreno agricolo su cui insistono poche piante di ulivo, noce e da frutta; che il terreno è situato in zona densamente antropizzata, con abitazioni attigue ampliate e ristrutturate in prossimità di aziende agricole, capannoni e mulino industriale; che dallo studio agricolo forestale allegato al vigente P.R.G. la zona non è contemplata come area boscata. Per le superiori motivazioni si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
05/NO - Osservazione proposta da: Guglielmino Lucia Santa
Secondo la ricorrente l'area in oggetto, sita in C.da Saraceni nei contesti 12c e 12f rispettivamente con livello di tutela 2 e 3, è fondamentalmente un agglomerato di abitazioni stagionali che non presentano alcuna delle caratteristiche descritte dal Piano, il quale non ha tenuto conto delle reali condizioni dello stato di fatto. Infatti il terreno di pertinenza degli edifici non è altro che una piccola area su cui i proprietari hanno realizzato un piccolo orto con nessuna forma di vegetazione boschiva. Dallo studio agricolo forestale allegato al vigente P.R.G. la zona non è contemplata come area boscata.
Per le superiori motivazioni si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3 e 2.
06/NO - Osservazione proposta da: Squasi Giuseppe
Il ricorrente, titolare dell'Azienda Vitivinicola "Baglio dei Fenicotteri", si oppone all'Adozione del Piano per i seguenti motivi:
- l'azienda Vitivinicola "Baglio dei Fenicotteri" si trova nel contesto 17c con livello di tutela 2 in prossimità di un'area vocata da sempre alla viticultura, pertanto si sarebbe supposto che il Piano prevedesse il mantenimento e l'ampliamento delle coltivazioni che da sempre hanno caratterizzato l'area;
- considerata la vocazione naturale dell'area ci si sarebbe aspettati che il Piano prevedesse la possibilità di richiedere ampliamenti dei fabbricati aziendali esistenti;
- il conesto individuato dal Piano è un'area piuttosto diversificata per poter stabilire una coltura caratterizzante. Piuttosto sarebbe auspicabile suddividerla in più microzone e in ognuna di queste stabilire quale coltura può essere riconosciuta nel terreno come tipica.
Per quanto sopra si chiede il riesame del Piano con l'acquisizione delle superiori osservazioni.
07/NO - Osservazione proposta da: Basile Carmelo
Il ricorrente osserva che il terreno di sua proprietà si trova in C.da Saraceni nel contesto 12f con livello di tutela 3, in un'area altamente antropizzata ed ha in parte perso la vocazione agricola, essendo utilizzato solo per la realizzazione di piccoli orti. Il P.R.G. vigente non ha assimilato tale superficie ad area boscata non avendone le caratteristiche.
Per quanto sopra si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
08/NO - Osservazione proposta da: Calleri Stefano
Il ricorrente è proprietario di un terreno, ubicato in C.da Saraceni, inserito dal Piano nel contesto 12f con livello di tutela 3. Viene osservato che l'appezzamento di terreno non presenta nessuna forma di vegetazione boschiva, mentre l'area limitrofa risulta ampiamente urbanizzata. Per quanto sopra si chiede di stralciare il proprio terreno dall'area di tutela 3.
09/NO - Osservazione proposta da: Monaco Mario
Il ricorrente rappresenta che le particelle di sua proprietà, comprese nel contesto 12c con livello di tutela 2, sono coltivate a seminativi semplici e pertanto non sono aree boschive o a macchia mediterranea, ma terreni agricoli. Per quanto sopra si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 2.
10/NO - Osservazione proposta da: Ragaglia Isidoro
Secondo il ricorrente è assolutamente errato includere la zona di lido di Noto tra le aree soggette ad urbanizzazione disordinata (contesto 13m). Detta area risulta già regolamentata dal piano particolareggiato di recupero approvato con il PRG del Comune, infatti nell'area è stata realizzata ed ampliata la viabilità primaria e secondaria, è stata realizzata e completata la rete idrica e fognaria, realizzata e completata l'urbanizzazione secondaria: piazze e servizi. Allo stato solo pochi lotti interclusi, come quello del ricorrente, non sono edificati. L'area ricade in zona C3 comparto 17 del PRG, il rilascio della concessione edilizia per l'edificazione è stata assoggettata al parere della Soprintendenza. Per quanto sopra si chiede di stralciare l'area in oggetto dal regime di recupero.
11/NO - Osservazione proposta da: Marcì Paolo e Sangregorio Franza
I ricorrenti, proprietari dell'immobile posto in C.da Gioi-Zisola ricadente nel contesto 15d con livello di tutela 2, rappresentano che in base al PRG vigente detto immobile ricade in Zona E dove, secondo le norme di attuazione, è possibile realizzare nuove costruzioni adibite a civile abitazione, nuovi locali tecnici asserviti alle attività agricole con impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, da integrare sia negli edifici esistenti che in quelli costruendi o di futura costruzione, serre per coltivazioni autoctone oltre ad eventuali varianti, previa autorizzazione previste delle vigenti norme. Con l'adozione del Piano nell'area in oggetto non si possono realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici, realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli per autoconsumo e/o allo scambio sul posto; realizzare serre anche piccole o a scopo didattico. Gli osservanti osservano che la zona è già interessata da numerosi insediamenti abitativi e depositi agricoli, che la zona ben si presta ad accogliere flussi turistici, che la costruzione di piccole unità ricettive potrebbe fungere da impulso per la promozione del territorio evitandone l'abbandono e contribuendo alla sua salvaguardia, che, qualora dovesse permanere il vincolo, i proprietari dei terreni non potrebbero presentare domanda di partecipazione ai bandi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione, con conseguente perdita di fondi necessari al recupero delle attività agricole. Per quanto sopra chiedono la rimozione, dalle particelle in oggetto, del vincolo di tutela 2 o in alternativa di andare in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 42/04 e s.m.i. Con particolare riferimento agli artt. 134 e 146.
12/NO - Osservazione proposta da: Giardina Carmelo e Giardina Francesco
Gli osservanti chiedono di riscontrare se nei terreni di loro proprietà, siti in C.da Passo Ladro nel contesto 12d con livello di tutela 3, siano presenti e quali siano le eventuali componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti tali da giustificare le specifiche esigenze di tutela previste per le aree con livello di tutela 3. Si chiede, pertanto, di stralciare le aree in oggetto dal livello di tutela3 e di portarle a un livello 1.
13/NO - Osservazione proposta da: Caligiore Salvatore Caligiore Paolo
Gli osservanti sono proprietari di un'azienda agricola. Con l'adozione del Piano i suddetti terreni risultano inseriti nel contesto 12d con livello di tutela 3, per cui sugli stessi non sono più consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela. Pertanto chiedono di riscontrare se nelle particelle in oggetto siano presenti e quali siano le eventuali componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti tali da giustificare le specifiche esigenze di tutela previste per le aree con livello di tutela 3. Viene chiesto quindi lo stralcio delle particelle di proprietà dal livello di tutela 3 allegando all'uopo apposita relazione agronomica.
14/NO - Osservazione proposta da: Block Service srl
La cava denominata Porcari è esercita dalla Ditta Block Service quale attività preesistente alla L. R. 127/80. La cava dispone di regolare autorizzazione rilasciata dal competente Distretto Minerario di Catania. La cava ricade in zona agricola ed è situata in aree a vario modo vincolate dal Piano ed in particolari nei contesti 12c e 12f con i livelli di tutela 2 e 3.
Gli osservanti rilevano che nel Piano manca l'identificazione e ubicazione della cava in oggetto, pertanto il Piano non ha tenuto conto di un'attività preesistente allo stesso. La cava, inoltre, ricade in uno storico comprensorio estrattivo composto da varie cave utilizzate per l'estrazione di blocchi calcarei con i quali sono stati realizzati edifici storici e moderni. Non si può, quindi, sottovalutare l'importanza di tali attività. L'attività in oggetto ha ancora disponibilità di sfruttamento del giacimento minerario, per cui deve essere garantito lo sviluppo temporale in relazione agli investimenti e al fine di garantire l'economia locale che ruota attorno alle cave del comprensorio. Il comprensorio dove insiste la cava ricade in zona agricola, nella zona sono presenti alcune coltivazioni agricole, ma soprattutto si riscontrano terreni incolti. Alla luce di quanto sopra viene chiesto di prendere in esame le superiori osservazioni, apportando al Piano le relative variazioni. Con successiva integrazione viene prodotta una relazione paesaggistica comprendente le valutazioni inerenti ai vincoli imposti dal Piano.
15/NO - Osservazione proposta da: Salvaggio Francesco
Il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno in località San Corrado - Lenza Vacche - Baronazzo nel contesto 12f con livello di tutela 3. Il ricorrente rappresenta che il terreno rientra nella Zona C del P.R.G. del Comune di Noto sottoposta a Piano di lottizzazione regolarmente approvato con Delibera del Consiglio Comunale. In atto le opere di urbanizzazione, per le quali è stata rilasciata concessione, risultano eseguite. Con l'adozione del Piano il lotto del ricorrente risulta sottoposto a vincolo senza tener conto che l'area era inclusa in uno strumento attuativo. Per le motivazioni di cui sopra si chiede lo stralcio dell'area dal regime di tutela 3.
16/NO - Osservazione proposta da: Mozzicato Bartolo
Con l'adozione del Piano i terreni di proprietà del ricorrente, siti in C.da Cugno Lupo, sono state inseriti nel contesto 12f sottoposto a livello di tutela 3. Il ricorrente premette che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza del "Vallone Cugno Lupo"; nella zona non sono mai stati ritrovati reperti archeologici; dal punto di vista geomorfologico, come tutto "l'Altipiano Ibleo", l'area presenta una uniformità di formazione, modellata dall'azione erosiva del Vallone Gugno Lupo e dall'attività tettonica; definire paesaggistica la parte iniziale altimetricamente più bassa della contrada è una forzatura. Da quanto sopra il ricorrente non riscontra motivi per i quali i suoi terreni debbano essere classificati diversamente da quelli confinanti con densità arborea più fitta e ricca. Pertanto si chiede di modificare la tipologia della suddetta area da "12f Aree boscate" a "12c Paesaggio agrario collinare e sistema fluviale" con livello ditutela 2, come per i terreni limitrofi.
17/NO - Osservazione proposta da: Perricone Eva Legale rappresentante della Società Agricola Bioriserva snc
Il Piano Paesaggistico adottato inserisce l'area della ricorrente nel contesto 16b, sottoposto ad un livello di tutela 2, dove non è consentito "realizzare tralicci..." in considerazione del fatto che la ricorrente ha già ottenuto un contributo pubblico per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa. Si chiede la revisione delle prescrizioni relative alle aree sottoposte a livello di tutela 2.
18/NO - Osservazione proposta da: Artale Maurizio
Il ricorrente è proprietario di un terreno che ricade in "Zona agricola E" del vigente PRG. in località Cavasecca. Nel Piano adottato il terreno in oggetto ricade per intero nel contesto 12d con livello di tutela 3. Il terreno, rileva il ricorrente, così come quelli limitrofi, è stato adibito a pascolo ed allo stato attuale esso è costituito da una prateria incolta, mentre in un'altra proprietà sono presenti una quarantina di alberi. Il terreno di cui trattasi veniva utilizzato anticamente per la coltivazione di ortaggi, mentre oggi non essendo coltivato, esso risulta costituito da una prateria di sterpaglie interrotta da piccoli arbusti di ulivo selvatico. In conclusione, a parere dell'osservante, è evidente la discrasia tra quanto rappresentato negli elaborati cartografici allegati al Piano e la situazione reale sopra rappresentata. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto venga passato dal livello di tutela 3 al 2.
19/NO - Osservazione proposta da: Tolentino srl
La società opponente gestisce due cave nel territorio Comunale di Noto, la prima denominata "Porcari - Tolentino" dispone di regolare autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Catania con scadenza 17 giugno 2016. Per la seconda denominata "Villa Vela - Tolentino" la Società ha già attivato la procedura di V.I.A. presso l'Assessorato Territorio e Ambiente quale atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione per la coltivazione mineraria. Con l'approvazione del Piano Cave le aree in oggetto ricadono in parte all'interno e in prossimità dell'Area di Piano denominata SR07.1. Le aree in oggetto ricadono in zona agricola e sono in vario modo vincolate dal Piano. La Società ricorrente intende precisare quanto segue:
- nel Piano manca del tutto l'identificazione e l'ubicazione delle due cave pertanto esso non ha riconosciuto attività produttive preesistenti. Inoltre le cave ricadono in un comprensorio che storicamente è stato interessato da attività estrattive da cui sono stati ricavati i materiali per l'edificazione di edifici storici e moderni delle aree circostanti;
- le cave, e principalmente quella autorizzata, hanno ancora disponibilità di sfruttamento del giacimento minerario, pertanto deve essere garantito lo sviluppo temporale della coltivazione anche in relazione agli investimenti effettuati, al fine di salvaguardare quella parte di economia che ruota attorno alle cave;
- dal punto di vista agricolo e vegetazionale il comprensorio dove insistono le cave è prettamente agricolo, nella zona sono presenti alcune coltivazioni, ma soprattutto sono presenti terreni incolti.
Le due cave ricadono in zone definite dal Piano come contesti 12c e 12f con livello di tutela 2 e 3. In particolare nell'area con livello 3 non è possibile aprire cave. Pertanto, tenuto conto che tale vincolo incide particolarmente nei confronti della cava denominata "Villa Vela - Tolentino" e che la medesima ricade all'interno del Piano Cave già approvato e vigente, si contesta l'apposizione del livello di tutela 3 in considerazione anche della scarsa consistenza della vegetazione in tale area e per la modesta dimensione della stessa.
Alla luce di quanto sopra, si chiede che nella redazione del Piano Paesaggistico si tenga conto delle attività estrattive preesistenti e in corso di autorizzazione, si chiede pertanto lo stralcio delle due cave dai livelli 2 e 3.
20/NO - Osservazione proposta da: Trigila Paolo
Il ricorrente, in qualità di conduttore dei terreni ricadenti in C.da Cardinale e contraddistinti nel PRG di Noto in zona E2, in merito all'adozione del Piano osserva che tutte le particelle di terreno dove ricade l'azienda agricola sono inserite nel SIC IT090019 denominato cava Cardinale e sono interessate dal piano con il contesto 12d con livello di tutela 3. Viene chiesto che tale livello sia abbassato a 2 in previsione di dover espandere l'insediamento produttivo e realizzare nuove strutture destinate a fienili o ricoveri macchine agricole o deposito derrate alimentari e in considerazione che la maggior parte dei terreni coltivati a seminativi semplici indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non di aree boscate e che comunque questi non presentano contesti, quadri paesaggistici di grande valore tali da giustificare un così elevato livello di tutela.
21/NO - Osservazione proposta da: Edilcava di Scordia Salvatore & C.
La società opponente gestisce una cava, denominata "Porcari - Edilvaca" nel territorio Comunale di Noto. La cava in oggetto dispone di regolare autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Catania con scadenza 20 dicembre 2015. Essa ricade in un'area definita dal Piano come contesto 12c con livello di tutela 2. Seguono motivazioni e richieste identiche alla precedente osservazione 19/NO.
22/NO - Osservazione proposta da: Perricone Corrado legale rappresentante della Società Agricola B.E.S. snc
Identica osservazione di cui alla precedente 17/NO.
23/NO - Osservazione proposta da: Lapira Vincenzo
Il ricorrente rileva che la maggior parte delle superfici del terreno di proprietà, siti in C.da Mezzo Gregorio nel contesto 12f con livello di tutela 3, sono coltivate a seminativi semplici ed indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non di aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte è lasciata a pascolo semplice o arborato. Il vincolo imposto con il Piano, secondo il ricorrente, è frutto di un'errata foto interpretazione e pone impedimenti al normale e fisiologico sviluppo dell'azienda agricola.
Si chiede, pertanto, la verifica tramite sopralluogo del reale stato dei luoghi e il reintegro dei terreni nella condizione precedente l'adozione del Piano.
24/NO - Osservazione proposta da: Di Stefano Giovanni
Il ricorrente rileva che è proprietario di un immobile ricadente in zona C2/7 del vigente PRG di Noto in C.da San Giovanni e che in data 15 giugno 2007 ha presentato istanza volta all'approvazione del Piano di lottizzazione denominato "Onda Rossa" autorizzato in forma parziale dal Consiglio Comunale di Noto. Con il Piano il suddetto comparto è stato inserito nel contesto 15e e sottoposto a livello di tutela 2. Alla luce delle previsioni dell'art. 20 delle NdA gli strumenti urbanistici comunali non possono prevedere destinazioni e usi diversi da quelli previsti in zona agricola. Pertanto per effetto della semplice adozione del Piano al ricorrente è preclusa la realizzazione della lottizzazione già approvata dal Consiglio comunale.
Il ricorrente, premesso quanto sopra, rileva inoltre che con verbale della seduta del 27 luglio 2011 il Gruppo Istruttorio dell'ORP specificava in sede di prima applicazione delle disposizioni del Piano che lo stesso non ha "valore retroattivo" e che pertanto "l'obbligo di prevedere per tali aree le destinazioni sopra richiamate riguarda esclusivamente quelle aree che negli strumenti urbanistici attualmente vigenti sono classificate come Zone E, di cui si prevede il mantenimento". E comunque il predetto verbale prescriveva: "rimangono inoltre esclusi dalla prescrizione di cui al livello di tutela 2 quei territori che abbiano mutato destinazione urbanistica per effetto di piani attuativi quali piani di lottizzazione".
Da ciò si deduce che il comparto C2/7, deve intendersi escluso dalle prescrizioni del livello di tutela 2.
A quanto sopra evidenziato viene aggiunto che il comparto in oggetto rappresenta da oltre un secolo una naturale zona di espansione della città di Noto. Si tratta di un'area diffusamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) previste dallo strumento urbanistico.
Alla luce di quanto espresso si chiede di escludere il comparto C2/7 dalle prescrizioni di cui al Livello 2.
25/NO - Osservazione proposta da: Falesi Viviana legale rappresentante della Società Agricola Terrae Nothi snc
Identica osservazione di cui alla precedente 17/NO.
26/NO - Osservazione proposta da: Munzone Lucia
La ricorrente, proprietaria di un lotto del terreno sito in C.da Falconara e ricadente nella zona C3/17 del PRG vigente, si oppone alla proposta di Piano che pone tale area nel contesto 13m soggetta a Recupero in quanto l'area di cui trattasi è già regolamentata dal piano particolareggiato di recupero approvato con il PRG del Comune di Noto. Detta area risulta completamente urbanizzata: viabilità primaria e secondaria, rete idrica e fognaria, realizzata e completata l'urbanizzazione secondaria: piazze e servizi e allo stato solo pochi lotti interclusi, tra cui quello della ricorrente, non sono edificati. Pertanto, a parere della ricorrente, includere la zona di Lido di Noto e l'area specifica del centro urbano tra le aree soggette ad urbanizzazione selvaggia è completamente errato e non rispondente alla realtà.
Per le motivazioni di cui sopra si chiede lo stralcio dell'area in oggetto dal vincolo proposto.
27/NO - Osservazione proposta da: Comune di Noto
Il Comune in merito all'adozione del Piano rappresenta la seguente osservazione di carattere generale secondo la quale appare evidente che il territorio comunale nella sua quasi totalità è sottoposto al regime di tutela massimo (Livello 3), anche nelle zone che non presentano caratteri paesaggistici rilevanti. Tale situazione con l'apposizione di vincoli così pesanti pone gli agricoltori in situazioni di gravi disagi, inibendo loro la costruzione o l'ampliamento di strutture a sostegno della propria attività, escludendoli di fatto dal mercato. Secondo il Comune si intravedono gli estremi di incostituzionalità, soprattutto nella considerazione che il Piano contraddice il Regolamento Edilizio vigente il quale consente, nel rispetto di norme molto restrittive, il sostegno alla realizzazione di strutture a supporto dell'agricoltura. In definitiva, secondo il Comune opponente, i principi di efficacia definiti per il raggiungimento degli obiettivi del Piano appaiono eccessivamente invadenti in quanto condizionano pesantemente la pianificazione urbanistica vigente.
Vengono, quindi, presentate, le seguenti osservazioni al Piano:
Osservazione n. 1: Perimetrazione del centro abitato. Il centro abitato include ampia parte della città con edifici degli anni 60 e 70 e di recente costruzione. Viene ritenuto che tali aree non presentino requisiti tali da giustificare il loro inserimento all'interno del perimetro tracciato dal Piano. Viene chiesto, pertanto, il mantenimento dell'attuale vincolo sul centro storico senza alcun ampliamento;
Osservazione n. 2: Zone "E" a destinazione agricola. Vengono proposte modifiche all'art. 20 delle NdA tutte tendenti a consentire e a facilitare nei livelli di tutela 1, 2 e 3 iniziative a sostegno dell'agricoltura.
Osservazione n. 3: Regime vincolistico nelle aree edificabili. Si chiede che nelle aree ricadenti nelle zone B e C del PRG possa essere completata l'edificazione secondo quanto previsto dal PRG e che pertanto venga rimosso il livello di tutela 3.
Osservazione n. 4: Perimetrazione vincoli di livello 2 in area Gioi-Tellaro. Il Piano individua un'area di livello di tutela 2 fra Gioi ed il Tellaro (contesto 15d), derivante da divieti legati alle trivellazioni per ricerche di gas, che di fatto non esistono. Si chiede, pertanto, di arretrare il livello di tutela 2 sino al precedente limite Nord-Ovest dell'area.
Osservazione n. 5: Attività estrattive. Le previsioni di Piano che non consente l'apertura di nuove cave risulta lesiva degli interessi economici della collettività, annullando la produzione della pietra bianca di Noto. Da quanto sopra viene chiesto di integrate le NdA come segue: data la rilevanza dell'attività estrattiva sul paesaggio, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice Urbani, è ammessa unicamente per le cave esistenti. L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano dei Materiali di Cava, in attesa dell'approvazione di detto Piano, per i materiali di pregio vale quanto disposto dall'art. 1 della L.r. n. 19/1995. E' fatto divieto all'apertura di nuove cave di prestito. La prosecuzione dell'attività nelle cave esistenti è consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi.
Osservazione n. 6: Il comune segnala l'assenza di vincolo in località Cozzo Marotta in prossimità del centro urbano. Si segnala un'area erroneamente esclusa dal vincolo ad est del centro abitato, nonché l'assenza di vincoli paesaggistici sul paesaggio agrario di pregio dell'area di Cozzo Marotta e gli eventuali rischi per un futuro insediamento edilizio.
Osservazione n. 7: contesto 13g. Nell'area insiste il vincolo ai sensi dell'art. 142 lett.a del D.lgs. 42/2004; l'amministrazione comunale chiede l'abbassamento del livello di tutela da 3 a 1 dell'area in questione di proprietà comunale destinata nel PRG vigente a parcheggio, limitrofa all'edificio destinato a Museo del Mare a al piazzale principale del Borgo, e funzionale alla realizzazione di un'area per servizi collaterali all'attività turistica del Borgo di Calabernardo.
Con nota 3759 del 31.01.17 il Comune, in occasione della revisione del P.R.G., propone le seguenti integrazioni alle suddette osservazioni:
- verifica dell'l'ipotesi di abbassare l'attuale livello di tutela nelle interferenze del Piano con le previsioni viarie per il superamento della pesante vulnerabilità stradale in caso di eventi calamitosi;
- verificare dell'ipotesi di abbassare l'attuale livello di tutela nel contesto di aree già urbanizzate; il fenomeno è già riscontrabile nelle zone omogenee classificate C ubicate in C.da San Corrado- Baronazzo e in C.da San Giovanni e in zone interne al centro abitato.
28/NO - Osservazione proposta da: Alfieri Paolo
Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno edificabile - sito in C.da Cozzo Tondo nel contesto 12c con livello di tutela 2 - con annesso fabbricato oggetto di regolare concessione edilizia, rappresenta che il richiamato lotto, in parte sottoposto a vincolo, fa parte di un'ampia zona destinata dal PRG a Zona "C" e sottoposta a Piano Particolareggiato di recupero regolarmente approvato in una al PRG. L'area in oggetto risulta completamente urbanizzata. Recentemente è stata ultimata la rete idrica e fognaria e allo stato solo pochi lotti interclusi, compreso quello del ricorrente, non sono stati completamente edificati. Per le motivazioni di cui sopra si chiede lo stralcio dell'area dal vincolo apposto con l'adozione del Piano.
29/NO - Osservazione proposta da: Carpanzano Luigi
Il ricorrente è proprietario di un terreno, ubicato in località San Corrado nel contesto 12f con livello di tutela 3, inserito nel PRG del Comune di Noto nella Zona C4. Detta area ricade all'interno di un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale e con atto presso un notaio veniva stipulata la convenzione con il Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Con l'adozione del Piano Paesaggistico l'area, per effetto delle previsioni dell'art. 20 delle NdA, la lottizzazione non può più essere realizzata. Si chiede, pertanto, l'annullamento delle previsioni del Piano.
30/NO - Osservazione proposta da: Bottone Maria
La ricorrente è proprietaria di un terreno, sito in C.da San Giovanni Lardia nel contesto 15e con livello di tutela 2 ricadente in zona C2/8 del vigente PRG del Comune. Detto terreno fa parte di un Piano di Lottizzazione regolarmente approvato dal Consiglio Comunale e con atto presso un notaio veniva stipulata la convenzione con il Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Allo stato le opere di urbanizzazione risultano eseguite e le aree destinate alla viabilità e servizi sono state cedute al Comune di Noto. Con l'adozione del Piano parte dell'area in oggetto è stata vincolata senza tener conto che l'area era già inclusa in uno strumento attuativo. Per le motivazioni esposte si chiede lo stralcio dell'area dal nuovo vincolo.
31/NO - Osservazione proposta da: La Bruna Paolina, La Bruna Salvatrice, La Bruna Angelo e Franza Maria
Gli osservanti proprietari di un appezzamento di terreno edificabile, ubicato in C.da San Calogero nel contesto 15h con livello di tutela 3, su cui è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale un Piano di Lottizzazione e successiva convenzione urbanistica.
Considerato che il livello di tutela 3 non è stato apposto nella rimanente area del Piano di Lottizzazione, già in corso di edificazione e con medesime caratteristiche del terreno interessato, e che nella medesima area non si riscontrano presenze di specie biotiche di pregio e alti indici di intervisibilità, avendo il contesto in argomento valore paesaggistico ordinario, i ricorrenti chiedono l'eliminazione dell'area dal livello di tutela 3.
32/NO - Osservazione proposta da: Pizzo Concetta e Pizzo Luisa
Le ricorrenti sono proprietarie dell'azienda agricola sita in C.da Gelso nel contesto 12d con livello di tutela 3. A seguito dell'adozione del Piano sulle particelle su cui insiste l'azienda non sono consentiti interventi in contrasto con le norme di tutela. Le ricorrenti chiedono di riscontrare sulle particelle in oggetto la presenza o assenza di elementi qualificanti di rilevanza almeno regionale tali da determinare l'apposizione del livello di tutela 3. In caso di riscontro positivo si chiede lo stralcio delle suddette dal livello di tutela 3.
33/NO - Osservazione proposta da: Corritore Gaetano e Carpino Massimo
I ricorrenti sono proprietari di terreni siti in località Sparano; a seguito dell'adozione del Piano le suddette particelle sono state inserite in un contesto con livelli di tutela 2 e 3 nei contesti 12c e 12f e pertanto sulle suddette particelle non sono consentiti interventi in contrasto con le norme di tutela. I ricorrenti chiedono di riscontrare sulle particelle in oggetto la presenza o assenza di elementi qualificanti di rilevanza almeno regionale tali da determinare l'apposizione dei livelli di tutela 2 e 3. In caso di riscontro positivo si chiede lo stralcio delle suddette dai livelli di tutela 2 e 3.
34/NO - Osservazione proposta da: Nifosi Maria Vittoria e altri
Gli osservanti sono proprietari di due terreni che ricadono in zona E dello strumento urbanistico vigente in C.da Reitani nel contesto 17d con livello di tutela 3. Con l'adozione del Piano nelle suddette particelle non sono consentiti interventi in contrasto con le norme di tutela di cui all'art. 20. Secondo i ricorrenti le scelte operate con il Piano sono illegittime in quanto l'area è compresa all'interno della fascia di espansione turistica "San Lorenzo - Terreni Nuovi", che rappresenta l'asse viario principale dell'intera zona San Lorenzo - Terreni Nuovi. Detta area rimane tra le poche non ancora edificata di tutta la zona balneare. Premesso quanto sopra l'area in oggetto non ha in se nessun elemento di riconoscibilità legato alla presenza di valori paesaggistici qualificanti. Si chiede, pertanto, l'annullamento o, in subordine, la congrua modifica della zonizzazione dei vincoli apposti con il Piano.
35/NO - Osservazione proposta da: Giardina Delia
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno inserito nello strumento urbanistico vigente in zona E in C.da Rigolizia - Sparano nel contesto 12f con livello di tutela 3. Il terreno in oggetto viene utilizzato come giardino e frutteto, mentre qualche particella viene utilizzata come pascolo arborato. Con l'adozione del Piano il terreno è stato inserito in un contesto boscato. Pertanto si chiede un sopralluogo al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi ed il reintegro del terreno nella condizione precedente l'adozione del Piano.
36/NO - Osservazione proposta da: Scorsonetto Giuseppe Amministratore Unico della CO.GE.SI.TUR srl
La società osservante è proprietaria di un complesso turistico-alberghiero con annessi terreni, inserito in maggior parte nelle zone urbanizzate "C3/1" edificabile e "Fic/1" attrezzature e servizi del vigente PRG. Il complesso alberghiero è stato realizzato con regolari concessioni edilizie e pareri resi dalla Soprintendenza di Siracusa. Con l'adozione del Piano tutti gli immobili in oggetto sono stati inseriti nel contesto 13g con livello di tutela 3. Detti immobili sono ubicati nella frazione Calabernardo in zona a forte vocazione turistica e, a parere dell'osservante, risulta evidente costatare che il Piano erroneamente non abbia inserito gli immobili in oggetto nella zona urbana di Calabernardo, esclusa dai vincoli di tutela, ma bensì nell'ancora integra zona agricola localizzata ad ovest degli immobili della società.
Con integrazione alle suddette osservazioni la Ditta fa inoltre rilevare che allo stato attuale, rispetto allo stato dei luoghi esistente all'epoca della presentazione delle precedenti osservazioni, la zona in cui ricadono gli immobili in oggetto risulta ulteriormente trasformata mediante la realizzazione di nuove opere, private e pubbliche, regolarmente assentite dalla Soprintendenza di Siracusa, che, se da un lato hanno permesso il completamento delle infrastrutture private e delle altre pubbliche previste dal PRG, dall'altro, fanno venire meno i presupposti di massima tutela paesaggistica della zona in questione.
Viene pertanto ribadita la richiesta di ricomprendere gli immobili di proprietà della Società osservante nella zona urbana di Calabernardo con essi confinante, lasciando, "bianco" - cioè senza alcun vincolo di tutela - anche la zona su cui essi insistono o, in subordine, di abbassare il livello di tutela a 1.
37/NO - Osservazione proposta da: Coccimiglio s.r.l.
La Società ricorrente chiede che il vincolo paesaggistico, per la sola area di cava in C.da Pianette nel contesto 12c con livello di tutela 2, sia posto per l'osservanza dell'originario sistema fluviale della "Cava Cardinale" e non per l'osservanza del vincolo di natura agricola. Ciò per l'impossibilità morfologica di un ripristino agricolo, mentre è possibile, sia pur con difficoltà, il ripristino delle aste fluviali originarie.
38/NO - Osservazione proposta da: Ferla Sebastian Luciano e Ferla Giuseppe
I ricorrenti sono proprietari di una azienda agricola sita in C.da Pianette nel contesto 12d con livello di tutela 3. A seguito dell'adozione del Piano nelle particelle su cui insiste l'azienda non sono consentiti interventi in contrasto con le norme di tutela. Le ricorrente chiedono di riscontrare sulle particelle in oggetto la presenza o assenza di elementi qualificanti di rilevanza almeno regionale tali da determinare l'apposizione del livello di tutela 3. In caso di riscontro positivo si chiede lo stralcio delle suddette dal livello di tutela 3.
39/NO - Osservazione proposta da: Falesi Alessia legale rappresentante della Società Agricola Terramare
Identica osservazione di cui alla precedente 17/NO.
40/NO - Osservazione proposta da: Mazzara Felice
Nell'area di Calabenardo insiste un vincolo di fascia costiera. Il richiedente, proprietario di un'azienda agricola di prodotti biologici, contesta il livello di tutela 3 del contesto 13g assegnato, poiché fortemente limitativo per la prosecuzione dell'attività agricola esistente.
Si chiede il declassamento del livello di tutela da 3 a 1, in modo da consentire la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi.
41/NO - Osservazione proposta da: Molino San Paolo di Paolo Gallo
Nell'area oggetto dell'osservazione insiste un vincolo paesaggistico, oltre a ricadere nel Biotipo 19 e nel SIC e nel contesto 12d con livello di tutela 3. Nel vigente PRG l'area ricade in zona E (agricola). Sull'area in oggetto esiste un opificio industriale per la macinazione del grano, regolarmente autorizzato con concessione edilizia (1999) e nulla osta della Soprintendenza (1998). Viene chiesto di rivedere la perimetrazione e di inserire la particella e le aree circostanti ove insiste il molino nelle aree di tutela 1 preservando le possibilità evolutive dell'azienda, in quanto in detta area non sussistono requisiti di bosco.
42/NO - Osservazione proposta da: Valvo Vincenzo
Nell'area oggetto dell'osservazione insiste un vincolo paesaggistico, oltre a ricadere nel Biotipo 19 e nel SIC e nel contesto 12d con livello di tutela 3. Si chiede di rivedere la perimetrazione e di inserire la particella e le aree circostanti ove insiste l'azienda del ricorrente nelle aree di tutela 2 preservando le possibilità evolutive dell'azienda agricola con l'ampliamento dei fabbricati esistenti.
43/NO - Osservazione proposta da: Azienda Agricola Gisira
Il ricorrente fa presente che con riferimento all'area ove insiste l'azienda agricola in C.da Gisira nel contesto 16b con livello di tutela 2 intende presentare un progetto ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013, finalizzato all'ammodernamento dell'azienda agricola, che si occupa di agricoltura biologica, prevedendo alche la realizzazione di un impianto fotovoltaico posizionato sopra una serra che sarà realizzata con strutture portanti in legno e schermata da siepi per non essere visibile. Chiede, pertanto, l'abbassamento del livello di tutela da 2 a 1.
44/NO - Osservazione proposta da: Tedeschi Anna Maria
La ricorrente, proprietaria di terreni in C.da Castagna nel contesto 12c con livello di tutela 2, chiede l'abbassamento del livello di tutela da 2 a 1, in quanto i terreni circostanti sono già densamente edificati e l'intera area risulta interessata da opere di urbanizzazione primaria.
45/NO - Osservazione proposta da: Caligiore Laura
Identica richiesta di cui alla precedente osservazione 44/NO.
46/NO - Osservazione proposta da: Garofalo Rita e altri
I ricorrenti rilevano che le aree oggetto dell'osservazione, ubicate in C.da Sant'Elia nel contesto 12c con livello di tutela 2, già interamente edificate e urbanizzate, non posseggono più i requisiti sufficienti e necessari per sottoporle a vincolo paesaggistico e pertanto chiedono che vengano stralciate dalle aree sottoposte a tutela.
47/NO - Osservazione proposta da: Spagnolo Tommaso
Il ricorrente propone due opposizioni. Una in località Cava Contessa-Cugno di Lupo nel territorio del comune di Noto nel contesto 12d con livello di tutela 3, dove chiede che nelle NdA del Piano sia fatto divieto di svolgere attività di motocross e quad, nelle zone con livello di tutela 2 e 3. Contesta anche il divieto assoluto di edificazione nei livelli di tutela 3, in contrasto con le norme tecniche del PRG e del SIC che non escludono questa possibilità.
L'altra, in C.da Masseria Rumania nel comune di Siracusa nel contesto 13f con livello di tutela 2, dove l'osservante contesta il contrasto tra le norme di attuazione del PRG e quelle che regolano il Piano relativamente alla possibilità edificatoria e al divieto delle variazioni degli strumenti urbanistici sostenendo che ciò è causa danno economico.
48/NO - Osservazione proposta da: Leanti La Rosa Salvatore e Paolo Tiralongo
I ricorrenti chiedono che gli immobili, Case Sofia, Case Porcari Spineta e Case Cutrera, per le loro peculiarità storiche ed architettoniche, siano inseriti come Beni Isolati in aree con livello di tutela 3.
49/NO - Osservazione proposta da: Muscato Orazio e Cassar Scalia Livia
I ricorrenti chiedono l'eliminazione del vincolo paesaggistico in C.da San Corrado F.M. in corrispondenza del contesto 12c con livello di tutela 2 in quanto l'area in argomento ricade in zona C4/34 del vigente PRG ed è interessata da un Piano di Lottizzazione approvato e già ampiamente edificato con regolare Concessione Edilizia, di cui le suddette aree costituiscono i lotti L15 e L16. Viene inoltre lamentato che il Piano non tiene in debito conto le previsioni del PRG e l'assoluta mancanza dei requisiti necessari che lo hanno invece indotto a ricomprendere tali aree nel contesto 12c.
50/NO - Osservazione proposta da: Grienti Santina
I ricorrenti, con identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 49/NO, chiedono l'eliminazione del vincolo paesaggistico in C.da San Corrado F.M. in corrispondenza del contesto 12c con livello di tutela 2 in quanto l'area in argomento ricade in zona C4/34 del vigente PRG ed è interessata da un Piano di Lottizzazione approvato e già ampiamente edificato con regolare Concessione Edilizia, di cui le suddette aree costituiscono i lotti L13 e L14.
51/NO - Osservazione proposta da: Società Agorà
La società ricorrente, con identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 49/NO, chiede l'eliminazione del vincolo paesaggistico in C.da San Corrado F.M. in corrispondenza del contesto 12c con livello di tutela 2 in quanto l'area ricade in zona C4/32 del vigente PRG. L'area interessata, inoltre, confina con le strade di PRG e con lotti edificati, muniti di regolare Concessione Edilizia e, pertanto, ha le caratteristiche di lotto intercluso.
52/NO - Osservazione proposta da: Società Agorà
La società ricorrente, con identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 49/NO, chiede l'eliminazione del vincolo paesaggistico in C.da San Corrado F.M. in corrispondenza del contesto 12c con livello di tutela 2 in quanto l'area in argomento ricade in zona C4/34 del vigente PRG ed è interessata da un Piano di Lottizzazione approvato e già ampiamente edificato con regolare Concessione Edilizia.
53/NO - Osservazione proposta da: Società Agorà
La società ricorrente, con identiche motivazioni di cui alla precedente osservazione 49/NO, chiede l'eliminazione del vincolo paesaggistico in C.da San Corrado F.M. in corrispondenza del contesto 12c con livello di tutela 2 in quanto l'area in argomento ricade in zona C4/34 del vigente PRG ed è interessata da un Piano di Lottizzazione approvato e già ampiamente edificato con regolare Concessione Edilizia.
54/NO - Osservazione proposta da: Manfredi Daniele
Il ricorrente propone le seguenti osservazioni:
- vengono contestate le integrazioni e gli ampliamenti effettuati dal Piano delle aree tutelate al vincolo paesaggistico del 3.05.67 sul centro abitato di Noto e contestualmente viene chiesto che il medesimo Piano recepisca le norme di regolamento edilizio del vigente PRG che consentono la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- vengono proposte modifiche all'art. 20 delle NdA tutte tendenti, a detta del ricorrente, a consentire e a facilitare nei livelli di tutela 1, 2 e 3 iniziative a sostegno dell'agricoltura.
- viene lamentato che l'inibizione alle varianti urbanistiche prevista dal Piano per le aree di livello di tutela 2, vista la prevalenza di tali zone attorno l'abitato di Noto, impediscano la realizzazione della viabilità e/o di nuove vie di fuga in caso di evento sismico;
- viene chiesto di inserire nelle NdA con riferimento alle Aree di recupero, vista la genericità della norma ed il caso eclatante di Lido di Noto dove si identifica una zona di recupero paesaggistico inesistente e considerato che il relativo edificato insiste nei piani particolareggiati e gli edifici risultano dotati di nulla osta della Soprintendenza di Siracusa, la seguente modifica: "Ad eccezione delle aree già inserite in piani di lottizzazione e/o recupero vigenti.";
- si chiede di escludere le zone B e C normate dai PRG dai livelli di tutela 2 e 3;
- viene chiesto una revisione integrale della cartografia dei boschi, aree boscate e macchia mediterranea, vista la cartografia SIF, ai sensi del D.L.Gs 227/2001 ed eventuali aree di bosco di cui alla L.R. 16/96;
- viene segnalato che il cimitero di Noto ricade in zona con livello di tutela 2, la qual cosa impedisce un eventuale ampliamento dell'area cimiteriale, per cui viene chiesta la modifica implementando una zona bianca di perimetro di m. 200;
- viene proposto il declassamento dal livello 2 a 1 della fascia che circonda la città identificata come 15e sino alla nuova area di protezione civile di c.da Faldino;
- si osserva che il Piano individua un'area di livello 2 tra il Gioi ed il Tellaro nel contesto 15d derivante da presunti divieti per le trivellazioni gas petrolifere che di fatto non esistono pertanto si propone l'arretramento del livello di tutela 2 sino al precedente limite Nord-Ovest dell'area;
- viene chiesto di annullare il divieto edificatorio nelle zone dove esistono opere di urbanizzazione ed infrastrutture programmate dal PRG e di eliminare dalle NdA del Piano qualsivoglia prescrizione relativa alle attività compatibili attribuendo la loro definizione agli strumenti urbanistici locali, essendo la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti una pratica di pertinenza dell'attività di pianificazione urbanistica;
- viene contestato che le Norme del Piano nei paesaggi locali tendono ad escludere la previsione di apertura di nuove cave, la qual cosa risulta lesiva degli interessi economici primari della collettività del territorio di Noto, annullando la produzione della pietra bianca di Noto.
55/NO - Osservazione proposta da: Denis Ernandez
Pur non essendo sottoposta ad alcun vincolo di tutela, il richiedente contesta l'inserimento dell'area di sua proprietà all'interno del centro storico e ne chiede la revisione.
56/NO - Osservazione proposta da: Fattoria Oasi Don Bosco
La ditta ricorrente fa notare che nell'area, sita in C.da Arco Pianette nel contesto 12d con livello di tutela 3, sorge un complesso alberghiero edificato con regolare C.E. e nulla osta della Soprintendenza. Chiede dunque l'abbassamento del livello di tutela da 3 a 2 per consentire l'attività turistico ricettiva.
57/NO - Osservazione proposta da: Carnemolla Emanuele
Si osserva che nell'area di proprietà del proponente, ubicata in C.da Coffitella e in parte nel contesto 15h con livello di tutela 3, non sussistono le condizioni e le caratteristiche determinate da un'errata segnalazione della cartografia SIF che ha definito tale area come MM6, cioè "macchia-gariga dei substrati carbonatici. L'area in oggetto, come confermato da una relazione agronomica allegata all'osservazione, risulta essere a margine del tessuto urbano e al confine con la zona B di PRG del Comune di Noto e non presenta al proprio interno né le specie, né le percentuali delle piante arboree elencate nella tipologia boschiva MM6, essendo il terreno in parte agrumeto ed in parte incolto naturale, con qualche innesto di ulivo e carrubbo.
58/NO - Osservazione proposta da: Regolo Carlo e Giofriddo Maria Concetta
L'area di proprietà degli opponenti, sita in C.da Cugno Lupo nel contesto 12f con livello di tutela 3, non presenta, secondo quanto da loro asserito, le caratteristiche naturali e originarie in quanto la zona è stata semiurbanizzata, con la presenza di numerosi fabbricati e relative infrastrutture. Con l'ausilio di una relazione tecnica, viene dichiarato che l'area in argomento è utilizzata per attività agricola con presenza di terrazzamenti e non può pertanto essere definita area boschiva. Infatti trattasi di terreni prevalentemente coltivati ad uliveto e carrubeto e non sono presenti ne formazioni vegetali, ne vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Lo stato dei luoghi non corrisponde all'insieme tipo delle specie boschive della "macchia-gariga dei substrati carbonatici" riferita alla zona MM6 della carta dei tipi forestali. Si chiede pertanto il riesame del Piano relativamente alle aree in oggetto e l'abbassamento del livello di tutela.
59/NO - Osservazione proposta da: Moscuzza Filippo
Viene osservato che nell'area di proprietà del proponente, ubicata in C.da Stallaini nel contesto 12d con livello di tutela 3, non sussistono le condizioni e le caratteristiche determinate da tale livello di tutela, il quale sarebbe scaturito da un'errata segnalazione della cartografia SIF che ha definito l'area come MM6. Si chiede di eliminare il livello di tutela 3 originato dall'errata classificazione dei terreni come bosco.
60/NO - Osservazione proposta da: Campisi Anna
Sui terreni della ricorrente, ubicati in Casa Amato nel contesto 1d con livello di tutela 3, insiste un uliveto di impianto ventennale e non sono presenti le caratteristiche di aree boscate né ai sensi della legge 16/96 né ai sensi del decreto 227/2001, né tantomeno esistono le caratteristiche di biotopo. L'imposizione del livello 3 appare quindi alla ricorrente abnorme e ne viene chiesto il riesame.
62/NO - Osservazione proposta da: Cimino Maria amministratore unico della Società MAD srl
La società ricorrente in data 14.06.2011 ha richiesto il parere alla Soprintendenza di Siracusa presentando il progetto per una struttura ricettiva di carattere alberghiero, sito in località Bove Marino in parte nel contesto 18b con livello di tutela 3, accompagnata dalla realizzazione di una struttura extra alberghiera. Il parere è stato richiesto esclusivamente per la sistemazione a verde, senza alcun tipo di intervento, della estrema frangia che rastremando conduce verso il mare, frangia che ricade tra i territori entro m. 300 dalla battigia. Si rileva che in merito al progetto presentato si è formato silenzio - assenso ex. art. 46 della L.R. 17/2004. Successivamente a ciò è stato presentato il progetto allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Il Piano adottato non consente nelle aree in argomento la realizzazione di nuove costruzioni.
Secondo il ricorrente il Piano:
- ha innovato ed appesantito il regime vincolistico dell'area senza motivazione alcuna, infrangendo ogni regola e procedura sulla corretta impostazione dei vincoli;
- non risulta sottoposto alla VAS ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 152/2006;
La ditta propone di abbassare sui terreni di sua proprietà il livello di tutela da 3 a 1 al fine di consentire la realizzazione del progetto presentato.
63/NO - Osservazione proposta da: Nicastro Giuseppe
Il ricorrente è proprietario di terreni ricadenti in zona E del PRG del Comune di Noto, in C.da Acquanova nel contesto 12c con livello di tutela 2. L'area è utilizzata ad uso produttivo per la presenza di seminativi, di pascoli arborati e di un fabbricato senza pregio architettonico. Non riscontrando nella porzione di territorio in esame elementi di pregio di qualsiasi genere, né punti di osservazione privilegiati del paesaggio, il ricorrente non si giustifica il livello di tutela 2, per il quale si chiede declassamento, al fine di consentire eventuali migliorie e/o usi del terreno per finalità imprenditoriali.
64/NO - Osservazione proposta da: Pino Franca e Pino Graziella
Le osservanti lamentano una misura di tutela adottata sul lotto di loro proprietà, sito C.da Serra Vetrano nel contesto 12f con livello di tutela 3, incoerente e incongrua rispetto alla realtà esistente. L'area, come risulta da relazione tecnica allegata all'osservazione, è infatti adibita a pascolo e le essenze arboree, che giustificherebbero il succitato livello di tutela, sono stimate in circa 10-15% del totale. Si chiede una differente perimetrazione dell'area o una diversa valutazione del livello di tutela.
65/NO - Osservazione proposta da: Gallo Vincenzo e Amico Anna Maria
Gli esponenti sono comproprietari di un lotto, sito C.da Lenzavacche nel contesto 12f con livello di tutela 3, facente parte della "Lottizzazione Baronazzo", approvata con delibera comunale n. 24 del 29/02/96 e concessione edilizia n. 288 dell'11/10/2001 e per cui sono stati pagati oneri di urbanizzazione. Il Piano, secondo i ricorrenti, ha sottoposto erroneamente a vincolo una zona che da decenni è stata destinata all'edificazione, in cui sono state eseguite le opere di urbanizzazione con la integrale trasformazione dell'area stessa dove esistono già molteplici unità abitative realizzate sulla base dei vigenti strumenti urbanistici e delle autorizzate concessioni. Si chiede l'esclusione dal vincolo del lotto n. 35 della "Lottizzazione Baronazzo".
66/NO - Osservazione proposta da: Azienda Agricola Baronazzo
Gli esponenti rilevano che il terreno, ubicato in C.da Baronazzo nel contesto 12f con livello di tutela 3, non è ascrivibile alla categoria di bosco per il mancato raggiungimento della copertura vegetale del 20% ed inoltre nell'area le essenze vegetali e arbustive sono pressoché assenti. Le particelle sono classificabili come seminativi semplici e pascoli anche se in parte versano in stato di abbandono. Allegano al riguardo relazione tecnica.
67/NO - Osservazione proposta da: Guastella Loredana
Il lotto di terreno dell'esponente fa parte di una lottizzazione approvata con delibera comunale n. 24 del 29/02/96 quasi completamente edificata ed urbanizzata, completa di strade, rete fognante ed illuminazione. L'area, sita in C.da S. Corrado F.M -Lenzavacche nel contesto 12f con livello di tutela 3, risulta quasi completamente priva di qualsiasi copertura arborea. L'esponente chiede l'eliminazione dell'area boscata dalla Tav.31.5 e conseguentemente l'eliminazione del livello di tutela 3 dalla particella in oggetto.
68/NO - Osservazione proposta da: Leone Raffaele
Lo scrivente, proprietario di terreni in C.da Portelle nel contesto 15d con livello di tutela 2, formula le seguenti osservazioni:
- gli elaborati grafici del Piano sono redatti in scala con un grado di definizione troppo generico;
- non sono state effettuate regolari forme di divulgazione e pubblicità del Piano;
- il Piano manca di VAS;
- i terreni in oggetto, semplici seminativi privi di copertura arborea, sono gravate dal livello di tutela 2, vincolo che penalizza l'attività dell'azienda agricola.
Sulla base delle superiori considerazioni il ricorrente chiede:
- che il Piano sia annullato;
- che in subordine l'area di sua proprietà sia esclusa dalle zone di tutela;
- in via subordinata che dai divieti siano eliminati quelli di:
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R.30/97 e 06/2001 e s.m;
- realizzare serre;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili esclusi quelli destinati all'autoconsumo e/o scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici.
69/NO - Osservazione proposta da: Santuccio Vincenzo e Mauceri Amalia
I ricorrenti formulano le seguenti osservazioni:
- gli elaborati grafici del Piano sono redatti in scala con un grado di definizione troppo generico;
- omissione della divulgazione con ampia forma di pubblicità;
- mancanza di VAS.
Nel merito viene eccepito che il terreno dei ricorrenti, sito in C.da S.Giovanni Lardia, è stato inserito, senza alcuna differenziazione, nel vastissimo contesto 12c, che comprende diverse migliaia di ettari del territorio di Noto, ubicate in 28 contrade. Non si è tenuto conto che, a differenza delle altre aree, esse sono destinate a zona edificabile dal PRG di Noto. Il livello di tutela 2 cancella la previsione dello strumento urbanistico, consentendo solo eventuali nuove costruzioni a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare " il contesto generale del paesaggio agropastorale". Ciò ovviamente preclude l'utilizzo a scopo di sviluppo edilizio dei terreni compresi nel comparto C2/9 del PRG di Noto.
Si chiede che il Piano sia annullato o in subordine che l'area di proprietà sia esclusa dalle zone di tutela e se ne confermi l'edificabilità, già prevista dal PRG.
70/NO - Osservazione proposta da: Floridia Giuseppe ed altri
Il lotto di terreno di proprietà degli esponenti si trova in un contesto urbanizzato all'interno del centro abitato di Noto, per il quale era stato approvato un progetto di lottizzazione "Magnolia" nel 1998. Detto terreno ricade in zona C1/1 del PRG. Inoltre il Piano non è stato preventivamente sotto posto a VAS e non sono state assicurate, durante la fase istruttoria, le ampie forme di pubblicità previste dalla legge. Per le ragioni esposte si chiede che l'area sia esclusa dalle zone di tutela e se ne confermi l'edificabilità.
71/NO - Osservazione proposta da: Giliberto Francesco
Viene lamentato dal ricorrente che il vincolo imposto su i terreni di proprietà, siti in C.da Cardinale nel contesto 12d con livello di tutela 3, non permette all'azienda agricola un'espansione strutturale. Si chiede un declassamento del livello di tutela da 3 a 2 per rendere possibile la costruzione di fabbricati ad uso rurale.
72/NO - Osservazione proposta da: Uccello Alfredo
Il ricorrente, proprietario di un terreno in C.da Mercurio nel contesto 12c con livello di tutela 2, lamenta che il livello di tutela imposto non consente la realizzazione di una serra rimovibile per la coltura di piante aromatiche per cui la ditta aveva ottenuto con il decreto n. 4118 del 31/10/2011 permesso per la realizzazione. Si chiede che venga rivista la possibilità di realizzare serre di piccole dimensioni. A supporto allega relazione agronomica.
73/NO - Osservazione proposta da: Diamante Corrado e Musso Corrado Paolo
Il terreno dei ricorrenti si trova in C.da Eloro Pizzuta Bucachemi nel contesto 13i con livello di tutela 3, in una zona a ridosso della fascia costiera con evidente interesse naturalistico/paesaggistico ma il lotto degli esponenti non ha quelle peculiarità in rapporto alle specie presenti ed alla natura stessa del terreno. L'area non rientra nel vincolo archeologico ne tantomeno ha al suo interno specie vegetali di pregio ed è passibile di vincolo paesaggistico. I ricorrenti si oppongono ai limiti di edificabilità.
74/NO - Osservazione proposta da: Malfa Emanuela e Sallicano Giovanni
L'osservazione riporta le eccezioni che in linea generale sono argomentate nella precedente osservazione 69/NO.
Nel merito i proprietari del lotto in oggetto, sito in C.da S.Giovanni Lardia nel contesto 12f con livello di tutela 3, lamentano l'apposizione dei vincoli di tutela in quanto l'intera area è già urbanizzata, costituendo una delle direttrici di sviluppo del centro urbano di Noto. La classificazione delle particelle in oggetto come area boscata, risulta secondo i ricorrenti errata. La previsione, secondo gli opponenti, è quindi viziata da difetto di istruttoria e da mancanza assoluta di motivazione, oltre che da contraddittorietà.
Viene chiesto che il piano sia annullato in autotutela per vizi di illegittimità e in subordine l'area di proprietà degli esponenti sia esclusa dalle zone di tutela e se ne confermi l'edificabilità già prevista dal PRG.
