
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 18 ottobre 2018
G.U.R.S. 9 novembre 2018, n. 48
Aggiornamento dell'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 11;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed, in particolare, i commi 6 e 6-ter, aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Visto il D.A. n. 1/Gab del 4 aprile 2014, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta di governo regionale n. 85 del 26 marzo 2014, è stato costituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;
Vista la deliberazione n. 9 dell'1 febbraio 2018, con la quale la Giunta regionale di Governo su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, ha nominato la dott.ssa Rossana Signorino, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, quale responsabile dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;
Vista la nota prot. n. 696/A.09 del 12 febbraio 2018 dall'Assessore regionale per l'economia, di comunicazione dell'insediamento nella qualità di dirigente dell'Ufficio speciale a far data dal 13 febbraio 2018 della dottoressa Rossana Signorino, a seguito di accettazione del suddetto incarico;
Visto il D.A. n. 3857/Gab. del 12 giugno 2018, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 9/2018, la dott.ssa Rossana Signorino è stata preposta all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in particolare, l'art. 64, che istituisce "... presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009. 3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.";
Visto l'atto di indirizzo del ragioniere generale della Regione pro tempore, prot. n. 63224 del 28 dicembre 2007, destinato agli organi di amministrazione e controllo di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., laddove dispone che "per l'acquisizione delle risorse umane i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano nella preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure selettive e/o comparative. Si raccomanda pertanto di adottare un regolamento in cui vengano stabilite le modalità e gli strumenti attraverso i quali devono essere attuate le procedure comparative per il reclutamento delle risorse umane e per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.";
Visto l'atto di indirizzo del Presidente della Regione pro tempore, prot. n. 25732 del 14 maggio 2008, che dispone che gli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica per l'acquisizione delle risorse umane, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità, devono adottare preventivi "regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro";
Visto il verbale del Consiglio di gestione di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. del 3 aprile 2008, dal quale risulta l'approvazione del regolamento per il reclutamento delle risorse di personale, allegato al documento; Visto tutto il predetto regolamento ed, in particolare, l'articolo 2 "Principi generali" laddove, riferendosi a tutte le procedure di reclutamento disciplinate nei Titoli successivi, stabilisce che: "L'assunzione avviene per selezione pubblica volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro."; l'art. 4 del "Titolo I - Procedure per la selezione di collaboratori cui affidare incarichi di collaborazione a progetto e prestazioni di lavoro interinale - (Modalità di selezione dei collaboratori) - Alla selezione di collaboratori, da utilizzare per il conferimento degli incarichi sopra descritti, Sicilia Patrimonio Immobiliare provvede mediante avvisi pubblici per la realizzazione di specifici progetti o prestazioni complesse sia a finanziamento esterno o con fondi propri della Società, per i quali si ritenga opportuno, di volta in volta, procedere ad apposite selezioni mirate"; e il Titolo II: "Procedure per la selezione di personale dipendente", art. 11, che prevede modalità di selezione attraverso bandi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso alle società a partecipazione pubblica maggioritaria l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura di evidenza pubblica;
Visto l'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 19 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove stabilisce che "Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311…";
Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove stabilisce che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.";
Visto l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed, in particolare, il comma 6: "E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge …";
Visto il D.D. n. 1 del 19 settembre 2014, con il quale è stato istituito l'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale e i successivi decreti nn. 2/2014, 3/2015, 1/2016, 16/2016, 42/2016, 4/2017, 53/2017, 50/2018;
Visto l'art. 32 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 20 del 15 maggio 2015);
Visto l'art. 11 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 43 del 7 ottobre 2016);
Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 1 del 12 maggio 2017);
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare, l'art. 4 "Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione...." che ai commi 1 e 2 recita: "Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21" 2. "Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni.";
Vista la comunicazione del 13 giugno 2017 del liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione - società a partecipazione pubblica di controllo locale - con la quale lo stesso chiede di conoscere le modalità per l'inserimento dei dipendenti nel citato Albo;
Vista la nota prot. n. 2089 del 29 giugno 2017, con la quale questo Ufficio speciale chiede al liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione di attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 64 della legge regionale n. 21/2014, allegando a tal fine apposita scheda;
Vista la nota prot. n. 10 del 13 luglio 2017, con la quale il liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione precisa di non essere in condizione di attestare che i dipendenti non siano "stati assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieto di assunzioni (art. 64, comma 3, legge regionale n. 21/2014 - vedi d.lgs. n. 165/2001 e art. 18 d.l. n. 112/2008)" segnalando l'opportunità di effettuare degli approfondimenti;
Vista la nota prot. n. 2768 del 18 settembre 2017, sollecitata con la nota prot. n. 2852 del 25 settembre 2017, con la quale questo Ufficio speciale richiede nuovamente al liquidatore l'attestazione dei requisiti in capo agli ex dipendenti per l'iscrizione all'Albo alla luce degli approfondimenti effettuati ed allo stesso comunicati;
