
REGOLAMENTO (UE) 2018/1091 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 18 luglio 2018
G.U.U.E. 7 agosto 2018, n. L 200
Regolamento relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1) (2)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/2269)
In merito ai dati da fornire per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili, si rimanda:
- al Reg. (UE) 2024/2914, per l'anno 2026;
- al Reg. (UE) 2021/2286, per l'anno 2023;
- al Reg. (UE) 2018/1874, per l'anno 2020.
Per le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere, si rimanda al Reg. (UE) 2020/405.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 27 agosto 2018
Applicabile dal: 27 agosto 2018
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole valido fino al 2016. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato.
2) Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune (PAC), includendo le misure di sviluppo rurale, così come le politiche dell'Unione incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla mitigazione dei loro effetti e sull'uso del suolo, e alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Questa base di conoscenze è altresì necessaria per stimare l'impatto di tali politiche sulla forza lavoro femminile nelle aziende agricole.
3) La rilevazione di dati statistici, in particolare concernenti la struttura delle aziende agricole, dovrebbe mirare, tra gli altri obiettivi, a far sì che il processo decisionale disponga di dati aggiornati in vista delle future riforme della PAC.
4) Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, nei casi opportuni, attenersi alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.
5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.
6) Si dovrebbe istituire un programma statistico polivalente sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti. Tali statistiche dovrebbero essere orientate verso le esigenze politiche.
7) La Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, a eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.
8) A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione unica del mercato comune, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023 e sostituito dal presente regolamento. E' pertanto necessario abrogare tale regolamento.
9) Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della PAC. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.
10) Le registrazioni di dati statistici riguardanti le aziende agricole permettono la tabulazione incrociata dei dati di base e dei dati dei moduli, consentendo quindi di estrarre le informazioni a partire da variabili quali il genere del capo azienda, la sua età, l'assetto proprietario e le dimensioni dell'azienda agricola, nonché l'adozione di misure ambientali. Una disaggregazione dei risultati sarà possibile per i criteri inclusi nei dati di base e per le combinazioni di criteri.
11) La rilevazione di informazioni riguardanti l'anno di nascita, l'anno di insediamento nel ruolo come capo dell'azienda agricola e il suo genere potrebbe fornire dati per lo sviluppo di azioni in materia di ricambio generazionale e di aspetti legati al genere.
12) Tra l'altro, per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione dei campioni occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.
13) Gli Stati membri in cui i periodi di rilevazione sul campo ai fini dell'indagine dell'anno di riferimento 2020 coincidano con i lavori previsti per il censimento decennale della popolazione dovrebbero avere la possibilità di anticipare l'indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall'effettuazione contemporanea dei due censimenti.
14) Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, si dovrebbero definire delle soglie. Per analizzare adeguatamente la struttura dell'agricoltura europea è necessario che il 98 % della superficie agricola utilizzata e del bestiame delle aziende agricole sia oggetto di statistiche. In taluni Stati membri questo significa che le soglie elencate nel presente regolamento sono troppo elevate. Tuttavia, le aziende agricole al di sotto di tali soglie sono di dimensioni talmente ridotte che una rilevazione di dati su base campionaria da svolgere una volta ogni dieci anni è sufficiente per consentire la stima della loro struttura e dell'impatto sulla produzione, da cui consegue la riduzione di costi e oneri, consentendo nel contempo di definire azioni politiche efficaci per sostenere e mantenere in attività le aziende agricole di piccole dimensioni.
15) Le statistiche integrate sulle aziende agricole dovrebbero riguardare le superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono impiegate da due o più aziende agricole.
16) E' necessario ricevere informazioni circa l'affiliazione di un'azienda agricola a un gruppo di imprese, le cui entità sono controllate da un'entità madre.
17) Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
18) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati sulle aziende agricole. A tale riguardo, è opportuno promuovere il ricorso a strumenti digitali.
19) Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee e la semplificazione e l'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di dati (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.
20) L'onere di risposta e i costi possono essere ulteriormente ridotti riutilizzando i dati dell'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento. Ciò sarebbe particolarmente pertinente per gli aspetti in cui non sono previste grandi variazioni da un anno all'altro.
21) Ai fini della flessibilità e per ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare rilevazioni statistiche dirette, dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati, come l'imputazione, la stima e l'uso di modelli statistici.
22) La rilevazione delle informazioni sull'utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e sui metodi di produzione applicati nelle aziende agricole dovrebbe essere migliorata in modo da fornire ulteriori statistiche utili per lo sviluppo della politica agroambientale e per il miglioramento della qualità degli indicatori agroambientali.