75/NO - Osservazione proposta da: Daniele Manfredi
Il lotto degli opponenti, ubicato in C.da S.Corrado F.M. e interessato dal contesto 12f con livello di tutela 3, si trova in una zona oggetto di innumerevoli residenze derivanti dai piani di lottizzazione di origine privata e dai piani particolareggiati redatti dal Comune di Noto. L'osservazione riguarda un'ampia zona C4 prevista dal vigente PRG dove insiste una lottizzazione approvata dal Comune di Noto e con le opere di urbanizzazione già realizzate. Si osserva che lo stato dei luoghi individui porzioni d'area che rispecchiano i requisiti di cui al D.lgs 227/2001 il cui massimo livello di tutela applicabile è il livello 1 ma ciò dipende da analisi del territorio e da studi agricoli forestali e non dalla mera lettura con fotointerpretazione di cartografie SIF.
Si chiede che le aree interessate come zona C4 vadano escluse dai livelli di tutela 2 e 3.
76/NO - Osservazione proposta da: Tassi Franco coordinatore Comitato Parchi Nazionali d'Italia
Viene proposto di inserire la porzione di territorio di Noto comprendente la collina di Serravento e parte dell'ex feudo di Busulmone per il suo altissimo valore paesaggistico, storico e culturale, nella zona di massima protezione, livello 3. La zona proposta è estesa 349 Ha circa ed è un luogo dove da sempre vi è stata una continua e proficua interrelazione tra l'opera dell'uomo e la natura dei luoghi.
77/NO - Osservazione proposta da: Musso Corrado
Il proprietario dei lotti in argomento, siti in C.da Oliva nel contesto 12f con livello di tutela 3, chiede che sul vincolo di bosco decretato ai sensi del D.lgs. 227/2001 venga abbassato il livello di tutela da 3 a 2 come i terreni circostanti rientrati in tutela di livello 2.
Viene fatto presente che i terreni risultano in parte incolti ed in parte occupati da alberi di carrubbo, fichi d'india, euforbie, ginestre, ulivi coltivati e piante basse.
78/NO - Osservazione proposta da: Campisi Salvatore e Campisi Gaetano
Gli esponenti sono titolari di due aziende agrituristiche limitrofe, ricadenti in C.da Cavasecca nel contesto 12d con livello di tutela 3, di recente realizzazione e per cui intendono presentare ulteriori progetti volti al miglioramento delle attività (piscina, agricampeggio, percorsi benessere, etc.) in virtù della prossima pubblicazione dei bandi di finanziamento ai sensi del PSR 2014/2020 mis 6.4.
I terreni menzionati dal punto di vista urbanistico ricadono in Area E Verde Agricolo.
Con le previsioni del Piano si verrebbe a creare l'impossibilità di realizzare molti degli interventi previsti in progetto.
Si ritiene che esistano le condizioni per declassare il livello di tutela dell'area in quanto essa, pur ricadendo all'interno del biotopo Grotta del Monello, ricade nello specifico in gran parte all'interno delle aree classificate nella tav. 5.22 del Piano con l'identificativo 721 e 723, che nello stato di fatto sono per lo più impiantate a frutteti, con totale assenza di vegetazione di particolare pregio. Inoltre l'area da declassare risulta priva di interesse, boschivo essendo esclusa dall'inventario forestale redatto ai sensi del D.lgs. 227/01.
Si chiede il declassamento di tutela da 3 a 2 per le aree citate.
79/NO - Osservazione proposta da: Farina Mario
Il ricorrente, avvalendosi di una relazione botanica, rileva che il terreno oggetto della opposizione, sito in C.da Velardo nel contesto 12d con livello di tutela 3, non può essere classificato come bosco a querceto in quanto inserito in un contesto di aree destinate a seminativi ed esso stesso è di fatto seminativo, essendo prossimo a terreni che presentano lo stesso tipo di avvicendamento colturale.
Si chiede pertanto di effettuare le necessarie verifiche a riscontro degli elementi evidenziati nella medesima osservazione e di disporre eventualmente lo stralcio delle particelle dell'opponente dalle aree con livello di tutela 3.
80/NO - Osservazione proposta da: Spatola Pietro
Il ricorrente, avvalendosi di una relazione botanica, rileva che l'area di che trattasi, ubicata in C.da Musolini nel contesto 17f con livello di tutela 3, risulta quasi del tutto priva di vegetazione degna di nota, bensì una superficie incolta dove è presente una vegetazione nitrofila di tipo antropogeno.
Nella zona le formazioni arbustive sono alquanto rare e sparse in maniera appunto sporadica tali da non poter essere annoverate alla macchia o alla gariga e comunque relegate a piccolissimi lembi di terra mentre la restante superficie è rappresentata da terreno, un tempo probabilmente coltivato, quasi del tutto privo di vegetazione.
81/NO - Osservazione proposta da: Cancemi Alberto
L'area oggetto dell'osservazione, sita in C.da Eloro-Pizzuta-Bucachemi nel contesto 13i con livello di tutela 3, a detta del ricorrente non presenta particolari caratteristiche considerato che si trova nella parte alta del promontorio che risale dalla zona costiera pertanto non va in conflitto con la perimetrazione della zona archeologica ne tanto meno con specie vegetali riconducibili alla macchia mediterranea e ben oltre la fascia dei 150 mt. dalla linea della battigia e quindi al di fuori delle zone normate dall'art. 15 della L.R. 78/76. Alla luce di quanto sopra, l'avere normato tali aree come le altre zone viciniore dettate da vincoli di natura archeologica o di natura paesaggistica in merito alla presenza di specie vegetali protette o fasce di rispetto dettate dalla presenza di eventuali "zone boschive" appare alquanto restrittivo e improduttivo atteso che si andrebbe a porre un vincolo più di natura urbanistica che paesaggistica. Dai rilievi e dai sopralluoghi si evince in modo chiaro che trattasi di una zona agricola/residenziale e l'area non abbia peculiarità particolari. L'area rientra, per i motivi già espressi, solo nell'ambito del vincolo paesaggistico, l'applicazione del D.Lgs 227/2001 ed un ulteriore aggravio di vincolo, sortirebbe l'effetto di rendere ingestibile l'area anche sotto il profilo della manutenzione e della stessa gestione agricola.
82/NO - Osservazione proposta da: Messina Davide
Il ricorrente è proprietario di un'azienda agricola nel contesto 12d con livello di tutela 3; il tipo di vincolo imposto non permette all'azienda un'espansione strutturale per questo viene chiesto un declassamento delle aree con livello di tutela 3 in modo da permettere la costruzione di fabbricati ad uso agricolo.
83/NO - Osservazione proposta da: Genovese Giulia, Genovese Teresa, Boscarino Franzo ed altri
L'area oggetto dell'osservazione riguarda la zona B1 della Riserva regionale di Vendicari, ricadente nei contesti 16c, 17d e 18c con livello di tutela 3. I ricorrenti rilevano che l'art. 3 del regolamento della riserva stabilisce per la zona di che trattasi che: "la parte dell'area di protezione della riserva segnata con lettera B1 è destinata esclusivamente ad usi agricoli con l'eventuale previsioni di nuovi manufatti per uso agricolo"; il livello di tutela imposto con il Piano non prevede non contemplata invece la possibilità di realizzare nuovi manufatti come casotti per il ricovero degli attrezzi, tettoie per il ricovero dei mezzi agricoli, vasche per l'irrigazione o per la fitodepurazione, indispensabili per tutelare e migliorare le colture che persistono in quest'area.
Al fine di un corretto bilanciamento tra interessi paesaggistici e interessi economici degli agricoltori, interessi concorrenti e non opposti, viene chiesto:
- che venga ridotto il livello di tutela da 3 a 1 nell'area della pre-riserva di Vendicari al fine poter prevedere la realizzazione di nuovi manufatti per uso agricolo a bassa densità di dimensioni tali da non poter incidere e alterare il contesto generale del paesaggio, - in subordine, che venga previsto all'art. 38 del Piano la possibilità di realizzare i suddetti manufatti.
84/NO - Osservazione proposta da: Bongiorno Enrico, Bongiorno Nicoletta e Bongiorno Stefania
I terreni dei ricorrenti risultano adiacenti al centro abitato di San Corrado nel contesto 12c con livello di tutela 2; urbanisticamente lo stesso Comune di Noto, nell'adozione del PRG, aveva incluso detti terreni tra le aree di espansione del centro abitato ritenendo tali aree inseribili tra le aree edificabili per la naturale vocazione, poichè intercluse tra gruppi di manufatti edilizi preesistenti da tempo nelle aree adiacenti all'immobile stesso.
Le aree in oggetto a seguito della rielaborazione del PRG sono destinate a zona agricola.
Ritenuto che il vincolo apposto con il Piano adottato preclude la possibilità al Comune di Noto di modificare l'attuale destinazione urbanistica in area edificabile, di fatto impedendo allo stesso la possibilità di poter effettuare una funzionale programmazione urbanistica del centro abitato di San Corrado in continuità con le aree adiacenti già in gran parte edificate, si chiede:
- un abbassamento del livello di tutela da 2 a 1 o in alternativa una modifica delle norme del contesto 12c dove sia consentita la variante agli strumenti urbanistici;
- una nuova ricognizione per la ridefinizione delle aree sottoposte al vincolo art. 134 lett. c, in considerazione del fatto che l'area in oggetto ha subito notevoli trasformazioni rispetto agli studi effettuati dal Piano.
85/NO - Osservazione proposta da: Sallicano Giantommaso
Il terreno del ricorrente risulta adiacente al centro abitato di San Corrado nel contesto 12c con livello di tutela 2. Identica richiesta di cui all'osservazione 84/NO.
86/NO - Osservazione proposta da: La Rosa Concetta Maria
I terreni del ricorrente risultano adiacenti al centro abitato di Noto nel contesto 15e con livello di tutela 2. Identica richiesta di cui all'osservazione 84/NO.
87/NO - Osservazione proposta da: Trigila Giuseppe
Il ricorrente è titolare di un'azienda agricola in località Cardinale nel contesto 12d con livello di tutela 3. Viene chiesta la riduzione del livello di tutela a 2 per consentire lo sviluppo dell'azienda stessa, compresa la possibilità di ampliamento dei fabbricati esistenti.
88/NO - Osservazione proposta da: Messina Paolo
Il ricorrente contesta il livello di tutela 3 apposto al fondo ricadente nel contesto 12f per effetto di un vincolo boschivo. Il regime normativo non permette all'azienda una espansione strutturale, ma la fossilizza nelle vecchie strutture esistenti, per questo si richiede il declassamento della tutela in modo da permettere la realizzazione di fabbricati strumentali.
89/NO - Osservazione proposta da: Messina Davide
Il ricorrente contesta il livello di tutela 3 apposto al fondo in C.da Baulì ricadente nel contesto 12d. Il regime normativo non permette all'azienda una espansione strutturale, ma la fossilizza nelle vecchie strutture esistenti, per questo si richiede il declassamento della tutela in modo da permettere la realizzazione di fabbricati strumentali.
90/NO - Osservazione proposta da: Cantatore Domenico
L'opponente lamenta che il suo terreno, sito in C.da Pianette nel contesto 12d con livello di tutela 3, risulta incluso nel Biotopo Manghisi, nell'habitat riconducibile al codice 721 "vegetazione infestante i seminativi non irrigui".
Considerato che il terreno è inserito in un contesto di superficie agricola pianeggiante del tipo seminativo senza elementi distintivi di particolare pregio o riconducibili a paesaggio naturale o seminaturale, nè aree boscate o di interesse ecologico e che l'habitat 721 è costituito da specie erbacee infestanti presenti, in maniera copiosa, anche in altri habitat non oggetto di tutela da parte del Piano, viene chiesta l'esclusione del proprio terreno dalle aree con livello di tutela 3.
91/NO - Osservazione proposta da: Toro Giuseppina
A seguito dell'adozione del Piano il terreno della ricorrente, ubicata in C.da Sarculla nel contesto 12d con livello di tutela 3, risulta incluso nel "Biotopo Pinete-Tellaro", habitat 411 "Pascoli subnitrofili" e 333 "Gariga a Timo".
Considerato che il terreno è inserito in un contesto di superficie agricola pianeggiante dove ci sono impianti arborei e la totale assenza al suo interno di passaggio naturale o seminaturale, aree boscate o di interesse ecologico e che gli habitat 411 "pascoli subnitrofili" e 311 "gariga a timo" indicati come facenti parte del biotopo Pinete-Tellaro, non sono presenti nel terreno in oggetto, si chiede l'esclusione del proprio terreno dalle aree con livello di tutela 3 con il conseguente abbassamento di tutela.
92/NO - Osservazione proposta da: Pacchione Pierino amministratore unico della San Lorenzo Vacanze s.r.l.
La ditta ricorrente è proprietaria di un terreno in C.da Reitani, nel contesto 18b con livello di tutela 3, classificato nel vigente PRG in parte zona C3, in parte a viabilità, in parte zona agricola ed in parte Fic (attrezzature di interesse comune destinata a parcheggio) e in parte gravata da vincolo di inedificabilità assoluta ricadendo nella fascia di 150 m. dal mare.
Su questi terreni sono stati realizzate villette a schiera per la residenza estiva nonchè lo stabilimento balneare "Agua Beach". Lo stabilimento balneare risulta assistito da ulteriori titoli edilizi, l'ultimo dei quali è l'autorizzazione edilizia n. 135/2013 con la quale si autorizza il riammodernamento e l'ampliamento delle strutture balneari all'interno dello stabilimento. Il Piano, sostiene la opponente, per le aree in questione non ha tenuto in alcun conto la presenza edilizia esistente e che ci si trovi in un contesto ormai edificato, libero oramai solamente per piccole porzioni. Trattamento diverso è stato previsto invece per le aree poste immediatamente a nord (Villaggio San Lorenzo) ed a sud (Agglomerato di contrada Reitani).
Viene chiesto pertanto di classificare parte delle aree in questione con il livello di tutela 1 o in subordine con il regime del recupero, conformemente a quanto previsto per gli agglomerati limitrofi di Villaggio San Lorenzo e di Contrada Reitani, ad eccezione della parte immediatamente prossima alla battigia.
Comune di Pachino
01/PAC - Osservazione proposta da: Squasi Giuseppe, Squasi Mattia e Squasi Francesco
I ricorrenti lamentano un'estensione troppo estesa del del centro storico di Pachino così come individuato dal Piano. Auspicano, a garanzia della salvaguardia della vera identità comunale, una valutazione più puntuale per ogni isolato che potrebbe contenere nella sua complessità unità edilizie di diverso valore. Si chiede un riesame del Piano e la costituzione di una Commissione Speciale che approfondisca le problematiche e apra un tavolo di confronto tra le parti interessate.
02/PAC - Osservazione proposta da: Zitelli Immobiliare
Il fondo della ditta ricorrente, ubicato in C.da Cugni nel contesto 19d, ricade totalmente in area di livello di tutela 3, procurando alla stessa un notevole pregiudizio, precludendo qualsiasi edificazione o modifica del suolo. Trattasi secondo il ricorrente di un'area inserita nell'ambito di un tessuto urbano antropizzato seppur non servito di attrezzature e servizi pubblici. Si chiede di diminuire il livello di tutela per permettere il rilancio in chiave sostenibile dell'area con indirizzo turistico - ricreativo.
03/PAC - Osservazione proposta da: Comune di Pachino
Il Comune, contestando che il Piano sia stato redatto senza la verifica dell'uso del territorio, produce le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: viene lamentata una diversità di prescrizioni tra la zona Pantani, di cui al contesto 19d, e la zona di Vendicari - contesto 18c - dove all'interno della zona faunistica si consente la costruzione di nuove case.
Osservazione n. 2: il livello di tutela 3 del contesto 19d posto sulla costa mediterranea si estende fino a 1500 dalla costa, tutte zone dove a 300 m. dalla battigia la coltivazione di pomodorino Pachino è più alta. Si vieta peraltro la costruzione di serre e nuovi fabbricati rurali in un'area fortemente connotata dalla suddetta produzione, unico propulsore trainante dell'economia del territorio.
Osservazione n. 3: si contesta la scala della cartografia che non consente una giusta identificazione dei terreni con enormi problemi per la redazione dei certificati di destinazione urbanistica.
Osservazione n. 4: si contesta l'eccessivo utilizzo dell'istituto del vincolo che blocca qualsiasi sviluppo turistico della zona la quale risulta povera di servizi.
Osservazione n. 5: si contesta l'utilizzo di cartografie imprecise, approssimate e vetuste per l'individuazione delle aree di recupero 19g.
Osservazione n. 6: si contesta la mancanza di confronto, nella redazione del Piano, con le destinazioni d'uso prescritte dal P.R.G..
04/PAC - Osservazione proposta da: Mammino Alessandro Alfio
Il ricorrente, proprietario di un fondo agricolo in C.da Scarpetta nel contesto 19d con livello di tutela 3, che insiste nel vincolo della fascia costiera, oltre ad essere inserito nel SIC, nel biotipo n. 29 e nella Riserva dei Pantani della Sicilia Sud Orientali, si oppone a tale scelta progettuale e chiede che l'utilizzo dei fondi venga garantito con la relativa realizzazione di manufatti atti all'utilizzo del fondo stesso.
05/PAC - Osservazione proposta da: Maccarrone Domenica amministratore unico della Agritur srl
La società ricorrente è proprietaria di un fondo edificabile ricadente nella Z.T.O. CT1 del P.R.G sito in C.da Calafarina nel contesto 19d con livello di tutela 3 e per il quale ha ottenuto il nulla osta dalla Soprintendenza per la realizzazione di un piano di lottizzazione.
Con il Piano la società si vede azzerare il proprio jus edificandi, nonostante il piano di lottizzazione approvato. Per tale motivazione chiede di limitare il livello di tutela 3.
06/PAC - Osservazione proposta da: Omodeo Salé Letizia
Il ricorrente attraverso relazione agronomica rappresenta che nel lotto in C.da Costa dell'Ambra nel contesto 19d con livello di tutela 3, non è stata individuata alcuna componente qualificante il paesaggio, né tanto meno sono stati riscontrati elementi qualificanti di rilevanza eccezionale che determinano tale grado di tutela. Si richiede l'estrapolazione dal vincolo di tutela 3, oltre all'assegnazione del livello 1 per la porzione rientrante nei 150 metri della fascia costiera.
07/PAC - Osservazione proposta da: Mariservice srl
La ditta ricorrente chiede in località Marzamemi nel contesto 19d con livello di tutela 3 la compatibilità di un intervento già autorizzato poiché l'iniziativa ricade fuori dal vincolo monumentale della balata di Marzamemi, almeno limitatamente ai già collocati pontili ed al piccolo prefabbricato da collocare sul molo foraneo del porto.
08/PAC - Osservazione proposta da: Facciolà Vincenzo
L'area del ricorrente ricade nella fascia costiera in zona E del vigente PRG. E nel contesto 19d con livello di tutela 3. La zona, rileva il ricorrente, è urbanizzata e la maggior parte delle abitazioni sono villette stagionali. La ditta ha convenuto ed ha ottenuto il cambio della destinazione d'uso dei due capannoni agricoli a strutture ricettive. Si chiede la rimozione del vincolo imposto dal livello di tutela 3 al fine di rendere possibile l'attuazione del progetto di cui sopra.
09/PAC - Osservazione proposta da: Sorrentino Giuseppina
Il terreno della richiedente insiste nella fascia costiera in C.da Concerie nel contesto 19d con livello di tutela 3, oltre a ricadere nel SIC e nel Biotipo n. 29. Il richiedente chiede l'annullamento del livello di tutela 3, in quanto fortemente limitativo per le naturali aspirazioni agricole della zona.
10/PAC - Osservazione proposta da: Cavarra Florinda e Cavarra Ilenia
L'area delle ricorrenti insiste nella fascia costiera in C.da Concerie nel contesto 19d con livello di tutela 3, oltre a ricadere nel SIC. Le ricorrenti contestano l'inedificabilità dell'area posta dal Piano e chiedono la rimozione del livello di tutela 3.
11/PAC - Osservazione proposta da: Acqua Azzurra s.p.a.
La ditta è proprietaria dagli anni '90 di un impianto di pescicultura di circa 10 ettari in C.da Vulpiglia nel contesto 19g soggetto al recupero. Nell'area insiste un vincolo di fascia costiera, oltre ad essere inserita nel SIC e nella Riserva dei pantani della Sicilia Sud- Orientale. Il ricorrente contesta il livello di tutela assegnato e chiede che le prescrizioni non impediscano il necessario ammodernamento dell'impianto produttivo. Nel qual caso trattasi della realizzazione di una vasca di accumulo per la stazione di sollevamento che ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza di Siracusa con il provvedimento del 18.08.2011. Si chiede che si inserisca nelle Norme di Attuazione una specifica disposizione di salvaguardia con la quale si garantisca in modo esplicito la possibilità di effettuare nell'impianto in questione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento delle esigenze produttive.
12/PAC - Osservazione proposta da: Scirè Mario e Scirè Vincenzo
Gli osservanti, i cui terreni in località Forte Marzamemi insistono nel contesto 19d con livello di tutela 3 della fascia costiera comprendente il SIC ITA090005, contestano il regime vincolistico e segnalano l'avvenuta presentazione di un Piano di Lottizzazione su terreno edificabile in zona C4 del PRG del Comune di Pachino.
13/PAC - Osservazione proposta da: Quartarone Giovanni
Il ricorrente chiede di declassare il livello di tutela poiché il lotto, sito in C.da Ciappa Costa dell'Ambra nel contesto 19d con livello di tutela 3, è molto lontano dal mare e con una spiccata predisposizione alla serricoltura o coltura della vite americana (nero d'Avola) e non comprende nessun tipo di valore paesaggistico se non inteso come valore produttivo per l'economia locale.
14/PAC - Osservazione proposta da: Cavarra Cesare
Si contesta l'eccessivo utilizzo dell'istituto del vincolo che blocca qualsiasi sviluppo turistico della zona la quale risulta povera di servizi.
15/PAC - Osservazione proposta da: Gulino Lucia
La ricorrente riferisce di avere in itinere, in relazione al fondo in C.da Lettiera (per la porzione con destinazione CT1 del PRG), l'autorizzazione con il parere favorevole della Soprintendenza, necessaria alla concretizzazione di un piano di lottizzazione finalizzato alla costruzione di un piccolo complesso edilizio con finalità turistiche e di servizio a carattere estensivo non invasivo. Con l'entrata in vigore del Piano viene osservato che:
- il Piano è in contrasto con il PRG vigente del Comune di Pachino, il quale aveva ritenuto utile inserire una minima area da destinare a piccoli insediamenti turistici con il fine di migliorare la fruizione del territorio nell'interesse della collettività;
- appare eccessivo il livello di tutela 3 per un'area definita dallo stesso Piano "di ordinario valore paesaggistico". L'area in questione viene tutelata esattamente come le aree di "straordinario" valore paesaggistico della riserva naturale di Vendicari o l'area della Villa del Tellaro o la riserva di Cava Grande;
- il Piano non ha tenuto conto della esistenza, nell'ampia zona in oggetto, di talune costruzioni abusive e della presenza del depuratore esempio della peggiori strutture economiche degli anni 80. Appare quindi più coerente attribuire alla zona il livello di tutela 1, in modo da poter realizzare strutture non invasive con l'intento di conferire all'area in oggetto i propri caratteri identitari e culturali anche nascondendo e mimetizzando gli abusi edilizi esistenti in aree a ridosso di quella dei ricorrenti, restituendo alla visione della collettività un paesaggio strutturato da piccole costruzioni contestualizzate con il territorio e confacenti all'ambiente nel quale si innesterebbero come vissuti da sempre.
- il livello di tutela 3 avvantaggia smisuratamente i terreni vicini privi di qualsiasi vincolo e arreca un enorme danno economico alla ricorrente in quanto il vincolo impedisce persino la realizzazione di insediamenti produttivi per l'uso agricolo del suo terreno che di fatto verrebbe trasformato in un'area di valore effimero.
Per quanto sopra viene chiesto di escludere dal vincolo i suddetti terreni, mantenendo le destinazioni edilizie ed urbanistiche già previste dal PRG, volendogli attribuire, ove ritenuto strettamente necessario ai fini del Piano, il livello di tutela 1.
16/PAC - Osservazione proposta da: Infanti Francesco
Il ricorrente rileva che l'area è situata sul perimetro urbano di Marzamemi e ricade nel contesto 19d con livello di tutela 3, tra una strada asfaltata comunale e una diga in pietra con scogliera artificiale che lo delimita dal mare. Sul PRG del Comune di Noto l'area è individuata con destinazione F (parcheggi). Il terreno si trova totalmente inserito nel contesto urbano di Marzamemi, ha il suolo composto da ghiaia e materiali calcarei di pezzatura fine, depositati nel corso degli anni per livellare l'area, ma le continue piogge e l'assenza di condotte di raccolta delle acque meteoriche su tutta la rete stradale urbana di Marzamemi ha creato e crea allagamenti. Il terreno necessita di opere di livellamento del suolo e impermeabilizzazione. La ditta chiede il declassamento del livello di tutela per permettere gli interventi mirati a risolvere il problema evidenziato.
17/PAC - Osservazione proposta da: Calatabiano Chantal
I terreni della ricorrente ricadono in Zona omogenea E del vigente PRG nel contesto 19d con livello di tutela 3 all'interno della fascia costiera dei 300 m. dalla battigia del mare.
Considerato che l'area non ha le caratteristiche di qualsiasi pregio naturalistico che giustificano la classificazione e il vincolo di inedificabilità e che è palese la violazione della mancata VAS e di altre procedure seguite con l'adozione del Piano, la ricorrente chiede l'annullamento del Piano o in subordine di annullare i vincoli nei propri terreni o sottoporli al livello di tutela 1.
Comune di Palazzolo Acreide
01/PA - Osservazione proposta da: Giardina Delia
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno edificabile in C.da Colleorbo inserito in zona "C2" del vigente PRG. Detto terreno mantiene tale destinazione fin dagli anni 80 e su parte dello stesso la ricorrente ha edificato la propria casa. Con l'adozione del Piano il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3, con evidenti danni economici. La ricorrente mette in evidenza il fatto che nel terreno di sua proprietà non sono presenti essenze boschive o di macchia mediterranea, esso negli ultimi anni ha perso la vocazione agricola per divenire area edificabile ed infatti è stato edificato in parte. La ricorrente chiede, pertanto, il reintegro della superficie nella condizione in cui era prima dell'adozione del Piano.
02/PA - Osservazione proposta da: Messina Salvatore
L'area, sita in C.da San Giovanni nel contesto 12f con livello di tutela 3, ricade in zona C2 del vigente PRG. Il ricorrente contesta la presenza di elementi riconducibili a macchia mediterranea e/o bosco che possano determinare azioni di tutela del sito in esame (SIF AS5). Il ricorrente chiede la cancellazione del vincolo di tutela in quanto il lotto è interessato da concessione edilizia per la costruzione di 4 villette a schiera. Allega relazione agronomica. Ad oggi il terreno è un pascolo degradato delimitato da muretti a secco.
03/PA - Osservazione proposta da: Mirabella Giovanna e Pantano Nunzio
I ricorrenti sono proprietari di diverse particelle di terreno e fabbricati rurali siti in C.da Colleorbo che ricadono alcune in Zona "E2", mentre altre in Zona "C2" del vigente PRG.
Con l'adozione del Piano tutte le particelle di proprietà sono state inserite nel contesto 12f con livello di tutela e pertanto a far data dall'adozione non sono consentite sugli immobili interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela con conseguente divieto di edificazione.
Le particelle di proprietà sono sottoposte a vincolo derivante dalla presenza di boschi che, secondo i ricorrenti i quali allegano una relazione botanica, non rappresentano alcun vincolo normativo. Per tale motivo si chiede l'eliminazione del livello di tutela 3.
04/PA - Osservazione proposta da: Salvadori Umberto e Lamesa Maria Paola
Gli osservanti sono proprietari di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona C del vigente strumento urbanistico comunale. Detta area è ubicata alla periferia del paese costituendone di fatto zona di espansione. L'area risulta in gran parte edificata con villette unifamiliari ed in parte urbanizzata, essa è dotata di rete fognaria comunale, illuminazione pubblica e strade. Nell'area non sono presenti essenze arboree e/o arbustive tipiche della macchia mediterranea tali da giustificare il livello di tutela 3 del contesto 12f apposto dal Piano. Si chiede pertanto lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
05/PA - Osservazione proposta da: Gallo Angelo e Gallo Aldo
I ricorrenti sono proprietari di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona C del vigente strumento urbanistico comunale. Nell'area non sono presenti essenze arboree e/o arbustive tipiche della macchia mediterranea tali da giustificare il livello di tutela 3 del contesto 12f apposto dal Piano. Si chiede pertanto lo stralcio del suddetto terreno dal suddetto livello di tutela.
06/PA - Osservazione proposta da: Rametta Angela
L'area, sita in C.da Pozzi nel contesto 12f con livello di tutela 3, ricade in zona E2 (agricola) del vigente PRG. Viene contestata la presenza di elementi riconducibili a macchia mediterranea e/o bosco che possano determinare azioni di tutela del sito in esame.
Il ricorrente allega documentazione fotografica a supporto della richiesta di riperimetrazione dell'area in oggetto al fine di attribuire un differente livello di tutela.
07/PA - Osservazione proposta da: Calleri Salvatore
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno, ubicato in C.da Madredonna nel contesto 12f con livello di tutela 3, ricadente in zona C2 del vigente strumento urbanistico comunale. Nell'area non sono presenti essenze arboree e/o arbustive tipiche della macchia mediterranea tali da giustificare il livello di tutela 3 apposto dal Piano. Si chiede pertanto lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
08/PA - Osservazione proposta da: Mirona Concetta
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno ricadente in zona B2 del vigente strumento urbanistico comunale nel contesto 12f con livello di tutela 3. La ricorrente rappresenta che nel suddetto terreno non vi è presenza di essenze boschive o di macchia mediterranea in quanto il terreno è a vocazione edificatoria ed è inserito in una zona sufficientemente urbanizzata con fognature, acquedotto, pubblica illuminazione, impianti telefonici ed elettrici. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
09/PA - Osservazione proposta da: Leone Sebastiano
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno coltivato a seminativi semplici, sito in C.da Fontana Murata nel contesto 11e con livello di tutela 3, che indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non di aree boscate o a macchia mediterranea, come invece risulta dal Piano. Si chiede pertanto lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
10/PA - Osservazione proposta da: Rametta Angela
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in C.da Camelio, che dal Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 per la supposta presenza di aree boschive o a macchia mediterranea. In verità, secondo la ricorrente, la maggior parte delle particelle sono coltivate a seminativi semplici ed indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli. Il resto dei terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
11/PA - Osservazione proposta da: Monaco Santo
Il ricorrente è proprietario di un terreno, ubicato in C.da Santo Lio nel contesto 12f con livello di tutela 3, ricadente in zona "E2" del vigente PRG del Comune. Egli rileva che la maggior parte delle particelle sono coltivate a seminativi semplici ed indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli. Il resto dei terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato.
Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
12/PA - Osservazione proposta da: Catra Francesco
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, in C.da Fondi Nuovi nel contesto 12f con livello di tutela 3, e rileva che allo stato è costituito da terreni incolti e oggetto di attività estrattiva, da questo terreno si cavava una roccia ornamentale la "Pietra dei Fondi". Tale attività è momentaneamente cessata e le cave sono state riempite di scarti di lavorazione con successiva copertura di terreno vegetale. Da quanto sopra le particelle in oggetto non possono essere considerate aree boschive o a macchia mediterranea, ma terreni ad indirizzo estrattivo. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
13/PA - Osservazione proposta da: Gallo Emilio
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, sito in C.da Colleorbo nel contesto 12f con livello di tutela 3, inserito nella zona "C2" del vigente PRG, nonché di una parte di un fabbricato rurale ricadente sullo stesso terreno. Secondo il ricorrente le particelle in oggetto non sono da considerare come aree boschive o di interesse archeologico, inoltre il terreno limitrofo è stato edificato e parte delle particelle sono state interessate dalle opere di urbanizzazione primaria. Si chiede la revoca del livello di tutela 3 e il ripristino della destinazione urbanistica precedente all'adozione del Piano.
14/PA - Osservazione proposta da: Levanti Giuseppe
L'osservante è proprietario di un'azienda agricola e di un appezzamento di terreno, in C.da Camelio nel contesto 12f con livello di tutela 3, ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Secondo il ricorrente la maggior parte delle particelle di proprietà sono coltivate a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte di terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Da quanto sopra, secondo il ricorrente, il terreno in oggetto non presenta i requisiti per essere considerato area boscata o a macchia mediterranea. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
15/PA - Osservazione proposta da: Nitto Concetta
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Valverde - Fontana Murata - Purbella, che dal Piano è stato inserito nel contesto 5g con livello di tutela 3 per la supposta presenza di aree boschive o a macchia mediterranea. In verità, secondo la ricorrente, la maggior parte delle particelle sono coltivate a seminativi semplici ed indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli. Il resto dei terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
16/PA - Osservazione proposta da: Fargione Francesca
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno situato nel centro di Palazzolo Acreide ricadente in zona F2 del PRG. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 senza alcuna motivazione. Per quanto sopra si chiede la revisione del Piano escludendo dal livello 3 i terreni in oggetto.
17/PA - Osservazione proposta da: Farina Vincenzo
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, in C.da Colleorbo, inserito nella zona "C2" del vigente PRG, nonché di una parte di un fabbricato rurale ricadente sullo stesso terreno. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Secondo il ricorrente le particelle in oggetto non sono da considerare come aree boschive o di interesse archeologico, inoltre il terreno limitrofo è stato edificato e che parte delle particelle sono state interessate dalle opere di urbanizzazione primaria. Si chiede la revoca del livello di tutela 3 e il ripristino della destinazione urbanistica precedente all'adozione.
18/PA - Osservazione proposta da: Blancato Sofia
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo, in C.da Colleorbo, inserito nella zona "C2" del vigente PRG. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Secondo il ricorrente le particelle in oggetto non sono da considerare come aree boschive o di interesse archeologico. Si chiede la revoca del livello di tutela 3 e il ripristino della destinazione urbanistica precedente all'adozione.
19/PA - Osservazione proposta da: Spada Santo
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno situato nel centro di Palazzolo Acreide ricadente in zona B2 del PRG. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 senza alcuna motivazione. Si chiede la revisione del Piano escludendo dal livello 3 i terreni in oggetto.
20/PA - Osservazione proposta da: Lombardo Gaetano
Il ricorrente è affittuario conduttore di un terreno, in C.da Santo Lio, ricadente in zona "E" del vigente PRG del Comune. Con l'adozione del Piano detto terreno risulta inserito nel contesto 12d con livello di tutela 3. Tutto il terreno si trova all'interno del perimetro SIC ITA 090019 di Cava Cardinale. Il ricorrente contesta l'apposizione del livello di tutela 3 senza che vi siano i requisiti di macchia mediterranea o di bosco. Si chiede, pertanto, che il livello 3 sia abbassato a 2 in previsione di dover espandere l'insediamento produttivo e realizzare nuove strutture destinate a fienili o ricoveri macchine agricole o deposito di derrate alimentari.
21/PA - Osservazione proposta da: Giampaolo Salvatore
Il ricorrente è affittuario conduttore di un terreno, sito in C.da Pagliarazzi - Tenute, ricadente in zona "E" del vigente PRG del Comune. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 in quanto area boscate o a macchia mediterranea. In verità la maggior estensione dell'appezzamento è ricoperto di essenze erbacee e/o arbustive non rientranti tra le specie boschive o della macchia mediterranea. Si chiede, pertanto, che il livello 3 sia abbassato a 1.
22/PA - Osservazione proposta da: Gionfriddo Lucia
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Piscarello ricadente in zona "E2" del vigente PRG. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 5l con livello di tutela 3 in quanto area boscate o a macchia mediterranea. In verità la maggior estensione dell'appezzamento è coltivato a oliveto e piante da frutto che indicano chiaramente la vocazione agricola del terreno, mentre una minima parte è lasciata a pascolo arborato. Si chiede, pertanto, che il livello 3 sia abbassato a 1.
23/PA - Osservazione proposta da: Aparo Salvatore
Il ricorrente è proprietario ed affittuario di un'azienda agricola e di un appezzamento di terreno nel territorio comunale di Sortino (C.de Serra dell'Alpe, Giambra, Fiumara di Sopra) e in quello di Palazzolo Acreide (C.da Tannura). Parte del terreno è inserito nel SIC ITA 090009 Riserva di Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cavagrande. Detta area con l'adozione del Piano è stata inserita nei contesti 12d e 12f entrambi con livello di tutela 3 e viene chiesto di abbassare tale livello a 2 in previsione di dover espandere l'insediamento produttivo e realizzare nuove strutture destinate a fienili o ricoveri macchine agricole. La maggior parte della superficie in oggetto è coltivata a seminativi semplici e pertanto risulta evidente che lo stesso non ha i connotati di bosco o di macchia mediterranea. La restante parte è di terreno è lasciata a pascolo semplice o arborato.
24/PA - Osservazione proposta da: Trigilia Giuseppe
L'osservante è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Santo Lio ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Tutte le particelle sono inserite all'interno del perimetro del SIC ITA 090019 di Cava Cardinale. Parte del terreno, inoltre, inserito dal Piano nel contesto 12f con livello di tutela 3, è sede di un'azienda agricola. Per quest'ultimo si chiede che il livello di tutela sia abbassato da 3 a 2. La maggior parte delle particelle di proprietà sono coltivate a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte di terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Da quanto sopra, secondo il ricorrente, il terreno in oggetto non presenta i requisiti per essere considerato area boscata o a macchia mediterranea. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
25/PA - Osservazione proposta da: Giangravè Angelo
L'osservante è proprietario di un'azienda agricola e di un appezzamento di terreno in C.da Tenute ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. La maggior parte delle particelle di proprietà sono coltivate a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte di terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Da quanto sopra, secondo il ricorrente, il terreno in oggetto non presenta i requisiti per essere considerato area boscata o a macchia mediterranea. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
26/PA - Osservazione proposta da: Curcio Paolo
L'osservante è proprietario di un'azienda agricola e di un appezzamento di terreno in C.da Tenute ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. La maggior parte delle particelle di proprietà sono coltivate a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte di terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Al fine di garantire la continuità di conduzione dell'azienda agricola si chiede che i terreni in oggetto siano inquadrati con livello di tutela 1.
27/PA - Osservazione proposta da: Cannata Giovanni
Il ricorrente è comproprietario e conduttore di terreni agricoli in C.da Cozzo Pietro e C.da Piana Corte che con l'adozione del Piano sono stati inseriti nel contesto 11e con livello di tutela 3 in quanto area boscate o a macchia mediterranea. La maggior parte delle particelle di proprietà sono coltivate a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte di terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Si chiede, pertanto, di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
28/PA - Osservazione proposta da: Basile Nunzio e Muscatello Francesca
Gli osservanti sono proprietari di un appezzamento di terreno in C.da Pineta ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano il suddetto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. La maggior parte del podere di proprietà risulta coltivato a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreno agricolo e non di area boscata o a macchia mediterranea. Si chiede, pertanto, di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
29/PA - Osservazione proposta da: Papa Vincenzo
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Santo Lio ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Tutte le particelle sono inserite all'interno del perimetro del SIC ITA 090019 di Cava Cardinale. Parte del terreno, inoltre, inserito dal Piano nel contesto 12d con livello di tutela 3, è sede di un'azienda agricola. Per quest'ultimo si chiede che il livello di tutela sia abbassato da 3 a 2. La maggior parte delle particelle di proprietà sono coltivate a seminativi semplici indicando chiaramente che si tratta di terreni agricoli e non aree boscate o a macchia mediterranea, mentre la restante parte di terreni è lasciata a pascolo semplice o arborato. Da quanto sopra, secondo il ricorrente, il terreno in oggetto non presenta i requisiti per essere considerato area boscata o a macchia mediterranea. Si chiede di verificare l'effettivo stato dei luoghi e lo stralcio del suddetto terreno dal livello di tutela imposto con il Piano.
30/PA - Osservazione proposta da: Nigro Maria Santa
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo - San Giovanni ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. La ricorrente rappresenta che l'area in oggetto non presenta caratteristiche di area boscata. Ed ancora la ricorrente rappresenta che il PRG approvato nel 2009 (dopo regolare visto della Soprintendenza) contiene un approfondito studio agricolo forestale dal quale si evidenzia che l'area di cui trattasi non è in nessun modo assimilata ad area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3 e reintegrato nelle condizioni precedenti l'adozione del Piano.
31/PA - Osservazione proposta da: Garaffa Salvatore e Quattropani Katiuscia
I ricorrenti sono proprietari di un appezzamento di terreno in C.da Camelio ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Gli stessi rappresentano che l'area in oggetto non presenta caratteristiche di area boscata e che il fondo è coltivato con ortaggi. Ed ancora la ricorrente rappresenta che il PRG approvato nel 2009 (dopo regolare visto della Soprintendenza) contiene un approfondito studio agricolo forestale dal quale si evidenzia che l'area di cui trattasi non è in nessun modo assimilata ad area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3 e reintegrato nelle condizioni precedenti l'adozione del Piano.
32/PA - Osservazione proposta da: Gallo Santo
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo - San Giovanni ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. La ricorrente rappresenta che l'area in oggetto non presenta caratteristiche di area boscata, così come si evince dalla relazione agronomica che allegata. Il terreno in questione si trova in un'area altamente antropizzata in gran parte all'interno della zona C2. Ed ancora la ricorrente rappresenta che il PRG approvato nel 2009 (dopo regolare visto della Soprintendenza) contiene un approfondito studio agricolo forestale dal quale si evidenzia che l'area di cui trattasi non è in nessun modo assimilata ad area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3 e reintegrato nelle condizioni precedenti l'adozione del Piano.
33/PA - Osservazione proposta da: Ortisi Maria
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno ricadente nella zona "B2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano Paesaggistico il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. La ricorrente rappresenta che il suddetto terreno non è alberato, per cui mancano i requisiti per poterlo considerare area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
34/PA - Osservazione proposta da: Calvano Santo
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Porticaletto ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano Paesaggistico il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. L'osservante, con l'ausilio di una relazione botanica, rappresenta che l'area in oggetto non presenta caratteristiche di area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3 e reintegrato nelle condizioni precedenti l'adozione del Piano.
35/PA - Osservazione proposta da: Formica Doretta amministratore unico dell'Impresa Edile CEDIP SRL.
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo ricadente nella zona "B2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. La ricorrente, con l'ausilio di una relazione botanica, rappresenta che il suddetto terreno non è alberato, per cui mancano i requisiti per poterlo considerare area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
36/PA - Osservazione proposta da: Lonigro Marianna
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Casa Bianca ricadente nella zona "C2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. La ricorrente rappresenta che il suddetto terreno non è alberato, per cui mancano i requisiti per poterlo considerare area boscata. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
37/PA - Osservazione proposta da: Caligiore Salvatrice
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Ed ancora la ricorrente rappresenta che il PRG approvato nel 2009 (dopo regolare visto della Soprintendenza) contiene un'approfondito studio agricolo forestale dal quale si evidenzia che l'area di cui trattasi non è in nessun modo assimilata ad area boscata. La zona su cui insiste l'appezzamento in questione è quasi del tutto urbanizzata, si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
38/PA - Osservazione proposta da: Nigro Salvatore
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo - San Giovanni ricadente nella zona "E2" del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano il terreno in oggetto è stato inserito nei contesti 5l e 12f entrambi con livello di tutela 3. L'osservante rappresenta che l'area in oggetto non presenta caratteristiche di area boscata e che il PRG approvato nel 2009 (con regolare visto della Soprintendenza) contiene un'approfondito studio agricolo forestale dal quale si evidenzia che l'area di cui trattasi non è in nessun modo assimilata ad area boscata. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
39/PA - Osservazione proposta da: Caligiore Mario
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Porticaletto che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. L'osservante rappresenta che nell'area di proprietà non sono presenti essenze riconducibili alla macchia mediterranea né a bosco. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
40/PA - Osservazione proposta da: Comune di Palazzolo Acreide
Il Comune ricorrente formula le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: nelle aree non ancora edificate del Centro Urbano e delle Zone di Espansione Colleorbo - San Giovanni è stato previsto dal Piano un livello di tutela 3 per l'identificazione di aree boscate di cui al contesto 12f. Nelle zone in oggetto, classificate nel PRG come zone C2 di espansione del centro urbano, insistono numerose abitazioni. Pertanto il paesaggio risulta fortemente antropizzato e urbanizzato con la realizzazione di strade, fognature, illuminazione, e acquedotto. La vegetazione presente, pertanto, risulta costituita da rovi e qualche arbusto. Si ritiene che il livello 3 sia spropositato e si chiede di riscontrare sul campo il grado di copertura della vegetazione.
Osservazione n. 2: nel PRG vigente è stata individuata un'area di espansione della zona D PIP esistente. Tale area è stata classificata con un livello di tutela 2 e 3, l'area di via Uccello destinata dal PRG a verde pubblico è stata inserita fra le aree con livello di tutela 3, mentre l'area dove insiste il depuratore comunale è stata inserita fra le aree con livello di tutela 2. Per la zona D PIP è stata prevista l'espansione e parte dell'ampliamento è stato autorizzato dell'Assessorato Territorio e Ambiente. Il livello è ingiustificato per l'effettiva mancanza di vegetazione boschiva costituita attualmente da rovi e olivi, solo occasionalmente si riscontrano giovani piante di roverelle. Lo stesso vale per l'area a verde di via Uccello inserita immotivatamente in un livello di tutela 3. Viene chiesto di rivedere i livelli di tutela.
Osservazione n. 3: l'area del cimitero è stata inserita in un contesto con livello di tutela 1 di cui ala contesto 12a, mentre la fascia di rispetto cimiteriale ha tutela 2 e 3. L'area in oggetto non presenta essenze arboree tali da giustificare i livelli 2 e 3 che non permetterebbero possibili ampliamenti del cimitero. Viene chiesto di rivedere i livelli di tutela.
Osservazione n. 4: nelle aree delle C.de Fondi Nuovi, Fondi Vecchi, Famelio e Camelio sono stati previsti livelli di tutela 2 e 3 di cui ai contesti 12f e 12d per l'individuazione di aree tipizzate riconducibili alla macchia mediterranea o a bosco. In dette aree esistono numerose aziende agricole ad indirizzo cerealicolo e foraggicolo-zootecnico. Viene chiesto di rivedere i livelli di tutela previsti nel Piano.
Osservazione n. 5: nella zona Timpa di Corvo è stato previsto un livello di tutela 2 di cui al contesto 12c. Si ritiene incompatibile il livello 2 con un'area destinata a discarica di rifiuti solido-urbani. Si rappresenta che nella zona sono presenti pascoli e seminativi arborati asciutti. Viene chiesto di rivedere il livello di tutela previsto nel Piano.
Osservazione n. 6: nell'area di Santolio è stato previsto un livello di tutela 3 di cui al contesto 12d per la presenza di un'area d'interesse archeologico. Si evidenzia che nell'area sono presenti diverse aziende agricole. Il paesaggio agrario è costituito principalmente da seminativi arborati asciutti, mentre la forme arboree più ricorrenti, presenti in forma sparsa, sono il leccio, la roverella e il pero. Le aree marginali ed impervie sono occupate dalla flora tipica della macchia mediterranea con prevalenza di lentisco, terebinto o pistacchio selvatico, alaterno etc. Viene ritenuto che il livello di tutela 1 sia più adatta per le aree interessate da seminativi e il livello di tutela 2 per le aree interessate dalla macchia mediterranea.
Osservazione n. 7: nelle località di Montegrosso, Mandredonne, Bibbia, Le Melilli, Monastrello è stato previsto il livello di tutela 3 per la presenza di aree boscate di cui al contesto 12f. Si rappresenta che le aree boschive in argomento sono state rilevate dallo studio agricolo-forestale in base al quale sono state determinate le relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. n. 16/96. Parte di questo territorio è interessato da seminativi o seminativi arborati asciutti per i quali viene proposto il livello di tutela 1. Viene rappresentato inoltre che nella contrada Bibbia il Comune ha avuto approvato da parte del'Assessorato Territorio e Ambiente una variante con previsione di zona E2t per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero, per tale opera è stato presentato e approvato dal Consiglio Comunale un piano di lottizzazione.
Osservazione n. 8: le contrade Valloncello e Adifalca sono state gravate con livello di tutela 2; viene rappresentato che queste località hanno ultimamente subito un'intensa antropizzazione, inoltre in dette località sono presenti numerose aziende agricole, le sorgenti di captazione dell'impianto idrico comunale con le relative infrastrutture, alcuni opifici e numerose residenze stagionali. Per quanto sopra si chiede di abbassare il livello di tutela da 2 a 1.
41/PA - Osservazione proposta da: Calleri Santo
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Serrascimone che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12c con livello di tutela 2, per la presunta presenza di essenze di particolare interesse naturalistico. L'osservante rappresenta che il terreno è un seminativo arborato, utilizzato per la coltivazione di leguminose e ortaggi estivi. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 2.
42/PA - Osservazione proposta da: Scibetta Carlo
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona C del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano detto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. L'osservante rappresenta che parte della zona è stata edificata, essendo inserita in zona C del PRG. Il ricorrente rappresenta, inoltre, che nell'area non sono presenti beni che abbiano alcuna valenza paesaggistica, archeologica né si riscontra la presenza di beni isolati, per cui a suo parere l'inserimento del terreno in un livello di tutela 3 potrebbe derivare dalla presunta presenza di essenze riconducibili a macchia mediterranea o a bosco. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
43/PA - Osservazione proposta da: Manciagli Mario e Francipani Maria
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in C.da Pineta ricadente in zona "F6"
Attrezzature Ricettive del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano detto terreno è stato inserito nel contesto 12c con livello di tutela 2. I ricorrenti rappresentano che nel terreno di proprietà non sono presenti essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea e al bosco. Nel suddetto terreno sono presenti colture seminative e vegetazione spontanea rada in prossimità di muri, salti di livello e formazioni rocciose in misura trascurabile. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 2.
44/PA - Osservazione proposta da: Bagnato Domenico e Zizzo Giuseppe S.a.s.
I ricorrenti sono proprietari di attività estrattiva della cava denominata "Famelio - Bagnato" che con l'adozione del Piano è stata inserita nel contesto 12f con livello di tutela 3. I ricorrenti rappresentano che nel comprensorio sono presenti diverse attività estrattive preesistenti l'adozione del Piano, l'attività in oggetto ha ancora margini di sfruttamento per cui sarebbe auspicabile consentire la prosecuzione anche in relazione agli investimenti effettuati. Dal punto di vista vegetazionale nell'area non sono presenti essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea, ma si riscontrano terreni incolti. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
45/PA - Osservazione proposta da: Cassarino Paolo e Melluzzo Santina
I ricorrenti sono proprietari di un appezzamento di terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona E2 del vigente strumento urbanistico. Con l'adozione del Piano detto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. I ricorrenti rappresentano che nel terreno di proprietà non sono presenti essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea e al bosco. Nel suddetto terreno sono presenti colture seminative e vegetazione spontanea rada in prossimità di muri, salti di livello e formazioni rocciose in misura trascurabile. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
46/PA - Osservazione proposta da: Pirruccio Paolo
Il ricorrente è proprietario di terreni agricoli in C.da Camelio nel comune di Palazzolo.Acreide e in C.da Bauli nel Comune di Noto. Con l'adozione del Piano detti terreni ricadono rispettivamente nei contesti 12f e 12d entrambi sottoposti a livello di tutela 3. Il ricorrente rappresenta che trattasi di terreni agricoli coltivati a seminativi semplici e a foraggiere e non di aree di bosco o macchia mediterranea. In particolare per il terreno di C.da Bauli, che ricade nel SIC IT09007, viene chiesto l'abbassamento del livello di tutela a 2 nella previsione di dover espandere l'insediamento produttivo e realizzare delle nuove strutture destinate a fienili o ricovero macchine agricole o deposito derrate alimentari.
47/PA - Osservazione proposta da: Blundo Corrado
Il ricorrente possiede un'area in C.da Colleorbo ricadente in zona C2 del P.R.G. Con l'adozione del Piano detto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Il ricorrente rappresenta che nel terreno di proprietà non sono presenti essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea e al bosco. Parte dell'area risulta edificata, la vegetazione arborea è composta da piante di ulivo e rovi. Si chiede che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3 e reintegrato nelle condizioni precedenti l'adozione del Piano.
48/PA - Osservazione proposta da: Rametta Paolo
Il ricorrente comproprietario di appezzamenti agricoli in C.da Fondi Nuovi coltivati a pascolo semplice e seminativi avvicendati a cereali autunno-vernini e foraggiere lamenta che con l'adozione del Piano detto terreno è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Il ricorrente rappresenta che nel terreno di proprietà non sono presenti essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea e al bosco richiedendo per ciò la riduzione del livello di tutela.
49/PA - Osservazione proposta da: Bologna Paolo
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Fondi Nuovi che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 per la presunta presenza di macchia mediterranea o bosco. I terreni attualmente vengono avvicendati a cereali autunno-vernini e ad foraggere. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
50/PA - Osservazione proposta da: Bologna Giuseppina
La ricorrente è affittuaria di un'azienda agricola e di un appezzamento di terreno agricolo in C.da Fondi Nuovi ricadente in zona E2. Essendo l'azienda suddetta, ad indirizzo cerealicolo foraggiero zootecnico, sfrutta i terreni avvicendandoli con coltivazioni a cereali autunno-vernini utilizzati in azienda. Si contesta la presenza di macchia mediterranea e/o bosco e si chiede la riduzione del livello di tutela a 1 in quanto il vincolo pone impedimenti allo sviluppo dell'azienda agricola.
51/PA - Osservazione proposta da: Leone Orazio
Il ricorrente è proprietario di un'area ricadente in zona C (edilizia rada) ed E2 (agricola) del vigente P.R.G. Sull'appezzamento in questione insistono piante di olivo e alberi da frutta, nessuna forma di vegetazione boschiva. Il lotto è adiacente a una strada vicinale di elevata frequenza veicolare. Si chiede che l'appezzamento sia stralciato dall'area a tutela 3, reintegrandolo nelle condizioni precedenti all'adozione.
52/PA - Osservazione proposta da: Bonaiuto Giuseppe
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Pineta che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 per la presunta presenza di macchia mediterranea o bosco. I terreni attualmente vengono avvicendati a cereali autunno-vernini e a foraggere. Si chiede, pertanto, che il terreno in oggetto sia stralciato dall'area di tutela 3.
53/PA - Osservazione proposta da: Caristia Giuseppe
Il ricorrente, proprietario di un'area in C.da Pineta su cui ricade il vincolo boschivo classificato arbusteto a rosacee di cui al contesto 12f con livello di tutela 3, rappresenta che l'area in oggetto è seminata a foraggio, insistono 15 alberi di ulivo e 3 peri. Non si individua la presenza di altre specie che possano far pensare ad una cenosi di tipo arbusteto a rosacee e pertanto si richiede la cancellazione del vincolo.
