
DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 2019, n. 4
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 19 aprile 2019, n. 17
Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
TESTO COORDINATO (al D.P. 9/2022 e con annotazioni alla data 9 maggio 2022)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche »;
Visto in particolare l'articolo 63 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, rubricato "Autorità di bacino distrettuale";
Visto l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato "Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia";
Visto il comma 6 del citato articolo 3, ai sensi del quale: "Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni applicative ai sensi e per gli effetti del comma 7";
Visto il comma 7 del citato articolo 3, ai sensi del quale "il decreto di cui al comma 6 disciplina l'attribuzione e il trasferimento all'Autorità di bacino delle necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le sedi e l'eventuale articolazione territoriale a livello regionale" e prevede, inoltre, "l'organizzazione e il funzionamento del servizio di Polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 25 luglio 2018, recante: "Articolo 3, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. Disciplina transitoria. Atto di indirizzo";
Vista la deliberazione n. 428 del 5 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia";
Udito il parere reso dalla IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 64 del 21 novembre 2018;
Udito il parere n. 223/2018 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, nell'adunanza del 15 gennaio 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 4 febbraio 2019;
EMANA
Il seguente regolamento:
Finalità e oggetto
1. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato "Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia", di seguito "Autorità di bacino", disciplina l'attribuzione ed il trasferimento all'Autorità medesima delle necessarie risorse umane e strumentali nonché l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di Polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
Struttura organizzativa
(modificato dall'art. 5, comma 2, del D.P. 5 aprile 2022, n. 9)
1. L'Autorità di bacino, istituita dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 come Dipartimento regionale incardinato presso la Presidenza della Regione, è costituita da una struttura centrale con sede a Palermo presso la Presidenza della Regione e da una struttura territoriale decentrata con sede a Catania presso la Presidenza della Regione.
2. La struttura organizzativa dell'Autorità di bacino è determinata in:
- n. 2 aree;
- n. 5 servizi;
- n. 9 unità operative di base.
3. Tale struttura organizzativa iniziale potrà essere modificata con decreto presidenziale di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali.
Dotazione organica
1. L'Autorità di bacino, in quanto Dipartimento regionale, si avvale di personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, senza oneri economici aggiuntivi per la stessa Amministrazione, che sarà assegnato alla medesima secondo le ordinarie procedure disciplinate dai contratti collettivi regionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e del personale del comparto non dirigenziale.
2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al precedente articolo 2, in sede di prima applicazione, la dotazione organica dell'Autorità di bacino è la seguente:
- n. 16 unità con qualifica dirigenziale, oltre il Segretario generale;
- n. 35 unità con qualifica di funzionario;
- n. 35 unità con qualifica di istruttore;
- n. 20 unità con qualifica di collaboratore.
3. Tale dotazione organica iniziale potrà essere successivamente rimodulata secondo le ordinarie procedure.
Segretario generale
1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino, il cui incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ha durata quinquennale, è nominato, per effetto del combinato disposto dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino avvia con immediatezza le procedure necessarie per assicurare la tempestiva organizzazione e la piena funzionalità delle strutture organizzative dell'Autorità.
Assegnazione del personale
1. Al fine di assicurare l'acquisizione delle risorse umane, come determinate nel precedente articolo 3, il Segretario generale, d'intesa con il dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, assicura l'immediato espletamento delle procedure necessarie per il reclutamento del personale.
2. In sede di prima applicazione, al fine di non pregiudicare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dispone l'assegnazione all'Autorità di bacino delle unità di personale con qualifica non dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, presso le strutture Dipartimentali le cui competenze sono transitate alla medesima Autorità, impegnate, anche a titolo non esclusivo, nello svolgimento di funzioni e compiti relativi alle competenze cedute.
3. Il personale con qualifica dirigenziale sarà individuato dal Segretario generale dell'Autorità di bacino secondo le ordinarie procedure di reclutamento. Nella scelta sarà data priorità ai dirigenti con esperienza già maturata nelle materie di competenza dell'Autorità medesima.
4. Le superiori procedure dovranno, comunque, concludersi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Dotazioni strumentali
1. L'Autorità di bacino ha la sede centrale a Palermo, presso i locali della Presidenza della Regione, e una sede periferica a Catania presso i locali della Presidenza della Regione.
2. Per l'esercizio delle relative competenze, in sede di prima applicazione, sono assegnati all'Autorità di bacino i beni mobili e le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione regionale, in dotazione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, alle strutture dipartimentali che esercitavano le funzioni e i compiti trasferiti alla medesima Autorità.
Funzioni di polizia idraulica
1. L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.
2. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.
3. Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:
a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;
b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;
c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
d) la verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del Regio decreto n. 523/1904;
e) la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di bacino;
f) l'attività di vigilanza e controllo sugli interventi di gestione;
g) l'attività di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze;
h) la custodia degli argini dei fiumi e dei torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità;
i) la proposta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
l) la verifica, con gli enti preposti, dello stato della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde, al fine di programmare, in riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua, il taglio e la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde;
m) la rilevazione di violazioni di leggi.