23) Per la geocodifica delle aziende agricole dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità all'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
24) La Commissione è tenuta a rispettare la riservatezza dei dati comunicati in ottemperanza al regolamento (CE) n. 223/2009. Dovrebbe essere assicurata la necessaria tutela della riservatezza dei dati, anche limitando l'utilizzo dei parametri di localizzazione all'analisi spaziale delle informazioni e attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. A tal fine, si dovrebbe elaborare un approccio armonizzato alla tutela della riservatezza dei dati e agli aspetti qualitativi della diffusione delle informazioni, sforzandosi nel contempo di rendere l'accesso online alle statistiche ufficiali più semplice e di più agevole utilizzo.
25) Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate in conformità di tale regolamento e/o il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) a seconda dei casi.
(26) Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea cui fa riferimento il presente regolamento allo scopo di definire la popolazione pertinente delle aziende agricole.
27) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).
28) Per lo svolgimento della rilevazione dei dati sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie per un certo numero di anni. Si dovrebbe pertanto disporre una sovvenzione dell'Unione a sostegno del programma, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
29) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11). Il presente regolamento prevede una possibile disponibilità di bilancio per le future rilevazioni dei dati nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale.
30) Gli aspetti economici del presente regolamento dovrebbero essere sottoposti a revisione per il periodo successivo al 2020, tenendo conto del nuovo QFP e di altre modifiche pertinenti degli strumenti dell'Unione. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre opportune modifiche al presente regolamento.
31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulle aziende agricole nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
32) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le norme SSE sulla struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme SSE dovrebbero contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.
33) E' stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessaria efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione.
34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché essa possa specificare le descrizioni delle variabili del presente regolamento e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, onde stabilire le descrizioni delle variabili e altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc ai sensi del presente regolamento, e disporre le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri.
35) Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare le tematiche dettagliate del presente regolamento e integrare i dati dei moduli al fine di precisare quali informazioni devono essere fornite occasionalmente (ad hoc) a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le variabili del presente regolamento. Nell'esercitare tale potere la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
36) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere il 20 novembre 2017 (14).
37) Il comitato dell'SSE è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.
Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008).
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011).
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013).
GU C 373 del 20.12.2013.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
GU L 123 del 12.5.2016.
GU C 14 del 16.1.2018.
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api»;
b) «proprietà collettive»: terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da due o più aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;
c) «regione»: unità territoriale ai sensi della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;
d) «unità di bestiame»: un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;
e) «superficie agricola utilizzata» o «SAU»: la superficie utilizzata per l'agricoltura, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, e altri terreni agricoli utilizzati;
f) «anno di riferimento»: anno civile al quale si attribuisce il periodo di riferimento;
g) «orto familiare»: superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo;
h) «modulo»: uno o più set di dati organizzati al fine di coprire varie tematiche;
i) «tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche, ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;
j) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche relative a una tematica specifica; ciascuna tematica dettagliata riguarda una serie di variabili;
k) «variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori.
Copertura
1. I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro.
2. Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame.
3. A titolo di eccezione, se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione (1), previa approvazione della Commissione (Eurostat), gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la popolazione di riferimento, purché sia raggiunta una copertura pari al 98 % della SAU totale (esclusi gli orti familiari) e al 98 % delle unità di bestiame degli Stati membri.
4. Se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2 del presente articolo, non rappresenta il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la popolazione di riferimento in conformità dell'articolo 6, stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo soglie supplementari o entrambe.
Regolamento (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014).
Fonti dei dati e metodi
1. Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 11:
a) indagini statistiche;
b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
c) altre fonti, metodi o approcci innovativi.
2. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (5). Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti amministrative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.
3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati ottenuti da tali fonti, metodi o approcci innovativi e sui metodi di rilevazione.
4. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000).
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007).
Dati strutturali di base
1. Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base («dati di base») relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.
2. La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
3. Una variabile di cui all'allegato III che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili di cui all'allegato III.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare le variabili di cui all'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere, la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili di cui all'allegato III che non possono più essere ricavate dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione, la Commissione si assicura che le nuove variabili possano essere ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino un considerevole onere o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.
6. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
Ampliamento della popolazione di riferimento
1. Gli Stati membri che ampliano la popolazione di riferimento in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.
2. La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata può essere svolta su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
Dati dei moduli
1. Gli Stati membri rilevano e forniscono i moduli sulle tematiche e sulle tematiche dettagliate di cui all'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:
a) modulo «Manodopera e altre attività remunerative» per il 2020, il 2023 e il 2026;
b) modulo «Sviluppo rurale» per il 2020, il 2023 e il 2026;
c) modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» per il 2020 e il 2026;
d) modulo «Irrigazione» per il 2023;
e) modulo «Pratiche di gestione del suolo» per il 2023;
f) modulo «Macchinari e impianti» per il 2023;
g) modulo «Frutteto» per il 2023;
h) modulo «Vigneto» per il 2026.