54/PA - Osservazione proposta da: Amato Vito Alberto
Il ricorrente proprietario di un lotto in C.da Pineta ricadente in zona E del vigente P.R.G, lamenta che sull'area in oggetto ricade il vincolo boschivo classificato Acer Quercus di cui al contesto 12f con livello di tutela 3, nonostante l'assenza di questa e di altre specie che possano far pensare ad una cenosi di tipo arbusteto a rosacee e pertanto si richiede la cancellazione del vincolo.
55/PA - Osservazione proposta da: Toscano Paolo
Il ricorrente è proprietario di un lotto in C.da Serrascimone ricadente in zona E2 del vigente P.R.G. Il terreno, ricadente nei contesti 12c e 12f con rispettivamente livello di tutela 2 e 3, risulta inserito in un contesto urbanizzato, con cenosi mista formata da ulivi, peri e noci, quindi coltivato e in parte pascolato. Si richiede lo stralcio del terreno suddetto dalle aree con livello di tutela 2 e 3.
56/PA - Osservazione proposta da: Miano Mariannina
La ricorrente è proprietaria di terreni in C.da Pantano ricadenti in zona E2 del vigente P.R.G. Sulle particelle in oggetto, ricadenti nei contesti 12c e 12f con rispettivamente livello di tutela 2 e 3, insistono ulivi e alberi da frutto, sistemati a "terrazze".La suddetta ricorrente fa rilevare che i terreni sono stati sempre utilizzati come seminativi arborati e ne richiede lo stralcio dalle aree con livello di tutela 2 e 3.
57/PA - Osservazione proposta da: Monaco Mario
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Fondi Camelio che dal Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3 per la supposta presenza di querceti di roverella e arbusteti a rosacee. In verità, secondo il ricorrente, nella maggior parte delle particelle insistono rovi, peri, olivi, ogliastri, noci, perastri e qualche pianta di quercia. Piccole zone sono coltivate a seminativi semplici ed indicano chiaramente che si tratta di terreni agricoli. Si chiede una differente perimetrazione dell'area o una diversa valutazione del livello di tutela.
58/PA - Osservazione proposta da: Calleri Salvatore legale rappresentante della Società Mandredonne s.r.l.
Il ricorrente chiede il declassamento dell'area oggetto dell'osservazione sita in C.da Bibbia nel contesto 12c con livello di tutela 2, al fine di consentire l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di imbottigliamento acque minerali e bevande addizionate con aromi naturali, ricadente da un punto di vista urbanistico in Area E Verde Agricolo. L'azienda ha ottenuto parere favorevole di massima da parte della Soprintendenza in data 23.6.14. Il Comune di Palazzolo Acreide ha ritenuto di inquadrare la tipologia di intervento nell'ambito dell'attività industriale e non agricola ragion per cui si rende necessaria la variazione urbanistica di destinazione d'uso dell'area oggetto di intervento. In virtù del nuovo indirizzo assunto dal Comune, la Soprintendenza ha espresso un preavviso di parere negativo in data 3.12.15, confermando, tuttavia, il precedente parere favorevole per gli interventi attinenti l'attività agricola e/o filiera agroalimentare, in quanto compatibili con la vigente destinazione d'uso dell'area. Stante quanto sopra, si verrebbe a creare l'impossibilità di realizzare l'intervento oggetto di finanziamento con fondi comunitari/nazionali. Secondo gli osservanti l'area in oggetto. si colloca al di fuori di tutti i biotopi censiti e definiti per la provincia di Siracusa, con valenza prettamente agricola di tipo estensiva e caratterizzata dalla totale assenza di colture specializzate irrigue. Tale area fa parte di un ampio comprensorio agricolo interessato da coltivazioni estensive (cereali-foraggi), con limitata presenza di colture arbore, la cui minima valenza paesaggistica è data soltanto dalla presenza nelle vicinanze di incisioni vallive (cave), caratterizzate dalla presenza di fitta vegetazione arbustiva ed arborea di macchia mediterranea.
59/PA - Osservazione proposta da: Gallo Stefania e Gallo Daniela Alba
Le ricorrenti sono proprietarie di un terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona C2 del vigente PRG che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Viene rilevato che trattasi di area distante dal bosco vero e proprio ed inserita nella zona di espansione edilizia dell'abitato cittadino. Si chiede di rettificare la perimetrazione dei lotti quale area di livello 1.
60/PA - Osservazione proposta da: Messina Gaetana e Messina Salvatore
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona C2 del vigente PRG che con l'adozione del Piano è stato inserito nel contesto 12f con livello di tutela 3. Viene contesta la presenza di elementi riconducibili a macchia mediterranea e/o bosco che possano determinare azioni di tutela del sito in esame. Si chiede di liberare le particelle interessate dal vincolo di tutela 3 e ripristinare la precedente destinazione d'uso dei luoghi.
61/PA - Osservazione proposta da: Gallo Mario Paolo
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in C.da Colleorbo ricadente in zona C2 del vigente PRG nel contesto 12f con livello di tutela 3. Viene contestata la presenza di elementi riconducibili a macchia mediterranea e/o bosco che possano determinare azioni di tutela del sito in esame. Si chiede di declassare il vincolo di tutela da 3 a 1.
62/PA - Osservazione proposta da: Corradino Fabrizio
Il lotto del ricorrente in C.da Pineta e ricadente in zona E2 (agricolo) del vigente PRG, risulta essere edificato con piccole e nuove abitazioni rurali. Non presenta, secondo il ricorrente, elementi riconducibili a macchia mediterranea e/o bosco che possano determinare azioni di tutela del sito in esame sottoposto al livello di tutela 3 del contesto 12f.
64/PA - Osservazione proposta da: Gattinella Salvatore
In riferimento ad istanza presentata per rinterri e scavi inerenti l'area di terreno in C.da Vallonello, il ricorrente fa presente che anzidetto lotto di terreno ricade all'interno della fascia dei 150 mt. da fiumi, torrenti e corsi d'acqua e all'interno dell'area sottoposta a vincolo boschivo. L'intera area del lotto di terreno ricade all'interno del PRG in area E2 (area a verde agricolo) e risulta quale area priva di vincolo boschivo. Il terrazzamento può essere utilizzato per la coltivazione di ortaggi, in cui possono essere allocati filari di alberi da frutto o ulivi.
65/PA - Osservazione proposta da: Di Bartolo Eliana
La ricorrente contesta il livello di tutela 3 apposto al fondo in oggetto ricadente nel contesto 5l in C.da Vallonello. Le previsioni del Piano non permettono all'azienda una espansione strutturale, ma la fossilizza nelle vecchie strutture esistenti. Viene chiesto, pertanto, il declassamento della tutela in modo da permettere la realizzazione di fabbricati strumentali.
Comune di Portopalo di Capo Passero
01/PP - Osservazione proposta da: Spinello Andrea
L'osservante è proprietario di un terreno in C/da Corridore Campana sottoposto con il Piano ad un livello di tutela 3 del contesto 5l. si chiede si stralciare il lotto interessato dal vincolo.
02/PP - Osservazione proposta da: Euroholidays s.r.l., Squasi Giuseppe ed altri
I ricorrenti sono proprietari di un'area sottoposta dal Piano a livello di tutela 3 del contesto 19d. Tale livello di tutela non terrebbe conto che nelle aree confinanti alla proprietà è presente un'edilizia di tipo abusivo. L'area in esame ricade in un territorio di competenza dei Comuni di Porto Palo e di Pachino, due realtà che hanno visto riconosciuta la loro vocazione turistica e potrebbe costituire una risorsa per l'economia locale qualora non venisse intralciato il suo utilizzo a fini turistici. Inoltre l'area era stata esclusa dalla perimetrazione della Riserva regionale "Pantani della Sicilia sud orientale" e al di fuori dell'area denominata "Isola delle Correnti" proprio per pianificare un futuro economico ecosostenibile. Si chiede quindi un'attenta valutazione di quanto sopra esposto.
03/PP - Osservazione proposta da: Leone Sebastiana e Muscio Nency
L'area di proprietà delle ricorrenti in C/da Cavarra nel contesto 19d con livello di tutela 3, ricade in zona E del PRG. Le ricorrenti lamentano questioni di carattere procedurale come:
- mancata concertazione o verosimilmente incapacità da parte dell'Amministrazione regionale di non avere recepito la volontà e il contributo degli enti interessati;
- violazione dell'art. 144 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. anche in relazione agli art. 97 e 118 della Costituzione in quanto il procedimento che ha condotto all'adozione del Piano si è svolto in assenza di apposite norme regionali;
- errata applicazione degli artt. 138 e 139 del D.lgs. 42/04 in quanto l'Amministrazione regionale non avrebbe tenuto conto dei passaggi relativi all'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico mancando la preventiva fase di consultazione degli enti interessati.
Il fondo di proprietà delle istanti sarebbe privo delle caratteristiche proprie del contesto 19d in cui ricade, le cui prescrizioni, viene ritenuto, ledono gli interessi, considerato che prima dell'adozione del Piano era stato presentato al Comune, insieme ad altri proprietari di lotti adiacenti, in variante al PRG un progetto per la realizzazione di un centro turistico alberghiero a servizio della balneazione.
04/PP - Osservazione proposta da: Spadaro Grazia
La zona in cui è ubicato il lotto di proprietà dell'osservante in C/da Pipitona è totalmente adibita a alla coltivazione di primaticci in serre e nel PRG è destinata a zona Ct zona turistico-residenziale; il lotto risulta in parte in zona Ct e in parte in zona E con destinazione agricola, due particelle sono edificate e risultano adibite rispettivamente a fabbricato rurale a servizio del fondo e fabbricato per civile abitazione. Il suddetto lotto ricade nei contesti 19d e 19f entrambi con livello di tutela 3 e, come rilevato dal ricorrente, contrariamente a quanto contenuto nel Piano non presenta aree boscate o vegetazione assimilabile al livello di tutela 3 che impedirebbe la realizzazione di serre per la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli. Si chiede la rimozione del livello di tutela.
05/PP - Osservazione proposta da: Di Pietro Sebastiano
L'area ricade in zona E del PRG in località Fondo Sabbie. Il ricorrente contesta il livello di tutela 3 del contesto 19d che impedisce la realizzazione di fabbricati destinati all'attività agricola del fondo.
06/PP - Osservazione proposta da: Scala Corradino, Betulla Corradina e Scala Santino
Il lotto in questione C/da Vigne Vecchie è utilizzato in parte per la coltivazione degli ortaggi e in parte per la coltivazione estensiva delle vigne, ulivi, mandorli, e alberi da frutto e non ha pertanto i caratteri di area boscata così come definita dal contesto 19d con livello di tutela 3. Parte del lotto ricade in zona E di PRG e parte in zona D4.1 (zone produttive).
Si osserva un evidente contrasto tra le analisi, le sintesi e le tavole di piano ed in contrasto con il regime normativo. Nello specifico il lotto è riconosciuto ed indicato nelle tavole di analisi e di sintesi come una parte del territorio con valori definiti "ordinari" o "bassi" mentre la tavola dei regimi normativi pone il lotto sotto un livello di tutela 3. Il lotto non ha le peculiarità descritte nel contesto 19d.
Si chiede di eliminare il livello di tutela 3 sulle porzioni di territorio scevre da misure di salvaguardia precedenti al piano e inserendo un livello 1 per la porzione di territorio rientrante nella fascia costiera di 300 mt. dalla battigia.
07/PP - Osservazione proposta da: Giuffrida Salvatore, Scavuzzo Fulvio e altri
I ricorrenti rilevano che sull'area interessata dal vincolo in C/da Corridore Campana nel contesto 19f con livello di tutela 3 insiste una coltivazione arborea ad ulivi di tipo estensivo, gli aspetti di vegetazione arbustiva rappresentano lembi di macchia estremamente ridotti; l'area risulta inoltre caratterizzata dalla presenza di una prateria steppica sulla quale insiste un pascolo; sono inoltre presenti specie legnose residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, ecc.) che esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea. Pertanto viene ritenuto dai ricorrenti che l'area in oggetto non possiede i requisiti delle aree classificabili come "bosco", ai sensi della LR 16/96 e 13/99 e si chiede di volere ridefinire il livello 3 che comporterebbe l'impossibilità dei proprietari a potere continuare le pratiche agricole nel territorio in esame.
08/PP - Osservazione proposta da: Betulla Maria
La ricorrente rileva che sull'area interessata dal vincolo in C/da Corridore Campana nel contesto 19f con livello di tutela 3 insiste una prateria steppica, non sussistono i requisiti per assimilarla a bosco anche se sporadicamente risulta la presenza di olivastro. Pertanto viene ritenuto che l'area in oggetto non possegga i requisiti delle aree classificabili come "bosco", ai sensi della LR 16/96 e 13/99.
09/PP - Osservazione proposta da: Spinello Dina e altri
I ricorrenti rilevano che sull'area interessata dal vincolo in C/da Corridore Campana nel contesto 19f con livello di tutela 3 insiste una prateria steppica, non sussistono i requisiti per assimilarla a bosco anche se sporadicamente risulta la presenza di olivastro. Pertanto viene ritenuto che l'area in oggetto non possegga i requisiti delle aree classificabili come "bosco", ai sensi della LR 16/96 e 13/99.
10/PP - Osservazione proposta da: Mendolia Maria, Muscio Salvatore e altri
Il terreno di proprietà degli osservanti in C/da Cavarra ricade in zona E del PRG. I ricorrenti lamentano questioni di carattere procedurale come:
- mancata concertazione o verosimilmente incapacità da parte dell'Amministrazione regionale di non avere recepito la volontà e il contributo degli enti interessati;
- adozione del PP in assenza di VAS
- adozione del PP in assenza di VIA
- suddivisione in ambiti territoriali
- il Piano è stato adottato dall'Assessore Reg. ai Beni Culturali che dovrebbe esercitare funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
- illegittimità del Piano per carenza di motivazione ed istruttoria;
- illegittimità del piano in quanto l'apposizione del vincolo boschivo rientra fra le competenze dell'Assessore reg.le per l'agricoltura e foreste.
Inoltre i ricorrenti rilevano che il terreno in esame, ricadente nel contesto 19d con livello di tutela 3, non ha i requisiti per l'assimilazione a bosco in quanto risulta caratterizzato, così come riportato nell'allegata relazione agronomica, da prateria steppica secondaria e da vegetazione arbustiva estremamente ridotta su cui sono presenti solo alcune specie riconducibili alla macchia mediterranea e alle formazioni rupestri che occupano il suolo in misura inferiore al 50%. L'area infine risulta interamente urbanizzata, sicché il livello di tutela più appropriato sarebbe il livello 1 che consentirebbe comunque un controllo sulla trasformazione del fondo. Viene chiesta una revisione del livello di tutela assegnato con modifica del livello 3 sulle porzioni di territorio scevre da misure di salvaguardia precedenti al piano e inserendo un livello 1 per la porzione di territorio rientrante nella fascia costiera di 300 mt. dalla battigia.
11/PP - Osservazione proposta da: Mendolia Giacomo, Muscio Giovanna ed altri
Identica osservazione di cui alla precedente 10/PP.
12/PP - Osservazione proposta da: Scala Pietro e Scala Aurelio
La proprietà dei ricorrenti in C/da Vigne Vecchie ricade in zona E del PRG. Essa è interessata dal contesto 19d con livello di tutela 3 il quale comporterebbe, secondo i ricorrenti, una immodificabilità in contrasto con la legislazione strategica per gli insediamenti produttivi. Viene ritenuto opportuno eliminare il divieto generalizzato di apportare varianti agli strumenti urbanistici comunali.
13/PP - Osservazione proposta da: Rana Claudia
Il fondo di proprietà della ricorrente in C/da Paolo Arfò ha inizio sulla strada Portopalo Maucini e termina sul demanio marittimo (spiaggia di Pantanello), in zona E del PRG ed è interessato dal contesto 19d con livello di tutela 3.
Le opposizioni riguardano:
- violazione delle regole per la Pianificazione paesaggistica in quanto il Piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni;
- violazione d'identità dei Beni oggetto del Piano, in quanto il Piano deve essere studiato e predisposto comparandolo e coordinandolo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di settore, in sinergia e leale collaborazione fra gli Enti istituzionali coinvolti. Al contrario Il Piano non ha tenuto conto dei PRG comunali;
- violazione delle norme sulla VIA-VAS;
- violazione dell'art. 42 della Costituzione italiana che garantisce la proprietà privata, il Piano avrebbe invece sovvertito tale principio.
14/PP - Osservazione proposta da: Greco Paolino e Baldo Loredana
Il fondo di proprietà dei ricorrenti in C/da Guardiana si estende dalla strada comunale Pozzo Turco-Guardiani e termina sul demanio marittimo (spiaggia dell'Isola delle Correnti) ed è interessato dal contesto 19d con livello di tutela 3.
Vengono presentate opposizioni identiche alla precedente osservazione 13/PP.
15/PP - Osservazione proposta da: Occhipinti Santi
Il ricorrente rileva che il terreno di proprietà in C/da Corridore Campana nel contesto 19f con livello di tutela 3 è posto in un'area costituita dalla presenza di villini con giardini non assimilabili ad aree boscate, lo stesso dicasi per la proprietà. Si chiede pertanto di correggere l'errore escludendolo dal contesto sottoposto a livello di tutela 3.
16/PP - Osservazione proposta da: Bruccoleri Raffaele
Il fondo del ricorrente in C/da Cavarra ricade in zona E del PRG, La contestazione è relativa al contesto 19d con livello di tutela 3 per la parte nord, ossia quella compresa tra i 150 mt. e i 300 mt, dalla battigia del mare per la quale si chiede la riduzione del livello da 3 a 2 al fine di consentire alcuni interventi finalizzati alla fruizione sostenibile dei luoghi.
17/PP - Osservazione proposta da: Lentini Paolo e D'Agata Maria
Il fondo in C/da Corridore Campana ricade in zona E del PRG e su di esso insiste un fabbricato oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a ricettivo alberghiero e un impianto fotovoltaico regolarmente autorizzati.
I ricorrenti chiedono di stralciare il fondo in oggetto dal vincolo paesaggistico non avendo i requisiti per essere sottoposto al livello di tutela 3 del contesto 19f.
18/PP - Osservazione proposta da: Società Capopassero s.r.l. di Giambra Michele
La società ricorrente chiede di riconsiderare le scelte del Piano sulla base di alcune considerazioni:
- violazione delle procedure previste dall'art. 139 del D.Lgs. 42/04 in merito alla pubblicazione e notifica di nuovi vincoli introdotto con il Piano;
- violazione delle procedure previste dal D.lgs. 152/06 in materia di VAS.
19/PP - Osservazione proposta da: Comune di Portopalo di Capo Passero
Il Comune ricorrente con diverse note propone le seguenti osservazioni:
- viene contestato il livello di tutela 3 sulla fascia costiera, per una profondità anche superiore a 300 metri, che sottende la cosiddetta area portuale di cui al Decreto dell'A.R.T.A. n. 975 del 16.09.2004 relativo alla modifica del Piano Regolatore portuale e all'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Regione del 7.11.2011;
- si chiede di procedere ad una più attenta verifica dei perimetri per l'individuazione delle zone A e B del centro urbano, degli impianti pubblici del depuratore e del campo sportivo al fine di escluderli dal contesto 19d;
- vengono contestate le previsioni del Piano, ritenute ingiustificate e vessatorie in quanto soffocano le vocazioni naturali di questo territorio - negandone l'agricoltura di eccellenza e il naturale rapporto del territorio con il mare - che istituiscono una fascia di tutela della costa con livello di tutela 3, senza soluzione di continuità, che parte da Carratois e termina ad oriente dopo la tonnara di Capo passero e si estende in profondità dalla linea di costa fino a qualche chilometro nell'entroterra;
- vengono evidenziati errori di perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo archeologico;
- vengono contestate le aree individuate dal Piano come aree boscate e delle quali viene chiesta la eliminazione e/o la rideterminazione;
- vengono annotate discrasie circa le zone SIC e ZPS, la riserva dell'Isola delle Correnti, la zona di recupero della zona Pantanelli e i campeggi autorizzati esistenti;
Il Comune contesta inoltre questioni di carattere procedurale in particolare riferite alla fase della concertazione istituzionale e all'inserimento di nuovi vincoli all'interno del Piano.
Vengono infine proposte alcune modifiche alle NdA tendenti in particolare a uniformare l'art. 39 alle innovazioni legislative recate dal Parlamento nazionale con la riforma Madia e a eliminare dall'art. 20 presunti contrasti con l'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
20/PP - Osservazione proposta da: Luciano Antonina
Il fondo di proprietà della ricorrente in C/da Chiusa Conte è di forma irregolare allungata, con andamento nord-sud, inizio sulla strada Francesco Garrano e termina sulla vecchia bretella della S.P. Pachino-Portopalo. La contestazione riguarda l'inclusione di parte del lotto nel contesto 19f con livello di tutela 3, non considerando che alla data del 6 settembre 1985 essa era delimitato nel Programma di fabbricazione del comune come Zona. B, in palese violazione dell'art. 142, comma 2, lett. a) del Codice.
Vengono inoltre presentate opposizioni identiche alla precedente osservazione 13/PP.
21/PP - Osservazione proposta da: Quattrocchi Giovanni e Vassallo Sebastiana
Il terreno di proprietà dei ricorrenti rappresenta il lotto di testa compreso fra le vie Carlo Alberto e Giuseppe Giardina. La contestazione riguarda l'inclusione di parte del lotto nel contesto 19d con livello di tutela 3, non considerando che alla data del 6 settembre 1985 essa era delimitato nel Programma di fabbricazione del comune come Zona. B, in palese violazione dell'art. 142, comma 2, lett. a) del Codice.
Vengono inoltre presentate opposizioni identiche alla precedente osservazione 13/PP.
22/PP - Osservazione proposta da: Nardone Gioacchino e Scala Loredana
Il terreno di proprietà dei ricorrenti rappresenta un lotto intercluso compreso fra le vie Vittorio E. Europa e Principe Belmonte. La contestazione riguarda l'inclusione del lotto nel contesto 19e con livello di tutela 3, non considerando che alla data del 6 settembre 1985 essa era delimitato nel Programma di fabbricazione del comune come Zona. B, in palese violazione dell'art. 142, comma 2, lett. a) del Codice.
Vengono inoltre presentate opposizioni identiche alla precedente osservazione 13/PP.
23/PP - Osservazione proposta da: Benigno Marina
Il terreno di proprietà della ricorrente ricade in C.da Cuffara in Zona E del PRG. La contestazione riguarda l'inclusione del lotto nel contesto 19d con livello di tutela 3.
Vengono inoltre presentate opposizioni identiche alla precedente osservazione 13/PP.
24/PP - Osservazione proposta da: Grandini Mario
Nel fondo oggetto dell'osservazione in C.da Corridore Campagna, zona E del PRG, insiste un villino con ampio giardino di pertinenza e l'area risulta completamente antropizzata. Il ricorrente ritiene pertanto che il suddetto terreno non abbia i requisiti per essere inserito fra le aree boscate del contesto 19f con livello di tutela 3. Si chiede pertanto la revisione del Piano per quanto riguarda la proprietà escludendo il fondo dal regime di tutela 3.
25/PP - Osservazione proposta da: Società Terra Nobile Cooperativa edilizia
Il terreno di proprietà della Società ricorrente è compreso fra le vie Maucini, Giovanni XXIII e la strada vicinale per Pozzo Ferreri. La contestazione riguarda l'inclusione del lotto nel contesto 19d con livello di tutela 3, non considerando che alla data del 6 settembre 1985 essa era delimitato nel Programma di fabbricazione del comune come Zona. B, in palese violazione dell'art. 142, comma 2, lett. a) del Codice.
Vengono inoltre presentate opposizioni identiche alla precedente osservazione 13/PP.
26/PP - Osservazione proposta da: Vasta Alfia
L'area in cui ricade il lotto di proprietà dell'osservante in C/da Sessa ricade nel contesto 19d con livello di tutela 3. Viene contestata l'effettiva copertura vegetale che non appare corrispondente alla definizione di vincolo boschivo. Si chiede l'annullamento del livello di tutela 3 sulle porzioni di territorio scevre da misure di salvaguardia precedenti al Piano ed inserendo il livello di tutela 1 per la porzione di territorio rientrante nella fascia costiera di 300 mt dalla battigia.
27/PP - Osservazione proposta da: Vasta Mario
L'area in cui ricade il lotto di proprietà dell'osservante in C/da Cuffara è inserita nel contesto 19d con livello di tutela 3. Viene contestata l'effettiva copertura vegetale che non appare corrispondente alla definizione di vincolo boschivo. Si chiede l'annullamento del livello di tutela 3 sulle porzioni di territorio scevre da misure di salvaguardia precedenti al Piano ed inserendo il livello di tutela 1 per la porzione di territorio rientrante nella fascia costiera di 300 mt dalla battigia.
28/PP - Osservazione proposta da: La Sita Leonardo
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nella fascia periurbana di Portopalo e ricadente nel contesto 19d con livello di tutela 3. Viene lamentato il livello di tutela che preclude qualsiasi tipo di intervento edificatorio contrariamente a quanto previsto nel PRG del Comune, comprese le opere necessarie al normale sfruttamento agricolo dell'area stessa. Il contesto in cui si trova il lotto è urbanizzato, a ridosso dell'abitato di Portopalo, con una forte perdita dell'originaria bellezza paesaggistica. Si chiede che venga abbassato il livello di tutela per permettere una normale attività di conduzione del fondo agricolo con tutte le opere necessarie a tale scopo.
29/PP - Osservazione proposta da: Mattiace Angela
Il ricorrente lamenta che l'intero lotto di proprietà in C.da Cavarra è inserito nel contesto 19d con livello di tutela 3. Viene segnalato che nel lotto in oggetto non è stata individuata alcuna componente qualificante il paesaggio, tantomeno sono stati riscontrati elementi qualificanti di rilevanza eccezionale che determinano specifiche esigenze di tutela. L'unica componente individuata è riferibile alla fascia costiera di 300 metri dalla battigia. Si propone di modificare il Piano eliminando il regime di tutela sulle porzioni di territorio scevre da misure di salvaguardia precedenti al Piano ed inserendo il livello di tutela 1 per la porzione di territorio rientrante nella fascia costiera di 300 m dalla battigia in cui rientra il fondo in oggetto.
30/PP - Osservazione proposta da: Spinello Salvatore ed altri
I ricorrenti segnalano che dai rilievi dei periti di parte sul lotto in oggetto, sito in C.da Campana Corridore nel contesto 19f con livello di tutela 3, non è stata individuata alcuna componente qualificante il paesaggio e tantomeno elementi qualificanti di rilevanza eccezionale che determinano specifiche esigenze di tutela.
Si ritiene che la tipizzazione dell'area in oggetto in qualità di bosco sia stata viziata da un errore standard causato dall'utilizzo di una scala troppo elevata, dovuta alla metodologia di telerilevamento nell'elaborazione della Carta dei vincoli, e che l'identificazione del terreno in qualità di bosco debba ritenersi non attendibile. Pertanto il livello di tutela 3 assegnato non è giustificato per il lotto in oggetto.
32/PP - Osservazione proposta da: Betulla Corradina
La proprietaria dei lotti in C.da Campana Corridore, opponendosi al livello di tutela 3 del contesto 19f in cui ricadono detti terreni, presenta le conclusioni della perizia dell'agronomo di parte dalla quale emerge che che gli aspetti di vegetazione arbustiva rappresentano lembi di gariga estremamente ridotti e che non sussistono i parametri necessari individuati dalla giurisprudenza per identificare il terreno della proprietaria come bosco ai sensi della normativa vigente. Viene ritenuto che la tipizzazione dell'area in oggetto in qualità di bosco non sia attendibile in quanto viziata dall'utilizzo di una scala troppo elevata nell'elaborazione della Carta delle Categorie Forestali redatta dal Corpo Forestale.
34/PP - Osservazione proposta da: Salamone Sergio
Il ricorrente è proprietario di terreni in C.da Scarrozzone nel contesto 19f con livello di tutela 3. Il vincolo risulterebbe adottato, secondo l'osservante, con l'obiettivo di tutelare la "palmetta nana" presente in minima quantità nel lotto di proprietà. Il proprietario dei terreni citati osserva che la previsione del Piano, oltre a contrastare con la perimetrazione dell'IPG pomodoro di Pachino preesistente, sacrificherebbe immotivatamente la possibilità per l'osservante di realizzare impianti di serre la cui costruzione è obbligatoriamente prevista per rientrare nel disciplinare dell'IGP. Si chiede l'abbassamento di tutela.
35/PP - Osservazione proposta da: Calatabiano Chantal e Calabrese Giovanni
Gli osservanti chiedono l'abbassamento del livello di tutela da 3 a 1 nei terreni di proprietà siti in C.da Cuffara nel contesto 19d con livello di tutela 3 per poter realizzare due piccoli edifici ad uso magazzino agricolo per il ricovero di attrezzi e macchinari agricoli. Viene fatto presente che la zona dove ricadrebbero le nuove costruzioni risulta ampiamente edificata sia con costruzioni ad uso agricolo che con edifici ad uso residenziale.
36/PP - Osservazione proposta da: Giuffrida Salvatore
L'area del ricorrente, sita in C.da Campana Corridore nel contesto 19f con livello di tutela 3, è situata al confine con il comune di Pachino dove è presente in modo intensivo da anni la coltivazione di primizie in serre. Sul terreno sono presenti piante di ulivo a filari e carrubbi, la restante parte è stata utilizzata per coltivazioni in serre e seminativo. Si chiede di eliminare il livello di tutela 3 sulla parte centrale del lotto perchè non permetterebbe di effettuare interventi per continuare le attività agricole fatte negli anni passati.
Comune di Priolo Gargallo
01/PG - Osservazione proposta da: Società ISAB
La Società ricorrente propone le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: trattasi di un'area che interessa l'unico complesso di raffinazione costituito dalla raffineria ISAB impianti nord e Raffineria ISAB impianti Sud, individuata catastalmente in parte nel territorio comunale di Priolo Gargallo e in parte in quello di Melilli. Per la parte relativa alla raffineria ISAB impianti nord, nel Piano è identificata come Area di interesse archeologico, per la presenza all'interno di beni archeologici (schede n. 213 e n, 321 Beni archeologici). In realtà, segnala l'opponente, si tratta di zona industrializzata e interessata dal poligono VV.F., dalla sottostazione elettrica, da un parco stoccaggi. Si chiede per le aree interessate poiché industrializzate di eliminare quanto identificato nel Piano relativamente alle schede n. 213 e n. 321.
Osservazione n. 2: le aree oggetto dell'osservazione sono parte di stabilimenti industriali fortemente antropizzati ed infrastrutturali ricadenti nel contesto 7m, aree sottoposte al Recupero. Secondo quanto previsto nelle NdA del Piano, in tale area non è consentito realizzare impianti industriali, impedendo lo sviluppo tecnologico e l'ammodernamento degli impianti esistenti. Pertanto viene proposto di eliminare nelle NdA, al punto 7m ultimo rigo la dicitura " realizzare impianti industriali" e di eliminare la perimetrazione e la campitura "7m" nelle Tavole del Piano.
Osservazione n. 3: il bene isolato descritto nella scheda n. 203 e classificato nella Tav. 30.3 come D1, fa riferimento alla Masseria Bagnoli. Tuttavia del bene non vi è alcuna traccia, poiché l'area di sedime rappresentata nella Tav. 30.3 coincide con la mezzeria del vallone della Neve. Le stesse considerazioni valgono per il bene descritto nella scheda n. 196.
Osservazione n. 4: l'area oggetto dell'osservazione interessa il Paesaggio della fascia costiera di cui al contesto 7g con livello di tutela 3 e interessa la Raffineria ISAB impianti Sud e individuata catastalmente nel comune di Siracusa e di Melilli. In particolare si tratta di aree di sedime di impianti industriali, sulle quali insistono gli oleodotti di interconnessione e le relative opere infrastrutturali e di servizio tra il terminale marittimo di Santa Panagia e la raffineria ISAB Impianti Sud. Viene pertanto proposto di eliminare per tutte le particelle di proprietà ISAB tale livello di tutela e le relative prescrizioni contenute nelle NdA:
Osservazione n. 5: l'area oggetto dell'osservazione ricade nel contesto 7h "Aree archeologiche" con livello di tutela 3 e interessa l'interconnessione tra la raffineria ISAB Impianti Sud e il Pontile di Santa Panagia denominato pontile Sud, nello specifico trattasi della fascia costiera, ricadente catastalmente nel comune di Siracusa. L'imposizione di tale livello di tutela, in aree già industrializzate, non consentirebbe le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Viene proposto pertanto di escludere da tutte le particelle di proprietà ISAB il contesto 7h e in particolare gli oleodotti d'interconnessione e le relative opere infrastrutturali e di servizio tra il Pontile ISAB e la raffineria ISAB Impianti Sud.
Osservazione n. 6: l'area oggetto dell'osservazione si trova tra la raffineria ISAB Impianti Sud e quella Nord e riguarda la fascia consortile ex "CASMEZ". In tale area sono presenti numerose condotte interrate che permettono lo scambio tra le zone collegate di materie prime, semi lavorati ecc. Tale fascia di asservimento ha una lunghezza di circa 9 Km e una larghezza di 30mt, e in questa area sono già presenti cinque oleodotti d'interconnessione per il trasporto delle materie prime. Viene chiesto l'eliminazione di qualsiasi vincolo o restrizione su tale fascia di asservimento.
Osservazione n. 7: riguarda le aree boscate di cui al contesto 7l con livello di tutela 3 ricadenti all'interno della Raffineria ISAB Impianti Sud, e in particolare la parte riguardante il comune di Priolo Gargallo nella zona antistante la ex S.S. 114. Tale livello di tutela impedirebbe la realizzazione di nuove costruzioni per una fascia di rispetto dalle aree boscate di 200 mt. Viene proposto pertanto di eliminare le suddette perimetrazioni in corrispondenza della trincea tubazioni esistente e dei manufatti a servizio della torcia esistente essendo considerata un sistema di sicurezza delle emergenze della raffineria, di manutenzione e di ammodernamento e nell'area antistante la ex S.S.114, posta a nord della p.lla 39 del Fg. 85 di Priolo Gargallo, di proprietà ISAB srl, poiché la fascia di rispetto interesserebbe il parco stoccaggi impedendo qualunque intervento migliorativo e di salvaguardia.
Osservazione n. 8: l'area oggetto dell'osservazione interessa il vallone della Neve, il Vallone Bondifè e il torrente Canniolo di cui al contesto 7a con livello di tutela 1, nello specifico i tratti ricadenti all'interno del sito multisocietario di Priolo Gargallo. I tratti menzionati si intrecciano all'interno degli impianti e sono utilizzati o come "trincea tubazioni" per il trasferimento dei prodotti o come sede per attraversamenti di condotte o cavidotti. La maggior parte dei tratti, all'interno del perimetro della raffineria risultano scatolati con opere in calcestruzzo armato per misure di sicurezza. Pertanto, vista l'impossibilità di poter mantenere le opere presenti, di ripristinare la funzionalità o di ammodernamento, viene chiesto di eliminare nelle NdA del Piano al punto 7a la riga "realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica"
02/PG - Osservazione proposta da: Società ISAB Energy
La Società ricorrente propone le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: l'area oggetto di osservazione interessa gli impianti Isab Energy ricadenti nel contesto 7m sottoposto a Recupero; nello specifico riguarda la presa acqua mare ubicata in corrispondenza del Pontile di Santa Panagia; in tale area non è consentito dal Piano realizzare impianti industriali in contrasto con il P.R.A.S.I.S. del Consorzio ASI, del PRG di Siracusa e le concessioni demaniali acquisite, vincolando lo sviluppo tecnologico e l'ammodernamento degli impianti esistenti. Viene proposto pertanto di eliminare nelle NdA la dicitura "realizzare impianti industriali" e di escludere tali aree dal contesto 7m.
Osservazione n. 2: le aree boscate di cui al contesto 7l con livello di tutela 3 interessanti le aree di sedime di impianti industriali, trincee e tubazioni, verrebbero a creare un coinvolgimento delle aree industrializzate, impedendo la realizzazione di nuove costruzioni per una fascia di rispetto dalle aree boscate di 200 mt. Viene proposto pertanto di eliminare le suddette perimetrazioni nelle aree antistanti le p.lle interessate, poiché la fascia di rispetto interesserebbe il parco stoccaggi impedendo qualunque intervento migliorativo e di salvaguardia.
03/PG - Osservazione proposta da: Comune di Priolo Gargallo
Il Comune ricorrente presenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: viene chiesto di rappresentare l'esatta perimetrazione del territorio comunale.
Osservazione n. 2: viene chiesta l'eliminazione del livello di tutela 1 relativo al contesto 7a in area ricadente all'interno del perimetro urbano, compresa fra una vasta zona B-1, pressochè satura, un tratto del torrente Mostringiamo e la via Salso. Contestualmente viene chiesto di assoggettare al livello di tutela 1 un'area esterna all'abitato, in parte inclusa nel contesto 7m, che si colloca a ridosso del torrente Mostringiamo, incuneandosi tra la via Scarola, la stazione ferroviaria e l'agglomerato industriale fino al mare.
Osservazione n. 3: la zona industriale sorta lungo la costa ionica nel PRG comunale e nel piano regolatore del Consorzio ASI è classificata fra quelle destinate alle attività industriali. Nel Piano la medesima fascia costiera ricadente entro il limite di 300 mt dal mare risulta soggetta ad area di recupero di cui al contesto 7m. Si chiede di rivedere l'impianto normativo del Piano per tali aree, sottraendole alla disciplina prevista per il recupero e ponendole ad un liv. 1 solo dove esse ricadono nella fascia costiera estesa fino a 300 m. dalla battigia. In subordine si chiede di ammettere che il vigente PRG comunale e il piano ASI siano equiparati ai piani di recupero ambientali previsti dal Piano, consentendo pertanto le nuove costruzioni e le iniziative produttive che risulteranno conformi a detti atti di pianificazione locale. Si chiede inoltre di equiparare il Piano ai Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) dove sono consentite le opere previste dagli strumenti di pianificazione come gli stabilimenti balneari, l'ammodernamento delle reti idriche, fognarie, pubblica illuminazione, nonché le opere per la diretta fruizione del mare.
Osservazione n. 4: nel territorio comunale ricade una centrale idroelettrica realizzata lungo il costone sud-est dei Monti Climiti caratterizzata da due ampi bacini idrici artificiali.
Considerato che con il Piano per detti bacini è previsto il livello di tutela. 2 (contesti 8b e 9c) che determinerebbe una forte limitazione per l'eventuali ammodernamenti e ristrutturazioni, si chiede di portare il livello di tutela da 2 a 1 Osservazione n. 5: vengono proposte modifiche all'48 delle NdA.
04/PG - Osservazione proposta da: Savasta Ignazio e Savasta Santa
Gli osservanti sono proprietari di un terreno, sito in C/da Specchi nel contesto 7d con livello di tutela 1, che ricade in un'area con destinazione urbanistica D1 del PRG, cioè sito adibito ad insediamenti industriali e B5 nel PRG del Consorzio ASI. I ricorrenti contestano il vincolo di interesse archeologico, considerato tra l'altro che il 21.05.2009 la Soprintendenza aveva rilasciato, per l'area in questione, un certificato di insussistenza vincoli paesaggistici ed archeologici.
Si chiede pertanto la riperimetrazione dell'area.
05/PG - Osservazione proposta da: Società IONIO GAS
L'area oggetto dell'osservazione, ricadente nel contesto 7m sottoposto a Recupero, interessa aree di proprietà della Società all'interno del sito industriale Multisocietario di Priolo Gargallo. Secondo quanto previsto dalle NdA del Piano in tale area non è consentito realizzare impianti industriali contrastando con quanto previsto nei regolamenti territoriali esistenti, vedi P.R.A.S.I.S. del consorzio ASI, e vincolando lo sviluppo tecnologico/ammodernamento degli impianti esistenti, nonché le modifiche necessarie ai fini della gestione delle tematiche di sicurezza e ambiente. Si chiede di eliminare nelle NdA del contesto 7m il divieto di realizzare impianti industriali e di escludere l'area interessata dal contesto 7m.
06/PG - Osservazione proposta da: LIPU - RNO Saline di Priolo
L'Associazione, con riguardo RNO Saline di Priolo di cui è gestore, propone le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: viene chiesto l'inserimento nel livello di tutela 3 del contesto 7i della porzione sud-ovest della riserva nonché del sito natura 2000, poiché esclusi.
Osservazione n. 2: viene chiesto di estendere il contesto 7i riportando i confini individuati dal Piano di gestione del sito natura 2000 ITA 090013 Saline della Sicilia Orientale.
Osservazione n. 3: viene chiesto che l'area archeologica denominata "Guglia di Marcello" - contesto 7d - passi da livello di tutela 1 a livello di tutela 3.
Osservazione n. 4: viene chiesto che l'area di preriserva che ricade all'interno del depuratore consortile IAS sia elevata a livello di tutela 1 per consentire la bonifica del sito.
07/PG - Osservazione proposta da: Nicolosi Salvatore legale rappresentante della Società M.M.P. srl
Il terreno di proprietà della Società ricorrente ricade nella fascia di rispetto di un area sottoposta a livello di tutela 3 di cui al contesto 7l. Considerato che alla aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R.16/96 e s.m.i., se non già comprese all'interno dei boschi individuati dal D.Lgs. 227/2001, si applicano le disposizioni del Piano, si chiede di limitare il vincolo alla sola area boscata, eliminando la fascia di rispetto della stessa e i conseguenti vincoli di tutela.
08/PG - Osservazione proposta da: Società L.I.S.A. s.r.l.
La Società ricorrente è proprietaria di un'area in C/da Mostringiamo estesa per circa 500.000 mq, ricadente in gran parte in Zona. D2 e in parte in zona Zona. E del PRG nel contesto 7l con livello di tutela 3. In atto nell'area è presente un'attività estrattiva regolarmente autorizzata. Il Piano ha sottoposto a vincolo l'intero terreno non consentendo l'attività imprenditoriale.
Si chiede pertanto di sottrarre tutta l'area di proprietà dai livelli di tutela imposti dal Piano al fine di consentire la continuazione, il rinnovo e l'ampliamento di tutte le attività.
09/PG - Osservazione proposta da: Saccer S.p.a.
La Società ricorrente è proprietaria di una cava, in località Biggemi, di calcare Biggemi-Saccer che occupa una superficie di mq. 186.860 e una restante superficie destinata a discarica, ai servizi e alle aree di rispetto. Si distingue la cava bassa autorizzata per l'utilizzo a discarica mentre la cava alta dove è stata esercitata l'attività di coltivazione con autorizzazioni provvisorie è in attesa della autorizzazione definitiva.
Il Piano con il livello di tutela 3 verrebbe ad inficiare l'attività, si chiede pertanto di rivedere i livelli di tutela inserendo l'area fra quelle sottoposte al livello 1.
10/PG - Osservazione proposta da: Società G.I.A.P.s.r.l.
La Società ricorrente è proprietaria di un terreno in C/da Bondifè nel contesto 7d con livello di tutela 1, posto fra le zone ASI del PRG e l'area che ricade in zona D1 del vigente PRG, in parte è attraversata da un elettrodotto, da un metanodotto ed è confinante con un parco fotovoltaico e con la S.P. che collega Melilli con l'area ASI. Sulla stessa area è stata autorizzata la realizzazione di un deposito di carburanti per uso commerciale.
Viene contestata la scelta del Piano di avere compreso l'area di che trattasi fra quelle di interesse archeologico non avendone i requisiti.
11/PG - Osservazione proposta da: COGEMA S.p.a.
Il complesso immobiliare costituito da uno stabilimento industriale, da un fabbricato rurale e da terreni ricade in C/da Biggemi in parte nel territorio di Priolo Gargallo e in parte nel territorio comunale di Melilli. L'area dello stabilimento di produzione si trova nella zona industriale di Priolo e confina ad ovest con la fascia destinata al tracciato ferroviario Siracusa- Catania ed ad Est con la strada che costeggia il mare. L'area insiste nei contesti 7d e 7m rispettivamente sottoposti al livello di tutela 1 e al recupero. Il livello di tutela 1, secondo la ricorrente, potrebbe determinare una limitazione per eventuali espansioni, analoga valutazione deve farsi per quanto attiene al vincolo di tipo aree di recupero in quanto non sono consentite nuove costruzioni nelle more della redazione dei piani di recupero urbanistico- ambientale, né è consentito realizzare impianti industriali. Si chiede pertanto di eliminare la tutela imposta sul sito in questione o in subordine di rivedere il grado di tutela inserendo tutti gli immobili interessati tra le aree con livello di tutela 1.
12/PG - Osservazione proposta da: Vinci Angela e altri
I terreni dei ricorrenti ricadono in zona E del PRG in C.da ex Feudo nel contesto 7l con livello di tutela 3. L'area, rilevano i ricorrenti, risulta caratterizzata da diverse abitazioni rurali e villini. Inoltre sono attraversati in parte da un etilenodotto, da un metanodotto e da un oleodotto; la zona inoltre risulta caratterizzata da vegetazione spontanea di tipo erbaceo e/o arbustivo e pertanto, non avendo i requisiti da poterla inserire fra quelle del contesto 7l, gli osservanti chiedono la riclassificazione dei propri terreni nel livello di tutela 1 del contesto 7c.
13/PG - Osservazione proposta da: Mustica Maria
La ricorrente è proprietaria di un terreno in C.da Porcheria sul quale insiste un vincolo archeologico e il contesto 7h con livello di tutela 3. Il lotto della ricorrente, come da ella rilevato, si trova su una zona edificata da villette mono e bifamiliari con giardino. La ricorrente chiede pertanto di ridefinire la perimetrazione del paesaggio locale 7h escludendo le suddette case di abitazione al fine di consentire ai proprietari più agevoli operazioni di manutenzione.
14/PG - Osservazione proposta da: Erg Power s.r.l.
La Società ricorrente propone per le aree di competenza osservazioni analoghe a quelle già esplicitate per la precedente osservazione 01/PG:
15/PG - Osservazione proposta da: Erg Nuove Centrali s.p.a.
La Società ricorrente propone per le aree di competenza osservazioni analoghe a quelle già esplicitate per la precedente osservazione 01/PG:
16/PG - Osservazione proposta da: Comune di Priolo Gargallo
Il Comune ricorrente chiede, premesso che il Comune ha acquisito le aree ubicate all'incrocio tra la via Salso e la strada provinciale 25 per i lavori di realizzazione di un'area attrezzata per attendamenti e containers secondo il piano di finanziamenti di cui alla legge 433/1991 che reca disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del 1990; considerato che l'area oggetto dell'intervento era sottoposta a formale provvedimento di vincolo archeologico e con l'adozione del Piano è stata individuata con il contesto 7h con livello di tutela 3 senza che venisse preso atto che "...non sussistono più i presupposti per l'assoggettamento dell'area denominata c.da Manomozza-Castelluccio (…) alle disposizioni di tutela diretta..." di accertare il non assoggettamento alle disposizioni di tutela diretta dell'area in argomento.
17/PG - Osservazione proposta da: Gionfriddo Lucia e altri
La porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti, sita in C.da Ex feudo Gargallo nel contesto 7l con livello di tutela 3, è, secondo gli osservanti, caratterizzata dalla presenza di un uliveto e tale circostanza smentisce il presupposto su cui si fonda la misura adottata dal Piano che appare quindi incoerente e incongrua in relazione alla realtà esistente in situ. Si osserva inoltre che il tipo forestale indicato con la sigla MM9, non risulta elencato tra gli "Strumenti conoscitivi per la gestione delle risorse forestali della Sicilia" allegati al Piano stesso. Si chiede una diversa perimetrazione dell'area sottoposta a tutela con l'esclusione della porzione di proprietà dei ricorrenti destinata ad uliveto, ovvero un abbassamento di tutela. adottata dal Piano che appare quindi incoerente e incongrua in relazione alla realtà esistente in situ.
18/PG - Osservazione proposta da: Liottasio Sebastiano
Il ricorrente, proprietario di un terreno in C.da Ex feudo Gargallo nel contesto 7l con livello di tutela 3, lamenta che l'attuale classificazione ed i relativi vincoli imposti al terreno in oggetto sono frutto di un errore basato sul presupposto circa la reale valenza paesaggistica dell'area stessa. Viene inoltre sottolineato che il livello di tutela imposto porterà ad un abbandono progressivo delle aree che ad oggi sono in piccola parte coltivate.
La creazione di piccole strutture edilizie agricole, come già previsto dal PRG, porterebbe ad un miglioramento dell'organizzazione agricola con maggiore fruizione dei fondi. Nel Piano, conclude il ricorrente, manca qualunque bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato, e qualunque motivazione e/o giustificazione circa l'eventuale prevalenza del primo sul secondo.
19/PG - Osservazione proposta da: Iseo Paola
La ricorrente contesta i vincoli posti con la pubblicazione del Piano che risultano molto restrittivi e non corrispondono con la realtà dei luoghi. Si reputa eccessivo l'applicazione del vincolo sulle parti del terreno che sono coltivate ed in cui le specie vegetali da preservare sono presenti in percentuali minori di quelle previste. Viene chiesto pertanto l'arretramento del vincolo paesaggistico nell'area di sua proprietà, sita in C.da Mostringiano nei contesti 7l e 8c entrambi con livello di tutela 3, sino alla zona già precedentemente sottoposta al vincolo SIC e a monte dell'autostrada. Inoltre tale area agricola risulta già coltivata da tempo, contrariamente a quanto riportato nella scheda del fitotipo MM60X in cui si specifica che tali associazioni vegetali spontanee sono particolarmente presenti nelle zone abbandonate dall'agricoltura o non coltivate.
20/PG - Osservazione proposta da: Greco Gaetano
Il ricorrente lamenta che il proprio terreno, in C.da Ex Feudo nel contesto 7l con livello di tutela 3, è sottoposto con le prescrizioni del Piano a divieti che precludono qualunque miglioramento dell'area e al contrario la porterebbero a un completo abbandono.
21/PG - Osservazione proposta da: Limer Michele
Il ricorrente segnala il fatto che la demarcazione dell'area in C.da Ex Feudo nel contesto 7f con il livello di tutela 2 viene contraddistinta come Prateria steppiche nella legenda della tavola del piano Biotopo Monti Climiti. Le aree in oggetto sono attualmente pascoli ed aree seminabili con vegetazione di scarso pregio assimilabile al biotipo delle praterie steppiche ed inserite in un contesto simile, dotato di energia elettrica, rete telefonica e villette realizzate in zona dotate di servizi. Il ricorrente chiede di verificare l'effettiva esistenza sulle particelle in oggetto del Biotopo Monti Climiti, in quanto nell'area è presente solo vegetazione erbacea da pascolo, tale da non giustificare quanto espressamente riportato nel Piano e conseguentemente di abbassare il livello di tutela.
22/PG - Osservazione proposta da: Laposata Angelo e Laposata Chiara
I ricorrenti contestano il vincolo boschivo imposto con il Piano sui propri terreni in C.da Mostringiano nel contesto 7l con livello di tutela 3 in quanto i terreni risultano impianti a uliveto e carrubeto e regolarmente coltivati, Viene chiesta la rimozione del suddetto vincolo.
23/PG - Osservazione proposta da: Lombardo Valentina
La ricorrente, considerato che il terreno di sua proprietà ricade in fascia di rispetto dell'area boschiva, che però è rappresentata da una cava regolarmente autorizzata, chiede di riclassificare l'area al fine di non interferire con il suddetto terreno.
Comune di Rosolini
01/RO - Osservazione proposta da: Ragusa Giorgio
L'appezzamento di proprietà del ricorrente in C.da Castellaro ricade in zona E2 del vigente PRG e dal Piano è stato inserito nel contesto 14f con livello di tutela 3. Viene rilevato che si tratta di un'area priva di vegetazione arborea dovuta al terreno pietroso non coltivabile e pertanto ad uso prevalentemente pastorizio dove insistono rari alberi di ulivo e carrubbo.
Si chiede l'annullamento del vincolo.
02/RO - Osservazione proposta da: Frasca Alessandro
Il ricorrente rileva che il lotto in C.da Timparossa pur ricadendo in zona E1 del vigente PRG è fortemente urbanizzato e su di esso insiste un complesso aziendale adibito a ristorazione e sala trattenimenti. Viene contestato il contesto 14f con livello di tutela 3 in quanto la vegetazione consiste in alberi di ulivo, carrubbo e ogliastri. Si chiede l'annullamento del vincolo.
03/RO - Osservazione proposta da: Di Mari Carmela
Il ricorrente rileva che il lotto in C.da Timparossa ricade in zona E1 del vigente PRG e appare fortemente urbanizzato. Il terreno è piantumato con alberi da frutto e di ulivo.
Viene contestato il contesto 14f con livello di tutela 3 in quanto non è presente nei dintorni del pianoro vegetazione boschiva ma sparuti alberi quali ulivo, carrubbo e ogliastri. Si chiede l'annullamento del vincolo.
04/RO - Osservazione proposta da: Comune di Rosolini
Il Comune ricorrente presenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: viene lamentata la mancanza di precisi parametri edilizi nelle disposizioni dell'art. 34 delle NTA del paesaggio locale 14.
Osservazione n. 2: viene rilevato che il bene n. 317 "Grotta" indicato nelle schede archeologiche non esiste.
Osservazione n. 3: viene chiesto di verificare il contesto 14f e conseguentemente modificare la perimetrazione del "biotipo n. 14", in particolare delle aree urbanizzate in zona Timparossa-Casino, in quanto l'indicazione fornita dal Piano risulta incongruente con la "Scheda del biotipo n. 14" e con le carte in possesso del Dipartimento Forestale.
Osservazione n. 4: viene contestato il livello di tutela 3 del contesto 14h nell'area di contrada Tagliati quali territori sottoposti a boschi in quanto non sostenuta da alcuna previsione, preesistenza, ecc.. Ne viene pertanto chiesta l'eliminazione.
Osservazione n. 5: viene rilevato che nel contesto 14f con livello di tutela 3, l'individuazione in contrada Zacco-Miccio di due "nuove" zone di tutela non è sostenuta da emergenze paesaggistiche.
Osservazione n. 6: la perimetrazione del centro e nucleo storico assorbe tessuti di espansione classificate dal vigente PRG come zone B. Si richiede pertanto un'accurata e concertata revisione per renderla più coerente con le peculiarità storico-architettoniche del territorio.
Osservazione n. 7: non si comprende la diversità di livello di tutela in contrada Scardina contraddistinta dal contesto 14d con livello di tutela 2, dove già esistono nella zona tra le due aree, capannoni a destinazione artigianale. Si richiede il declassamento di tutela da 2 a 1.
Osservazione n. 8: viene segnalata l'errata perimetrazione del territorio comunale (c.da Grotticelli).
05/RO - Osservazione proposta da: Maucieri Giuseppe
Il ricorrente fa presente che l'area di sua proprietà, in C.da Ternullè ricadente nel contesto 14f con livello di tutela 3, è a vocazione prevalentemente pastorizia, coltivata a grano, ed inoltre, le opere per la costruzione di un fabbricato non ricadono all'interno dell'area boscata ne in fasce di rispetto e di inedificabilità.