Vista la nota prot. n. 49 del 20 settembre 2017 (pervenuta con PEC del 26 settembre 2017), con la quale il liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione, nonostante gli approfondimenti forniti, conferma di non avere gli elementi per attestare il rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento del personale, rinviando all'Ufficio speciale ogni valutazione in merito alla verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
Viste le note prott. n. 2955 del 2 ottobre 2017, n. 2967 del 3 ottobre 2017, n. 3067 del 10 ottobre 2017, n. 3199 del 18 ottobre 2017, e da ultimo la mail del 24 ottobre 2017 con le quali questo Ufficio speciale ha chiesto al liquidatore di integrare la documentazione;
Viste le note prott. n. 52 del 6 ottobre, n. 53 del 10 ottobre, n. 57 del 19 ottobre 2017, n. 58 del 24 ottobre 2017 e da ultimo le mail dei giorni 3 e 9 novembre 2017, con le quali il liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione integra la documentazione;
Vista la nota prot. n. 2958 del 12 ottobre 2018, con la quale questo Ufficio speciale richiede al liquidatore la trasmissione degli avvisi di selezione pubblica di n. 13 ex dipendenti per l'iscrizione all'Albo alla luce degli approfondimenti effettuati ed allo stesso comunicati; Vista la nota prot. n. 38/2018 del 16 ottobre 2018 del liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione, con la quale si trasmette a questo Ufficio ulteriore documentazione rinvenuta negli archivi della società, inerente l'incarico conferito alla società Gajo e Associati s.r.l. relativo ad una selezione pubblica espletata nel 2013 e finalizzata all'attivazione di contratti a progetto dal 17 ottobre 2013 e fino al 6 dicembre 2015;
Ritenuto che dall'esame della documentazione acquisita e sopra citata emerge che dei n. 19 ex dipendenti di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione soltanto n. 6 soddisfano i requisiti previsti dall'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e dalla normativa ad esso connessa per l'iscrizione all'Albo, in quanto tutti assunti ab origine con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 5 febbraio 2007, successivamente giudizialmente dichiarati assunti a tempo indeterminato dalla medesima data, in forza di sentenze del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro: (XXXX) n. 943/2014; (XXXX) n. 944/2014; (XXXX) n. 945/2014; (XXXX) n. 946/2014; (XXXX) n. 947/2014;(XXXX) n. 948/2014;
Ritenuto che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 4 ex dipendenti, di cui n. 3 assunti ab origine con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e n. 1 con contratto di lavoro a progetto prima del 31 dicembre 2009, sono stati poi giudizialmente dichiarati assunti a tempo indeterminato con decorrenza da date comunque successive all'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in forza di sentenze del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro: (XXXX) n. 1437/2015 con decorrenza 14 aprile 2009; (XXXX) n. 1217/2014 con decorrenza 14 aprile 2009; (XXXX) n. 1438/2015 con decorrenza 1° luglio 2009; (XXXX) n. 229/2017 con decorrenza 1° agosto 2009; per tutti tali n. 4 ex dipendenti non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto gli stessi risultano essere stati assunti senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal sopra riportato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;
Ritenuto, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 4 ex dipendenti, assunti ab origine con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prima del 31 dicembre 2009, sono stati poi assunti a tempo indeterminato in forza di verbali di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, sez. lav., con decorrenza da date comunque successive all'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: (XXXX) conc. n. 24283/2015 con decorrenza 10 giugno 2015, (XXXX) conc. n. 25417/2015 con decorrenza 17 giugno 2015, (XXXX) conc. n. 25415/2015 con decorrenza 17 giugno 2015; (XXXX) conc. n. 24282/2015 con decorrenza 10 giugno 2015; per tali n. 4 ex dipendenti:
- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto risultano essere stati assunti senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal sopra riportato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;
- b) inoltre, per tali ex dipendenti, in quanto assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009, difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;
Ritenuto, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto prima del 31 dicembre 2009, è stato poi assunto a tempo indeterminato in forza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, sez. lav., (XXXX) conc. n. 25405/2015 con decorrenza 17 giugno 2015; per tale n.1 ex dipendente:
- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonchè dal surriportato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;
- b) inoltre, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009 (17 giugno 2015), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;
- c) infine, ma in via principale, per tale n.1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 17 giugno 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art.20 della legge regionale n. 11/2010;
Ritenuto, altresì, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto prima del 31 dicembre 2009, è stato poi assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 14 maggio 2015; (XXXX) per tale n. 1 ex dipendente:
- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge 112/2008, nonché dal regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;
- b) inoltre, per tale ex dipendente, in quanto assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009 (14 maggio 2015), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art.5 della legge regionale n. 8/2017;
- c) infine, ma in via principale, per tale n.1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 14 maggio 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art.20 della legge regionale n. 11/2010;
Ritenuto, altresì, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto del 27 luglio 2010, è stato poi assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 14 maggio 2015; (XXXX) per tale n.1 ex dipendente:
- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art.18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;
- b) inoltre, tale ex dipendente, in quanto titolare di contratto di lavoro a progetto stipulato dopo il 31 dicembre 2009 (27 luglio 2010), difetta del requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;