4. L'Autorità di bacino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad adottare, previa approvazione della Giunta regionale, apposite direttive applicative nonché apposite linee guida con le quali, con riferimento al servizio di polizia idraulica, individuare i criteri, gli indirizzi ed i principi generali che regolano l'espletamento della relativa attività, le tipologie di interventi ed opere soggetti al rilascio di concessioni di polizia idraulica, di autorizzazioni, di autorizzazioni provvisorie, di nulla osta idraulici e di pareri nonché le procedure per il rilascio degli stessi. Le medesime linee guida esplicano, altresì, le ipotesi di revoca e di decadenza. (1)
Per l'approvazione delle prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte, si rimanda ai Decr. Dir. Presidenza 9 settembre 2020 e 9 maggio 2022, n. 119.
Per l'adozione delle Linee guida per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica, di cui al comma annotato, si rimanda alla Delibera 2 dicembre 2020, n. 18, allegata al Comunicato della Presidenza pubblicato nella G.U.R.S. 24 dicembre 2020, n. 64.
Organizzazione del Servizio di polizia idraulica
1. L'Autorità di bacino svolge l'attività di polizia idraulica tramite il proprio Servizio 4 - "Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica" di cui all'Allegato A.
2. In fase di prima applicazione, per un periodo di 18 mesi, e comunque fino all'adozione della definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica ai sensi del comma 5 del presente articolo, a tutela del prevalente interesse pubblico e al fine di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività di cui al superiore articolo 7, l'Autorità di bacino si avvale del supporto di tutti gli uffici regionali che, a diverso titolo, sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno esercitato competenze nel settore idrogeologico. A tal fine saranno stipulati appositi accordi o convenzioni interdipartimentali o interassessoriali.
3. L'Autorità di bacino, per l'espletamento delle superiori funzioni, si avvale, in particolare, degli Uffici del Genio civile territorialmente competenti, nonché dei competenti uffici periferici del Dipartimento regionale dell'ambiente, del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana e del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
4. L'Autorità di bacino può, altresì, stipulare convenzioni con altre Amministrazioni preposte alla tutela, al controllo e alla salvaguardia del territorio.
5. Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo il Segretario generale dell'Autorità di bacino, previa deliberazione della Conferenza istituzionale permanente, dovrà sottoporre alla Giunta regionale una proposta di definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica.
Disposizioni transitorie
1. Nelle more della definizione delle procedure di assegnazione del personale di cui all'articolo 5 del presente regolamento e della stipula degli accordi interdipartimentali ed interassessoriali di cui all'articolo 8, al fine di non pregiudicare il regolare espletamento delle funzioni dell'Autorità di bacino, a tutela dell'interesse pubblico generale, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, continuano a trovare applicazione le disposizioni transitorie di cui all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 271 del 25 luglio 2018.
2. Definite le attività di cui all'articolo 5, il Segretario generale dell'Autorità di bacino e i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali che cedono competenze alla medesima Autorità assicurano il tempestivo passaggio delle consegne, provvedendo al trasferimento del materiale di archivio nonché di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti ceduti. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle relative strutture intermedie. Nel passaggio delle consegne sarà data assoluta priorità ai procedimenti ancora in corso, per i quali dovranno essere evidenziati dalla struttura cedente, nell'ambito del verbale di consegna, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti nonché ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili a garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Nell'ambito del passaggio delle consegne, viene, altresì, assicurato il trasferimento dei beni mobili e delle attrezzature di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12
1. Al presente regolamento sono allegati i funzionigrammi del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (Allegato B), del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (Allegato C) e del Dipartimento regionale dell'ambiente (Allegato D), come risultanti a seguito del trasferimento delle competenze dai superiori Dipartimenti all'Autorità di bacino.
2. Al presente regolamento è, altresì, allegata la nuova Tabella numerica riepilogativa dei Dipartimenti regionali (Allegato E).
3. Nelle more della riorganizzazione generale dell'apparato amministrativo regionale in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in corso di definizione, i funzionigrammi di cui agli Allegati B, C e D sostituiscono i corrispondenti funzionigrammi allegati al decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 e la Tabella numerica riepilogativa di cui all'Allegato E sostituisce quella allegata al decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12.
4. Il funzionigramma del Dipartimento regionale Autorità di bacino, di cui all'Allegato A al presente regolamento, è inserito nell'allegato al decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, nella rubrica "Presidenza della Regione", dopo il funzionigramma del Dipartimento regionale degli affari extraregionali.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Palermo, 12 febbraio 2019.
MUSUMECI
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 marzo 2019, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 15.
Per le sostituzioni dei funzionigrammi di cui al presente allegato si rimanda all'art. 1, comma 4, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.
Per le sostituzioni dei funzionigrammi di cui al presente allegato si rimanda all'art. 1, comma 4, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.
Per le sostituzioni dei funzionigrammi di cui al presente allegato si rimanda all'art. 1, comma 4, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.
Per le sostituzioni dei funzionigrammi di cui al presente allegato si rimanda all'art. 1, comma 4, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.
Per la sostituzione della tabella di cui al presente allegato si rimanda all'art. 1, comma 4, del D.P. 27 giugno 2019, n. 12.