06/RO - Osservazione proposta da: Lucenti Vincenza
Il ricorrente fa presente che l'area di sua proprietà, in C.da Ternullè ricadente nel contesto 14f con livello di tutela 3, è a vocazione prevalentemente pastorizia, coltivata a grano, ed inoltre, le opere per la costruzione di un fabbricato non ricadono all'interno dell'area boscata ne in fasce di rispetto e di inedificabilità.
07/RO - Osservazione proposta da: Frasca Giovanni
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno in C.da Timparossa con all'interno dei fabbricati campito nel vigente PRG quale zona E1. Si tratta di un'area fortemente urbanizzata. Egli si oppone alle scelte operate dal Piano che individua il lotto in questione nel contesto 14f con livello di tutela 3 come area con vegetazione infestante i seminativi non irrigui limitrofa ad area urbanizzata. La vegetazione in atto presente, rileva il ricorrente, è rappresentata da sparuti alberi di ulivo e carrubbo, alcuni oleastri il resto della formazione vegetale risulta esterna e lontana dal lotto in questione. Il vincolo di tutela 3 imposto su un'area edificata e urbanizzata, all'interno della quale ricadono gli immobili in questione, rappresenta una evidente incongruenza che lede fortemente il diritti acquisiti. Si chiede l'eliminazione del livello di tutela.
08/RO - Osservazione proposta da: Giuca Corrado amministratore unico della Litogiuca s.r.l.
Sul terreno del ricorrente in C.da Scardina sono stati legittimamente realizzati, con nulla osta della Soprintendenza, 2 capannoni destinati alla lavorazione della pietra e deposito di manufatti finiti. Con l'adozione del Piano, rileva l'osservazione, si attua una differenziazione fra ambito 14a e 14d, rispettivamente con livello di tutela 1 e 2, per le aree in cui è insediata l'azienda Litogiuga s.r.l. con la sua attività e i suoi immobili produttivi. Ciò appare, secondo il ricorrente, incongruo in quanto non rappresenta la reale situazione dei luoghi, infatti non si percepisce alcuna diversità sia dal punto paesaggistico che pedologico, si crea un'isola di territorio di livello di tutela 1 con l'interposizione di un piccolo ambito con livello di tutela 2 che non corrisponde affatto alla reale continuità di contesto strutturale e paesaggistico, interessato da edificazione ed interventi di fabbricati produttivi diffusi sul territorio. Il Piano adottato contiene evidenti carenze documentative sullo stato dei luoghi oggetto di pianificazione e di conseguenza incoerenze nell'apposizione dei livelli di tutela con rilevante danno economico alle attività imprenditoriali del ricorrente. Si chiede la modifica del livello di tutela 2 del contesto 14d, riclassificato con il livello 1 del contesto 14a.
09/RO - Osservazione proposta da: Ciccazzo Luigi
Il ricorrente contesta il vincolo e il livello di tutela 3 del contesto 14f ove ricade il terreno di sua proprietà in C.da Ternullè ove gli è stata negata dalla Soprintendenza la realizzazione di un intervento edificatorio che ha di fatto arrecato un danno economico al ricorrente e leso i diritti legittimi di sfruttamento del fondo.
10/RO - Osservazione proposta da: Poidomani Placido
Il terreno del ricorrente in C.da Zacco Miccio, ricadente nel contesto 14f con livello di tutela 3, è utilizzato per colture seminative. Dalla relazione tecnica allegata all'osservazione non si rinvengono tracce di rocce, alberi e/o complessi boscati, rupi, foci e/o torrenti, né emergenze idrogeologiche e biologiche e specie autoctone che giustifichino tale livello di tutela. Si chiede l'abbassamento del livello di tutela da 3 a 1.
Comune di Siracusa
01/SR - Osservazione proposta da: Di Bartolo Roberto
L'osservante segnala un presunto errore materiale relativo al regime normativo previsto per il giardino storico di Villa Reimann per il quale, secondo la campitura delle tavole, è stato previsto un livello di tutela 1 mentre, essendo il giardino un bene culturale di proprietà pubblica, dovrebbe avere il massimo della tutela cioè un livello di tutela 3.
02/SR - Osservazione proposta da: Di Natale Rossana presidente della Cooperativa Edilizia le Terre di Sinerchia
La ricorrente da cinque anni attende la costruzione di n. 15 alloggi da edificarsi nel terreno di pertinenza in località Balza di fronte Villa Cassandra, avente destinazione urbanistica C6B3. Con l'adozione del Piano detto terreno è stato gravato dal livello di tutela 3, di cui al contesto 7l, in quanto classificato come area boscata. Si chiede, pertanto, l'annullamento del livello di tutela 3.
03/SR - Osservazione proposta da: Corso Salvatore e Corso Giuseppe
Gli osservanti nella considerazione che il livello di tutela previsto dal Piano inibisce qualsiasi intervento nei terreni di proprietà ubicati a Capo Murro di Porco nel contesto 13h con livello di tutela 3, chiedono l'abbassamento del richiamato livello di tutela.
04/SR - Osservazione proposta da: Fontana Maura e Martelli Marco
Gli osservanti hanno ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di n. 4 unità residenziali su un terreno in C.da Massoliveri con destinazione urbanistica E1. In data 20 giugno 2011 è stata presentata una variante al progetto che prevede l'utilizzo a fini turistici delle unità residenziali, su detta variante la Soprintendenza ha espresso parere favorevole.
Con l'adozione del Piano Paesaggistico il terreno in oggetto è stato inserito nel contesto 13g con livello di tutela 3. Per i motivi di cui sopra si chiede di procedere ad una rivalutazione delle misure adottate con il Piano.
05/SR - Osservazione proposta da: Agenzia del Demanio Palermo
L'Ufficio ricorrente osserva che Il Piano interessa un'area facente parte del Patrimonio dello Stato, ubicata tra le vie L. Mazzanti, Santa Panagia e Tica. L'Agenzia ha segnalato la mancata corrispondenza tra quanto verbalizzato con la Soprintendenza, in data 12 febbraio 2010, circa l'individuazione dei siti archeologici. Si chiede, pertanto, che la perimetrazione del vincolo, di cui al contesto 10c con livello di tutela 1, sia conforme a quella sancita dal richiamato verbale.
06/SR - Osservazione proposta da: Consorzio ASI Siracusa
In merito all'adozione del Piano il consorzio ASI chiede di validare la pianificazione ASI come individuata dal suo piano regolatore e rappresenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: l'area dell'Agglomerato E1 è interessata da attività ed insediamenti produttivi di recente realizzazione nel campo dell'energia rinnovabile. Si propone di stralciare l'area E1 dal contesto 7l con livello di tutela 3.
Osservazione n. 2: l'area dell'Agglomerato G2 risulta occupata da infrastrutture ed insediamenti industriali. Il Piano classifica la zona come contesto 7d con livello di tutela 1 ed in parte come contesto 7m soggetto al recupero. Viene proposto di stralciare l'area G2.
Osservazione n. 3: la zona dell'Agglomerato B4 è destinata dal Piano Regolatore ASI all'insediamento delle piccole e medie industrie ed artigianato. Il Piano fa ricadere in questa area il contesto 7l con livello di tutela 3.. L'area in esame è stata ricavata dalla demolizione di Marina di Melilli e la vegetazione presente si sviluppa spontaneamente solo di recente. Si propone di liberare l'area dai vincoli.
Osservazione n. 4: l'agglomerato D in area Targia è destinato dal piano regolatore ASI all'insediamento delle piccole e medie industrie ed artigianato. Dall'esame del Piano si evidenzia che buona parte delle aree circostanti l'area sono individuate come "aree di recupero" contraddistinte con il codice 7m. Si propone di stralciare l'area Targia dalle aree contraddistinte dal contesto 7g con livello di tutela 3, ritenendo adeguata l'attribuzione del codice 7m ovvero "aree di recupero" con regime di tutela 1.
Osservazione n. 5: l'Agglomerato G1 Settore GA-F1 ricade nel contesto 7m soggetto a recupero ed è destinato dal PRASIS del Consorzio ASI alla grande industria, ai fini dell'attuazione dell'accordo di programma per la qualificazione e la reindustrializzazione del polo petrolchimico del 21.12.2005 è oggetto di una variante autorizzata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente. La variante prevede l'adeguamento dell'area con la realizzazione di un parco industriale per piccole e medie industrie (Settore GA) e di un incubatore d'imprese (Settore F1). Si propone di liberare l'area dai vincoli.
Osservazione n. 6: l'Agglomerato B3 Marina di Melilli ricade nel contesto 7m. Il Comparto è destinato alla piccola e media industria con attività connesse alla cantieristica navale, alla costruzione delle piattaforme petrolifere e delle grandi carpenterie metalliche ed in generale alle attività che necessitano della vicinanza del mare. Si propone di liberare l'area dai vincoli.
Osservazione n. 7: l'Agglomerato C2 è destinato all'insediamento delle piccole e medie industrie dell'artigianato. Il Piano lo inserisce nel contesto 6o con un livello di tutela 3. Ciò impedisce totalmente la possibilità di sviluppo industriale della suddetta area. Si propone di liberare l'area dai vincoli.
Osservazione n. 8: a valere su tutte la Aree Industriali Costiere e non viene ribadita l'osservazione sulle Aree di Recupero di cui art. 20 delle norme di attuazione. L'apposizione dei suddetti vincoli impedisce totalmente la possibilità di sviluppo industriale delle suddette aree costiere. Si propone di liberare le aree di recupero di cui alla tav. 32.3 e pertanto, eliminare dalle norme tecniche art. 27 (aree di recupero) la dicitura "Non è consentito realizzare impianti industriali".
07/SR - Osservazione proposta da: Sicuso Cesarina ed altri
Gli osservanti sono proprietari di un terreno parte del quale ricade nella zona di concentrazione volumetrica (ZCV) del comparto d'intervento denominato B12a del PRG di Siracusa. L'appezzamento di terreno si trova nella zona denominata "La Pizzuta". Su detto terreno, sottoposto a formale provvedimento di vincolo archeologico, gli istanti intendono realizzare delle costruzioni. Sullo stesso gravano anche i seguenti vincoli:
Vincolo di tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 42/04; Vincolo paesaggistico denominato "Mura Dionigiane". Con l'adozione del Piano sul lotto in oggetto si prevede l'apposizione del livello di tutela 3 di cui al contesto 10f. Si chiede l'esclusione del terreno di proprietà degli istanti dal previsto livello di tutela 3 e la sua collocazione in ambito compatibile con lo sfruttamento edilizio del suolo e la realizzazione del progetto in itinere.
08/SR - Osservazione proposta da: Panioto Giuseppe e Panioto Maria
I ricorrenti sono proprietari di un terreno attorniato da fabbricati per tre lati e confinante, per il quarto lato, con la Strada Vicinale Castellana Carrozzieri. Parte del suddetto terreno ricade nel comparto edificatorio g23 del vigente PRG di Siracusa. La zona in cui ricade il comparto è vincolata paesaggisticamente con il "Vincolo del Porto Grande", parte del comparto rientra all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia. Con l'adozione del Piano il terreno rientra in parte nel paesaggio locale 13g con livello di tutela 3, mentre la restante parte ricade nel contesto 13f con livello di tutela 2. Il comparto di cui trattasi è intercluso per tre lati ed è posto all'interno di un isolato urbanistico interamente edificato.
Il comparto risulta completamente nascosto e non individuabile da nessun punto di vista esterno, ad eccezione della porzione ad Est di proprietà della stessa ditta. L'edificazione non arrecherebbe danni e alterazioni visive del paesaggio e non fungerebbe da detrattore visivo. Si chiede, pertanto, che i lotti inclusi nel Comparto edificatorio g23 vengano riconsiderati in un livello di tutela 1 anziché di tutela 2.
09/SR - Osservazione proposta da: Pianese Vittorio legale rappresentate della S.P.E.R.O. Srl.
La Società ricorrente ha presentato un'istanza di concessione demaniale marittima per la costruzione e gestione di un approdo turistico nell'ambito del Porto Grande di Siracusa. In sede di conferenza dei servizi il progetto preliminare, su parere favorevole anche della Soprintendenza, è stato ammesso alla fase relativa all'approvazione del progetto definitivo.
La medesima Società ha trasmesso il progetto definitivo all'ufficio del RUP in data 20 aprile 2011, che ha provveduto alla trasmissione dello stesso alle Amministrazioni competenti al fine della successiva approvazione. Con l'adozione del Piano, secondo la ricorrente, si è incomprensibilmente imposto un livello di tutela 3 sull'area in cui era prevista la realizzazione dell'opera. Il richiamato livello di tutela impedisce di fatto la realizzazione dell'opera. Al fine di consentire la realizzazione dell'opera, si chiede di modificare le previsioni del Piano Paesaggistico escludendo dal livello 3 l'area interessata dal progetto "Marina di Siracusa".
10/SR - Osservazione proposta da: Basile Sebastiano Paolo
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Siracusa in ZTO G12 del PRG. Secondo le previsioni dello strumento urbanistico sul richiamato terreno è possibile l'edificazione, attraverso Piano Attuativo convenzionato di iniziativa pubblica o privata. Il Piano adottato, osserva il ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che l'area in oggetto è di fatto interclusa tra la linea ferroviaria ed un'arteria stradale extraurbana e che la zona circostante è già interessata da fenomeni di edificazione anche rilevanti. Il lotto del ricorrente è stato inserito nell'adottato Piano nel contesto 10i con livello di tutela 3 le cui prescrizioni si pongono in contrasto con il PRG. Viene rappresentato che i terreni di proprietà del ricorrente vengono erroneamente classificati in larga parte come macchia ed arbusteti mediterranei, che sono inesistenti all'interno dell'intera area in oggetto. Per tali motivazioni viene chiesto l'annullamento della zonizzazione prevista dal Piano o comunque la modifica delle scelte di zonizzazione e dei vincoli operate dallo stesso Piano.
11/SR - Osservazione proposta da: Basile Sebastiano Paolo
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Siracusa in Via Alaimo da Lentini in ZTO B3.2 e S1 del PRG. Secondo le previsioni dello strumento urbanistico sul richiamato terreno è possibile l'edificazione, con destinazione d'uso prevalente di tipo residenziale, attraverso concessione edilizia diretta su una porzione ridotta a circa il 50% dell'intero terreno. Il Piano adottato, osserva il ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che l'area in oggetto è di fatto interclusa tra la linea ferroviaria ormai dismessa e la massiccia edificazione urbana della zona circostante. Il terreno del ricorrente è stato inserito dal Piano nel contesto 10d con livello di tutela 1. Per le suddette motivazioni viene chiesto l'annullamento della zonizzazione prevista dal Piano o comunque la modifica delle scelte di zonizzazione e dei vincoli operate dallo stesso Piano.
12/SR - Osservazione proposta da: Rabbito Angelo e Pangano Lucia
I ricorrenti sono proprietari di un lotto intercluso, in C.da Casevecchie nel contesto 13g con livello di tutela 3, all'interno di un isolato urbanistico totalmente edificato ed urbanizzato. I ricorrenti chiedono che il terreno venga inserito all'interno di aree urbanizzate con livello di tutela 1. Sullo stesso terreno gli istanti hanno presentato, prima dell'adozione del Piano, un progetto all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di un fabbricato e allo stato sono in attesa dell'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza.
13/SR - Osservazione proposta da: Giampiccolo Salvina e Giampiccolo Giuseppa
Le ricorrenti presentano osservazione su un terreno di loro proprietà in C.da Suolo integrata da successive note che si possono così sintetizzare. L'area in questione ricade nel vigente PRG in parte in zona T-1. La restante area è destinata dal PRG a verde agricolo "E" per la parte a monte della strada provinciale, a zona "VN" definita come area di verde naturalistico dove sono ammessi minimi, controllati e reversibili interventi di modificazione e a zona "AFM" dove è consentita la realizzazione di attrezzature smontabili di servizio alla balneazione. Le proprietarie dell'area su indicata hanno presentato nel 1999 un piano di lottizzazione per la realizzazione di un insediamento turistico denominato "Villaggio Torre Solaria". Tale lottizzazione a seguito della legge 98/2003 ha piena e legittima validità sino al 29 maggio 2015. L'amministrazione comunale di Siracusa si è espressa sulla validità e fattibilità urbanistica dell'intervento, riconoscendolo pienamente rispettoso della tutela dell'ambiente costiero e che lo stesso non arreca alcun pregiudizio a valori ambientali e culturali da tutelare. Con l'adozione del Piano l'intero terreno posto a valle della strada provinciale ricade nel contesto 13g con livello di tutela 3 che esclude qualunque tipo d'intervento. Pertanto esse contestano che:
- il Piano è stato elaborato in assenza della Valutazione Ambientale Strategica;
- il Piano non è stato sufficientemente concertato con soggetti privati interessati, associazioni, Camera di Commercio, Consorzio ASI, Genio Civile etc., e si è di fatto adottato uno strumento senza alcun confronto istituzionale;
- la documentazione di analisi e schede allegate al Piano adottato conferma che sull'area in oggetto non esiste nessuna compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistica ed ambientale.
- si può affermare che sulla base di dati scientifici inoppugnabili (vedi perizia dell'Università di Catania allegata all'osservazione), le uniche aree che posseggono un importante valore paesaggistico-ambientale da tutelare, sono rappresentate dal bacino sud del porticciolo di Ognina e dal promontorio di Torre Ognina caratterizzato da una importante area a macchia mediterranea della dimensione di circa 7 ettari;
- il possibile riferimento al vincolo paesaggistico imposto sull'area di Ognina con D.A. 28.01.2003 n. 5062, era stato apposto non certo per tutelare inesistenti esigenze ambientali e paesaggistiche da conservare, quanto piuttosto per non alterare la riconosciuta vocazione turistica dell'area, minacciata da possibili attività industriali collegati ad impianti di acquacoltura.. l'individuazione dell'entroterra, nel dispositivo del decreto, interessa infatti il vincolo in maniera del tutto marginale ed esclusivamente per definire la perimetrazione sulla terra ferma del tratto di territorio che gravita sulla rada marina da tutelare per impedirne la realizzazione di costruzioni legate a possibili future attività dei tipo artigianale o industriale;
- dal principio di impostazione espresso dal Piano si evince che non è sufficiente la collocazione dell'area entro i 300 metri dalla battigia per conferirle il carattere di immodificabilità, ma è necessario almeno un ulteriore elemento o requisito e cioè la contemporanea presenza di elementi di particolare qualificazione dal punto di vista ambientale di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale, tali da determinare particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le invarianti del paesaggio.
Viene chiesto, pertanto, di effettuare le seguenti modifiche:
- la riperimetrazione delle aree interessate dal livello di tutela 3 comprendendo la fascia dei 150 metri dal mare, il promontorio di Ognina, dove è presente un'area di 7ha caratterizzata dalla macchia mediterranea, come indicato dall'Università di Catania;
- un livello di tutela 2 per una fascia di 150 metri come fascia di protezione e rispetto a confine con l'area di tutela 3 prospiciente il porticciolo di Ognina ed una fascia di ml. 130 come fascia di ulteriore protezione e rispetto del promontorio di Ognina;
- la riperimetrazione delle aree interessate dal livello di tutela 3 oltre i 150 metri dalla costa ed a tutela 2 oltre la strada provinciale n. 104.
14/SR - Osservazione proposta da: Agnello Stefano amministratore della I.T.E.L.C. s.r.l.
L'area dove sono ubicati i terreni oggetto dell'osservazione è ricompresa all'interno del territorio di accelerata industrializzazione vincolato dal PRG ASI. Gli interventi edilizi consentiti sono quelli previste dal suddetto Piano. Con l'adozione del Piano gran parte dell'area di proprietà della Società ricorrente rientra all'interno del contesto 7m soggetto a recupero. In considerazione dell'importanza che l'area in questione riveste per l'insediamento degli operatori della piccola e media industria, la Società ricorrente propone di liberare l'area in oggetto dal contesto 7m e di inserire la stessa all'interno delle aree limitrofe che non sono state gravate da alcun vincolo di Piano.
15/SR - Osservazione proposta da: Cortese Concetta ed altri
Le ricorrenti sono proprietarie di un terreno che rientra nella ZTO G12 del vigente strumento urbanistico. In base alla suddetta destinazione urbanistica sul terreno in oggetto è consentita l'edificazione. Il Piano adottato, inserendo il suddetto terreno nel contesto 10i con livello di tutela 3, non ha tenuto conto del fatto che l'area in oggetto è di fatto interclusa tra la linea ferroviaria ed un'arteria stradale extraurbana e che la zona circostante è già interessata da fenomeni di edificazione anche rilevanti. Si rappresenta che i terreni di proprietà delle ricorrenti vengono erroneamente classificati in larga parte come macchia ed arbusteti mediterranei, che sono inesistenti all'interno dell'intera area in oggetto. Per le suddette motivazioni si chiede l'annullamento della zonizzazione prevista dal Piano Paesaggistico o comunque la modifica delle scelte di zonizzazione e dei vincoli dello stesso Piano.
16/SR - Osservazione proposta da: Nastasi Salvatore e Disco Carmela
I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito sulla Penisola della Maddalena. Secondo il vigente PRG il terreno è inserito in un comparto di intervento denominato Scheda Norma f20. L'area in oggetto rappresenta un vuoto urbano dal momento che le aree limitrofe risultano densamente edificate con villette unifamiliari, difatti il PRG attraverso la scheda norma f20 propone un comparto edificatorio a ricucitura del sistema edilizio riconfigurando il tessuto urbano attraverso una quinta architettonica organica. Con l'adozione del Piano il terreno di cui trattasi è stato inserito nel contesto 13g con livello di tutela 3 che di fatto inibisce le indicazioni del PRG. Si propone una riclassificazione del livello di tutela del tipo aree soggette a recupero.
17/SR - Osservazione proposta da: Russo Ugo
Il ricorrente è comproprietario di un terreno sito in contrada Penisola della Maddalena.
Nelle previsioni del vigente PRG il terreno in oggetto è normato dalla scheda di zona di comparto "fPP5a". Nella parte centrale del terreno insiste un fabbricato rurale che secondo le prescrizioni normative del PRG consente la realizzazione anche di strutture ricettive. Con l'adozione del Piano il terreno di cui trattasi è stato inserito nel contesto 13g con livello di tutela 3 che di fatto inibisce le indicazioni del PRG. Il ricorrente rileva che il Piano adottato è stato elaborato in assenza della Valutazione Ambientale Strategica che rappresenta una parte rilevante del procedimento e di una efficace concertazione. Si chiede di ridurre il livello di tutela 3 a 150 metri dal mare e di modificare le prescrizioni normative del paesaggio locale 13g inserendo le previsioni urbanistiche del vigente PRG.
Con successiva nota il ricorrente fornisce nuovi elementi aggiuntivi di valutazione con riferimento al D.A. n. 341 del 17.07.2015, con il quale viene definito il perimetro della Riserva Naturale Orientata "Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena" ed all'interno della stessa, la sua suddivisione in zona "A" ed in zona "B" di Riserva.
L'area di proprietà del ricorrente, distante oltre i 500 metri dalla costa, situata all'interno della penisola della Maddalena, ha avuto la destinazione di Zona B dell'istituita R.n. O., pur non essendo zona di valore nè percettivo, nè di tipo paesaggistico-ambientale. In ogni caso in tale Zona sarà il Piano di utilizzazione delle Riserve che potrà meglio definire la tipologia e le modalità degli interventi eseguibili nelle zone B, nel rispetto e salvaguardia delle zone A della Riserva proposta. Da quanto sopradetto, ne discende, secondo il ricorrente, che il mantenimento dell'attuale previsione di livello di tutela 3 per l'area di proprietà, non consente l'attuazione di quanto previsto dal comma 5° dell'art. 7 della LR n. 98/1981. Pertanto viene chiesto di modificare l'area di proprietà da contesto 13g, con livello di tutela 3, a contesto 13f con livello di tutela 2 consentendo così l'attuazione delle previsioni urbanistiche di PRG, nonché l'attuazione di quanto specificatamente previsto dal comma 5° dell'art. 7 della LR n. 98/81.
18/SR - Osservazione proposta da: Blumarin Hotels Sicilia S.p.a.
La società osservante è proprietaria di un terreno in C.da Arenella Asparano inserito nel vigente PRG in ZTO C12. Su detta area è stato realizzato con regolare concessione edilizia un villaggio turistico denominato Arenella Resort a circa 400 metri dalla costa. Sull'area che dai 400 metri arriva fino a 150 metri dal mare, la Società ha ottenuto un'autorizzazione per la realizzazione di strutture sportive e ludiche temporanee e precarie. In seguito all'approvazione del PRG la società ha presentato un progetto per la trasformazione di dette strutture da precarie a definitive. Con l'adozione del Piano il terreno di cui trattasi è stato inserito nel contesto 13m soggetto a recupero che prevede l'esclusione di ogni forma di nuova edificazione. Si chiede di modificare le previsioni del Piano adottato escludendo l'area di proprietà della ricorrente dalle aree costiere soggette ad urbanizzazione disordinata.
19/SR - Osservazione proposta da: Nita Costruzioni S.r.l.
La ditta ricorrente ha presentato richiesta di concessione edilizia il 24.08.2011 per la realizzazione di alcune unità immobiliari sul un lotto di terreno confinante a nord con via Lentini, a est con viale Santa Panagia, dal lato sud ed ovest con lotti già edificati. In base al precedente PRG il lotto di terreno in questione ricadeva in zona C3 i cui parametri edificatori fanno riferimento alla scheda norma "a19". La relativa pratica edilizia è, ad oggi, in attesa di definizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Con l'adozione del Piano si è imposto il livello di tutela 3 di cui al contesto 10f su una parte rilevante del lotto di terreno di proprietà della Nita Costruzioni s.r.l. Vengono contestate le scelte pianificatorie in quanto:
- non si è tenuto conto del concreto stato di fatto dei luoghi, ricadenti in un'area intensamente urbanizzata;
- tali scelte non sono state precedute da un'adeguata attività istruttoria;
- sull'area in questione non sussiste alcun precedente vicolo di tutela;
- non è stata valutata l'attuale situazione urbanistica ed edilizia della zona né il profilo dell'eventuale collocazione degli ulteriori interventi già programmati e preclusi dal nuovo vincolo;
- il difetto di istruttoria si evince anche dall'esame delle tavole del Piano, da cui risulta che alla linea di demarcazione che separa la zona di con livello di tutela 3 da quella con livello 1 corrisponde nella realtà a un corridoio di separazione pari a 15mt., risulta quindi impossibile stabilire i confini delle due aree di diverso livello di tutela e quale sia il regime normativo del corridoio di separazione;
- nel procedimento di pianificazione paesaggistica gli strumenti di coordinamento e cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte non sono stati attivati in maniera corretta;
- le scelte pianificatorie contenute nel piano paesaggistico in questione violano palesemente il principio di legittimo affidamento;
- in ultimo si rileva che l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto sottoporre il Piano Paesaggistico al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
Per i motivi suddetti viene chiesto di modificare le previsioni del Piano escludendo dal livello di tutela 3 i relativi lotti di proprietà.
20/SR - Osservazione proposta da: Bonaccorsi Francesco legale rappresentante della Fonte Palomba Srl
La società ricorrente è proprietaria di una vasta area all'interno del Comune di Siracusa compresa tra l'abitato di via Cassaro e via Ferla ad ovest, la strada ferrata SR/CT a nord e la strada per Santa Panagia ad est e sud. Il Comune con delibera di giunta approvava il programma e l'avviso pubblico per la selezione delle proposte di intervento da recepire nel programma di riqualificazione urbana. Nel 2003 veniva approvato l'accordo di programma di recupero urbano del quartiere Mazzaroma e S. Panagia proposto dalla società ricorrente.
Detto accordo prevedeva la realizzazione delle seguenti tipologie di edifici: casa di cura, centro sportivo, supermercato, residence e l'obbligo di cedere al Comune alcune aree. Con l'adozione del Piano l'area in oggetto è stata inserita nel contesto 10g con livello di tutela 3 che inibisce qualsiasi forma di nuova edificazione. Si chiede pertanto di riformare le previsioni del Piano Paesaggistico.
21/SR - Osservazione proposta da: Pirruccio Maria amministratore unico della Lilimi srl Unipersonale.
La Ditta ricorrente è proprietaria di un terreno sito in C.da Isola, Via del Manganese.
Secondo le previsioni del PRG vigente il terreno rientra in parte in Zona "VN", in parte in "Viabilità di PRG" in parte in "Zona di Concentrazione Volumetrica (ZCV)". Con l'adozione del Piano l'area in oggetto è stata inserita nel contesto 13g con livello di tutela 3 che inibisce qualsiasi forma di nuova edificazione. Si chiede pertanto di riformare le previsioni del Piano e di inserire il terreno o nelle arre con livello 1 o nelle aree soggette a recupero coerentemente con quanto originariamente previsto dal PRG.
22/SR - Osservazione proposta da: LST Costruzioni srl, Repros srl e Raimondo Minardo
I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in C.da Mazzaroma nel comune di Siracusa ed inserito nel comparto edificatorio "a57" del vigente PRG. L'area in oggetto si inserisce in un contesto residenziale popolare con le caratteristiche del condominio a più elevazioni.
L'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG ha come obiettivo la ricucitura del tessuto edilizio urbano ed il recupero di aree a servizio. Con l'adozione del Piano l'area in oggetto è stata inserita nel contesto 10f con livello di tutela 3 che inibisce qualsiasi forma di nuova edificazione. Secondo i ricorrenti l'inserimento del terreno nel livello di tutela 3 è frutto di un errore materiale, le tavole di Piano non tengono in nessun conto della presenza del comparto edificatorio e delle trasformazioni intervenute in sua esecuzione, infatti nell'area è stato realizzato un supermercato aperto al pubblico ed un impianto sportivo funzionante dotato di costruzioni e servizi. I ricorrenti, inoltre, hanno ceduto gratuitamente al Comune parte dei terreni per la realizzazione di servizi per l'istruzione. Si chiede pertanto di riformare le previsioni del Piano e di abbassare il livello di tutela da 3 a 1.
23/SR - Osservazione proposta da: Pupillo Maria Carmela
L'area dove sono ubicati i terreni oggetto della presente osservazione è ricompresa all'interno del Territorio di Accelerata Industrializzazione vincolata dal Piano Regolatore dell'ASI, in quanto assimilato al Piano Territoriale di Coordinamento e ricade nel contesto 7g con livello di tutela 3. Viene evidenziato dalla ricorrente che trattasi di sito più distante dalle aree di rilievo archeologico rispetto ad altri terreni ai quali è stato mantenuto nel Piano un livello di tutela inferiore, sicché si ritiene che anche per l'area in questione non vi siano i presupposti per l'assoggettamento al livello di tutela 3 cui l'area è stata sottoposta.
Si chiede di liberare l'area dai vincoli imposti dal Piano e di validare la pianificazione ASI.
24/SR - Osservazione proposta da: Daniela Frontino amministratore unico della Am Group S.r.l.
La Società ricorrente è proprietaria di un terreno in C.da Bufalaro nel comune di Siracusa.
L'intera area ricade all'interno di un comparto di intervento edificatorio, soggetto alla disciplina urbanistica regolata dalla scheda norme b12b, così come previsto dal vigente PRG. La Am Group in data 1 marzo 2011, ha stipulato due separate convenzioni con il Comune di Siracusa a cui ha già ceduto, da un lato, un'enorme superficie di terreno pari a quasi 120 ettari per la realizzazione del "Parco delle Mura Dionigiane" e di servizi pubblici, viabilità e parcheggi; dall'altro, è stato convenuto e regolato il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione dell'intervento urbanistico programmato sulle aree edificabili residue del comparto, di proprietà della società medesima, definite come zone di concentrazione volumetrica (ZCV).
In relazione all'adozione del Piano Paesaggistico viene osservato quanto segue:
- nel Piano le attività di analisi risultano anacronistiche ed obsolete rendendo inattendibile ogni previsione. La cartografia del Piano non ha recepito il consolidato normativo proposto dal Piano Regolatore Generale, non solo in termini di Norme di Attuazione, ma anche a livello cartografico. Si rileva inoltre la confusione creata con la tavola 17- Beni Archeologici dove non viene assolutamente evidenziata, né correttamente rappresentata, né esattamente perimetrata la differenza tra vincolo diretto e indiretto, creando un nuovo e unico livello di vincolo;
- il Piano è stato elaborato ed approvato omettendo totalmente la procedura di VAS;
- a seguito delle convenzioni stipulate in data 1 marzo 2011 con il Comune di Siracusa, notificate alla Soprintendenza nel mese di Aprile 2011 che non ha proceduto a nessuna impugnazione, appare legittimo per il privato cittadino aspettarsi che tale diritto acquisito venga con il Piano rispettato, così come è legittimo per la collettività il diritto alla valorizzazione delle aree pubbliche attraverso idonea programmazione e urbanizzazione;
- il Comune di Siracusa avendo proceduto alla stipula della convenzione urbanistica e notificato alla stessa Soprintendenza, così come prescritto dalle NTA del vigente PRG, ha consolidato in capo alla società scrivente un credito nei confronti della P.A. di una somma pari al valore di esproprio delle aree e/o il riconoscimento del valore della Superficie Lorda Ammissibile;
- il livello di tutela 3 di cui al contesto 10f e le relative norme tecniche collidono con i contenuti della scheda norma b12b. L'errore posto in essere dalla Soprintendenza di va corretto, mantenendo il livello di tutela 3 sul parco archeologico e rettificando il livello di tutela alla soglia di compatibilità con quanto previsto nelle "schede norma b12b e b12a" del vigente PRG di Siracusa, ovvero livello di tutela 1 sulle residue aree di proprietà della ditta ricorrente;
- sull'area della società ricadeva un vincolo archeologico decretato nel 1959 ex art. 21 della legge 1089/39 (vincolo indiretto) che non prevede in alcun modo l'inedificabilità assoluta del terreno della AM Group privandola del fondamentale jus edificandi.
L'adozione del Piano impone illegittimamente un regime di inedificabilità assoluta con un nuovo e maggiore peso vincolistico sull'area. Si osserva che un piano di carattere "ricognitivo" non può imporre nuovi pesi vincolistici, senza che lo stesso sia stato sottoposto a VAS;
- la decisione di sottoporre a inedificabilità assoluta un terreno esteso circa quaranta ettari, già convenzionato ed edificabile, avrebbe dovuto necessariamente implicare una motivazione analitica ed approfondita delle scelte fatte dalla Soprintendenza. Si osserva la palese sommarietà del procedimento in oggetto che incide profondamente su vastissime aree del territorio e sugli strumenti di pianificazione generali e di dettaglio vigenti, determinando la paralisi totale di ogni attività, oltre all'esposizione per la Regione Siciliana al pagamento di un'indennità di esproprio;
- il comparto edificatorio ove ricade il terreno di proprietà della ditta, sebbene colorato di rosso (liv.3), risulta in realtà qualificato come zona 10d (liv.1). L'estensione della colorazione in rosso sul terreno di proprietà della ricorrente presumibilmente è frutto di un mero errore grafico o, peggio, di disparità di trattamento. In ogni caso la giurisprudenza ha costantemente ribadito che in caso di eventuale contrasto tra la parte grafica e la parte normativa di uno strumento di pianificazione prevale la parte normativa.
La AM GROUP s.r.l. propone di abbassare sui terreni la errata previsione del vincolo di tutela 3 prevedendo per tali aree il vincolo di tutela 1.
25/SR - Osservazione proposta da: Zuppardi Lucia
La ricorrente è proprietaria di un terreno in C.da Fanusa Milocca che per il vigente PRG ha una destinazione agricola. All'interno di detta area è situato un antico fabbricato rurale per il quale l'art. 101 delle NT del PRG consente la destinazione turistico-ricettiva.
L'area agricola della ricorrente, posta a 900 metri dal mare, è stata inserita nel contesto 13f con livello di tutela 2 e ciò, viene lamentato, ha limitato l'attuazione del PRG che consente la rifunzionalizzazione del fabbricato rurale.
Si osserva che:
- il Piano è stato elaborato in assenza della V.A.S;
- è mancata la concertazione, si è adottato un piano senza alcun confronto istituzionale. Il Piano si limita ad un'illogica e contraddittoria tutela prescrittiva, anche in zone sprovviste di pregio e di particolarità ambientale come in contrada Milocca che non presenta alcuna particolare necessità di tutela;
- il Piano adottato estende la tutela in maniera illogica e pedante ad una larga fetta di territorio che non fa parte delle aree vincolate per legge senza tenere conto dello "sviluppo sostenibile", per il quale la conservazione dell'ambiente fisico deve garantire lavoro ed occupazione in un contesto di equità sociale;
- l'Assessorato ai BB.CC. e la Soprintendenza hanno di fatto, con l'adozione del Piano, reso superflui i piani regolatori urbanistici comunali e le previsioni ivi contenute prive di valore giuridico;
- il Piano viola gli artt. 142, 143 e 146 del D.lgs n. 42/04, infatti, non può avere una funzione conformativa della proprietà ma soltanto una funzione descrittiva;
- il Piano inoltre da un lato limita gli interventi ricettivi nell'area del ricorrente ma di fatto prevede nell'area immediatamente a sud, una grande zona di recupero e di riordino urbanistico che consente anche la realizzazione di nuove costruzioni.
Viene chiesto pertanto di modificare le prescrizioni normative del contesto 13f permettendo eventuali nuove costruzioni da realizzare per l'attività ricettiva prevista dall'art. 101 del vigente PRG, mantenendo la tipologia edilizia tradizionale.
26/SR - Osservazione proposta da: Cassone Salvatore ed altri
I ricorrenti rilevano che il terreno di proprietà in C.da Ognina è in parte ricadente nel contesto 13g con livello di tutela 3, ossia la zona posta a valle della strada provinciale, che esclude qualunque tipo di intervento edificatorio e non. L'area di proprietà quindi, non solo quella compresa tra i centocinquanta metri ed i trecento metri dalla battigia, ma addirittura fino ad arrivare alla strada provinciale, posta oltre i 500-600 metri dal mare, soltanto per l'unico valore "percettivo", è stata assoggettata all'esclusione dall'attività edificatoria in un'area che non presenta alcuna particolare necessità di tutela. La conservazione dell'ambiente fisico che non produce lavoro e occupazione non è sostenibile ed a tale finalità è diretto il Piano, che blocca nei fatti, non solo le attività turisticoricettive, ma tutte le attività imprenditoriali agricole e connesse con l'agricoltura. Anche dal punto di vista archeologico l'area è interessata solo marginalmente dal vincolo, ed in particolare solo nel tratto lungo la costa che definisce il porticciolo di Ognina nel lato sud.
Il livello di tutela 3, appare motivato da marginale motivazione archeologica e senza alcuna seria e valida motivazione paesaggistica.
La restante parte del terreno in argomento, contestano i ricorrenti, ricade nel contesto 13f con livello di tutela 2, Essa è un'area agricola, ad oltre i 600 metri dal mare, in cui è situato un antico fabbricato rurale da tempo abbandonato per cui le previsione del PRG consentivano la rifunzionalizzazione a destinazione turistico-ricettiva. Dal punto di vista archeologico l'area non è interessata dalla presenza di alcun vincolo archeologico.
Il livello di tutela 2 non si giustifica vista l'assenza di motivazione archeologica e la mancanza di una valida motivazione ecologico-paesaggistica.
Viene chiesto di modificare i vincoli imposti sull'area dei ricorrenti, in particolare:
- ridurre a 150 metri dal mare il vincolo di tutela 3;
- modificare le prescrizioni normative delle zone a tutela 13g, previste nella parte di proprietà a valle della strada provinciale, prescrivendo il mantenimento delle previsioni urbanistiche del vigente PRG in particolare quelle relative all'art. 102 per le zone VN - aree costiere di verde naturalistico.
- modificare le prescrizioni normative della zona a tutela 13f, previste nella parte di proprietà a monte della strada provinciale, in modo da consentire le eventuali nuove costruzioni da realizzare per l'attività ricettiva prevista dall'art. 101 del vigente PRG.
Vengono inoltre eccepite analoghe osservazioni di tipo procedurale di cui alla precedente osservazione 25/SR.
27/SR - Osservazione proposta da: Blundo Sabrina e Blundo Valentina
I ricorrenti contestano il livello di tutela 3 di cui al contesto 9h assegnato in quanto nell'area insistono degli immobili autorizzati con concessione edilizia e previo rilascio dei pareri favorevoli tra cui quello della Soprintendenza. I ricorrenti chiedono che l'area dove insistono i sopracitati immobili venga assimilata alle caratteristiche dell'adiacente area soggetta a recupero di cui al contesto 9i.
28/SR - Osservazione proposta da: Andrea Burgarella Monasteri presidente della Golf Club Village s.r.l.
Il ricorrente ha rilevato nel terreno di sua proprietà l'errata perimetrazione di due zone contraddistinte nel Piano con livello di tutela 3 di cui al contesto 9g relativo alle aree boscate. Non rispondendo ciò alla realtà dei luoghi, in data 08.03.2012, è stato effettuato un sopralluogo congiunto per definire l'esatta posizione delle due zone di macchia mediterranea. A seguito di tale sopralluogo sono stati individuati gli esatti perimetri delle due aree boscate e in data 13.03.2012 è stata trasmessa ai due enti, Soprintendenza di Siracusa e Ispettorato Forestale, la documentazione grafica e fotografica dell'area veramente interessata dalle due zone.
Viene chiesto di rappresentare nel Piano l'esatta individuazione delle due aree boscate 9g.
29/SR - Osservazione proposta da: Brancati Benedetto e Di Natale Giuseppa
I ricorrenti, proprietari del terreno in Traversa Calderini, hanno presentato richiesta per il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di tre ville bifamiliari e un locale commerciale nel comparto G26 del PRG di Siracusa. Con la nota n. 3826 del 07.03.2011 la Soprintendenza attestava che l'area in questione non era sottoposta a provvedimento di vincolo archeologico. Con l'adozione del Piano il ricorrente ha ricevuto dalla Soprintendenza preavviso di provvedimento negativo. Gli esponenti con nota del 04.05.2012 chiedono alla succitata Soprintendenza di sospendere l'emissione del preannunciato parere negativo in attesa di vagliare le seguenti osservazioni al Piano Paesaggistico:
- il Piano non è stato sottoposto alla V.A.S;
- si riscontra violazione delle regole di pubblicità e di partecipazione da parte degli enti istituzionali e dei portatori degli interessi diffusi;
- con la perimetrazione proposta le aree destinate ai servizi verrebbero dislocate fuori dal centro abitato;
- si contestano le modalità di ricognizione del territorio che non consentono di procedere con esattezza all'individuazione dei confini delle aree interessate dai differenti livelli di tutela;
- il Piano ha introdotto vincoli di inedificabilità anche laddove non si riscontra alcuna giustificazione alla modifica della preesistente potenzialità edificatoria;
- violazione della legge sotto il profilo del difetto di motivazione. Il pianificatore paesaggistico non ha provveduto a specificate e giustificare il livello di tutela 3 imposto sull'area interessata dall'intervento edilizio;
- le cartografie del Piano non sono aggiornate;
- il pianificatore paesaggistico non ha ritenuto di rapportarsi alla pianificazione comunale in violazione al necessario aspetto informativo, partecipativo e procedimentale;
- è assurdo elevare l'inedificabilità assoluta fino a 300 metri dal mare in contrasto con la L.r. 78/1976;
- la competenza riguardante l'attività gestionale e provvedimentale del Piano in questione è del dirigente preposto alla struttura competente e non dell'Assessorato Regionale.
Si chiede la revoca/annullamento/revisione delle previsioni del Piano Paesaggistico che ostano illegittimamente al rilascio della concessione edilizia sopra descritta.
30/SR - Osservazione proposta da: La Maddalena s.r.l. e Magnano Sebastiana
I ricorrenti hanno presentato un progetto per la costruzione di un impianto turistico alberghiero in località Capo Murro di Porco. Le aree vengono individuate dal PRG vigente con la sigla T1 "zone residenziali per la ricettività alberghiera". In virtù di tale destinazione urbanistica, l'11 gennaio 2007 il Consiglio Comunale di Siracusa approvava con la deliberazione numero 6 il piano di lottizzazione presentato dagli esponenti, previo parere favorevole della Soprintendenza di Siracusa del 11.02.2005.
Il 22.02.2011 la commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole alla richiesta di concessione edilizia. Nonostante il diritto acquisito, rilevano gli esponenti, alla realizzazione del piano di lottizzazione il Piano adottato impone sull'area l'inedificabilità assoluta facendola ricadere nel contesto 13g con livello di tutela 3.
Le suddette aree, contestano i ricorrenti, sono tutte prive di pregio paesaggistico e naturalistico tale da giustificare il massimo grado di tutela che appare pertanto erroneo e illegittimo.
Il lotto de quo è inserito in un contesto fortemente alterato ed interessato da numerosi fenomeni di antropizzazione. Al suo interno è interessato da una tipica vegetazione rurale post colturale di nessun pregio. Il progetto degli esponenti prevede la realizzazione di una struttura ricettiva caratterizzata da tecnologie costruttive e gestionali ecosostenibili e ad impatto energetico nullo, al fine di garantire lo sviluppo del turismo ecocompatibile. Si chiede l'esclusione del terreno di proprietà dal previsto vincolo di tutela 3 e la sua classificazione in ambito compatibile con lo sfruttamento edilizio del suolo.
31/SR - Osservazione proposta da: Bozzanca Lucia Rita
Il lotto è ubicato in zona Epipoli, a sud dell'agglomerato urbano denominato Villaggio Miano, zona oggetto di costruzioni a villa, perlopiù a due livelli fuori terra. Sul terreno insiste solo un rudere da demolire. L'area è gravata dal vincolo archeologico e dal vincolo paesaggistico denominato Mura Dionigiane in Siracusa". Inoltre l'area è ubicata in zona ZCV del vigente PRG. Il Piano sottopone il lotto in oggetto nel contesto 10f con livello di tutela 3 e dall'analisi della norma, sostengono i ricorrenti, risulta evidente la discrasia che la rende contraddittoria ed incongruente. Non è chiaro se il lotto che rientrerebbe nella quarta fila possa raggiungere i 18 mt di altezza o se non sono consentite le nuove costruzioni. Si chiede di escludere l'area dal livello di tutela 3.
33/SR - Osservazione proposta da: Favacchio Cesarina ed altri
I terreni dei ricorrenti sono siti in località Ognina nel contesto 13f con livello di tutela 2. Il PRG di Siracusa, classifica dette aree all'interno del comparto T2- Aree di nuovo impianto attrezzate per la ricettività turistica. Nell'area insiste un Vincolo di fascia costiera e un Vincolo Paesaggistico denominato "Rada di Terrauzza - Arenella e fascia costiera compresa fra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo in Siracusa" in vigore dal 7/3/2002.
Il regime di tutela assegnato all'area e le motivazioni poste a fondamento dello stesso appaiono, secondo i ricorrenti, infondate, infatti l'area in esame è schermata verso il mare da un insediamento urbanistico diffuso e compatto, costituito da villette e appartamenti di ogni genere. L'area inoltre risulta essere priva di valori naturali e della biodiversità, non riporta particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica. Si chiede pertanto di escludere le suddette aree dall'attuale livello di tutela.
34/SR - Osservazione proposta da: Rizza Sebastiano
Il fondo del ricorrente è ubicato in via Lido Sacramento e ricade nel contesto 13g con livello di tutela 3. Secondo il PRG vigente esso è classificato E1, Aree di valenza paesaggistica ed ambientale a vocazione agricola, art. 52 n. T.A.
Le caratteristiche ambientali e paesaggistiche attuali del fondo agricolo sono esattamente assimilabili alle aree ad esso confinanti verso sud, classificate dal Piano Paesaggistico come 13f con livello di tutela 2. Per il terreno agricolo di superficie di un ettaro, costituito da una buona qualità della terra e dotato di un pozzo autonomo per l'approvvigionamento idrico, affinché possa continuare ad avere una funzione rurale indipendente, si propone di mantenere i parametri urbanistici ed edilizi previsti nel PRG, che già tutelano lo sfruttamento del suolo. Nel caso in cui rimanga il livello di tutela 3, gli obiettivi di tutela, di conservazione, di valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art. 1 del Piano, verrebbero meno, poiché al piccolo fondo resterebbe una prospettiva di abbandono e degrado, nel contesto di un territorio già sfruttato dall'abusivismo edilizio costiero.
Si propone di modificare il regime normativo del suddetto fondo facendolo rientrare nel contesto 13f.
35/SR - Osservazione proposta da: Rodolfo Santuccio
Il lotto in oggetto, ubicato in C.da Isola, via Faro Massoliveri, nel contesto 13g con livello di tutela 3, ricade all'interno della zona omogenea Cr1d del PRG, con destinazione d'uso residenziale per il quale è consentita la nuova edificazione con un indice di 0,06 m3/mq.
Per il suddetto lotto sono stati rilasciati parere favorevole della Soprintendenza e Concessione Edilizia n. 122/11 del 11.05.2011 per la realizzazione di una villa a destinazione residenziale. L'area limitrofa confinante a nord, avente la stessa destinazione urbanistica del lotto in oggetto, è stata identificata nel Piano come Area di Recupero di cui al contesto 13m. Dal punto di vista paesaggistico il lotto in oggetto risulta avere le stesse caratteristiche dei lotti limitrofi già edificati inseriti nell'Area di Recupero. La zona e il lotto in oggetto sono dotati delle opere di urbanizzazione primaria. Viene chiesto pertanto che il lotto venga compreso nel paesaggio 13m anziché 13g.
36/SR - Osservazione proposta da: Caia Raffaele
Il ricorrente osserva che l'area di sua proprietà, sita in C.da Fanusa nel contesto 13f con livello di tutela 2, è posta nell'entroterra molto distante dal mare, dal quale la separano copiosi insediamenti urbanistici diffusi di villette e appartamenti. E' un'area inserita in un contesto edificatorio di edilizia residenziale privata, nell'ambito del quale nessuno degli elementi previsti dalla tutela 2 vi rientra. Si chiede di escludere l'area del ricorrente dal regime di tutela 2.
37/SR - Osservazione proposta da: Formica Giuseppe legale rappresentante dell'Azienda Agricola Formica s.a.s.
Il ricorrente è proprietario di un'azienda agricola ricadente nel contesto 12f con livello di tutela 3. Il terreno in questione è coltivato esclusivamente a pascolo e a uliveto ed agrumeto di nuovo impianto. Viene osservato che non appare pertanto giustificato l'inserimento del terreno di proprietà dell'istante tra le aree boscate e a macchia mediterranea (MM6 e MM9), non essendo il fondo in questione meritevole di tutela. Il Piano ha erroneamente individuato un "nuovo bosco" solo su ortofoto digitali il cui contenuto non è stato verificato da una visita accurata dei luoghi.
Il ricorrente chiedono la modifica del Piano limitatamente alla perimetrazione dell'area boscata in cui ricade il terreno di proprietà, in quanto non sussistono i requisiti di bosco.
38/SR - Osservazione proposta da: Matarazzo Giorgia
Il lotto della ricorrente, in C.da Isola nel contesto 13m soggetto a recupero, ricade in zona CR1d del vigente PRG ed è già dotato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La ricorrente osserva che il suddetto lotto è collocato all'interno di un territorio completamente edificato, ad eccezione di qualche area di comparto, tra due lotti edificati e due strade pubbliche, nel quale non risulta alcuna compromissione o degrado ma, qualora sussista, nel Piano non solo manca qualsivoglia elemento istruttorio afferente uno studio sulla possibilità di reintegrare i valori preesistenti, altresì non risultano neppure accennati gli interventi di recupero e di riqualificazione. L'area in discussione non possiede le caratteristiche per poter essere oggetto di piani di recupero. L'errore di classificazione è probabilmente frutto del metodo utilizzato per la redazione delle cartografie elaborate senza il supporto di indagini puntuali sui luoghi. Si chiede di eliminare l'assoggettamento dell'area dell'esponente dall'obbligo del piano di recupero.
39/SR - Osservazione proposta da: Notorio Jeremy
Il ricorrente chiede di censire la zona o il singolo lotto di sua proprieà, ricadente nel contesto 13m soggetto a recupero, con un livello di tutela ove sia possibile realizzare nuove costruzioni. Fa presente, inoltre, che si tratta di un lotto intercluso che verrà edificato tenendo conto del contesto in modo da rendere il comparto omogeneo.
40/SR - Osservazione proposta da: Aloisio Francesco
Il lotto del ricorrente ricade all'interno del PRG del Consorzio ASI di Siracusa ed è individuato dal Piano con i contesti 7f e 7m rispettivamente con livello di tutela 2 e recupero. Il ricorrente chiede la revisione dei livelli di tutela assegnati all'area.
41/SR - Osservazione proposta da: Spadaro Gioacchino amministratore unico della Società M.S.A. s.r.l.
Il ricorrente è proprietario di un ampio terreno e annessi fabbricati in C.da Fontane Bianche ricadenti in Z.T.O. T4 ("Aree agricole attrezzate per il campeggio ed il tempo libero") secondo le prescrizioni del vigente PRG. Coerentemente a tale destinazione la Società M.S.A., previo parere della Soprintendenza del 30.5.1997, ha ottenuto l'approvazione di un Piano di Lottizzazione convenzionato di tipo chiuso per la realizzazione sul terreno in esame di un camping con 90 bungalows, ristorante, market, bazar, uffici direzionali e le altre annesse e necessarie strutture di servizio. Al momento tutte le infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria imposte dal PdL sono state realizzate, mentre solo parte dei lotti e delle costruzioni ad uso privato e di servizio e parte dei bungalow sono già stati realizzati.
Il vincolo derivante dal livello di tutela 3 di cui al contesto 13g imposto dal Piano impedisce il completamento del PdL, rendendo antieconomica l'attività imprenditoriale già intrapresa in buona fede, con le conseguenti ed ovvie ripercussioni economiche non solo sull'impresa, ma anche sull'occupazione. Viene chiesto di sottrarre il terreno de quo dall'ambito delle aree vincolate o, in subordine, di ridurre il livello di tutela dal livello 3 al livello 1, riconducendo l'area in esame alla corretta zona 13c dell'art. 33 delle NdA.
43/SR - Osservazione proposta da: Adalgisa Santuccio
Il lotto di proprietà della ricorrente, ubicato in C.da Isola nel contesto 13g con livello di tutela 3, ricade in zona "f1b" del PRG vigente, già dotata di opere di urbanizzazione primaria. Dal punto di vista paesaggistico, rileva la ricorrente, il lotto risulta avere le stesse caratteristiche dei lotti limitrofi già edificati inseriti nell'Area di Recupero del Piano di cui al contesto 13m. Si chiede che il lotto in oggetto venga compreso nel contesto 13m.
46/SR - Osservazione proposta da: Di Grano Eduardo e Di Grano Raffaele legali rappresentanti della Società Eduginavadi s.r.l.
Il terreno dei ricorrenti è ubicato in C.da Fontane Bianche nel contesto 13l con livello di tutela 3. Secondo i ricorrenti esso ha delle peculiarità che escludono qualsiasi possibilità che lo stesso possa essere classificato bosco artificiale. Inoltre la presenza nel passato di un'attività di campeggio, ancora visibile sui luoghi, avrebbe dovuto escludere la classificazione dell'area come rimboschimento di conifere. L'area interessata dalle conifere è solo parte dell'intero fondo, la rimanente parte è coperta da essenze arboree, resti di vecchie coltivazioni presenti, e/o piante ornamentali, che venivano utilizzate come piante da ombra quando era attivo il campeggio; ciò rende evidente che non si tratta di un rimboschimento ma bensì di un verde privato a servizio del campeggio.
