
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 24 ottobre 2018, n. 19
G.U.R.S. 9 novembre 2018, n. 48
Tesoreria unica - Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni (TU).
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AI FUNZIONARI DELEGATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
ALL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIO III
ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
A SICILIA DIGITALE S.P.A.
ALL'UNICREDIT S.P.A.
AREA PUBLIC SECTOR SICILIA
ALL'UNICREDIT S.P.A.
CASSA CENTRALE REGIONALE SICILIANA
Come è noto, a seguito dell'abrogazione della tesoreria unica regionale, ex art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con circolare n. 11 del 25 maggio 2018 questa Amministrazione ha fornito alcuni elementi esplicativi ed apposite istruzioni per il pagamento delle somme presenti nei sottoconti di tesoreria eliminate e contabilizzate in appositi capitoli, in relazione alla natura dei fondi a suo tempo trasferiti.
Nella circolare è stata altresì richiamata la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii., inerente l'istituzione del sistema di tesoreria unica (TU) per enti ed organismi pubblici, provvedendo a fornire un link della Ragioneria generale dello Stato dove rilevare tutti i riferimenti e aggiornamenti normativi relativi alla legge, la stessa compresa, nonché l'elenco delle contabilità speciali di cui alla tabella A annessa alla legge.
A titolo esemplificativo sono assoggettati al regime di tesoreria unica gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, gli enti di ricerca, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti previdenziali.
Dalla sua istituzione ad oggi, il sistema di tesoreria unica ha conosciuto un'evoluzione, transitando dalla tesoreria unica tradizionale (versamento di tutte le proprie risorse liquide sui conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate) alla tesoreria unica mista (versamento sui conti aperti presso la Banca d'Italia ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, mantenendo le altre risorse presso il proprio tesoriere/cassiere bancario) che è stata sospesa dal 2012 per applicare, di nuovo, le regole della tesoreria unica tradizionale, quantomeno fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 877, legge n. 205/2017).
Nella summenzionata legge n. 720/1984 all'articolo 1 è disposto: "...gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato."
Inoltre, all'articolo 2 è stabilito che "Le disposizioni dell'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119,....., come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge."
Le tabelle A e B, modificabili ed integrabili con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, attualmente vigenti, sono allegate alla presente circolare.
Il tesoriere/cassiere effettuerà i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale e tutte le regolazioni contabili, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità
di operare con bonifico bancario o altri strumenti, come disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 4 agosto 2009, recante le modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 e la Tesoreria dello Stato (cfr. circolare n. 28 dell'1 ottobre 2018).
Come specificato nell'articolo 1 del summenzionato decreto ministeriale, le entrate degli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge n. 720/1984, sono versate nel sottoconto fruttifero o infruttifero con le seguenti modalità:
"a) nel sottoconto fruttifero devono affluire le entrate proprie degli enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;
b) nel sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e devono esservi versate le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato, oltre ai trasferimenti provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720." Le istruzioni operative per l'immissione e registrazione di un mandato (sul SIC) o di un ordinativo (sul SI-GTS) ad un ente in TU (girofondi) sono descritte in allegato alla presente circolare e dovranno essere applicate a far data dal 5 novembre 2018.
Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto suesposto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare presso gli enti ed aziende del settore pubblico regionale assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984 e ss.mm.ii.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari, al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_ DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2018.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA
TABELLA A 11
- Accademia della Crusca 12
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) 13
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorità d'ambito
- Autorità di regolazione dei trasporti 14
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Autorità nazionale anticorruzione 15
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 16
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 17
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 18
- Club alpino italiano
- Comitato italiano paralimpico 19
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) 20
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) 21
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce Rossa italiana
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Garante per la protezione dei dati personali 22
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in s.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro 23
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 24
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metro logica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA) 25
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo 26
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Ospedali Galliera 27
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola archeologica italiana in Atene 28
- Scuola superiore della magistratura 29
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A. 30
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale.
