
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2018
G.U.R.S. 6 aprile 2018, n. 16
Piano regionale di sorveglianza per l'Influenza aviaria nel territorio della Regione siciliana per l'anno 2018.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267 di "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 10 ottobre 2005, contenente "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività";
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 2006/437/CE del 4 agosto 2006 "che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 di "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, contenente "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale";
Vista la decisione della Commissione europea 2010/367/UE del 25 giugno 2015 "sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici";
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2010, recante "Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini volatili da cortile";
Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2013, concernente "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9";
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 di "Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova";
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 19 dicembre 2016, contenente "Proroga e modifica dell'O.M. 26 agosto 2005 e successive modificazioni concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/ Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, recante "Costituzione del Governo della Regione siciliana";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria 2018, consultabile attraverso il sito http://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/ documentazione-normativa/;
Considerata l'attuale situazione epidemiologica caratterizzata da focolai ad alta patogenicità accertati in aziende avicole localizzate nelle cosiddette aree ad alta densità avicola delle Regioni del Nord Italia;
Considerato che in base al Piano nazionale per l'influenza aviaria per l'anno 2018, l'intero territorio della Regione siciliana è classificato come area a "basso rischio";
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione di un apposito Piano regionale di sorveglianza dell'influenza aviaria in applicazione del Piano nazionale secondo uno schema già oggetto di approfondimenti effettuati congiuntamente con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e talune aziende sanitarie provinciali della Regione;
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato, per l'adozione in ambito regionale, il piano di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, concernente "Piano regionale di sorveglianza per l'Influenza aviaria nel territorio della Regione siciliana per l'anno 2018" in applicazione del corrispondente Piano nazionale e delle normative citate in premessa per le aree cosiddette a basso rischio.
L'esecuzione del Piano è affidata alle Aziende sanitarie provinciali della Regione e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Dall'attuazione del Piano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti e le attività previsti sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso i Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle Aziende sanitarie provinciali della Regione e presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ai sensi della normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, viene altresì pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 19 marzo 2018.
DI LIBERTI
ALLEGATO
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA PER L'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO 2018
Premessa
Il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria relativo al 2018, consultabile sul sito dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie attraverso il link seguente: http://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/documentazione-normativa/ è stato redatto sulla base dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della malattia negli ultimi 5 anni.
Lo stesso Piano, inoltre, è stato redatto sulla base dei fattori di rischio individuati nelle diverse aree territoriali del Paese; fattori in base ai quali anche per il 2018 è stato possibile suddividere l'intero territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo tre diversi livelli di rischio: alto, medio e ridotto, cui fanno riscontro criteri e modalità di monitoraggio differenziati secondo lo schema che segue:
- aree a rischio alto, individuate in alcune province delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza elevata;
- aree a rischio medio, individuate in alcune province delle Regioni Lazio e Umbria, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza meno elevata;
- aree a rischio basso, individuate in tutte le rimanenti regioni del territorio nazionale, Sicilia compresa, presso le quali non è previsto uno specifico monitoraggio, ma la attuazione delle seguenti tipologie di controlli:
1) controlli di biosicurezza da effettuarsi presso gli allevamenti secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", prorogata e modificata dall'ordinanza del Ministro della salute del 19 dicembre 2016;
2) controlli sulla filiera rurale, in particolare, sugli allevamenti di svezzamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010, concernente "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale ", accluso al Piano nazionale di sorveglianza.
Controlli di biosicurezza
I controlli di biosicurezza dovranno essere effettuati a cura dei Servizi Veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione che, secondo quanto previsto dalle Ordinanze ministeriali sopra citate, dovranno provvedere alla verifica:
- dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei volatili;
- delle norme di conduzione dell'allevamento e degli obblighi del detentore;
- delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- delle modalità di gestione degli animali morti;
- delle modalità di gestione delle lettiere.
I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza almeno annuale, ma in funzione della valutazione del rischio è necessario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con numero di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza.