La stessa area aveva ottenuto autorizzazione paesaggistica il 19/07/2006 per un progetto relativo alla "Realizzazione di un Villaggio Turistico alberghiero all'interno del Piano di Lottizzazione Zona C12".
Viene chiesto di riesaminare la classificazione di terreno a "bosco artificiale" al fine di eliminare il vincolo di tutela 3 imposto su detti fondi.
48/SR - Osservazione proposta da: Maucieri Belinda amministratore unico della 3 Investimenti s.r.l.
Il fondo della ricorrente è ubicato in C.da Spinagallo nel contesto 9g con livello di tutela 3 In merito viene osservato che l'individuazione delle aree boscate è stata fatta utilizzando la cartografia dell' IFSR, dati che sono basati sul FRA 2000 ed hanno valore esclusivamente inventariale e nessuna implicazione giuridica. Inoltre la delimitazione delle aree boscate ha inglobato alcune parti del fondo agricolo regolarmente coltivate.
Si chiede di eliminare il livello di tutela 3 originato dall'errata classificazione dei terreni come bosco.
49/SR - Osservazione proposta da: Pupillo Antonino
L'area su cui insistono i terreni del ricorrente ricade all'interno dell'Agglomerato D del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa, aree destinate a piccole e medie industrie e servizi collegati con le attività industriali, con un indice di edificazione pari a 2/3 della superficie. Inoltre la suddetta area è compresa all'interno del Territorio di Accelerata Industrializzazione, in area ASI-Zona D.
Per quanto sopra esposto, nella considerazione che la suddetta area ricade nel contesto 7m soggetto a recupero e alla luce dell'importanza dell'area in questione per l'insediamento delle attività previste sulla stessa, vista l'esiguità nel P.R.A.S.I.S. e nel P.R.G. di aree con caratteristiche simili si chiede di voler riesaminare la classificazione "Aree soggette a recupero" di questi terreni e confermare la loro originaria destinazione di aree inserite all'interno del P.R.A.S.I.S.
50/SR - Osservazione proposta da: Signorelli Enza amministratrice della Energy Service s.a.s.
La ricorrente riscontra che nel Piano il terreno della ditta ricade in minima parte all'interno del contesto 7m soggetto a recupero e nella rimanente porzione nel contesto 7f con livello di tutela 2. Viene osservato che una parte dell'area di suddetto terreno ricade all'interno del P.R.A.S.I.S., la cui conformazione orografica, essendo cava dismessa, ha fatto assegnare la suddetta classificazione in quanto si presta per la realizzazione di una discarica di inerti.
Pertanto l'area compresa fra la ex S.S. 114 e quella destinata al trattamento rifiuti viene a perdere il carattere di area ad alta valenza ambientale così come definita dal contesto 7f.
Viene inoltre segnalato che nella Tavola 16 del Piano non è stata riportata una vecchia strada interpoderale che partendo dalla SS. 114 arrivava fino alla strada del castello di Eurialo. Alla luce di quanto sopra viene chiesto di riesaminare la classificazione e confermare la destinazione delle aree inserite all'interno del P.R.A.S.I.S. togliendo il livello di tutela 2 dall'area fra ex SS.114 e l'area di trattamento rifiuti e di riportare la suddetta strada fra quelle inserite nella viabilità storica.
51/SR - Osservazione proposta da: Rainieri Agatino
L'area oggetto dell'osservazione è ubicata in C.da Pizzuta, via P. Salibra n. 46 e ricade in zona "Cr1a" (aree di riordino urbanistico) del vigente PRG. Si tratta di un lotto intercluso, confinante con viabilità esistente e con lotti già edificati ed in corso di edificazione con concessioni edilizie recenti. L'area urbanistica risulta densamente edificata, caratterizzata da edilizia residenziale a due o più livelli fuori terra. Il lotto in oggetto non risulta gravato da alcun decreto di vincolo archeologico diretto e quindi il lotto erroneamente è stato compreso all'interno dell'area sottoposta a vincolo archeologico ex art. 10 D.lgs. 42/04 di cui al contesto 10f con livello di tutela 3. Il ricorrente chiede che venga ridefinita la perimetrazione dell'area realmente interessata dal vincolo archeologico e che venga escluso da tale nuova perimetrazione il proprio da inserire nel contesto 10d con livello di tutela 1.
52/SR - Osservazione proposta da: Gentile Aurelio ed altri
Il lotto di interesse ricade in C.da Casevacche nella Penisola della Maddalena ed è inserito nel Comparto Edilizio f12 PRG, che propone l'acquisizione, per usucapione, di porzioni del terreno stesso da inserire nel telaio viario già esistente e per cui i ricorrenti hanno chiesto suddivisione al Comune di Siracusa. L'area circostante è caratterizzata da un'intensa antropizzazione. Con il Piano il terreno è inserito nel contesto 13m soggetto a recupero e viene quindi chiesto che vengano eliminate le relative prescrizioni del Piano.
53/SR - Osservazione proposta da: Carpinteri Paolo
Il ricorrente è proprietario di un'azienda agricola ad indirizzo agrumicolo e zootecnico frammentata in più appezzamenti. I fondi tutti nel comune di Siracusa ricadono in C.da Cavadonna. in C.da Monasteri Sopra-Diego, in C.da Cugno Renella, in C.da Faiosa e in C.da Cugno Lupo, Il Piano individua all'interno di detti fondi vaste zone indicate come "Paesaggio delle aree boscate" di cui ai contesti 9g e 12f entrambi con livello di tutela 3.
Viene a tale riguardo osservato che la delimitazione di dette aree boscate si riferisce ad uno stato di fatto antecedente alla realizzazione di interventi di miglioramento eseguiti sui fondi che hanno riportato i terreni alla loro originaria destinazione culturale di terreni agricoli a seminativo. Viene chiesto quindi di eliminare il vincolo di tutela 3 originato dall'errata classificazione dei terreni come bosco.
54/SR - Osservazione proposta da: Guglielmino Vittorio
L'intera area è interessata dal progetto di ampliamento della cava di calcare in C.da Spinagallo Cavasecca ricadente nel contesto 13h con livello di tutela 3. La zona, secondo il ricorrente, non presenta alcuna particolarità floristico-faunistica ed essendo adibita a cava non presenta vegetazione di particolare pregio in quanto ormai antropizzata. Si chiede l'abbassamento di tutela.
55/SR - Osservazione proposta da: ENI SpA, Syndial SpA e Versalis SpA
Le società ricorrenti sono titolari di impianti chimici e di raffinazione i cui stabilimenti produttivi sono dislocati nei comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta.
Le aree sulle quali sono collocati gli insediamenti sono comprese nella fascia di 250 m circa che dal mare si estende verso i Monti Climiti e che da sud a nord interessa tutto il polo petrolchimico. Nonostante l'area sia stata definita in gran parte a destinazione industriale con il Piano risulta sottoposta ai livelli di tutela 1 e 3 e al regime di recupero (contesti 7a, 7b, 7d, 7h, 7l, 7m).
Una parte di queste aree, sottoposte dal Piano a tutela 1, appartengono a privati (Comune di Priolo Gargallo) per le quali la Società ha avviato un programma di acquisizione.
I ricorrenti contestano le NdA del Piano, le cui tutele sono incompatibili con la destinazione industriale e lo stato di fatto dei luoghi impedendo l'ordinario funzionamento degli impianti (manutenzione, installazione e nuove apparecchiature). In particolare contestano: il "Contenimento di nuove costruzioni e ad insediamento sparso." del contesto 7a; il divieto di "realizzare opere di regimentazione in calcestruzzo..." del contesto 7b; il contesto 7l relativo alle aree boscate ed infine la norma del contesto 7m che vieta la realizzazione di impianti industriali. Viene contestato inoltre il contrasto delle NdA del Piano con gli attuali strumenti urbanistici in vigore come PRG Comunali e dell'ASI. I ricorrenti fanno presente che nell'area sono in corso di realizzazione vari progetti di bonifica ambientale dei quali bisognerebbe tenere conto nella fase di redazione del Piano.
56/SR - Osservazione proposta da: Truden Benito
Il lotto di proprietà dell'osservante è un lotto intercluso in via Solarino e ricade in zona "Cr1b" del PRG vigente e si trova all'interno di un isolato totalmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primarie.
Viene chiesto che il suddetto lotto, ricadente nel contesto 10f con livello di tutela 3, venga inserito, così come le aree limitrofe, all'interno delle aree archeologiche edificabili con livello di tutela 1 ridefinendo la perimetrazione dell'area interessata dal vincolo di tutela 3.
57/SR - Osservazione proposta da: Cimino Maria amministratore unico della Società Quattreffe Srl
La Società ricorrente è proprietaria di un terreno che ricade all'interno della zona S "Servizi urbani e di quartiere per gli insediamenti residenziali" sottozona S4 destinazione Parcheggi, secondo il vigente PRG. In particolare è stato chiesto dalla ditta un parere alla Soprintendenza in data 8/6/2011 per la realizzazione di un parcheggio multipiano, per il quale in data 31/8/2011 l'ufficio ha chiesto la rielaborazione progettuale che preveda interventi di mitigazione per la copertura dell'edificio con soluzione tetto-giardino, il tutto integrato il 30/11/2011 e assentito in quanto trascorsi i termini nel silenzio dell'Amministrazione. La ditta ricorrente chiede la riduzione del livello di tutela da 3 a 1.
58/SR - Osservazione proposta da: Matera Baldassare
Il lotto di proprietà del ricorrente, sito in C/da Sinerchia nel contesto 7f con livello di tutela 2, ricade in zona "C2" del vigente PRG di Siracusa, una zona ampiamente urbanizzata, dotata di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Il ricorrente chiede che il lotto venga compreso nel limitrofo contesto 7c con livello di tutela 1.
59/SR - Osservazione proposta da: Zabert Augusta
Il lotto di proprietà del ricorrente, sito in C/da Sinerchia nel contesto 7f con livello di tutela 2, ricade in zona "C2" "8q" e "VN" del vigente PRG di Siracusa, una zona ampiamente urbanizzata, dotata di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Il ricorrente chiede che il lotto venga compreso nel limitrofo contesto 7c con livello di tutela 1.
60/SR - Osservazione proposta da: Tomaso Giuseppe
Il lotto di proprietà del ricorrente, ubicato in C/da Capo Murro di Porco nel contesto 13m soggetto a recupero, risulta compreso all'interno di un comparto edificatorio identificato dalla scheda norma "f 25c" del vigente PRG. Il ricorrente chiede che il suddetto lotto venga escluso dalle Aree soggette a Recupero in quanto è già inserito all'interno del Piano.Particolareggiato e venga incorporato, da un punto di vista paesaggistico, all'interno di aree urbanizzate gravate dal livello di tutela 1, in quanto anche esterno al vincolo biennale istituito con. DDG dell'ARTA n. 589 del 29.07.2011 per l'istituzione della RNO di Capo Murro di Porco e della Penisola della Maddalena.
61/SR - Osservazione proposta da: Pino Corrado rappresentante dell'impresa Gianlorenz Srl
Il ricorrente è proprietario di un lotto compreso all'interno del sub comparto a47g del PRG in cui sono state realizzate quasi tutte le unità abitative e sono già state predisposte tutte le opere di urbanizzazione primaria, con tutti i pareri resi dagli organi competenti, compresa la Soprintendenza. Il lotto ricade nel contesto 10f con livello di tutela 3, in area sottoposta a formale provvedimento di vincolo archeologico, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 42/04 (ex art. 21 L. 1089/39). Questo vincolo, rileva il ricorrente, risulta vincolo indiretto.
La società ricorrente, inoltre, risulta proprietaria anche di un lotto di terreno, adiacente alla particella in oggetto, che da un punto di vista urbanistico contribuisce a costituire la fascia di rispetto, di inedificabilità assoluta, del Parco delle Mura Dionigiane, classificata come S3 (verde pubblico).
Si chiede pertanto che il lotto identificato dalla part. lla 244 del foglio 42 venga incorporato all'interno delle "Aree urbanizzate - Paesaggi urbani compatti" del contesto 10d, gravate dal livello di tutela 1.
62/SR - Osservazione proposta da: La Mesa Angelo
Il lotto, di proprietà del ricorrente in Largo Nedo Nadi, ricade in parte all'interno della zona F2 (Parco territoriale di valenza archeologica delle Mura Dionigiane) del PRG ed in parte in zona B4b (tessuto edificato a media densità b). Parte del lotto ricade in area sottoposta a vincolo archeologico di cui al contesto 10f con livelo di tutela 3. Si chiede che la parte del lotto sottoposta al regime di tutela 3 venga compresa all'interno del contesto 10c sottoposto al livello di tutela 1.
63/SR - Osservazione proposta da: Siliato Beniamino e Siliato Fiorenza
Gli osservanti sono comproprietari di un fabbricato rurale in C/da Carancino, ricadente in zona E del PRG. Il Piano prevede una generica individuazione (Tav. 11 -Beni isolati e Tav. 30.3 componenti del Paesaggio) tra i Beni isolati di un immobile che potrebbe essere quello di proprietà dei ricorrenti ed individua questo bene isolato con la scheda n. 272, regolamentato dagli artt. 17 e 20 delle NdA del Piano. I ricorrenti contestano l'inserimento del fabbricato nell'elenco dei Beni isolati per l'insussistenza dei requisiti di monumentalità e chiedono di eliminare le prescrizioni del Piano dal bene in oggetto.
64/SR - Osservazione proposta da: Mangiafico Giuseppe amministratore unico della CO.PRO.M Sicilia Srl
Il ricorrente è comproprietario di un'area edificabile in C/da Grottalunga ricadente in zona E del PRG, ed è gravata parzialmente dal contesto 10f con livello di tutela 3. Considerato che l'area ricade in ambito urbano ed è solo parzialmente interessata da vincolo paesaggistico, si contesta l'apposizione di un livello di tutela massimo che andrebbe riservato alle aree poste a valle della dismessa linea ferrata, mentre per quelle poste a monte, sarebbe sufficiente il liv.1, assicurando la possibilità di rendere continuo il profilo del limite urbano. Si chiede pertanto di escludere le aree di proprietà della esponente società dal vincolo di livello di tutela 3. Con successiva nota viene reiterata la richiesta per abbassare il livello di tutela da 3 a 1 al fine di potere offrire all'Amministrazione Comunale la superficie del lotto menzionato per la realizzazione del nuovo ospedale.
65/SR - Osservazione proposta da: Onorato Maria
L'osservante è proprietaria di lotti di terreno in C.da Piana che nel PRG sono classificati T1 (Aree di nuovo impianto per la ricettività turistico-alberghiera) ma che in realtà per tipologia e funzione sono destinati a civile abitazione.
Il Piano, lamenta la ricorrente, ha sottoposto l'intera Penisola della Maddalena a livello di tutela 3 non distinguendo le diverse destinazioni e caratteristiche dei luoghi.
L'area interessata risulta già caratterizzata da insediamenti e quindi urbanizzata e pertanto di gran lunga assimilabile alla confinante area costiera, caratterizzata da insediamenti compatti disordinati (Area di Recupero).
Si chiede pertanto che i lotti di proprietà vengano assoggettati alla disciplina di riordino urbanistico.
66/SR - Osservazione proposta da: Greensol Srl
Si chiede di rivedere le norme nelle aree vincolate con liv.2 e 3 per gli impianti denominati minieolici di taglia inferiore o uguale a 60kWp, con turbine ad asse verticale.
67/SR - Osservazione proposta da: Rizza Giuseppe e Bonafede Concetta
Il terreno di proprietà dei ricorrenti in C.da Carrozzieri nel contesto 9i soggetto a recupero, si trova in zona CR1c (aree di riordino urbanistico di tipo c) del vigente PRG. I ricorrenti, hanno chiesto concessione edilizia per la costruzione di una villa unifamiliare in data antecedente all'adozione del Piano e chiedono l'annullamento, la revoca o la revisione delle previsioni del Piano che ostano al rilascio della concessione edilizia.
68/SR - Osservazione proposta da: Albanese Giuseppe, Romano Maria e Albanese Carmelo
Il I ricorrenti sono proprietari di un terreno urbanisticamente edificabile su cui insiste un vincolo archeologico ai sensi dell'art. 1 L.1089/39, giusto D.M. del 24.12.1954. Secondo l'osservante nel terreno non sono presenti resti archeologici visibili, tanto che il Ministero competente non ha mai esercitato il diritto di prelazione, né ha mai comunicato di volerlo espropriare per inserirlo nella realizzazione del Parco delle Mura Dionigiane.
Secondo il PRG l'area è classificata ZCV consentendo l'edificabilità in una parte di esso.
L'osservante ha presentato al Comune di Siracusa un progetto il 23.02.2012, per la costruzione di 4 villette bifamiliari, che con l'adozione del Piano non potranno essere realizzate, in quanto l'area risulta ricadere nel contesto 10f sottoposto a livello di tutela 3, mentre nei lotti confinanti è adottato un livello di tuela più basso che consente l'edificabilità. Negli elaborati del Piano sono state riscontrate inesattezze, in particolare nella tav. 9.3 relativa ai beni archeologici, nel lotto interessato è stato collocato il n. 903 di una scheda con una breve descrizione del bene "latomie di superficie con tratti di carraie di epoca greca "- D.A. n. 1036 del 13.05.85. In realtà dal decreto risulta la part. 35 fg. 27, già acquisito al demanio regionale di altro proprietario. Da questo errore ne consegue l'inclusione del terreno dell'osservante nella zona sottoposta dal Piano al regime normativo di tutela 3 relativa al Parco delle Mura Dionigiane.
Il vincolo archeologico, posto ai sensi dell'art. 1 L.1089/39, giusto D.M. del 24.12.1954. sull'area di proprietà dell'osservante e convalidato con D.P.R. del 1.03.66 è stato notificato 19 anni dopo la sua emanazione all'interessato, con D.A. dell'11.09.85.
Su richiesta dell'osservante fatta nel 1984 alla Soprintendenza di Siracusa, la stessa attestava che il terreno non rientrava nelle perimetrazione delle Mura Dionigiane, ma che qualunque intervento su di esso sarebbe stato soggetto ad autorizzazione preventiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto:
- della presenza di un errore evidente e determinante nei documenti allegati al Piano (scheda n. 903, carta dei beni archeologici);
- dell'eccesso di potere per disparità di trattamento (particelle ubicate alla stessa distanza dai ritrovamenti e vincolate nel 1954 con le medesime motivazioni, subiscono un trattamento diverso);
- della insufficienza e illogicità nelle motivazioni atte a giustificare il sacrificio dell'interesse privato;
- del mancato riconoscimento di un interesse pubblico;
si chiede la riduzione di livello di tutela per il proprio terreno e l'esclusione dal contesto 10f.
69/SR - Osservazione proposta da: Tomasello Deborah legale rappresentante della Energia pulita srl
La società ricorrente ha ha redatto uno studio di prefattibilità ambientale relativo al progetto di recupero ambientale di una cava a cielo aperto in C/da Cozzo Pantano. L'area di intervento si caratterizza per gli effetti residuali di attività di asportazione di terreno vegetale e rocce di scavo, movimenti di terra ecc. Il sito interessato dalla riqualificazione è principalmente costituito da un ex cava per l'estrazione di materiale lapideo.
La suddetta area con il Piano ricade nel contesto 9g con livello di tutela 3 anche perché rappresenta un'area di interesse archeologico di cui all'art. 142, lett. m del Codice.
Considerato che l'area interessata è compresa tra quelle individuate nella scheda n. 570 dei Beni paesaggistici senza una precisa individuazione della Necropoli preistorica, e per la quale non si individuano alcune emergenze archeologiche si propone di cassare tra gli interventi non consentiti per il contesto 9g, quello relativo al divieto di realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.
70/SR - Osservazione proposta da: Corgima srl
La società ricorrente osserva che il livello di tutela 3 di cui al contesto 10f imposto all'area oggetto dell'osservazione appare contraddittorio perché risulta dettato solo dalla lettura dei segni infrastrutturali del paesaggio e non da motivazioni realmente rispondenti allo stato ed ai caratteri del fondo, nonché alla sua possibilità di recupero nel rispetto dell'interesse archeologico del paesaggio cui appartiene. La medesima società intende effettuare il recupero paesaggistico-ambientale del fondo eliminando i rifiuti sparsi e le piante alloctone e provvedendo alla rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, per poi progettare e realizzare interventi compatibili con i vincoli paesaggistici nella zona che oggi è parzialmente colma di inerti di scavo e rifiuti, zona ormai irrecuperabile ai fini archeologici, se del caso con strutture prefabbricate mobili, verificando la compatibilità di ogni scelta con le diverse unità della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.
Si chiede di escludere il livello di tutela 3 nel lotto di proprietà della ricorrente adottando invece il livello 2. In subordine chiede che il livello 1 (o almeno 2) sia adottato per la zona omogenea sopra citata.
71/SR - Osservazione proposta da: Saitta Biagio Saitta Carmelo
Il lotto dei ricorrenti, in C.da Cugno Stallaini nel contesto 13e con livello di tutela 2, è stato individuato dal Consiglio di Circoscrizione di Cassibile per la realizzazione di un impianto cimiteriale (vedi delibera n. 16 del 06.03.2014). Nell'interesse esclusivo della collettività, si chiede di ridefinire l'area in oggetto classificandola come area con livello di tutela 1.
72/SR - Osservazione proposta da: Fontana Domenico presidente e legale rappresentante di Legambiente
L'associazione ricorrente produce le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: Risulta incomprensibile l'avere limitato l'estensione delle aree sottoposte ai livelli di tutela di cui al contesto 10e escludendo da qualsiasi tutela la zona più a sud di C.da Tremilia (compresa tra il tracciato della S.P. 287, l'autostrada e la strada comunale di collegamento tra Siracusa e Belvedere). Il Piano, pur avendo valutato quest'area di elevato valore paesaggistico, ha tuttavia sottovalutato la sua vulnerabilità costituita dalle previsioni urbanistiche che qui individuano un maxi comprensorio edilizio residenziale classificato come C6b3 nel PRG. L'area in questione è molto importante per ragioni di carattere storico e archeologico e viene quindi proposto di sottoporla alle prescrizioni del livello di tutela 3.
Osservazione n. 2: si osserva il notevole valore archeologico dell'area di Balza Acradina e Coste di Santa Lucia di cui al contesto 10c, significativa ed integra chiusa ad est dalle latomie Casale-Broggi e ad occidente dal complesso dei Cappuccini, ritenendo necessario adeguare il livello di tutela 3 a tutta l'area archeologica.
Osservazione n. 3: si osserva nell'area dei Pantani di Lentini e Gelsari la notevole importanza per l'avifauna migratoria e si richiede per omogenità con altre zone umide, di applicare il massimo livello di tutela.
Osservazione n. 4: vengono proposte modifiche all'art. 20 delle NdA, le quali hanno la finalità ad incrementare e meglio precisare le prescrizioni per evitare che interventi edilizi ammessi nelle zone rurali possano pregiudicare l'integrità del paesaggio ibleo e gli obiettivi di volta in volta individuati nelle norme che disciplinano i Paesaggi Locali.
Osservazione n. 5: si osserva la necessità di specificare ed integrare nelle NdA la prescrizione che ammette di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'auto consumo e/o lo scambio sul posto aggiungendo: "come da delibera dell'Autorità Energia 09.01.2009 in attuazione dell'art. 2, comma 153, della Legge n. 244/07 e dell'art. 20 del D.M. 18.12.2008 sue successive modifiche ed integrazioni, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto".
73/SR - Osservazione proposta da: Comune di Siracusa
Il Comune ricorrente produce le seguenti osservazioni, tutte riferite a presunti contrasti tra il Piano e il vigente PRG:
Osservazione n. 1: le Zone B, in particolare riferite al Paeasaggio Locale 10, devono essere escluse, per la loro intensa edificazione, dal livello di tutela 3.
Osservazione n. 2: al fine di consentire il rispetto degli impegni del Comune nei confronti dei privati, deve escludersi il livello di tutela 3, in particolare riferite al Paeasaggio Locale 10, dalle Zone C e zone S - Comparti di intervento, PRU;
Osservazione n. 3: il livello di tutela 3 del contesto 10h impedirebbe la riqualificazione delle aree del Porto Piccolo ed aree prospicenti e del Parcheggio Talete; pertanto si richiede di applicare in tali aree il livello di tutela 1;
Osservazione n. 4: il livello di tutela 3 del contesto 10h impedirebbe la riqualificazione (Zone R2 e R3) delle aree del Porto Grande ed aree prospicientie del Parcheggio Talete; pertanto si richiede di applicare in tali aree il livello di tutela 1;
Osservazione n. 5: per quanto riguarda le aree costiere di cui al contesto 13g, il relativo livello di tutela 3 non rispecchia il dettato della legge.Galasso; pertanto si richiede di applicare il livello di tutela 1 al fine di consentire interventi diretti alla fruizione del mare;
Osservazione n. 6: il livello di tutela 3 del contesto 13g riguardante le aree costiere contrasta con il PDUM in fase di elaborazione;
Osservazione n. 7: Il livello di tutela 2 del contesto 7f contrasta con le Zone C, D, AS e Comparti di intervento a nord e a sud di Belvedere;
Osservazione n. 8: le aree nei pressi del circuito automobilistico, classificate come "Zone AS" o semplicemente S, non possono essere tutelate con livello di tutela 2 del contesto 9b. Per queste aree il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 9: le aree classificate Zone R o zona T2 site oltre i 200 m. dalle sponde fiume Anapo di cui al contesto 9b, non possono essere tutelate con il livello di tutela 2. Per queste aree il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 10: le Zone PTC - Parco turistico convenzionato e alcuni comparti di Intervento in località Plemmirio non possono essere tutelate con il livello di tutela 2. Per queste aree il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 11: alcuni tratti di Zona Cr e alcuni Comparti di Intervento in località Fanusa non possono essere tutelati con il livello di tutela 2. Per queste aree il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 12: l'area classificata AS in località Terrauzza fra Punta Milocca e Tonnara non può essere tutelata con il livello di tutela 2. Per questa area il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 13: le aree classificate con zona T1 e alcuni Comparti di Intervento nei pressi di Punta Milocca nonché le aree classificate zona T2 e alcuni Comparti di intervento alle spalle del lido Arenella non possono essere tutelate con il livello di tutela 2. Per queste aree il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 14: la zona T1 sita fra Punta Asparano e Punta Arenella nonché le aree classificate zona Cr e zona T2 nei pressi della Masseria Cuba e le zone T4 e alcuni Comparti di Intervento alle spalle di Punta Asparano non possono essere tutelate con il livello di tutela 2. Per queste aree il livello di tutela va portato a 1;
Osservazione n. 15: Per quanto riguarda la problematica legata all'istituzione di un Parco Archeologico e ai vincoli di tutela indicati nel Piano nelle attinenti aree si chiede che il livello di tutela proposto sulle aree destinate all'edificazione, e precisamente sull'aree dei comporta b12a e b12b, vada rettificato alla soglia di compatibilità per quanto normato per tali comportarti, cioè a livello di tutela 1;
Osservazione 16: La prescrizione definita all'art. 20 delle NdA per le aree di recupero di cui al contesto 13m, andrebbe rivista.
74/SR - Osservazione proposta da: Fianchino Corrado, Franza Tino e Privitera Giacomo
Gli osservanti propongono 7 percorsi storici tra i fiumi Anapo Tellaro e Irminio e 7 tratti stradali individuati come tratti panoramici da inserire nel Piano, chiedendo che questi ultimi vengano inseriti in regime a livello di tutela 2 o 3 compresa una fascia di rispetto di almeno 20 metri per lato. Viene inoltre proposto che il letto del fiume Tellaro diventi area con livello di tutela 3, mentre le relative fasce di rispetto passino dal il livello di tutela 1 al livello di tutela 2 (come il fiume Asinaro).
75/SR - Osservazione proposta da: Indorato Alessandro
Il ricorrente, proprietario di un terreno in C.da Grotta Perciata nel contesto 9e con livello di tutela 2, rileva che l'area è interessata da coltivazioni intensive quali ortive, frutteti e agrumeti e coltivazioni di ortive sotto copertura (tunnel o serre). Chiede la riduzione del livello di tutela 2 assegnato.
76/SR - Osservazione proposta da: Salemi Margherita
Sull'area della ricorrente insiste un vincolo archeologico. L'area, inoltre, ricade nel sub comparto d'intervento "a47b" del vigente PRG per la quale è già stata rilasciata Concessione Edilizia. La ricorrente chiede l'esclusione del terreno dal vincolo con il livello di tutela 3 di cui al contesto 10f, mantenendo le prescrizioni previste nel D.P.R.S. n. 168 dell'11.01.1965 e gli effetti delle autorizzazioni archeologiche e paesaggistiche acquisite.
77/SR - Osservazione proposta da: Ferrari Francesco
Il ricorrente è comproprietario di terreni in C.da Tremmilia nei contesti 10e con livello di tutela 2. L'area ricade in zona C4, E1 e F3 del vigente PRG.e possiede capacità edificatoria dal 1989 e, peraltro, non modificata nel vigente PRG. Il contesto in cui insiste l'area, rileva il ricorrente, è parzialmente urbanizzato e a sud l'area confina con un complesso residenziale dei primi anni '90.
La realizzazione della volumetria consentita, potrebbe essere un supporto in termini di opere e servizi all'esistente.
Le capacità edificatorie previste nella zona C4, abbastanza contenute nel loro dimensionamento, interessano le parti di territorio marginali alle zone di espansione edilizia, poste a cerniera con ambiti non ancora antropizzati che detengono il compito di rticucire in maniera armonica il disegno degli impianti edilizi già attuati nella medesima zona in argomento. L'applicazione rigorosa della normativa del Piano, lamenta il ricorrente, provocherebbe in termini economici e di aspettative un grave nocumento alla proprietà. Si chiede la riduzione del livello di tutela da 2 a 1.
78/SR - Osservazione proposta da: Sarcià Maria Concetta
L'area della ricorrente insiste su un vincolo archeologico riportanto nel Piano con il contesto 10f con livello di tutela 3. L'area ricade in zona R1a del vigente PRG, mentre, l'edificio è interessato da Concessione Edilizia in sanatoria da parte del comune. La ricorrente chiede di abbassare il livello di tutela delle particelle di sua proprietà per permettere la realizzazione di una casa, considerando la zona come ricucitura con gli agglomerati esistenti.
79/SR - Osservazione proposta da: MST Costruzioni srl
L'area della società ricorrente è inserita nel contesto 7g con livello di tutela 3 e ricade in Area ASI e in zona D (insediamenti di piccole e medie attività industriali e artigianali) del vigente PRG. Per il lotto sono stati rilasciati parere paesaggistico favorevole del 22.05.2006 e concessione edilizia del 09.11.2006 per la costruzione di tre capannoni industriali, non ancora realizzati. La ditta ricorrente chiede la riduzione del livello di tutela 3 e allega, a supporto, relazione tecnica.
80/SR - Osservazione proposta da: Milazzo Francesco, Milazzo Mario, Milazzo Lio e Milazzo Annamaria
I ricorrenti ritengono inattendibile il Piano per le incongruenze riscontrate nelle varie tavole, oltre ad essere ingiustificato e arbitrario il quadro normativo previsto per i lotti di terreno di loro proprietà siti in C.da Isola Massoliveri e ricadenti nel contesto 13g con livello di tutela 3. Si chiede la riduzione del livello di tutela da 3 a 1 o, in subordine, a 2.
81/SR - Osservazione proposta da: Complesso Villa Fortezza San Michele
La ditta ricorrente fa notare che il vincolo di interesse archeologico di cui al contesto 13c con livello di tutela 1 è stato erroneamente posto sull'area agricola adiacente all'immobile Villa Fortezza San Michele, che risulta sottoposta a vincolo in quanto è stata dichiarata d'interesse storico-artistico ed architettonico.
82/SR - Osservazione proposta da: Mazzara Felice
Il ricorrente chiede di classificare i propri terreni in C.da Sant'Elia Spinagallo ricadenti nel contesto 13d con livello di tutela 2, con livello di tutela 1 per consentire la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo.
83/SR - Osservazione proposta da: Tornatore Guglielmo
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Carrozzieri, via del Tuffetto n. 7 ricadente nel contesto 13m soggetto a recupero; inoltre il medesimo terreno si trova in zona CR1c del vigente PRG oltre ad essere inserito nel Piano di Lottizzazione 10 e far parte delle aree soggette a recupero, ove sono consentite nuove costruzioni. Il ricorrente fa presente che si tratta di un lotto intercluso edificabile, così come tutta l'area limitrofa, che risulta completamente edificata o in fase di edificazione. Il ricorrente, inoltre, fa notare che il lotto di sua proprietà confina con il contesto 13f con livello di tutela 2 e, pertanto, chiede che venga equiparato all'adiacente zona.
84/SR - Osservazione proposta da: Società Maddalena srl
L'area oggetto dell'osservazione ubicata in C.da Maddalena fa parte del comparto d'intervento "g19b" del vigente PRG. La società ricorrente chiede l'esclusione del terreno dal contesto 13g con livello di tutela 3 e la sua classificazione in ambito compatibile con lo sfruttamento edilizio del suolo, nel rispetto delle norme previste dal PRG.
85/SR - Osservazione proposta da: Società Cooperativa Edilizia Sant'Antonio di Padova 3
Nell'area in oggetto nella Frazione Belvedere con destinazione urbanistica C6b3, è stato ubicato un programma di intervento per la realizzazione di 15 alloggi sociali.
Viene chiesto dalla società ricorrente il declassamento del contesto 7l con livello di tutela 3 apposto in quanto assolutamente privo di fondatezza per errata segnalazione cartografica. L'area trovasi in aderenza con il tessuto urbano della frazione di Belvedere e nella stessa non sono presenti né le specie, né le percentuali delle piante arboree elencate nella tipologia MM60X essendo il terreno sottoposto annualmente a più interventi di pulizia in ottemperanza alle prescrizioni delle prevenzione incendi.
86/SR - Osservazione proposta da: Iannuso Luca
Il ricorrente rileva che l'area oggetto dell'osservazione in C.da Stradigò comprende lotti adibiti a seminativo arborato con piante di ulivi e mandorli. Non si riscontra alcuna vegetazione spontanea assimilabile a vegetazione forestale, eccezion fatta per un'area di 3000 mq circa situata al confine ovest della p.lla 280 destinata a pascolo. Per quanto sopra, viene proposto di modificare l'attuale livello di tutela 3 di cui al contesto 13l in livello 2, non essendoci a parere dell'osservante gli estremi per subire l'attuale normativa del Piano.
88/SR - Osservazione proposta da: Siracusa Sun LLC
La società ricorrente è proprietaria di un'area in località Ognina su cui ha l'interesse di poter realizzare un progetto avente a oggetto la costruzione di un resort turistico di lusso composto, tra l'altro, da un hotel, un campo da golf, da unità residenziali, da un'azienda agricola e da un istituto di culinaria.
La Siracusa Sun LLC nel 2013 ha chiesto al Comune di Siracusa la variante urbanistica relativa all'intervento proposto denominato "Torre Ognina Links", che è di fatto sospesa in attesa della definizione dell'iter amministrativo legato alla presente osservazione.
I livelli di tutela imposti dal Piano (contesto 13f con livello di tutela 2 e contesto 13g con livello di tutela 3) renderebbero irrealizzabile il suddetto progetto. La società, pur condividendo l'esigenza di tutelare un'importante zona a macchia mediterranea che caratterizza il promontorio di Ognina, lamenta che l'area proposta con il livello di tutela 3 è di gran lunga più estesa rispetto a quella da tutelare e ha ritenuto conseguentemente di commissionare all'Università di Catania uno studio finalizzato alla definizione della reale estensione dell'area caratterizzata dalla presenza del bene da tutelare e a una ditta esperta nel settore uno studio per l'individuazione di target di interesse archeologico, la batimetria, le bioceniosi marine, l'evoluzione del litorale roccioso e la qualità dell'acqua lungo la costa ed in particolare nel tratto antistante le due esistenti spiagge. Sulla base di dati scientifici emersi dalle analisi condotte sul campo emerge che le uniche aree che posseggono effettivamente un importante valore paesaggistico sono rappresentate dal bacino sud del porticciolo di Ognina e dal promontorio di "Torre Ognina" caratterizzato da un importante area a macchia mediterranea della dimensione di circa 7 ettari. Il Piano, inoltre, amplia la fascia di inedificabilità assoluta dal limite regionale di 150 metri dalla battigia a 300 metri senza che dal Piano emergano elementi di supporto a tale scelta, che pertanto, a detta della ricorrente, non appare condivisibile. Viene evidenziato che il litorale prospiciente l'area opzionata dalla società ed i fondali marini non presentano target archeologici di alcun tipo né beni naturalistici degni di tutela ad esclusione di aree frammentate di Poseidonia Oceanica ubicata a distanza tale da non essere interessate dall'intervento proposto.
Per le considerazioni fatte, la società ricorrente chiede:
- la riperimetrazione delle aree interessate dal livello di tutela 3 comprendendo la fascia dei 150 metri dal mare, il promontorio di Ognina, dove è presente un'area di 7 ettari caratterizzata dalla macchia mediterranea, come indicato dall'Università di Catania;
- un livello di tutela 2 per una fascia di 150 metri come fascia di rispetto a confine con l'area di tutela 3 prospiciente il porticciolo di Ognina ed una fascia di m. 130 come fascia di rispetto del promontorio di Ognina;
- la previsione di un livello di tutela 1 per la restante parte dell'aerea a valle della SP;
- la perimetrazione delle aree interessate dal livello di tutela 2 come area di indirizzo.
Con nota aggiuntiva a società ricorrente presenta una nuova proposta di riperimetrazione delle aree interessate dal livello di tutela 3 dove si richiede:
- che l'area interessata dalla loottizzazione "Torre Solaria" venga confermata a zona con livello di tutela 1 di cui al contesto 13a.
- che la rimanente zona con livello di tutela 3 venga limitata ai 300 metri dalla linea di costa.
90/SR - Osservazione proposta da: Librio Loredana
La ricorrente chiede la verifica della sussistenza di valore del corso d'acqua entro le cui sponde in C.da Monasteri ricade il terreno di proprietà. Viene rilevato che il paesaggio fluviale non appartiene minimamente all'area dell'insediamento la quale è piuttosto caratterizzata da un paesaggio di tipo agricolo. Si chiede di escludere il livello di tutela 2 di cui al contesto 9b per l'area a monte dell'asta fluviale come correttamente cartografata nella carta tecnica 1:10.000. In subordine, ma in contraddizione con le aree limitrofe prive di vincoli, si chiede di abbassare il livello di tutela da 2 a 1.
91/SR - Osservazione proposta da: Pistritto Antonio ed altri
Viene fatto rilevare dai ricorrenti che parte del fondo in C.da Murro di Porco è costituito da terreno incolto con roccia affiorante, la restante parte è interclusa in un nucleo urbanizzato. Si reputa ingiustificato il regime normativo previsto nel Piano per i terreni sopra citati. Si chiede il declassamento al livello 1 di tutela o in subordine il livello 2.
93/SR - Osservazione proposta da: Giuseppe Iovino e Bruno Maturi amministratore unico della C.E.A Consulting srl
Le aree oggetto dell'osservazione in C.da Giardinello Belfronte sono individuate dal Piano come aree boschive (MM6) con il contesto 9g di livello di tutela 3. Viene segnalato che nelle suddette aree delle specie diverse della macchia mediterranea (lentisco, oleandro, phillyrea, alaterno, carrubbo ecc.), specie essenziali per una classificazione del tipo boschiva, non ne sono presenti nessuna, trattandosi di un agrumeto di nuova piantumazione. Si chiede che venga rivista la carta dei regimi normativi al fine di dare all'area in oggetto una destinazione vincolistica diversa da quella attuale.
94/SR - Osservazione proposta da: Nardone Giuseppina
La osservante chiede la revisione del livello di tutela 2 del contesto 9e in corrispondenza di un fondo coltivato a limoneto attraverso la trasformazione avvenuta negli anni "80 del terreno roccioso all'attuale agrumeto con opere di sbancamento.
95/SR - Osservazione proposta da: Bellofiore Maria ed altri
I ricorrenti rilevano che l'area in oggetto in via Solarino si trova in una zona completamente edificata, priva di elementi di pregio e, per il lotto è stata emessa Concessione Edilizia. I richiedenti contestano la sussistenza del vincolo boschivo e chiedono la riduzione del livello di tutela da 3 del contesto 10i a 1.
96/SR - Osservazione proposta da: Mangiafico Giuseppe amministratore unico della CO.PRO.M. Sicilia srl
Con perizia di parte il ricorrente afferma che l'area di interesse, ricadente nel contesto 10i con livello di tutela 3, non può essere assimilata ad un bosco in quanto la superficie occupata è inferiore a quella indicata dalle norme regionali, inoltre l'area è in parte interessata da un seminativo e le specie legnose presenti sono limitate a due rispetto le cinque previste dalla normativa regionale, per potere assimilare l'area in questione alla "macchia mediterranea". L'osservazione in particolare contesta il recepimento da parte del Piano dei contenuti del Sistema Informativo Forestale ed in particolare della sua cartografia, senza alcun approfondimento istruttorio ulteriore.
Si chiede escludere il terreno di proprietà dell'esponente dal previsto livello di tutela 3.
97/SR - Osservazione proposta da: Uccello Cettina e Uccello Silvana
Le ricorrenti contestano che con il Piano è stato effettuato un ampliamento del vincolo archeologico già esistente fino a vincolare quasi tutto il lotto edificabile citato. Una cospicua parte del lotto è infatti gravata dal livello di tutela 3 del contesto 10f, mentre la rimanente parte è stata inserita nel livello di tutela 1 del contesto 10b.
Dalla verifica sui luoghi, rilevano le ricorrenti, si evince che nella striscia di ampliamento del vincolo di cui sopra, tutti i lotti risultano edificati con regolare concessione edilizia e che le stesse costruzioni realizzate ricadono nell'area dell'attuale livello di tutela 3; l'unico lotto non ancora edificato risulta essere quello sopracitato; pertanto trattasi di lotto intercluso. Il lotto ricade nella Zona B5c del PRG di Siracusa con indice di utilizzazione fondiaria di 012 mq/mc.
Si chiede la modifica del vincolo di cui in oggetto per consentire alle proprietarie la possibilità di edificazione del lotto, nel rispetto delle norme di sorveglianza della Soprintendenza.
98/SR - Osservazione proposta da: Gerustra srl.
La Società ricorrente è proprietaria di un'area ricadente nel vigente PRG in zona g21a e g21b con destinazione urbanistica denominata "Zona di Concentrazione volumetrica". La società nel 2009 ha acquisito parere favorevole dalla Commissione Edilizia per la costruzione di 21 fabbricati unifamiliari adibiti a residenza, area per attività commerciale, parcheggi e viabilità, area destinata all'istruzione. La Soprintendenza espresse il parere positivo il 06.05.2009. Viene lamentata l'arbitraria e illogica apposizione del livello di tutela 3 di cui al contesto 9h in un terreno schiacciato tra le zone confinanti urbanizzate ricadenti nel contesto 9i e il contesto 9a avente invece il livello di tutela 1. Non si riscontrano caratteristiche meritevoli di tanto alto livello di tutela. Considerata l'estraneità dell'area in questione al contesto 9h con livello di tutela 3 e considerata valida l'autorizzazione della Soprintendenza, si chiede il declassamento della tutela dal livello 3 a 1.
99/SR - Osservazione proposta da: Società Elemata Maddalena
La società ricorrente, che svolge attività di promozione e sviluppo nel settore turisticoricettivo, si oppone al regime vincolistico illegittimo che il Piano prefigura sulle aree acquisite dalla ditta. Viene lamentata l'illegittimità sia dal punto di vista formale - in ragione delle gravi lacune procedimentali e della carenza istruttoria - ma anche dal punto di vista sostanziale (volendosi introdurre prescrizioni incoerenti, inadeguate e sproporzionate rispetto alle reali caratteristiche ed alle effettive esigenze di tutela dei siti interessati). Viene chiesto, con riferimento ai terreni in C.da Massoliveri ricadenti nel contesto 13g con livello di tutela 3, di tenere in considerazione che:
- il Consiglio Comunale di Siracusa, con delibera del 21.12.2010, approvava indirizzi per la variazione al PRG "da intendersi anche quale osservazione/pronunciamento del Consiglio Comunale su PP di Siracusa".
- il 4.8.2011, il Consiglio Comunale adottava la delibera n. 18, avente oggetto "adozione di variante urbanistica per la tutela delle coste in adempimento alle indicazioni contenute nella deliberazione consiliare n. 161/2010" (nonchè la delibera 119 avente oggetto "variante di salvaguardia al PRG").
Con tali delibere veniva mutata la destinazione urbanistica a diverse aree edificabili con finalità turistico-ricettiva, ivi comprese quelle acquisite dalla Società scrivente ed interessata al al progetto di sviluppo, rendendole inedificabili.
Gli effetti delle delibere in questione, entrambe impugnate dalla società medesima innanzi al TAR di Catania, sono comunque, a causa della loro illegittimità, venute meno con la conseguente e piena restituzione alle aree in questione dell'edificabilità prevista dallo strumento urbanistico comunale.
La delibera n. 118/2011 è stata annullata dal Dirigente generale dell'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente tramite decreto del 15.10.2015, mentre la delibera n. 119/2011 è stata annullata in autotutela dallo stesso Comune di Siracusa, con atto del 06.03.2012 n. 27.
Si chiede pertanto che si tenga conto dell'imprescindibile elemento della legale ed effettiva edificabilità delle aree in questione.
100/SR - Osservazione proposta da: Sallicano Sergio e Sallicano Marianna
Il lotto dei ricorrenti, compreso nei contesti 9d con livello di tutela 2 e 9h con livello di tutela 3, ricade nel vigente PRG in Zona T2 (Aree di nuovo impianto attrezzate per la ricettività turistica). La zona risulta ampiamente urbanizzata da insediamenti prevalentemente commerciali e turistici che circoscrivono il lotto de quo. Considerato che la sigla 9f prevede il miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica e la tutela delle aree archeologiche, constatato che gli interventi edilizi nell'intorno del lotto hanno poco a che fare con la fruizione e la tutela delle presunte aree archeologiche, i proprietari del lotto si oppongono al suddetto vincolo e ne chiedono la revoca ritenendolo difforme all'attuale assetto urbanistico nonchè in contrasto con il PRG che lo destinava a nuovi impianti per la ricettività turistica.
101/SR - Osservazione proposta da: Italia Turismo S.p.A.
La superficie del lotto in esame destinata a zona T1 dal PRG (Aree di nuovo impianto per la ricettività turistico-alberghiera) è stata ridotta a mq 3900 circa (rispetto ai mq. 38.000 previsti dal vigente P.R.G.) che consentirebbero di realizzare un volume massimo di mc. 2925 (mentre il volume consentito dal PRG è pari a mc. 28.500 circa) e ciò senza tener conto che, a causa dell'adottato Piano, ogni intervento è subordinato alla predisposizione, da parte del Comune di Siracusa, del prescritto Piano di Recupero.
Si chiede di verificare le possibilità di modifica delle penalizzanti prescrizioni operate dalla predetta variante al PRG sul terreno in esame.
102/SR - Osservazione proposta da: Chimirri Emilia
Trattasi di comprensorio di fabbricati ove insiste un'attività denominata "Agriturismo Case Damma" fin dall'anno 2000. Secondo la ricorrente il vincolo biotopo Habitat 312 "Cespuglieti a rovo" di cui al contesto 9h non rispecchia di fatto le caratteristiche di quelle aree che contrariamente risultano urbanizzate da sempre con fabbricati antecedenti al 1900 e quindi privi di tale caratteristica. Si chiede la riduzione da aree di livello di tutela 3 ad area di livello 1 di tutto il comprensorio dei fabbricati siti in contrada Damma- Fondo Busacca.
Comune di Solarino
01/SOL - Osservazione proposta da: Rametta Santi
Nell'area del ricorrente in C.da Sallichisina insiste una fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
Il ricorrente contesta il livello di tutela 2 del contesto 9b poiché l'appezzamento di terreno è coltivato a seminativo semplice e presenta alberi di ulivo, mandorlo e agrumi. Non si tratta di area boschiva o a macchia mediterranea da giustificare tale grado di tutela e pertanto chiede l'eliminazione del vincolo.
02/SOL - Osservazione proposta da: Comune di Solarino
Il Comune ricorrente in merito all'adozione del Piano rappresenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: si chiede di rimuovere i vincoli boschivi imposti con il Piano, fondati su dati inattendibili, fatta eccezione per quelli previsti nello studio agricolo-forestale fatto redigere dal Comune, ai sensi della L.R. n 16/96, a supporto del PRG.. In subordine declassare a livello 1 la tutela di dette aree, in quanto la norma non ne prevede l'inedificabilità assoluta, come per altro ribadito con Circolare n 9, prot. n 18295 04.04.2012, dell'Assessorato BB.CC.e AA, Dipartimento Beni Culturali;
Osservazione n. 2: si chiede che le aree vincolate ai sensi della D.lgs. n 42/04 vengano declassate a livello di tutela 1, in modo da contemperare le ragioni del paesaggio con quelle dei proprietari dei terreni interessati che vedrebbero inesorabilmente compromesso lo ius edificandi, pur nei limiti riconosciutigli dal PRG;
Osservazione n. 3: si chiede di rimuovere l'aerea tipizzata di cui al contesto 12c con livello di tutela 2 prevista all'interno del territorio comunale in quanto in detta area è stata da sempre riconosciuta la facoltà di edificare nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e pertanto essa risulta abbondantemente antropizzata, tanto da rendere assolutamente sovrabbondante, oltre che sperequativo, l'imposizione di qualsivoglia vincolo, soprattutto se con un livello di tutela 2 i cui obiettivi sono assolutamente vanificati dalla realtà dei luoghi;
Osservazione n. 4: si chiede di rimuovere il vincolo delle aree classificate di interesse archeologico in quanto non si ha alcun riscontro sulla valenza archeologica delle stesse e invece inserire l'area denominata "Pozzo Chiesa" ove insistono chiare emergenze archeologiche che, paradossalmente, il Piano non rileva.
03/SOL - Osservazione proposta da: Teodoro Giuseppe
Il terreno del ricorrente è situato all'interno del centro abitato ed è per la maggior parte coltivato a carrubbo; sulla restante superficie sono presenti alberi di mandorlo e ulivo in stato di abbandono. Quest'area è adibita al pascolo ovino ed assume l'aspetto di un pascolo arborato. Viene eccepita l'errata considerazione in quest'area di in un vincolo, di cui viene chiesta l'eliminazione, sottoposto al livello di tutela 3 di cui al contesto 9g. Il ricorrente inoltre chiede di eliminare il vincolo relativo alle aree tipizzate ricadenti nel territorio Comunale in quanto non presentano caratteristiche da giustificare sia il vincolo che il livello di tutela 2 attribuito con il contesto 12c.
04/SOL - Osservazione proposta da: Dario Paci
Il ricorrente chiede di rimuovere i vincoli boschivi di C.da Zaiera sottoposti al contesto 12f con livello di tutela 3 poiché fondati su dati inattendibili.
05/SOL - Osservazione proposta da: Pitruzzella Margherita
I terreni della ricorrente sono seminativi arborati. La povertà in specie a portamento arbustivo non rendono ascrivibile l'area ai tipi forestali Macchia - Gariga e sembra che l'area sia stata erroneamente considerata Zona Bosco e classificata come Vegetazione di Macchia. Si chiede la declassazione del vincolo da livello di tutela 2 a 1.
Il ricorrente inoltre chiede di eliminare il vincolo relativo alle aree tipizzate di cui al contesto 12c con livello di tutela 2 ricadenti nel territorio Comunale in quanto non presentano caratteristiche da giustificare sia il vincolo che il livello di tutela attribuito.
06/SOL - Osservazione proposta da: Calafiore Salvatore
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da San Demetrio che ricade in zona E, su cui insistono una serie di attività commerciali nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse nel certificato di destinazione urbanistica. Con l'adozione del Piano gran parte del terreno ricadrebbe nel contesto 9b con livello di tutela 2, implicando la impossibilità di ampliare le strutture esistenti già autorizzate. Si chiede pertanto la riduzione della tutela a 1 per consentire l'attività di ristorazione esistente.
07/SOL - Osservazione proposta da: Carpinteri Paolina
La ricorrente è proprietaria di alcuni terreni a ridosso della parte alta e quella bassa del centro abitato in C.da Sfardascarpe, area fortemente antropizzata e irrimediabilmente circoscritta. L'area della parte bassa è in declivio, non presenta specie forestali a portamento arboreo ma specie erbacee con rari arbusti; nella parte alta, a monte del centro abitato, i terreni sono sottoposti a lavorazione e in parte coltivati a frumento quindi trattasi di seminativo arborato. Si chiede che le aree vengano declassate a livello di tutela 1.
08/SOL - Osservazione proposta da: Di Noto Carmelo
Il ricorrente è proprietario di terreni in C.da Pozzo Oliva nel contesto 9g con livello di tutela 3, in una zona a ridosso del centro abitato, fortemente antropizzata e irrimediabilmente circoscritta. Sull'area sono presenti olivi coltivati a scopo produttivo, mandorli e carrubbi. Si chiede che le aree vengano declassate a livello di tutela 1 vista l'erronea valutazione all'interno del Piano, della zona considerata "Zona Bosco" e classificata come Vegetazione di Macchia Gariga, Praterie e Arbusteti.
09/SOL - Osservazione proposta da: Bordonaro Maria
Il terreno edificabile di proprietà della ricorrente è inserito in zona CP3/3 all'interno del perimetro urbano. Su detto terreno insiste anche un fabbricato munito di concessione edilizia. Le proprietà citate beneficiano dei servizi di rete idrica ed energia elettrica. Si chiede che il terreno venga escluso dal contesto 9g con livello di tutela 3 e da qualsiasi altra zona di tutela paesaggistica.
10/SOL - Osservazione proposta da: La Strina Vincenzo
L'area di proprietà del ricorrente in C.da Pozzo dell'Ulivo ricade quasi all'interno del centro abitato di cui ne completa il perimetro. Trattasi di terreno seminativo, senza essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea. Si chiede che venga eliminato il vincolo di cui al contesto 9g con livello di tutela 3 e che le suddette aree ritornino a far parte del centro abitato di Solarino, nella destinazione stabilita dal PRG vigente.
11/SOL - Osservazione proposta da: Mazzarella Salvatore e Mazzarella Gaetano
L'area di proprietà dei ricorrenti in via Magenta ricade quasi all'interno del centro abitato di cui ne completa il perimetro. La suddetta area nelle prescrizioni del PRG vigente viene dedicata ad aree per attrezzature di interesse comune. Ad oggi si tratta di un'area pavimentata ad uso della retrostante stazione di servizio per il rifornimento di carburante, con bar e accessori annessi. Non esistono essenze arboree assimilabili alla macchia mediterranea. Si chiede che venga tolto il vincolo di cui al contesto 9g con livello di tutela 3 e che l'area suddetta torni a far parte del centro abitato di Solarino, nella destinazione stabilita dal PRG vigente.