- c) ancora, ed in via principale, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 14 maggio 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art.20 della legge regionale n. 11/2010;
- d) infine, sempre in via principale, per tale n. 1 ex dipendente risulta violato anche l'art.36 del d.lgs. n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.";
Ritenuto, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto del 22 dicembre 2010, è stato poi assunto a tempo indeterminato in forza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, sez. lav., (XXXX) conc. n. 27066/2015 con decorrenza 29 giugno 2015; per tale n. 1 ex dipendente:
- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;
- b) inoltre, tale ex dipendente, in quanto titolare di contratto di lavoro a progetto stipulato dopo il 31 dicembre 2009 (22 dicembre 2010), difetta del requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;
- c) ancora, ed in via principale, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 29 giugno 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010;
- d) infine, sempre in via principale, per tale n. 1 ex dipendente risulta violato anche l'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.";
Ritenuto, infine, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex lavoratore, assunto con contratto di lavoro a progetto il 18 luglio 2011, sebbene in prima istanza sia stato giudizialmente dichiarato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 19 luglio 2011, (XXXX) giusta sentenza n. 2525/2015 Tribunale di Palermo, sez. lav., successivamente, con sentenza n. 994 del 2 novembre 2017 della Corte di appello di Palermo, in accoglimento del ricorso dell'appellante Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., la domanda di conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata respinta in quanto è stato ritenuto applicabile l'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione."; pertanto il predetto ex lavoratore:
- a) non essendo stato dipendente della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., ma soltanto lavoratore a progetto, non ha titolo per essere iscritto nell'Albo di cui al citato art. 64;
- b) in secondo luogo per tale n. 1 ex lavoratore non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 per essere stato assunto (come lavoratore a progetto) il 18 luglio 2011 senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè dal citato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, pertanto entrambi violati;
- c) infine, per tale ex lavoratore, in quanto assunto a progetto dopo il 31 dicembre 2009 (18 luglio 2011), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;
Viste le lettere raccomandate r/r inviate tutte in data 5 giugno 2018 ai seguenti numeri: nn. 1570, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 e 1655, con le quali questo Ufficio ha comunicato al personale di Sviluppo Italia Sicilia, già escluso dall'Albo in virtù dell'annullamento del decreto del 5 agosto 2016, n. 16, il reinserimento nell'Albo del detto personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 e s.m.i.;
Viste le note RR prot. nn. 1568 e 1569 del 5 giugno 2018, con le quali questo Ufficio ha comunicato al personale di Sicilia e Ricerca S.p.A. in liquidazione, già escluso dall'Albo in virtù dell'annullamento del decreto del 5 agosto 2016, n. 16, il reinserimento del detto personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 [N.d.R. recte: legge regionale 8 maggio 2018, n. 8] e s.m.i.;
Vista la nota prot. 3028 del 18 ottobre 2018 raccomandata a/r, con la quale si comunica alla sig. XXXX il procedimento di esclusione dall'elenco allegato al D.D. n. 53/2017 per mancanza del requisito di cui al comma 2, art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in quanto la stessa risulta assunta a tempo indeterminato presso il Cerisdi a far data dal 15 luglio 2011, sussistendo un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 12 ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2010; Viste le sentenze: n. 983 del 17 marzo 2017 del giudice del lavoro di Palermo di riconoscimento di mansioni superiori, che dispone l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX); n. 984 del 17 marzo 2017, che dispone l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX); 1572 del 19 luglio 2016 e l'ordinanza di correzione del 25 novembre 2016, che dispongono l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX); n. 986 del 17 marzo 2017, che dispone l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX);
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'ulteriore rettifica dell'Albo speciale di cui al decreto 13 novembre 2017, n. 53, con il reinserimento di n. 75 posizioni di ex dipendenti di Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in liquidazione e di n. 2 posizioni di ex dipendenti di Sicilia e Ricerca S.p.A. in liquidazione, nonché operando il riconoscimento di mansioni superiori come sopra esplicitato e apponendo l'annotazione di avvio del procedimento di esclusione della sig.ra XXXX per le ragioni in premessa esposte, sostituendo il detto Albo con quello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante;
Decreta:
Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria richiamata nelle premesse, l'Albo speciale di cui al decreto 13 novembre 2017, n. 53, è sostituito con quello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, assorbente altresì della modifica di inquadramento operata con il decreto n. 50 del 10 ottobre 2018.
Il presente decreto e l'Albo facente parte integrante dello stesso saranno trasmessi alla Ragioneria generale della Regione, Dipartimento del bilancio e del tesoro, che ne curerà l'inoltro alle società di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, affinché le stesse, ai sensi del quarto comma dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 2 [N.d.R. recte: legge regionale 12 agosto 2014, n. 21], per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, e nei limiti di cui al comma 2, art. 4, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, attingano da esso nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria, nonché per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2016.
Il presente decreto e l'Albo, facente parte integrante dello stesso, saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia, omettendo, per ragioni di riservatezza, l'indicazione dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti nel predetto Albo. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana verrà pubblicato esclusivamente il decreto.