Controlli sulla filiera avicola rurale
Per quanto riguarda la effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010, pare opportuno rimandare alle definizioni riportate al punto 1 dell'allegato A e alle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza previste dallo stesso provvedimento.
Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta agli allevamenti di svezzamento definiti dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010 come: "allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola rurale".
Gli allevamenti di svezzamento devono possedere e mantenere i requisiti strutturali previsti dall'allegato A dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e devono assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità delle partite commercializzate.
Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola risulta che nella Regione siciliana sono registrati 11 allevamenti di svezzamento presenti nelle province di Agrigento (1), Catania (5), Messina (1), Palermo (2) e Ragusa (2).
Presso tutti gli allevamenti di svezzamento dovranno essere effettuati:
1) almeno un sopralluogo nell'arco dell'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza.
Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregionale il numero dei controlli deve essere portato ad almeno due l'anno.
Detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base della valutazione del rischio;
2) accertamenti diagnostici basati sul controllo sierologico di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20.
Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne devono essere eseguiti, per esame virologico, tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche con la stessa numerosità sopra indicata.
Gli accertamenti diagnostici anzidetti devono essere effettuati con la seguente frequenza:
- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extraregionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (l'esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali);
- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento.
Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere aumentata.
La scelta degli animali da campionare deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- specie a rischio;
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- animali allevati all'aperto;
- animali rientrati da fiere, mostre e mercati.
Eventuali positività dovranno essere segnalate con la relativa documentazione al Centro di referenza nazionale che eseguirà ulteriori accertamenti ed indagini diagnostiche al fine di determinare se si tratta di virus dell'influenza a bassa o alta patogenicità.
Certificazione dell'accreditamento e autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere e mercati
In aggiunta alla attuazione delle misure appena descritte i servizi veterinari devono provvedere, su richiesta degli allevatori interessati e previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa, al rilascio della apposita certificazione di accreditamento degli allevamenti di svezzamento interessati al commercio extraregionale.
Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono possedere apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario competente sull'allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti strutturali previsti dall'Ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005.
Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica
Alla verifica delle misure di biosicurezza e alla effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale deve accompagnarsi, inoltre, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di sorveglianza per l'Influenza aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici sottoponendo ad analisi tutti i volatili selvatici ritrovati morti nell'intero territorio regionale o sugli animali abbattuti sui quali si dovessero riscontrare sintomatologia o lesioni sospette.
Ai fini della sorveglianza passiva l'attenzione maggiore dovrà essere posta nei riguardi dei ritrovamenti effettuati presso le zone umide con particolare riguardo per quelle maggiormente interessate dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di allevamenti di tipo intensivo.
I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscontro nella decisione della Commissione 2010/367/CE "sulla attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza del l'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici".
I controlli sui volatili selvatici dovranno riguardare, in particolare, le specie acquatiche di migratori facendo riferimento alla lista delle specie cosiddette "bersaglio" riportate nell'Allegato II, parte 2, alla stessa decisione 2010/367/CE.
Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività di sorveglianza passiva dovranno essere intensificate.
Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio e/o in caso di riscontro di sintomatologia nelle stesse specie le carcasse dovranno essere inviate per le analisi all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale diagnostico di cui alla decisione 2006/437/Ce "che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio".
Eventuali positività dovranno essere segnalate con la relativa documentazione al Centro di referenza nazionale che eseguirà ulteriori accertamenti ed indagini diagnostiche al fine di determinare se si tratta di virus dell'influenza a bassa o alta patogenicità.
Referenti regionali per il Piano Servizio
10° "Sanità veterinaria" del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute della Regione siciliana:
- veterinariasicilia@regione.sicilia.it;
- a.virga@regione.sicilia.it.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - direzione sanitaria:
- santo.caracappa@izssicilia.it.
Area diagnostica virologica:
- annalisa.guercio@izssicilia.it.