2. L'ambito di applicazione di tali rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
3. La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
4. I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli rispecchiano la situazione dell'anno di riferimento ma possono essere riferiti all'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento per i moduli di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e h), del presente articolo. In ogni caso, ogni banca dati che contiene informazioni sui moduli è corredata dei dati di base dell'allegato III.
5. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Frutteto» nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Frutteto» per la coltura in questione.
6. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono piantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Vigneto».
7. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione».
8. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.
9. Una variabile che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.
Specifica tecnica relativa ai dati dei moduli
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:
a) l'elenco delle variabili;
b) le descrizioni delle variabili.
Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
2. Nell'adottare gli atti di esecuzione che specificano l'elenco di variabili in conformità del paragrafo 1, la Commissione si assicura che il numero totale delle variabili di base e dei moduli non superi 300 variabili nel 2020, 470 variabili nel 2023 e 350 variabili nel 2026.
3. Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate dell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere, la Commissione garantisce che tali atti delegati non incrementino in modo significativo l'onere imposto dal numero di variabili. In particolare, la Commissione si assicura che gli atti delegati non portino a un aumento del numero di variabili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e che sia modificato non oltre il 20 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Tuttavia se il 20 % rappresenta meno di una tematica dettagliata allora una tematica dettagliata può comunque essere modificata.
4. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.
Dati ad hoc
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 che integrino i dati dei moduli di cui all'allegato IV, qualora la raccolta di informazioni supplementari sia ritenuta necessaria. Tali atti delegati specificano:
a) le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nel modulo ad hoc e le ragioni di tali esigenze statistiche addizionali;
b) l'anno di riferimento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 a partire dall'anno di riferimento 2023 e a intervalli di tre anni. Essa non propone moduli ad hoc per gli anni di riferimento durante i quali la rilevazione dei dati è eseguita sotto forma di censimento.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di fornire:
a) l'elenco delle variabili, non superiore a 20 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);
b) le descrizioni delle variabili;
c) i requisiti di precisione;
d) i periodi di riferimento;
e) le date di trasmissione.
Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.
4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.
Periodo di riferimento
Le informazioni rilevate si riferiscono a uno stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o a specifiche date, come indicato di seguito:
a) per la variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione viene seminata;
b) per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi;
c) per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti zootecnici, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti zootecnici si riferiscono a un periodo di 12 mesi che include tale giorno;
d) per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;
e) per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
f) per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.
Qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
4. A tal fine, gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità contenente la descrizione del processo statistico alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, e in particolare:
a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
b) le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze
1. Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
2. Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di cui all'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione e le informazioni sulla stratificazione.
4. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.
Contributo dell'Unione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2269)
1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
a) la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;
b) l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguano una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 4.
2. Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.
3. Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.
4. Per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per gli anni di riferimento 2023 e 2026, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:
a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;
b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;
c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria e il Portogallo;
d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;
e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;
f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.
[5. Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del QFP oltre il 2020.] (paragrafo soppresso) (1)
6. Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.
7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2269.
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).
Dotazione finanziaria
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2269)
1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo coperto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (1).
2. Dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020).
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (22), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.
4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.
5. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF a eventuali terze parti interessate.
6. I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013).
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Relazione della Commissione
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
Deroghe
In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'allegato V, i riferimenti all'anno 2020 sono sostituiti da riferimenti all'anno 2019, se necessario, per la Grecia e il Portogallo.
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
ALLEGATO I
Coefficienti per le unità di bestiame
Tipo di animale | Caratteristica dell'animale | Coefficiente |
Bovini | Di età inferiore a 1 anno | 0,400 |
Da 1 anno a meno di 2 anni | 0,700 | |
Maschi di 2 anni e più | 1,000 | |
Giovenche di 2 anni e più | 0,800 | |
Vacche da latte | 1,000 | |
Altre vacche | 0,800 | |
Ovini e caprini | 0,100 | |
Suini | Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg | 0,027 |
Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg | 0,500 | |
Altri suini | 0,300 | |
Avicoli | Polli da carne | 0,007 |
Galline ovaiole | 0,014 | |
Altri avicoli | ||
Tacchini | 0,030 | |
Anatre | 0,010 | |
Oche | 0,020 | |
Struzzi | 0,350 | |
Altri avicoli n.c.a. | 0,001 | |
Conigli, fattrici | 0,020 |
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ALLEGATO II
Elenco delle soglie fisiche [1]
Voce | Soglia |
SAU | 5 ha |
Seminativi | 2 ha |
Patate | 0,5 ha |
Ortaggi freschi e fragole | 0,5 ha |
Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai | 0,2 ha |
Frutta fresca, frutta a bacche, frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, le viti e gli olivi | 0,3 ha |
Viti | 0,1 ha |
Olivi | 0,3 ha |
Serre | 100 m2 |
Funghi coltivati | 100 m2 |
Bestiame | 1,7 unità di bestiame |
[1] Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato. |
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