Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 7 marzo 2018

G.U.R.S. 23 marzo 2018, n. 13

Presa d'atto dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 257/2016 e delle relative Linee guida.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha previsto l'emanazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di impianti e depositi di distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visti i DD.AA. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016 e n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017, con i quali sono state emanate le "Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto il D.D.G. n. 75/1.s del 24 gennaio 2018, con il quale, in attuazione dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, è stata approvata la modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti;

Visto il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";

Visto l'articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 257/2016, recante "Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale";

Visti, in particolare, i commi 1, 3 e 4 del citato articolo 18, con i quali è stabilito, tra l'altro, che le Regioni provvedono ad attuare le disposizioni ivi contenute;

Viste le Linee guida n. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, volte alla omogeneizzazione dei provvedimenti regionali in applicazione del citato D.Lgs.;

Visto l'articolo 49, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che in ordine alla materia degli oli minerali e dei carburanti stabilisce che "per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali";

Considerato che, in forza del superiore articolo 49, comma 6, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257/2016 e le relative "linee guida" trovano applicazione nel territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto citato nelle superiori premesse;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in forza dell'articolo 49, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, si prende atto che le disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 257/2016 e le relative "Linee guida" trovano applicazione nel territorio regionale.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2018.

TURANO