12/SOL - Osservazione proposta da: Bighi Deborah
La ricorrente possiede un'area in località Matese vicino il centro urbano dove sono presenti ulivi, carrubbi e mandorli impiantati da oltre 50 anni. Si chiede di eliminare il vincolo boschivo o vincolo a macchia di cui al contesto 12f con livello di tutela 3, erroneamente posto sull'appezzamento o di volere, nel caso permangano i presupposti, declassare dal livello di tutela 3 a livello 1.
13/SOL - Osservazione proposta da: D'Orio Teresa e D'Orio Maria Rita
L'area di proprietà dei ricorrenti in C.da Pozzo dell'Ulivo ricade quasi all'interno del centro abitato di cui ne completa il perimetro. La suddetta area nelle prescrizioni del PRG vigente viene dedicata ad aree per spazi pubblici e residenze. Oggi è' un terreno seminativo, senza essenze arboree assimilabili alla macchia mediterranea. Le indicazioni del Piano che ricomprendono tale area nel contesto 9g con livello di tutela 3 creerebbero grave danno economico alle ricorrenti che vedrebbero vanificate le giuste aspettative della sua utilizzazione. Si chiede che le suddette aree ritornino a far parte del centro abitato di Solarino, nella destinazione del PRG vigente.
14/SOL - Osservazione proposta da: Mallia Francesca ed altri
Riguarda i vincoli boschivi segnati ai numeri 1 e 7 della cartografia allegata all'osservazione. In essi insistono i lotti degli opponenti i quali rilevano che sono terreni seminativi arborati con piante arboree, spesso oltre i 50 anni, olivo, carrubbo, mandorli e peri. Si chiede l'eliminazione dei vincoli di cui al contesto 12f con livello di tutela 3 imposti dal Piano poiché lo studio effettuato sulle carte non corrisponde alla realtà dei luoghi.
15/SOL - Osservazione proposta da: Mallia Francesca ed altri
Riguarda i vincoli boschivi segnati al numero 10 della cartografia allegata all'osservazione. In essi insistono i lotti degli opponenti i quali rilevano che sono terreni seminativi arborati con piante arboree, spesso oltre i 50 anni, olivo, carrubbo, mandorli e peri. Si chiede l'eliminazione dei vincoli di cui al contesto 12f con livello di tutela 3 imposti dal Piano poiché lo studio effettuato sulle carte non corrisponde alla realtà dei luoghi.
16/SOL - Osservazione proposta da: Larosa Francesco ed altri
Riguarda i vincoli boschivi segnati al numero 5 della cartografia allegata all'osservazione.
In essi insistono i lotti degli opponenti i quali rilevano che sono terreni seminativi arborati con piante arboree, spesso oltre i 50 anni, olivo, carrubbo, mandorli e peri. Si chiede l'eliminazione dei vincoli di cui al contesto 12f con livello di tutela 3 imposti dal Piano poiché lo studio effettuato sulle carte non corrisponde alla realtà dei luoghi.
17/SOL - Osservazione proposta da: Monaca Gianpaolo e Monaca Francesco
Riguarda i vincoli boschivi segnati al numero 3 della cartografia allegata all'osservazione.
In essi insistono i lotti degli opponenti i quali rilevano che sono terreni seminativi arborati con piante arboree, spesso oltre i 50 anni, olivo, carrubbo, mandorli e peri. Si chiede l'eliminazione dei vincoli di cui al contesto 12f con livello di tutela 3 imposti dal Piano poiché lo studio effettuato sulle carte non corrisponde alla realtà dei luoghi.
18/SOL - Osservazione proposta da: Ferla Maria Elena e Ferla Concetta
I lotti delle ricorrenti ricadono secondo il PRG vigente in zona Fti/1 (aree per attrezzature per l'istruzione superiore), Fic/12 (aree per attrezzature di interesse comune), Cp3/5 (aree di nuovi insediamenti residenziali). I terreni non sono soggetti a vincolo ma sono adiacenti a due aree boschive, all'interno della fascia di rispetto. Si contesta il vincolo boschivo in quanto le fasce di rispetto che ne derivano annullano l'area C. Si chiede l'annullamento del vincolo in quanto fondato su dati inattendibili e a supporto si allega relazione tecnica.
19/SOL - Osservazione proposta da: Calafiore Franco
Il terreno del ricorrente ricade in zona E del PRG vigente. Nella zona insiste un vincolo di interesse archeologico che viene contestato poiché l'unico sito archeologico, Pozzo Collura, presente nel territorio di Solarino che si trova a 2 km. dal centro abitato. Si chiede quindi l'annullamento dell'area di interesse archeologico di cui alla scheda n. 309 allegata al Piano.
20/SOL - Osservazione proposta da: Giardina Maria Grazia
L'area della ricorrente in C.da Trigona è gravata dal vincolo 134 lett. c) di cui al contesto 12c con livello di tutela 2, oltre ad essere in zona E del PRG vigente. Si contestano i limiti dell'area boscata in quanto fondati su dati inattendibili e a supporto viene allegata relazione tecnica.
21/SOL - Osservazione proposta da: Mangiafico Concetta
La ricorrente lamenta l'apposizione di un vincolo di bosco per la superficie limitrofa all'agglomerato urbano, in un'area di espansione prevista dal PRG di Solarino. Tale superficie comprende aree già edificate, una stazione di servizio, una chiesetta con edicola votiva. Sull'intera superficie esistono soprassuoli vegetali costituiti da mandorleti, oliveti e carrubeti con piante anche secolari. L'individuazione dell'area boschiva limita fortemente i proprietari nella ricerca di aree da destinare alla realizzazione di infrastrutture a servizio dell'attività agricola. Si chiede l'eliminazione del vincolo boschivo riportando la superficie all'originaria destinazione agricola.
22/SOL - Osservazione proposta da: Pavano Giuseppe, Calafiore Lidia e D'Ambrogio Santo
I terreni dei ricorrenti in C.da Soliardo-Fullone ricadono in zona E e C del PRG. Le osservazioni sono motivate dal fatto che la realtà dei luoghi non risponde ai vincoli imposti come si evince dallo studio agricolo forestale effettuato dal Comune di Solarino.
L'area è costituita da seminativi arborati con piante arboree, spesso oltre i 50 anni, olivo e carrubbo. Non si riscontrano i caratteri di macchia mediterranea. Si chiede l'eliminazione del vincolo.
23/SOL - Osservazione proposta da: Calafiore Daniele
Il ricorrente è comproprietaria di alcuni lotti di terreno ricadenti nel PRG del Comune di Solarino in zona Cp4/1 e Cp4/2, zone in cui si prevedono nuovi insediamenti residenziali approvati con delibera consiliare n. 98 del 27/06/1988. Dall'osservazione del Piano questa zona si trova adiacente ad una zona boschiva. I terreni di proprietà della ditta, sono fuori dalla zona boschiva ma all'interno della fascia di rispetto regolamentata dalla L.R. 14/2006, che stabilisce le distanze dalle aree boschive per interventi edilizi e va ad annullare l'area C per effetto delle fasce di rispetto già menzionate. Si chiede di rimuovere i vincoli boschivi imposti con il Piano perchè fondati su dati inattendibili.
24/SOL - Osservazione proposta da: Aparo Santa
La ricorrente è proprietaria di alcuni lotti di terreno in C.da Pozzo dell'Ulivo ricadenti nel PRG del Comune di Solarino in zona Cp3/6 e Cp3/7, zone in cui si prevedono nuovi insediamenti residenziali approvati con delibera consiliare n. 98 del 27/06/1988.
Dall'osservazione del Piano questa zona si trova all'interno e adiacente ad una zona boschiva.
Viene fatto rilevare che il D.lgs 227/2004 [N.d.R. recte: D.lgs 227/2001] non prevede necessariamente aree di rispetto, né determina di per se aree non edificabili, se non quando questo decreto si applichi contemporaneamente alla L.R.16/1996 allo stesso soggetto e che lo Studio Agricolo Forestale redatto su commissione del Comune di Solarino nell'area di che trattasi non ha evidenziato aree boschive. Si chiede di rimuovere i vincoli boschivi imposti con il Piano perchè fondati su dati inattendibili.
25/SOL - Osservazione proposta da: Di Noto Giuseppe
Il ricorrente è proprietaria di alcuni lotti di terreno in C.da Pozzo dell'Ulivo ricadenti nel PRG del Comune di Solarino in zona Cp3/1 e Cp3/2, zone in cui si prevedono nuovi insediamenti residenziali approvati con delibera consiliare n. 98 del 27/06/1988.
Dall'osservazione del Piano questa zona si trova all'interno e adiacente ad una zona boschiva.
Viene fatto rilevare che il D.lgs 227/2004 [N.d.R. recte: D.lgs 227/2001] non prevede necessariamente aree di rispetto, né determina di per se aree non edificabili, se non quando questo decreto si applichi contemporaneamente alla L.R.16/1996 allo stesso soggetto e che lo Studio Agricolo Forestale redatto su commissione del Comune di Solarino nell'area di che trattasi non ha evidenziato aree boschive. Si chiede di rimuovere i vincoli boschivi imposti con il Piano perchè fondati su dati inattendibili.
26/SOL - Osservazione proposta da: Urciullo Paolo
Il ricorrente è proprietaria di alcuni lotti di terreno in C.da Pozzo dell'Ulivo ricadenti nel PRG del Comune di Solarino in zona Cp3/3, zona in cui si prevedono nuovi insediamenti residenziali approvati con delibera consiliare n. 98 del 27/06/1988. Dall'osservazione del Piano questa zona si trova all'interno e adiacente ad una zona boschiva.
Viene fatto rilevare che il D.lgs 227/2004 [N.d.R. recte: D.lgs 227/2001] non prevede necessariamente aree di rispetto, né determina di per se aree non edificabili, se non quando questo decreto si applichi contemporaneamente alla L.R.16/1996 allo stesso soggetto e che lo Studio Agricolo Forestale redatto su commissione del Comune di Solarino nell'area di che trattasi non ha evidenziato aree boschive. Si chiede di rimuovere i vincoli boschivi imposti con il Piano perchè fondati su dati inattendibili.
Comune di Sortino
01/SO - Osservazione proposta da: Santoro Rosario
Il ricorrente è proprietario di circa 19 ettari in Contrada Savary, di cui 11 coltivati ad agrumi e i restanti a noci ed altri frutti. Su quest'area esistono delle costruzioni dei primi del '900 dove esercita, regolarmente autorizzato dal 2005, l'attività di agriturismo. Il livello di tutela 3 di cui al contesto 5g, secondo l'opponente, non consentirebbe l'esercizio di attività redditizie e determinerebbe la distruzione delle coltivazioni esistenti Inoltre l'agriturismo costituisce l'unico punto di ristoro all'interno della riserva regionale di Pantalica. Si chiede il declassamento al livello di tutela 2 e un'apposita deroga per le attività operanti in dette aree per consentire eventuali ristrutturazioni o ampliamenti.
02/SO - Osservazione proposta da: Aparo Michele
Il ricorrente è proprietario di un'azienda agricola ad indirizzo cerealicolo foraggero olivicolo sita in C.da Fiumara di Sopra. I terreni non presentano, secondo l'opponente, caratteristiche di bosco o macchia mediterranea meritorie di un livello di tutela 3 che impedirebbe il normale e fisiologico sviluppo dell'azienda agricola. Si chiede che venga declassato a 2 il livello di tutela.
03/SO - Osservazione proposta da: Barbagallo Fabio e Blancato Sebastiano
Il terreno dei ricorrenti in C.da Panzotta Lago ricade in zona C2 del PRG del comune di Sortino. Si lamenta l'errata apposizione del livello di tutela 3 poiché l'area è assolutamente priva dei requisiti propri delle aree boschive. Si chiede la cancellazione del vincolo.
Vengono inoltre eccepite numerose violazioni procedurali in cui sarebbe incorso l'iter di adozione del Piano.
04/SO - Osservazione proposta da: Blancato Vincenzo ed altri
Il lotto dei ricorrenti in C.da Rosso d'uovo Albinelli ricade in zona C2 del vigente PRG, inoltre il terreno è oggetto di un piano di lottizzazione per cui sono in corso le opere di urbanizzazione primaria. Si lamenta la ingiusta apposizione del vincolo boschivo vista l'assenza dei requisiti propri delle aree boschive. Si chiede la cancellazione del vincolo.
Vengono inoltre eccepite numerose violazioni procedurali in cui sarebbe incorso l'iter di adozione del Piano.
05/SO - Osservazione proposta da: Serges Alessandro, Serges Patrizia e Serges Ida
Il lotto dei ricorrente in C.da Lago insiste su un'area gravata dal Vincolo di Bosco QU2. Si lamenta la ingiusta apposizione del vincolo boschivo vista l'assenza dei requisiti propri delle aree boschive. Si chiede la cancellazione del livello di tutela 3. Vengono inoltre eccepite numerose violazioni procedurali in cui sarebbe incorso l'iter di adozione del Piano.
06/SO - Osservazione proposta da: Fontana Fiorenzo
Il ricorrente è proprietario di un terreno in C.da Piano Lardo edificabile, ricadente in zona C3 del vigente PRG per il quale ha presentato piano di lottizzazione. Il Piano individua l'area suddetta di interesse archeologico. Si chiede di ridurre i livelli di tutela al fine di evitare notevoli danni economici. Inoltre, possedendo il ricorrente altre particelle gravate dal vincolo 5f che renderebbe le stesse inedificabili a causa del livello di tutela 3, si chiede di eliminare il vincolo imposto.
07/SO - Osservazione proposta da: Comune di Sortino
Il Comune ricorrente in merito all'adozione del Piano rappresenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: si ritiene errata la perimetrazione dell'area di interesse archeologico di località Piano Lardo di cui al contesto 5d con livello di tutela 1. La zona è contraddistinta nel vigente piano regolatore con C2, zona di crescita spaziale della città per scopi abitativi. La parte dell'area destinata a scopi edificatori è finalizzata alla costruzione di circa n. 25 villette unifamiliari, di cui già alcune in corso di costruzione. Inficiare oggi tale situazione può significare per i lottizzanti la rivendicazione delle spese e il riconoscimento dei danni subiti e subendi.
Osservazione n. 2: si ritiene errata la perimetrazione di alcuni vincoli boschivi di cui al contesto 5l con livello di tutela 3. Tali aree, secondo il PRG, venivano deputata alla crescita spaziale della città per scopi principalmente commerciali e direzionali. Le indicazioni del Piano cristallizzerebbero la suddetta area, inibendo l'arricchimento dei proprietari dalle loro terre. Si dovrebbe inoltre consentire l'edificazione di manufatti rurali se pur nel rispetto dei valori costruttivi del mondo agreste.
Osservazione n. 3: - Vincolo boschivo varie zone -, art. 142 lett. g): vengono individuate alcune aree sottoposte a vincolo boschivo di cui al contesto 5l con livello di tutela 3. A tale riguardo viene ritenuta errata tale individuazione ritenendo convenevole lasciare le suddette aree libere da ogni vincolo al fine di utilizzare le stesse per le destinazioni di piano regolatore generale, in ossequio ai piani attuativi in corso di realizzazione. In particolare per l'area di c.da Madonnina-Rosso d'uovo dove il vincolo vanifica e invalida ogni iniziativa pubblica volta alla realizzazione della casa per anziani. Per cui è necessario rivedere la limitazione ed eliminare il vincolo imposto.
Osservazione n. 4:si ritiene errata la perimetrazione dell'area archeologica di C.da Lago di cui al contesto 5d con livello di tutela 1. Si chiede di limitare il vincolo solo alle situazioni realmente emergenti per consentire progettazione di un parco suburbano. Relativamente alla porzione ricadente nel "5l" con livello di tutela 3 si chiede di rimuovere ogni eventuale interferenza con l'area edificabile.
Osservazione n. 5: si ritiene non rispondente allo stato dei luoghi l'aver sottoposto l'area in C.da Lago al livello di tutela 2 di cui al contesto 5e. L'area è contrassegnata dal PRG come zona omogenea Ct (zona di crescita spaziale della città per impianti commerciali e direzionali). L'area è allo stato priva di progettazione esecutiva ma si chiede che il vincolo si correli alle indicazioni del PRG.
Osservazione n. 6: si ritiene non rispondente allo stato dei luoghi il livello di tutela 3 di cui al contesto 5f posto nell'area tra via Maggio e la S.P. Sortino-Carlentini, stante che parte dell'area è destinata a zona omogenea B1 è in parte edificata e/o in corso di edificazione e peraltro sull'area insiste un'arteria viaria edificata a decorrere dal 1999/2000. Si ritiene necessario correlare il vincolo alle indicazioni del piano regolatore al fine di non sottrarre aree edificabili.
Osservazione n. 7: si ritiene non rispondente allo stato dei luoghi il livello di tutela 3 di cui al contesto 5f posto nell'area sottostante via Risorgimento. L'area in virtù delle destinazioni d'uso prescritte dal PRG è interessata dall'edificazione di un'arteria viaria di fondo valle/mezza costa di collegamento fra il vecchio abitato e le aree di espansione situate in C.da Piano Lardo. Si ritiene necessario abbassare il livello di tutela stabilito dal Piano che impedisce l'esecuzione dell'opera de quo.
Osservazione n. 8: l'area di C.da Chiuse S. Pietro (B1 e C2 di PRG - aree destinate a fini abitativi) è in parte edificata. Si ritiene necessario relazionare il progetto del Piano, che per tale area prevede il livello di tutela 3 di cui al contesto 5f, alle destinazione del PRG vigente, stante che in mancanza verrebbero sottratte all'edificazione alcune aree e verrebbe invalidata l'esecuzione di talune opere viarie Osservazione n. 9: in località Serramenzana-Prita si ritiene non coerente con la destinazione del PRG, che prevede destinazione ad attività ricreative di uso pubblico, il livello di tutela 3 di cui al contesto 5g. Recentemente, in virtù di un finanziamento pubblico, sono state ultimate le opere relative alla realizzazione di "infrastrutture per la fruizione dell'area di Pantalica" un fabbricato con posto di ristoro e parcheggio. Si ritiene necessario relazionare il progetto del Piano alle destinazione del PRG vigente, al fine di consentire di poter impiantare manufatti architettonici ed edilizi ed attrezzature varie, che possano accogliere, dare ristoro e ricovero ai movimenti turistici.
08/SO - Osservazione proposta da: Muzzicato Sebastiano
Il lotto di proprietà del ricorrente ricade nell'area tra via Maggio e la S.P. Sortino- Carlentini in zona B1 del PRG e nell'area insiste un livello di tutela 3 di cui al contesto 5f.
Si chiede l'esclusione dell'area dal vincolo imposto.
09/SO - Osservazione proposta da: Bongiovanni Felice e Ciaffaglione Francesca
Il lotto di proprietà dei ricorrenti ricade nell'area tra via Maggio e la S.P. Sortino- Carlentini in zona B1 del PRG e nell'area insiste un livello di tutela 3 di cui al contesto 5f.
Si chiede l'esclusione dell'area dal vincolo imposto.
Enti vari
01/EE.VV - Osservazione proposta da: Provincia Regionale di Siracusa
La Provincia presenta le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: il Piano interferisce con gli obiettivi programmati dallo Stato e dalla Regione per particolari contesti territoriali ed ambientali come per esempio l'"Accordo di programma per la chimica", del 2005, che prevedeva la reindustrializzazione che, partendo dal consolidamento delle produzioni chimiche esistenti, in un'ottica di sostenibilità, favorisca l'avvio di processi di sviluppo endogeno, promuovendo la nascita di nuove imprese che impieghino le produzioni e le infrastrutture, i servizi e le utilities presenti nell'area industriale, mediante anche l'impegno di assicurare loro la disponibilità di infrastrutture per trasporto via mare e via terra. Le norme di recupero previste dal Piano, in particolare per il contesto 7m, favoriscono invece il loro progressivo abbandono con la conseguenza che il paesaggio sarà costretto a confrontarsi con relitti industriali ed aree dismesse di rilevante estensione territoriale.
Osservazione n. 2: le norme di tutela previste, in altri casi, sono talmente rigide da non consentire più opere di vitale importanza per il sistema energetico regionale, fortemente caldeggiate recentemente dall'amministrazione pubblica, vedasi l'elettrodotto tra le stazioni elettriche di Paternò e Priolo Gargallo e la costruzione dell'infrastruttura di Terna S.p.A. alle pendici dei Monti Climiti.
Osservazione n. 3: per quanto riguarda le attività agricole quali la serricoltura, in particolare Paesaggio locale 13 aree di tutela 2, il Piano non appare avere adeguatamente considerato il fatto che esse rappresentano l'elemento portante dell'economia di un'ampia porzione di territorio come quella della zona a sud che dovrebbe cedere il passo a vantaggio di un ritorno di vecchi sistemi agricoli.
Osservazione n. 4: per quanto attiene alle aree che il Piano classifica come "aree di recupero" o "aree di tutela" si evidenzia che queste appaiono in contrasto con le indicazioni contenute nel PTP provinciale relative alle aree classificate come "Aree per il consolidamento urbanistico" e "Aree per la riqualificazione degli insediamenti costieri", in quanto tale fattispecie non è mai esplicitamente espressa. Nelle aree di recupero degli insediamenti residenziali non è chiaro se siano consentiti interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti. Analogamente per quanto riguarda le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'Agglomerato industriale ASI. non appare opportuno mantenere un livello di controllo paesaggistico elevato nelle parti interessate oggi da attività ancora operative. Si ritiene utile invece riservare la previsione di prescrizioni paesaggistiche di maggior cogenza ai casi in cui le attività oggi in essere saranno dismesse. Si propone quindi anche in questo caso di mantenere le perimetrazioni del "Piano Operativo" del PTP adottato e integrare, ove possibile, nel Piano le indicazioni non prescrittive delle NTA del PTP.
03/EE.VV - Osservazione proposta da: Janne Fasano
Le Associazioni Sciami, Natura Sicula, Case Sparse dell'Agro Netino, Acquanuvena, Archeoclub di Noto, Associazione Noto Albergatori, propongono di estendere la confinante Riserva di Vendicari all'area Eloro-Pizzuta già protetta dai vincoli forestale, archeologico e paesaggistico al fine di:
- una più efficace protezione dell'area archeologica di Eloro, spesso meta di tombaroli;
- salvaguardare l'eco sistema dunale, della vegetazione psammofila e della macchia mediterranea;
- eliminare il pericolo di cementificazione.
04/EE.VV - Osservazione proposta da: Legambiente Melilli
Viene segnalato che il villaggio fortificato preistorico di Timpa Didieri, a circa 4 km. dal centro abitato di Villasmundo, si trova in una situazione di grave pericolo per l'azione di privati che reiterano il tentativo di impiantare una discarica per rifiuti industriali a 500 m di distanza dal muro di fortificazione; il pericolo è ancor più grave perchè è stata apportata una variante al Piano ASI del 2006 con la quale l'area del pianoro di C.da Petraro è stata inclusa nel Piano ASI con destinazione rifiuti. Si chiede l'intervento tempestivo della Soprintendenza.
05/EE.VV - Osservazione proposta da: CST Archimedel Centro Servizi Territoriali Regionale a servizio delle Pubbliche Amministrazioni
Vengono presentate le seguenti osservazioni riferite al Comune di Canicattini Bagni:
Osservazione n. 1: nelle aree urbane e periurbane dei contesti 12a, 12c, 12d, 12f insistono i vincoli art. 142 comma 1 lettera c) e g) D.Lgs. 42/2004, il Comune richiede di eliminare il livello di tutela 3 o di ridurlo a 1 per le aree a ridosso del centro urbano perchè comprensive di aree agricole ed orti privati a frutteto anzichè a boschi così come compresi nella L. 227/2001.
Osservazione n. 2: nelle aree adiacenti il centro urbano caratterizzate da urbanizzazione diffusa in cui ridefinire in sede di revisione di PRG le aree C e gli spazi a verde pubblico. Paesaggio Locale 12c, si chiede di declassare il livello di tutela da 2 a 1.
Osservazione n. 3: si osserva che all'interno delle aree SIC e delle aree pre-riserva, il livello di tutela 3 sia eccessivamente indifferenziato, compromettendo l'eventuale sviluppo produttivo delle imprese agricole ivi esistenti. Si segnala inoltre la necessità di rendere ammissibili le necessarie azioni di riqualificazione e sistemazione ai fini della pubblica sicurezza della viabilità esistente.
06/EE.VV - Osservazione proposta da: CST Archimedel Centro Servizi Territoriali Regionale a servizio delle Pubbliche Amministrazioni
L'osservazione è riferita ad una vasta area comprendente i Paesaggi Locali 5 e 12 e i Comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino e tutte le aree ivi tutelate in forza dell'art. 134 lett. a), b) e c). In estrema sintesi l'osservazione tende a eliminare il livello di tutela o ridurlo a 1.
07/EE.VV - Osservazione proposta da: Terna
La ricorrente premette che è concessionaria di un intervento infrastrutturale che riguarda la costruzione di 69 km. di elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni di Paternò- Pantano (CT) e di Priolo Gargallo (SR), allo scopo di migliorare qualità e continuità del servizio di erogazione di energia elettrica, nonchè di aumentare la stabilità delle tensioni nella Sicilia orientale. La realizzazione dell'infrastruttura prevede, inoltre, l'attuazione di interventi di razionalizzazione e demolizione finalizzati a ridurre la presenza delle linee elettriche esistenti sul territorio delle provincie di Catania e Siracusa e, conseguentemente, dell'impatto ambientale da questi derivate. In particolare, è prevista la dismissione di circa 155 km. di linee aeree, di cui ben 121 km dislocate nel territorio della provincia di Siracusa, a fronte dei 35 km di nuove realizzazioni ivi previste. Il suddetto progetto gode di un autorizzazione della Soprintendenza rilasciata prima dell'adozione del Piano che è stato confermato anche successivamente all'adozione del Piano, in sede di Coferenza di Servizi (per il rilascio dell'Intesa Regionale in data 28.03.2012).
Vengono quindi presentate le seguenti osservazioni:
Osservazione n. 1: il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 50 e 52 attraversa i contesti 3b e 3e rispettivamente con il livelli di tutela 1 e 3. Tenuto conto dei sopralluoghi effettuati dai quali sono emerse numerose incongruenze tra le aree tutelate e l'effettivo stato dei luoghi, si chiede la riperimetrazione dell'area tutelata e il declassamento dei poligoni ID 7341 e ID 7575 al livello di tutela 2 al fine di consentire il sorvolo dei conduttori in queste aree.
Osservazione n. 2: Il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 54 e 55 attraversa il contesto paesaggistico 5l con livello di tutela 3. Tenuto conto dei sopralluoghi effettuati dai quali sono emerse numerose incongruenze tra le aree tutelate e l'effettivo stato dei luoghi, si chiede la riperimetrazione dell'area tutelata e il declassamento del poligono ID 7384 al livelo di tutela 2 al fine di consentire il sorvolo dei conduttori in queste aree.
Osservazione n. 3: la porzione di elettrodotto compresa tra i sostegni 59 e 66 interessa in contesto paesaggistico 5l con livello di tutela 3. Tenuto conto dei sopralluoghi effettuati dai quali sono emerse numerose incongruenze tra le aree tutelate e l'effettivo stato dei luoghi, si chiede la riperimetrazione dell'area tutelata sottesa dalle campate 63-64-65 e il declassamento al livello di tutela 2 al fine di consentire il sorvolo dei conduttori in queste aree.
Osservazione n. 4: Il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 68 e 75 interessa i contesti paesaggistici 5l e 5e con livello di tutela 3 e 2. Tenuto conto che nel corso dei sopralluoghi effettuati si è appurata:
- l'assenza di tipologie forestali nell'area sottostante il tratto 68-69;
- la presenza di ampie radure all'interno dell'area a sughereta, perfettamente rispondenti al posizionamento del sostegno n. 70, escludendone l'insorgere di eventuali interferenze con l'area;
- la presenza di ampie aree a prati-pascolo nell'area riclassificata a MM70A, compatibili con la localizzazione del sostegno 71;
si chiede la riperimetrazione dell'area e il declassamento di tutta l'area in esame vincolata al livello 1, che consente ivi il posizionamento dei sostegni n. 70, n. 71, n. 72 e n. 73, nonchè il sorvolo con i conduttori.
Osservazione n. 5: il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 76 e 82 interessa i contesti 5h, 5g, 7f e 7l con il livelli di tutela 2 e 3. Tenuto conto che nel corso dei sopralluoghi effettuati sono emerse numerose incongruenze tra le aree tutelate e l'effettivo stato dei luoghi. Particolare risalto ha, in tal senso, l'impianto di stoccaggio rifiuti realizzato in corrispondenza dell'area sottesa dal tratto 81-82, vincolata per la presenza di boschi e foreste. La verifica forestale ha, di fatto, confermato una errata perimetrazione e classificazione delle aree vincolate. In particolare:
- si sono riscontrate sostanziali differenze tipologiche nella vegetazione sottostante il tratto 76-77-78, identificata meglio come sughereta invece che lecceta, ed in quella sottostante il tratto 80-81, ove la tipologia FR30X è stata incorporata nella MM60A;
- è stata verificata l'assenza di tipologie forestali nell'ambito dell'area ad "arbusteto mediterraneo a rosacee", nonchè nell'ambito dell'area interessata dal posizionamento del sostegno 81;
- si è accertata la presenza di ampie radure sulla superficie del modesto rilievo collinare, in vetta al quale è prevista la collocazione del sostegno n. 77, facendo, pertanto, escludere eventuali interferenze dello stesso sulla vegetazione presente;
- la Valutazione di Incidenza Ecologica (VIEc) effettuata nel corso del procedimento VIA ha accertato l'assenza di interferenza/incidenza del progetto in esame sugli habitat e sulle specie prioritarie di interesse comunitario;
Pertanto si chiede la riperimetrazione dell'area tutelata e la rimozione della tutela paesaggistica per l'area sottesa dal tratto 81-82, in quanto il vincolo risulta del tutto inconsistente, e inoltre il declassamento di tutta l'area in esame vincolata al livello 1, che consente ivi il posizionamento dei sostegni n. 77, n. 78, n. 79, n. 80 e n. 81, nonchè il sorvolo con i conduttori. Con successiva integrazione del 7.03.17 viene precisato che da un riscontro cartografico, effettuato sulle particelle catastali, il sostegno n. 79 non ricadrebbe in area gravata da vincolo archeologico di cui al D.A. 4685/89 di C.da Fossa e Pantaleone come erroneamente rappresentato nella cartografia del Piano.
Osservazione n. 6: il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 84 e 91 interessa i contesti 7a e 7l con i livelli di tutela 1, 2 e 3. Tenuto conto che nel corso dei sopralluoghi effettuati è emerso che:
- l'area sottesa dal tratto 84-86, oltre che erroneamente perimetrata, presenta una sola tipologia forestale con altezza media 4 m; in corrispondenza dell'altipiano, ove è stato previsto il posizionamento del sostegno n. 85, è stata accertata la presenza di diverse radure, che fanno, pertanto, escludere interferenze con la tipologia vegetazionale presente;
- nell'area sottesa dal tratto 86-88 si sono riscontrate sostanziali differenze nella distribuzione delle tipologie vegetazionali;
- la porzione di territorio sottesa dal tratto 89-91, vegetata a macchia mediterranea, con altezza media di circa 2 m, presenta diverse radure, diffusamente soggette a pascolo, che fanno escludere interferenze derivanti dalla collocazione del sostegno n. 90;
si chiede la riperimetrazione dell'area tutelata e il declassamento di tutta l'area in esame vincolata al livello 1, che consente ivi il posizionamento dei sostegni n. 85 e n. 90, nonchè il sorvolo con i conduttori.
Osservazione n. 7: il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 100 e 112 interessa i contesti 7c, 7d, 7f e 7l con il livelli di tutela 1 e 3. Tenuto conto che nel corso dei sopralluoghi effettuati è emerso che:
- l'intera area boscata sottesa dalla campata 101-102 presenta una tipologia differente da quella indicata dall'Inventario forestale regionale;
- l'area ove è previsto il posizionamento del sostegno n. 103 è caratterizzata da ampie radure, tali da renderlo compatibile con la vegetazione forestale presente, senza alcuna interferenza;
- l'area boschiva sottesa dalle campate 104-105-106 presenta, in realtà, una delimitazione differente rispetto a quella perimetrata secondo il D.Lgs. 227/2001, nonchè una copertura forestale bassa, con ampie radure, che rendono il sostegno n. 105 compatibile con l'area in esame, senza alterazioni della struttura forestale;
- l'area sottesa dalle campate 106-109 presenta una sostanziale differente delimitazione delle aree boscate rispetto a quella perimetrata secondo il D.Lgs. 227/2001, evidenziando, inoltre, l'assenza totale di aree boscate per le porzioni ove si prevede il posizionamento dei sostegni n. 107 e n. 108;
- il carattere "agricolo", con presenza di coltivazioni di tipo intensivo, nella porzione di aree ove ricade il sostegno 101;
- la scarsa copertura forestale presente nella porzione di area sottesa dalla campata 101- 102, caratterizzata da ampie radure, compatibile, pertanto, con il sorvolo dei conduttori;
si chiede per il tratto 100-102 la riperimetrazione dell'area interessata dal sostegno 101 e la sua riclassificazione al contesto 7d - livello di tutela 1 - proprio dell'area adiacente, consentendo la collocazione del sostegno, nonché la riperimetrazione del contesto7l sotteso dalla campata 101-102, adeguandolo all'effettiva perimetrazione delle aree boscate individuate ed uniformando la porzione residua al contesto adiacente 7f con livello di tutela 2, per il tratto 102-109 ed ancora il declassamento di tutta l'area in esame tutelata a livello 1, che consente il posizionamento dei sostegni n. 102, n. 103, n. 105, n. 107 e n. 108 ed il sorvolo della stessa con i conduttori ed infine per il tratto 109-112 la riclassificazione del contesto interessato dalle campate 108-109-110-111-112 da 7f a contesto 7c "Nucleo storico di Belvedere e zone di espansione" - livello di tutela 1, che consente la collocazione dei sostegni e il sorvolo della stessa.
08/EE.VV - Osservazione proposta da: ANCE Siracusa
L'associazione ricorrente, comparando le NdA del Piano di Ragusa con quelle dell'approvando Piano di Siracusa, segnala un quadro normativo disomogeneo e incoerente che evidenzia una disparità di trattamento.
I ricorrenti ritengono necessario:
- adeguare le prescrizioni per le aree con livello di tutela 3 consentendo anche interventi di ristrutturazione edilizia;
- adeguare le prescrizioni per le Aree di Recupero, introducendo la "possibilità" per le amministrazioni comunali di poter effettuare variazioni ai loro perimetri individuati dall'attuale Piano;
- eliminare la disparità di trattamento delle zone costiere presenti all'interno dell'ambito territoriale 17 in cui ricadono quelle parti di territorio delle due provincie paesaggisticamente assimilabili. La zona costiera ragusana è stata trattata con livello di tutela 1 mentre quella siracusana con il livello di tutela 3 nonostante questa sia molto più antropizzata della prima;
- escludere le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali dalla Tutela Paesaggistica;
- verificare e recepire le modalità di analisi e trattamento delle zone C e/o di espansione del Piano di Ragusa con particolare attenzione alla declassificazione dei livelli di tutela.
09/EE.VV - Osservazione proposta da: Comando Marittimo Sicilia
L'Ufficio ricorrente chiede la modifica della classificazione dei livelli di tutela di alcune aree di interesse militare ricadenti nella provincia di Siracusa che vengono utilizzate per fini istituzionali. Trattasi di 10 diverse aree (Punta Izzo, Acquedotto Marina Militare Pozzo San Giorgio e parte ex Parco Hangar, Punta Cugno, ex Batteria AS 360, Pontile NATO, Comprensorio di San Cusumano, Comprensorio di Palombara, Cava di Sorciaro, Comprensorio di Santa Panagia, Comprensorio di Porto Palo di Capo Passero) in cui insistono contesti con livello di tutela 3 delle quali viene richiesto l'abbassamento al livello di tutela 1 sulla base di motivazioni di non sussistenza di caratteri paesaggisticiambientali di particolare rilevanza.
RITENUTO opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
VISTO il D.A. n. 26/GAB del 14.09.2015 registrato il 22.09.2015, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato Regionale Beni Culturali in merito all'approvazione dei Piani Paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.A.n. 36/GAB del 21.10.2015 con il quale è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
ACQUISITO quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio espresso nella seduta del 7 luglio 2017 il cui verbale, insieme a quelli delle sedute del relativo Gruppo istruttorio, tenutesi il 6 maggio 2016, 18 maggio 2016, 8 giugno 2016, 14 dicembre 2016, 25 gennaio 2017, 1 febbraio 2017, 8 febbraio 2017, 15 febbraio 2017, 1 marzo 2017, 8 marzo 2017, 15 marzo 2017, 22 marzo 17, 29 marzo 2017, 5 aprile 2017, 6 aprile 2017, 12 aprile 2017, 19 aprile 2017, 27 aprile 17, 3 maggio 2017, si allegano al presente atto sub. B;
RITENUTO, anche sulla base del parere reso dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, e ciò per le seguenti ragioni:
A) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alle richieste avanzate da dalle osservazioni 27/NO, 76/NO, 03/EE.VV. e 04/EE.VV. incentrate sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica a nuove aree come in località Cozzo Marotta in prossimità del centro urbano di Noto, la collina di Serravento e parte dell'ex feudo di Busulmone, l'ampliamento della Riserva di Vendicari e l'intervento in difesa del Villaggio Preistorico di Timpa Didieri in C.da Petraro. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 139 e segg. del D.Lgs.42/04. Le procedure ivi descritte, tra l'altro utilizzate dal Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a termini dell'art. 136 (cfr. art. 134 lett. c), prevedono che alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area si provveda con la sua pubblicazione agli Albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa, entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5° comma, art. 139). E' proprio durante questa fase che viene pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i Comuni e la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali competente per territorio ed entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento Regionale dei Beni culturali. E' del tutto evidente che le suddette procedure sono riferite ad una fase propositiva e non approvativa, come nel caso del presente decreto. Pertanto la valutazione delle suddette proposte di vincolo è rinviata alla competente Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze Naturali e Panoramiche, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.. Analogamente si rigettano le osservazioni che chiedono la riperimetrazione di alcuni vincoli paesaggistici, sebbene si è proceduto alle necessarie verifiche al fine di eliminare eventuali errori di perimetrazione delle aree segnalate, così come nel caso dell'osservazione 05/CL riguardante l'area di Borgo San Leonardo di cui al D.A. 30.08.2005;
B) con riferimento alle tematiche relative alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, così come è desumibile dei relativi verbali di cui all'allegato B facente parte del presente decreto, ha ritenuto di confermare, anche per il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, le più recenti disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento Regionale Beni Culturali con note prot. n. 25979 del 25.05.11 e n. 18295 del 4.04.12 con cui, così come disposto dall'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/04, l'Inventario Forestale Siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10.04.2012 e redatto dal Comando Forestale Siciliano, è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco".
Rispetto alle altre categorie di beni menzionate nell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, infatti, quella dei boschi è la più complessa giacché l'uso, da parte del legislatore, della formula "territori coperti da boschi", si riferisce oltre che ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di pre - bosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa di bosco, sancendo, tra l'altro, l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva e ha demandato alle Regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro competenza.
Nella Regione Siciliana, dove vige la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione, ai fini dell'individuazione delle aree boscate tutelate ex lege occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001, in quanto richiamata dall'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Per la delimitazione fisica dei "boschi", la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e I.S. - Servizio Pianificazione paesaggistica - ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all'Inventario Forestale Regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal Codice. Tale decisione trova conforto con quanto recentemente espresso dal TAR di Palermo con sentenza n. 02179/2017.
Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne discendono e che le due distinte norme espressamente prevedono: mentre la legge regionale n. 16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del Codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle necessarie per le altre componenti.
Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla L.R. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate e pertanto decadono i motivi di alcune osservazioni nel merito (23/PG, 18/SOL e 23/SOL).
Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla L.R. 16/96 non è da ritenersi "bene paesaggistico" e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano Paesaggistico, mentre la sua rilevanza tecnico- amministrativa è legata esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima L.R. 16/96 e s.m.i.
Le aree soggette a tutela per effetto dell'art. 142 lett. g), che come detto discendono dall'Inventario Forestale Regionale, strumento di competenza del Corpo forestale, non possono essere rimosse ne riperimetratte a meno di una verifica effettuata dall'organo competente che escluda in tali aree la sussistenza dei caratteri di cui al decreto 227/01.
Tale principio è stato ribadito con Decreto n. 3401 del 19.07.2017 a firma degli Assessori regionali dei Beni Culturali e del Territorio e Ambiente, il quale definisce procedure semplificate, attraverso sopralluoghi condotti dall'Ente competente, per la modifica di dette aree in caso di contestazioni circa la loro sussistenza o perimetrazione. Per quanto sopra non possono essere accolte tutte quelle istanze tendenti ad escludere tout court le aree già sottoposte dal Piano Paesaggistico a tutela per effetto dell'art. 142 lett. g) o a variarne il perimetro in assenza della suddetta verifica. Infatti si possono allo stato escludere dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 solo le aree individuate con le sentenze pronunciate dal TAR di Catania nn. 1419/2015, 1421/2015, 1422/2015 2582/2015, 2583/2015 e 2331/2016, con le quali, a seguito di apposite verificazioni disposte dal medesimo Tribunale, sono state accolte talune richieste all'uopo presentate con i ricorsi della Società Eduginavadi s.r.l., della CO.PRO.M. Sicilia, delle Sig.re Pitruzzello Valeria e Pitruzzello Laura, dell'Autorità Portuale di Augusta, della Società ISAB (di cui rispettivamente alle osservazioni 46/SR, 96/SR, 54/AU, 01/AU, 01/PG) e della Priolo Servizi S.C.P.A..
Come invece disposto dall'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio in accoglimento di talune osservazioni che lamentano una mancata valutazione sulle aree boscate e l'essere ricorsi ad un generalizzato quanto indiscriminato livello di tutela 3, si è provveduto ad una generale verifica delle aree boschive assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g) del Codice, che, allineandosi ai criteri generali già introdotti nei Piani approvati in via definitiva, ha condotto a definire livelli di tutela diversificati per queste aree. Tale verifica, oltre a tenere conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale con particolare riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali), si basa sulla rilevanza paesaggistica espressa da ciascuna delle suddette aree dando luogo a un quadro dei regimi normativi assai più articolato.
Infatti viene previsto che, ad esclusione delle aree di particolare o eccezionale rilevanza vegetazionale che definiscono quadri paesaggistici di notevole valore, ovvero nelle aree boscate ove ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. viene inibita la nuova edificazione ed ancora qualora dette aree boscate sono parte integrante di ambiti o contesti dove sono stati rilevati ulteriori elementi di valore paesaggistico, alle formazioni vegetali di cui al D.lgs. 227/01 viene uniformemente attribuito il livello di tutela 1. Gli esiti della suddetta verifica sono riportati nella cartografia allegata al Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa (Regimi normativi), che costituisce parte integrante del presente decreto, e da cui è desumibile l'eventuale accoglimento delle osservazioni all'uopo presentate e che di seguito si elencano:
- contesto 2d - osservazione 05/LE;
- contesto 3e - osservazione 36/AU;
- contesto 4h - osservazioni 01/FR, 01/LE, 04/LE, 08/LE;
- contesto 5f - osservazioni 05/SO e 07/SO;
- contesto 5l - osservazioni 71/AU, 05/BC, 06/BC, 08/BC, 01/CL, 02/CL, 05/FE, 07/ME, 11/ME, 14/ME, 15/ME, 22/PA, 38/PA, 45/PA, 64/PA, 03/SO, 04/SO, 07/SO;
- contesto 6o - osservazioni 01/AU, 05/AU, 06/AU, 07/AU, 08/AU, 09/AU, 13/AU, 15/AU, 19/AU, 22/AU, 24/AU, 26/AU, 27/AU, 33/AU, 40/AU, 42/AU, 48/AU, 52/AU, 54/AU, 55/AU, 56/AU, 62/AU, 65/AU, 66/AU, 67/AU, 72/AU, 76/AU, 06/AU;
- contesto 7l - osservazioni 01/AU, 10/AU, 30/AU, 37/AU, 63/AU, 64/AU, 01/ME, 06/ME, 10/ME, 12/ME, 13/ME, 01/PG, 02/PG, 07/PG, 08/PG, 09/PG, 12/PG, 17/PG, 18/PG, 19/PG, 20/PG, 22/PG, 02/SR, 06/SR, 55/SR, 85/SR;
- contesto 8c - osservazioni 05/ME e 19/PG;
- contesto 9g - osservazioni 03/FL, 09/FL, 02//SOL, 03/SOL, 08/SOL, 09/SOL, 10/SOL, 11/SOL, 13/SOL, 21/SOL, 24/SOL, 25/SOL, 26/SOL, 28/SR, 48/SR, 53/SR, 69/SR, 93/SR;
- contesto 10i - osservazioni 10/SR, 15/SR, 95/SR, 96/SR;
- contesto 11e - osservazioni 09/PA e 27/PA;
- contesto 12f - osservazioni 02/BU, 04/CAN, 05/CAN, 06/CAN, 03/CAS, 02/FL, 04/FL, 05/FL, 06/FL, 07/FL, 01/NO, 05/NO, 07/NO, 08/NO, 14/NO, 15/NO, 16/NO, 19/NO, 23/NO, 29/NO, 33/NO, 35/NO, 58/NO, 64/NO, 65/NO, 66/NO, 67/NO, 74/NO, 75/NO, 77/NO, 88/NO, 01/PA, 02/PA, 03/PA, 04/PA, 05/PA, 06/PA, 07/PA, 08/PA, 10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA, 16/PA, 17/PA, 18/PA, 19/PA, 21/PA, 23/PA, 24/PA, 25/PA, 26/PA, 28/PA, 30/PA, 31/PA, 32/PA, 33/PA, 34/PA, 35/PA, 36/PA, 37/PA, 38/PA, 39/PA, 40/PA, 42/PA, 44/PA, 45/PA, 46/PA, 47/PA, 48/PA, 49/PA, 50/PA, 51/PA, 52/PA, 53/PA, 54/PA, 55/PA, 56/PA, 57/PA, 59/PA, 60/PA, 61/PA, 62/PA, 65/PA, 36/PP, 02/SOL, 04/SOL, 05/SOL, 07/SOL, 12/SOL, 14/SOL, 15/SOL, 16/SOL, 17/SOL, 22/SOL, 37/SR, 53/SR;
- contesto 13l - osservazioni 46/SR e 86/SR;
- contesto 14h - osservazione 04/RO;
- contesto 15h - osservazioni 01/AV, 06/AV, 08/AV, 09/AV, 02/BU, 31/NO, 57/NO, 69/NO, 70/NO;
- contesto 17f - osservazione 80/NO
- contesto 19f - osservazioni 01/PP, 04/PP, 07/PP, 08/PP, 09/PP, 15/PP, 17/PP, 19/PP, 20/PP, 24/PP, 30/PP, 32/PP, 34/PP;
C) sono respinte le osservazioni 10/AU, 46/AU, 57/AU, 58/AU, 59/AU, 60/AU, 61/AU, 67/AU, 68/NO, 69/NO, 70/NO, 74/NO, 03/PAC, 03/PP, 10/PP, 13/PP, 14/PP, 19/PP, 20/PP, 21/PP, 22/PP, 23/PP, 25/PP. 13/SR, 17/SR, 25/SR, 26/SR, 29/SR, 73/SR, 03/SO, 04/SO, 05/SO, che eccepiscono, tra l'altro, l'inosservanza dell'art. 144 del D.lgs.42/04 e s.m.i. per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l'avvio della concertazione istituzionale è stato effettuato in conformità alla citata norma di legge. Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa (cfr. verbali, note di convocazione riportate nell'allegato sub C al presente decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta dalla Soprintendenza di Siracusa, con cui è stato comunicato l'esito di ciascun incontro.
Inoltre, tutte le questioni emerse in sede di concertazione sono state sottoposte all'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio che si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l'univoca interpretazione delle norme di tutela e l'uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione.
Per quanto attiene all'iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione Siciliana non ha tuttora disciplinato, come prescrive l'art. 144, comma 1, mediante apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli articoli 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.lgs. 42/2004, integrate, ai fini partecipativi, dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per tali ultime ragioni l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter disporre quanto contenuto al 2° comma dell'art. 143 circa la stipula di intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e la definizione di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni.
In ogni caso non può essere contestata la mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall'art. 143, lettera f), del D.lgs. 42/04. Infatti è da sottolineare che nell'ambito del cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene doviziosamente affrontato.
Prova ne sono le schede e le relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai Paesaggi Locali, nonché alcune tavole tematiche, come quella relativa alle infrastrutture. Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale momento di confronto e comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da come si evince da quanto riportato nell'allegato sub. C al presente decreto, che per il Piano degli Ambiti 14 e 17, come per tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano prima della sua adozione. In tale momento le amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di contemperare il Piano Paesaggistico con gli atri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri Enti a ciò preposti, così assicurando un adeguato coinvolgimento concertativo ma non codecisorio (cfr. C.G.A. della R.S. Sentenza 811/12);
Le critiche avanzate, infine, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da quelli rappresentati dagli enti locali, non risultano pertinenti e l'eventuale loro partecipazione sarebbe risultata ininfluente nella fase di pre adozione.
Infatti, lo stesso art. 144 del Codice tiene distinta la fase di concertazione istituzionale, propedeutica all'adozione di un Piano Paesaggistico, dalla fase di partecipazione.
Quest'ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati (comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi, privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente all'adozione del Piano, consentendo, durante la fase della sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali modifiche.
A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi sia il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (C.G.A. sentenze nn. 811, 812, 813 e 815 del 7 marzo 2012) che il T.A.R. di Catania (sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), che, inoltre, il T.A.R. di Palermo (sentenze nn. 2174/15, 2179/2017);
D) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui alle seguenti osservazioni 02/AU, 10/AU, 27/AU, 46/AU, 57/AU, 58/AU, 59/AU, 60AU, 61/AU, 67/AU, 07/CL, 01/ME, 62/NO, 68/NO, 69/NO, 70/NO, 74/NO, 17/PAC, 10PP, 13/PP, 14/PP, 18/PP, 20/PP, 21/PP, 22/PP, 23/PP, 25/PP, 13/SR, 17/SR, 19/SR, 24/SR, 25/SR, 26/SR, 29/SR, 41/SR, 55/SR, 57/SR, 03/SO, 04/SO, 05/SO, perché non preceduto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), si richiamano le decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa (nn. 811,812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che hanno escluso categoricamente l'applicazione del D.Lgs. 152/2006, inerente all'avvio della procedura di VAS ai Piani Paesaggistici.
Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, del D.Lgs. 152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che "Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale."
Ed inoltre, in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.Lgs. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «… non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute…, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono...vincolanti per gli interventi settoriali …» si è espresso ritenendo che: "…..ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette".
Ed ancora "le norme di Piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del Dlg 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte."
Anche il TAR Catania, ha recentemente espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (Sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: "...Il Piano Paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c del D.Lgs. 152/06...." ed ancora "...Il Piano Paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente".
Nonché il T.A.R. Palermo (sentenze nn. 2174/15, 2179/2017) giacché "i Piani Paesaggistici … comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale" e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un "maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio") ad arrecare potenziali "alterazioni…… dell'ambiente complessivamente considerato" (cfr. C.G.A. 21 gennaio 2015, n. 36).
Inoltre viene asserito dagli stessi Organi giurisdizionali che nella Pianificazione paesaggistica viene a mancare il presupposto logico-giuridico su cui si basa la V.A.S., cioè il concetto di possibile "alterazione ambientale", da intendersi quale "alterità degenerata, modificazione, turbamento". Infatti "il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa" e il "loro contenuto, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri ambientali della zona considerata" e, conseguentemente, "i Piani de quibus, non abilitando alla realizzazione di progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.".
In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni riportate in questo paragrafo sono respinte;
E) con riferimento alle lamentele, adombrate da numerose osservazioni e più specificatamente trattate dalle opposizioni 01/ME, 27/NO, 03/PAC, 13/PP, 14/PP. 20/PP, 21/PP, 22/PP, 23/PP, 25/PP, 25/SR, 26/SR, 55/SR, 73/SR con le quali vengono censurate le disposizioni del Piano Paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica riservata all'Amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le disposizioni del Piano tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di assicurare la certezza del diritto. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due materie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile governare il territorio senza tenere conto della rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.
Peraltro, lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio riconosce al Piano Paesaggistico il valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le contestazioni sopra riportate vengono respinte;
F) con riferimento alle contestazioni rappresentate dalle seguenti osservazioni: 10/AU, 01/CAS, 03/LE, 05/LE, 06/LE, 14/NO, 19/NO, 21/NO, 27/NO, 54/NO, 44/PA, 08/PG, 09/PG, 54/SR, relative al mancato recepimento del Piano Regionale delle Cave, e al fatto che si sottintende che il Piano, non tenendo conto di tali strumenti normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti. E' stato sull'argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei Beni Culturali è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare un'opera pubblica o di pubblica utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è già stabilita "a monte" dalla Costituzione e dalla legge di settore, nel senso della necessaria prevalenza dell'interesse culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene il suo rilievo in tutta l'attività svolta dall'Amministrazione dei Beni Culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativa nella sede di vertice propria del confronto tra le Amministrazioni che si contrappongono in concreto.