TABELLA B 31
- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
- Agenzia industrie difesa
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
- Ente nazionale risi
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
- Istituto superiore di sanità (ISS)
ISTRUZIONI GIROFONDI
Dopo aver inserito il C.F./P. IVA la procedura automaticamente mostrerà le ultime 12 cifre del conto corrente presso Banca d'Italia.
Se si tratta di un ente che ha più conti presso la Tesoreria di Banca d'Italia, occorrerà selezionare il numero di conto congruente su cui versare la somma; successivamente, dopo aver selezionato l'ente ed il relativo conto corrente occorrerà scegliere se la somma da trasferire è Fruttifera (F) o Infruttifera (I). La maschera, di default, mostrerà "I'" (Infruttifera).
Qualora l'ente non è presente in anagrafica, un messaggio inviterà l'utente a rivolgersi al Servizio tesoro di questo Dipartimento per l'inserimento dei dati che dovranno essere formalmente comunicati allo stesso Servizio anche via e-mail all'indirizzo: servizio.tesoro.bilancio(@regione.sicilia.it, indicando chiaramente i dati relativi al soggetto beneficiario, al codice fiscale/P.IVA, nonché il numero di conto corrente presso Banca d'Italia.
Se l'ente è presente in anagrafica si procederà come di consueto, anche in caso di mandato collettivo.
Nel caso di pagamenti di fatture ad enti in TU occorrerà predisporre non più un unico mandato o ordinativo di pagamento collettivo, ma dovranno essere predisposti due titoli:
- uno per pagare l'imponibile, da registrare in modalità 12 "girofondi";
- l'altro per pagare l'IVA in modalità 4 "bonifico bancario" sul conto corrente a suo tempo indicato nella circolare n. 9/2015, cioè sul conto corrente avente il seguente IBAN:
IT 34 E 02008 04625 000103623296
__________________________________
(11) La presente tabella - già sostituita, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1989, n. 30), modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.CM. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dal D.P.CM. 14 settembre 1994, dall'art. 3, legge 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, legge 21 dicembre 1996, n. 665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e modificata dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, dall'art. 1, D.M. 28 settembre 2000, n. 301, dall'art. 66, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, dall'articolo unico, D.P.CM. 17 ottobre 2005 (Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32), dall'art. 1 D.P.CM. 17 settembre 2008 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2008, n. 282), dall'art. 4, comma 4, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, dal D.P.C.M. 31 marzo 2010, dall'art. 3, comma 3, D.M. 21 maggio 2010, n. 123, dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51 e dall'art. 113, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 29, comma 4, legge 17 ottobre 2017, n. 161 - è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.P.CM. 29 novembre 2011 e così modificata dall'art. 1, D.P.CM. 9 marzo 2018. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.
(12) Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 19 settembre 2014.
(13) Inserita dall'art. 1, D.P.CM. 20 luglio 2017.
(14) Inserita dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 708 [N.d.R. recte: legge 28 dicembre 2015, n. 208], a decorrere dall'1 gennaio 2016.
(15) Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2015.
(16) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata esclusa dalla presente tabella dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2015.
(17) Inserita dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 708 [N.d.R. recte: legge 28 dicembre 2015, n. 208], a decorrere dall'1 gennaio 2016.
(18) Capoverso inserito dal comma 391 dell'art. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'1 gennaio 2015.
(19) Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.CM. 15 maggio 2018.
(20) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 7017, n. 39 [N.d.R. recte: D.M. 27 gennaio 2017, n. 39].
(21) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.
(22) Inserito dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'1 gennaio 2016.
(23) Inserito dal comma 5 dell'art. 5, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13 dello stesso decreto.
(24) Inserito dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'1 gennaio 2016.
(25) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.
(26) Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 24 giugno 2014.
(27) Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 24 maggio 2018.
(28) Inserita dall'art. 1, D.P.C.M. 28 dicembre 2017.
(29) Inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 28 dicembre 2012.
(30) Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 19 settembre 2014.
(31) La presente tabella - già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1989, n. 30) e modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, nuovamente sostituita dall'art. 1, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 26 settembre 2005, dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32) e dall'art. 1, D.P.C.M. 21 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2008, n. 194) - è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 29 novembre 201 e così modificata dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2018. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.