
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 luglio 2018
G.U.R.S. 3 agosto 2018, n. 33
Adozione Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Soppressione del Comitato tecnico- scientifico.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del Servizio sanitario regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto il decreto del Ministro dell salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";
Visto, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni al predetto decreto interministeriale del 18 gennaio 2011 ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", il quale, all'art. 2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 118/2011, l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;
Visto l'articolo 3 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012, con il quale si dispone che le regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della Certificabilità", finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2013 - Serie Generale n. 72 - recante "Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità", con il quale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi attuativi della certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i "Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B del decreto, che ne costituiscono parte integrante;
Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale sono stati adottati i Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;
Visto il D.A n. 402 del 10 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i nuovi Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia ed è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC;
Visto il D.A n. 1559 del 5 settembre 2016 che ha integrato la composizione del Comitato tecnico-scientifico che sovrintende alle attività formative in materia di PAC, istituito con D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 e rimodulato le scadenze per la definizione delle procedure PAC;
Visto il D.A. n. 1749 del 12 settembre 2017, che ha rimodulato la composizione del Comitato tecnico-scientifico;
Considerato che le attività formative in materia di P.A.C. si sono esaurite alle scadenze previste dal D.A. n. 1559/16 con la definizione delle procedure in capo alle aziende sanitarie;
Viste le determinazioni espresse dall'Assessore per la salute con nota in allegato all'elenco 20 del 28 febbraio 2018, acquisite dal Servizio 2 del DPS in data 17 maggio 2018 di cui al pro-memoria avente oggetto: PAC - Bilanci degli Enti del SSR;
Decreta:
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, è soppresso il Comitato tecnico- scientifico istituito con D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line nonché sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2018.
RAZZA