Proprio sull'argomento in questione, infine, l'Amministrazione regionale dei Beni Culturali si è impegnata, insieme all'Amministrazione competente, a definire scale di valore che hanno consentito di individuare possibili soluzioni per la redazione del vigente Piano regionale dei Materiali di Cava, come disposto dalla L.r. 127/1980, approvato con D.P.R.S. n. 19 del 3 febbraio 2013;
Con riferimento, poi, ad aree interessate da attività estrattiva regolarmente autorizzata, nella considerazione che si conferma la tutela paesaggistica su tali aree, non si accolgono le seguenti osservazioni:
- 06/LE, nell'ambito della quale il proprietario di due cave denominate "Costa Fiumefreddo-Galermo" e "Galermo-Galermo" contesta i vincoli paesaggistici apposti con il Piano. L'osservazione risulta ininfluente in quanto l'area denominata "Costa Fiumefreddo -Galermo" non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico e le aree boscate riguardano altra area di cava di cui all'osservazione 05/LE, mentre l'area di cava denominata "Galermo -Galermo"non interferisce, come sostenuto dal ricorrente, con le aree sottoposte a tutela;
- 10/AU, la cui area etrattiva è sita in località Cugno di Rio, dove l'individuazione dei vincoli paesaggistici ivi insistenti per effetto dell'art. 134, lett. c) è fondata sul supporto motivazionale volto alla salvaguardia del Paesaggio naturale e seminaturale fornito in questo caso dalla contemporanea presenza del SIC di Cozzo Ogliastri e del Biotopo Cozzo Ogliastri - Villasmundo Alfio di cui alle analisi del Piano. L'osservazione non fornisce ragioni di merito paesaggistico ostative alla permanenza del vincolo se non attraverso argomentazioni riconducibili esclusivamente agli interessi connessi all'attività della cava esistente;
- 14/NO, 19/NO, 21/NO, riguardanti aree di cava per l'estrazione di tufo calcareo facenti parte di uno storico comprensorio da cui si estraggono blocchi calcarei con i quali sono stati realizzati edifici storici. In ogni caso non corrisponde al vero che il Piano precluda l'attività in essere e, nei casi in specie, neanche la possibilità di ampliamento che è per l'appunto consentita dalle NdA (art. 45) per l'estrazione dei cosiddetti materiali lapidei di pregio;
Rimangono per tali casi impregiudicate le disposizioni previste in materia dalle Norme di Attuazione ed in particolare che il proseguimento dell'attività estrattiva delle aree interessate a cava è consentito limitatamente all'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Piano, a scadere della quale non sono più concessi dal punto di vista paesaggistico ulteriori rinnovi e ampliamenti;
G) con riguardo alle osservazioni, come la 10/AU, che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e la presunta inadeguatezza effettuata dal Piano nella ricognizione dei beni paesaggistici, a cui afferiscono la maggior parte delle osservazioni, queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è stata effettuata un'attenta ricognizione del territorio, così come richiesto dall'art. 143 e segg. del D.Lgs. 42/04, risultante dall'ampio studio analitico prodotto in forma propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). Alla ricognizione del territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e delle aree tutelate ex lege, ai sensi dell'art. 142 del Codice, si aggiungono le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite dell'art. 134, lett. c) del Codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 143, per le quali lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi descrittive (relazioni e schede degli aspetti abiotici, biotici, antropici e dei paesaggi locali) e adeguate cartografie (carte di analisi ma, soprattutto, carte di piano dei beni paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell'art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici. In particolare, il loro interesse pubblico viene definito secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo 136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette "bellezze d'insieme".
Come già precedentemente detto, la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, pertanto, restano in vigore le norme ex artt. 23 e 24 del R.D. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del d. lgs. 42/2004. In tal senso, l'Amministrazione regionale ha utilizzato per il Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17, come per tutti gli altri Piani tuttora vigenti, la procedura derivante dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n. 1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli artt. 139 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 134, lettera c), all'individuazione fatta dal Piano degli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 si è proceduto per la relativa dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo quanto previsto dall'art. 139. Quindi, la pubblicazione agli Albi pretori comunali del Piano paesaggistico di Siracusa viene a coincidere con la notifica della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle nuove aree, che è bene chiarire riguardano esclusivamente gli aspetti contemplati alle lettere c) e d) (bellezze d'insieme) dell'art. 136, non rivestendo le caratteristiche di beni riconducibili al concetto di "bellezza individua" alla cui dichiarazione di notevole interesse pubblico non è sufficiente procedere con la sola pubblicazione prevista dall'art. 139, comma 1, ma occorre adempiere a quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, dandone quindi comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene attraverso la sua identificazione con elementi, anche catastali. Con quanto sopra rappresentato si risponde anche alle contestazioni avanzate dalle osservazioni 12/AU, 03/PP, 13/PP, 14/PP, 18/PP, 19/PP, 20/PP, 21/PP, 22/PP, 23/PP, 25/PP, 03/SO, 04/SO e 05/SO, secondo le quali non sono state rispettate in generale le procedure di adozione del Piano e per le nuove aree vincolate le procedure di notifica previste dall'art. 138 del Codice.
Il Piano pertanto sistematizza le conoscenze per le diverse aree tematiche, mette in luce gli elementi di valore, la conoscenza dei beni paesaggistici e la definizione di normative che indirizzano in maniera certa le attività, rappresenta in sé un elemento di semplificazione e di progresso, consentendo di porre le risorse culturali del territorio al centro delle opzioni per uno sviluppo sostenibile ed in ogni caso si conferma la congruità del livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio. Pertanto le contestazioni vanno rigettate.
H) con riguardo alla presunta violazione del diritto di proprietà, e in particolare sulla presunta illegittimità in cui sarebbe incorso il Piano rendendo inedificabili talune aree, riportate dalle osservazioni 07/CL, 01/ME, 13/PP, 14/PP, 20/PP, 21/PP, 22/PP, 23/PP, 25/PP, si rinvia alla sentenza n. 56 del 29 maggio 1968 della Corte costituzionale, più volte ribadita successivamente (vedi sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n. 367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'Amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, cioè, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue, così rispondendo alle osservazioni 12/AU, 57/AU, 58/AU, 59/AU, 60/AU, 61/AU, 67/AU, 01/ME, 17/PAC, che è possibile proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: il diritto del proprietario dell'area non ne viene compresso perché è nato e vive con questo limite. La stessa Corte ha poi ribadito che, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio è un valore primario dell'ordinamento, per la cui salvaguardia concorrono tutte le istituzioni a ciò preposte, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).
Non si ritiene quindi accoglibile tale opposizione, fermo restando il rinvio di tale disposizione agli strumenti urbanistici e territoriali secondo le regole e le forme proprie di tali strumenti;
I) diverse osservazioni, ed in particolare 07/CAN, 05/EE.VV, 14/PAC, sottolineano il fatto che il Piano Paesaggistico della provincia di Siracusa, indicando come linea operativa la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio, avrebbe inibito lo sviluppo del territorio (sostenibile).
Detto assunto non appare condivisibile ed è frutto di una errata interpretazione sul contenuto del Piano in questione, che infatti non esclude per ogni singolo contesto paesaggistico, espressione di valori culturali e paesaggistici individuati secondo specifici livelli di tutela, gli usi del territorio per attività produttive. Queste ultime dovranno, ovviamente, essere considerate nella più assoluta compatibilità con i caratteri paesaggistici espressi dal quel territorio, tenendo conto dei limiti e dei divieti specificatamente individuati dalla norma di riferimento. In estrema sintesi, oltre che prescrizioni, il Piano esprime per ciascun territorio indirizzi e obiettivi che, sebbene non indichino linee di sviluppo urbanistico ed economico, la cui pertinenza rimane relegata ai soggetti competenti per legge, offrono spunti sulla sostenibilità di talune iniziative nell'ambito della tutela dei valori culturali e paesaggistici. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il Piano Paesaggistico in questione risulta coerente con quanto sancito dal D.Lgs. n. 4/2008 sul principio di sviluppo sostenibile, ottemperando in particolare alla previsione contenuta al 2° comma dell'art. 3-quater, secondo la quale l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentirne la migliore attuazione possibile, soprattutto nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, dove, però, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
L'adeguato procedimento di concertazione ha, d'altronde, fatto sì che le istanze di sviluppo locale trovassero in tale sede la loro definizione e fossero considerate dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio.
Peraltro, le osservazioni proposte presuppongono la coincidenza delle possibili strategie di sviluppo con lo sfruttamento edificatorio dei suoli, presupposto assolutamente non condivisibile soprattutto quando lo sfruttamento dei suoli avviene in maniera indiscriminata, ossia in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi, come quelli introdotti dal Piano Paesaggistico.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;
L) per quanto riguarda la presunta violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi in tutte le circostanze in cui il Piano ha previsto la propria applicazione ai procedimenti amministrativi avviati anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora conclusi, la censura proposta da alcune osservazioni risulta infondata.
L'art. 143, nono comma, del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che a far data dall'adozione del Piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
E' tale disposizione di rango primario che fa venir meno la possibilità di realizzare interventi eventualmente già autorizzati in base alla disciplina previgente (ovviamente solo per le aree in cui il Piano precluda la loro realizzazione ai sensi del citato art. 143, nono comma).
La decisione dell'Amministrazione, in altri termini, costituisce attuazione di una previsione pari ordinata (il citato art. 143, nono comma) che introduce una deroga al principio generale di irretroattività della legge (cfr. TAR Catania 2112/2013, TAR Palermo 2173/2015).
Al riguardo può essere opportuno osservare che, con nota n. 26950 del 29 maggio 2012, lo stesso Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha chiarito che le prescrizioni del Piano immediatamente cogenti erano solo quelle riferite ai beni contemplati dal citato art. 134 e che avessero effettivamente il contenuto di norme di salvaguardia (con esclusione, quindi, delle norme procedurali che implicassero il rinvio indiretto ad altri strumenti attuativi, nonché delle norme riferite. a fenomeni di tipo dinamico-insediativo, infrastrutturale, urbanistico-edilizio, ecc.) e riguardanti non tanto specifici beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, quanto categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche.
Per quanto sopra detto e in conseguenza dell'abrogazione in fase approvativa del Piano delle Norme transitorie di cui all'art. 48 delle Norme di Attuazione, le modifiche e le integrazioni proposte con l'osservazioni 03/PG risultano ininfluenti;
M) parecchie osservazioni, in particolare riferite a quelle presentate dalla Provincia regionale di Siracusa, da taluni Comuni e da Società e aziende operanti sul territorio, contestano che il Piano, non tenendo conto degli strumenti normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti. E' stato sull'argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei Beni Culturali è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare un'opera pubblica o di pubblica utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è già stabilita "a monte" dalla Costituzione e dalla legge di settore, nel senso della necessaria prevalenza dell'interesse culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene il suo rilievo in tutta l'attività svolta dall'Amministrazione dei Beni Culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativa nella sede di vertice propria del confronto tra le Amministrazioni che si contrappongono in concreto. Per le suddette ragioni si ritengono infondate le osservazioni che lamentano il fatto che il Piano non abbia considerato la progettualità di talune infrastrutture quali opere pubbliche, di pubblica utilità o di riconosciuto interesse strategico. Le suesposte osservazioni non considerano tra l'altro che, come già precedentemente detto, il Piano Paesaggistico non ha e non può avere alcun carattere progettuale, non determina alcun impatto sull'ambiente e non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio; le sue norme non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, ma costituiscono altresì il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte;
N) molte osservazioni, ed in particolare quelle di seguito elencate: 57/AU, 58/AU, 59/AU, 60/AU, 61/AU, 67/AU, 62/NO, 68/NO, 69/NO, 74/NO, 03/PAC, 29/SR, 57/SR, 03/SO, 04/SO, 05/SO, mettono in rilievo l'inadeguatezza della scala di rappresentazione del Piano Paesaggistico, in quanto lo strumento cartografico utilizzato non risulta aggiornato all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.
Si ritiene di non dover accogliere tale reclamo in quanto, ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato, l'apparato cartografico, che è parte integrante del presente decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, intesa come scala di restituzione sui documenti cartacei allegati al Piano in formato PDF, utilizzando però come supporto la più aggiornata Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione Siciliana (cfr. sentenza TAR Palermo n. 2197/2017. In ogni caso le NdA, in conformità con i Piani Paesaggistici già approvati, contengono alcune integrazioni che rinviano, come nel caso delle aree soggette a recupero, ad approfondimenti cartografici da effettuarsi nelle fasi di adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici e territoriali;
O) per quanto riguarda le sotto elencate osservazioni tutte incentrate su aree sottoposte a vincolo archeologico con apposito provvedimento, che viene pertanto confermato, e tutte ricadenti in contesti con livello di tutela 3, esse vengono respinte per le seguenti ragioni:
- osservazione 03/LE: il D.A. 2353 del 31.07.91 preclude espressamente l'attività estrattiva nell'area archeologica Valsavoia di cui al contesto 3d, poiché dichiarata d'importante interesse archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 1089/39;
- osservazione 47/AU: il D.A. 1799/1989 denominato Campolato definisce prescrizioni di assoluta in edificabilità;
- osservazione 01/PG che fa riferimento all'area archeologica di Stentinello dove non è derogabile il livello di tutela rispetto ai divieti e alle limitazioni già insiti nel provvedimento di vincolo e per la presenza nell'area di manufatti archeologici;
- osservazione 13/PG relativa all'area archeologica di C.da Porcheria nel Comune di Priolo Gargallo, dove il DM del 29.01.1958 convalidato con DPRS n. 4601 del 19.08.1966 pone un vincolo archeologico il quale non presuppone limiti e ostacoli alla manutenzione dell'edificato esistente ma impedisce la nuova edificazione in osservanza alla prescrizione ivi contenute;
- osservazione 07/SR riguardante il vincolo archeologico delle Mura Dionigiane. A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del Piano Paesaggistico, se più restrittive. Nella fattispecie, il lotto di terreno sito nel Comune di Siracusa, in C.da Teracati Bufalaro Minestra, ricadente nel F.26 alle p.lle 3241, 3243, 3243, 3245, 3248, 3253, 3254, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3274, 3283, 3286 deriva dai successivi frazionamenti della originaria particella 4 del medesimo foglio di mappa. Inoltre la particella 4 (da cui derivano le particelle 3241, 3243, 3243, 3245, 32483253, 3254, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3274, 3283, 3286) del foglio 26 è sottoposta a formale provvedimento di Vincolo Archeologico ex art. 21 L. 1089/39, giusto D.M. del 15.12.1959, che "poichè tal terreno fa parte dell'altipiano dell'Epipoli, compreso tra le grandi fortificazioni greche, Mura Dionigiane, Castello Eurialo, di cui vanno conservate le condizioni di ambiente e le attuali destinazioni di verde agricolo" prescrive: "è vietato qualsiasi lavoro che esuli dall'ordinaria conduzione del fondo e dalle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie". Il medesimo decreto è, inoltre, regolarmente trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 01.03. 1960 al n. 13527 del Registro d'Ordine e al n. 11088 del registro Particolare. Il D.M. del 15.02.1959 è stato altresì regolarmente convalidato con D.P.R.S. n. 1865/SG del 07.03.1966, (trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 28.04.1967 al n. 10869 del registro d'Ordine a al n. 9555 del Registro Particolare), confermando che "è vietato qualsiasi lavoro che esuli dalla ordinaria conduzione del fondo e delle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie, poiché tale immobile fa parte dell'altipiano dell'Epipoli, compreso tra le grandi fortificazioni greche (Mura Dionigiane e Castella Eurialo) di cui vanno conservate le attuali condizioni di ambiente e di verde agricolo". Perdurano ad oggi, pertanto, i presupposti per l'assoggettamento del bene alle disposizioni di tutela di cui al decreto di vincolo, bene di cui è necessario salvaguardare non solo i singoli reperti archeologici, ma il contesto in cui gli stessi sono inseriti (paesaggio archeologico). Per quanto sopra non è accoglibile la richiesta di riduzione del livello di tutela 3. Con tale decisione si risponde anche all'osservazione 73/SR del Comune di Siracusa;
- osservazioni 56/SR e 68/SR relative al vincolo archeologico delle Mura Dionigiane. I terreni degli interessati sono sottoposti a formale provvedimento di vincolo archeologico ai sensi dell'art. 1 della L.1089/39, giusto D.M. del 24.12.1954, perchè "trovandosi nei pressi delle Mura Dionigiane del sec.V-IV a.C., una sua trasformazione potrebbe alterare le condizioni di ambiente e di decoro di quel monumento e dei resti antichi ad esso connessi (strade, cave di pietra e spianamenti per edifici di epoca greca)". Per quanto riguarda l'osservazione 68/SR, il vincolo è stato notificato agli aventi titolo in data 27.01.1955 e registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 17.02.1955. Il D.M. del 24.12.1954 è stato altresì regolarmente convalidato con D.P.R.S. n. 2137/SG del 27.03.1966; inoltre il succitato D.P.R.S. è stato modificato con D.A. n. 2230/Gr V BB.CC. dell'11.08.1985 limitatamente all'intestazione della ditta proprietaria "che risulta attualmente Ing. Giuseppe Albanese". Le aree dei ricorrenti sono dunque state vincolate in quanto limitrofe alle Mura Dionigiane che, sfruttando la balza rocciosa dell'Epipoli, vennero edificate sul ciglio della balza stessa. I blocchi con i quali fu costruito il muro sono sparsi nei terreni circostanti, su cui si rilevano pure i tagli delle latomie di superficie dalle quali furono estratti. Perdurano ad oggi i presupposti per l'assoggettamento del bene alle disposizioni di tutela di cui al D.M. del 24.12.1954, bene di cui è necessario salvaguardare non solo i singoli reperti archeologici, ma il contesto in cui gli stessi sono inseriti (paesaggio archeologico). Viene corretta la scheda n. 903 allegata al Piano Paesaggistico che per mero errore riporta il D.A. n. 1036 del 13.05.1985, invece che il decreto di vincolo riferito al D.M. del 24.12.1954 convalidato con DPRS n. 2137/Sg del 27.03.1966;
- osservazione 61/SR, il cui terreno ricade nel vincolo archeologico Mura Dionigiane - Neapolis di cui al D.A. n. 2598 del 10.08.1991 che impone, tra le altre cose, il divieto di eseguire costruzioni;
- osservazione 62/SR, il cui terreno ricade nel vincolo archeologico Latomie del Casale - Broggi - Cozzo Romito di cui al D.M. del 19.02.1953 convalidato con D.P.R.S. n. 3398 del 21.06.1956 che impone, tra le altre cose, il divieto di eseguire costruzioni;
- osservazioni 24/SR e 73/SR, quest'ultima prodotta dal Comune di Siracusa, inerenti al vincolo archeologico delle Mura Dionigiane. I terreni di proprietà della Società ricorrente, individuati al catasto al Foglio n. 24 particelle 154, 166, 167 e 171 del Comune di Siracusa, risultano da successivi frazionamenti della originaria particella 39 del foglio di mappa n. 24, sottoposta a vincolo archeologico giusto D.M. del 15.12.1959, convalidato con D.P.R.S. n. 1832/Sg del 07.03.1966, regolarmente notificato agli aventi diritto, nonché trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa in data 10.06.1960. Il vincolo, ex art. 21 L.1089/39, dispone che, al fine di conservare le condizioni di ambiente e le attuali destinazioni di verde agricolo, è vietato qualsiasi lavoro che esuli dalla ordinaria conduzione del fondo e dalle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie. II livello di tutela 3 previsto dal Piano Paesaggistico sui terreni della Ditta ricorrente è, dunque, coerente con le prescrizioni del vincolo archeologico imposto con il suddetto provvedimento, mentre risulta con esso in contrasto la destinazione d'uso prevista dal vigente P.R.G. per il comparto di intervento b12b, di proprietà della ricorrente, quale ZCV (zona di concentrazione volumetrica), in quanto incompatibile con le prescrizioni del succitato vincolo. Ma, è fuori di dubbio, che tale disposizione di natura urbanistica locale non può superare ne travolgere le prescrizioni del vincolo imposto sull'area con provvedimento di rango superiore e tutti gli atti susseguenti e contrari al suddetto principio risultano dunque irrituali se non illegittimi. Riguardo alla pretesa assenza di "una ricognizione del territorio, quindi di una esatta, reale conoscenza delle aree", si rappresenta quanto segue: la ratio che ha portato alla imposizione del vincolo non è stata la tutela puntuale di singole emergenze archeologiche, pure presenti nell'area quali le latomie di superficie e tracce di antiche carraie, quanto la salvaguardia del paesaggio archeologico che consente la percezione del pianoro circoscritto dalle mura dionigiane e del sistema difensivo culminante nel Castello Eurialo. Di più, il vincolo paesaggistico vigente sull'area, come reiterato dal Piano Paesaggistico adottato, intende tutelare le medesime valenze, a salvaguardia delle visuali non solo verso l'Eurialo, ma da questo al pianoro e alla città e al porto. Qualsiasi edificazione nell'area di che trattasi arrecherebbe inevitabilmente grave pregiudizio alle condizioni di ambiente stravolgendo la natura dei luoghi e annullando per sempre la possibilità di apprezzare il naturale declivio del colle, nonché il rapporto spaziale del pianoro dell'Epipoli con le Mura dionigiane che lo circondano. L'area va considerata nel suo complesso, per il suo valore archeologico e paesaggistico, ma anche storico e militare, essendo stato punto cruciale della difesa di Siracusa fin dal V sec. a.C. durante l'assedio degli Ateniesi e teatro dei successivi eventi bellici durante gli assedi successivi, dai Cartaginesi agli Arabi. Le mura costruite da Dionigi alla fine del V sec. a.C. rappresentano il più esteso sistema difensivo dell'antichità classica, maggiore delle mura di Atene e delle mura aureliane di Roma. La loro costruzione, descritta in eta augustea da Diodoro Siculo, rappresenta il più grande sistema di difesa avanzata del territorio, oltre che della città, circondando con uno sviluppo di 21 km la fortezza naturale dell'Epipoli perimetrata dalle falesie marine. Il sistema difensivo è strettamente connesso al sistema geologico e naturale e la realizzazione di qualsiasi progetto che comporti edificazione nell'area implicherebbe la distruzione irrimediabile di una millenaria testimonianza del paesaggio archeologico fortunatamente conservatosi fino ai nostri giorni ed ancora oggi rispondente alla descrizione che di quei luoghi fa Tucidide. Per quanto sopra, la tutela dell'area prescinde dalla esistenza ed esatta localizzazione delle singole evidenze archeologiche sulle particelle di proprietà della società ricorrente e discende da una disciplina che in Italia, sulla scorta delle esperienze della Scuola britannica, si è affermata dagli anni ottanta del secolo scorso come archeologia dei paesaggi, quale definitivo superamento di una visione monumentale, intendendo invece la forma che l'uomo, ai fini delle proprie attività, ha impresso al paesaggio nei secoli, ossia quale risultato dell'interazione fra uomo e ambiente circostante;
- osservazione 70/SR ricadente nel vincolo archeologico delle Mura Dionigiane di cui ai DD.MM. 1956 e 1959. Da una più attenta verifica i terreni della Società ricorrente sono, pertanto, sottoposti a formale provvedimento di vincolo archeologico ai sensi dell'art. 1 della L.1089/39 che ne disciplina la conservazione e l'integrità dei beni tutelati;
- osservazioni 73/NO e 81/NO ricadenti nel vincolo archeologico di Eloro di cui ai seguenti provvedimenti: D.M. 1956, D.A. 2483/1978, D.A. 1607/1982, D.A. 1274/1984, D.A. 2467/1990, che sottopongono ai sensi dell'art. 1 della L. 1089/39 l'area a conservazione e integrità dei beni ivi insistenti. Si rileva, altresì, che il valore paesaggistico viene confermato dalla contemporanea presenza di elementi naturalistici quali le essenze e la copertura vegetale appartenenti alla originaria macchia mediterranea a gariga peraltro del tutto identiche alla formazione vegetale dell'adiacente riserva di Vendicari;
- osservazione 22/PP ricadente nel vincolo archeologico in Scalo Mandrie di cui al D.A. n. 5240 del 18.03.1992. Essa non viene accolta per la parte riguardante le part. lle 121 e 302 assoggettate al suddetto vincolo che impone, tra le altre cose, il divieto di eseguire costruzioni. La part. lla 315, invece, non è gravata da alcun vincolo e, pertanto, correttamente cartografata non è assoggettata ad alcun livello di tutela. Si respinge parimenti l'osservazione 19/PP del Comune di Porto Palo su presunti errori di perimetrazione della suddetta area archeologica;
- osservazione 97/SR ricadente nel vincolo archeologico in C.da Zappalà in quanto le particelle osservate (742-743) sono gravate da prescrizioni contenute nell'apposito provvedimento dove è espressamente indicata l'inedificabilità per la fascia di m.40 dalla via G.Cultrera. Solo oltre tale distanza il vincolo prevede edificazione a condizione;
P) con riferimento alle contestazioni relative ad aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, lett.m, del D.lgs. 42/04 - aree di interesse archeologico, non vengono accolte le seguenti osservazioni:
- l'osservazione 01/LE del Comune di Lentini, riguardante in particolare le aree di C.da Carrubazza, C.da Bottigliere e C.da Burrione di cui al contesto 4b, viene respinta in quanto, a seguito della ricognizione effettuata durante la redazione del Piano Paesaggistico, delle nuove aree di interesse archeologico si ritengono motivate le perimetrazioni relativamente alle indagini archeologiche più recenti, nonché già individuate nel 1991 dalla Soprintendenza. Del resto la paventata impossibilità di dare seguito in queste aree alle previsioni costruttive già intraprese dal Comune appare non giustificata dal livello di tutela 1 ivi insistente in quanto esso non preclude la possibilità di edificazione previa verifica archeologica preventiva. Tuttavia, in ottemperanza al 2° comma dell'art. 142 del D.lgs. 42/04, sono escluse delle suddette aree quelle ricadenti nelle Zone B già presenti nello strumento urbanistico adottato nel 1983, così come certificato dallo stesso Comune;
- le aree di Piano Lardo e Monticelli relative al contesto 5d con livello di tutela 1, di cui alle osservazioni 06/SO e 07/SO, quest'ultima del Comune di Sortino, mantengono l'interesse archeologico già a suo tempo rilevato. Tuttavia, su segnalazione del Comune di Sortino, che ritiene errata la perimetrazione di Piano Lardo di cui alla scheda 601 allegata al Piano, si ritiene di dovere modificare l'attuale perimetro a seguito dei sopralluoghi effettuati nell'area in esame da funzionari della Soprintendenza e riportati nel verbale prot.5545 del 20.09.2012 e da dove si evince che in alcune porzioni non si è riscontrata la presenza di strutture o manufatti di interesse archeologico e comunque non sussistono i presupposti della tutela ai sensi dell'art. 142, lett.m, del D.lgs. 42/04.
Pertanto l'area di Piano Lardo viene riperimetrata con l'esclusione delle particelle catastali riportate nel citato verbale;
- la contestazione avanzata dall'osservazione 79/AU riguardo all'aera in località Calogero-Maldicente, contesto 5d, non viene accolta, confermando l'inclusione della p.lla 1325 del foglio di mappa n. 17 del Comune di Augusta nella perimetrazione dell'area di interesse archeologico essendo la stessa interessata dalla presenza di un insediamento preistorico (età del Bronzo antico), già noto da bibliografia archeologica;
- l'osservazione 06/CL, la quale contesta l'area in località Piano Casa dei Monaci e Serra Paradiso ritenendo che tale area si estende molto oltre le importanti grotte che si affacciano sul torrente Stomaco. Viene invece confermata la scheda n. 547 allegata al Piano, perchè le aree ivi ricadenti sono interessate da stanziamenti umani, che vanno dal Paleolitico Superiore all'età del Bronzo, caratterizzati da almeno 2 ripari sotto roccia, una necropoli a grotticelle artificiali e da resti di abitato, come testimoniano i potenti depositi fin ora individuati che hanno restituito, oltre che un'abbondante industria litica, ceramiche dello stile di Diana a superficie monocroma rossa, ceramiche dello stile del Conzo e di Chiusazza-Malpasso, fino alle ceramiche Matt Painted Ware del Medio Elladico. Viene altresì confermata la scheda n. 633 perchè le relative aree si trovano nelle vicinanze di un complesso rupestre di età bizantina e alto -medievale;
- l'osservazione 18/AU, in località Pietrerosse, in quanto l'area è compresa in una zona interessata dalla presenza di necropoli di tombe a fossa terragna;
- l'osservazione 23/AU, in quanto, a seguito di verifica effettuata dalla Soprintendenza, il bene isolato rappresentato dalla Masseria Arcile, che si intende escludere dal Piano, mantiene ancora alcuni caratteri originari;
- con riferimento alle aree ricadenti nel contesto 7d, le osservazioni 57/AU, relativa a Megara Hyblaea, 04/PG relativa a C.da Biggemi, 10/PG relativa a Masseria Riganelle, 14/PG e 15/PG relative a Torre Girotta - Bagnoli e Feudo Biggemi - C.da Pasciuta tendenti ad escludere dalla tutela le suddette aree di interesse archeologico, non vengono accolte in quanto si conferma la presenza di manufatti archeologici. Tuttavia l'area di interesse archeologico di Torre Girotta - Bagnoli, di cui alla scheda 321 del Piano, viene riperimetrata seguendo la linea di costa riportata nella cartografia del 1927.
Contestualmente viene corretta, in quanto non più esistente, la scheda dei Beni isolati relativamente alla presenza della masseria Bagnoli (osservazioni 01/PG, 14/PG, e 15/PG);
- l'osservazione 06/PG, con la quale viene chiesto che l'area di interesse archeologico di Guglia di Marcello passi dal livello di tutela 1 a livello di tutela 3, non viene accolta non rappresentando l'area un eccezionale interesse paesaggistico;
- le osservazioni 02/SOL e 19/SOL, che contestano l'area di interesse archeologico di Cozzo Collura in C.da San Demetrio;
- l'osservazione 05/SR dell'Agenzia del Demanio Palermo, che, fermo restando il verbale 12.02.10 redatto congiuntamente alla Soprintendenza con il quale nell'area interessata di Viale Santa Panagia vengono individuate talune porzioni di riconosciuto valore archeologico su cui la stessa Soprintendenza avvierà specifici provvedimenti di vincolo, l'interesse archeologico è da estendersi all'intera zona il cui livello di tutela 1 non preclude, in ogni caso la possibilità edificatoria;
Q) per le aree costiere e della pianura costiera soggette dal Piano Paesaggistico a recupero a causa di una urbanizzazione disordinata, vengono respinte le sotto elencate osservazioni confermando la fase ricognitiva che ha consentito di individuare le aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale:
- per quanto riguarda il contesto 3f: l'osservazione 36/AU che viene respinta in quanto si rileva che all'area, sottoposta a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. a, del D.Lgs. 42/04, non possono essere attribuiti indirizzi ma solamente prescrizioni.
Tuttavia, nella considerazione che l'area in oggetto possiede caratteristiche particolari in quanto area libera da attività edilizia, occorre integrare le norme prescrittive del contesto 3f al fine di garantire il contenimento dell'uso del suolo e il rapporto tra il mare e la costa, assicurando, ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica costiera.
Pertanto tra le attività non consentite contenute nel contesto 3f dovrà essere introdotta la seguente; "realizzare opere edilizie e di urbanizzazione nelle aree libere ancora non interessate da tali interventi";
- per quanto riguarda il contesto 6p: l'osservazione 11/AU per il quale si conferma quanto già espresso dal provvedimento di tutela del 30.05.08, pubblicato nella GURS n. 29 del 27.06.08, secondo il quale questa area urbanizzata ha creato una sorta di ferita al paesaggio di C.da Gisira, su cui occorrono interventi di mitigazione degli impatti visivi;
- per quanto riguarda il contesto 9i: l'osservazione 67/SR, che viene ritenuta non congruente con le disposizioni del Piano essendo in tali aree consentita la realizzazione di nuove costruzioni solo dopo la redazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici recanti specifiche norme volte al loro recupero paesaggistico;
- per quanto riguarda il contesto 13m: le osservazioni 38/SR, 52/SR, 60/SR non si accolgono in quanto l'intensa e disordinata antropizzazione di alcuni territori della penisola della Maddalena, particolarmente rilevante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, giustificano ampiamente il regime del recupero. Non si accolgono anche le osservazioni 10/NO e 26/NO in C.da Falconara, comprese all'interno di vasti comparti edilizi realizzati entro la fascia dei 300 m. dalla battigia del mare, e le osservazioni 39/SR e 83/SR in fascia costiera del Porto Grande di elevata valenza paesaggisticaambientale.
Anche l'osservazione 18/SR, in località Arenella Asparano, non viene accolta, infatti il complesso turistico posto tra la fascia costiera e il Paesaggio delle aree agricole di connessione ecologica tra il Plemmirio e Punta Arenella costituisce dal punto di vista paesaggistico, un rilevante detrattore per il quale occorre individuare misure volte a migliorare e mitigare il suo inserimento in tale contesto paesaggistico;
- per quanto riguarda il contesto 19g: l'osservazione 11/PAC risulta ininfluente in quanto già l'art. 20 delle NdA consente in quest'area interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progetto di recupero volto a promuovere adeguate misure di mitigazione dell'area interessata inserita all'interno della Riserva regionale deve tenere conto del monitoraggio della qualità delle acque sversate a mare;
R) tutta la fascia costiera relativa agli Ambiti 14 e 17 ricadente nella provincia di Siracusa, ad eccezione degli episodi definiti da una urbanizzazione disordinata che il Piano sottopone al regime normativo del recupero, costituisce un alto valore paesaggistico caratterizzato da una grande varietà di elementi morfologici di particolare bellezza ed anche da taluni aspetti storico-culturali. Essa va pertanto tutelata con norme volte alla sua conservazione e integrità di tutti gli elementi che ne fanno parte. La suddetta fascia costiera è stata dal Piano adottato individuata secondo motivazioni che tengono conto degli aspetti sopra descritti unitamente a quelli relativi all'intervisibilità, per cui il suo andamnto risulta irregolare e comprende i tratti litoranei dei centri abitati costieri. Quanto sopra, ad eccezione di ulteriori decisioni assunte con il successivo punto n) del presente provvedimento, viene pertanto confermato, così come si conferma il livello di tutela 3 che interessa tale porzione territoriale e la sua individuazione. In particolare, con riguardo alle osservazioni presentate tendenti a eliminare e/o modificare il regime normativo della suddetta fascia costiera, si confermano non accogliendo le relative istanze:
- il contesto 6i Paesaggio della fascia costiera rocciosa che da Castello di Agnone arriva alle Saline di Augusta: osservazioni 03/AU, 38/AU, 39/AU, 60/AU, 61/AU, 81/AU;
- il contesto 7g Paesaggio della fascia costiera che dalla Rada di Augusta arriva all'area ASI: osservazione 01/AU, ribadita dal Comune di Augusta (55/AU), le cui ragioni legate all'opportunità di realizzare nuovi approdi commerciali al servizio delle attività produttive non sono sufficienti al suo accoglimento. Parimenti non vengono accolte le osservazioni 01/AU, 01/PG, 06/SR, 23/SR, 79/SR, relative al tratto di costa in area Targia interno al perimetro ASI. Al fine di salvaguardare le aree ancora integre di questa porzione costiera, viene mantenuto il livello di tutela 3. In ogni caso, sulla base delle eccezioni sollevate, viene ritenuto congruo estendere il regime del Recupero, di cui all'adiacente contesto 7m, all'oleodotto esistente e alle aree a monte di detta infrastruttura nonché ai pontili e alle aree già impegnate da strutture produttive;
- il contesto 10g Paesaggio della fascia costiera di Scala Greca, Panagia, Grotta Perciata e S. Lucia: l'osservazione 64/SR non si accoglie essendo i relativi terreni inseriti in un'area, erroneamente indicata con 10f nel Piano adottato, che esprime un alto valore di pregio, oltre che costiero, in quanto parte integrante del sistema territoriale che consente la percezione del pianoro circoscritto dalle mura dionigiane e del sistema difensivo culminante nel Castello Eurialo e del quale occorre salvaguardare le visuali non solo verso l'Eurialo, ma da questo al pianoro e alla città e al porto; le osservazioni 09/SR e 73/SR, le cui contestazioni riguardano sia il contesto 10g che il contesto 10h, posto a salvaguardia degli specchi d'acqua del Porto Grande e del Porto Piccolo di Siracusa, non vengono accolte in quanto il livello di tutela 3 coniuga le istanze di massima tutela già presenti nei provvedimenti di vincolo paesaggistico del Porto Grande di cui al D.A. del 30.09.1988 e del Porto Piccolo di cui al D.A. del 30.08.2005, dove si evidenzia la necessità di salvaguardare il fronte a mare della città preservando la linea di costa e lo skyline esistente e di conservare la morfologia e gli equilibri ecologici tra terra e mare. Pertanto con riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano, che si confermano, si ritengono inammissibili, in quanto altererebbero la linea di costa, le opere portuali così come previste dal progetto di cui all'osservazione 09/SR e gli interventi di cui all'osservazione 73/SR. Sono in tali aree invece consentiti, avviando i necessari processi di riqualificazione paesaggistica, interventi di recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale che non alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;
- contesto 13g Paesaggio costiero del Porto Grande e Punta Milocca, penisola della Maddalena e Ognina: le osservazioni 04/SR, 12/SR, 16/SR, 17/SR, 21/SR, 30/SR, 35/SR, 43/SR, 65/SR, 80/SR, 84/SR, 91/SR, 99/SR e l'osservazione 03/SR, che ne è parte integrante ancorchè ricadente nel contesto 13h, non si accolgono in quanto riguardano territori di alta valenza così come dichiarato dalla parte motivazionale del provvedimento di vincolo paesaggistico della la penisola della Maddalena di cui al D.A. 5536 del 6.04.98. Il valore di questo territorio è ulteriormente dichiarato dalla copresenza della Riserva regionale Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena, la cui parte motivazionale viene fatta salva dalla sentenza n. 1953/2017 del TAR di Catania che ne ha sospeso gli effetti.
L'area costiera che il Comune di Avola (04/AV) chiede di passare a livello di tutela 1 in ragione dell'attuale previsione urbanistica, mantiene le valenze del contesto 13g, per cui la relativa osservazione viene respinta.
Nell'area di Calabernardo nel comune di Noto, l'istanza avanzata con l'osservazione 40/NO per un declassamento a livello di tutela 1 non può essere accolta in quanto tale fascia costiera, attualmente occupata da soli fondi agricoli, è meritevole del massimo livello di tutela.
Nell'ambito della fascia costiera del Porto Grande, le osservazioni 08/SR e 34/SR non vengono accolte essendo tale area di costa di elevato pregio paesaggistico. Ciò viene definito dal stesso provvedimento di vincolo e confermato dalle analisi del Piano Paesaggistico per gli elevati valori assegnati ai tematismi rappresentanti l'intervisibilità costiera e l'aspetto geomorfologico del profilo costiero che alterna falesie a litorali sabbiosi.
L'osservazione 41/SR in località Fontane Bianche non può essere accolta sotto il profilo paesaggistico.
Le osservazioni 13/SR, 26/SR, 88/SR, con le relative integrazioni, contestano, in estrema sintesi, i caratteri costitutivi del livello 3 che connotano l'area costiera di Ognina. Si ritiene al riguardo che la perimetrazione sottesa al contesto 13g si riferisce all'invariante sistema costiero - ovvero ai beni e alle relazioni che ne definiscono l'identità e che possono configurarsi come i caratteri fondativi del luogo - caratterizzante l'identità di lunga durata ovvero l'integrità di una gran parte del territorio costiero dei comuni di Siracusa, Avola e Noto. In questo sistema, sulla base delle analisi del Piano Paesaggistico, sono comprese le aree oggetto dell'osservazione, le quali mantengono i caratteri di integrità e connotano tale sistema costiero tra le invarianti del paesaggio.
Pertanto l'attuale perimetrazione di livello di tutela 3 deve intendersi confermata e le osservazioni sono da ritenersi non accolte.
E', infine, da intendersi incongruente e quindi non accoglibile la generica asserzione del Comune di Siracusa (73/SR) secondo la quale il livello di tutela 3 del contesto 13g non rispecchia il dettato della Legge Galasso e non consente interventi diretti alla fruizione del mare;
- contesto 18b Paesaggio della costa di S. Lorenzo, Costa Reitani: la richiesta avanzata dalle osservazioni 62/NO e 92/NO di variare il livello di tutela di questa fascia costiera non può essere accolta nella considerazione che quest'ultima fa parte di un sistema dove rimangono ancora integre le caratteristiche di questo tratto di costa;
- contesto 19d Paesaggio dei Pantani e del sistema costiero: salvo le decisioni assunte al successivo punto n) del presente decreto e ad eccezione degli episodi definiti da una urbanizzazione disordinata che il Piano sottopone al regime normativo del recupero, si conferma la grande rilevanza paesaggistica costituita dalla fascia costiera meridionale della provincia di Siracusa, che dal limite provinciale con Ragusa termina con il Borgo marinaro di Marzamemi. Sono pertanto rigettate le osservazioni 05/PAC, 06/PAC, 07/PAC, 08/PAC, 09/PAC, 12/PAC, 15/PAC, 16/PAC, 17/PAC, 02/PP, 04/PP, 13/PP, 16/PP, 19/PP, 28/PP, 29/PP, così come viene respinta l'osservazione del Comune di Porto Palo 19/PP riferita alla cosiddetta area portuale. Si rileva, con riferimento all'osservazione 08/PAC, che questo tratto di costa risulta in parte sottoposto ad azioni di degrado dovute ad episodi di disordine urbanistico in aree destinate a verde agricolo e alle le quali viene ritenuto congruo attribuire il regime del Recupero;
S) si ritiene di dovere, altresì, confermare la tutela di livello 3 del cosiddetto paesaggio delle "cave" e degli scenari caratterizzati da tali incisioni geomorfologiche e dagli eccezionali loro aspetti vegetazionali che costituiscono una caratteristica unica dell'intera area degli Iblei. In particolare, con riguardo alle osservazioni presentate tendenti a eliminare e/o modificare il regime normativo delle suddette aree, si confermano, non accogliendo le relative istanze:
- il contesto 5f "Paesaggio delle "Cave" attorno al Centro Storico di Sortino": osservazioni 07/SO, 08/SO, 09/SO relative, in particolare, all'area tra via Maggio e la S.P. Sortino-Carlentini. Tuttavia in questa area vengono escluse dalla tutela le aree di edilizia consolidata ricadenti in zona B del PRG; osservazione 07/SO, relativamente ad un'area sottostante via Risorgimento dove è evidente che la salvaguardia di dette caratteristiche paesaggistiche non consentono realizzazioni edilizie e di infrastrutture, come il tracciato viario previsto dal progetto comunale, basandosi sulla totale conservazione degli elementi geomorfologici e vegetazionali; osservazione 07/SO, relativamente ad un'area in contrada Chiuse S. Pietro;
- il contesto 5g nel tratto compreso nell'area SIC della Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino: osservazione 15/PA ricadente nelle C.de Valverde, Fontana Murata e Purbella;
- il contesto 5h "Paesaggio fluviale delle "Cave": osservazione 04/CL dove risulta coerente il livello di tutela 3 attribuito al tratto in C.da Valle Pozzi del Torrente Fiumarella e l'osservazione 06/FE;
T) si ritiene di dover confermare il carattere del paesaggio agrario, sia collinare che costiero, che contraddistingue diverse aree del siracusano e che con il Piano si intendono tutelare. Il loro valore paesaggistico è in particolare rilevabile dalla storicizzazione degli impianti agricoli, in prevalenza agrumeti, oliveti e seminativi e, nell'area degli Iblei, si presenta in prevalenza segnato da muretti a secco che delimitano anche porzioni di terreno incolto lasciato a pascolo e solcato dalle numerose ed irregolari incisioni vallive, come le caratteristiche cave, fattori che nel loro insieme costituiscono scenari di rara bellezza. Viene pertanto ritenuto congruo il loro livello di tutela 2, che, peraltro, non interferisce con la coltivazione agricola dei fondi e viene, altresì, confermata la loro individuazione, ferme restando le verifiche cartografiche effettuate al fine di far coincidere, ove possibile, tali perimetri a limiti certi quali: strade, curve di livello, ecc..
In particolare, con riguardo alle osservazioni presentate tendenti a eliminare e/o modificare il regime normativo delle suddette aree, si confermano, salvo le ulteriori decisioni assunte al successivo punto o) del presente decreto, non accogliendo le relative istanze:
- il contesto 5e "Paesaggio agrario collinare degli Alti Iblei": osservazioni 04/CL e 06/CL, riguardanti un'area caratterizzata dal paesaggio agrario collinare di Serra Paradiso; osservazioni 02/ME, 03/ME, 04/ME, 08/ME e 09/ME riguardanti C.da Pianetti che risulta caratterizzata dal paesaggio agrario collinare di località Siringo;
osservazione 01/BU in località Bosco Rotondo; osservazione 01/FE in C/da Pietre Calde dove il ricorrente esercita dal 2006 l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e riciclaggio di inerti provenienti da scavi e demolizioni e dove si ritiene più idoneo, considerato che tale area è da considerarsi quale detrattore paesaggistico, prevedere il regime normativo del recupero, da intendersi quale ripristino della configurazione morfologica originaria, limitatamente all'area autorizzata; osservazione 07/SO del Comune di Sortino relativa a C.da Lago;
- il contesto 6g "Paesaggio agrario costiero di Contrada Samperi e Basso Martelli, Fiordo di Brucoli": osservazione 55/AU del Comune di Augusta che erroneamente individua una contraddittorietà tra quanto previsto dal Piano e le norme d'uso contenute nel provvedimento di vincolo paesaggistico;
- il contesto 9e "Paesaggio agrario di Grottaperciata e Monello": osservazioni 75/SR e 94/SR in quanto trova coerenza il livello di tutela 2 con il paesaggio agricolo di pregio individuato del Piano. Inoltre i divieti di realizzazione di nuove serre è riferita esclusivamente ad opere stabili per le quali sono previsti titoli abilitativi alla loro realizzazione;
- il contesto 10e "Paesaggio agrario di pregio di Contrada Tremilia": osservazione 77/SR in quanto viene confermata la rilevanza paesaggistica dell'area tra l'altro inserita nella zonizzazione del Parco archeologico di Siracusa a salvaguardia della Zona A di detto Parco. Va inoltre chiarito che il Piano non interferisce con le destinazioni urbanistiche fino a quando queste non vengono adeguate alle previsioni del medesimo Piano;
- il contesto 12c: osservazioni 02/CAN, 03/CAN e 05/NO rispettivamente in località Cugno Lupo, C.da Garofalo e C.da Saraceni in quanto l'interesse paesaggistico dell'area di riferimento e le sue peculiarità agricole sono ampiamente documentate dal provvedimento di vincolo Valle del Cassibile, bosco di Bauli, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa di cui al D.A. 8304 del 28.12.99. Identici caratteri paesaggistici permangono nei territori in C.da Castagna di cui alle osservazioni 44/NO e 45/NO, in località San Corrado di cui alle osservazioni 84/NO e 85/NO, in località Monte Grosso e C.da Giambra di cui all'osservazione 01/CAS presentata dal Comune di Cassaro e 03/CAS in C.da Sant'Andrea. Per quanto riguarda l'attività estrattiva esercitata dalla cava di calcare di località Monte Grosso, ai sensi dell'art. 45 delle NdA, essa può proseguire sino alla scadenza dell'autorizzazione già resa dagli Uffici competenti, ferma restando l'attività di recupero a cui la medesima cava è soggetta per legge. Anche l'osservazione 01/FL del Comune di Floridia riguardante un'area destinata a "discarica di rifiuti solidi urbani" già individuata con il PRG approvato nel 2006 non viene accolta. In ogni caso le prescrizioni e le previsioni del contesto 12c non precludono eventuali attività di recupero dell'area di che trattasi. Le osservazioni 09/NO e 72/NO risultano ininfluenti nella considerazione che il livello di tutela 2 non inibisce l'attività agricola né la realizzazione di serre rimovibili aventi le caratteristiche di cui all'istanza. Non si accoglie la richiesta avanzata con l'osservazione 37/NO in quanto la natura e la morfologia dell'area in C.da Pianette non è riconducibile al sistema idrografico dei fiumi e delle "cave". Non viene parimenti accolta l'osservazioni 40/PA del Comune di Palazzolo Acreide con riferimento alle località Timpa di Corvo, Montegrosso, Mandredonne, Bibbia, Le Melilli e Monastrello dove le eccezioni sollevate non trovano riscontro nelle caratteristiche paesaggistiche di queste aree che mantengono, e sono qualificanti, le valenze agricole e seminaturali dei territori collinari del Tavolato ibleo così come individuati. Per analoghe ragioni non si accolgono le osservazioni ricadenti nel territorio comunale di Palazzolo Acreide 58/PA in località Bibbia, 41/PA in località Serrascimone - le cui motivazioni risultano, tra l'altro, incongruenti - 55/PA e 43/PA in località Pineta, 56/PA in C.da Pantano. Le medesime considerazioni si applicano, altresì, alle osservazioni, che non si accolgono, ricadenti nel territorio comunale di Noto e più specificatamente: 33/NO in località Sparano, 63/NO in località Acquanova, 69/NO in C.da S.Giovanni Lardia. Vengono, infine, respinte con le motivazioni sopra espresse le osservazioni 02/SOL, 03/SOL, 05/SOL, 08/SOL, 20/SOL, tutte riferite alla porzione del contesto 12c ricadente nel territorio comunale di Solarino tutelato per effetto del vincolo paesaggistico introdotto dal Piano ai sensi dell'art. 134, lett. c, che viene pertanto confermato in ragione delle sue caratteristiche che risultano coerenti con quanto stabilito dal D.lgs.42/04. Non si accolgono le richieste dell'osservazione 10/AV in C.da Santa Elia Pagliarelli, che contesta la valenza paesaggistica e la bellezza dei luoghi ormai del tutto assenti per la presenza di un parco antenne e tralicci. L'area de quo è invece parte integrante del paesaggio agrario collinare che il Piano intende tutelare anche attraverso opere di mitigazione di eventuali detrattori preesistenti alla pianificazione paesaggistica;
- il contesto 13e "Paesaggio agrario di C.da Spinagallo e margine meridionale del rilievo di Avola Antica": l'osservazione 71/SR viene respinta, in quanto l'area dei ricorrenti in C.da Cugno Stallaini è parte integrante di detto paesaggio di cui si confermano le caratteristiche e il relativo livello di tutela;
- contesto 13f "Paesaggio delle aree agricole di connessione ecologica tra il Plemmirio e Punta Arenella": l'osservazione 47/NO non viene accolta nella sua parte motivazionale, laddove fonda l'errato presupposto che le previsioni del PRG prevalgano sul Piano, ed anche dal punto di vista contenutistico essendo l'area in esame interessata dagli stessi elementi paesaggistici che definiscono l'unicità e l'omogeneità del paesaggio del contesto di riferimento contraddistinto dalla fascia della pianura costiera compresa tra la penisola della Maddalena e la costa di Eloro. Per queste ultime ragioni vengono respinte le osservazioni 08/SR, in località Caderini- Carrozzieri, 25/SR e 36/SR in C.da Fanusa Milocca, 26/SR e 33/SR, in C.da Ognina. Le suddette ragioni che hanno condotto al respingimento delle precedenti osservazioni valgono per non accogliere le istanze prodotte dal Comune di Siracusa (73/SR) e in particolare con riferimento al vigente PRG: in alcuni tratti di Zona Cr e alcuni Comparti di Intervento in località Fanusa; nell'area classificata AS in località Terrauzza fra Punta Milocca e Tonnara; nelle aree classificate con zona T1 e alcuni Comparti di Intervento nei pressi di Punta Milocca nonché nelle aree classificate zona T2 e alcuni Comparti di intervento alle spalle del lido Arenella; nella zona T1 sita fra Punta Asparano e Punta Arenella nonché nelle aree classificate zona Cr e zona T2 nei pressi della Masseria Cuba; nelle zone T4 e in alcuni Comparti di Intervento alle spalle di Punta Asparano;
- contesto 15d "Paesaggio delle colline argillose di Noto":. le osservazioni 11/NO, 27/NO, 54/NO non vengono accolte relativamente all'area compresa fra il Gioi ed il Tellaro per la presenza di un paesaggio agricolo tradizionale a prevalenza di ulivi e mandorli e dalla diffusa presenza di terrazzamenti, il cui valore è stato appunto riconosciuto dal vincolo posto con il Piano. Anche l'osservazione 68/NO in C.da Portelle viene respinta in quanto l'area è parte integrante delle caratteristiche paesaggistiche espresse dal contesto 15d; le prescrizioni, contestate dal ricorrente, sono congrue e inderogabili al fine di garantire la salvaguardia di questo territorio;
- il contesto 16b "Paesaggio agrario comprendente il Fiume Tellaro e l'area connessa ai Pantani di Vendicari": le osservazioni 17/NO, 22/NO, 25/NO, 39/NO non vengono accolte nella parte in cui si contestano i divieti posti per la realizzazione di opere per la produzione di energia, in quanto tali prescrizioni sono volte a limitare gli impatti e quindi ad escludere quelli che, a prescindere dalla potenza prodotta, siano riferibili al tipo industriale e ciò al fine di mantenere la vocazione tipicamente agricola di quei territori. Non viene accolta l'osservazione 43/NO in C.da Gisira in quanto in essa permangono le caratteristiche del paesaggio agrario del contesto di rifermento;
- il contesto 17c "Paesaggio agrario connesso con i Pantani di Vendicari": l'osservazione 06/NO viene respinta per la genericità delle sue richieste;
U) con riferimento al contesto paesaggistico 6f - Paesaggio della Balza ed aree di interesse archeologico con livello di tutela 2, le osservazioni 16/AU, 19/AU, 20/AU, 53/AU, 55/AU non vengono accolte in quanto l'area oggetto delle osservazioni rappresenta uno di quei elementi morfologici quali balze, scogliere, cale, spiagge che, come meglio descritto nel Piano, caratterizzano il Paesaggio Locale 6 conferendogli un elevato valore paesaggistico.
Tali elementi stanno in relazione per la reciproca intervisibilità descrivendo quadri panoramici di particolare suggestione. Pertanto sia il vincolo paesaggistico che il relativo livello di tutela non possono che essere confermati, anche per la contestuale presenza degli interessi archeologici individuati in località Quarantamigliara. Occorre, tuttavia, escludere dalla tutela una porzione che, posta a nord, lega le aree di interesse archeologico di località Quarantamigliara con quelle di località Pietrerosse in quanto essa non possiede le caratteristiche morfologiche sopra evidenziate;
V) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. f, in forza dell'insistenza in tali aree delle Riserve regionali di cui alla L.R. 98/81, viene confermato il livello di tutela 3 che trova coerenza con il paesaggio di quei territori ma anche con le istanze, le motivazioni e le norme che stanno alla base del decreto istitutivo della medesime riserve. Tuttavia, qualora esistenti e resi esecutivi, occorre fare salvi i Piani di utilizzazione, in particolare delle zone B1, di competenza comunale così come previsti nei vigenti regolamenti recanti le modalità d'uso ed i divieti nelle medesime Riserve regionali.
Pertanto occorrerà introdurre nelle NdA, nei relativi paesaggi locali, le eventuali deroghe a Piani di utilizzazione previsti dalla L.R. 98/81 nonché alle disposizioni di cui all'art. 39 della L.R. 7/2003. Sulla scorta delle superiori considerazioni non vengono accolte le seguenti osservazioni:
- 03/FE, 23/PA, 01/SO, 02/SO e 07/SO ricadenti nella Riserva Naturale Orientata di "Pantalica, valle dell'Anapo e torrente Cavagrande". In particolare per le osservazioni dei Comuni di Ferla e Sortino (03/FE, 07/SO), riguardanti rispettivamente i lavori di adeguamento della strada in C.da Grottalle, opere che comunque possono essere effettuate con il ripristino dei tracciati viari preesistenti utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, e la realizzazione in C.da Serramenzana/Prita di infrastrutture per la fruizione dell'area di Pantalica, occorre aggiungere che le istanze di salvaguardia sono oggettivamente riscontrabili in tali aree e prevalgono su qualunque iniziativa, anche pregressa, tendente alla loro trasformazione e/o cancellazione, per cui l'attuale regime normativo posto dal Piano risulta assolutamente coerente e, in tal senso, le richieste volte ad un suo eventuale cambiamento vengono respinte;
- 07/AV ricadente nella Riserva Naturale Orientata di Cavagrande del Cassibile;
- 02/NO, 02/PAC, 03/PAC, 04/PAC tutte ricadenti all'interno delle Riserve naturali Pantani della Sicilia sud-orientale. Sull'obiezione posta a seguito della mancata istituzione di detta riserva facente comunque parte dell'elenco di cui alla L.R. 98/81, il vincolo paesaggistico individuato dal Piano risulta legittimo in forza dell'art. 9 della L.R. n. 71/95 e s.m.i. che dispone che tale vincolo si applica nel territorio della Regione Siciliana alle riserve naturali e alle relative aree di protezione o pre-riserva individuate nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 già prima dell'emanazione dei decreti istitutivi. Non appare condivisibile, inoltre, l'asserzione del Comune di Pachino (03/PAC) che rileva una disparità di trattamento in queste aree da parte del Piano rispetto alla zona di Vendicari;
- 14/PP e 26/PP tutte ricadenti delle Riserva naturale Isola delle Correnti e l'osservazione 19/PP proposta dal Comune di Porto Palo e riguardante campeggi autorizzati ivi esistenti;
- 83/NO riguardante la Riserva Naturale di Vendicari;
Z) non viene accolta l'osservazione presentata dal Comune di Lentini (01/LE) che chiede di eliminare il vincolo paesaggistico, posto ai sensi dell'art. 134, lett. c, che comprende un'area, contraddistinta dal contesto 4e con livello di tutela 2, oltre la fascia di m. 300 dalla battigia del lago Biviere, in quanto questo territorio svolge funzioni di salvaguardia dell'area naturale, ove insiste l'area SIC e il biotopo naturale, e presenta ancora oggi i caratteri di paesaggio agrario tradizionale;
AA) sono respinte le seguenti osservazioni riguardanti aree fluviali sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, lett.c, del D.lgs.42/04:
- l'osservazione 03/PG, tendente ad escludere dalla tutela il tratto periurbano del torrente Mostringiamo, non viene accolta in quanto il vincolo vige ope legis ad eccezione delle esclusioni di cui al 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04;
- l'osservazione 30/AU, la cui contestazione riguardante il torrente Marcellino, vincolato ope legis dall'art. 142 del D.Lgs. 42/04, risulta ininfluente in quanto il livello di tutela 1 non implica affatto una restrizione nella realizzazione delle opere evidenziate dalla Società ricorrente. Analoghe ragioni valgono per le aree di proprietà della Società ricorrente ricadenti nella fascia costiera caratterizzata dal contesto 7b con livello di tutela 1 dove sono consentiti opere di manutenzione di impianti e/o manufatti esistenti, nonché quelle per la sicurezza;
- le osservazioni 01/SOL, 90/SR e 06/SOL, rispettivamente ubicate in C.da Sallichisina, C.da Monasteri e C.da San Demetrio, in quanto i relativi corsi d'acqua, iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche, sono sottoposti ope legis a tutela paesaggistica e il livello di tutela 2 risulta coerente con i relativi valori paesaggistici;
- con analoghe considerazioni di cui al precedente punto si rigettano le eccezione sollevate dal Comune Siracusa (osservazione 73/SR) riguardanti la fascia di tutela del Fiume Anapo in corrispondenza del circuito automobilistico e di aree classificate R e T2 dal vigente PRG.. Le aree T2, che in realtà ricadono lungo il fiume Ciane nel contesto 9d in adiacenza alla Zona A della Riserva regionale, assumono il regime del Recupero in considerazione del loro attuale degrado.
- l'osservazione 01/CAN non può essere accolta, in quanto non si può rimuovere il vincolo imposto ope legis dal D.lgs. 42/04. Tuttavia in quest'area vengono effettuate le esclusioni di cui al 2° comma dell'art. 142 del medesimo Decreto;
- l'osservazione 82/SR, i cui terreni ricadono nel contesto 13d - Paesaggio fluviale dell'Asinaro e del Vallone Mortellaro con livello di tutela 2, ritenendo i territori attraversati dalla fascia di tutela del Vallone Mortellaro meritevoli del livello di tutela 2;
- le osservazioni 24/NO e 30/NO, i cui terreni ricadono nel contesto 15e - Paesaggio fluviale del Fiume Asinaro e dei suoi affluenti Noto e San Giovanni con livello di tutela 2, la cui proposta di stralciare le aree di San Giovanni Lardia dalla tutela non è accoglibile essendo queste aree tutelate per legge, In ogni caso le aree di pertinenza dei Piani di Lottizzazione già approvati assumono il livello di tutela 1;
- le osservazione 54/NO e 86/NO, che chiedono il declassamento dal livello di tutela 2 a 1 della fascia fluviale di cui al contesto 15e che circonda la città di Noto sino alla nuova area di protezione civile di C.da Faldino, viene rigettata in quanto il Piano conferisce ai due corsi d'acqua una importante fascia di protezione del centro storico e dell'abitato di Noto al fine di evitare ampliamenti e saldature che nuocerebbero al nucleo edificato sottoposto a tutela paesaggistica con apposito decreto;
- l'osservazione 74/SR riguardante il contesto 16a - Paesaggio fluviale Fiume Tellaro, Saia Randeci con livello di tutela 1, della quale non vengono ritenute congrue le richieste di modifica dei livelli di tutela sulle dette fasce fluviali. Si ritiene invece valida la proposta di integrare nel Piano quei percorsi storici segnalati tra i fiumi Anapo Tellaro e Irminio;
- l'osservazione 07/CL relativa al corso d'acqua "Fosso Damiano", di cui al contesto 3a con livello di tutela 1, essendo tutelato ope legis;
AB) le osservazioni riguardanti la località Belvedere non trovano accoglimento in quanto il livello di tutela 2 del contesto 7f ha funzioni di contemperare le volumetrie rispetto alle esigenze di tutela del paesaggio agrario e periurbano di qualità posto sul promontorio dell'Epipoli al fine di salvaguardare il secolare rapporto tra il castello Eurialo, le Mura Dionigiane ed il mare. Pertanto vengono respinte le osservazioni 58/SR e 59/SR nonché l'osservazione del Comune di Siracusa 73/SR, rispetto alla quale non trova ragione l'avere evidenziato il contrasto tra il Piano e le destinazioni del vigente PRG. Tuttavia si sono enucleate dal livello di tutela di tale porzione di territorio le aree già compattamente edificate, riconducendole ad un più idoneo livello di tutela 1;
AC) con riferimento alle Aree urbanizzate e ai Paesaggi urbani compatti e dispersi con livello di tutela 1, non vengono accolte le osservazioni 57/SR e 11/SR di cui al contesto 10d.
L'una in quanto viene ritenuta non congruente (l'area segnalata risulta sottoposta a livello di tutela 1 e non 3 come asserito dal ricorrente), l'altra per effetto dei vincoli paesaggistici ivi insistenti e derivanti da apposito provvedimento (art. 134 lett. a) e dalla tutela della fascia costiera (art. 142 lett.a). Non può, inoltre, essere tenuta in considerazione l'osservazione 04/AV, con la quale il Comune Avola - considerato che sono venute meno le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di notevole interesse pubblico - chiede che venga eliminato il vincolo paesaggistico di cui al DPRS n. 21/75 in quanto occorre apposito provvedimento amministrativo dietro parere della Commissione provinciale BB.Nn. , AD) non si accolgono le questioni poste in forma generica dalle osservazione 07/CAN, 05/EE.VV. e 06/EE.VV. e riferite ad una vasta area comprendente i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino. Non appare infatti che esse tengano conto della complessità paesaggistica in cui si articola tale vasta area che contempla diversi contesti di livello di tutela 3 e il paesaggio agrario collinare dell'Alta valle dell'Anapo, il cui livello di tutela 2 risponde pienamente all'istanza di tutela proveniente dal vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 5757 del 12/05/1998. Anche l'eccezione sollevata sulle aree caratterizzate da "urbanizzazione diffusa" che verrebbero inglobate in maniera indifferenziata nella aree di tutela 1 e 2 viene respinta;
AE) le osservazioni 09/BC, 01/LE, 09/LE, 27/NO, 54/NO, 55/NO, 01/PAC, 04/RO lamentano che le perimetrazioni fatte dal Piano Paesaggistico dei Centri e nuclei storici risultano in contrasto con quanto individuato dagli strumenti urbanistici oltre che essere errate sotto l'aspetto storico-culturale. Le suddette lamentele risultano non pertinenti scaturendo da un'errata interpretazione delle cartografie e delle schede allegate al Piano rispetto a quanto previsto nella norma. Infatti le individuazioni sulle tavole del Piano sono puramente indicative poiché tendono a redigere una classificazione solo in base alle origini storiche dei nuclei insediativi. Lo stesso art. 16 della Normativa rimanda, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico e alla scala propria di tale strumento, l'individuazione delle zone A tenendo conto delle schede nonché delle fonti cartografiche storiche e producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale;
RITENUTO sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
a) facendo seguito a quanto rappresentato dall'osservazione 01/ME, per effetto del 2° comma dell'art. 142 del D.lgs. 42/04, non sono di interesse paesaggistico, ancorché come tali rappresentate nelle cartografie di Piano, le aree aventi le caratteristiche urbanistiche definite dalla stessa norma. Tale chiarimento, che viene integrato nelle NdA del Piano, fa si che vengano accolte tutte le richieste di esclusione di aree che si trovano nelle suddette condizioni e in particolare, anche se parzialmente, le richieste avanzate con le osservazioni 29/AU e 70/AU, in quanto ricadenti in Zona con destinazioni BR2 nel PRG di Augusta approvato con Decreto Assessoriale n. 171 del 17.10.1975. Al contrario analoga richiesta di esclusione non può essere concessa alle osservazioni 58/AU e 59/AU;
b) con riferimento alle fasce fluviali individuate ai sensi dell'art. 142, lett. c, del D.lgs.42/04 si ritiene di accogliere, anche se parzialmente, le seguenti osservazioni:
- escludendo dal piano Paesaggistico i tratti dei due corsi d'acqua denominati Lisso e Falconello e rientranti nel contesto 4a con livello di tutela 1 così come richiesto dalle osservazioni 01/LE e 07/LE, in quanto da un esame più approfondito non ne viene riscontrata l'esistenza;
- 04/BC e 07/BC, passando i lotti dei due ricorrenti, ricadenti nel contesto 5h con livello di tutela 3, a livello di tutela 1 in quanto essi ricadono in una zona i cui aspetti territoriali e paesaggistici non differiscono dal contesto adiacente 5c;
- 03/CL, riguardante il paesaggio fluviale dell'affluente del Torrente Carrubba in C.da Favara, in quanto le sue caratteristiche sono ascrivibili più al contesto 5e con livello di tutela 2 che a quelle del contesto 5h;
- 01/PG, 14/PG e 55/SR, le quali contestano le prescrizioni rivolte in particolare al Vallone della Neve, al Vallone Bondifè e al Torrente Canniolo ricadenti nel contesto 7a - utilizzati o come "trincea tubazioni" per il trasferimento dei prodotti delle raffinerie o come sede per attraversamenti di condotte o cavidotti - che vanificherebbero le opere presenti, il ripristino della loro funzionalità o eventuali opere di ammodernamento. Si ritiene al riguardo di potere parzialmente accogliere le istanze integrando nella relativa norma la possibilità di realizzare le opere sopra previste con interventi volti alla necessaria mitigazione;
- 08/FL del Comune di Floridia, che viene ritenuta parzialmente motivata con riferimento ai corsi d'acqua Cava del Parroco e Vallone Fontanelle che lungo il loro percorso intercettano aree urbane densamente edificate nonché Zone B del vigente PRG, che vengono pertanto escluse dal livello di tutela 2, a favore di un più congruo livello di tutela 1;
- 05/AV, in quanto il ramo fluviale in C.da Meti, non essendo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, viene derubricato dal Piano. Viene eliminato contestualmente l'adiacente porzione di vincolo paesaggistico che era stato introdotto dal Piano adottato ai sensi dell'art. 134 lett. c con funzioni di connessione tra le fasce di tutela fluviale;
- 02/BU, in quanto la porzione di territorio ove ricade il terreno del ricorrente è impropriamente attribuito al contesto 5h - Paesaggio fluviale delle "Cave" con livello di tutela 3 non possedendo le caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali proprie di questo contesto. La sua connotazione paesaggistica è invece maggiormente attribuibile al limitrofo contesto 5e - Paesaggio fluviale e/o agrario collinare con livello di tutela 2;
c) per quanto riguarda le sotto elencate osservazioni tutte incentrate su aree sottoposte a vincolo archeologico con apposito provvedimento e tutte ricadenti in contesti con livello di tutela 3, si determina quanto segue:
- l'osservazione 01/LE, con cui il Comune di Lentini lamenta la mancata coerenza tra il livello di tutela 3 generalizzato su tutta l'area archeologica Scala Portazza sottoposta a vincolo per effetto del D.A. 5029/2000 e del DDG n. 5596/2007 e le prescrizioni contenute nei suddetti decreti, può essere parzialmente accolta. Infatti il Piano così come adottato presenta, in effetti, una incongruità fra quanto disposto con il livello di tutela 3 del contesto 4g da esso individuato e i singoli provvedimenti di vincolo, in particolare attinenti alle fasce di rispetto (vincolo indiretto) della medesima area archeologica. Il Comune ricorrente si lamenta di non poter usufruire delle condizioni poste dai suddetti provvedimenti, più estensive dal punto di vista edificatorio e comunque confliggenti con le prescrizioni poste dal Piano. Nella considerazione, pertanto, che nelle aree sottoposte a vincolo indiretto del caso in specie il massimo livello di tutela 3 viene introdotto senza che siano state rilevate in sede di analisi del Piano motivazioni aggiuntive a supporto di tale determinazione, tali aree assumeranno il livello di tutela 2 con le prescrizioni e le limitazioni derivanti dai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- l'osservazione 16/PG del Comune di Priolo Gargallo è accoglibile preso atto che non sussistono più i presupposti per l'assoggettamento dell'area denominata C.da Manomozza-Castelluccio alle disposizioni di tutela diretta. L'area pertanto viene sottoposta a livello di tutela 1, con le medesime prescrizioni e limitazioni di cui al decreto di vincolo di cui ai DD.MM 1958;
- per quanto riguarda l'area archeologica di Megara Hyblaea, ricadente tutta nel perimetro dell'area ASI, si accolgono parzialmente le osservazioni presentate dalle Società di cui all'osservazione 55/SR, mantenendo il livello di tutela 3 per le aree libere, ancorché riservate all'ASI, e destinando al regime del Recupero quelle occupate dagli stabilimenti industriali già esistenti dando modalità di intervento rispettose delle specifiche prescrizioni contenute nei relativi decreti di vincolo;
- con riferimento all'osservazione 72/SR, con la quale Legambiente evidenzia il notevole valore archeologico costituito dall'area denominata Balza Acradina - Coste di S. Lucia, chiusa ad Est dalle latomie Casale- Broggi e ad Occidente dal complesso dei Cappuccini, ritenendo necessario assoggettare tutta l'area di interesse archeologico a livello di tutela 3, si accoglie la proposta, ad eccezione delle Zone B del P.R.G., essendo gran parte dell'area ancora integra e contigua ad aree archeologiche già di livello di tutela 3;
- le osservazioni 51/SR e 78/SR vengono accolte per la parte che riguarda l'errata perimetrazione del vincolo archeologico. Infatti i terreni siti nel Comune di Siracusa in contrada Bufalaro sono sottoposti a formale provvedimento di vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 della L. 1089/1939, poichè facenti parte dell'altipiano dell'Epipoli, compreso tra le grandi fortificazioni greche, Mura Dionigiane, Castello Eurialo, di cui vanno conservate le condizioni di ambiente e le attuali destinazioni di verde agricolo che prescrive: "sono vietati lavori che esulino dalla ordinaria conduzione del fondo e delle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie". Nondimeno i terreni dell'osservazione 51/SR risultano esterni al perimetro del vincolo archeologico e di quelli relativi all'osservazione 78/SR solo la particella 2180 del foglio 26 risulta priva di vincolo archeologico;
- con riferimento al vincolo archeologico delle Mura Dionigiane lungo la Via Epipoli sono state effettuate, a seguito verifica dei relatvi provvedimenti di vincolo, le modifiche finalizzate a far corrispondere i perimetri delle aree archeologiche sulla base delle indicazioni cartografiche contenute nei singoli provvedimenti e al fine di stabilire livelli di tutela congruenti con le disposizioni, le prescrizioni e i divieti definiti dai suddetti decreti. Il livello di tutela 3 viene ritenuto compatibile in tutti quegli ambiti ove per effetto di vincoli archeologici diretti o di specifiche prescrizioni venga inibita l'edificazione. Per le rimanenti aree sottoposte per lo più a vincolo indiretto (ex art. 21 L 1089/39) è stato utilizzato invece il livello di tutela 2 che, nel far salve le disposizioni e le prescrizioni dei singoli decreti, garantisce un'adeguata salvaguardia paesaggistica di queste aree poste a protezione dei veri e propri beni archeologici. Pertanto si possono parzialmente accogliere, portando a livello di tutela 2, l'osservazione 31/SR, solo per le p.lle 496, 519 e 520 derivanti dal successivo frazionamento della particella 15 del foglio di mappa n. 41 e per la particella 494 derivante dal frazionamento della particella 17, e l'intera area relativa all'osservazione 76/SR;
d) con riferimento alle contestazioni relative ad aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, lett. m, del D.lgs. 42/04 - aree di interesse archeologico, vengono parzialmente accolte le seguenti osservazioni:
- l'osservazione 81/SR, con la quale si rileva che l'area di interesse archeologico di S. Michele è erroneamente cartografata nelle tavole del Piano;
- l'osservazione del Comune di Rosolini (04/RO) riguardante l'area di C.da Rizzarelli di cui al n. 317 delle relative schede allegate al Piano ricadente nel foglio 40 particella 50, la quale verrà eliminata in quanto erroneamente ubicata;
- l'osservazione del Comune di Solarino (02/SOL) inserendo l'area di Pozzo Chiesa;
e) a seguito delle osservazioni sotto elencate e, in particolare dell'osservazione del Comune di Canicattini Bagni 07/CAN e dell'osservazione 05/EE.VV al riguardo prodotte, nelle aree individuate dal Piano Paesaggistico come Biotopi si constata che le carte di analisi del Piano distinguono in generale in tali aree tre elementi caratterizzanti il paesaggio: un elemento naturale, un elemento seminaturale e un elemento, infine, antropico caratterizzato perlopiù da aree urbanizzate. Tale distinzione non giustifica del tutto l'aver sottoposto con il Piano adottato le intere aree al livello di tutela 3, che come motivato da dette osservazioni, interviene indiscriminatamente su territori aventi diverse caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e funzionali. Nell'accogliere le suddette argomentazioni, si determina di articolare queste aree con regimi normativi rispondenti ai reali aspetti paesaggistici e ambientali ivi contenuti. Pertanto, così come riportato nella cartografia allegata al Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa (Regimi normativi), che costituisce parte integrante del presente decreto, viene mantenuto il livello di tutela 3 limitatamente alle aree naturali o di particolari aspetti geomorfologici compresa la eventuale presenza di zone boscate di rilevante valore individuate dall'art. 142 lett. g). La restante parte di questi territori assume il livello di tutela 2 in corrispondenza delle cosiddette aree seminaturali e il livello di tutela 1 nelle le aree che risultano già urbanizzate. Analoghe considerazioni vengono estese alle rimanenti aree dei siti SIC individuate da Natura 2000. Dei suddetti Biotopi è stata inoltre verificata la perimetrazione, ritenendo opportuno, ove fosse esistita la possibilità, far coincidere i loro perimetri con quelli dei SIC così come individuati dai più recenti aggiornamenti effettuati per Natura 2000 dal Dipartimento regionale Ambiente. Sulla base delle suddette considerazioni sulle osservazioni che ricadono in tali contesti vengono rese le seguenti valutazioni:
- Biotopo n. 1 Capo Campolato: vengono parzialmente accolte le richieste di cui alle osservazioni 04/AU, 17/AU, 21/AU, 25/AU, 31/AU, 34/AU, 45/AU, 46/AU, 49/AU, 50/AU, 51/AU, 55/AU, 77/AU, nella considerazione che il biotopo è distinto in generale da tre elementi caratterizzanti: un elemento naturale costituito da vegetazione delle scogliere marittime con limoni o e zone a macchia gariga di timo; un elemento seminaturale costituito da pascoli subnitrofili; un elemento, infine, antropico caratterizzato da aree urbanizzate;
- Biotopo n. 3 di Monte Lauro: le osservazioni 01/BC, 02/BC, 03/BC, le cui aree di pertinenza ricadono nelle C/de Pozzanghera e Piana, vengono parzialmente accolte, nella ulteriore considerazione che l'area oggetto delle istanze, posta ai margini nord del contesto 5g, risulta in effetti antropizzata e infrastrutturata per la presenza, in particolare, di due importanti arterie stradali e dei relativi svincoli, fattori questi che hanno determinato una trasformazione di quella porzione di territorio in cui non sono più riscontrabili le caratteristiche che connotano il medesimo contesto. Pertanto viene determinato di far coincidere il limite del contesto 5g in questo tratto con la Strada Statale 124, ponendo le aree a nord di detta strada a livello di tutela 1. Con analoghe considerazioni viene parzialmente accolta l'osservazione 06/BC, riconducendo il Biotopo n. 3 di Monte Lauro ad una riperimetrazione che tenga conto delle reali presenze naturalistiche che esso intende tutelare e che in quel tratto coincide con i limiti del SIC ITA090023;
- Biotopo n. 4 del Fiume Anapo, Pantalica: l'osservazione 02/FE, riguardante un Centro Comunale di Raccolta e stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, può essere accolta sottoponendo l'area di pertinenza a livello di tutela 1;
- Biotopo n. 5 di Cave Stura, Contessa, Giorgia: le osservazioni 47/NO, 59/NO, 60/NO, 54/SR sono parzialmente accolte limitatamente a quelle porzioni che ricadendo in aree contraddistinte da ambienti seminaturali o agricoli assumono il livello di tutela 2. Per quanto riguarda l'osservazione 54/SR relativa all'area di cava della Società ricorrente in C.da Spinagallo - Cavasecca rimane fermo che, come disposto dall'art. 45 delle NdA, l'attività potrà proseguire nei limiti e nei termini dell'autorizzazione già concessa e non potranno essere autorizzati eventuali ampliamenti;
- Biotopo n. 7 di Vendicari: l'osservazione 34/NO, ricadente nel contesto 17d, la quale riguarda un'area posta a sud della Riserva di Vendicari ed esterna ad essa in località Reitani dove non risultano elementi di riconoscibilità legati alla presenza di valori paesaggistici qualificanti che giustifichino il livello di tutela 3, così come peraltro confermato dalle relative analisi allegate al Piano. L'osservazione pertanto, sotto tale profilo, può essere parzialmente accolta portando il livello di tutela dell'intera area a 2;
- Biotopo n. 10 dei Monti Climiti: l'osservazione 21/PG in C.da Ex Feudo non viene accolta in quanto ricade in un'area con livello di tutela 2 che tiene già conto delle analisi condotte dal Piano che per tale area individua un sistema seminaturale costituito da Praterie steppiche a barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta);
- Biotopo n. 13 di Cava grande: le osservazioni 01/RO, 02/RO, 03/RO, 05/RO, 06/RO, 07/RO, 09/RO e 10/RO sono parzialmente accolte limitatamente a quelle porzioni che, ricadendo in aree contraddistinte da ambienti seminaturali o agricoli ovvero in aree caratterizzate da intensa urbanizzazione, assumono rispettivamente il livello di tutela 2 o 1. Mantengono il livello di tutela 3 le aree con la presenza di uno o più elementi naturali quali la vegetazione ripariale e di bosco di particolare pregio nonchè i fattori geomorfologici di pregio come le incisioni fluviali delle "cave". Delle suddette osservazioni non viene accolta la richiesta di annullamento e/o modifica del vincolo, in particolare avanzata dal Comune di Rosolini (04/RO) che chiede la verifica e la modifica della perimetrazione del Biotopo escludendo le aree urbanizzate in zona Timparossa-Casino e includendo in contrada Zacco-Miccio di due "nuove" zone di tutela non sostenute, però, da emergenze paesaggistiche;
- Biotopo n. 18 di Grotta Monello: le osservazioni 18/NO e 78/NO sono parzialmente accolte limitatamente a quelle porzioni che ricadendo in aree contraddistinte da ambienti seminaturali assumono il livello di tutela 2;
- Biotopo n. 22 di Pinete Tellaro: l'osservazione 91/NO è parzialmente accolta portando il livello di tutela a 2 limitatamente a quelle porzioni che, ricadendo in aree contraddistinte da ambienti seminaturali e/o agricoli, assumono il livello di tutela 2;
- Biotopo n. 31 del Corso del Fiume Cavadonna: l'osservazione 102/SR è parzialmente accolta portando il relativo terreno a un più adeguato livello di tutela 2;
- Biotopo n. 32 di Manghisi: nella considerazione che il biotopo è distinto in generale da tre elementi caratterizzanti: un elemento naturale costituito da vegetazione ripariale e di bosco di particolare pregio che manterranno il livello di tutela 3; un elemento seminaturale costituito da seminativi non irrigui e pascoli subnitrofili che assumeranno il livello di tutela 2; un elemento, infine, antropico caratterizzato da aree urbanizzate più congruamente riferite al livello di tutela 1, sono parzialmente accolte le osservazioni 03/NO, 04/NO, 12/NO, 13/NO, 32/NO, 38/NO, 42/NO, 56/NO, 79/NO, 82/NO, 89/NO, 90/NO e 46/PA che risultano in tutto o in parte ricadere in aree seminaturali, e l'osservazione 41/NO, che risulta in area edificata;
f) viene accolta l'istanza avanzata dal Comune di Augusta (55/AU), nonché altre osservazioni di uguale tenore, che mette in evidenza che nel proprio territorio comunale sono presenti numerosi Piani di Lottizzazione, regolarmente approvati, il cui stato di attuazione confligge con le prescrizioni dei livelli di tutela 2 e 3 delle aree in cui essi ricadono. Nella considerazione che tali strumenti attuativi, molti dei quali già realizzati, oltre a determinarsi quali diritti acquisiti da parte degli aventi titolo, costituiscono in definitiva contesti urbanizzati le cui caratteristiche non sono proprie delle aree definite dai suddetti livelli di tutela, si è ritenuto più congruo inserire le relative aree di pertinenza tra le aree con livello di tutela 1. In tal senso, sulla scorta dei dati forniti dal medesimo Comune, vengono accolte le osservazioni 04/AU, 21/AU, 31/AU, 45/AU, 46/AU, 49/AU, 50/AU, 51/AU, 68/AU, 77/AU ricadenti in C.da Campolato, l'osservazione 14/AU ricadente in C.da Gisira ad eccezione della fascia costiera e delle individuazioni naturalistiche e vegetazionali fatte dal Piano che rimangono di livello 3 e introducendo nelle NdA idonee prescrizioni per la tutela delle emergenze di interesse archeologico ivi individuate, l'osservazione 35/AU ricadente in C.da Bongiovanni, l'osservazione 02/AU ricadente in C.da Pozzillo/Faffaianni, le osservazioni 74/AU e 75/AU ricadenti in C.da Monte Amara, le osservazioni 28/AU e 43/AU ricadenti in C.da Vetrano, l'osservazione 32/AU ricadente in C.da Monte Celona - Pergola, le osservazioni 12/AU e 78/AU ricadenti in C.da Carrubbazza.
g) si ritiene condivisibile l'eccezione avanzata dal alcune osservazioni, nonché dallo stesso Comune di Augusta (55/AU), riguardante la palese contraddittorietà tra il Piano paesaggistico e il provvedimento di tutela del 30.05.08, pubblicato nella GURS n. 29 del 27.06.08, che assoggetta le aree denominate C.da Gisira, Canale di Brucoli e torrente Porcario e Entroterra della baia a vincolo paesaggistico. Infatti la Normativa d'Uso del citato provvedimento non prevede in taluni territori i limiti e i divieti propri del livello di tutela 3 così come posto dal Piano adottato. Nella considerazione che occorre rendere coerenti i due strumenti di tutela e che le previsioni definite dal provvedimento di vincolo appaiono maggiormente congruenti con i valori paesaggistici espressi da quei territori, si determina, fatte salve ulteriori decisioni assunte con il presnte decreto, di portare le suddette aree sottoposte a vincolo paesaggistico ad un più idoneo livello di tutela 2 ad eccezione della fascia costiera per una profondità di 150 m. e delle presenze naturalistiche, vegetazionali e archeologiche che rimangono con il livello di tutela 3 e dell'area di recupero individuata dal contesto 6p. Sulla base di quanto sopra definito vengono parzialmente accolte le osservazioni 10/AU, 41/AU e 69/AU;
h) con riferimento all'osservazione 06/PG, constatata l'errata individuazione fatta dal Piano della Riserva Naturale delle Saline di Priolo, viene accolto che essa venga correttamente perimetratata, ponendo al regime del Recupero le aree della Riserva che hanno interferenza con il depuratore consortile IAS.
i) a seguito delle eccezioni sollevate dalle osservazioni 01/AU, 44/AU, 55/AU, 01/PG, 02/PG, 03/PG, 05/PG, 11/PG, 14/PG, 15/PG, 06/SR, 14/SR, 49/SR, 55/SR, 01/EE.VV., inerenti al contesto 7m - Aree costiere e contermini soggette ad intensiva attività industriale e produttiva sottoposte al regime del Recupero, constatata l'insistenza in tali aree del perimetro dell'area ASI viene determinato quanto segue:
- viene confermato il Regime del Recupero su tali aree, già del tutto o in gran parte impegnate da insediamenti industriali e produttivi. Tale regime è giustificato dall'evidente e significativa compromissione e degrado delle aree soggette a tutela in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 42/04;
- le azioni di Recupero nelle NdA dovranno tendere alla rimozione e/o mitigazione dei fattori di inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, alla graduale e progressiva eliminazione degli impianti industriali e a una riconversione produttiva delle aree che non confligga con la loro naturale vocazione paesaggistica. E' pertanto necessario non inibire interventi, anche di tipo industriale, volti al miglioramento e all'ammodernamento degli impianti da attuare attraverso opere di mitigazione paesaggistica, e in tal senso va cassato nelle NdA il divieto di realizzare impianti industriali così come proposto dalle osservazioni 01/AU, 02/PG, 05/PG, 14/PG, 15/PG, 06/SR, 55/SR;
- sulla base dei principi sopra esposti, dando così risposta alle osservazioni 01/PG e 14/PG, è consentito nelle aree tutelate attraversate dalla fascia consortile ex "CASMEZ" che si trova tra la raffineria ISAB Impianti Sud e quella Nord, dove sono presenti numerose condotte interrate che permettono lo scambio tra le zone collegate di materie prime, semi lavorati ecc., per una lunghezza di circa 9 Km e una larghezza di 30mt, di effettuare interventi di manutenzione, ammodernamento e miglioramento con tecniche e materiali rispettosi delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di quei luoghi;
- le aree tutelate, comprese quelle che di cui al contesto 7f con livello di tutela 2, ricadenti all'interno delle aree industriali e degli insediamenti produttivi del PRG dell'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa, Priolo Gargallo, Melilli e Augusta assumono il regime del recupero recante disposizioni e prescrizioni di cui alla precedente alinea. Tra le suddette aree soggette a tutela sono fatti salvi i livelli di tutela 3 derivanti da specifici provvedimenti di vincolo archeologico di tipo diretto, le fasce costiere ancora integre ed eventuali presenze vegetazionali di particolare pregio. Alla luce di quanto sopra non vengono accolte le osservazioni 40/SR e 50/SR; l'una, ricadente nell'area ASI, in quanto ha le caratteristiche perché possa essere inclusa nell'adiacente regime del Recupero di cui al contesto 7m, l'altra in quanto esterna al perimetro ASI;
l) sempre in tema di recupero, e con riferimento alle aree costiere soggette a urbanizzazione disordinata, si accolgono, anche se parzialmente, le richieste avanzate con le seguenti osservazioni:
- 02/AV e 03/AV in C/da Chiusa di Carlo relative al contesto 13m soggetto al regime del recupero nella considerazione che nelle due aree insistono dei camping regolarmente autorizzati, portando, conseguentemente, le relative pertinenze al livello di tutela 1. Per analoghe considerazioni sono parzialmente accoglibili le proposte avanzate dal Comune di Avola (04/AV) limitatamente alle aree con destinazione a camping (K1) secondo le previsioni del vigente PRG;
- sempre per quanto attiene al Comune di Avola (04/AV), laddove rileva che il regime normativo del Recupero, di cui al contesto 13m in c.da Zuccara risulta in conflitto con le previsioni di area risorsa Arip dell'area portuale, si accoglie l'istanza, vista l'effettiva continuità di paesaggio dell'area in oggetto con la limitrofa area portuale posta già dal Piano a livello di tutela 1, portando a livello di tutela 1 esclusivamente le aree di pertinenza Arip;
- 101/SR, sebbene il suo contenuto non risulti pertinente con il Piano Paesaggistico recando piuttosto contestazioni al vigente PRG di Siracusa, In ogni caso la porzione ricadente nel contesto sottoposto a recupero (13m) non ha caratteristiche soggette a urbanizzazione disordinata. Viene effettuato l'accorpamento di tale porzione territoriale al limitrofo contesto 13f;
n) con riferimento alle aree di cui alla fascia costiera della provincia di Siracusa si ritiene di accogliere, anche se parzialmente, le seguenti osservazioni:
- osservazione 55/AU presentata dal Comune di Augusta con riguardo al tratto di costa di cui al contesto 6d - litorale costiero megarese con livello 1. Il Comune di Augusta chiede di salvaguardare da eventuali infrastrutture portuali di rilevante impatto un tratto di costa dell'area dell'ex idroscalo che è funzionale alla realizzazione di un vasto comprensorio denominato Parco Mediterraneo che ha l'intento di recuperare e valorizzare per finalità sociali e culturali l'Hangar per dirigibili e una porzione di territorio sino al mare. Nella considerazione che il tratto costiero in argomento è uno dei pochi tratti ancora integri, viene accolta l'istanza inserendo un contesto costiero con livello di tutela 3 che tuteli l'affaccio a mare della porzione delimitatata dalla linea di costa e dalla strada costiera;
- osservazione 100/SR in quanto l'area di pertinenza dell'osservazione ricadente nei contesti 9d con livello di tutela 2 e 9h con livello di tutela 3 presenta caratteristiche simili al limitrofo contesto 10d avente livello di tutela 1;
- osservazioni 19/SR e 20/SR, che ricadono nel contesto 10g - Paesaggio delle aree seminaturali e della fascia costiera di Scala Greca, Panagia, Grotta Perciata e S. Lucia, erroneamente indicato nella cartografia del Piano adottato come contesto 10f.
Vengono escluse dal suddetto contesto le aree che stanno a valle della Via Franca Maria Gianni, in quanto risultano già edificate, e annesse al limitrofo contesto 10d con livello di tutela 1. Pertanto viene accolta l'istanza 19/SR e parzialmente accolta l'osservazione 20/SR. Analogamente viene accolta la richiesta dell'osservazione 22/SR, ricadente nel medesimo contesto in località Mazzaroma, portando a livello di tutela 1 il relativo lotto di terreno che risulta intercluso con un intorno già edificato, ed estendendo tale livello di tutela anche più a nord in coincidenza con la destinazione urbanistica a Concentrazione Volumetrica già del tutto edificata;
- osservazioni 27/NO e 36/NO, che ricadono nel contesto 13g Paesaggio costiero del Porto Grande e Punta Milocca, penisola della Maddalena e Ognina, limitatamente alle aree di pertinenza il livello di tutela passa a 1 in quanto nel primo caso il Comune di Noto fa rilevare che l'area risulta da tempo interessata da previsioni a parcheggio necessari alla libera fruizione del mare ed inoltre non si ravvisa alcun elemento di naturalità dei luoghi; nel secondo caso i terreni risultano quasi interamente impegnati da edificazione per attività turistico ricettive ed hanno assunto caratteristiche simili al limitrofo contesto 13a;
- osservazioni 03/PAC, del Comune di Pachino, 10/PAC, 13/PAC, 23/PP, 27/PP, 35/PP, che ricadono nel contesto 19d Paesaggio dei Pantani e del sistema costiero, sono parzialmente accolte per la parte eccedente i 300 metri dalla battigia. Infatti le suddette osservazioni fanno presente che tale sistema costiero è connotato - oltre che dalla fascia di tutela dei 300 metri dalla battigia e dalle valenze naturalistiche rappresentate dalle Riserve regionali - dalla presenza del SIC ITA090003 Pantani della Sicilia Sud- Orientale per effetto del quale il Piano sottopone a tutela le relative aree ai sensi dell'art. 134 lett. c. Sulla base di talune contestazioni si è rilevato che l'intero sistema, ad esclusione delle aree particolarmente aggredite e compromesse da una edificazione disordinata a cui è stato attribuito il regime del recupero, ricade nel livello di tutela 3 senza aver tenuto conto che in effetti sussistono differenze tra il cosiddetto paesaggio costiero ancora integro, in larga massima costituito dalla fascia di tutela di cui all'art. 142 lett. a, e le restanti parti di questo territorio che, come rilevato da alcuni ricorrenti, risultano prive di elementi qualificanti che possano ricondurne la tutela al livello 3, essendo, invece, caratterizzate da ambienti seminaturali e da una predisposizione alle attività agricole. Risulta pertanto coerente attribuire a queste ultime aree, ad eccezione di eventuale vegetazione boschiva di pregio, un più coerente livello di tutela 2, limitando, così, alla sola fascia dei 300 metri dalla battigia il massimo livello di tutela;
- osservazioni 03/PP, 05/PP, 06/PP, 10/PP, 11/PP, 12/PP, 33/PP e 19/PP del Comune di Porto Palo, ricadenti nel medesimo contesto 19d. Anche in questo caso le suddette osservazioni sono parzialmente accolte per la parte eccedente i 300 metri dalla battigia.
Si rileva, sulla base di talune osservazioni, che nella fascia costiera che sottende la cosiddetta area portuale il livello di tutela 3 può essere mantenuto limitatamente alla fascia di tutela dei 300 metri dalla battigia, ad eccezione dell'area già destinata a recupero paesaggistico, mentre per le rimanenti aree poste a monte di detta fascia, contraddistinte da porzioni di territorio tutelate per effetto dell'art. 134 lett. c che con il presente decreto si confermano, è più congruente il livello di tutela 2. Vengono altresì accolte le istanze del Comune (19/PP), enucleando dal livello di tutela 3 le aree più densamente edificate pertinenti al centro urbano e quelle attinenti ad impianti pubblici, quali il depuratore e il campo sportivo, ed escludendo dalla tutela le zone A e B del centro urbano anche per effetto del 2° comma dell'art. 142 del D.lgs. 42/04. Con quest'ultima motivazione si accolgono anche le osservazioni 21/PP e 25/PP;
o) con riferimento ai paesaggi agrari:
- viene parzialmente accolta la richiesta del Comune di Palazzolo Acreide (40/PA) di estendere il livello di tutela 1 alla fascia di rispetto cimiteriale, eccezion fatta per quelle parti che ricadono nei livelli di tutela 3 per effetto della presenza di aree boscate di particolare pregio;
- nel contesto 12c, non appare congruente che il Piano adottato vi abbia inserito alcune aree urbanizzate di San Corrado di Fuori contraddistinte da zone B e zone C del vigente PRG già densamente edificate così come fa notare l'osservazione 27/NO del Comune di Noto. Pertanto vengono enucleate dal contesto 12c le suddette aree, così come riportato nella cartografia allegata al Piano Paesaggistico (Regimi normativi), che costituisce parte integrante del presente decreto, e sottoposte a un più idoneo livello di tutela 1, compresa l'area dell'osservazione 28/NO, della quale si rigetta la richiesta di escludere la tutela paesaggistica dalle porzioni di proprio interesse. Per quanto sopra vengono anche accolte le osservazioni 49/NO, 50/NO, 51/NO, 52/NO, 53/NO, i cui lotti peraltro ricadono in Piani di Lottizzazione regolarmente approvati e in parte già realizzati;
- sempre nel contesto 12c, l'area di C.da Sant'Elia, di cui all'osservazione 46/NO, ha assunto a seguito di diversi episodi costruttivi una connotazione edificatoria estranea alle caratteristiche proprie di questo contesto e pertanto viene accolta la richiesta di abbassare a livello di tutela 1 i terreni interessati;
- nel contesto 14d, l'osservazione 08/RO e quella analoga presentata dal Comune di Rosolini 04/RO, vengono accolte portando a livello di tutela 1 l'area di C.da Scardina chiusa tra 2 zone appartenenti al contesto 14a e già impegnata da capannoni destinati alla lavorazione della pietra e deposito di manufatti finiti;
- nel contesto 15d, si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione del comune di Noto (54/NO), che chiede di togliere qualunque tutela tutto intorno al perimetro del cimitero per una profondità di m.200, portando a livello di tutela 1 tale fascia;
p) per quanto riguarda l'area denominata Valle Cardinale di cui al contesto 12d e contraddistinta dalla presenza del SIC ITA090019, dalle fasce fluviali e dalle aree di interesse archeologico di Santo Lio, si ritengono condivisibili le contestazioni avanzate dalle osservazioni 20/NO, 71/NO, 87/NO, 20/PA, 24/PA, 29/PA, 40/PA, che in estrema sintesi rilevano non congruo il livello di tutela 3 posto in maniera indifferenziata su un'area articolata invece in paesaggi agricoli ed episodi di particolare naturalità. Pertanto, si accolgono parzialmente le suddette osservazioni portando ad un più congruo livello di tutela 2 l'intera area ad eccezione delle incisioni fluviali e delle aree vegetazionali di pregio di cui alla carta forestale regionale che manterranno invece il livello di tutela 3, così come riportato nella cartografia allegata al Piano Paesaggistico (Regimi normativi), che costituisce parte integrante del presente decreto;
q) si accoglie la richiesta del Comune di Priolo Gargallo, di cui all'osservazione 03/PG, sulle centrali idroelettricche realizzate su due diversi bacini idrici artificiali, l'uno nel contesto 8b l'altro nel contesto 9c, le cui caratteristiche escludono l'area di tutela così come prevista dall'art. 142, lett. b), del D.L.gs. 42/04 che pertanto viene rimossa. Inoltre i suddetti bacini e l'area di pertinenza delle centrali idroelettriche ove insistono gli impianti tecnologici afferenti ai medesimi bacini assumono il livello di tutela 1. Sempre in tema di fascia lacustre così come definita dall'art. 142, lett. b) del succitato Decreto, viene rimossa quella a protezione del bacino dell'Ogliastro così come da sentenza TAR Sicilia - Catania Sez.II 22.05.2015 n. 1420, accogliendo in tal modo l'osservazione 37/AU;
r) con riferimento al contesto 9h Paesaggio delle riserve naturali e di interesse naturalistico con livello di tutela 3 viene accolta l'osservazione 27/SR sottoponendo il relativo lotto di terreno al regime del Recupero dell'adiacente contesto 9i. Si accoglie parzialmente l'osservazione 98/SR portando in C.da Isola di Siracusa il livello di tutela della porzione compresa tra la Riserva naturale del Fiume Ciane e l'area di recupero da 3 a 2 risultando tale porzione estranea al contesto 9h ed avendo invece analoghe caratteristiche del limitrofo contesto 13f. L'osservazione 29/SR risulta, invece, non pertinente in quanto le richieste avanzate sono estranee a quanto previsto dalla norma che regola l'istituto delle osservazioni;
s) si accoglie l'osservazione 01/SR che segnala la necessità di porre a livello di tutela 3 il giardino storico di Villa Reimann essendo tra l'altro un bene culturale di proprietà pubblica. Il giardino risulta inoltre sottoposto "ope legis" a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04. Viene altresì esteso tale livello di tutela anche alle aree ancora integre poste in adiacenza al giardino sul lato nord-ovest;
t) con riferimento all'osservazione 07/EE.VV. si determina quanto segue:
- nel tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 50 e 52, l'intervento non interferisce direttamente con le aree tutelate a meno del sorvolo del cavidotto su tali aree rappresentate dai contesti 3b (livello di tutela 1) e 3e (livello di tutela 3). A tale riguardo si è dell'opinione che l'attraversamento soprasuolo in particolare delle aree tutelate dai livelli di tutela 2 e 3 non sia da ritenersi pregiudizievole della loro salvaguardia paesaggistica ad eccezione delle aree gravate da specifici vincoli archeologici dove, al contrario, occorre mantenere l'assoluta integrità paesaggistica di tali siti. Pertanto viene ritenuto opportuno integrare le NdA nei livelli di tutela 2 e 3 con la specificazione che il sorvolo delle reti di distribuzione dell'energia non sia inibito;
- quanto sopra vale anche per i tratti compresi tra i sostegni 54 e 55 e tra i sostegni 59 e 66;
- nel tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 68 e 74, si rileva che l'intervento posiziona i sostegni 70 e 71 in area di livello di tutela 3 per la presenza di aree boscate e in particolare il sostegno 70 confligge con la presenza di una sughereta il cui valore paesaggistico e vegetazionale è rilevante, per cui il richiesto abbassamento di tutela a livello 1 risulta non accoglibile. Al contrario può accogliersi analoga richiesta per i sostegni 71, 72 e 73 le cui relative aree, viste le caratteristiche ivi presenti, possono assumere il livello di tutela 1;
- nel tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 76 e 82, si rileva che i sostegni 77, 78, e 80 ricadono all'interno del Biotopo Cozzo Ogliastri di cui al contesto 5g con livello di tutela 3. Dalle analisi fornite dal Piano su tale Biotopo si constata che mentre il sostegno 77 ricade in area naturale contraddistinta da lecceta e vegetazione ripariale a dominanza di salici, il 78 e l'80 insistono su aree seminaturali con vegetazione infestante, colture legnose non irrigue (oliveti, mandorleti) e pascoli subnitrofili. Pertanto l'istanza di declassamento del livello di tutela a 1 non è accolta per il sostegno 77 è invece accoglibile per le aree su cui insistono i sostegni 78 e 80. Anche per il sostegno 82, ricadente in area boscata contraddistinta da macchia mediterranea, si ritiene di accogliere analaoga richiesta, mentre per il sostegno 79 dovrà trovarsi un'adeguata ubicazione che non confligga con l'area archeologica di C.da Fossa e Pantalone sia per il posizionamento del sostegno sia per evitare il sorvolo dell'area archeologica;
- nel tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 84 e 91, si ritiene di potere accogliere la richiesta di portare a livello di tutela 1 le aree boscate (contesto 7l) ove insistono i sostegni 85 e 90, essendo queste aree caratterizzate da vegetazione a macchia mediterranea di non particolare rilevanza paesaggistica;
- nel tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni 100 e 112, si ritiene di potere accogliere le relative richieste, in quanto le aree di cui al contesto 7f con livello di tutela 2 esterne all'area SIC ITA090020 Monti Climiti e all'interno delle quali ricadono i sostegni 101, 102, 109, 110 e 111, possono assumere un più adeguato livello di tutela 1 considerate le caratteristiche paesaggistiche espresse da questi territori. Anche le aree boscate di cui al contesto 7l e ove ricadono i sostegni 103, 105, 107, 108, essendo anch'esse caratterizzate da vegetazione a macchia mediterranea di non particolare rilevanza paesaggistica, possono assumere il livello di tutela 1;
u) con riferimento all'osservazione 09/EE.VV. del Comando Marittimo Sicilia, si ritiene comunque di fare salve in tutti i contesti del Piano interessati dalle aree segnalate dal ricorrente tutte quelle opere necessarie agli adempimenti propri dell'Amministrazione Militare per lo svolgimento dei suoi compiti. In tal senso vengono apportate le necessarie modifiche alle NdA;
v) l'osservazione 02/CAS chiede che le aree ricadenti nel contesto 5b in località Orti urbani di Cassaro poste lungo la cinta urbana, e più precisamente le aree poste in zona E1 dal vigente PRG, vengano elevate al livello di tutela 3 in quanto caratterizzate dalla presenza degli Orti suburbani o di margine, piantumati con alberi secolari di ulivo, noce, quercia, mandorlo, cipressi e pini. Si ritiene in effetti, nella considerazione che si tratta di aree marginali del centro storico di Cassaro sottoposte dal Piano ad un livello di tutela 1 o 2, che occorra tutelarle dal degrado e dalla trasformazione urbanistica che rischia irreversibilmente di far venir meno le caratteristiche proprie di questo territorio. Accertato, pertanto, il valore paesaggistico rappresentato da tali aree e l'unicità dello spazio dedicato ad orto urbano, nonché nel suo insieme l'area costituisce il "profilo" ovvero lo sky line del centro urbano di Cassaro, si accoglie di estendere la salvaguardia elevando al livello di tutela 3 l'area oggetto dell'osservazione secondo la perimetrazione indicata nella cartografia allegata al Piano;
z) con riferimento all'osservazione 01/CAS del Comune di Cassaro riguardante un'Area Artigianale, in cui il livello di tutela 2 del contesto 5e imposto dal Piano, di cui viene chiesta l'eliminazione, non permetterebbe di sviluppare l'area secondo la sua originaria destinazione, constatata la destinazione urbanistica dell'area ubicata in posizione marginale rispetto al contesto paesaggistico di cui fa parte, si accoglie l'eccezione ponendo su tale porzione territoriale il livello di tutela 1 limitatamente alla parte non interessata dalle colture di ulivi;
aa) l'istanza prodotta con l'osservazione 04/FE può essere parzialmente accolta in quanto il perimetro del contesto 5g fa riferimento a quello individuato dal SIC Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino, che a seguito dei più recenti aggiornamenti effettuati per Natura 2000 dal Dipartimento regionale Ambiente è stato modificato, per cui l'area in oggetto ne risulta interessata in minima parte;
ab) si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione 01/AU dell'Autorità Portuale di Augusta, circa l'attribuzione del codice 6b con livello di tutela 1 alle aree del porto commerciale attualmente ricadenti nel contesto 6d. L'osservazione, condivisa dal Comune di Augusta (55/AU), viene pertanto ritenuta pertinente solo per la porzione posta a nord-ovest dell'insenatura. Analogamente si ritiene condivisibile enucleare l'area portuale ad uso commerciale e industriale di Punta Cugno nord dal contesto 7b ed inserirla in un più idoneo contesto di livello di tutela 1 recante disposizioni e prescrizioni attinenti alle attività di cui sopra;
ac) si concorda con le osservazioni 27/NO, 54/NO, 73/SR, riguardanti il tema del regime vincolistico nelle aree edificate, nella parte in cui le zone A e B di PRG devono essere inseriti in contesti di livello di tutela 1. Pertanto viene integrato l'art. 20 delle NdA con la disposizione che qualora i livelli di tutela 2 e 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrale, sono comunque soggette al livello di tutela 1;
ad) si accoglie l'osservazione 48/NO, inserendo gli immobili Case Sofia, Case Porcari Spineta e Case Cutrera tra i beni isolati individuati dal Piano. Si conferma al contempo il bene isolato di cui alla scheda n. 272, rispondendo così all'osservazione 63/SR;
VISTI gli esiti dell'esame effettuato dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, di cui ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, nel merito delle modifiche proposte alle Norme di Attuazione;
RITENUTO a tale riguardo che occorra:
- rendere coerente l'apparato normativo del Piano Paesaggistico di Ragusa con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio;
- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale impartite dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali in una fase successiva all'adozione del Piano Paesaggistico di Ragusa;
- dare seguito ai chiarimenti resi dal medesimo Dipartimento, dopo la fase di adozione dei Piani, su diverse problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci interpretativi;
- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela, eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul territorio ed eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Si ritiene, altresì, di non accogliere le modifiche proposte al medesimo apparato normativo dalle osservazioni:
- 04/RO, 27/NO, 54/NO, 72/NO, 73/NO e 19/PP, riferite all'art. 20 e alle prescrizioni previste nei Paesaggi Locali, in quanto le proposte avanzate non risultano congrue rispetto agli obiettivi generali, e di livello regionale, di tutela dei territori contraddistinti dai livelli 1, 2 e 3 e dal regime del Recupero, ovvero, con l'intento di introdurre norme tecniche di tipo edilizio, urbanistico e procedimentale, che esulano dal carattere normativo e prescrittivo del Piano Paesaggistico i cui compiti son tenuti ben separati da quelli territoriali ed urbanistici;
- 27/NO e 54/NO, riferite all'art. 45 sulle attività estrattive, che risultano in contrasto con gli obiettivi tendenti ad eliminare o a limitare gli impatti negativi prodotti nelle aree tutelate dalle aree di cava. Le medesime osservazioni si rilevano anche ininfluenti laddove l'attuale norma del Piano concede talune deroghe a favore di limitati ampliamenti per l'estrazione di materiali di pregio;
- 66/SR, la cui richiesta di inserire il minieolico tra gli interventi consentiti nei livelli 2 e 3, è ritenuta estranea alle compatibilità paesaggistiche di quei territori;
Sono invece da accogliere le proposte avanzate dalle osservazioni 27/NO e 54/NO volte a chiarire che nelle aree di livello di tutela 2 sia possibile la realizzazione di complessi produttivi di cui all'art. 22 della legge 71/78, come del resto già previsto nei Paesaggi Locali e l'osservazione 08/EE.VV. per la parte in cui si chiede di adeguare le previsioni di carattere generale delle NdA ai più recenti apparati normativi dei Piani Paesaggistici già approvati;
RITENUTO per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle Norme di Attuazione facenti parte del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, precedentemente adottato e pubblicato, secondo i richiami contenuti nei verbali della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'allegato sub B del presente decreto;
RITENUTO per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le Norme di Attuazione, facenti parte del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa - precedentemente adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo Paesaggio Locale;
RITENUTO di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
RITENUTO che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio della provincia di Siracusa, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano Paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.lvo 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08.05.2002, in conformità al parere reso nella seduta del 7 luglio 2017 dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;
RITENUTO, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico per il loro cospicuo carattere di bellezze naturali, le aree riportate nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa nelle tavole 31 ad esso allegate, definite dall'art. 134, lett. c, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo Decreto, così come modificate a seguito reclami e osservazioni;
RILEVATO che l'approvazione del Piano Paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
RITENUTO che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano Paesaggistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
RITENUTO per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
RITENUTO di dovere conseguentemente sottoporre il territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonchè dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.
A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il relativo territorio, così come individuato dal medesimo Piano, è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.
Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti nn. 3029/1965, 1415/1967, 2275/1967, 2517/1967, 625/1968, 21/1975, 35/1975, 700/1978, 1979/1978, 1793/1979, 2340/1988, 897/1991, 7023/1993, 7134/1995, 5874/1997, 6639/1997, 5536/1998, 5757/1998, 8304/1999, 6595/2000, 5062/2003, 7233/2005, dagli articoli 134, lett. c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano Paesaggistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.
Le previsioni del Piano Paesaggistico riguardanti l'intero territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa sono comunque cogenti, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano Paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Avola, Augusta, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Ferla, Floridia, Francofonte, Cassaro, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Porto Palo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei suddetti comuni.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 20 ottobre 2017
L'Assessore
AURORA FRANCESCA NOTARIANNI